KIT CODICE PENALE COMMENTATO Artt. 322 TER - 322 TER.1 - 322 QUATER
Art. 322 ter c.p. - Confisca
In vigore dal 28 novembre 2012
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato .
1 Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 29 settembre 2000, n. 300. L'art. 15 della stessa legge ha stabilito che le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai reati ivi previsti e a quelli indicati nell'art. 640-quater del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 300 del 2000. L'art. 6, L. 27 marzo 2001, n. 97, ha disposto che i beni immobili confiscati ai sensi del presente articolo sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano e che la sentenza, con la quale è disposta la confisca, costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.
2 Comma così modificato dall’art. 1, comma 75, lett. o), L. 6 novembre 2012, n. 190.
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.».
1. Premessa
Dietro l'introduzione, con L. 29.9.2000, n. 300 , dell'art. 322 ter emerge chiara l'idea, non ingiustificata, che certi delitti contro la P.A. costituiscano espressione di una criminalità incentrata sul profitto. In effetti, i reati richiamati nella disposizione (da 314 a 321 e 322 bis ) ruotano tutti su condotte illecite nella cui tipicità è, in qualche modo, implicito l'ottenimento, o quantomeno il perseguimento, di un indebito profitto, o vantaggio, privato a scapito della P.A.
Ragionevole, pertanto, da un punto di vista politico-criminale, la scelta di rendere obbligatoria in questi casi la confisca del profitto o del prezzo del reato, o del loro equivalente, in modo tale che la minaccia della risposta penale a questi tipi di reato risulti "sintonizzata" (anche) sulle ragioni - di profitto privato - per cui li si commette. Si tratta, peraltro, di una scelta indirizzata (ed entro certi termini imposta) da accordi internazionali alla cui stipulazione ha preso parte anche l'Italia: l'art. 3, 3° co., L. 29.9.2000, n. 300, Convenzione OCSE , infatti, obbligava le Parti all'adozione di «misure necessarie per assicurare che lo strumento e i prodotti della corruzione di un pubblico agente straniero o beni di valore equivalente a quello di tali prodotti possano essere oggetto di sequestro o di confisca» (e un'analoga indicazione era contenuta nell'art. 5, Prot. int. 19.6.1997, secondo Protocollo alla Convenzione PIF ).
Evidenti, e condivisibili, gli obiettivi così perseguiti: a) imporre una restituzione del profitto indebito (eventualmente) conseguito a danno della P.A., b) così da rendere, in prospettiva, poco conveniente la commissione del reato, nel tentativo di ottenere un maggiore effetto di deterrenza. In talune sfumature, peraltro, l'istituto tende persino ad assumere connotazioni afflittive ulteriori, che appaiono sganciate dall'idea stessa della restituzione dell'indebito, finendo per fare della confisca una vera e propria pena patrimoniale accessoria (sul carattere accentuatamente afflittivo delle ipotesi di confisca obbligatoria v. in generale ALESSANDRI, Confisca nel diritto penale, in Digesto pen., III, Torino, 1989, 50; PALAZZO, La recente legislazione penale, 3a ed., Padova, 1985, 232; nonché, con specifico riferimento all'art. 322 ter, Comm. Romano, PS, I, 248; SEMINARA, sub art. 322 ter, in Comm. Crespi, Forti, Zuccalà, 792).
Per una sottolineatura della «funzione general-preventiva che la confisca, quale misura di sicurezza, sta sempre più assumendo», v. C., S.U., 25.10.2007, n. 10280 .
Letta da questo angolo visuale, e detto incidentalmente, la scelta rappresenta un larvato (e, in linea di principio, benvenuto) ritorno sui propri passi del nostro legislatore, che solo qualche anno prima, con la L. 26.4.1990, n. 86 , aveva soppresso il riferimento alla pena pecuniaria originariamente comminata dalle norme sul peculato ordinario, sul peculato mediante profitto dell'errore altrui, sulla concussione, e sulle varie forme di corruzione, giudicando la misura scarsamente efficace.
Peraltro con l'art. 1, 75° co., lett. o, L. 6.11.2012, n. 190 , con cui l'Italia ha dato seguito agli impegni internazionali assunti con la "Convenzione penale sulla corruzione", fatta a Strasburgo il 27.1.1999, ratificata con L. 28.6.2012, n. 110 e con la "Convenzione la corruzione", adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31.10.2003 con risoluzione n. 58/4 (Convenzione di Merida), ratificata con L. 3.8.2009, n. 116 , è stata apportata una modifica di rilievo nella disciplina de qua, prevedendosi la confisca per equivalente per un valore corrispondente non solo più al prezzo, bensì anche al profitto del reato.
In base alla nuova formulazione dell'art. 322 ter, per i delitti contro la pubblica amministrazione ivi individuati, è sempre prevista la confisca del profitto del reato. Ove poi esso sia costituito da denaro, è possibile sia la confisca diretta di una somma corrispondente, sia la confisca per equivalente di beni che rappresentino il valore del profitto stesso ( C., Sez. VI, 16.1-29.5.2018, n. 24156 ). Di recente, si è precisato che in fase cautelare, il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321 , 2° co. bis, c.p.p., finalizzato alla confisca nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., deve contenere la concisa motivazione del "periculum in mora", da rapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio ( C., Sez. VI, 15.2-15.5.2023, n. 20649 ).
La confisca per equivalente del profitto, introdotta dall'art. 322 ter, 1° co., come novellato dalla L. 6.11.2012, n. 190 ha natura eminentemente sanzionatoria e, quindi, non si applica ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge citata ( C., Sez. VI, 19.2-27.5.2020, n. 16103 ).
Pur riportandosi ancora nel presente commento le indicazioni giurisprudenziali che si riferiscono alla confisca per equivalente per il valore corrispondente al solo prezzo (e non anche al profitto), il lettore dovrà pertanto tener conto dell'intervenuta modifica in peius che, in quanto tale, può trovare applicazione per i fatti successivi all'entrata in vigore della novella.
Per C., Sez. III, 3.7.2015, n. 36376 , deve considerarsi ammissibile il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, allorché la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, in quanto sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iterlogico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato. Parimenti inammissibile, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna che disponga la confisca per equivalente di somme sequestrate, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso il rigetto della richiesta di dissequestro, in quanto a seguito del provvedimento ablatorio definitivo è preclusa la restituzione di quanto confiscato ( C., Sez. VI, 24.2-15.3.2021, n. 10095 ).
In merito alla legittimazione attiva del curatore fallimentare ad impugnare il sequestro preventivo disposto in vista della confisca si segnala C., Sez. III, 12.7.2016, n. 42469 , secondo cui la dichiarazione di fallimento non è sufficiente per conferire al fallimento stesso la disponibilità dei beni del fallito dei quali sia stato anteriormente disposto il sequestro, giacché il vincolo penale assorbe ogni potere fattuale su di essi, escludendo ogni disponibilità diversa rispetto alla concretizzazione della prevenzione cautelare finalizzata alla confisca. Il fallimento, pertanto, non acquisendo la disponibilità dei beni già sottoposti a sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca, non può attribuire rilievo a tale potere fattuale per conseguire una legittimazione ad impugnare il vincolo penale. Consegue a quanto innanzi il difetto di legittimazione del curatore fallimentare in riferimento ad un sequestro (nella specie ex art. 322 ter), non avendo egli alcun diritto sui beni del fallito, né in proprio, né come rappresentante dei terzi, ovvero dei creditori del fallito stesso.
Quanto alla disciplina applicabile dopo la L. 9.1.2019, n. 3 , si è detto che la disposizione di cui all'art. 578 bis c.p.p. , introdotta dal D.Lgs. 1.3.2018, n. 21 , che consente di applicare, con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, la confisca cd. allargata prevista dall' art. 240 bis e che poi è stata estesa, dalla L. 9.1.2019, n. 3 a tutte le ipotesi di confisca di cui all'art. 322 ter, costituisce una norma di natura processuale, come tale soggetta al principio tempus regit actum ( C., Sez. III, 29.11.2019-4.3.2020, n. 8785 ). L'art. 578 bis c.p.p. prevede la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, ed è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12 bis , D.Lgs. 10.3.2000, n. 74 e impone espressamente il previo accertamento della responsabilità dell'imputato ( C., Sez. IV, 5.4.2024, n. 20772 ). Sempre con riferimento alla disciplina di cui all'art. 6 , 4° co., D.Lgs. 1.3.2018, n. 21 , si segnala che la confisca per equivalente per i reati commessi prima della sua entrata in vigore può essere disposta solo in caso di affermazione della penale responsabilità. Per la confisca diretta, il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell' art. 240 , 2° co., n. 1, la confisca del prezzo e, ai sensi dell' art. 322 ter , la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio ( C., Sez. III, 24.3-17.7.2023, n. 30952 ). Nello stesso senso sempre con riferimento all’applicabilità, previa sentenza di condanna, della confisca diretta a seguito di intervenuta prescrizione (con riferimento a un caso di fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte) v. c.pen. sez. III, 16/09-20/10/2025, n. 34190 .
2. L'art. 322 ter, 1° co. Ambito applicativo
L'art. 322 ter, 1° co. dispone, in particolare, che vada sempre confiscato il prezzo o il profitto del reato, ovvero l'equivalente del prezzo, e oggi anche del profitto, nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), per uno dei delitti previsti dagli artt. 314 - 320 , anche se commessi dalle persone di cui all' art. 322 bis, 1° co.
La misura segue obbligatoriamente la pronuncia di una sentenza di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p. ): è direttamente il giudice, in sentenza, a determinare l'oggetto e l'ammontare della confisca (art. 322 ter, 3° co.).
Il novero dei reati per i quali questa è prevista è percorso, come si accennava, da un unico filo rosso consistente nel fatto che, in ciascuno di essi, elemento implicito od esplicito della fattispecie è che il soggetto agisca, a scapito della P.A., in vista di un profitto privato, proprio o altrui.
Si tratta, peraltro, di un insieme di fattispecie non perfettamente coincidente con quello cui si riferisce l' art. 322 bis, 1° co. , che pure è richiamato dall'art. 322 ter: da un lato, vi rientrano due delitti di privati contro la P.A. che invece non compaiono nell' art. 322 bis [malversazione a danno dello Stato ( art. 316 bis ) e indebita percezione di erogazioni pubbliche ( 316 ter )]; dall'altro, non vi rientrano le istigazioni passive alla corruzione attiva ( art. 322, 3° e 4° co. ), che invece sono prese in considerazione all' art. 322 bis .
La ragione del fatto che l'art. 322 ter non si riferisca alle istigazioni passive alla corruzione è stata individuata dalla giurisprudenza nella circostanza che in questi casi «il denaro, anche laddove sia rimasto nella disponibilità dell'istigatore, non costituisce il prezzo bensì il mezzo del reato» ( C., Sez. VI, 25.10.2001 ).
Nell'ambito dei delitti contro la P.A, in tema di patteggiamento, la mancata integrale restituzione del profitto del reato, pur prevista quale condizione di ammissibilità dall'art. 444, 1° co. ter, c.p.p. , legittima il giudice a disporre la confisca dello stesso ex art. 322 ter, trattandosi di misura obbligatoria che, nel caso dell'omessa restituzione antecedente al patteggiamento, non produce alcuna duplicazione sanzionatoria. ( C., Sez. VI, 5.2-10.4.2019, n. 15847 . In termini non dissimili, C., Sez. VI, 30.1-17.4.2019, n. 16872 ha affermato che, in tema di reati contro la P.A., l'applicazione cumulativa della restituzione integrale del profitto del reato, prevista dall'art. 444, 1° co. ter, c.p.p. , e della confisca per equivalente del profitto del reato ex art. 322 ter, determina la violazione del principio del ne bis in idem sanzionatorio, trattandosi di misure aventi il medesimo oggetto ed analoga finalità afflittiva. Per analogo principio affermato a seguito di confisca disposta con sentenza resa in esito a concordato in appello pur a seguito della restituzione integrale del profitto v. c.pen. sez. VI, 09-17/04/2026, n. 14179 .
Da notare, comunque, che anche per gli altri delitti di cui al Capo I, Titolo II, non elencati nell'art. 322 ter, una confisca obbligatoria dell'eventuale profitto del reato, oltre che dell'eventuale prezzo dello stesso (ma per questo varrebbe già l' art. 240 ), discende dall' art. 335 bis .
L'applicazione dell'art. 322 ter è inoltre estesa dall' art. 640 quater e dall'art. 1, 143° co., L. 24.12.2007, n. 244 , rispettivamente, anche alle ipotesi criminose di cui agli artt. 640, 2° co., n. 1 , 640 bis e 640 ter (ossia: truffa aggravata a danno dello Stato, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica) e a quelle di cui agli artt. 2 , 3 , 4 , 5 , 8 , 10 bis , 10 ter , 10 quater e 11, D.Lgs. 10.3.2000, n. 74 (vale a dire, ai reati di dichiarazione fraudolenta, o infedele, di omessa dichiarazione, di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di omesso versamento di ritenute certificate o di Iva, e di indebita compensazione). Circa l'obbligatorietà della confisca nei reati tributari v. C., Sez. III, 21.1.2015, n. 12013 . Dal carattere di obbligatorietà discende che il sequestro preventivo funzionale alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati tributari prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto della ammissione al concordato preventivo ( C., Sez. III, 9.2.2017, n. 28077 ). Stante l'obbligatorietà della confisca, il giudice la deve disporre anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere ( C., Sez. III, 27.2-12.9.2018, n. 40447 ). Stante il regime di obbligatorietà della confisca per equivalente del profitto del reato di cui all' art. 640 bis , la misura ablativa è sempre disposta anche nel caso in cui il procedimento sia definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta e la sua statuizione non rientri nell'accordo delle parti, e, considerata la totale autonomia di suddetta misura ablatoria "punitiva" rispetto al risarcimento in favore della persona offesa, l'eventuale adozione provvisoria - in sede civile - di un sequestro conservativo non integra alcuna duplicazione sanzionatoria ( C., Sez. II, 9.7-19.10.2020 n. 28921 ). Tuttavia, nei casi di delitto ex art. 640 bis , la confisca del profitto non può essere disposta nel caso di restituzione integrale all'erario della somma anticipata dallo Stato ( C., Sez. II, 18.10-21.11.2022, n. 44189 ). In tema di confisca per equivalente disposta, ex art. 640 quater in relazione al delitto di truffa aggravata di cui all' art. 640 , 2° co., n. 1, l'affermata applicabilità della previsione dell'art. 322 ter non può essere intesa come afferente al trattamento sanzionatorio edittale suscettibile di elisione nel caso di bilanciamento in termini di prevalenza di eventuali circostanze attenuanti, atteso che il disposto dell' art. 69 , 2° co., si limita a escludere che, in tal caso, possa tenersi conto degli aumenti di pena stabiliti per le aggravanti, sancendo che debba farsi luogo alle sole diminuzioni previste per le attenuanti, senza null'altro prevedere relativamente a diversi effetti penali conseguenti al riconoscimento dell’ipotesi delittuosa aggravata, che, pertanto, continuano a dispiegarsi ( C., Sez. III, 7.7-25.10.2023, n. 43273 ).
La confisca nei reati tributari puniti dal D.Lgs. 10.3.2000, n. 74 è oggi disciplinata dall'art. 12 bis dello stesso decreto, introdotto dall'art. 10, 1° co., D.Lgs. 24.9.2015, n. 158 , che prevede che nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 10.3.2000, n. 74 è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. La confisca, tuttavia, non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.
Come chiarito da C., Sez. III, 16.6.2016, n. 35226 sussiste continuità normativa - e non si pone pertanto alcuna questione di diritto intertemporale - tra l'art. 12 bis, D.Lgs. 10.3.2000 n. 74 (introdotto dal D.Lgs. 24.9.2015, n. 158 ), che prevede la confisca per equivalente dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato e la fattispecie prevista dall'art. 322 ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, 143° co., L. 24.12.2007, n. 244 , abrogata dall'art. 14, D.Lgs. 24.9.2015, n. 158 . Così ancora per C., Sez. III, 4.10.2022-13.2.2023, n. 5902 , da cui discende che in materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione pena.
In merito all'applicazione dell'art. 322 ter anche alle ipotesi di cui all' art. 640 quater , v. ad es. C., Sez. II, 19.5.2011, n. 34318 ; C., Sez. VI, 3.5.2007, n. 42637 .
In tema di confisca per equivalente, le modifiche introdotte con la L. 6.11.2012, n. 190 non hanno avuto carattere innovativo rispetto al coordinato disposto dell' art. 640 quater con l'art. 322 ter, in quanto, anche prima della novella, la misura ablatoria disposta per uno dei reati previsti dall' art. 640 quater . poteva avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato. Il principio è stato di recente affermato da C., Sez. II, 11.6.2014, n. 30050 e C., Sez. II, 26.6.2014, n. 31229 con riferimento a provvedimenti di sequestro preventivo del profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche commesso in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. 6.11.2012, n. 190 .
C., Sez. II, 20.12.2011-29.3.2012, n. 11807 ha chiarito che, ai sensi del disposto degli artt. 322 ter e 640 quater , il profitto del reato soggetto a confisca non coincide a qualsiasi prestazione percepita in esecuzione del rapporto contrattuale ma solo al vantaggio economico derivante dal fatto illecito. Con l'effetto che nella truffa ai danni dello Stato, in cui l'attività finanziata non sia in sé illecita, il profitto del reato deve essere individuato nel guadagno conseguito per l'esecuzione dell'attività, al netto dei costi e dei benefici che la collettività abbia ricevuto o di cui abbia fruito. C., Sez. III, 4.4-10.5.2012, n. 17451 , ha ritenuto che il profitto del reato previsto dall' art. 640 bis , ai fini dell'applicazione della confisca per equivalente, coincide con l'intero ammontare del finanziamento qualora il rapporto contrattuale non si sarebbe perfezionato ed il progetto non sarebbe stato approvato senza le caratteristiche falsamente attestate dal percettore, mentre corrisponde alla maggiore quota dei fondi non dovuti nel caso in cui siano rappresentati dal beneficiario operazioni o costi riportati in fatture o relazioni ideologicamente false. Per C., Sez. II, 4.10-13.12.2016, n. 52808 , ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il profitto del reato di cui all' art. 640 quater , commesso dal soggetto che abbia intenzionalmente dichiarato una superficie agricola maggiore di quella reale per conseguire indebitamente i contributi previsti dal Reg. (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, deve essere quantificato nella misura dell'intera somma percepita, e non soltanto della minor quota corrispondente alla divergenza tra la superficie agricola dichiarata e quella accertata, in quanto, per l'ipotesi di dichiarazione intenzionalmente non veritiera nel senso indicato, l'art. 60 reg. cit. prevede la perdita dell'intero aiuto.
Con riferimento ad un'ipotesi di corruzione, C., Sez. VI, 5.10-5.11.2012, n. 42530 ha affermato che la nozione di profitto confiscabile al corruttore, ex art. 322 ter, in ipotesi di contratto di appalto ottenuto con la corruzione di pubblici funzionari, non va identificata con l'intero valore del rapporto sinallagmatico instaurato con l'Amministrazione, dovendosi necessariamente distinguere tra il profitto derivante direttamente dall'illecito penale, confiscabile, e quello conseguito per l'effettiva e concreta erogazione delle prestazioni svolte in favore della stessa Amministrazione, di per se stesse non illecite. Conforme C., Sez. VI, 27.11.2012-28.1.2013, n. 4177 . Più di recente, per lo stesso principio, v. C., Sez. II, 21.10-11.11-2021, n. 40765 .
Il profitto del reato, determinato in sede di accertamento giudiziale, va comunque individuato tenendo conto del deprezzamento che il bene oggetto dello stesso possa nel frattempo aver subito ( C., Sez. III, 2.7.2015, n. 31963 ). Analogo criterio è espresso da C., Sez. II, 21.7.2015, n. 36464, secondo cui, ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il valore dei beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del reato e il giudice, nel compiere tale verifica, deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui il sequestro viene disposto. Nello stesso senso, più di recente, v. C., Sez. III, 5.7.2016, n. 40358 . Il principio di proporzionalità, peraltro, non esaurisce la sua rilevanza nel divieto di aggredire beni di valore superiore al profitto confiscabile, ma impone altresì di considerare se il vincolo, pur legittimamente adottato, si protragga nel tempo eccedendo quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito di garantire l'effettività dell'ablazione in attesa della definizione del giudizio di merito ( C., Sez. VI, 21.11.2022-17.1.2023, n. 1645 ).
A proposito del requisito della proporzionalità, si segnala C., Sez. II, 22.6.2017, n. 33090 , secondo la quale il principio in parola, operante anche in materia di misure cautelari reali, trova il suo limite nell'ipotesi in cui il bene sequestrato sia indivisibile e sia l'unico appartenente all'indagato.
Sempre con riferimento alla confisca disposta in caso di corruzione, un arresto, successivo alla riforma normativa del 2012, ha precisato che se il prezzo del reato è stato solo promesso ma non materialmente ricevuto dal pubblico agente, né è altrimenti materialmente individuale (per esempio, perché rintracciato nelle mani del corruttore che si sta recando all'incontro con il corrotto per fargliene consegna), non è possibile la confisca per equivalente (né il propedeutico sequestro preventivo) di altri beni nella disponibilità del pubblico agente perché l'adozione del provvedimento ablatorio deriverebbe, in tal caso, da un'esegesi dell'art. 322 ter, irrispettosa del principio di determinatezza della fattispecie penale e darebbe luogo ad una sanzione sproporzionata rispetto alla ratio della disposizione ( C., Sez. VI, 13.2.2014, n. 9929 ). Con riferimento alla confisca diretta del prezzo del reato nelle corruzioni, ex art. 322-ter, 1° co., si è detto che essa è giustificata dalla stretta pertinenza e dalla destinazione illecita della somma, che deve essere certa e attuale. La confisca per equivalente del prezzo, a sua volta, può essere disposta nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio solo nei limiti del valore corrispondente al prezzo da questi concretamente conseguito ( c.pen. sez. VI, 26/11/2025-06/02/2026, n. 4856 ).
Sulla identificazione del profitto confiscabile per equivalente e coincidente con il concetto di vantaggio patrimoniale v. pure C., Sez. VI, 16.12.2014, n. 6705 ; C., Sez. III, 7.1.2014, n. 5759 e C., Sez. III, 22.11.2013, n. 129 e, infine, C., Sez. III, 22.1.2015, n. 10214 , con riferimento ad un'ipotesi di riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato. In tal caso il profitto confiscabile è stato ritenuto pari al valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria che agiva per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma.
Per applicazioni in materia di reati tributari, v. invece C., Sez. III, 19.10.2011, n. 45353 ; C., Sez. III, 7.6.2011, n. 28731 ; C., Sez. III, 27.1.2011, n. 8982 .
Proprio con riferimento a tale disciplina C., S.U., 31.1.2013, n. 18374 ha affermato che la confisca per equivalente, introdotta per i reati tributari dall'art. 1, 143° co., L. 24.12.2007, n. 244 ha natura eminentemente sanzionatoria e, quindi, non essendo estensibile ad essa la regola dettata per le misure di sicurezza dall' art. 200 , non si applica ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge citata.
Nella vigente disciplina (dopo la L. 190/2012 ), C., Sez. VI, 16.12.2014, n. 6705 ha affermato (con riferimento ai reati tributari) che il sequestro preventivo "per equivalente", funzionale alla confisca di valore, può essere disposto non solo per il prezzo ma anche per il profitto del reato, posto che l'integrale rinvio alle disposizioni di cui all'art. 322 ter consente di affermare che con riferimento a detti illeciti la disposizione codicistica trova applicazione nella sua interezza e quindi anche in relazione al 2° co. dell'art. 322 ter.
La Suprema Corte ha fornito nel tempo una serie di criteri volti ad individuare con precisione il profitto nei reati previsti dal D.Lgs. 10.3.2000, n. 74 .
In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, il profitto confiscabile, anche nella forma per equivalente, è costituito da qualsiasi vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione dell'illecito e può dunque consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento degli interessi e delle sanzioni dovute in seguito all'accertamento del debito tributario ( C., Sez. V, 10.11.2011-17.1.2012, n. 1843 ). Ancor più precisamente, si è detto, con riferimento al medesimo reato, che il profitto confiscabile anche per equivalente va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, il cui importo è quantificabile secondo le disposizioni sulla riscossione coattiva dei tributi, venendo in rilievo, quanto ai beni immobili, i parametri di cui all'art. 77 , 1° co., D.Lgs. 29.9.1973, n. 602, e, quanto ai beni mobili, quelli dell'art. 517 , 1° co., c.p.c. ( C., Sez. III, 14.6-17.7.2024, n. 28725 ).
Infatti, spiega C., Sez. III, 18.12.2012, n. 9207 , per profitto confiscabile deve intendersi non solo un positivo incremento del patrimonio personale, ma anche qualsiasi vantaggio patrimoniale derivante direttamente dalla consumazione del reato; è indubitabile che nel reati tributari l'imposta evasa costituisca un indiscutibile vantaggio patrimoniale derivante, in modo diretto, dalla condotta illecita, riconducibile pertanto alla nozione di profitto, con conseguente applicabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.
Da ultimo sulla possibilità di individuare il profitto con l'imposta evasa v. C., Sez. IV, 21.9-17.10.2023, n. 42195 e C., Sez. III, 6.10.2015-27.1.2016, n. 3535 .
Nello stesso senso già C., S.U., 31.1.2013, n. 18374 , con riferimento ad un caso di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all'art. 11, D.Lgs. 10.3.2000, n. 74 , ribadendo che il profitto del reato, confiscabile anche nella forma per equivalente, è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario. Più in generale sulla considerazione, ai fini del computo del profitto del reato tributario, anche degli interessi e delle sanzioni irrogate dall'amministrazione, v. C., Sez. III, 18.11.2016, n. 54218 .
C., Sez. III, 29.9.2015, n. 44644 , relativa ad un caso di dichiarazione infedele commesso mediante indicazione di elementi passivi fittizi, afferma che il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, può essere costituito dal risparmio di imposta assicurato per gli anni successivi per effetto della minor perdita rispetto a quella dichiarata, a condizione che sia fornita la prova di un effettivo beneficio fiscale mediante l'esposizione dei suddetti costi fittizi, relativo, dunque, a fattispecie di reato diversa da quella contestata.
Sempre con riferimento a casi di confisca a seguito di reati tributari in cui il profitto è dato da risparmio di spesa, la Cassazione ha affermato che il principio per il quale, in caso di concorso di persone, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascuno limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, non è applicabile alle ipotesi in cui il profitto non abbia natura accrescitiva, ma consista in un risparmio di spesa riferibile al soggetto passivo dell'obbligazione tributaria ( c.pen. sez. III, 27/01-05/03/2026, n. 8773 ).
C., Sez. III, 8.1.2014, n. 6635 , ribadito il medesimo principio di diritto, afferma che, se è vero che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere mantenuto sino a quando permane l'indebito arricchimento, è però corretto ritenere che, in caso di intervenuto accordo per la rateizzazione del debito fiscale e di avvenuto pagamento di alcuni ratei, la misura della somma assoggettata al vincolo cautelare debba essere proporzionalmente ricondotta al debito tributario ancora effettivamente esistente. Conforme C., Sez. III, 18.6.2015, n. 36370 , in materia di omesso versamento di ritenute certificate, ex art. 10 bis, D.Lgs. 10.3.2000, n. 74 e C., Sez. III, 24.4.2015, n. 33602 .
Di recente v. C., Sez. III, 26.10.2016-9.2.2017, n. 6054 in cui si afferma che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di reati tributari, l'esistenza di autonomi titoli cautelari non osta all'adeguamento del valore dell'insieme dei beni sottoposti a vincolo, in forza di tutti i predetti titoli, alla minore entità del profitto determinato tenendo conto delle diminuzioni corrispondenti ai versamenti effettuati in esecuzione di un accordo di rateizzazione del debito tributario, giacché l'autonomia dei titoli stessi rileva soltanto in punto di valutazione di loro eventuali vizi genetici o funzionali, ma non determina la sovrapposizione degli effetti limitativi sui beni in sequestro.
V. C., Sez. III, 15.4.2015, n. 20887 , secondo cui in materia di reati tributari, ai fini dell'applicazione della misura cautelare del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, è necessaria la sussistenza del periculum in mora, elemento che deve ritenersi non integrato qualora il contribuente abbia raggiunto con l'Amministrazione finanziaria un accordo per la sanare la sua posizione debitoria, atteso che la restituzione all'erario del profitto derivante dal reato fa venir meno l'oggetto sul quale la confisca dovrebbe incidere. Sulla necessità della sussistenza del periculum v. di recente C., Sez. VI, 3.11-20.12.2022, n. 48333 .
Così pure deve essere segnalata C., Sez. III, 17.9.2014, n. 43811 , secondo la quale, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, corrispondente all'ammontare dell'imposta evasa, può essere legittimamente mantenuto fino a quando permane l'indebito arricchimento derivante dall'azione illecita, che cessa con l'adempimento dell'obbligazione tributaria, ancorché il pagamento venga effettuato da un terzo che, dichiaratosi debitore verso l'indagato, non abbia semplicemente versato la somma all'indagato/creditore, ma abbia anche saldato il debito che quest'ultimo aveva nei confronti dell'Erario. Nello stesso senso si è espressa anche C., Sez. III, 19.1.2016, n. 7550 , (in un caso in cui, a seguito di procedura coattiva di pignoramento presso terzi, intrapresa dall'agente della riscossione, ex art. 72 bis, D.P.R. 29.9.1973, n. 602 , il debito di imposta era stato integralmente adempiuto dal terzo debitore in luogo del contribuente effettivamente obbligato verso l'Amministrazione finanziaria). Incide sul quanto della misura ablativa anche l'accordo di ristrutturazione del debito tributario sotto forma di transazione fiscale ritualmente omologata ex art. 182 ter l. fall. : il suo perfezionamento successivo all'irrevocabilità della condanna comporta che il giudice dell'esecuzione non possa mantenere la confisca del profitto del reato nella misura stabilita in sentenza, pena la violazione del principio di proporzionalità ( C., Sez. III, 17.9-5.12.2024, n. 44519 ).
A fronte di un debito tributario e di un relativo piano rateale di versamento, la confisca continua ad essere consentita per gli importi che non siano stati ancora corrisposti così continuando ad essere consentito anche il sequestro a detta confisca finalizzato ( C., Sez. III, 14.1.2016, n. 5728 ).
Afferma C., Sez. II, 18.2.2015, n. 9392 che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il profitto del reato di infedele dichiarazione dei redditi è sequestrabile solo nei limiti dell'importo dell'imposta evasa e non può estendersi alle somme derivanti dalle successive operazioni di riciclaggio o reimpiego, in quanto la punibilità delle condotte previste dagli artt. 648 bis e 648 ter , è esclusa quando siano commesse dal soggetto autore o concorrente del reato presupposto. In caso di confisca diretta, essa può avere ad oggetto solo il saldo positivo del conto corrente nella disponibilità del contribuente alla scadenza del termine per l'obbligazione tributaria e non anche le somme di denaro entrate nel patrimonio del reo in base ad un credito sorto dopo la commissione del reato, a meno che non si provi che la disponibilità di tali somme costituisca un risparmio di spesa conseguito con il mancato versamento dei tributi ( C., Sez. III, 20.9-10.11.2022, n. 42616 ).
Peraltro il risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale rimane inalterato anche nella ipotesi di sospensione della esecutività della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria ( C., Sez. III, 17.1.2013, n. 9578 e, in seguito, C., Sez. III, 2.7.2015, n. 39187 ).
Diverso il caso in cui sia intervenuto l'annullamento della cartella esattoriale, ancorché con sentenza non definitiva: tale evenienza, secondo C., Sez. III, 2.7.2015, n. 39187 , comporta il venir meno della pretesa tributaria (e, dunque, l'esistenza del profitto del reato, consistente nel delitto in esame nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma), atteso l'intervenuto sgravio delle somme di cui all'avviso di accertamento.
Così pure si tenga conto che, nel caso in cui il contribuente provveda, tramite l'accertamento con adesione, alla restituzione dell'imposta dovuta con il versamento di una somma di denaro, comprensiva di sanzioni, il profitto del reato subisce una limitazione e di conseguenza anche il sequestro per equivalente ( C. Sez. III, 23.10-23.11.2012, n. 45847 ).
Di pregio la precisazione della Suprema Corte per cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente presuppone che l'imputato abbia già conseguito il profitto illecito del reato ( C., Sez. VI, 10.1.2013, n. 4297 ). In termini simili, più di recente, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, la confisca per equivalente può essere disposta su beni che ricadono nella disponibilità dell'imputato, a condizione che si tratti di beni che già esistono nella sua sfera di disponibilità e non certo su beni futuri, non individuati, né individuabili. È, pertanto, necessario individuare in maniera esatta l'effettiva entità del vantaggio illecitamente percepito dal reo, che, nel caso del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, non può semplicemente corrispondere al patrimonio sottratto, ma deve necessariamente individuare e distinguere tra quanto alla fine incassato dal Fisco e quanto, invece, definitivamente non recuperato perché sottratto con la cessione fraudolenta dei rami di azienda. Il quantum confiscabile per equivalente non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito con l'azione delittuosa ( C., Sez. III, 19.1.2016, n. 4097 ).
Nel sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, ai fini della quantificazione del profitto del reato di omessa dichiarazione, previsto dall'art. 5 , D.Lgs. 10.3.2000, n. 74 , è irrilevante l'evasione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non trattandosi di un'imposta sui redditi in senso tecnico ( C., Sez. III, 26.1.2016, n. 12810 ).
Sempre con riferimento all'applicazione della disciplina nei casi di reati tributari l'affermazione per cui le presunzioni tributarie non costituiscono di per sé fonte di prova della commissione di un reato, ma, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto liberamente valutabili dal giudice, possono essere posti a fondamento di una misura cautelare reale del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ( C., Sez. III, 23.1.2013, n. 7078 ). Sul valore delle presunzioni tributarie la Cassazione si è espressa anche C., Sez. III, 21.1.2015, n. 26517 con cui si è detto che l'onere motivazionale in fase cautelare può dirsi adempiuto sulla base delle presunzioni tributarie, ma in assenza di elementi di segno contrario, di cui il giudice che dispone il sequestro deve, pertanto, tener conto.
Infine, si osserva che in tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato. (In motivazione C., Sez. III, 23.4.2013, n. 23108 ha precisato che il principio rimane valido anche dopo le modifiche apportate all'art. 322 ter dalla L. 6.11.2012, n. 190 ).
In materia cfr. C., Sez. III, 3.7.2013, n. 37580 , secondo la quale in materia tributaria, in caso di omesso versamento delle ritenute certificate, il profitto del reato in ordine al quale può essere disposta la confisca coincide con l'importo delle ritenute non versate. La confisca, ai sensi dell'art. 322 ter, può essere disposta non solo in caso di condanna ma anche in caso di patteggiamento, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. , a nulla rilevando che essa non abbia costituito oggetto dell'accordo delle parti. In caso di patteggiamento le parti non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, non rientrando, l'applicazione delle suddette misure, nella loro disponibilità. Ove l'accordo concerna anche dette misure, non sussiste alcun obbligo per il giudice di recepirlo per intero, essendo vincolato soltanto alle parti dell'accordo riguardanti elementi nella disponibilità delle parti. Nello stesso senso C., Sez. III, 18.12.2013, n. 7533 , con riferimento al delitto di cui all'art. 10 ter, D.Lgs. 10.3.2000, n. 74 . Nello stesso senso v. C., Sez. III, 22.9-28.11.2016, n. 50338 dove si precisa che in materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 10.3.2000, n. 74 , deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12 bis, 2° co. , del predetto D.Lgs. (introdotta dal D.Lgs. 24.9.2015, n. 158 ), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322 ter. Nello stesso senso v. C., Sez. III, 1.12.2021-14.3.2022, n. 8557 ; C., Sez. III, 15.2.2017, n. 35786 .
In materia di reati tributari, il carattere obbligatorio della confisca, come tale applicabile anche ai reati tributari, non esime, tuttavia, dal provare l'effettiva evasione di imposta. Erronea pertanto l'applicazione della misura quando, in ipotesi di contestazione delle fattispecie criminose di cui agli artt. 8 , 10 bis e 10 ter, D.Lgs. 10.3.2000, n. 74 , difetti l'accertamento sulla effettiva realizzazione dell'evasione di imposta ( C., Sez. III, 6.11.2013, n. 48104 ). Ancora, rispetto alla confisca nei reati tributari, trova applicazione la disposizione dell'art. 578 bis c.p.p., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato. A fronte di un orientamento non condiviso in seno alla Suprema Corte circa la possibilità o meno di mantenere la confisca per equivalente, in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578 bis c.p.p., atteso il suo carattere afflittivo (in senso negativo, ad es., C., Sez. III, 7.9-29.10.2021, n. 39157 e C., Sez. III, 21.1-4.3.3.2022, n. 7882 ), la questione è stata rimessa alle Sezioni con ordinanza della stessa Corte di legittimità ( C., Sez. III, 16.3-20.4.2022, n. 15229 ). A tale quesito le Sezioni unite hanno risposto escludendo tale possibilità ( C., S.U. 29.9.2022-31.1.2023, n. 4145 ). Successivamente alla decisione delle S.U, si segnala C., Sez. II, 8.3-26.4.2023, n. 17354 e C., Sez. III, 4.10.2022-25.1.2023, n. 3238 . L’irretroattività della disposizione di cui all’art. 578-bis c.p.p. è stata confermata anche a fronte della decisione delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024 , secondo cui la confisca per equivalente, ove non ecceda il valore del vantaggio economico che l'autore ha ritratto dal reato, ha natura ripristinatoria ( c.pen. sez. VI, 18/06-09/07/2025, n. 25200 ). AGGIORNATOSul tema v. anche c.pen. sez. VI, 20/05-02/07/2026, n. 24677 .
Con riferimento al profilo dell'individuazione dei beni da sequestrare in vista della confisca per equivalente ex artt. 1, 143° co., L. 24.12.2007, n. 244 e 322 ter, C., Sez. III, 8.2.2012, n. 10438 ha ritenuto che ove non sia possibile, in sede di emissione del decreto, individuare specificamente i beni e le cose da sequestrare, è legittimo demandare all'organo preposto all'esecuzione del provvedimento (il pubblico ministero) l'individuazione dei beni medesimi. Gli interessati gravati dal sequestro potranno, poi, in sede di esecuzione, attivare con completezza ed esaustività, la tutela integrale dei propri diritti mediante gli appositi istituti giuridici previsti in materia di misure cautelari. Vale a dire, istanza di revoca e appello, ex art. 322 bis c.p.p. , anche con riferimento alla corrispondenza tra le cose sequestrate ed il valore e i limiti fissati con l'ordine giudiziale.
In termini analoghi, più di recente C., Sez. VI, 23.7.2015, n. 33765 e C., Sez. II, 21.7.2015, n. 36464 e C., Sez. III, 4.5-6.9.2022, n. 32744 .
Peraltro, ai fini della scelta dei beni da sottoporre in concreto a sequestro preventivo ai fini della confisca per equivalente, le preferenze eventualmente espresse dall'indagato sono prive di rilievo ( C., Sez. II, 26.10.2011, n. 41049 ).
Di recente sul tema, v. C., Sez. III, 22.11.2013, n. 129 , secondo cui il giudice del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ha l'onere, ma non l'obbligo, di indicare la somma sino alla concorrenza della quale la misura può essere eseguita. Altresì, deve specificamente indicare quali siano i beni vincolabili soltanto se disponga in atti di elementi per stabilirlo, in caso contrario detta individuazione incombe al Pubblico Ministero quale organo demandato all'esecuzione del provvedimento. Parimenti, secondo C., Sez. III, 22.4.2015, n. 24965 (decisione sempre assunta in materia di reati tributari), il Giudice, nell'applicazione della misura del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, deve confrontare il valore dei beni da sottoporre a sequestro con il profitto tratto dal reo, atteso che, il vincolo cui i detti beni possono essere sottoposti non può eccedere il profitto medesimo.
In merito alla confisca per equivalente, dato che il giudice deve indicare solo l'importo complessivo del prezzo o del profitto del reato e non anche i beni da apprendere, l'ablazione può avere ad oggetto, fino alla concorrenza dell'importo determinato, non solo i beni già individuati nella disponibilità dell'imputato, ma anche quelli che in detta disponibilità entrano dopo il provvedimento di confisca. Ciò per l'assenza di necessità del nesso di pertinenzialità tra delitto e cose da confiscare, essendo sufficiente la perpetrazione del reato e in virtù della natura strutturalmente sanzionatoria della confisca di valore ( C., Sez. III, 20.4.2016, n. 24430 ; più di recente, v. anche C., Sez. III, 16.7-1.10.2019, n. 40071 ). Sul punto si segnala anche C., Sez. III, 12.7-10.11.2016, n. 47300 , secondo cui - posto che il sequestro preventivo diretto alla confisca per equivalente può ricadere su beni che, comunque, si trovino nella "disponibilità" dell'indagato, indipendentemente da qualunque collegamento con il reato - il concetto di "disponibilità" non può essere limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto con il bene, ma va esteso, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricada nella sfera degli interessi economici dell'imputato, ancorché il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di altri. Viene, dunque, in rilievo, e legittima il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, l'interposizione fittizia, vale a dire quella situazione in cui il bene, pur formalmente intestato a terzi, sia nella disponibilità effettiva dell'indagato o condannato. Peraltro, in tale ipotesi, è sempre necessaria la dimostrazione, da parte della Pubblica accusa, della non corrispondenza tra la situazione effettiva e l'intestazione formale.
La disponibilità è una relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà, talché lo stesso, se anche sia formalmente intestato a terzi estranei al reato, deve ritenersi nella disponibilità del reo quando, sulla base di elementi specifici e dunque non meramente congetturali, rientri nella sfera dei suoi interessi economici, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato per il tramite dei suddetti terzi ( C., Sez. I, 4.10-2.11.2023, n. 44136 ; C., Sez. V, 20.6.2017, n. 35591 ). Ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, rileva l'effettiva disponibilità giuridica dei beni da parte dell'indagato, anche per interposta persona, al momento in cui sia disposto il vincolo, anche se acquisiti dopo la commissione del reato ( C., Sez. IV, 14.12.2023-2.1.2024, n. 40 ). La titolarità di una delega ad operare su di un conto corrente bancario intestato ad altri configura indubbiamente l'ipotesi di "disponibilità" richiesta dall'art. 322 ter ai fini dell'ammissibilità del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ( C., Sez. III, 25.1-27.5.2022, n. 20726 ; C., Sez. III, 18.11.2019-23.3.2020, n. 10442 ). Tuttavia, la Corte di Cassazione ha precisato che, se il denaro appartiene alla persona giuridica di cui la persona fisica è amministratore, è necessario verificare la sussistenza di altri elementi che convincano della disponibilità, poiché l'amministratore della società può operare sul conto nell'ambito dei suoi obblighi contrattuali con la persona giuridica, con la conseguenza che il saldo non è tecnicamente nella sua disponibilità essendone lui, appunto, un mero gestore ( C., Sez. III, 23.3-24.6.2021, n. 24666 ).
Di estrema rilevanza il principio di diritto affermato da C., S.U., 30.1.2014, n. 10561 , relativo al caso di reato tributario commesso da parte di amministratori o legali rappresentati di società ed enti. In tale ipotesi è possibile procedere nei confronti della persona giuridica al sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario in due sole ipotesi, ovvero: 1) se la società o l'ente ha effettivamente maturato tale profitto a seguito del reato; 2) se la persona giuridica è solo uno schermo fittizio. Diversamente, nessun provvedimento cautelare può essere adottato nei confronti della società, dovendosi invece agire nei confronti delle persone fisiche che hanno materialmente realizzato l'illecito ed in particolare non può procedersi all'adozione di un sequestro preventivo per equivalente.
In materia di sequestro preventivo di beni dell'ente sono tornate successive decisioni della Suprema Corte.
Così C., Sez. III, 6.3.2014, n. 18311, afferma che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato tributario può essere disposto sui beni intestati a una persona giuridica, soltanto quando sia dimostrato che l'ente costituisce lo schermo fittizio delle attività e delle disponibilità dell'amministratore resosi autore del reato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva motivato la conferma della misura con esclusivo riferimento alla funzione gestionale svolta dalla persona fisica indagata nella società). Nello stesso senso C., Sez. III, 28.9-9.11.2022, n. 42304 ; C., Sez. II, 27.10.2015, n. 45520 ; C., Sez. III, 8.7.2015, n. 42709 ; C., Sez. III, 26.5.2015, n. 39536 , C., Sez. IV, 24.2.2015, n. 11164 ; C., Sez. IV, 18.11.2014, n. 5413 . Di recente, C., Sez. III, 18.10-7.12.2022, n. 46252 ammette che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in relazione a reato tributario ascritto al legale rappresentante di un ente risultato estraneo all'illecito, possa essere eseguito sul conto corrente dell'ente solo a condizione che sussistano specifici elementi da cui desumere che l'indagato, in virtù della delega ad operare sul conto, abbia esercitato le facoltà del proprietario delle somme, disponendone anche per finalità estranee all'attività di gestione dell'ente. Contestualmente, tuttavia, C., Sez. III, 18.10-7.12.2022, n. 46246 chiarisce che, per verificare la effettiva disponibilità del denaro da parte del rappresentante legale, occorre esaminare il contenuto della delega - e il relativo onere grava evidentemente sulla pubblica accusa – al fine di appurare la presenza di elementi che possano fondare il giudizio, in fase cautelare, di ragionevole probabilità, circa la disponibilità delle somme da parte del delegato per finalità estranee alla gestione della società. Ancora in materia di delega sul conto corrente, è intervenuta C., Sez. III, 22.11-27.12.2022, n. 49237 , affermando (in materia di reati tributari) che la delega ad operare rilasciata all'indagato dal titolare di un conto corrente, pur se non seguita da atti del delegato di concreta disposizione delle somme su di esso depositate, può ritenersi elemento idoneo a ricondurre a quest'ultimo la disponibilità delle stesse, ove non trovi causa in un sottostante rapporto implicante il conferimento di poteri gestori da parte del delegante, posto che solo tale rapporto qualifica la delega, rendendola espressione di funzioni amministrative per conto terzi.
In termini particolarmente chiari, si segnala C., Sez. III, 2.10.2015, n. 41842 , secondo cui l'applicazione della confisca obbligatoria in relazione ai reati tributari non può prescindere dalla individuazione, da parte del giudice, del profitto del reato, da rapportarsi al risparmio di spesa derivante dalla evasione di imposta, comprensivo anche degli ulteriori vantaggi riflessi riconducibili alle sanzioni ed alle altre somme eventualmente dovute. Ove non sia possibile rinvenire il profitto del reato o i beni riconducibili ad esso, presso la persona giuridica, il rappresentante legale o altro soggetto non estraneo al reato, è consentito il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica o della stessa persona giuridica qualora questa costituisca uno schermo fittizio. La confisca, in ogni caso, non può superare il profitto del reato, sicché il giudice è tenuto a valutare la equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto medesimo.
C., Sez. III, 21.5.2015, n. 26746 , in materia di confisca da effettuarsi direttamente sul profitto della persona giuridica (a seguito della commissione di reati tributari), afferma che l'adozione della misura è possibile qualora risulti la disponibilità nelle casse societarie di denaro da aggredire, non essendo la pubblica amministrazione obbligata a ricercare liquidità o cespiti anche nel caso in cui l'incapienza del patrimonio della società risulti allo stato degli atti. Si è altresì precisato che, laddove, trovandosi un saldo attivo sui conti del contribuente al momento dell'applicazione della misura cautelare sia disposto il sequestro preventivo in forma diretta su somme di denaro ritenute presumibilmente derivanti dal risparmio di spesa per le imposte non versate, è onere della difesa allegare circostanze specifiche da cui desumere che gli importi abbiano un’autonoma causale lecita ( C., Sez. III, 1-29.7.2020, n. 23040 ).
Per C., Sez. III, 20.7.2016, n. 37174 , ha ritenuto che, in caso di omesso versamento tributario, il profitto del reato deve essere ricercato nelle casse della società perché è questo il soggetto su cui grava l'obbligo di versamento e che trae il vantaggio economico dal reato tributario. Ove venga rinvenuto del denaro, trattasi di profitto sequestrabile direttamente riconducibile al reato. In assenza, invece, di vantaggio dell'ente, possono essere sottoposti a vincolo i beni dell'amministratore. Come affermato da C., Sez. III, 21.6.2016, n. 35330 , in tema di reati tributari, il pubblico ministero è legittimato, sulla base del compendio indiziario emergente dagli atti processuali, a chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per equivalente, invece che in quella diretta, all'esito di una valutazione allo stato degli atti della capienza patrimoniale dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, dovendosi escludere, peraltro, che in tale valutazione possano rientrare considerazioni di "prudenza investigativa" estranee alla concrete difficoltà di accertamento del patrimonio dell'ente beneficiato. Si segnala altresì C., Sez. III, 30.9.2015, n. 41072 , secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, di cui all'art. 322 ter, avente ad oggetto i beni dell'amministratore di una società, è illegittimo laddove sia possibile reperire o aggredire direttamente i beni e le disponibilità della società costituenti il profitto del reato tributario contestato. Conforme C., Sez. III, 29.5-10.10.2018, n. 45574 . Nello stesso senso anche C., Sez. III, 7.10-16.11.2020, n. 32156 che, tuttavia, precisa che si può procedere al sequestro preventivo in vista della confisca per equivalente nei confronti dell’imputato legale rappresentante della persona giuridica (titolare dell'obbligazione tributaria) sul presupposto dell'impossibilità di reperire il profitto del reato nei confronti dell'ente, qualora il legale rappresentante non fornisca la prova della concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta. Si evidenzia, infine, che, sempre in tema di reati tributari, il sequestro in vista della confisca per equivalente può essere disposto nei confronti della persona fisica anche in caso di fallimento della persona giuridica, da cui deriva l'impossibilità di ablazione diretta nei confronti della stessa ( C., Sez. III, 26.2-13.5.2020, n. 14766 ). V. anche C., Sez. II, 13.4-19.5.2022, n. 19682 e C., Sez. VI, 10. 3-14.4.2021, n. 14080 .
Qualora il vantaggio del reato sia stato percepito da terzi estranei, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, non può essere disposto sui beni personali dell'amministratore della società (caso di reato di bancarotta) ( C., Sez. V, 16.1-6.5.2020, n. 13830 ).
Per C., Sez. III, 22.3.2016, n. 15099 , al fine di poter disporre la confisca diretta del profitto di una società è necessario che vi sia la disponibilità di denaro aggredibile nelle casse della società, non sussistendo un obbligo per la Pubblica Accusa, di dover provvedere alla preventiva ricerca di liquidità o cespiti anche nel caso in cui risulti ex actis, l'incapienza patrimoniale dell'ente. In tema di reati tributari commessi dai legali rappresentanti della persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto può disporsi sui beni personali degli amministratori solo nell'ipotesi in cui il profitto, o i beni ad esso riconducibile, non sia più nella disponibilità della società; d'altro canto il P.M. è legittimato, sulla base del compendio probatorio indiziario emergente dagli atti processuali, a chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per equivalente, piuttosto che in quella diretta all'esito di una valutazione allo stato degli atti in merito alle risultanze relative al patrimonio dell'ente che ha beneficiato della commissione del reato, non essendo necessario il compimento di specifici ed ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto nelle casse della società o per ricercare, in forma generalizzata, i beni che ne costituiscono la trasformazione, incombendo invece, al destinatario del provvedimento cautelare l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro in forza diretta. V. già in tale senso C., Sez. III, 30.9.2015, n. 41073 ; tale principio è stato di recente ribadito da C., Sez. III, 20.7.2016, n. 37174 . In senso conforme v. anche C., Sez. III, 19.7.2016, n. 48323 . Nel senso che sia onere del rappresentante legale dell'ente, al fine di evitare la confisca per equivalente nei propri riguardi, dimostrare la concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta v. C., Sez. IV, 9.10.2018, n. 51345 .
C., Sez. III, 10.6.2015, n. 42966 afferma che il sequestro preventivo, di cui all'art. 322 ter, disposto nei confronti di una persona giuridica e finalizzato a confiscare somme di denaro, altri beni fungibili o beni direttamente riconducibili al profitto del reato tributario commesso dagli organi della medesima, è legittimo laddove questi siano nella disponibilità della persona giuridica.
Si veda anche C., Sez. II, 29.4.2014, n. 21227 , secondo cui, in caso di concorso di più persone in uno dei reati compresi nella previsione dell'art. 322 ter e del contemporaneo coinvolgimento di enti con persone fisiche, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato può incidere contemporaneamente ed indifferentemente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che l'ha commesso, con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto.
Si osservi che C., Sez. III, 2.7.2014, n. 38694 ha ritenuto legittimo il sequestro e la successiva confisca dei conti correnti che, pur non intestati direttamente al soggetto responsabile dell'evasione fiscale, erano comunque nella sua disponibilità in conseguenza della delega ad operare conferitagli da chi ne risulta formalmente titolare.
Di interesse il principio affermato da C., Sez. III, 23.6.2015, n. 36929 , secondo cui la quota di una società di persone ed, in particolare, la quota del socio accomandatario in una società in accomandita semplice, se non liberamente cedibile secondo le pattuizioni statutarie, non può essere, in quanto tale, sottoposta a sequestro penale in costanza del rapporto societario perché l'intuitus personae su cui si fonda l'esistenza della società verrebbe meno al venire meno della sostanziale qualità di socio in capo al soggetto che amministra la società stessa e che assume su di sé il rischio di impresa, provocando un danno agli altri soci, quali soggetti terzi del tutto estranei alle ragioni del sequestro. Deve, tuttavia, rilevarsi che quando la quota sia stata resa liberamente cedibile dalla volontà di tutti i soci o, in mancanza, quando la stessa resti, anche dopo il sequestro, in uso al socio che ne sia nominato custode, essa può essere assoggettata a sequestro penale, anche per equivalente e confiscata, dovendo, in questi casi, l'oggetto del sequestro identificarsi nella quota che spetterà al socio all'esito della liquidazione della società.
Non diversamente si è espressa C., Sez. III, 21.1.2016, n. 5733 , secondo cui è ammissibile il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente della quota del socio accomandatario di una società in accomandita semplice, non solo quando è fissata nello statuto dell'ente la clausola di libera cedibilità della quota, ma anche quando questa, pur dopo l'apposizione del vincolo, resta in uso al socio quale custode, poiché, in tale evenienza, la misura cautelare ha una funzione "prenotativa" ed il suo oggetto si identifica nel quantum che spetterà al socio all'esito della liquidazione della società, sicché, anche in questo caso, non si deroga al principio dell'intuitus personae in contrasto con la volontà degli altri soci.
Non sussiste violazione del principio del ne bis in idem convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa A e B c. Norvegia del 15 novembre 2016, nel caso in cui con la sentenza di condanna per reati tributari commessi in qualità di amministratore di una società sia disposta, nei confronti dell'imputato, la confisca di somme di denaro per un valore equivalente al profitto diretto, derivante dagli stessi reati, conseguito dall'ente ( C., Sez. III, 1.3.2017, n. 35156 ).
3. (Segue) La confisca del prezzo o del profitto del reato
Che quelle di cui all'art. 322 ter siano ipotesi di confisca obbligatoria, significa che in esse l'inflizione della misura non è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice circa l'opportunità (dipendente, ad es., dalla "pericolosità oggettiva" del bene, o dalla pericolosità sociale del reo) di infliggerla nel caso concreto, ma piuttosto è previsto che, date certe condizioni, essa debba necessariamente, automaticamente, seguire.
Da questo punto di vista, peraltro, la vera novità rispetto al modello di cui all' art. 240 non risiede certo nell'obbligatorietà della confisca del prezzo del reato - poiché questa è già sancita nell' art. 240, 2° co., n. 1 - ma piuttosto nell'estensione dell'obbligo di confisca anche al profitto del reato, che ai sensi della disciplina generale sarebbe invece facoltativa.
L'art. 322 ter, 1° co., in particolare, equipara prezzo e profitto del reato quali oggetti di confisca obbligatoria. A seguito della L. 6.11.2012, n. 190 , tale equiparazione vale oggi anche ai fini della confisca di valore.
Proprio in considerazione dell’oggetto della confisca ex art. 322-ter (prezzo e profitto) è possibile meglio cogliere la differenza con la confisca ex art. 648-quater , riservata ai delitti di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, la quale ha ad oggetto il profitto o il prodotto del reato.
A tal proposito, la Suprema Corte ha chiarito che i due istituti svolgono distinte funzioni: la confisca ex art. 648-quater , in quanto funzionale alla tutela dell'ordine pubblico economico, sottrae dalla circolazione, i beni provenienti dai reati specificamente indicati dalla norma, suscettibile di alterarne il funzionamento, e il prodotto di essi, mentre la confisca ex art. 322-ter ha ambito applicativo più ristretto, limitato solo al profitto o al prezzo del reato ( c.pen. sez. II, 03-17/06/2025, n. 22641 ).
A proposito della nozione di profitto si segnala C., S.U., 26.6.2015, n. 31617 che il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito. Qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta: in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato. In tal senso v. anche C., S.U., 27.5-18.11.2021, n. 42415 ; C., Sez. III, 1.3-19.4.2023, n. 16576 ; C., Sez. II, 30.1-15.2.2018, n. 7496 ; C., Sez. III, 26.9.2017, n. 53146 . Sulla nozione di vantaggio economico, ai fini dell'applicazione della confisca diretta, C., Sez. VI, 24.6-17.7.2020, n. 21353 ha escluso che possa disporsi l'ablazione del profitto del reato nel caso in cui lo stesso sia venuto meno per effetto di condotte riparatorie, poste in essere volontariamente dal reo. Costituisce profitto del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo ( C., Sez. VI, 1.4-1.7.2021, n. 25329 ).
Il profitto del reato è costituito da un mutamento materiale, attuale e di segno positivo, della situazione patrimoniale del beneficiario, ingenerato dal reato attraverso la creazione, trasformazione od acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica. Non costituisce, pertanto, profitto del reato un vantaggio futuro eventuale, sperato, immateriale o non ancora materializzato in termini economico-patrimoniali ( C., Sez. V, 26.3-24.4.2018, n. 18137 ).
Di recente si è precisato che, ai fini della quantificazione del profitto, occorre tenere conto della sua riduzione o elisione in caso di condotte risarcitorie o riparatorie ( C., Sez. VI, 17.5-3.8.2023, n. 34290 ).
Anche con riferimento al regime precedente alla riforma del 2012, la giurisprudenza ha chiarito che, nel c.d. reato contratto (come in caso di truffa ai danni dello Stato), ai fini della confisca per equivalente, ai sensi dell'art. 322 ter, non assume alcun rilievo la distinzione fra profitto o prezzo del reato. Il profitto del reato, infatti, è, in tali casi, maturato nel contesto di una attività totalmente illecita e finisce per comprendere qualsiasi cosa riveniente dal fatto delittuoso, individuata esclusivamente secondo il criterio selettivo della pertinenzialita del profitto al reato medesimo, ossia della circostanza che l'uno costituisca conseguenza economica immediata dell'altro ( C., Sez. VI, 11.4.2014, n. 20764 ).
C., Sez. VI, 27.1.2015, n. 9988 distingue in termini chiari l'ipotesi del "reato contratto" da quella del "reato in contratto", ai fini della individuazione delle somme di denaro confiscabili. Nel caso del "reato in contratto", il negozio è annullabile perché viziato nella fase preparatoria o di stipula, ma suscettibile di regolare e lecita esecuzione, a differenza dei c.d. "reati contratto", radicalmente contaminati da illiceità; pertanto nei "reati in contratto", il profitto confiscabile deve essere determinato, da un lato, assoggettando ad ablazione i vantaggi di natura economico-patrimoniale costituenti diretta derivazione causale dell'illecito, così da aver riguardo esclusivamente dell'effettivo incremento del patrimonio dell'agente derivante dalla sua condotta illecita, e, dall'altro, escludendo - nei limiti dei c.d. costi vivi - i proventi eventualmente conseguiti per effetto di prestazioni lecite effettivamente svolte in favore del contraente nell'ambito del rapporto sinallagmatico, pari alla utilità di cui si sia giovata la controparte.
Lo stesso principio è stato ribadito da C. 16.6.2015, n. 29512 , relativamente ad una vicenda in responsabilità di una s.r.l. responsabile dell'illecito amministrativo dipendente dal reato di cui agli artt. 21 e 24, 2° co., D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 640 bis e 316 bis . La Corte di Cassazione, ha affermato che nel caso in cui il reato presupposto sia riconducibile ad un'ipotesi di cd. reato in contratto, il profitto confiscabile ex art. 19, D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 , deve essere determinato da un lato, assoggettando ad ablazione i vantaggi di natura economico-patrimoniale costituenti diretta derivazione causale dell'illecito così da aver riguardo esclusivamente dell'effettivo incremento del patrimonio dell'ente conseguito attraverso l'agire illegale e, dall'altro, escludendo i proventi eventualmente conseguiti per effetto di prestazioni lecite effettivamente svolte in favore del contraente nell'ambito del rapporto sinallagmatico.
In ogni caso, come ha chiarito C., Sez. VI, 13.2.2014, n. 9929 , nel delitto di corruzione attiva, il sequestro e la confisca di beni nella disponibilità del corruttore di valore corrispondente al profitto, di cui non sia possibile l'apprensione diretta, presuppongono sempre che il profitto sia stato effettivamente conseguito dal prevenuto, poiché solo a tale condizione è giustificabile una forma di ablazione finalizzata ad impedire che il corruttore possa avvantaggiarsi dei "frutti economici" della sua iniziativa illecita.
Nello stesso senso C., Sez. VI, 13.2.2014, n. 14017 . Di recente c.pen. sez. VI, 03/12/2024-08/04/2025, n. 13620 ha ulteriormente chiarito che, nel caso di sequestro in vista della confisca nei confronti del corruttore (art. 322-ter, 2° co.), il profitto non può essere individuato nel prezzo corrisposto al corrotto, se non vi è prova che sia "rientrato" nella disponibilità del corruttore.
È applicabile anche ai reati tributari l'istituto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non soltanto in relazione al prezzo ma anche al profitto del reato. In particolare, poiché il rinvio integrale da parte dell'art. 1, 143° co., L. 24.12.2007, n. 244 , rende applicabili ai reati tributari entrambi i commi dell'art. 322 ter, la loro applicazione non costituisce interpretazione estensiva per cui non si pone alcun problema di violazione del principio di legalità ( C., Sez. III, 18.12.2012, n. 6309 ).
A seguito dell'estensione, applicabile anche per i reati tributari, della confisca (obbligatoria) per equivalente anche al profitto del reato, è erronea, e va pertanto annullata con rinvio, la pronuncia giudiziale di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 10 ter, D.Lgs. 10.3.2000, n. 74 , commesso in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 1, 143° co., L. 24.12.2007, n. 244 , che abbia omesso di provvedere sulla confisca per equivalente relativamente al profitto dello stesso, da individuarsi, senza necessità di contraddittorio tra le parti, nell'ammontare dell'imposta non versata ( C., Sez. III, 9.10.2013, n. 44445 ).
I concetti di prezzo e profitto del reato non hanno qui esattamente lo stesso significato che comunemente si attribuisce loro in seno all' art. 240 . Prezzo e profitto del reato, nell'art. 322 ter, 1° co. indicano complessivamente qualsiasi utilità, economicamente valutabile, immediatamente o mediatamente derivante dalla commissione del reato: ossia, il frutto del reato, ciò che si ottiene, immediatamente, dal commetterlo, o, mediatamente, da un successivo reimpiego di quanto ricavato dall'averlo commesso. Nell'endiadi bisogna dunque fare rientrare anche quel contenuto che invece, nell'interpretazione dell' art. 240 , si fa rientrare nel concetto di «prodotto del reato» (non menzionato dall'art. 322 ter): ossia il risultato materiale, economicamente valutabile, derivante dalla commissione del reato (ad es.: la cosa materialmente prodotta mediante l'uso abusivo della cosa posseduta per ragioni d'ufficio; o l'opera cui si sia dato materialmente vita mediante la distrazione delle somme originariamente vincolate ad iniziative di pubblico interesse).
Ciò che poi, all'interno di questa nozione complessiva, distingue il prezzo dal profitto non è la circostanza, usualmente addotta, che il profitto sia «una conseguenza (economica) diretta ed immediata del reato, mentre il prezzo costituisce un fattore che incide sulla motivazione del reato» (GRASSO, in Comm. Romano, Grasso, Padovani, PG, III, 604, sub art. 240 ; già prima, ALESSANDRI, 52; con specifico riferimento all'art. 322 ter, Comm. Romano, PS, I, 250). Quella così delineata è una differenza asimmetrica, che cioè tiene distinte due realtà che non sono affatto incompatibili l'una con l'altra. Anche la prospettiva di un profitto può, ad es., costituire (e anzi, nei casi che qui interessano, normalmente costituisce) ciò, dalla cui rappresentazione l'autore trae motivo per commettere il reato; d'altra parte, l'effettivo conseguimento del prezzo del reato può anche seguire (e normalmente segue) la commissione di questo, e costituire, dal punto di vista del soggetto che lo riceve, un vero e proprio profitto del reato (almeno finché non si riduca il profitto esclusivamente ai ricavi di un ulteriore reimpiego del prodotto del reato: ma questa, specialmente nell'ambito dell'art. 322 ter, costituirebbe un'accezione troppo restrittiva del concetto).
Non solo. Rispetto ai reati di peculato mediante profitto dell'errore altrui, corruzione passiva e concussione, la ricordata distinzione tra prezzo e profitto è sostanzialmente inapplicabile: in questi casi, infatti, la ricezione, la ritenzione, o l'accettazione della promessa dell'utilità indebita non precedono e non seguono la commissione del reato, per il semplice motivo che qui la commissione del reato consiste proprio nell'ottenimento (attuale o potenziale) di quelle utilità.
Il prezzo del reato, in realtà, almeno agli effetti dell'art. 322 ter, non costituisce che una species del profitto: si tratta, in particolare, del profitto consistente in un compenso, in una retribuzione, che l'autore ottiene (o di cui ottiene la promessa) dalla, o per la, commissione del reato. Ciò che specifica il prezzo rispetto al profitto è solamente la natura remunerativa, di compenso ricevuto o promesso da altri, che caratterizza il primo: il denaro dato al (e ricevuto dal) pubblico ufficiale per indurlo ad appropriarsi della cosa mobile posseduta per ragioni d'ufficio; l'utilità indebita data o promessa dal privato al pubblico ufficiale corrotto o concussore (similmente, PAGLIARO, PARODI GIUSINO, PS, I, 42). A differenza di quanto sostengono gli autori citati in precedenza, dunque, è prezzo anche il compenso dato o promesso all'autore successivamente alla commissione del reato, quale "premio" previamente non pattuito (e che, dunque, non abbia avuto alcuna funzione motivante nella commissione del reato).
In termini analoghi a quanto qui sostenuto, per C., S.U., 25.6.2009, n. 38691 , mentre «il profitto [...] deve essere identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato [...]», «il prezzo va individuato nel compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito».
Solo apparentemente difforme quella giurisprudenza per la quale il denaro o l'altra utilità ottenuti dal concussore costituiscono, non già il prezzo, ma il profitto della concussione: ad es., C., S.U., 25.10.2007, n. 10280 ; C., Sez. VI, 14.6.2007, n. 30966 : qui, in realtà, è all'opera, non già una diversa nozione di "prezzo" rispetto a quella qui sostenuta, ma piuttosto l'idea - errata - che l'utilità indebita oggetto di concussione non abbia natura remunerativa.
Peraltro, come è stato affermato di recente, qualora il profitto tratto da taluno dei reati per i quali è prevista la confisca per equivalente sia costituito da denaro, l'adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare ( C., Sez. VI, 7.1.2015, n. 2336 ).
In ogni caso, nel concetto di profitto rientrano, «non soltanto i beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che lo stesso realizza come effetto anche mediato o indiretta della sua attività criminosa». Di conseguenza, «qualsiasi trasformazione che il denaro illecitamente conseguito subisca per effetto di un investimento dello stesso deve essere considerata profitto del reato quando sia collegabile causalmente al reato stesso ed al profitto immediato - il denaro - conseguito e sia soggettivamente attribuibile all'autore del reato, che quella trasformazione abbia voluto»: C., S.U., 25.10.2007, n. 10280 .
Di converso, «non costituisce una componente del profitto del reato, e quindi non è confiscabile, il corrispettivo di una prestazione regolarmente eseguita dall'obbligato ed accettata dalla controparte che ne trae comunque una concreta "utilitas", perché trova titolo legittimo nella fisiologica dinamica contrattuale, e non può ritenersi "sine causa" o "sine iure". (Fattispecie in tema di confisca per equivalente, disposta con riguardo al reato di truffa in danno di un Comune, avente ad oggetto la stipula di un contratto di "leasing" immobiliare in forza del quale l'ente si obbligava ad acquistare un immobile parzialmente abusivo)». C., Sez. II, 8.10.2010, n. 39239 .
Nei casi di reati tributari di cui all'art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) ed all'art. 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) D.Lgs. 10.3.2000, n. 74 , a cui è estesa la disciplina dell'art. 322 ter, la nozione di profitto deve ricondursi al vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione dal reato presupposto ( C., Sez. IV, 15.7.2011, n. 31332 ).
Più espressamente: è legittimo il sequestro per equivalente in vista della confisca dell'Iva non versata poiché essa corrisponde al profitto conseguito. Il profitto del reato quindi, nel caso di specie, consiste proprio nell'ammontare dell'Iva che avrebbe dovuto essere versata per le operazioni effettuate in nero ( C., Sez. III, 14.6-19.9.2012, n. 35824 ).
Si è sostenuto, peraltro, che agli effetti dell'art. 322 ter la distinzione tra prezzo e profitto del reato non sarebbe di rilievo (Comm. Romano, PS, I, 251). L'idea non è del tutto condivisibile. Vero è che, nei casi di cui al 1° co., i due concetti sono equiparati sotto il profilo della obbligatorietà della confisca: ma è anche vero che la differenza tra di essi assume rilevanza in relazione al caso specifico della confisca di valore, che era limitata, fino all'entrata in vigore della riforma del 2012, all'equivalente del prezzo, e non anche del profitto, del reato.
I limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545 , 3° co., c.p.c. operano in ogni fase del procedimento cautelare reale, anche quella dell'adozione del sequestro preventivo a fini di confisca, e la verifica della loro osservanza non può essere differita alle fasi successive del processo, tanto meno alla fase esecutiva ( C., Sez. VI, 10-25.9.2024, n. 35868 ). Tali limiti riguardano il solo indagato cui siano state sequestrate le somme di denaro, che delle stesse è l'effettivo "dominus", non valendo, invece, nei confronti dei terzi estranei al reato, che, ove dimostrino la titolarità delle somme ablate, hanno diritto alla integrale restituzione ( c.pen. sez. III, 11/03-13/05/2025, n. 17894 ).
4. (Segue) I limiti della confisca: l'appartenenza dei beni a «persona estranea al reato»
Perché siano confiscabili, occorre che i beni, che costituiscono l'illecito prezzo o profitto, non appartengano «a persona estranea al reato» (in generale, sulla questione, v. FONDAROLI, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione patrimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, Bologna, 2007, cap. VII).
Cfr. ad es. C., Sez. II, 20.4.2011, n. 18657 .
La formula, volta a tutelare i diritti dei terzi, va intesa in senso restrittivo: «persona estranea al reato» è anche il soggetto del fatto che figuri come vittima. Non è confiscabile, ad es., l'utilità che il privato sia stato costretto a dare al concussore, quando ne sia una vittima (v. sub art. 317 ); né quella che il pubblico ufficiale abbia ricevuto approfittando dell'errore altrui. Questi beni o utilità costituiranno, semplicemente, oggetto di restituzione ai sensi dell' art. 185 . In tal caso, peraltro, a carico del pubblico ufficiale è comunque configurabile una confisca per equivalente del prezzo del reato, ove questo - come ad es. nel caso della concussione - ne abbia avuto uno.
«Persona estranea al reato» è dunque qualsiasi persona cui la commissione del reato non sia imputabile: ossia, la persona che non possa essere condannata per averlo commesso, o per avervi partecipato: il che, indirettamente, si evince, oltre che dalla natura intrinsecamente afflittiva della misura, anche dal fatto che la confisca può essere disposta solo a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento (che, in sostanza, è anch'essa una condanna: v. ad es. CORDERO, Procedura penale, 3a ed., Milano, 2006, 1048). Anche il non imputabile, che pure abbia concorso alla realizzazione del reato, è in questo senso "persona estranea": persona che, cioè, non può essere condannata per aver commesso il, o concorso nel, reato. (Imprecisa, dunque, la tesi, formulata in relazione all' art. 240 , secondo cui la confisca sarebbe sempre consentita rispetto a beni dell'autore del reato o di un concorrente nel reato: v. ad es. ALESSANDRI, 55; GRASSO, 530; v. anche Comm. Romano, PS, I, 252, con specifico riguardo all'art. 322 ter. Il non imputabile può essere autore di un reato, o concorrente in esso, e pur tuttavia non è per ciò punibile: il che lo esclude dal novero delle persone "non estranee" al reato).
I beni "appartengono" a persona estranea al reato quando non siano di proprietà dell'autore, o di qualcuno dei compartecipi, punibili del reato. Non è sufficiente, invece, che una persona estranea al reato vanti un diritto reale sulla cosa, né che ne sia comproprietario, insieme a persona «non estranea al reato»: in questi casi il bene è confiscabile; lo Stato ne acquista la proprietà o la comproprietà, senza che però vengano meno i preesistenti diritti dei terzi estranei al reato (v. per tutti GRASSO, 531; e con riferimento all'art. 322 ter Comm. Romano, PS, I, 252; diversamente, PAGLIARO, PARODI GIUSINO, PS, I, 43).
Onde evitare facili elusioni della norma, inoltre, occorre credere che a rilevare non sia tanto l'appartenenza formale del bene, quanto, piuttosto, la situazione di fatto anche se mascherata «da un'interposizione fittizia» di terzi in posizione di estraneità rispetto alla commissione del reato (per tutti SEMINARA, 793).
Così, ad es., «Ai fini dell'operatività della confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter cod. pen., e, di riflesso, della possibilità di adozione di un provvedimento di sequestro preventivo dei beni che possono formarne oggetto, il requisito costituito dalla disponibilità di tali beni da parte del reo non viene meno nel caso di intervenuta cessione dei medesimi ad un terzo con patto fiduciario di retrovendita» ( C., Sez. II, 22.12.2006, n. 10838 ).
In un recente arresto si è affermato che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, quando il bene sia formalmente intestato a terzi, la prova che l'acquisto sia stato compiuto con provvista fornita in tutto o in parte dall'indagato, costituisce una presunzione iuris tantum della natura fittizia dell'intestazione alla quale il formale intestatario può opporsi adducendo elementi indicativi della riconducibilità del cespite alla sua disponibilità e alla sua sfera di interesse economico ( C., Sez. III, 11.2.2015, n. 11497 ).
In via generale, tuttavia, come chiarisce la stessa Sezione della Suprema Corte, in tema di sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente (da disporsi nel caso concreto in relazione al delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere illeciti tributari e truffe a danno dello Stato), quando il bene è formalmente intestato a terzi, pur se prossimi congiunti dell'indagato non opera alcuna presunzione di intestazione fittizia, ma incombe sul pubblico ministero l'onere di dimostrare situazioni da cui desumere concretamente l'esistenza di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del cespite ( C., Sez. III, 24.3.2015, n. 14605 ). Così pure incombe sul P.M. l'onore di indicare l'ammontare delle utilità esistenti al momento della consumazione del reato nel patrimonio del soggetto nei cui confronti si intende procedere a sequestro o confisca, agevolmente utilizzabili per adempiere all'obbligo tributario e, però, indebitamente risparmiate ( C., Sez. III, 2.10-20.11.2019, n. 47103 ).
Sul tema dell'intestazione fittizia cfr. C., Sez. III, 12.5.2015, n. 36530 , secondo cui i beni che si trovino nell'effettiva disponibilità dell'indagato e che rientrino nella sfera dei propri interessi economici possono essere oggetto di sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, anche se formalmente intestati a terze persone estranee al reato ed esercitanti potere dispositivo sugli stessi.
Ai fini del sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter della somma di denaro depositata su un conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, la misura preventiva reale si estende ai beni comunque nella disponibilità dell'indagato, senza che a tal fine possano rilevare presunzioni o vincoli posti dal codice civile (artt. 1289 e 1834 c.c. ) per regolare i rapporti interni tra creditori e debitori solidali o i rapporti tra banca e depositante, ferma restando la possibilità nel prosieguo di procedere ad un effettivo accertamento dei beni di esclusiva proprietà di terzi estranei al reato ( C., Sez. II, 7.6-21.7.2017, n. 36175 ).
Un altro limite all'effettuazione della confisca ex art. 322 ter è questo: salva, naturalmente, l'applicabilità dell' art. 240 , la misura non può riguardare quei reati che siano stati commessi dal soggetto prima dell'entrata in vigore della L. 29.9.2000, n. 300 . Lo stabilisce espressamente l'art. 15, L. 29.9.2000, n. 300 , ma invero la soluzione sarebbe comunque derivata dal sistema: le misure di sicurezza, infatti, non si sottraggono ai principi generali stabiliti dall' art. 2 in materia di successione di leggi penali nel tempo, né quindi al principio di irretroattività della "nuova" sanzione penale. Vero è che l' art. 200 stabilisce, al 1° co., che «le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro esecuzione»; ma questo non significa che le "nuove" misure di sicurezza si applichino retroattivamente, anche a fatti commessi prima della loro entrata in vigore (o anche a fatti per i quali in precedenza non era prevista la loro applicazione): la disposizione si riferisce piuttosto alla disciplina delle modalità esecutive del trattamento sanzionatorio (esaustivamente, sul punto, PAGLIARO, PG, Parte I, Cap. V, par. 2. IV ).
Il limite vale anche per le ipotesi di cui all' art. 640 quater (cfr., ad es., C., Sez. II, 21.5.2008, n. 25910 ).
Lo stesso è a dirsi, mutatis mutandis, per le ipotesi di cui all'art. 1, 143° co., L. 24.12.2007, n. 244 (cfr., ad es., C., Sez. II, 8.5.2008, n. 21566 : «L'art. 1, comma 143, L. n. 244 del 2007 , che ha previsto l'applicabilità della confisca di cui all'art. 322 ter c.p. ai reati di cui agli artt. 2 , 3 , 4 , 5 , 8 , 10-bis , 10-ter , 10-quater ed 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000 , non opera retroattivamente, poiché all'istituto, che presenta una natura del tutto peculiare, non è estensibile la regola dettata dall' art. 200 c.p. , in forza della quale le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione»; C., Sez. III, 24.9.2008, n. 39172 , che argomenta per analogia dall'art. 15, L. 29.9.2000, n. 300 , e sul presupposto della natura sostanzialmente afflittiva della misura; C., Sez. III, 14.1.2010, n. 6293 , che argomenta direttamente dalla natura sanzionatoria della confisca ex art. 322 ter): e ciò, sebbene la L. 24.12.2007, n. 244 non contenga una norma analoga all'art. 15, L. 29.9.2000, n. 300 , la soluzione, come detto, deriva comunque dai principi generali.
Sul profilo della irretroattività, cfr. anche C., Sez. III, 4.7.2012, n. 33371 , con cui si è detto che la confisca di beni acquistati anteriormente all'entrata in vigore della L. 24.12.2007, n. 244 , non viola il divieto di irretroattività della legge penale, il quale è riferito non all'acquisto dei beni, bensì alla commissione dei reati che, dunque, deve essere successiva all'entrata in vigore della predetta legge.
Ancora sull'applicazione della disciplina della legge penale nel tempo v. C., Sez. III, 10.9.2015, n. 43397 secondo cui la confisca per equivalente del profitto in materia di reati tributari può essere disposta anche in ordine a condotte tenute prima dell'entrata in vigore della L. 6.11.2012, n. 190 la quale ha introdotto nell'ultimo periodo dell'art. 322 ter, 1° co., le parole "o profitto" e ciò in quanto l'integrale rinvio alle disposizioni di cui all'art. 322 ter, contenuto nella L. 24.12.2007, n. 244, art. 1, 143° co. , consente di affermare che, con riferimento ai reati tributari, deve trovare applicazione non solo il 1° ma anche il 2° co. della norma codicistica relativo alla confisca per equivalente del profitto. Conforme C., Sez. VI, 30.1-8.3.2018, n. 10598 .
In tema di irretroattività si v. di recente C., Sez. II, 7.2-2.3.2018, n. 9494 secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto ex art. 322 ter, derivante dalla commissione di un determinato reato può essere applicato anche ai beni acquistati dall'indagato/imputato in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge che ha esteso tale misura al suddetto reato, in quanto il principio di irretroattività attiene solo al momento di commissione della condotta, e non anche al tempo di acquisizione dei beni oggetto del provvedimento. Inoltre, la misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto può essere disposta sui beni intestati a una persona giuridica, quando sia dimostrato che l'ente costituisce lo schermo fittizio delle attività e delle disponibilità dell'amministratore resosi autore del reato.
5. (Segue) La confisca di valore
Ad evidenziare ulteriormente la valenza afflittiva, e general-preventiva, dell'art. 322 ter, e ad allontanarlo dal modello dell' art. 240 , oltre alla obbligatorietà della confisca, contribuisce quello che rappresenta l'elemento di maggiore novità dell'istituto: la possibilità di una cosiddetta confisca di valore, o per equivalente. È previsto, infatti, che, quando non sia possibile procedere alla confisca diretta del bene costituente prezzo o profitto del reato (ad es. quando il bene costituente prezzo del reato appartenga «a persona estranea» ad esso), si possa procedere alla «confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore economico corrispondente a tale prezzo» o, dopo la modifica di cui all'art. 1, 75° co., lett. o, L. 6.11.2012, n. 190 , «al profitto».
La misura, evidentemente, non ha nulla a che fare con il perseguimento di finalità special-preventive, legate ad una qualche pericolosità oggettiva del bene confiscato: siamo lontani dal modello dell' art. 240 , dove la confisca ha ad oggetto cose attinenti al reato commesso. La confisca di valore ha lo scopo di privare il reo di ogni possibile guadagno, o utilità, derivante dal reato, così da trasmettere il messaggio - rivolto alla generalità dei consociati più che al paziente della confisca - che «il crimine non paga». È, poi, tutto sommato indifferente che il soggetto sia privato proprio dello stesso bene ottenuto dal reato, o di un bene diverso, che col reato non abbia nulla a che fare: quel che importa è che l'autore sia privato di un valore corrispondente al guadagno ottenuto dal reato.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimo solo quando il reperimento dei beni costituenti il profitto del reato sia impossibile, sia pure transitoriamente, ovvero quando gli stessi non siano aggredibili per qualsiasi ragione ( C., Sez. III, 8.7.2015, n. 42709 . Ex multis, C., Sez. VI, 21.2-8.3.2019, n. 10283 ). C., Sez. III, 27.11.2019-19.5.2020, n. 15276 chiarisce che la richiesta di sequestro preventivo esclusivamente funzionale alla confisca per equivalente, in quanto presuppone l'impossibilità di procedere al sequestro diretto del profitto del reato, si distingue, per diversità di oggetto e di presupposti, da quella congiunta di sequestro in forma diretta e, in via residuale, per equivalente, che deve essere avanzata nei casi in cui non siano stati compiuti accertamenti sulla possibilità o meno di porre il vincolo direttamente sul profitto del reato.
Sul carattere obbligatorio della misura, v. di recente C., Sez. III, 9.10.2013, n. 44445 , secondo cui la confisca per equivalente disciplinata dall'art. 322 ter opera in via obbligatoria, come desumibile sia dal dato testuale della norma, che dalla natura sanzionatoria di essa. Attraverso tale strumento, invero, si intende privare l'autore del reato di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante della confisca, che in tal modo assume i tratti distintivi di una vera e propria sanzione, non commisurata né alla colpevolezza dell'autore del reato, né alla gravità della condotta. Circa la natura sanzionatoria della confisca per equivalente v. C., Sez. III, 4.4-8.7.2019, n. 29533 .
Di conseguenza, «la confisca obbligatoria prevista dall'art. 322 ter anche "per equivalente", ossia anche nei confronti di beni dei quali il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato, non necessita di alcuna dimostrazione sul nesso di pertinenzialità tra delitto e cose da confiscare, essendo sufficiente la perpetrazione del reato» ( C., Sez. VI, 19.1.2005 ). V. anche C., Sez. III, 27.1.2011, n. 8982 .
Il principio è ribadito da C., Sez. III, 4.12.2014, n. 5929 ; C., Sez. IV, 4.10.2011-21.3.2012, n. 11121 e da C., Sez. III, 19.1.2012, n. 4956 .
La non necessarietà del nesso pertinenziale fa sì che il sequestro - avendo ad oggetto il tantundem solo per valore equivalente al profitto conseguito dal reo - può colpire anche cose di terzi estranei che non hanno rapporti con la pericolosità individuale del soggetto e non sono collegate con il singolo reato, purché la loro disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato stesso ( C., Sez. III, 19.6-29.8.2012, n. 33354 ).
Contra, però, C., Sez. V, 3.7.2002 : «Anche in relazione alle nuove fattispecie di confisca cosiddetta obbligatoria previste dall'art. 322 ter per i casi di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti previsti dagli artt. 214 - 320 e per alcune ipotesi di truffa aggravata (per via del richiamo all'articolo anzidetto contenuto nel nuovo art. 640 ter ) è sempre necessario che ricorra la condizione fondamentale del nesso pertinenziale del bene confiscabile con il reato».
Si osservi, comunque, che, come affermato da C., Sez. I, 6-3-6-4-2018, n. 15548 , la confisca per equivalente consente l'aggressione di beni fungibili, a condizione che si accerti un accrescimento del patrimonio aggredito, attraverso una verifica del momento in cui l'attività criminosa si è concretizzata e di quello, correlato, in cui l'incremento patrimoniale si è consolidato in capo al soggetto passivo dell'ablazione.
Deve inoltre trattarsi di un bene di cui l'agente abbia la "disponibilità". Nell'ottica di una tutela dei terzi estranei al reato, occorre in sostanza che l'autore del reato abbia la proprietà del bene: proprietà da intendersi, peraltro, nel senso sostanziale illustrato in precedenza (v. supra, par. 4).
Il requisito della effettiva disponibilità di un immobile è stato ad esempio escluso in un caso in cui il bene era stato trasferito in un fondo patrimoniale e cointestato con il coniuge ( C., Sez. III, 3.2-11.5.2011, n. 18527 ).
Così pure, in punto "disponibilità del bene", si segnala C., Sez. III, 8.2.2012, n. 13996 , per la quale è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni mobili ed immobili nella disponibilità dell'unico socio di una società ammessa al concordato preventivo, atteso che il debitore conserva l'amministrazione e la disponibilità dei beni nell'ambito della procedura. Lo stesso principio è stato ribadito da C., Sez. III, 19.5.2015, n. 24976 , con la precisazione che la misura ablativa deve comunque essere disposta nei limiti correlati alla procedura la quale impone che ogni atto sia funzionale all'esecuzione del concordato.
È inoltre evidente che la confisca per equivalente presupponga «il preliminare accertamento circa l'esistenza obiettiva di un bene costituente profitto o prezzo, la cui confisca sia impedita da un fatto sopravvenuto che ne abbia determinato la perdita o il trasferimento irrecuperabile» ( C., Sez. V, 3.7.2002 ).
Dalla decadenza della società dal beneficio della rateazione emerge una situazione di illiquidità che rende superflua la ricerca del profitto del reato e consente di procedere con la confisca per equivalente ( C., Sez. III, 12.7.2017, n. 45552 ).
In ogni caso, si può procedere all'ablazione di beni diversi da quelli che costituiscono prezzo del reato per il valore equivalente a tale prezzo solo qualora nel patrimonio del condannato non vi sia disponibilità di danaro liquido: C., Sez. VI, 26.11.2009, n. 14174 .
C., Sez. III, 22.11.2013, n. 129 ribadisce che «il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 322 ter, a differenza del sequestro preventivo di cui all'art. 321, 2° co., c.p.p. , ha ad oggetto l'equivalente del profitto del reato e, quindi, addirittura, anche cose di terzi estranei, che non sono collegate con il singolo reato».
Quando poi, il profitto del reato sia costituito da un mancato esborso di denaro, il sequestro finalizzato alla confisca può avvenire esclusivamente nelle forme del sequestro per equivalente, in quanto tale vantaggio consiste in una immateriale entità contabile che non si è mai incorporata in moneta contante ( C. Sez. V, 4.6.2014, n. 27523 ). Nel caso di specie di trattava della mancata corresponsione di oneri previdenziali e contributivi disposto per i reati di truffa e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.
La sospensione condizionale della pena non estende i propri effetti alla confisca per equivalente, non potendosi essa parificare ad una pena accessoria ( C., Sez. II, 14.10.2015, n. 45324 ).
Difficile, invece, comprendere come mai la confisca di valore di cui l'art. 322 ter, 1° co. fosse nella disciplina originaria limitata all'equivalente del prezzo del reato, e non potesse, invece, avere ad oggetto anche l'equivalente del profitto (pur criticando la scelta, tenta di individuare le ragioni della scelta ante riforma Comm. Romano, PS, I, 253).
La disciplina è stata di recente modificata dall'art. 1, 75° co., lett. o, L. 6.11.2012, n. 190 , prevedendosi ora la confisca per equivalente anche per il valore pari al profitto.
La limitazione era, prima della L. 6.11.2012, n. 190 , ribadita (in relazione ai reati di cui agli artt. 314 - 320 c.p. ), ad es., in C., Sez. VI, 18.3.2011, n. 22502 ; C., Sez. VI, 17.3.2010, n. 12819 ; C., S.U., 25.6.2009, n. 38691 [«L'obbligo del giudice di interpretare il diritto nazionale conformemente al contenuto delle decisioni-quadro adottate nell'ambito del titolo VI del Trattato sull'Unione europea non può legittimare l'integrazione della norma penale interna quando una simile operazione si traduca in una interpretazione in "malam partem" (in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che la disciplina in tema di confisca contenuta nella decisione-quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2005/212/GAI del 24.2.2005 possa essere utilizzata per estendere la confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter, 1° co., anche al profitto del reato)»]; C., Sez. VI, 13.3.2006 .
Diversamente si orientava invece la giurisprudenza in relazione ai casi di "applicazione indiretta" dell'art. 322 ter. Cfr., ad es., C., Sez. III, 18.5.2011, n. 36293 : «La misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, applicabile anche per i reati tributari, trova applicazione sia al prezzo quanto al profitto del reato». (Analogamente C., Sez. III, 27.1.2011, n. 8982 ). Nonché C., Sez. III, 11.11.2010, n. 42462 : «Le disposizioni di cui all'art. 322 ter c.p. trovano applicazione nella loro interezza anche in riferimento a reati di natura tributaria. L'estensione dell'applicazione della confisca per equivalente a reati, quali quelli tributari, in cui non sussiste il prezzo, deve essere, tuttavia, necessariamente intesa quale rinvio alle disposizioni del secondo comma della richiamata disposizione codicistica, con la conseguente confiscabilità per equivalente del vantaggio economico che l'autore ha tratto dal reato tributario»; e C., Sez. III, 7.7.2010, n. 35807 : «In tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente", può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato. (In motivazione la Corte ha precisato che l'integrale rinvio alle "disposizioni di cui all'art. 322 ter c.p.", contenuto nell'art. 1, 143° co., L. 24.12.2007, n. 244 , consente di affermare che, con riferimento ai reati tributari, trova applicazione non solo il primo ma anche il secondo comma della norma codicistica)».
V. pure C., Sez. II, 3.3.2011, n. 26792 : «La confisca per equivalente disposta ai sensi dell' art. 640 quater (che richiama l'art. 322 ter) può riguardare contemporaneamente sia il prezzo che il profitto del reato presupposto (nella specie: truffa in danno di un ente pubblico), dovendosi intendere la "o" come congiunzione, ed essendo entrambi i predetti valori acquisiti in ragione dell'illecito commesso».
A maggior ragione dopo la recente modifica legislativa, la misura presenta una spiccata dimensione afflittiva. Attendendo sul punto più ampi commenti dottrinali e i primi arresti della giurisprudenza, si ricordi come tale carattere fosse ritenuto comunque presente anche prima della riforma. Il prezzo oggetto dell'obbligo di confisca di cui all'art. 322 ter, 1° co., infatti, è, non già soltanto quello effettivamente conseguito, ma anche quello di cui l'agente abbia semplicemente accettato la promessa: andrà confiscato, ad es., anche il bene che Tizio abbia promesso al pubblico ufficiale Caio, per indurlo a distrarre a suo favore una cosa mobile posseduta per ragioni d'ufficio, anche nel caso in cui il bene non gli sia stato effettivamente dato. La misura ablativa, in questi casi, non ha praticamente nulla a che fare, non solo con una pericolosità oggettiva del bene che ne costituisce l'oggetto, ma neanche con l'esigenza di privare il reo delle utilità conseguenti al reato: tanto più quando essa assuma la forma di una confisca di valore. Si pensi al caso del pubblico agente la cui corruzione consista nel fatto di accettare la promessa di un certo bene x in cambio del compimento di un atto d'ufficio: nell'ipotesi in cui non si riesca a reperire x ai fini di una diretta confisca (sempre che si ritenga, come qui si è fatto, che la retribuzione indebita costituisca prezzo del reato di corruzione: in questi termini, ad es., già ALESSANDRI, 52) si procederà alla confisca di un bene di valore equivalente di cui il pubblico ufficiale corrotto abbia la disponibilità. Qui la confisca non passa in alcun modo attraverso la restituzione di un illecito arricchimento da reato (che il corrotto in effetti non ha ottenuto, poiché ne ha solo accettato la promessa), risolvendosi in un puro e semplice aggravio repressivo, in una pena pecuniaria.
Il carattere essenzialmente afflittivo e "sanzionatorio" della confisca obbligatoria di cui all'art. 322 ter è messo in luce anche dalla giurisprudenza, ( C., Sez. II, 13.5.2010, n. 21027 : «La confisca per equivalente relativa al reato di corruzione non presuppone necessariamente il conseguimento, da parte del corruttore, di un profitto, stante la natura sanzionatoria della misura»; da ultimo v. C., Sez. II, 30.1-25.3.2020, n. 10649 ), che peraltro ne ha ricavato la conseguenza secondo cui la misura «può interessare ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del prezzo o profitto accertato, salvo l'eventuale riparto tra i medesimi concorrenti che costituisce fatto interno a questi ultimi e che non ha alcun rilievo penale» ( C., Sez. V, 16.1.2004 ; analogamente C., Sez. II, 19.12.2023-19.1.2024, n. 2346 ; C., Sez. VI, 5.12.2023-13.3.2024, n. 10612; C., Sez. II, 17.3-22.5.2023, n. 22073 ; C., Sez. II, 14.6.2006 . V. anche C., Sez. V, 26.2-23.6.2020, n. 19091 che pur precisa che la misura cautelare in vista della confisca per equivalente non può complessivamente eccedere nel quantum l'ammontare del profitto complessivo, non potendo avere un ambito più ampio di quello della successiva confisca; C., Sez. II, 12.5-28.7.2022, n. 29999 ). Si precisa, tuttavia, che la Suprema Corte ha di recente chiarito che, proprio in tema di corruzione, la confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter, 2° co., avendo natura sanzionatoria, non può coinvolgere indifferentemente ciascuno dei concorrenti del reato per l'intera entità del profitto accertato, ma deve essere commisurata al grado di partecipazione di ciascun concorrente al profitto, che può essere desunta, in assenza di elementi diversi, anche da criteri sintomatici idonei a corroborare il giudizio di responsabilità, fermo restando che, ove non risulti possibile utilizzare un criterio attendibile di riparto, è legittima la suddivisione dell'importo pro-quota ( C., Sez. III, 21.2-20.6.2024, n. 24350 ; C., Sez. VI, 20.1-5.2.2021, n. 4727 ). Inoltre, qualora vi siano una pluralità di imputazioni, non tutte riferite a tutti i concorrenti, il sequestro preventivo a fini di confisca deve riguardare il profitto corrispondente ai reati specificamente attribuiti a ciascuno dei soggetti attinti dal provvedimento ablatorio, poiché, diversamente, il vincolo reale cadrebbe su di un compendio che non costituisce l'utilità derivante dalla condotta criminosa al medesimo imputabile, in violazione del principio della necessaria diretta derivazione causale del profitto confiscabile dal reato ( C., Sez. VI, 14.7-9.8.2021, n. 31249 ). Nello stesso senso cfr. C., Sez. II, 7.3-9.4.2024, n. 14654 .
Il tema è stato comunque, di recente, portato all’attenzione delle sezioni unite dalla Sez. VI della Suprema Corte, la quale ha rimesso la seguente questione:
"Se, in caso di pluralità di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l'intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto da ognuno eventualmente percepito, oppure se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno; od ancora se, in quest'ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ognuno oppure in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali" ( C., Sez. VI, ord. 5.3-6.6.2024, n. 22935 ).
Di recente sul carattere sanzionatorio della confisca per equivalente disposta in caso di commissione dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter , v. C., Sez. II, 12.5.2015, n. 24785 , con cui si è affermato che, avendo essa carattere afflittivo ed assolvendo ad una funzione ripristinatoria della situazione economica modificata dalla commissione del fatto illecito da parte del reo, attraverso la corresponsione di somme di denaro corrispondenti al prezzo al profitto del reato, si differenzia dalle misure di sicurezza la cui funzione è, invece, di carattere preventivo.
Il carattere afflittivo della confisca per equivalente comporta anche determinate conseguenze in caso di estinzione del reato per prescrizione. C., S.U., 26.6.2015, n. 31617 hanno infatti chiarito che il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell' art. 240, 2° co., n. 1 , la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322 ter, la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio. Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, invece, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto. Così anche C., Sez. VI, 13.9-11.10.2023, n. 41308 ; C., Sez. III, 4.10.2018-11.2.2019, n. 6348 ; C., Sez. II, 20.10.2017, n. 51088 .
In materia, si segnala, tuttavia, che per C., Sez. II, 2.4-18.5.2021, n. 19645 , si può procedere alla confisca in assenza di condanna (nella specie, per intervenuta estinzione del reato a seguito di prescrizione), anche quando sia per equivalente, sempre che rientri in una delle ipotesi previste dall'art. 322 ter giacché il richiamo contenuto nell'art. 578 bis c.p.p. alla confisca di cui all'art. 322 ter non è limitato ai soli casi di confisca diretta di cui al 1° co. dell'art. 322 ter medesimo.
In caso di revoca della condanna penale perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, viene a mancare il titolo sulla base del quale era stata disposta la confisca. Il giudice dell'esecuzione dovrà, pertanto, revocarla disponendo la restituzione dei beni ( C., Sez. III, 12.1-21.2.2018, n. 8421 ).
La natura sanzionatoria del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato non impedisce al custode, nominato per l'amministrazione dei cespiti sottoposti a vincolo, di percepire i frutti o le altre utilità future (nel caso di specie i canoni percipiendi derivanti dalla locazione dell'immobile in sequestro) ( C., Sez. III, 25.5.2017, n. 37454 ).
È legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, eseguito in danno di uno dei concorrenti del reato anche per l'intero importo relativo al profitto dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri concorrenti ( C., Sez. II, 27.11.2014, n. 2488 e C., Sez. II, 9.1.2014, n. 5553 ). Così anche C., Sez. III, 12.5.2015, n. 27072 , con la precisazione che se nei procedimenti relativi a più reati commessi da pluralità di soggetti, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l'ammontare complessivo del profitto che i responsabili hanno ricavato in relazione alla commissione di ciascun singolo illecito. V. anche C., Sez. III, 11.11.2015-13.1.2016, n. 891 , in cui si afferma che, a fronte di illeciti plurisoggettivi, la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, fermo restando che il provvedimento definitivo di confisca, rivestendo natura sanzionatoria, non può essere duplicato o comunque superare nel quantum l'ammontare complessivo dello stesso profitto. V. anche C., Sez. VI, 10.6-13.9.2022, n. 33757 ; C., Sez. VI, 10.4-11.6.2018, n. 26621 , C., Sez. II, 15.7.2016, n. 33755 , C., Sez. III, 21.6.2016, n. 35527 .
In tal senso cfr. C., Sez. VI, 6.12.2012-29.4.2013, n. 18799 , secondo la quale l'estinzione del reato preclude la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto (prevista come obbligatoria dall'art. 322 ter, richiamato anche dall' art. 640 quater ), stante la natura sanzionatoria di tale misura ablativa, in base alla quale deve escludersi l'applicabilità del regime proprio delle misure di sicurezza.
Su quest'ultimo profilo, si segnalano, secondo un indirizzo parzialmente diverso (in relazione al sequestro preventivo di beni potenzialmente suscettibili di successiva confisca), C., Sez. VI, 11.7.2007, n. 34878 ; C., Sez. VI, 9.7.2007, n. 35120 ; C., Sez. VI, 5.6.2007, n. 31690 : «Il sequestro funzionale alla confisca, compresa quella "per equivalente" (nella specie, ex art. 322 ter c.p.), non può eccedere, per ciascuno dei concorrenti la misura del profitto lui attribuibile; fermo restando, peraltro, che, laddove non sia possibile al momento dell'adozione della misura, anche in ragione dei non ancora definiti rapporti economici esistenti tra i concorrenti, accertare l'esatto ammontare del profitto riferibile all'imputato, l'entità da sottoporre a sequestro potrà essere stabilita secondo canoni presuntivi, salvo il necessario definitivo accertamento in sede di confisca». Così anche per C., Sez. VI, 3.4.2024, n. 21072 . E ancora: «Il sequestro, funzionale alla confisca per equivalente, ove riguardi un bene in comproprietà tra l'indagato ed un terzo estraneo, può essere disposto per l'intero quando sia comunque nella disponibilità del reo o si tratti di bene indivisibile o ne sussistano comprovate esigenze di conservazione mentre, negli altri casi, dev'essere contenuto entro la quota di proprietà dell'indagato sulla quale la successiva confisca è destinata ad operare» ( C., Sez. III, 27.1.2011, n. 6894 ). C., Sez. III, 13.2-3.7.2019, n. 29079 esprime analogo principio con riferimento al conto cointestato con terzo estraneo al reato.
Con espresso riferimento ad un episodio di corruzione, C., Sez. I, 16.11.2016-1.2.2017, n. 4902 ha affermato che avendo il delitto di corruzione natura di reato plurisoggettivo a concorso necessario ed a struttura bilaterale, la confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter deve essere commisurata alla quota di prezzo o profitto attribuibile a ciascun concorrente nel reato, ivi compresi i soggetti "corrotti" e, nell'impossibilità di un'esatta quantificazione, deve essere imputata secondo i canoni della solidarietà interna fra i predetti concorrenti, ai sensi dell'art. 1298 c.c.
C., Sez. II, 22.2-31.5.2012, n. 20976 ha ribadito che non è richiesta la preventiva escussione del patrimonio della persona giuridica nell'interesse della quale il reato è stato commesso e che la misura può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, anche se l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l'ammontare complessivo dello stesso. Cfr. nello stesso, di recente, C., Sez. fer., 1.8-5.9.2019, n. 37120 .
Inoltre, «il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ex art. 322 ter c.p., del profitto del reato può essere disposto anche solo parzialmente nella forma per equivalente, qualora non tutti i beni costituenti l'utilità economica tratta dall'attività illecita risultino individuabili». C., Sez. II, 9.2.2011, n. 11590 .
Il valore dei beni sequestrati in vista della confisca per equivalente, secondo un recente arresto, deve infine essere rapportato all'importo che giustifica l'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (art. 322 ter), al fine di evitare che la misura cautelare si riveli eccessiva nei confronti del destinatario. Tale corrispondenza è da verificare anche in sede di riesame ( C., Sez. III, 22.3-10.5.2012, n. 17465 ).
In termini non dissimili, C., Sez. II, 27.11.2014, n. 2488 ha di recente affermato che in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto o del prezzo del reato, il giudice deve valutare l'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto, non essendovi ragioni per cui durante la fase cautelare possa giustificarsi un sequestro avente ad oggetto beni per un valore eccedente il quantum di profitto o prezzo del reato risultante dai dati disponibili al momento di applicazione della misura.
La confisca non può avere funzione risarcitoria. Lo ha chiarito C., Sez. III, 7.1.2014, n. 5917 , secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente deve avere ad oggetto il valore del profitto del reato come determinato in sede di accertamento giudiziale; lo stesso non può essere mantenuto nel suo originario ammontare qualora siano nel frattempo intervenute circostanze tali da rendere del tutto sproporzionata l'equivalenza tra valore dei beni e profitto del reato, poiché così procedendo si attribuirebbe alla confisca un carattere risarcitorio e al sequestro ai fini della confisca per equivalente una funzione conservativa. Si osservi, tuttavia, che (in un caso di commissione dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter ) C., Sez. II, 12.5.2015, n. 24785 ha affermato che la confisca per equivalente ha carattere afflittivo ed assolve al contempo una funzione ripristinatoria della situazione economica modificata dalla commissione del fatto illecito da parte del reo.
La natura sanzionatoria del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato non impedisce al custode, nominato per l'amministrazione dei cespiti sottoposti a vincolo, di percepire i frutti o le altre utilità future (nella specie, canoni di locazione e vantaggi patrimoniali accessori), in analogia con la previsione dell'art. 2912 c.c. riguardante l'estensione del pignoramento agli accessori e alle pertinenze della cosa pignorata. Lo ha affermato, di recente, C., Sez. VI, 10.6.2014, n. 33861 . Ad ogni buon conto non è da escludersi la legittimità dell’estensione della confisca per equivalente ai frutti della cosa sequestrata, purché la somma del valore di mercato del bene sommato all'ammontare dei frutti non travalichi l'importo fissato nel provvedimento di sequestro ( C., Sez. VI, 24.5-15.6.2022, n. 23417 ).
In tema di confisca per equivalente (e per escluderne l'applicabilità) si segnala C., Sez. VII, ord., 12.11.2014, n. 50482 , secondo cui, qualora il profitto tratto da uno dei reati indicati nell'art. 322 ter sia costituito dal danaro, il giudice - attesa la fungibilità del bene - deve disporre la confisca obbligatoria del profitto in forma specifica, ai sensi della prima parte del 1° co. del citato art. 322 ter, e non la confisca per equivalente ai sensi della seconda parte del predetto comma.
Lo stesso principio è stato affermato da C., Sez. VI, 7.1.2015, n. 2336 che ne ha fatto discendere la legittimità del sequestro preventivo di una somma di danaro ritenuta profitto di un delitto di peculato, commesso prima dell'entrata in vigore della L. 6.11.2012, n. 190 .
Nella stessa direzione si colloca C., Sez. VI, 26.3.2015, n. 15923 , in cui si sottolinea che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di denaro che costituiscono profitto di reato può avere ad oggetto sia la somma fisicamente identificata in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa, sia una somma corrispondente al valore nominale di questa, quando sussistono indizi per i quali il denaro di provenienza illecita risulti depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare. (In motivazione, la S.C., con riferimento ad un episodio di peculato, ha precisato che il sequestro funzionale alla confisca diretta può colpire anche una somma corrispondente al valore nominale di quella illegalmente percepita, purché il denaro sequestrato sia comunque riferibile all'indagato e sussista il rapporto pertinenziale tra il numerario sottoposto a vincolo e il reato del quale esso costituisce il profitto illecito). V. in termini analoghi C., Sez. III, 5.7.2016, n. 37172 .
Ancora nel senso che sia possibile procedere alla confisca diretta del denaro liquido o altro bene fungibile nella disponibilità della persona giuridica, titolare del rapporto tributario, v. C., Sez. III, 2.3-29.5.2018, n. 24042 .
AGGIORNATOSul punto, tuttavia, il più recente orientamento è quello secondo cui in tema di reati tributari e di confisca senza condanna nel giudizio di impugnazione, la confisca di somme di denaro può qualificarsi come confisca diretta del profitto solo ove sia accertato il nesso di derivazione causale tra le somme specificamente apprese e il reato ( c.pen. sez. IV, 19/02-11/05/2026, n. 16679 ).
Sui limiti della confisca per equivalente in relazione ai trattamenti retributivi e pensionistici, v. C., Sez. II, 10.2.2015, n. 15795 secondo cui vige il divieto di sequestro e pignoramento di trattamenti retributivi, pensionistici ed assistenziali in misura eccedente un quinto del loro importo al netto delle ritenute, stante la riconducibilità dei predetti trattamenti - nella residua misura dei quattro quinti del loro importo netto - nell'area dei diritti inalienabili della persona, tutelati dall'art. 2 Cost. La Cassazione è in seguito tornata sul punto chiarendo che se, da un lato, ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente della somma di denaro depositata su un conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, la misura preventiva reale si estende ai beni comunque nella disponibilità dell'indagato, dall’altro lato è altrettanto vero che tale affermazione deve, necessariamente e convenientemente, coniugarsi con la normativa, dettata in materia di processo esecutivo civile, ritenuta rilevante ed applicabile anche in sede penale, la quale pone dei limiti alla ablazione forzosa dei trattamenti pensionistici ( C., Sez. III, 7.7.2023-16.1.2024, n. 1877 ).
Sulla disciplina del sequestro preventivo disposto in vista della confisca di valore si segnala di recente C., Sez. III, 14.10.2015, n. 43830 , secondo cui il Tribunale nel verificare i presupposti per l'emanazione della misura cautelare, non può tener conto solo dell'astratta configurabilità del reato, ma valutando il fumus commissi delicti, deve considerare in maniera coerente le risultanze processuali e l'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, conferenti nel senso della sussistenza del reato ipotizzato. Una volta, accertata la sussistenza del fumus (nel caso di specie di uno dei delitti contro la P.A.), è sufficiente il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena ( C., Sez. VI, 23.2-4.4.2022, n. 12513 )
Circa la possibilità di sostituzione, su istanza del terzo rimasto estraneo al processo, del bene sottoposto a misura ablativa, la Sez. III ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non possa disporla poiché ciò darebbe luogo ad una non consentita confisca per equivalente in sostituzione di quella diretta, del prodotto o profitto del reato ( C., Sez. III, 5.3-19.5.2020, n. 15308 ). Sempre rispetto alla disciplina dell'esecuzione, si è detto che, in tal sede, in forza dell'art. 676 c.p.p. è possibile disporre la confisca per equivalente del profitto del reato di cui all' art. 640 bis , qualora la sentenza irrevocabile di applicazione della pena non vi abbia provveduto, attesa la natura obbligatoria della stessa ( C., Sez. I, 11.12.2019-8.1.2020, n. 282 ). Parimenti per C., Sez. III, 19.1-6.3.2024, n. 9478 in caso di confisca obbligatoria prevista dall'art. 12 bis , D.Lgs. 10.3.2000, n. 74 , sebbene il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non possa disporre la confisca non ordinata dal giudice di primo grado, ostandovi il divieto di reformatio in peius). Rispetto alla posizione del terzo titolare di un patrimonio sottoposto a sequestro preventivo in vista della confisca, si è escluso il dissequestro anche parziale per provvedere al pagamento dell'onorario del proprio difensore ( C., Sez. III, 2.7-8.9.2020, n. 25264 ). Quanto all’ipotesi del terzo titolare del bene oggetto di confisca, rimasto estraneo al giudizio di primo grado, che abbia promosso per la prima volta, con esito negativo, istanza di restituzione al giudice dell'esecuzione, può proporre opposizione dinanzi al medesimo, a norma del combinato disposto degli artt. 676 , 1° co. e 667 , 4° co., c.p.p., onde far valere nel contraddittorio le proprie doglianze di merito ( C., Sez. III, 11.9-13.12.2024, n. 45818 ). Quanto alle rispettive competenze, spetta al giudice che ha adottato il provvedimento ablativo disporre la vendita o la distruzione dei beni anche dopo la definizione del procedimento con sentenza irrevocabile, mentre spetta al giudice dell'esecuzione assumere le decisioni che comportino la modifica del titolo esecutivo ( c.pen. sez. I, 18/09-12/11/2025, n. 36900 ).
6. L'art. 322 ter, 2° comma
L'art. 322 ter, 2° co. dispone la confisca obbligatoria del profitto del reato di corruzione attiva (anche internazionale o di funzionario estero). Non è ordinata la confisca del prezzo; probabilmente perché il prezzo della vicenda corruttiva è già confiscabile a carico del corrotto, anche per equivalente, ai sensi del 1° co.; e ciò, normalmente, anche quando il prezzo del reato sia stato meramente promesso, e dunque si trovi ancora interamente nella disponibilità del corruttore, e non in quella del pubblico agente: il corruttore, infatti, sebbene autore di un reato diverso da quello del corrotto, non si può certo dire "persona estranea" a quest'ultimo.
Profitto del reato di corruzione attiva è l'utile, il vantaggio, il beneficio, economicamente valutabile, che il corruttore ricavi dal compimento dell'atto oggetto di corruzione. Da questa definizione discende l'esigenza di limitare la confisca del profitto ai soli casi di corruzione attiva propria antecedente. Ed infatti: a) nei casi di corruzione susseguente, l'eventuale beneficio derivante dall'atto retribuito non può certo considerarsi profitto della corruzione (poiché esso trova origine in un momento e in una condotta antecedenti a questa: l'atto d'ufficio già compiuto); b) assurdo sarebbe, inoltre, procedere alla confisca del profitto ottenuto dal privato in conseguenza di una corruzione impropria antecedente, poiché si tratterebbe di confiscare un profitto derivante dal compimento di un atto dovuto, o comunque lecito, e quindi un vantaggio che il privato ha tutto il diritto di ottenere.
Un accenno in tal senso si può forse rinvenire, seppure espresso in maniera piuttosto involuta, in C., Sez. VI, 4.11.2003 , per la quale, «in relazione alla corruzione di funzionari di cancelleria ad opera di avvocati al fine di pilotare l'assegnazione di procedure esecutive a giudici - estranei all'accordo illecito - maggiormente propensi a liquidare in misura più elevata i compensi legali, questi ultimi, in quanto determinati nell'ambito del potere discrezionale del magistrato, sono sottratti alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 322 ter». (La Suprema Corte, peraltro, fa discendere la conclusione dall'idea, piuttosto, vaga, secondo cui «costituiscono "profitto" del reato di cui all' art. 319 ter i beni legati da un rapporto di pertinenzialità diretta con l'accordo corruttivo»).
Fatte queste considerazioni, molte delle regole e dei principi già ricostruiti in relazione al 1° co. valgono anche in relazione all'art. 322 ter, 2° co.
La confisca del profitto si applica obbligatoriamente in caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta: è direttamente il giudice che, in sentenza, determina quanto denaro o quali beni espropriare.
- C., Sez. III, 10.9.2015, n. 43397 chiarisce che in caso di patteggiamento, avendo la confisca per equivalente del profitto natura sanzionatoria, essa deve essere applicata in ogni caso, a prescindere dalla colpevolezza dell'autore dell'illecito e dalla gravità della condotta, anche nell'ipotesi in cui non abbia costituito oggetto di un accordo fra le parti.
- C., Sez. II, 18.12.2015-19.1.2016, n. 1934 afferma, infine, che nel procedimento di applicazione di pena su richiesta, le parti non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, essendo dette misure fuori dalla loro disponibilità; ne consegue che, nel caso in cui il consenso si riferisca anche ad esse, il giudice non è obbligato a recepire o non recepire per intero l'accordo, rimanendo vincolato soltanto ai punti concordati riguardanti elementi nella disponibilità delle parti.
- C., Sez. VI, 14.10-28.12.2016, n. 54977 afferma che, in caso di definizione del procedimento con una sentenza di applicazione pena, il giudice non è vincolato alle richieste delle parti in tema di confisca, ma, ove le disattenda, deve indicare in modo adeguato le ragioni per le quali ha provveduto in termini difformi da quelli concordemente prospettati dal pubblico ministero e dal difensore, non potendosi estendere al punto relativo alla confisca le caratteristiche di sinteticità della motivazione tipiche delle sentenze di patteggiamento.
Anche qui vale il limite generale alla confiscabilità del bene: che si tratti, cioè, di bene che non appartenga a persona estranea al reato (da intendersi nel senso già precisato supra, par. 4).
Qualora il profitto consista in un bene appartenente a persona estranea al reato, od anche negli altri casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni che abbiano direttamente costituito il profitto del reato, è previsto - analogamente a quanto visto per il 1° co. - che sia disposta la confisca per valore: ossia la «confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto».
In questo caso, peraltro, a differenza che nel caso del 1° co., è previsto che la confisca per equivalente abbia un limite minimo, dovendo consistere nell'espropriazione di beni del corruttore per un valore «comunque non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico» agente corrotto (s'intende: allorché questo valore sia inferiore a quello del profitto, od anche allorché il corruttore non abbia ricavato alcun profitto dalla corruzione): forzando un po' il ragionamento, si può dunque dire non essere propriamente vero che nel caso di cui al 2° co. non sia prevista la confisca del prezzo della corruzione; questa, piuttosto, costituisce una sorta di confisca sussidiaria, che scatta in tutti i casi in cui manchi un profitto confiscabile o questo abbia valore inferiore a quello del prezzo.
Non si capisce bene, peraltro, l'introduzione di questo limite minimo, se non in prospettiva puramente afflittiva: la "tangente" costituisce, infatti, un'entità del tutto eterogenea rispetto all'eventuale profitto che il corruttore si attende da una corruzione attiva.
Munita di questa clausola, inoltre, la confisca per valore raggiunge un apice di afflittività potenzialmente ben maggiore di quello attingibile nel caso di cui al 1° co.: può accadere, ad es., che il corruttore si ritrovi ad aver versato denaro per ottenere un atto che non abbia effettivamente ottenuto; in tal caso, non solo la tangente versata sarà confiscata, come prezzo della corruzione passiva, ai sensi del 1° co.; ma il corruttore, per di più, pur non avendo ottenuto alcun profitto dalla corruzione, si vedrà confiscare beni per un valore corrispondente al costo della corruzione già da lui sostenuto.
Qui la finalità della misura è solo quella di punire: niente a che vedere, non solo con una qualche «oggettiva pericolosità» del bene, ma neanche con la finalità complessivamente attribuita all'art. 322 ter (v. ad es. SEMINARA, 792) di privare l'autore di qualsiasi utilità derivante dal reato commesso. Non si tratta della restituzione di un illecito guadagno, ma dell'imposizione di un costo economico-penale, che valga, in prospettiva di prevenzione generale, a rendere ancor meno appetibile la realizzazione del reato.
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Art. 322 ter.1 Custodia giudiziale dei beni sequestrati
Codice penale, approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Pubblicato nella G.U. 26-10-1930, n. 251, suppl. Straord
Art. 322 ter.1 Custodia giudiziale dei beni sequestrati1
In vigore dal 31 gennaio 2019
I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.
1 Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. p), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019.
1. La custodia giudiziale dei beni sequestrati nei delitti contro la p.a.
La norma in commento è stata introdotta dall'art. 1, 1° co., lett. p, L. 9.1.2019, n. 3, "Misure di contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", in vigore al 31.1.2019.
L'art. 322 ter.1, di nuovo conio, prevede che i beni oggetto di sequestro per i delitti previsti dall' art. 322 ter - tranne nei casi in cui si tratti di denaro o di altre disponibilità finanziarie - possano essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di p.g. che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.
La norma è applicabile ai seguenti delitti:
- peculato ( art. 314);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui ( art. 316);
- malversazione a danno dello Stato ( art. 316 bis);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ( art. 316 ter);
- concussione ( art. 317);
- corruzione passiva impropria ( art. 318);
- corruzione passiva propria semplice ( art. 319) e aggravata ( art. 319 bis);
- corruzione passiva in atti giudiziari ( art. 319 ter);
- induzione indebita attiva e passiva a dare o promettere altra utilità ( art. 319 quater);
- corruzione passiva di persona incaricata di pubblico servizio ( art. 320);
- i delitti sopra elencati commessi dalle persone indicate nell' art. 322 bis.
La norma estende ai delitti di cui sopra la previsione già vigente per i reati tributari, ai sensi dell'art. 18 bis, D.Lgs. 10.3.2000, n. 74. Finalità della disciplina è quella di evitare, per i beni diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, che nelle more dell'accertamento della responsabilità penale e in vista della confisca (in caso di condanna), i beni sottoposti a sequestro rimangano inutilizzati e siano contestualmente sottoposti ad una perdita di valore.
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Art. 322 quater Riparazione pecuniaria
Codice penale, approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Art. 322 quater Riparazione pecuniaria 13
In vigore dal 31 gennaio 2019
Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno 2.
1 Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.
2 Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. q), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019.
3 Aggiornato La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio-18 giugno 2026, n. 108 (Gazz. Uff. 24 giugno 2026, n. 25 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l’illegittimità costituzionale dell’art. 322-quater del codice penale, nel testo introdotto dall’art. 4, comma 1, della L. 27 maggio 2015, n. 69; b) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 322-quater cod. pen., nel testo modificato dall’art. 1, comma 1, lettera q), della L. 9 gennaio 2019, n. 3; c) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 165, quarto comma, cod. pen.
1. La riparazione pecuniaria introdotta con la L. 27.5.2015, n. 69 e la dichiarazione di incostituzionalità decisa dalla sentenza n. 108 del 2026 della Corte costituzionale
La norma, entrata in vigore il 14 giugno 2015, aveva una finalità prettamente riparativa della pubblica amministrazione, leso dal fatto di reato.
Aggiornato c.cost. 04/05-18/06/2026, n. 108 ha tuttavia dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 322-quater nel testo introdotto dall’art. 4, 1° co., l. 27/05/2015, n. 69 e, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27, l. 11/03/1953, n. 87 l’art. 322-quater nel testo modificato dall’art. 1, 1° co., lett. q, l. 09/01/2019, n. 3. In via consequenziale, ai sensi dell’art. 27, l. n. 87 del 1953, è stato dichiarato illegittimo anche l’ art. 165, 4° co.
L'istituto della riparazione, già prevista dal Codice Zanardelli, "correva" su strade autonome rispetto al risarcimento del danno da reato: l'art. 322 quater di nuovo conio era fedele a siffatto modello e lasciava espressamente impregiudicato il diritto al risarcimento delle persone o dell'ente danneggiati.
Pur tuttavia, già prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale, si era detto che la riparazione pecuniaria non fosse dovuta laddove, al momento della sentenza di condanna, il profitto del reato fosse stato integralmente restituito o risarcito dall'imputato ( c.pen. sez. VI, 21/05-25/07/2025, n. 27422).
Per la sua qualifica come sanzione civile accessoria v. C., Sez. VI, 5.2-27.5.2020, n. 16098.
Il legislatore del 2015 anziché demandare al giudice la determinazione del quantum della riparazione, ne fissava l'ammontare nella somma ricevuta dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.
Il quantum della riparazione, coerentemente con tale scelta, non è quindi più indicato come una somma di denaro pari all'ammontare della somma ricevuta dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, bensì come il prezzo o il profitto del reato.
Il legislatore del 2019, con la L. 9.1.2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici", in vigore dal 31.1.2019, aveva modificato l'istituto in commento, prevedendone l'applicazione anche per i delitti di corruzione attiva di cui all' art. 321. Ciò comportava che anche il privato corruttore fosse tenuto al pagamento della riparazione pecuniaria.
Nel senso che la misura de qua fosse disposta sia nei confronti del p.u. che nei confronti dell'extraneus v. C., Sez. VI, 5.2-27.5.2020, n. 16098. Nessun dubbio circa la sua non applicabilità a fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della norma ampliativa del 2019 Aggiornato ( c.pen. sez. II, 23/06-24/08/2026, n. 31834; C., Sez. VI, 25.1-1.3.2023, n. 8959).
Altra modifica degna di nota fu la sostituzione della formula «in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene», con quella «in favore dall'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio».
La nuova formulazione era per certi aspetti preferibile: ad es. in considerazione del fatto che, ai sensi dell' art. 360, il soggetto attivo di un reato contro la p.a. commesso dal p.u. o dall'incaricato di pubblico servizio può anche non appartenere più alla p.a. nel tempus commissi delicti. Tuttavia la formula determinava anche una maggiore incertezza applicativa in taluni frangenti: così poteva accadere quando più amministrazioni potevano lamentare di essere state lese dal fatto di reato.
Nel senso che la riparazione pecuniaria fosse preclusa in caso di patteggiamento, anche allargato v. C., Sez. VI, 14-20.3.2019, n. 12541; quanto ai rapporti con la confisca, si era detto che la disciplina degli artt. 322-ter e 322-quater implicasse l’obbligatorietà del cumulo tra confisca e riparazione pecuniaria ( c.pen. sez. VI, 24/09-07/11/2025, n. 36356).