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CORTE di CASSAZIONE - sez.penale (guardia medica: indebito rifiuto di eseguire una visita presso il domicilio in presenza di riferiti sintomi d'infarto miocardico)

16.05.2005
In sintesi:
§ - Nel caso di riferita gravita' dello stato di salute, chiaramente rappresentato dal soggetto richiedente l'intervento medico urgente, sussiste l'obbligo di predisporre la visita. In ogni caso pur in presenza di una situazione minimamente equivoca il medico ha l'obbligo di intervenire immediatamente e senza alcuna remora attendista. La educazione del richiedente (in assenza quindi di toni ed atteggiamenti allarmistici), non puo' causare fraintendimenti sulla necessita' e tempestivita' dell'intervento. (www.dirittosanitario.net) Cass. pen. Sez. Fer. 5 agosto 2004, n. 37441 Svolgimento del processo Il 6 dicembre 2001 il tribunale di Foggia assolveva G.M., perchè il fatto non sussiste, dalla seguente imputazione: delitto p.p. dall'art. 328 cod. pen. per avere, nella qualità di sanitario comandato...

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