15/04/2026 free
Responsabilità medica e continuità della cura: il monitoraggio post-operatorio diventa un obbligo di garanzia
Responsabilità medica e continuità della cura: quando il monitoraggio post-operatorio diventa un obbligo di garanzia . (avv.ennio grassini)
1. Il caso riguarda una paziente di 56 anni sottoposta a un intervento di asportazione dell’utero e delle ovaie. Durante l’operazione, l’équipe chirurgica riscontrava una condizione di "pelvi congelata" dovuta a pregresse aderenze, rendendo l’accesso agli organi pelvici estremamente rischioso. Si procedeva quindi alla sola rimozione di una cisti, ma durante le manovre veniva involontariamente prodotta una lesione dello strato sieroso dell’intestino ileo, non rilevata al momento.
Dopo le dimissioni, avvenute in apparente guarigione, la paziente manifestava per diversi giorni malessere diffuso, febbre, astenia e dolori addominali, effettuando numerosi accessi ospedalieri e consultando ripetutamente la propria ginecologa di fiducia, che aveva partecipato all'intervento. Nonostante le lamentele, i sintomi venivano attribuiti a generici postumi chirurgici o trattati con analgesici, senza disporre approfondimenti strumentali (come esami ematochimici o una radiografia dell'addome). Solo dopo l'aggravamento del quadro clinico e un nuovo ricovero d'urgenza presso un'altra struttura, veniva diagnosticata una peritonite stercoracea causata dalla perforazione dell'ansa intestinale lesa durante il primo intervento. La paziente decedeva a seguito di uno stato settico e insufficienza multiorgano
2. L'analisi si è concentrata sui seguenti nodi giuridici fondamentali:
La persistenza della posizione di garanzia: la determinazione del momento in cui cessa l'obbligo del medico di monitorare il paziente, specialmente nel passaggio dalla fase intra-ospedaliera a quella post-operatoria e ambulatoriale.
Il nesso di causalità e il giudizio controfattuale: la valutazione se una diagnosi tempestiva avrebbe, con alta probabilità logica, evitato il decesso.
La qualificazione della colpa: la distinzione tra colpa lieve e colpa grave in relazione alla violazione delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali.
3. Gli argomenti espressi dal Giudice
Il Giudice ha confermato la responsabilità del sanitario sulla base di una rigorosa ricostruzione del dovere di cura:
Sulla posizione di garanzia: È stato stabilito che il medico riveste una posizione di garanzia che non si esaurisce con le dimissioni del paziente. Tale obbligo deriva sia dal contratto d’opera professionale (essendo il medico specialista di fiducia della paziente) sia dalla partecipazione attiva all’équipe operatoria. Il Giudice ha chiarito che l’oggetto del rapporto tra paziente e struttura/medico è l'esito chirurgico nella sua globalità, incluse le visite di controllo post-operatorie, che devono essere finalizzate all'integrale adempimento dell'obbligazione ospedaliera (Cass. Sez. 4, n. 11719/2021; Cass. Sez. 6, n. 40824/2012)
Sull'errore diagnostico e il nesso causale: Il Giudice ha spiegato che l'omissione di accertamenti funzionali (come la palpazione o la "diretta addome") è equiparabile ad un errore diagnostico. Poiché il quadro di "pelvi congelata" rendeva le lesioni viscerali un rischio "non prevenibile ma prevedibile", il sanitario aveva l'obbligo di monitorare i segni specifici di tale complicanza.
È stato utilizzato il giudizio controfattuale: se il medico avesse seguito le linee guida, diagnosticando la peritonite nella fase "circoscritta" (quando i sintomi erano già presenti), l'intervento terapeutico avrebbe avuto un'efficacia salvifica con certezza causale, impedendo la degenerazione in sepsi irreversibile
Sulla colpa grave: Il rigetto della tesi della "colpa lieve" è stato motivato dal grado di specializzazione del medico e dalla natura degli obblighi cautelari omessi. Il Giudice ha interpretato la condotta come superficiale e negligente, poiché la persistenza di sintomi d'allarme oltre i 10 giorni dall'intervento imponeva una "diagnosi differenziale" che non richiedeva la soluzione di problemi di particolare difficoltà, ma solo l'applicazione dell'ordinaria diligenza (Art. 3, D.L. 13 settembre 2012, n. 158)
4. Istruttoria e prove
L'istruttoria si è basata su:
Consulenze Tecniche (PM e Parti): Hanno accertato che la causa del decesso era la peritonite stercoracea derivante dalla lesione iatrogena dell'ansa ileale
Gli esperti hanno confermato che tale lesione, sebbene non prevenibile a causa della "pelvi congelata", era prevedibile e diagnosticabile tempestivamente.
Prove Dichiarative: Le testimonianze dei familiari hanno confermato i ripetuti contatti con il medico e la costante segnalazione di sintomi gravi (febbre, vomito, dolore) nel periodo critico tra il 4 e l'11 maggio.
Documentazione Clinica: Le certificazioni relative alle prescrizioni di farmaci antidolorifici e le ammissioni della stessa imputata hanno smentito la tesi difensiva dell'assenza di contatti post-operatori
Limiti riscontrati: La difesa ha lamentato l'assenza di prove certe su specifici contatti telefonici e l'effetto "mascherante" dei farmaci cortisonici sui sintomi. Tuttavia, il Giudice ha ritenuto tali argomenti soccombenti rispetto alla logicità del quadro indiziario e alle evidenze scientifiche sulla riconoscibilità della patologia
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Un intervento chirurgico per l’asportazione di cisti ovariche, complicato da un quadro clinico di aderenze diffuse, segna l’inizio di un decorso post-operatorio drammatico. Nonostante le dimissioni e i ripetuti contatti tra la paziente e il medico di fiducia, l’insorgenza di sintomi quali febbre, dolori addominali e astenia viene sottovalutata, portando a una diagnosi tardiva di peritonite da lesione intestinale iatrogena. I profili di diritto che emergono riguardano la persistenza della posizione di garanzia del sanitario anche dopo le dimissioni ospedaliere, l’estensione dell’obbligo di protezione derivante dal contatto sociale e dal contratto d’opera professionale, nonché la configurabilità della colpa grave per l’omissione di esami diagnostici fondamentali a fronte di una sintomatologia persistente e prevedibile alla luce delle difficoltà riscontrate durante l’operazione.
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Cass. pen., Sez. IV, Sent. 07/01/2026, n. 451
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. DOVERE Salvatore - Presidente
Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia - Relatore
Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere
Dott. D'ANDREA Alessandro - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. nata a B il (Omissis)
parti civili:
B.B.
C.C.
avverso la sentenza del 25/10/2024 della Corte d'Appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
udito il Sostituto Procuratore generale dott. Fabio Picuti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore delle parti civili, Avv. Gennaro Ausiello, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte e nota spese già depositati;
udito il difensore Avv. Elio D'Aquino, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; in subordine, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; in ulteriore subordine, sentenza di non punibilità dell'imputata.
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di A.A., accusata del reato di cui all'art. 589 cod. pen. perché, quale medico ginecologo privato nonché quale componente dell'équipe operatoria incaricata dell'intervento di asportazione di cisti ovarica e sanitario in servizio presso l'ospedale (Omissis) e (Omissis) di B., in tali qualità incaricata di prestare cura e assistenza alla paziente D.D. durante la degenza in ospedale e nel periodo successivo alla dimissione, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e nella violazione di linee guida e buone prassi accreditate presso la comunità scientifica, in particolare omettendo di disporre ed eseguire appropriati esami strumentali e di laboratorio e di diagnosticare la peritonite perforativa in atto, prodotta dalla lesione di un'ansa intestinale derivante dall'intervento, provocava il decesso della paziente. Fatto verificatosi in B. nei mesi di aprile e maggio 2014 con decesso avvenuto in T. il (Omissis).
2. Il fatto è stato così ricostruito nelle conformi sentenze di merito: il 22 aprile 2014 D.D., di anni 56, era stata sottoposta a un intervento di asportazione dell'utero e delle ovaie presso la divisione ostetrico-ginecologica del presidio ospedaliero di B.; la necessità dell'intervento era emersa da pregressi esami, che avevano rilevato la presenza in sede ovarica sinistra di due formazioni cistiche; dell'équipe operatoria faceva parte, quale secondo operatore, la dottoressa A.A., ginecologa di fiducia della D.D.; tuttavia, all'apertura dell'addome, i chirurghi avevano riscontrato un quadro di cosiddetta "pelvi congelata" per cui, per le difficoltà insite nell'intervento dovute alla presenza di aderenze intestinali che ostacolavano e rendevano rischioso l'accesso agli organi pelvici, avevano deciso di procedere solo alla rimozione della cisti, avvalendosi dello specialista in chirurgia generale presente presso l'ospedale; durante l'intervento era stata provocata una lesione dell'intestino ileo, che tuttavia non era stata rilevata dagli operatori; il decorso post-operatorio non aveva evidenziato sintomatologie anomale sino alla manifestazione di un'orticaria, che aveva indotto i medici a sospendere la terapia antibiotica e a somministrare una terapia cortisonica; il 28 aprile 2014 la paziente era stata dimessa in buone condizioni generali e in apparente guarigione chirurgica e le erano state prescritte una terapia medica e una visita di controllo a distanza di 20 giorni; nell'arco temporale compreso tra il giorno delle dimissioni e l'(Omissis), D.D. aveva, però, effettuato sei accessi ospedalieri nei giorni (Omissis) e un accesso presso lo studio del medico curante in quanto, secondo quanto riferito dalla sorella E.E., che l'aveva sempre accompagnata, D.D. lamentava un diffuso malessere e, in particolare, di avvertire dolori addominali, astenia e febbre; il 4 maggio 2014 la dottoressa A.A. aveva completato la rimozione dei punti di sutura prescrivendo alla paziente farmaci idonei al trattamento di infezioni vaginali e perianali; anche in tale circostanza la D.D. aveva lamentato dolenzia addominale e astenia; il 6 maggio 2014 la donna si era recata presso il medico curante, che le aveva prescritto un potente analgesico e, in serata, la dottoressa A.A. aveva confermato la scelta terapeutica del medico curante; a causa di un aggravamento della situazione, il 10 maggio 2014 D.D. si era recata alle 21.25 presso l'ospedale, ove aveva riferito al medico di turno dei sintomi avvertiti ma il medico di turno, eseguita un'ecografia dell'addome, aveva rassicurato la paziente addebitando a postumi chirurgici generici la sintomatologia denunciata; il giorno 11 maggio 2014 la D.D. si era recata nuovamente presso il pronto soccorso in preda a violenti dolori addominali, per cui la dottoressa A.A. aveva proceduto a effettuare esami ematochimici e strumentali, che avevano rivelato uno stato di subocclusione intestinale; la dottoressa aveva consigliato il ricovero immediato, ma la D.D., rifiutando il ricovero, si era recata con mezzi propri al pronto soccorso del (Omissis) di N, ove il 12 maggio 2014 era stata sottoposta a un intervento di laparotomia esplorativa con lisi di aderenze, evacuazione di ascesso pelvico e sutura di un'ansa ileale, lesione provocata nel corso dell'intervento del 22 aprile 2014; dopo l'operazione la D.D. era rimasta in terapia intensiva fino al 26 maggio 2014; indi, trasferita nel reparto di chirurgia d'urgenza e, infine, dimessa l'11 luglio 2014; si sottoponeva visita il 26 luglio 2014 presso l'ospedale di B. in occasione della quale veniva diagnosticata la complicanza di enterostemia e la paziente, rifiutato il ricovero, era stata dimessa; due giorni dopo, il 28 luglio 2014, era deceduta.
3. I giudici delle due fasi di merito hanno ritenuto provato che il decesso della paziente, ascrivibile in via diretta ed esclusiva a una peritonite stercoracea secondaria alla perforazione dell'ansa ileale sfociata in uno stato settico e conseguente sindrome di insufficienza multiorgano, fosse attribuibile a responsabilità colposa della dottoressa A.A. a causa di un ritardo diagnostico terapeutico con omissione di approfondimenti diagnostici che, ove compiuti, avrebbero messo in evidenza lo sviluppo della sepsi in atto e le alterazioni locali addominali, consentendo un approccio terapeutico temporalmente corretto e tale da portare a risoluzione il caso clinico.
4. A.A. propone ricorso avverso la sentenza di appello deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 40, comma 2, cod. pen. nonché erronea applicazione dei principi in tema di posizione di garanzia sul presupposto che, dopo le dimissioni ospedaliere, sarebbe venuto meno il rapporto di presa in carico del paziente da parte della struttura e del personale medico, cosicché i successivi incontri erano finalizzati alla mera rimozione dei punti di sutura, non esistendo alcun piano terapeutico post-operatorio che imponesse specifici controlli.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione nonché travisamento della prova. Secondo la difesa, i giudici di merito hanno travisato le consulenze tecniche di parte e, in particolare, quella del pubblico ministero, in quanto gli esperti hanno chiaramente affermato che l'evidenza sintomatologica della peritonite si era manifestata solo dopo l'8 maggio 2014; invece, la Corte territoriale ha anticipato arbitrariamente il momento di riconoscibilità della patologia, valorizzando le dichiarazioni dei familiari della vittima senza operare il necessario vaglio di attendibilità richiesto dall'art. 192 cod. proc. pen. Inoltre, la Corte ha travisato la prova documentale attestante che il 6 maggio 2014 l'imputata non si trovava presso il nosocomio nel pomeriggio; nella sentenza sono stati ipotizzati arbitrariamente contatti telefonici, non provati, ricostruendosi la responsabilità dell'imputata su una serie di presunzioni non ancorate a elementi probatori certi.
Vi sarebbe violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in quanto nel capo di imputazione si era contestata l'omessa diagnosi nonostante lo stato di malessere segnalato dalla paziente, mentre non sono state fornite prove di segnalazioni di malessere alla dottoressa A.A. nel periodo critico 8-10 maggio.
Con il terzo motivo (rubricato n. 2) deduce illogicità manifesta della motivazione con riferimento all'accertamento della responsabilità penale, in quanto tale responsabilità sarebbe fondata su mere congetture anziché su prove concrete. A pag. 8 la Corte ha ritenuto non esserci altra spiegazione logica e razionale se non quella che la defunta e i suoi familiari avessero ricevuto rassicurazioni dall'imputata e ha, inoltre, presunto l'esistenza di contatti telefonici e visite non documentati, ignorando l'ipotesi alternativa che la paziente non abbia contattato il medico ed escludendo arbitrariamente la possibilità che i sintomi fossero effettivamente mascherati dal cortisone e che non si fossero manifestati prima dell'8 maggio. La Corte è, dunque, incorsa in una serie di errori di valutazione travisando i principi sulla causalità omissiva e ricavando la responsabilità dalla posizione di garanzia, immotivatamente svalutando le risultanze documentali sui turni di servizio, le dichiarazioni dei consulenti tecnici sulla non evidenza dei sintomi, la documentazione clinica che attestava la correttezza dell'operato dell'11 maggio.
Con il quarto motivo (rubricato n. 3) deduce violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., carenza del nesso causale e vizio di motivazione. Secondo la difesa, la Corte non ha dimostrato che una diagnosi anticipata avrebbe certamente salvato la paziente, omettendo di considerare che i consulenti del Pubblico ministero hanno parlato solo di possibilità di sopravvivenza aumentate. La Corte non ha motivato come la diagnosi anticipata avrebbe concretamente impedito l'evento, quale sarebbe stato il trattamento risolutivo e quali fossero le concrete probabilità di successo. La sentenza non ha considerato l'effetto mascherante del cortisone sui sintomi, la preesistente condizione di "pelvi congelata", la complessità del quadro clinico oggettivo. Non è stata fornita prova dell'efficacia salvifica dell'intervento omesso e della reversibilità del quadro clinico se diagnosticato prima, né è stata indicata la legge scientifica a supporto del giudizio causale.
Con il quinto motivo (rubricato n. 4), deduce violazione dell'art. 3, D.L. 13 settembre 2012, n. 158 e omessa valutazione della colpa lieve. La Corte di appello, si assume, ha omesso qualsiasi valutazione sul punto, omettendo di motivare quale sia stata la macroscopica violazione delle linee guida tale da qualificare la condotta come gravemente colposa. I giudici di merito avrebbero dovuto considerare la specificità del caso clinico, il grado di atipicità del quadro patologico e le eventuali difficoltà di diagnosi. Non si comprende quali specifiche linee guida sarebbero state violate e soprattutto perché la violazione non rientrerebbe nella colpa lieve.
5. Il difensore delle parti civili, B.B. e C.C., ha depositato memoria difensiva.
6. All'odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, 16 D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n. 199 e 11, comma 7, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile in quanto tutte le censure risultano riproduttive dei motivi di appello, difettando nell'atto di impugnazione un puntuale confronto con la sentenza qui impugnata.
2. Esaminando partitamente le censure, con riguardo alla posizione di garanzia dell'imputata la Corte territoriale, a pag. 10, ha sottolineato che la dottoressa A.A. rivestiva sia il ruolo di medico specialista in servizio presso il reparto di ginecologia dell'ospedale di B., sia quello di ginecologa privata di D.D., sia quello di componente dell'équipe chirurgica che aveva praticato l'intervento di asportazione della cisti paraovarica in occasione del quale si era verificato il danno iatrogeno.
Su tale presupposto ha fondato il logico giudizio che spettasse alla dottoressa A.A. controllare le condizioni della paziente anche dopo l'intervento, durante l'intero decorso post-operatorio, tenendo conto del fatto che la relazione terapeutica con la paziente e la partecipazione all'intervento rendevano l'imputata pienamente consapevole sia delle condizioni della D.D. prima dell'intervento sia delle specifiche complicanze riscontrate durante l'operazione e dei rischi a esse connessi.
Si tratta di motivazione che valorizza la relazione terapeutica esistente tra l'imputata e la paziente, in linea con il principio giuridico in base al quale la posizione di garanzia può avere fonte contrattuale, può derivare da contatto sociale e anche dall'assunzione di fatto di compiti di controllo e protezione del bene giuridico protetto.
La posizione di garanzia della dottoressa A.A. è stata desunta anche dagli accessi informali della paziente al nosocomio, accertati con esame delle prove congruamente motivato, oltre che dalla più complessa e ampia relazione terapeutica instauratasi tra la ginecologa e la sua paziente privata, incrementatasi in considerazione del fatto che la ginecologa avesse svolto il ruolo di membro dell'équipe operatoria. Tale motivazione sconfessa, legittimamente, la tesi difensiva secondo la quale nella fase post-operatoria l'obbligazione terapeutica si sarebbe limitata alla rimozione dei punti di sutura con conseguente venir meno della posizione di garanzia; si tratta, peraltro, di ragionamento conforme al principio interpretativo secondo il quale le visite di controllo post-operatorie devono essere incluse nel rapporto terapeutico, tanto più ove si tratti di visite intra moenia destinate all'integrale ed esatto adempimento dell'obbligazione ospedaliera, cosicché la posizione di garanzia del sanitario che procede a tali visite permane anche dopo le dimissioni ospedaliere (Sez. 4, n. 11719 del 04/03/2021, Bugiani Rv. 281012-01; Sez. 6, n. 40824 del 24/09/2012, Gallese, Rv. 253494-01, in cui si è chiarito che l'oggetto del contratto d'opera che regola il rapporto paziente-struttura ospedaliera è l'esito chirurgico nella sua globalità, inclusivo della visita post-operatoria).
3. In relazione al secondo e al terzo motivo di ricorso, che argomentano variamente circa la totale assenza di prove a sostegno della decisione, che sarebbe fondata su mere congetture e contrasterebbe con la prova documentale offerta dalla difesa, va osservato che ad analoghe doglianze la Corte territoriale ha già ampiamente replicato. Si tratta di censure che non si confrontano con la motivazione offerta dai giudici di appello.
La tesi difensiva si fonda, da un lato, sull'assenza di incontri ulteriori, tra la dottoressa A.A. e la paziente, rispetto a quelli dell'1, del 4 maggio 2014, deputato alla rimozione dei punti di sutura dell'intervento chirurgico del 22 aprile 2014, e dell'11 maggio 2014, quando la dottoressa A.A. prescrisse gli esami clinici e strumentali necessari e, dall'altro, sull'assenza di sintomi allarmanti il 4 maggio 2014.
La Corte, dopo aver sottolineato come gli argomenti difensivi non avessero apportato alcun elemento di novità rispetto a quanto già adeguatamente vagliato dal Tribunale, ha ritenuto necessario in primo luogo sottolineare la particolare situazione clinica di D.D., che presentava un preoccupante quadro di "pelvi congelata", tale da rendere impossibile, a causa degli esiti aderenziali e cicatriziali endometriosici secondari a un intervento del 2001, la programmata asportazione di utero e ovaie. La prova scientifica, si legge a pag. 12, ha consegnato il dato tecnico che un quadro di "pelvi congelata" implica un elevato rischio di lesioni viscerali, da considerare non prevenibile ma prevedibile. Tale specifica condizione della paziente, secondo gli esperti, aveva comportato una lesione dello strato sieroso della parete intestinale che, con il riattivarsi della peristalsi dopo l'intervento, si era aperta, determinando il versamento di materiale stercoraceo dall'intestino nella cavità addominale con conseguente insorgenza di "peritonite batterica circoscritta", connotata da dolori addominali. Con riguardo alla riconoscibilità di tale peritonite, la Corte ha sottolineato come la prova scientifica avesse dimostrato che le lesioni dell'ansa intestinale in condizioni come quelle della paziente rappresentano prevedibili complicanze di un intervento chirurgico, con obbligo per il sanitario di riconoscere la lesione ileale in presenza di segni specifici. Conseguentemente, i giudici di merito hanno ritenuto che la dottoressa A.A., quale componente dell'équipe chirurgica, avesse l'obbligo di controllare eventuali sintomi d'allarme dei rischi specifici connessi all'operazione, trattandosi oltretutto di sanitario che si era occupato direttamente del decorso post-operatorio, delle medicazioni e della rimozione dei punti di sutura.
La sentenza impugnata si occupa della presenza di sintomi d'allarme alle pagg. 13-20, descrivendo puntualmente in base a quali emergenze istruttorie, segnatamente la prova dichiarativa corroborata dalla certificazione del 10 maggio 2014, attestante la prescrizione del (Omissis), antidolorifico, e dalle stesse ammissioni dell'imputata, non è stata accolta la tesi difensiva secondo la quale non vi sarebbero stati incontri tra la ginecologa e la paziente tra il 4 e l'11 maggio 2014. A fronte di tale analitica motivazione, le censure qui in esame manifestano totale genericità e aspecificità, al punto di confondere passi della motivazione della sentenza di primo grado con la motivazione della sentenza impugnata, laddove ad esempio a pag. 9 del ricorso si riporta un passo della sentenza di primo grado riferendolo impropriamente alla pag. 8 della sentenza di appello.
Vale la pena sottolineare che non è ravvisabile alcun travisamento della consulenza del Pubblico ministero laddove la Corte territoriale ha precisato che, indipendentemente dalla data in cui si sarebbe manifestata la peritonite diffusa, l'obbligo di attivarsi da parte dell'imputata era sorto a distanza di oltre 10 giorni dall'esecuzione dell'intervento, quando di norma i postumi operatori tendono ad attenuarsi e, invece, erano comparsi febbre, nausea, inappetenza e vomito, astenia; tali sintomi avrebbero imposto alla ginecologa, alla luce delle evidenze scientifiche acquisite, di approfondire le informazioni ricevute dalla paziente, di distaccarsi dalla diagnosi originaria del dolore post-operatorio e di valutare l'idoneità della sintomatologia a fondare una diagnosi differenziale compatibile con l'insorgenza di un processo infiammatorio. Il giudizio di responsabilità non si è, dunque, fondato sull'omesso riconoscimento di sintomi di peritonite diffusa databili, secondo i consulenti, l'8 maggio 2014; i giudici di merito hanno, piuttosto, sottolineato come la persistenza di sintomi quali nausea, vomito, febbre, astenia, che potevano giustificarsi come postumi dell'intervento fino a una certa data, dal 4 maggio in poi avrebbe dovuto rendere riconoscibili le prevedibili complicanze dell'intervento, con l'ulteriore precisazione che solo una tempestiva diagnosi della complicanza, allorché la peritonite non era ancora diffusa, in quella fase, avrebbe consentito ai sanitari di intervenire in un momento in cui lo stato settico non era ancora irreversibile in quanto l'infezione non si era evoluta da "circoscritta" a "diffusa".
Lungi dal ricavare la responsabilità dell'imputata dalla mera posizione di garanzia, dunque, la Corte ha valorizzato sia le peculiari condizioni della paziente in una fase antecedente l'intervento, sia le consistenti difficoltà incontrate dai chirurghi nel corso dell'intervento e i rischi di complicanze pacificamente correlati alla c.d. "pelvi congelata", sia la sintomatologia persistente manifestata dalla paziente a distanza di oltre 10 giorni dall'intervento.
È bene sottolineare che ulteriori allegazioni rinvenibili nel ricorso, quali il dedotto vizio di motivazione in punto di causalità individuale, riguardano questioni non sottoposte al giudice di appello, in quanto tali inammissibili. Si richiamano, sul punto, gli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., dai quali si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577-01; Sez. 2, n. 40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv. 235504-01; Sez. 1, n. 2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv. 196414-01).
4. Il quarto motivo di ricorso propone il tema del giudizio controfattuale che, secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero sviluppato. A tale proposito, già il giudice di primo grado, a pag. 13, aveva richiamato l'esito della prova scientifica per sottolineare che l'evoluzione positiva di lesioni viscerali dipende da vari fattori, tra i quali notevole importanza assume l'intervento sanitario, diagnostico e terapeutico, tempestivo. Nella medesima sentenza si è affermato come l'osservanza delle linee guida avrebbe scongiurato l'evento, specificandosi che, in base a tali raccomandazioni, si sarebbe dovuta effettuare una diagnosi nel più breve tempo possibile attraverso un adeguato approfondimento diagnostico, eseguibile anche mediante palpazione ed esecuzione di una "diretta addome", così da assicurare un precoce trattamento terapeutico. Sulla base di tale dato scientifico si è, logicamente, equiparata all'errore diagnostico l'omissione di doverosi accertamenti funzionali alla corretta formulazione di una diagnosi, specie nel caso in cui il sanitario si trovi in presenza di una sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale. L'efficacia salvifica del comportamento alternativo corretto è stata desunta dalla consulenza tecnica, secondo quanto si evince dalla sentenza di primo grado a pag. 14, laddove gli esperti hanno precisato che un tempestivo approfondimento diagnostico e un precoce trattamento terapeutico sarebbero stati risolutivi con criterio di certezza causale.
La Corte territoriale non ha mancato di sviluppare il ragionamento controfattuale, precisando che nella fase iniziale la peritonite è circoscritta all'intestino e, a livello sintomatologico, è connotata da spossatezza, febbre, dolori addominali, per cui l'omessa valutazione della sintomatologia riferita dalla paziente ha impedito di porre ex ante una diagnosi di peritonite da lesione delle anse intestinali nello stadio iniziale (c.d. "circoscritta") in modo da rilevare la peritonite in atto e scongiurare il rischio della sua degenerazione in sepsi. Anche con riguardo a tale motivo di ricorso non può, pertanto, non rilevarsene la genericità.
5. Con il quinto motivo di ricorso, la difesa si duole del fatto che la Corte di appello abbia trascurato di spiegare perché, nel caso concreto, la condotta ascritta all'imputata sia stata considerata espressiva di colpa grave. Giova osservare, sul punto, che l'addebito colposo in base al quale la ricorrente è stata ritenuta responsabile del reato si sostanzia non solo nella colpa per imperizia, ma anche in colpa per condotta superficiale e negligente.
E, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, a pag. 22 della sentenza di appello vi è la puntuale indicazione delle ragioni per le quali i giudici di merito hanno classificato come grave la colpa dell'imputata; in particolare, si è tenuto conto del grado di specializzazione della A.A., delle condizioni fisiopatologiche della paziente, delle peculiarità dell'intervento chirurgico al quale l'imputata aveva partecipato, del grado di prevedibilità del rischio di lesioni intestinali e di insorgenza del rischio di peritonite e della natura degli obblighi cautelari che l'ordinaria diligenza avrebbe suggerito di adempiere, fornendo dunque un quadro congruo e completo delle ragioni per le quali la condotta esigibile omessa non avrebbe richiesto la soluzione di problemi di particolare difficoltà.
6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; e inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alle parti civili B.B. e C.C., liquidate in complessivi Euro 3.900,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2026.
