CODICE PENALE COMMENTATO 317 BIS – 318 – 319 – 319 BIS – 319 TER
Art. 317 bis Pene accessorie
Codice penale, approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Pubblicato nella G.U. 26-10-1930, n. 251, suppl. Straord
Codice penale
Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione
Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
Art. 317 bis Pene accessorie1
In vigore dal 31 gennaio 2019
La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.
Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni.
1 Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 26 aprile 1990, n. 86 e modificato dall’art. 1, comma 75, lett. e), L. 6 novembre 2012, n. 190. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. m), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019.
Il testo precedente la modifica disposta dalla citata L. n. 3/2019 era il seguente: «La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.». Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 10 novembre-2 dicembre 2021, n. 232 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2021, n. 49, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.
Il testo precedente la modifica disposta dalla citata L. n. 190/2012 era il seguente: «La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.».
1. Premessa
L'art. 317 bis (su cui v. ampiamente Leghissa, sub art. 317 bis, in Cod. pen. Padovani, 2118) è stato introdotto con L. 26.4.1990, n. 86, a convogliare in un'unica disposizione il contenuto di tre disposizioni pre-esistenti aventi un identico tenore (se pur riferito a tre reati diversi): l' art. 314 cpv. (nella versione antecedente alla riforma del '90), l' art. 315 cpv., l' art. 317 cpv.
Il senso dell'introduzione dell'art. 317 bis sembra dunque da ricercarsi in ragioni di economia normativa.
C. Cost. 9.11-2.12.2021, n. 232 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 317 bis, nel testo anteriore alle modifiche recate dall’art. 1, 1° co., lett. m, L. 9.1.2019, n. 3, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dalla Corte di Cassazione.
2. Contenuto normativo e ambito applicativo
All'esito della riforma anticorruzione del 2012, la norma, fino all'entrata in vigore della L. 9.1.2019, n. 3 Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, in vigore dal 31.1.2019, disponeva che il soggetto condannato per i reati di peculato, concussione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, fosse perpetuamente interdetto dai pubblici uffici; a meno che il giudice, «per circostanze attenuanti», applicasse una pena inferiore ai tre anni di reclusione: nel qual caso il soggetto sarebbe stato interdetto solo temporaneamente.
La norma novellata non può avere effetto retroattivo ( c.pen., sez. VI, 09/04-05/06/2025, n. 21233; c.pen. sez. VI, 19/02-03/04/2025, n. 13092; C., Sez. V, 17.1-26.5.2020, n. 15825). Pertanto, non trova applicazione nei confronti del corruttore la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della L. 9.1.2019, n. 3, dal momento che l'art. 317 bis, nel testo antecedente alla novella, non conteneva alcun riferimento all' art. 321 ( C., Sez. VI, 12.9.2018-4.2.2019 n. 5457).
Sempre sul tema della irretroattività, la Cassazione ha chiarito, con riferimento al caso particolare di reati continuati omogenei commessi in parte prima e in parte dopo l’entrata in vigore della l. 09/01/2019, n. 3, che, per la determinazione perpetua o temporanea della pena, occorre considerare la disciplina vigente al tempo di commissione del reato più grave, salvo che l'aumento di pena per taluno dei reati satellite, commessi dopo l’entrata in vigore della l. n. 3/2019 comporti il superamento della soglia, oltre la quale si applica la pena perpetua ( c.pen. sez. VI, 26/02-20/03/2026, n. 10794). Per effetto dell'art. 1, 1° co., lett. m, L. 9.1.2019, n. 3, risulta ampliato il catalogo criminale per cui è possibile applicare la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Tale elenco comprende, a far data dal 31.1.2019, i seguenti delitti:
- peculato ( art. 314);
- concussione ( art. 317);
- corruzione passiva ed attiva per l'esercizio della funzione del pubblico ufficiale e dell'incaricato del pubblico servizio ( artt. 318, 320, 321);
- corruzione propria passiva ed attiva del pubblico ufficiale e dell'incaricato del pubblico servizio ( artt. 319, 320, 321);
- corruzione propria passiva ed attiva aggravata ai sensi dell' art. 319 bis;
- corruzione passiva ed attiva in atti giudiziari ( artt. 319 ter, 321);
- induzione indebita attiva a dare o promettere utilità ( art. 319 quater, 1° co.);
- istigazione alla corruzione ( art. 322);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri ( art. 322 bis);
- traffico di influenze illecite ( art. 346 bis).
A coloro che subiscono condanne per i delitti ora elencati è applicata, ai sensi dell'art. 317 bis, 1° co., 1° periodo, la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'incapacità in perpetuo a contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazione di un pubblico servizio.
Oltre che dall'estensione dell'elenco dei delitti cui si applicano le due pene accessorie ora richiamate, ulteriore segnale di maggior rigore nella novella del 2019 è dato dall'abbassamento del limite della pena principale da 3 a 2 anni di reclusione per vedersi applicata l'interdizione temporanea (e ora anche il divieto temporaneo) anziché quella perpetua. Tuttavia, tale limite di pena, stando alla littera legis, non opera quando è applicata la circostanza attenuante di cui all' art. 323 bis, 1° co., vale a dire quando i fatti sono di particolare tenuità. Si osservi, tuttavia, che la circostanza in parola non può applicarsi a tutti i delitti contemplati dall'art. 317 bis: ad esempio per il delitto di corruzione di atti giudiziari non è prevista la diminuzione per la particolare tenuità, con l'effetto che in tal caso il limite dei 2 anni di reclusione opera inderogabilmente.
La durata delle pene accessorie, se applicate in via temporanea, è ora ricompresa tra i 5 e i 7 anni.
Infine, l'attuale art. 317 bis, 2° co., prevede che, se ricorre la circostanza di cui all' art. 323 bis, 2° co., la pena accessoria temporanea ha una durata (anziché da 5 a 7 anni, come nel caso dell'art. 317 bis, 1° co.) da 1 a 5 anni.
In giurisprudenza si è ribadito che, ove sia riconosciuta l’attenuante ad effetto speciale di cui all’ art. 323 bis , 2° co, la durata della sanzione accessoria, di cui all'art. 317 bis, dovrà essere compresa tra 1 e 5 anni tenendo conto del disvalore dei reati e della personalità del responsabile, ai sensi degli artt. 133 e ss. ( C., Sez. VI, 22.4-10.5.2022, n. 18510).
Il contenuto dell'art. 317 bis, come oggi novellato, conferma la disciplina di deroga all' art. 29, a tenore del quale invece: a) l'interdizione perpetua consegue in caso di condanna alla reclusione per non meno di cinque anni; b) e l'interdizione temporanea consegue in caso di condanna alla reclusione per non meno di tre anni; c) l'interdizione temporanea dura 5 anni.
Stando all'art. 317 bis , invece, rispetto ai reati ivi previsti: a) l'interdizione perpetua consegue anche in ipotesi in cui, in applicazione dell' art. 29, sarebbe dovuta conseguire un'interdizione temporanea (condanna alla reclusione per un periodo intercorrente tra i tre e i cinque anni); b) un'interdizione temporanea consegue anche in ipotesi in cui, in applicazione dell' art. 29, non sarebbe dovuta conseguire alcuna interdizione dai pubblici uffici (condanna alla reclusione per un tempo inferiore a tre anni).
La ragione di questo inasprimento sanzionatorio risiede, evidentemente, nella particolare gravità dei reati considerati: i quali, in effetti, stando ad una considerazione delle relative forbici edittali (e senza considerare l'eventuale applicazione di aggravanti speciali: ad es., dell' art. 319 ter, cpv.), costituiscono, dal punto di vista del nostro codice penale, gravi ipotesi di delitto contro la P.A.
La pena accessoria si applica a chiunque sia condannato per i reati indicati: non solo quindi al pubblico agente, ma anche al privato che eventualmente abbia concorso a realizzarlo e che sia il soggetto attivo di corruzione attiva (Seminara, 772; Comm. Romano, PS, I, 124). L'unica esclusione vale per l'induzione passiva di cui all' art. 319 quater, 2° co., non contemplato nell'elenco di cui all'art. 317 bis.
In caso di continuazione di reati ( art. 81 cpv.), lo spartiacque tra pena inferiore e pena superiore ai due anni va tracciato considerando, non già la pena derivante dall'applicazione del cumulo giuridico, ma quella inflitta per il reato più grave (prima, dunque, di procedere all'aumento sino al triplo) (così Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 172; analogamente Seminara, 722): ciò, almeno, nei limiti in cui si ritenga che il cosiddetto reato continuato rappresenti, non già un reato unico, ma un'ipotesi di pluralità di reati, pur connessi tra loro agli effetti dell' art. 81 cpv.
In questo senso è orientata, unanime, la giurisprudenza relativa all' art. 29 ( C., Sez. IV, 25.2.1999, n. 4559; C., Sez. I, 11.7.1997, n. 8605; C., Sez. VI, 29.10.1996, n. 13; C., Sez. I, 9.11.1995, n. 12741; C., Sez. II, 24.5.1991; C., Sez. I, 11.10.1989; C., Sez. I, 4.5.1984, n. 8861).
C., Sez. VI, 12.6.2014, n. 39784 ha affermato che, in tema di pena accessoria, la condanna per più reati previsti dall'art. 317 bis, uniti dal vincolo della continuazione e per i quali sia stata inflitta la pena della reclusione per un tempo complessivamente non inferiore a tre anni, importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, in applicazione della disciplina dell' art. 77, 2° co., secondo la quale se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero (si osservi che la Cassazione si è espressa in tempi anteriori alla L. 9.1.2019, n. 3, motivo per cui si riferisce al limite dei 3 anni, oggi abbassati a 2).
Nei tempi anteriori alla riforma del gennaio 2019, si è detto che l'art. 317 bis trovi applicazione anche nel caso di condanna per tentativo, con espresso riferimento al peculato e alla concussione (Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 172; Seminara, 772; Comm. Romano, PS, I, 125): vero è che il tentativo di un delitto è reato autonomo, che deriva dalla combinazione dell' art. 56 con la norma che incrimina il relativo consumato; ma è anche vero che «il tipo astratto di reato», sia nell'una che nell'altra forma, è sempre lo stesso (Comm. Romano, PS, I, 126): una condanna per tentativo di peculato o di concussione è pur sempre una condanna ai sensi dell' art. 314 o dell' art. 317, pur grazie alla necessaria combinazione con l' art. 56. Lo stesso dicasi, dopo la novella del 2012, in caso di condanna per i delitti di cui agli artt. 319 e 319 ter e oggi per gli altri delitti inseriti nell'elenco dell'articolo in commento dalla L. 9.1.2019, n. 3 (con l'ulteriore accorgimento che oggi il limite di pena è abbassato da 3 a 2 anni).
Per la Corte di cassazione l'interdizione dai pubblici uffici di cui all'art. 317 bis deve applicarsi anche nel caso di condanna per i delitti tentati di peculato e di concussione, essendo sussistenti, anche in tale ipotesi, le esigenze a presidio delle quali è funzionale la pena accessoria ( C., Sez. I, 17.10-17.11.2023, n. 46473).
Non inciderebbero, invece, secondo una certa dottrina, nella determinazione della pena rilevante agli effetti dell'art. 317 bis (perché non costituiscono «circostanze attenuanti» ai sensi della seconda parte della disposizione) le riduzioni di pena dovute ad opzioni meramente processuali, che non dipendano in alcun modo da valutazioni relative alla meritevolezza di pena del fatto od al bisogno di punirne l'autore: ciò vale, in particolare, per la riduzione di un terzo della pena prevista dall' art. 442, 2° co., nel caso di condanna a seguito di giudizio abbreviato (Seminara, 772; Comm. Romano, PS, I, 126).
La giurisprudenza, sul punto, non è univoca. Nel senso qui indicato v. ad es. (anche con riferimento all' art. 29): C., Sez. VI, 29.3.1996, n. 6321 (la diminuente del rito «ha genesi e finalità meramente processuali che non consentono la sua assimilazione ad una normale circostanza attenuante»); C., Sez. VI, 26.1.2000, n. 2383; C., Sez. VI, 7.3.1997, n. 4951; C., Sez. VI, 20.11.1995, n. 2994; C., Sez. IV, 1.3.1994; C., Sez. VI, 6.2.1992.
Nel senso contrario v., invece: C., Sez. VI, 25.3.2004, n. 21113 («È incongruo ritenere che, ai fini della applicazione delle pene accessorie, la misura della pena della reclusione inflitta con la sentenza di condanna debba essere considerata senza tenere conto della diminuzione della pena stessa in conseguenza della scelta del rito abbreviato, in quanto le norme in tema di pene accessorie fanno riferimento esclusivo alla misura della pena in concreto irrogata, a prescindere dai modi in base ai quali si è pervenuti al risultato finale»); C., S.U., 27.5.1998, n. 8411; C., Sez. IV, 23.12.2003, n. 3538; C., Sez. II, 7.10.2003, n. 43604; C., Sez. IV, 5.11.2002, n. 1041; C., Sez. VI, 16.2.1998, n. 5567; C., Sez. II, 16.4.1996; C., Sez. IV, 30.11.1994; C., Sez. II, 16.11.1994.
Quest'ultima interpretazione pare essere quella corretta, a fortiori in considerazione del fatto che l'attuale formulazione dell'art. 317 bis non riporta più al 2° periodo del 1° co., l'inciso «...se per le circostanze attenuanti...», ma genericamente «se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o ricorre la circostanza attenuante prevista dall' articolo 323 bis, primo comma...».
Da ultimo si deve osservare che la L. 9.1.2019, n. 3, con l'art. 1, 2° co., lett. e è anche intervenuta sull'art. 445 c.p.p., apportando una modifica al 1° co. e introducendo un nuovo comma 1-ter.
L'art. 445, 1° co., c.p.p., nella sua attuale versione prevede che, a fronte del divieto di applicazione delle pene accessorie per il patteggiamento nei due anni di pena, è fatta salva la disposizione - di nuovo conio - del 1° co. ter. Ivi si stabilisce che «con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, [c.p.p.] per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall' articolo 317-bis del codice penale».
Trattasi di norma che, seppur inserita nel codice di rito, esplica effetti di massima rilevanza sul piano sostanziale e della quale non potrà non tenersi conto nella scelta delle strategie difensive. La disposizione ha vigenza dal 31.1.2019; dovendosi ritenersi norma di "diritto penale materiale", non è applicabile retroattivamente. Ad ogni buon conto le sanzioni accessorie previste all'art. 317 bis per i reati contro la P.A. in caso di patteggiamento hanno carattere facoltativo ( C., Sez. VI, 22.4-10.5.2022, n. 18510); pertanto, anche nel caso di patteggiamento ordinario è nella facoltà delle parti subordinare l'accordo alla non applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 317 bis ( C., Sez. VI, 7.11.2024-28.3.2025, n. 12309). Sia nel caso di patteggiamento ordinario che allargato, nell’applicare le pene accessorie previste dall'art. 317 bis, il giudice deve indicare le ragioni di tale applicazione ( C., Sez. VI, 19.11-3.12.2024, n. 44111; C., Sez. VI, 11.1-4.4.2023, n. 14238).
Si segnala, infine, che, ai fini della durata dell'interdizione dai pubblici uffici, il giudice deve tenere conto del disvalore del fatto di reato e della personalità dell'autore, ai sensi dell' art. 133, sicché la stessa non deve necessariamente essere pari alla durata della pena principale ( C., Sez. VI, 27.5-29.5.2020, n. 16508). Sul punto è tornata la Suprema Corte con C., Sez. VI, 16.2-14.5.2021, n. 19108.
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Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione
Codice penale, approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Pubblicato nella G.U. 26-10-1930, n. 251, suppl. Straord
Codice penale
Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione
Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione1
In vigore dal 31 gennaio 2019
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni 2.
1 Articolo sostituito dall'art. 6, L. 26 aprile 1990, n. 86 e dall’art. 1, comma 75, lett. f), L. 6 novembre 2012, n. 190. Successivamente, il presente articolo è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.
La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.). Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475. Vedi, inoltre, l'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356.
Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 69/2015 era il seguente: «Corruzione per l'esercizio della funzione.
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.».
Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta legge n. 190/2012 era il seguente: «Corruzione per un atto d'ufficio.
Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.».
2 Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. n), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019.
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.».
1. Le modifiche introdotte con la L. 6.11.2012, n. 190 e successivamente con la L. 27.5.2015, n. 69 e con la L. 9.1.2019, n. 3. Effetti del D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 (attuazione della riforma Cartabia) sui delitti contro la P.A.
Con la L. 6.11.2012, n. 190, l'Italia ha dato seguito agli impegni internazionali assunti con la "Convenzione penale sulla corruzione", fatta a Strasburgo il 27.1.1999, ratificata con L. 28.6.2012, n. 110 e con la "Convenzione contro la corruzione", adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31.10.2003 con risoluzione n. 58/4, ratificata con L. 3.8.2009, n. 116.
Con la L. 27.5.2015, n. 69 il legislatore è nuovamente intervenuto sull'art. 318, innalzando il massimo della pena da cinque a sei anni di reclusione.
La disciplina sanzionatoria è stata ancora successivamente aggravata: l'art. 1, 1° co., lett. n, L. 9.1.2019, n. 3 ha infatti innalzato la pena, ora fissata nella reclusione da 3 a 8 anni (in vigore dal 31.1.2019), in tal modo rendendo meno agevole anche la concessione della sospensione condizionale della pena (salvo il caso di riconoscimento di attenuanti o il ricorso a riti speciali). La novella ottiene anche l'effetto di allungare i tempi di prescrizione del reato (cfr. Dossier Servizio Studi del Senato della Repubblica sull'A.S. n. 955, novembre 2018, n. 85, p. 22).
Rispetto alle modifiche introdotte dalla L. 9.1.2019, n. 3, si segnala che la Corte costituzionale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, 6° co., lett. b , L. 9.1.2019, n. 3 in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4 bis , 1° co., L. 26.7.1975, n. 354 si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della L. 9.1.2019, n. 3, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della L. 26.7.1975, n. 354, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 e del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, 9° co., lett. a , c.p.p. ( C. Cost. 12-26.2.2020, n. 32).
La stessa sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, 6° co., lett. b , L. 9.1.2019, n. 3, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso ( C. Cost. 12-26.2.2020, n. 32).
Tale sentenza, peraltro, esplica i propri effetti non solo sulla corruzione funzionale di cui all'art. 318, ma anche in materia di esecuzione della pena irrogata a seguito di fatti di corruzione propria ( art. 319), corruzione aggravata ( art. 319 bis ), corruzione in atti giudiziari ( art. 319 ter), corruzione dell'incaricato di pubblico servizio ( art. 320) e corruzione attiva ( art. 321), istigazione alla corruzione ( art. 322) e corruzione internazionale ( art. 322 bis ), induzione indebita attiva a dare o promettere utilità ( art. 319 quater , 1° co.).
La modifica introdotta con la novella del 2012 incide significativamente sulla struttura del delitto di corruzione di cui all'art. 318 (prima corruzione impropria o per un atto d'ufficio), ora rubricato corruzione per l'esercizio della funzione.
Si segnalano di seguito i profili più significativi dei cambiamenti introdotti con l'art. 1, 75° co., lett. f, L. 6.11.2012, n. 190:
- il nuovo art. 318 abbandona il riferimento all'atto dell'ufficio e si limita a menzionare l'esercizio delle funzioni e dei poteri;
- l'atto conforme all'ufficio, pertanto, non risulta più essere elemento necessario della fattispecie; tuttavia i casi, già precedentemente integranti corruzione impropria, in cui la retribuzione o la promessa sono ricollegati ad un atto conforme ai doveri di ufficio appaiono ora sussumibili sotto il nuovo art. 318.
Così anche per c.pen. sez. VI, 23/10/2024-04/02/2025 n. 4520; C., Sez. VI, 26.5-8.9.2021, n. 33251;.
Il nuovo testo dell'art. 318, così come integralmente riscritto dall'art. 1, 75° co., L. 6.11.2012, n. 190, non ha, infatti, proceduto ad alcuna "abolitio criminis", neanche parziale, delle condotte previste dalla precedente formulazione ed ha, invece, determinato un'estensione dell'area di punibilità, configurando una fattispecie di onnicomprensiva monetizzazione del "munus" pubblico, sganciata da una logica di formale sinallagma ( C., Sez. VI, 11.1.2013, n. 19189).
Non mancano ipotesi che, secondo la Suprema Corte, ricadano oggi sotto l'art. 318 ancorché, prima della riforma, integrassero il delitto di corruzione propria, punita dall' art. 319. Si è detto, ad esempio, da parte di C., Sez. VI, 25.9.2014, n. 47271, che la messa a disposizione, da parte del P.U., del proprio ufficio, corrisponde alla fattispecie tipizzata nel nuovo testo dell'art. 318; tale condotta, peraltro, già rientrava nella previsione dell' art. 319 costituendo atto contrario ai doveri d'ufficio. Ne discende che prevedendo, le due norme, la medesima pena massima, stante l'evidente continuità normativa tra le stesse, non assume alcuna rilevanza chiedersi se una condotta pregressa rientri nella previsione dell'una o dell'altra disposizione. La stessa sentenza precisa che i fatti di corruzione impropria, per atto conforme ai doveri d'ufficio, continuano ad essere penalmente rilevanti, ai sensi dell'art. 318, come novellato dalla L. 6.11.2012, n. 190, che, nella sua ampia previsione li ricomprende integralmente ampliando, la nuova norma, l'area di punibilità ad ogni fattispecie di monetizzazione del munus publicus, pur se sganciata da una logica di "formale sinallagmaticità".
La novella 190/2012 ha comportato inoltre:
- il venir meno della distinzione tra corruzione antecedente e susseguente;
- l'aggiunta dell'avverbio "indebitamente" che qualifica l'atto del ricevere il denaro o l'utilità ovvero l'accettazione della promessa, non pare aver aggiunto efficacia selettiva delle condotte penalmente rilevanti;
- infine, seppur la nuova fattispecie sia strutturalmente diversa dalla precedente di corruzione impropria, il legislatore del 2012 persegue un maggior rigore sanzionatorio, prevedendo la pena della reclusione da uno a cinque anni e non contemplando più la minor pena un tempo prevista per la corruzione susseguente. Oggi il massimo edittale di cinque anni, dopo l'entrata in vigore della L. 27.5.2015, n. 69, è stato innalzato a sei anni.
Proprio in considerazione di ciò, la Suprema Corte ha ritenuto che non sussista alcun interesse ad accertare se il fatto già qualificato come corruzione propria, ai sensi dell' art. 319, possa essere ricondotto nella nuova fattispecie di corruzione per l'esercizio delle funzioni, di cui all'art. 318, così come introdotto dall'art. 1, 75° co., L. 6.11.2012, n. 190, atteso che tale ultima disposizione prevede la stessa pena di cui all' art. 319, vigente al momento della commissione del fatto ( C., Sez. VI, 24.1.2013, n. 9079).
In tema di corruzione per l'esercizio della funzione, a seguito della riformulazione operata dalla L. 6.11.2012, n. 190, la fattispecie di cui all'art. 318, si caratterizza quale reato di pericolo presunto volto a prevenire la compravendita degli atti di ufficio e a garantire il corretto funzionamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, distinguendosi, secondo un criterio di progressione criminosa, dalla fattispecie di cui all' art. 319 che integra un reato di danno ( C., Sez. VI, 18.10-2.12.2022, n. 45863; C., Sez. VI, 11.12.2018-29.1.2019, n. 4486). Circa la qualifica come reato di pericolo v. anche C., Sez. VI, 6.3-2.5.2024, n. 17514.
In merito al rapporto tra le fattispecie punite dall'art. 318 (post riforma) e dall' art. 319, si segnala C., Sez. VI, 23.2.2016, n. 15959, secondo cui lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente individuabili ex post, ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all' art. 319 e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318, il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio. Nello stesso senso v. C., Sez. VI, 30.3-24.5.2023, n. 22390; C., Sez. VI, 19.9-6.11.2019, n. 45184; C., Sez. VI, 11.2.2016, n. 8211;). Può integrare il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione anche la ricezione del danaro o di altra utilità in cambio del generico interessamento alla definizione del procedimento conseguente al mancato pagamento di un'imposta da parte del privato corruttore ( C., Sez. VI, 13.2-27.3.2019, n. 13406). Il sinallagma rilevante ai sensi dell'art. 318 prescinde dal compimento di uno specifico atto e della sua contrarietà o meno ai doveri del pubblico agente ( C., Sez. VI, 26.4-25.7.2019, n. 33828) e consiste piuttosto nell'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata ( C., Sez. VI, 20.6-19.7.2019, n. 32401).
Per C., Sez, VI, 7.7-27.9.2016, n. 40237, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura l'unico reato, permanente, previsto dall' art. 319, rimanendo assorbita la meno grave fattispecie di cui al precedente art. 318. Nello stesso senso più di recente C., Sez. VI, 8.6.2023-10.1.2024, n. 1245.
Chiarisce C., Sez. VI, 20.10.2016-24.1.2017, n. 3606 che configura il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 - lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti, che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati nell'an, nel quando o nel quomodo, si conformino all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali.
Si osservi inoltre che il delitto di corruzione ex art. 318, nel testo antecedente alla novella del 2012, non è configurabile a carico dell'incaricato di pubblico servizio, privo della qualifica di pubblico impiegato. Infatti, nella formulazione antecedente, l' art. 320 richiedeva, se la condotta era commessa dall'incaricato di pubblico servizio, che questi rivestisse (anche) la qualità di pubblico impiegato ( C., Sez. VI, 1.2-9.3.2018, n. 10759).
Infine, l’art. 1, 1° co., lett. c, D.Lgs. 10.10.2022, n. 150, di attuazione della legge-delega 27.9.2021, n. 134 (c.d. riforma Cartabia), intervenendo in modifica dell’ art. 131 bis , ove è prevista la disciplina dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, esplica i suoi effetti anche nei giudizi di responsabilità per corruzione. Infatti, il testo dell’ art. 131 bis , 3° co., n. 3, prevede, per quanto concerne i delitti contro la P.A., che l’offesa non possa ritenersi di particolare tenuità «per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 314, 1° co., 317, 318, 319, 319 bis , 319 ter , 319 quater , 1° co., 320, 321, 322, 322 bis ».
La novella è entrata in vigore al 30.12.2022.
2. I delitti di corruzione: generalità. L'essenza e le forme della corruzione
Agli artt. 318- 322 bis, il codice penale disciplina diverse fattispecie incriminatrici riconducibili al paradigma della corruzione.
Nella loro essenza più generica ed elementare i reati di corruzione ruotano tutti, per grandi linee, sul passaggio (attuale o potenziale) di un'indebita retribuzione da un privato ad un pubblico agente per il compimento avvenuto o a venire, da parte del secondo, di un'attività del proprio ufficio. L'essenza dei fatti corruttivi può dunque ridursi ad un mercato di attività funzionali tra uno, o più, "intranei" ed uno, o più, "extranei": una sorta di baratto, o di compravendita, in cui un pubblico agente riceve la dazione o la promessa, "per sé o per un terzo", di "denaro od altra utilità" come retribuzione per aver già compiuto un atto del suo ufficio, oppure in cambio dell'impegno di compierne uno, o qualcuno, in futuro (cosiddetto modello mercantile: su cui v., anche per la contrapposizione ad un diverso modo possibile di concepire la corruzione, Spena, Il "turpe mercato". Teoria e riforma dei delitti di corruzione pubblica, Milano, 2003, 172).
Le caratteristiche di genere dei fatti di corruzione discendono da tre circostanze fondamentali:
a) essi ruotano sull'incontro della condotta di un pubblico agente con quella di un privato;
b) si tratta di condotte correlative, che consistono, rispettivamente, nel dare e ricevere o farsi dare (trasferimento attuale), o nel promettere e nell'accettare la promessa (di) o farsi promettere (trasferimento potenziale), denaro o altra utilità;
c) il significato di queste condotte, del passaggio (attuale o potenziale) di utilità dal privato al pubblico ufficiale in cui esse consistono, è quello di una retribuzione indebita per un atto dell'ufficio che il secondo abbia già compiuto o debba ancora (e si impegni a) compiere.
In relazione a queste caratteristiche di genere dei fatti di corruzione è possibile enucleare tre coppie concettuali: a seconda del soggetto attivo del delitto, e quindi a seconda che la vicenda corruttiva sia presa in considerazione dal punto di vista del pubblico agente (pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio) che si fa corrompere o del privato che corrompe, si distingue rispettivamente tra corruzione passiva (artt. 318, 319, 319 ter, 320, 322, 3° e 4° co., 322 bis, 1° co.) e corruzione attiva ( artt. 321, 322, 1° e 2° co., 322 bis, 2° co.); a seconda del tipo di atto, o di attività funzionale, oggetto della corruzione, si distingue invece tra corruzione impropria (artt. 318, 319 ter, 1° co., 322, 1° e 3° co.), che ha ad oggetto il compimento di un'attività funzionale lecita, e corruzione propria ( artt. 319, 319 bis, 319 ter, 322, 2° e 4° co.), che ha ad oggetto il compimento di un'attività funzionale illecita, contraria, cioè, ai doveri funzionali (o "interni") del pubblico agente corrotto; infine, a seconda del rapporto tra tempo della corruzione e tempo dell'atto che ne costituisce oggetto, si distingue tra corruzione antecedente (ad es., 318, 1° co.), quando la corruzione preceda cronologicamente l'atto che ne costituisce oggetto (scil.: corruzione che ha ad oggetto un atto ancora da compiere), e corruzione susseguente (ad es., 318, 2° co.), quando la corruzione segua cronologicamente il compimento dell'atto che ne costituisce oggetto (scil.: corruzione che ha ad oggetto un atto già compiuto).
Dalla combinazione di queste tre coppie concettuali discendono (quelle che potremmo definire) le ipotesi fondamentali, o le forme base, di corruzione: nel senso che la qualificazione rispetto a ciascuna di queste coppie costituisce un requisito essenziale di ogni forma di corruzione; ciascun fatto di corruzione necessariamente si qualifica in relazione al soggetto attivo, al tipo di atto che ne costituisce oggetto, e al rapporto tra tempo dell'atto e tempo della corruzione: un fatto di corruzione è, necessariamente, o una corruzione passiva impropria antecedente o una corruzione passiva impropria susseguente o una corruzione passiva propria antecedente o una corruzione passiva propria susseguente, e così via. La natura passiva o attiva, la natura propria o impropria, la natura antecedente o susseguente, sono elementi concettuali necessari di ogni fatto di corruzione (non sempre, peraltro, il legislatore dà rilievo alla combinazione di tali elementi: ad es., la corruzione attiva impropria susseguente non è presa in considerazione nel nostro diritto penale; inoltre, l' art. 319, che punisce la corruzione propria, non fa alcuna distinzione quoad poenam tra corruzione propria antecedente e corruzione propria susseguente).
Oltre alle cinque (non considerando la corruzione attiva impropria susseguente, ed unificando - in accordo con l' art. 319 - le ipotesi di corruzione propria antecedente e susseguente) forme base di corruzione (otto, se si considera che soggetto attivo di tutte le forme di corruzione passiva può essere tanto un pubblico ufficiale quanto un incaricato di un pubblico servizio), nel nostro codice penale sono incriminate, quali fattispecie autonome, anche forme aggravate e tentativi di corruzione, sia attiva che passiva, sia propria che impropria. Così ad es., dalla combinazione tra l' art. 319 ter e, volta per volta, gli artt. 318, 319, 321, si ricavano tutta una serie di ulteriori fattispecie (propria o impropria; attiva e passiva; e, in quest'ultimo caso, del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio) di corruzione in atti giudiziari. Analogamente, i quattro commi dell' art. 322 incriminano, a titolo di istigazione alla corruzione, altre otto fattispecie di reato (considerando distintamente pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio, tanto come soggetti attivi, quanto come destinatari dell'offerta corruttiva).
L' art. 322 bis, introdotto con la L. 29.9.2000, n. 300, infine, prevede che tutti i reati di corruzione, attiva e passiva, fin qui sommariamente indicati siano puniti anche quando vedano coinvolto un pubblico funzionario rientrante in una delle categorie elencate nei cinque numeri del 1° co. della disposizione (corruzione internazione o sovranazionale): ciò comporta un'ulteriore moltiplicazione delle fattispecie riconducibili al paradigma della corruzione.
3. (Segue) Corruzione attiva e corruzione passiva come reati autonomi
Dalla circostanza che i fatti di corruzione consumata ruotino necessariamente sull'incontro della condotta di un pubblico ufficiale (che si fa, o si lascia, retribuire) e quella di un privato (che lo retribuisce) la gran parte della dottrina più recente è indotta a credere che corruzione attiva e corruzione passiva non costituiscano due reati unisoggettivi autonomi (l'uno, comune, del privato; l'altro, proprio, del pubblico ufficiale), ma che piuttosto le due condotte convergano verso un unico reato plurisoggettivo: tutti i reati di corruzione, con la sola eccezione di quella impropria susseguente, sarebbero reati plurisoggettivi propri, in cui, cioè, a venire puniti sono gli autori di entrambe le condotte sul cui incontro si costruisce la fattispecie [v. per es.: Dell'Andro, Osservazioni in tema di corruzione, in AP, 1953, II, 188; Venditti, Corruzione (Delitti di), in ED, X, Milano, 1962, 755; Antolisei, PS, II, 344; Fiandaca, Musco, PS, I, 218; Grosso, sub artt. 318-322, in Padovani (a cura di), I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Torino, 1996, 174; Seminara, sub artt. 318-322 ter, in Comm. Crespi, Forti, Zuccalà, 773; Stortoni, Delitti contro la pubblica amministrazione, in AA.VV., Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, 4a ed., Bologna, 2006, 143; Comm. Romano, PS, I, 134; Vinciguerra, I delitti contro la pubblica amministrazione, Padova, 2008, 195; contra: Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 187; Pedrazzi, La corruption (formes nationales), in Revue Internationale de Droit Pénal, 1982, 328; Spena, 328; Balbi, I delitti di corruzione. Un'indagine strutturale e sistematica, Napoli, 2003, 8].
Alla stessa visione dogmatica si ispira, un po' supinamente, la generalità delle pronunce giurisprudenziali: v. ad es., da ultimo, C., Sez. VI, 13.4-14.9.2021, n. 33965; C., Sez. VI, 4.5.2006. V. inoltre C., Sez. VI, 18.7.1997; C., Sez. VI, 5.2.1996.
Ora, reato plurisoggettivo è, banalmente, il reato "di più soggetti": che si ha quando più soggetti commettono un (concorrono nel) "medesimo reato" (secondo la formula dell' art. 110), o meglio quando l'illecito, che costituisce il cuore, il nucleo, di un certo reato, appartiene, è imputabile contestualmente a più soggetti diversi, quando cioè più soggetti diversi realizzano (o contribuiscono a realizzare) quella che da una fattispecie incriminatrice è qualificata come condotta illecita. Da ciò discende che un reato è necessariamente plurisoggettivo tutte le volte che la fattispecie della norma che lo prevede è descritta in modo tale che la relativa condotta illecita debba necessariamente appartenere a, essere realizzata da, più soggetti perché un fatto sia sussumibile in essa. Detto altrimenti: la natura unisoggettiva o necessariamente plurisoggettiva di un reato è circostanza che dipende dalla natura unisoggettiva o necessariamente plurisoggettiva della relativa condotta illecita [è invece priva di fondamento e di valore dogmatico la categoria del cosiddetto reato plurisoggettivo improprio, che si avrebbe tutte le volte che il fatto tipico descritto nella norma incriminatrice ruoti intorno alla condotta di più soggetti, una soltanto delle quali, però, vi venga qualificata come illecita: si pensi, ad es., a tutti i reati contro il patrimonio la cui fattispecie richieda la cooperazione della vittima (estorsione, truffa, usura), ma si pensi più in generale a tutte quelle incriminazioni nella cui fattispecie figuri la condotta della vittima (rapina, violenza privata, violenza sessuale, concussione). In tutti questi casi, l'etichetta "reato necessariamente plurisoggettivo", riferita al fatto che, oltre alla condotta del reo, la fattispecie descrive anche la condotta della vittima, è usata in maniera del tutto impropria (sintomatico che si parli di reato plurisoggettivo "improprio"): qui, infatti, il reato, l'illecito, non è strutturato come illecito di più soggetti diversi; la condotta della vittima di un'estorsione non è una condotta illecita; l'illecito della truffa è illecito del solo truffatore, non del truffato; qui, insomma, il reato è (descritto dalla norma incriminatrice come reato) di un solo soggetto: esso è dunque reato unisoggettivo].
Quando nella descrizione di un fatto ad opera di una fattispecie incriminatrice compaiono le condotte di più soggetti, al fine di stabilire se un reato sia unisoggettivo o plurisoggettivo occorre dunque distinguere tra soggetto del fatto e soggetto dell'illecito (o della condotta illecita). «Soggetto del fatto è ogni persona che figura in una fattispecie prevista da una norma penale»; soggetto della condotta illecita è invece «la persona verso la quale si appunta la funzione teleologica dell'ordinamento» (per queste distinzioni, Pagliaro, PG, I, Cap. VI, par. 1), ossia il soggetto la cui condotta è descritta come illecita dalla fattispecie incriminatrice. Non ogni condotta descritta in una fattispecie incriminatrice è una condotta illecita, e quindi non ogni soggetto del fatto è anche un soggetto della condotta illecita (si pensi al reato di estorsione: vi figurano tanto la condotta dell'estorsore, che usando violenza o minaccia si fa dare o promettere denaro, quanto la condotta della vittima dell'estorsione, che è costretta a dare o a promettere all'altro ciò che quegli desidera; evidentemente, però, la condotta illecita è solo quella dell'estorsore, non quella della vittima; e ciò nondimeno, quest'ultima figura come uno degli elementi da cui dipende la tipicità di un fatto di estorsione, nel senso che, se in un caso concreto non ci fosse un soggetto che, costretto da violenza o minaccia, desse o promettesse all'estortore quanto questi vuole, non si avrebbe una estorsione consumata; la vittima, dunque, è un soggetto del fatto tipico di estorsione, senza tuttavia essere un soggetto della relativa condotta illecita).
Usando queste distinzioni possiamo dire che reato necessariamente plurisoggettivo (quale illecito penale di più soggetti) è quel reato la cui fattispecie è strutturata in modo tale che i soggetti dell'illecito siano necessariamente più di uno, secondo la stringa: illecito plurisoggettivo = illecito di più soggetti = più soggetti dell'illecito. Specularmente, il reato è unisoggettivo (e solo eventualmente plurisoggettivo) tutte le volte che la fattispecie sia strutturata in modo tale che il soggetto dell'illecito possa anche essere uno soltanto, tutte le volte, cioè, che la condotta illecita vi sia descritta quale condotta di un soggetto, quale condotta che si imputa ad un soggetto (e solo eventualmente a più soggetti): e ciò, a prescindere dal fatto che vi figurino anche altre condotte di altri soggetti.
Fatta questa necessaria premessa dogmatica, torniamo alla corruzione. L'idea che corruzione attiva e corruzione passiva costituiscano i frammenti di un unico reato necessariamente plurisoggettivo si fonda, in realtà, sulla mancata distinzione tra soggetto della condotta illecita e soggetto del fatto, e quindi tra condotta illecita ed altre condotte che, pur costituendo elementi del fatto - e come tali figurando nella fattispecie - non costituiscono la condotta illecita incriminata dalla norma. È bensì vero che la condotta del corruttore figura (o meglio: è implicita) anche nella fattispecie della corruzione passiva: ma non come condotta illecita. Il corruttore, insomma, non è un soggetto dell'illecito della corruzione passiva. Quello di corruzione passiva è un illecito (unisoggettivo) del solo pubblico agente corrotto. L'illecito del corruttore consiste nel corrompere; è dunque un illecito diverso da quello che si imputa al pubblico agente che si faccia corrompere.
Questo assunto è testimoniato da alcune circostanze.
a) L'incriminazione della condotta del corruttore non è affatto contenuta nell'incriminazione della condotta del corrotto, ma costituisce il frutto di una scelta politico-criminale autonoma; se non ci fosse la norma di cui all' art. 321, non basterebbe il fatto che la condotta del corruttore sia "implicata" nelle fattispecie di corruzione passiva a renderla penalmente rilevante come condotta illecita: essa non sarebbe, dunque, punibile (come, in effetti, non è punibile nel caso di corruzione impropria susseguente, cui l' art. 321 tralascia di riferirsi).
Si ribatte che, in realtà, «l' art. 321 c.p. [...] più che configurare nuove ipotesi di reato sembra integrare le norme» sulla corruzione passiva (Grosso, sub artt. 318-322, 175). Ma il punto è proprio questo: se quelli di corruzione realmente fossero reati plurisoggettivi, non vi sarebbe alcun bisogno di integrazioni normative per farne discendere la punibilità di entrambe le condotte che compongono una vicenda corruttiva.
Il fatto che la condotta del corruttore non sia punibile a prescindere dell' art. 321 significa che la sua illiceità non potrebbe farsi discendere direttamente dall'applicazione degli artt. 318, 319, 319 ter, 320. Il che, a sua volta, significa che la condotta del corruttore non è illecita ai sensi di questi articoli; e che quindi quello ivi previsto è illecito del solo pubblico agente corrotto (e non del corruttore), e come tale è illecito unisoggettivo, non plurisoggettivo.
b) Mancando l' art. 321, peraltro, la punibilità del corruttore non potrebbe neanche farsi discendere dagli artt. 110 ss. La condotta di corruzione attiva non può concepirsi come forma di concorso eventuale nel fatto del corrotto. La condotta del concorrente eventuale, infatti, è tale che la sua realizzazione, in astratto, non è necessaria alla tipicità del fatto in cui si concorre. Al contrario, la condotta del corruttore è un presupposto essenziale della condotta del corrotto: nel senso che, senza qualcuno che lo retribuisca per un atto del suo ufficio, il pubblico ufficiale non potrebbe farsi corrompere.
E comunque, se la condotta del corruttore costituisse una condotta di compartecipazione eventuale nel reato del corrotto, la norma, di cui all' art. 321, sarebbe assolutamente inutile: poiché la punibilità del corruttore - ed esattamente con le stesse pene previste per il corrotto - discenderebbe già dalla combinata applicazione degli artt. 110 ss. e degli artt. 318 ss.
c) Un'altra circostanza che testimonia a favore della natura unisoggettiva ed autonoma dei reati di corruzione attiva e passiva è questa. I reati plurisoggettivi (s'intende: propri) sono, per così dire, reati ad illiceità reciproca: in cui, cioè, l'illiceità della condotta dell'uno dei concorrenti necessari dipende (tra l'altro) dal fatto che anche la condotta degli altri soggetti (o comunque di un numero sufficiente di questi) sia illecita (si pensi all'associazione per delinquere, alla violenza sessuale di gruppo, alla cospirazione politica mediante accordo, alla banda armata). Nel caso della corruzione, invece, è pacifico che il dolo del corrotto sia indipendente dal dolo del corruttore (e viceversa); e poiché le condotte illecite di corruzione sono soggettivamente pregnanti, tali cioè che la loro stessa tipicità dipende dal dolo dell'agente, bisogna ricavarne che l'illiceità della condotta del pubblico agente corrotto è indipendente dall'illiceità della condotta del privato (e viceversa): potrebbe ad es. darsi il caso che un pubblico agente sia punibile per corruzione passiva, avendo ricevuto una retribuzione indebita da parte di un privato, che, però, non sia punibile, non avendo, in ipotesi, avuto consapevolezza della natura indebita della retribuzione effettuata. L'illiceità della condotta di corruzione passiva, insomma, presuppone bensì una condotta del privato, ma non presuppone affatto che questa sia illecita (e viceversa). Questa circostanza contrasta con l'idea che i reati di corruzione siano reati plurisoggettivi propri.
d) Per di più, l'idea che corruzione attiva e corruzione passiva siano i frammenti di un unico reato a concorso necessario non rende in alcun modo conto del fatto che le condotte dei due soggetti hanno contenuti d'illecito diversi (v. infra, par. 3): sono punite per ragioni diverse; offendono, quindi, beni diversi, e non costituiscono affatto aggressione plurisoggettiva ad un medesimo interesse.
(Ma v. anche, per un ulteriore argomento, ricavabile dall'interpretazione dell' art. 322, che punisce le cosiddette "istigazioni alla corruzione", sub art. 322, par. 1).
Riconoscere la natura unisoggettiva dei reati di corruzione, peraltro, non ha valore puramente teorico (come afferma, invece, Grosso, sub artt. 318-322, 175). Da essa, infatti, discende: a) una più congruente impostazione del problema della oggettività giuridica, e il riconoscimento della possibilità che i reati di corruzione attiva abbiano un contenuto d'illecito (almeno parzialmente) diverso da quelli di corruzione passiva (v. infra, par. 3); b) la possibilità di una soluzione differenziata in tema di rapporti tra corruzione e concussione (v. infra, par. 6); c) una più coerente e sostenibile ricostruzione del significato dell' art. 322 (v. sub art. 322, par. 1); d) la possibilità di una responsabilità incrociata di corrotto e corruttore (casi in cui, cioè, rispetto ad una stessa vicenda, ed in base al diverso contenuto del dolo dei due soggetti, l'uno risponda di corruzione propria e l'altro di corruzione impropria; oppure: l'uno risponda di corruzione antecedente e l'altro di corruzione susseguente; oppure ancora: l'uno risponda di corruzione semplice e l'altro di corruzione in atti giudiziari).
4. Oggetto giuridico e contenuti di illecito dei delitti di corruzione
Non è chiaro quale sia il bene giuridico protetto dalle norme sulla corruzione.
Sommariamente, all'interno delle concezioni che cercano di stabilire quale sia l'oggetto dei reati di corruzione, si possono distinguere due grandi raggruppamenti teorici (Spena, 192): da un lato le teorie dinamiche, secondo le quali il bene protetto dalle norme sulla corruzione riguarderebbe - o comunque avrebbe direttamente a che vedere con - il modo di "agire" della P.A.; dall'altro lato quelle che potremmo definire le teorie statiche, secondo le quali ad essere protetto dalle norme sulla corruzione sarebbe un bene appartenente alla sfera dell'"essere" della P.A. (compreso il modo in cui essa appare essere), od al rapporto tra essa ed i soggetti che agiscono per essa (i pubblici ufficiali).
Fra queste seconde rientra ad es. la teoria secondo la quale le norme sulla corruzione starebbero a tutela del dovere di fedeltà del pubblico ufficiale nei confronti della P.A. [v., in senso critico, Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 175. V. altresì Fiorella, Sul rapporto tra il bene giuridico e le particolari condizioni personali, in Stile (a cura di), Bene giuridico e riforma della parte speciale, Napoli, 1985, 198: valori quali la "fedeltà", la "probità", la "correttezza" «non possono definirsi i veri momenti finali della tutela penale. E ciò, a meno di cadere in una visione puramente moralistica, dimentica delle finalità pratiche del diritto. Il dovere ed il potere sono soltanto i mezzi per raggiungere gli scopi di tutela dell'ordinamento. La loro violazione od abuso, perciò, sono semplicemente i disvalori-mezzo, inerenti alla condotta criminosa, attraverso i quali si realizzano i disvalori-fine, che ineriscono invece all'evento»]. Vi rientra anche la teoria secondo cui le norme sulla corruzione tutelerebbero la fiducia dei cittadini nella P.A. (da ultimo, pur nel contesto di una più ampia ricostruzione, Seminara, Gli interessi tutelati nei reati di corruzione, in RIDPP, 1993, 977); quella per la quale esse tutelerebbero invece il prestigio della P.A. (Sabatini, sub artt. 318-322, in Conti, Il codice penale illustrato articolo per articolo, Milano, 1934, 307, 312; Pannain, La simulata accettazione del pubblico ufficiale nella corruzione, nota a T. Mil. Taranto 9.2.1945, in AP, 1945, II, 205); ed infine la tesi secondo cui le norme sulla corruzione mirerebbero ad assicurare che i pubblici ufficiali non siano venali nell'esercizio delle loro funzioni [l'idea appare soprattutto nella dottrina meno recente: v. ad es. Crivellari, Il codice penale per il Regno d'Italia, V (artt. 104-174), Torino, 1894, 814, 820].
Fra le teorie dinamiche si possono invece fare rientrare: tanto le teorie che fanno leva sull'imparzialità (Tagliarini, Il concetto di pubblica amministrazione nel codice penale, Milano, 1973, 170) e/o sul buon andamento della P.A. [Vassalli, Corruzione propria e corruzione impropria, in GP, 1979, II, 326, secondo cui le norme sulla corruzione impropria tutelerebbero il solo bene dell'imparzialità, mentre quelle sulla corruzione propria l'imparzialità ed il buon andamento della P.A. In senso conforme, si vedano: Fiandaca, Musco, PS, I, 225, 232; Rampioni, Bene giuridico e delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Milano, 1984, 305; Mirri, La corruzione dopo la riforma, in Coppi (a cura di), Reati contro la Pubblica Amministrazione, Torino, 1993, 88; Id., I delitti di corruzione: disciplina positiva e prospettive di riforma, in GP, 1987, II, c. 133. Secondo Balbi, I delitti di corruzione. Un'indagine strutturale e sistematica, 35, le norme sulla corruzione propria antecedente tutelerebbero soltanto il buon andamento della P.A., intendendo però quest'ultimo concetto come più ampio della mera efficienza, e comprensivo della stessa imparzialità]; quanto quelle per le quali le norme sulla corruzione mirerebbero ad evitare una falsificazione della volontà dello Stato (v. con riferimento specifico alle fattispecie di corruzione propria, Vassalli, 327, nt. 61).
Difficile da collocare in questa bipartizione è invece la tesi secondo la quale oggetto del reato di corruzione sarebbe l'interesse a che gli atti della P.A. non siano indebitamente compravenduti (v. Pagliaro, La retribuzione indebita come nucleo essenziale dei delitti di corruzione, in RIDPP, 1974, 64; Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 180. La concezione è condivisa anche da Grosso, Corruzione, in Digesto pen., III, Torino, 1989, 156; Id., sub artt. 318-322, 223).
Posta questa classificazione, bisogna dire, innanzitutto, che i reati di corruzione attiva, per loro natura, non sono in grado di offendere nessuno degli interessi indicati dalle teorie statiche (a meno che non li si ricostruisca come "frazioni" di più complessi reati plurisoggettivi in concorso necessario col corrotto: sull'inadeguatezza di questa costruzione dogmatica, però, si è già detto supra, par. 2). Il fatto di offrire o promettere utilità indebite ad un pubblico agente, ad es., non può ledere o mettere in pericolo la fiducia della collettività nella correttezza della P.A., poiché questa fiducia, tutt'al più, può venire offesa dal fatto che il pubblico agente riceva quelle utilità o ne accetti la promessa o se le faccia dare o promettere: la fiducia dei cittadini nella P.A. dipende dal comportamento dei pubblici ufficiali, non da quello dei privati. Né la condotta illecita del corruttore può intaccare l'interesse a che il pubblico agente sia non venale nell'esercizio delle funzioni, poiché ancora una volta la venalità del pubblico agente dipende esclusivamente dalla personalità e dalle azioni di questi, e non certo dall'offerta o dalla promessa del privato, che possono sempre essere rifiutate dal pubblico agente non venale e che invece, per il pubblico agente venale, non costituiscono che alcune tra le infinite occasioni di dare sfogo alla propria sete di lucro.
L'unico bene "statico" che, tutt'al più, potrebbe venire direttamente offeso dalla condotta del corruttore, a ben vedere, è il prestigio della P.A. (così, infatti, Levi, Delitti contro la Pubblica Amministrazione, Milano, 1935, 310, con riguardo alla corruzione attiva impropria antecedente ed alla corruzione attiva propria susseguente): un'offerta corruttiva, in effetti, potrebbe suonare come un'ingiuria all'"onore" tanto del singolo pubblico agente (che non la accetti) come della P.A. nel suo complesso, laddove quell'offerta sembra suggerire l'idea che l'azione del primo e, quindi, la volontà della seconda siano suscettibili di venire acquistati.
Ma (a parte il fatto che in tal modo si trasformerebbe la corruzione attiva in una sorta di reato di opinione) si tratterebbe di un prestigio meramente formale e di scarso valore: ben poco ne avrebbe infatti quel prestigio che possa venire leso o messo in pericolo dalla semplice opinione di un privato cittadino, per di più solo implicitamente desumibile dalla sua condotta.
Le teorie statiche invece, a prescindere dalla loro sostenibilità individuale, risultano complessivamente più a loro agio nella spiegazione del disvalore insito nel fatto del corrotto. Non si può disconoscere, infatti, che quest'ultimo, lasciandosi corrompere, si dimostri venale; e che la fiducia della collettività nella correttezza dell'azione amministrativa possa venire minata quando i cittadini scoprano che essa è affidata a persone venali e corruttibili. E va da sé, infine, che insieme alla fiducia dei cittadini nella correttezza dell'azione amministrativa venga automaticamente messo in pericolo anche il prestigio della P.A.
Le teorie dinamiche, di converso, spiegano e giustificano piuttosto bene l'offensività propria dei reati di entrambi i soggetti, quando si tratti di corruzione propria antecedente. Da un lato, infatti, non pare dubbio che lo strato profondo del disvalore della condotta del privato radichi in questi casi nella sua aspirazione ad influenzare, con la propria offerta, la formazione della volontà dello Stato, orientandola in senso a sé favorevole. Ciò, d'altro lato, non è che il "rovescio della medaglia" rispetto all'imparzialità ed al buon andamento della P.A., cosicché appare logico affermare che il pubblico agente che si lasci corrompere finisca in qualche modo per intaccarli.
Le teorie dinamiche, invece, sono del tutto incapaci di giustificare la punibilità dei fatti di corruzione, attiva e passiva, susseguente - data la loro proiezione verso l'azione futura della P.A. - e dei fatti di corruzione, attiva e passiva, impropria antecedente - posto che in questi casi la corruzione ha ad oggetto l'adempimento dei propri doveri da parte del pubblico ufficiale (il che, dinamicamente, non rappresenta alcun disvalore).
L'interesse a che gli atti d'ufficio non siano indebitamente compravenduti, infine, proprio per il fatto di far leva su una "compra-vendita", e quindi sulla condotta di entrambi i soggetti, è per definizione suscettibile di essere offeso sia dal corrotto che dal corruttore. Contro questa impostazione si è tuttavia obiettato che «i delitti di corruzione consistono proprio in questo, nella indebita retribuzione, cioè, di un atto del pubblico ufficiale» e che «l'interesse tutelato da una norma incriminatrice non può identificarsi con l'interesse a che tale norma non venga violata, strutturandosi, al contrario, nello specifico bene che quella violazione lede o pone in pericolo» (Balbi, I delitti di corruzione. Un'indagine strutturale e sistematica, 35).
Ne viene fuori un quadro piuttosto variegato: le teorie statiche, mentre possono dirci perché viene punito il corrotto, non possono dirci, invece, perché venga punito il corruttore; le teorie dinamiche, a loro volta, contribuiscono a spiegare perché vengano puniti sia il corrotto che il corruttore, ma in relazione alle sole ipotesi di corruzione propria antecedente.
Ciò induce a credere che l'individuazione di un unico bene, o interesse, non sia in grado di spiegare esaustivamente la portata offensiva delle varie fattispecie corruttive, e che la questione dell'oggettività giuridica dei reati di corruzione non possa venire adeguatamente chiarita se non in relazione alle diverse fattispecie di corruzione, ed in maniera differenziata per ciascuna di esse. Non rimane, pertanto, che rinviare al commento delle singole incriminazioni.
L'immunità prevista dall'art. 68 Cost. non preclude la perseguibilità del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all'art. 318, contestato ad un membro del Parlamento in relazione all'attività svolta anche quale rappresentante italiano nell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ( C., Sez. V, 6.6-24.7.2017, n. 36769). Ancora rispetto alla figura del parlamentare, è intervenuta C., Sez. VI, 2.7-11.9.2018, n. 40347, chiarendo che commette il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, anche secondo la previgente formulazione dell'art. 318, il parlamentare che accetti la promessa o la dazione di utilità in relazione all'esercizio della sua funzione e, quindi, per il compimento di un atto del proprio ufficio.
5. La fisionomia «contrattuale» dei fatti di corruzione
I fatti di corruzione, si è già detto, hanno essenzialmente una struttura contrattuale: un pubblico ufficiale e un privato pattuiscono una retribuzione per un atto d'ufficio, che il primo abbia già compiuto o debba ancora compiere. La corruzione consiste proprio nella stipulazione di un tale contratto: ossia, nel passaggio (attuale o potenziale) di utilità indebite da un privato ad un pubblico ufficiale che trovi la propria "causa" nel compimento, avvenuto o a venire, di una certa attività funzionale da parte del secondo.
Stando alla metafora contrattuale, la corruzione si regge dunque su di uno schema a duplice relazione: una relazione soggettiva, ed una oggettiva, o causale. Dal primo punto di vista, la corruzione verte sul rapporto fra due soggetti consistente in un passaggio (attuale o potenziale) di utilità indebite: perché vi sia corruzione, cioè, ognuno dei due soggetti della vicenda deve intenzionalmente addivenire allo scambio con l'altro. In questo senso, la corruzione è un "fatto di relazione"; essa è, cioè, nella sua struttura di base, una vicenda necessariamente bilaterale e reciproca: che non solo richiede la presenza di due soggetti, ma che altresì ruota sul fatto che la condotta di ciascuno dei due soggetti sia intenzionalmente posta in relazione a quella, correlativa, dell'altro. In quanto vicenda strutturalmente contrattuale, ogni corruzione consiste in una comunicazione - recte: in una manifestazione reciproca, in un incontro - di volontà fra due persone vertente sul passaggio di una utilità dall'uno all'altro soggetto.
Dal punto di vista oggettivo, o causale, occorre inoltre che questa comunicazione, o manifestazione reciproca di volontà, abbia un preciso riferimento oggettuale, consistente nel compimento di una certa attività funzionale ad opera dell'agente, e che questo riferimento a sua volta costituisca la "causa dello scambio" (più o meno nel senso in cui la locuzione "causa" è usata nella materia dei contratti).
Il ricorso alla metafora contrattuale fornisce, peraltro, l'occasione per alcuni chiarimenti preliminari in merito alla struttura e alla dinamica dei fatti di corruzione.
a) Che la corruzione consista in un accordo tra due soggetti, avente ad oggetto un passaggio di utilità indebite dall'uno all'altro in relazione al compimento, avvenuto o a venire, di un atto d'ufficio, comporta, da una parte, che una volta raggiunto l'accordo la corruzione, nella sua struttura contrattuale, possa dirsi senz'altro perfezionata; che non occorra, a questo scopo, che agli impegni presi con l'accordo sia poi dato effettivo seguito: non occorre, ad es., nel caso di una corruzione che sia consistita in una «promessa cui corrisponde l'accettazione della promessa» di utilità indebite, che il privato poi realmente dia al pubblico ufficiale quanto promessogli; né ad es. occorre, nel caso di una corruzione antecedente, che il pubblico ufficiale compia effettivamente l'atto per il quale era stato corrotto. A tutti gli effetti, basta l'incontro delle due volontà. Rimanendo, dunque, nella metafora contrattuale, le vicende di corruzione hanno sempre la forma di contratti consensuali, mai di contratti reali: anche quando avvengano mediante «dazione cui corrisponde una ricezione» di utilità indebite, ciò che conta è l'accordo retributivo tra i due soggetti; il binomio "dazione/ricezione" assume rilievo esclusivamente quale più evidente manifestazione, quale materializzazione, dell'incontro delle volontà dei due soggetti in relazione alla "compravendita" di atti d'ufficio.
D'altra parte, però, far consistere la corruzione in un accordo illecito comporta che non si possa dire che una vicenda corruttiva, nella sua struttura di base, si sia ancora perfezionata, finché l'accordo non sia raggiunto, e le due volontà non si siano effettivamente incontrate.
b) La metafora contrattuale consente, altresì, di far luce sulla dinamica dei fatti di corruzione, ossia sul modo in cui (sui passaggi attraverso i quali) essi giungono a perfezione. Schematizzando, la stipulazione del patto corruttivo avviene essenzialmente mediante la successione di un'iniziativa e di un'accettazione di questa: uno dei due soggetti (il mittente), direttamente o attraverso intermediari, propone all'altro (il destinatario) l'accordo corruttivo; nel momento in cui il secondo dovesse accettare, il patto si concluderebbe, e, come detto, con esso si consumerebbero i reati di entrambi i soggetti. È indifferente che a prendere l'iniziativa sia l'uno o l'altro di essi: una corruzione può aver luogo per iniziativa tanto del pubblico ufficiale (arg. ex art. 322, 3° e 4° co.) quanto del privato.
Tuttavia, che il corrotto o il corruttore abbiano assunto, in un caso concreto, il ruolo di mittente o quello di destinatario ha conseguenze decisive sulla fisionomia della relativa condotta: la condotta illecita del mittente (sia esso il pubblico agente o il privato) ha infatti una struttura diversa da quella del destinatario (sia esso il pubblico agente o il privato); e, di conseguenza, la condotta illecita di uno stesso soggetto (il pubblico agente o il privato) ha una struttura diversa, a seconda che, in un caso concreto, abbia costituito l'iniziativa o l'accettazione dell'accordo.
Più in particolare, poiché la corruzione si consuma con la stipulazione del patto, e quindi col raggiungimento dell'accordo, la condotta illecita del mittente (sia esso il pubblico agente o il privato) non potrà dirsi realizzata finché l'altro (il destinatario) non accetti di assecondarla, né la condotta illecita del destinatario potrà dirsi realizzata senza che una corrispondente iniziativa l'abbia effettivamente preceduta: sul piano della funzione obiettiva, dunque, l'accettazione del destinatario costituisce l'evento della condotta del mittente; e, specularmente, l'iniziativa del mittente costituisce un presupposto della condotta del destinatario. Di conseguenza, senza un atto del destinatario dell'iniziativa corruttiva che lo identifichi come tale (ossia: senza una sua accettazione dell'iniziativa), non potrebbe aversi la consumazione del "reato-iniziativa": il reato del mittente rimarrebbe allora allo stadio di un mero tentativo; e viceversa senza un atto del mittente che lo identifichi come tale (ossia: senza una sua iniziativa), non potrebbe aversi la consumazione del "reato-accettazione": il reato del destinatario sarebbe, allora, meramente putativo [questa circostanza trova riscontro nelle dinamiche civilistiche in materia di contratti di scambio: v. per tutti Messineo, Contratto (dir. priv.), in ED, IX, Milano, 1961, 879, il quale, in rapporto alla volontà di ciascuna delle parti del contratto, afferma che «l'una "non ha valore giuridico, senza presupporre l'altra"; la proposta, cui non segua l'accettazione, resta un mero "tentativo" di contratto; così come l'accettazione ad una proposta immaginaria cade nel vuoto»].
Sia la corruzione attiva che la corruzione passiva si configurano dunque come reati di evento allorché abbiano costituito l'iniziativa del patto: e l'evento del reato consiste nell'accettazione dell'iniziativa da parte del destinatario; la consumazione del reato-iniziativa (indifferente che sia corruzione attiva o passiva) dipende, dunque, dal fatto che alla condotta di iniziativa consegua l'accettazione del destinatario. Quando invece costituiscano accettazione di una previa iniziativa, sia l'una che l'altra si configurano come reati di mera condotta: il reato del destinatario si consuma, cioè, per il fatto stesso dell'accettazione, e non dipende da alcun evento esterno conseguente alla condotta.
Di conseguenza, ottenuta l'accettazione, e raggiunto l'accordo, sia il reato di chi prende l'iniziativa sia quello di chi l'accoglie giungono a perfezione (sempre che, ovviamente, entrambi i soggetti siano in dolo nel momento dell'accettazione del destinatario).
c) L'utilità data, o promessa, e accettata, peraltro, non assume rilievo di per se stessa, ma quale controprestazione di una condotta funzionale compiuta o da compiere: la corruzione, si è detto, si regge su una relazione causale, nel senso che la "causa del contratto" deve essere il compimento, avvenuto o a venire, di una condotta funzionale. Non basta dunque che il privato abbia dato o promesso ad un pubblico ufficiale una qualche utilità a questi non dovuta; occorre invece che l'utilità sia scambiata come retribuzione per un atto d'ufficio.
Cfr. C., Sez. VI, 25.3.2010, n. 24439: «Ai fini dell'accertamento del delitto di corruzione propria, nell'ipotesi in cui la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale risulti documentata, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio è stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione. (Nel caso di specie, concernente l'intestazione di una quota societaria al figlio di un sindaco non astenutosi nella procedura volta alla realizzazione di un complesso edilizio residenziale, la S.C. ha escluso la prova dell'utilità quale contropartita dell'intesa corruttiva, in assenza di una precisa e reale connotazione di vantaggio economico in favore del socio)».
Con quest'altra conseguenza: che la condotta funzionale retribuita deve essere almeno determinabile; costituisce infatti un principio logico e giuridico elementare, che non possa aversi retribuzione, o controprestazione, di ciò che non è determinato quantomeno nel genere (v. infra, par. 13).
Fuori dalla metafora contrattuale, poi, il requisito dell'atto d'ufficio ha l'essenziale funzione di concretizzare l'idea stessa della corruzione come mercato, contribuendo in maniera decisiva a identificare la portata e la direzione offensiva delle condotte: dalla determinabilità dell'atto d'ufficio dipende, ad es., che quella realizzata sia una corruzione antecedente o susseguente, propria o impropria, semplice o in atti giudiziari.
d) Appare, poi, in qualche modo connessa all'idea che la corruzione consista in un rapporto di scambio fra due soggetti, la circostanza che ciascuno di essi vi addivenga "liberamente", e non piuttosto in forza di una "pressione" indebitamente esercitata dalla controparte: se si fa della corruzione una sorta di "contratto", parrebbe insomma naturale credere che ciò implichi anche - almeno in una certa misura - che entrambi i soggetti agiscano liberamente in vista di un qualche vantaggio. Questo profilo, che - per così dire - attiene alla "validità" del patto corruttivo, e quindi ai limiti, derivanti dalla condotta della controparte, entro i quali può dirsi che il patto stesso "appartiene" anche a (recte: è espressione dell'interesse e della "libera volontà" di) l'altro dei due soggetti, sta dietro alla tematica, ampiamente dibattuta, dei rapporti fra corruzione e concussione (v. infra, par. 6).
Un recente arresto della Suprema Corte ha osservato che, quando il rapporto affaristico tra pubblico funzionario e privato non riguarda un singolo o determinato atto, il giudizio sulla natura di tale relazione deve necessariamente essere di tipo diacronico e verificare com'essa si sia in concreto evoluta, non potendo tale valutazione essere condotta secondo classificazioni rigide ed immodificabili, come se si trattasse di qualificare un contratto lecito ( c.pen. sez. VI, 12/02-08/04/2025, n. 13616).
6. Le condotte di corruzione come condotte soggettivamente pregnanti
La corruzione è dunque, nella sua essenza, un patto di retribuzione indebita per atti d'ufficio: un accordo sul passaggio, attuale o potenziale, di utilità da un privato ad un pubblico ufficiale avente causa nel compimento di un atto d'ufficio da parte del secondo. All'interno di questa definizione complessiva, le condotte illecite di corruzione attiva consistono, più in particolare, nel fatto di un privato che consapevolmente dia o prometta ad un pubblico ufficiale una retribuzione indebita per un atto d'ufficio; mentre le condotte illecite di corruzione passiva consistono nel fatto di un pubblico ufficiale che (quando l'iniziativa è sua) si faccia dare o promettere, oppure che (quando l'iniziativa è del privato) riceva o accetti la promessa di una retribuzione, che egli sappia indebita, per un atto del suo ufficio.
Ora, dare o promettere una utilità, e darla o prometterla in retribuzione di un atto, come anche farsela dare o promettere, o riceverla o accettarne la promessa, sono tutte condotte soggettivamente pregnanti: la tipicità di un fatto alla stregua di una delle fattispecie incriminatrici della corruzione, dunque, non si può giudicare su basi meramente oggettive, ma richiede che il significato posto dall'agente nella propria condotta corrisponda a quello considerato nella fattispecie presa in esame.
Questa circostanza si può apprezzare sotto almeno tre profili diversi.
a) Rispetto alla tipicità dei fatti di corruzione, innanzitutto, è ben difficile, se non impossibile, distinguere un versante oggettivo-esteriore da un versante più specificamente soggettivo. Considerate nel loro aspetto esteriore, le condotte di corruzione sono del tutto informi, insignificanti. Ciò che materialmente si fa quando si dà, si promette, si riceve o si accetta una promessa non è altro che mettere, in qualche modo, qualcosa a disposizione di qualcuno, o dire, o far capire, che in futuro si intende mettere qualcosa a disposizione di qualcuno, oppure entrare nell'immediata disponibilità di qualcosa, o dire, o far capire, che in futuro si intende entrare nella disponibilità di qualcosa che qualcun altro dice, o fa capire, di voler mettere a propria disposizione. Condotte di questo genere non esprimono nulla che sia sufficiente a decidere se le si debba, o meno, sussumere in una fattispecie incriminatrice di fatti di corruzione, e in quale. Che l'una o l'altra di esse costituisca lo strumento per un trasferimento attuale o potenziale di utilità tra i due soggetti, dipende innanzitutto dall'intenzione con cui questi agiscono. Ad es., il fatto di consegnare materialmente una cosa a qualcuno non potrà mai intendersi alla stregua di un "offrire", se non è questo il significato che colui che consegna la cosa ha posto nella propria azione: nulla di strano, ad es., che egli volesse semplicemente consentire al destinatario di ponderare da vicino l'oggetto, per riprenderselo immediatamente dopo. Allo stesso modo, non si potrà dire che taluno abbia voluto "retribuire" un pubblico ufficiale per un atto del suo ufficio, se non era esattamente questo il significato ch'egli ha voluto manifestare consegnandogli un certo bene: la condotta di retribuzione non potrebbe ricostruirsi senza una indagine soggettiva intorno al legame che avvinca l'offerta ad un certo atto d'ufficio. Né, a prescindere da un'indagine di questo tipo, si può dire se un privato abbia voluto retribuire il pubblico agente per un atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio, per un atto già compiuto o da compiere: né, quindi, si potrà stabilire se la condotta debba essere sussunta nella fattispecie della norma incriminatrice della corruzione propria o in quella incriminatrice della corruzione impropria antecedente.
L'intera struttura delle condotte di corruzione si configura, dunque, sin dall'inizio come un intreccio di significati, rispetto a ciascuno dei quali l'aspetto esterno delle condotte assume una funzione meramente esplicativa, espressiva, realizzativa. Detto altrimenti, l'aspetto esterno delle condotte di corruzione assume un senso solo come realizzazione di una certa intenzione, e quindi solo sul presupposto di un certo significato che l'agente, nel realizzarle, abbia effettivamente voluto esprimere.
b) Ma vi è di più: a tal punto l'elemento intenzionale-significativo è decisivo - e l'aspetto esterno della condotta è, da solo, insignificante - per la tipicità dei fatti di corruzione, che può capitare che una condotta tipica di corruzione si realizzi, in virtù del relativo significato, pur al cospetto di un fatto esteriore che di per sé (ossia: se non si considerasse l'intenzione con cui questo è realizzato) sembrerebbe non aver niente a che fare con quella. Esemplare a riguardo è il caso della cosiddetta traditio brevi manu, con cui il titolare del diritto trasferisce il possesso di un certo bene a chi già di fatto lo detiene: manca in tale ipotesi ogni forma di materiale consegna od impossessamento ad opera dei due soggetti, così che l'avvenuta "dazione" e/o "ricezione" si può inferire unicamente dal significato della comunicazione intercorsa fra di essi.
La tipicità dei fatti di corruzione è dunque, innanzitutto, tipicità soggettiva, ossia tipicità dell'intenzione che sorregge il compimento di atti che, alla luce di essa, possano leggersi come volti ad un trasferimento (attuale o potenziale) di utilità dall'uno all'altro dei due soggetti coinvolti. La considerazione del dolo incide dunque in maniera decisiva sulla tipicità delle condotte di corruzione: non si dà condotta tipica di corruzione in mancanza della forma corrispondente di dolo (ciò ovviamente non vuol dire che l'essenza dei delitti di corruzione si possa ridurre alla sola intenzione di retribuire od essere retribuiti per un atto d'ufficio, per quanto priva di realizzazione esterna: non si dà corruzione senza un trasferimento di utilità tra i due soggetti, o quanto meno senza un accordo in tal senso. Il fatto è, semmai, che i concetti di "trasferimento di utilità" e di "accordo", che pure debbono avere una loro riconoscibilità e realizzazione oggettive, non possono in alcun punto ricostruirsi a prescindere dall'atteggiamento intenzionale dei protagonisti).
c) Ma la funzione cruciale svolta dall'elemento intenzionale-significativo nella sistematica dei reati di corruzione emerge anche da un ulteriore aspetto.
Il reato di corruzione (attiva o passiva) di quello dei due soggetti che prende l'iniziativa ha, come detto, la struttura di un reato ad evento esterno: per la sua consumazione è richiesto il verificarsi di un accadimento distinto dal comportamento del soggetto attivo ed a questo legato da un vincolo di carattere non solo intenzionale ma in certo senso anche causale. Questo evento esterno è l'accettazione dell'iniziativa da parte del destinatario. Ebbene, il comportamento del destinatario è doppiamente intrecciato, a livello significativo, con quello del mittente. Infatti, perché il primo integri gli estremi dell'accettazione rilevante ai fini di una corruzione, occorre: i) che il destinatario abbia colto il significato retributivo posto dal mittente nella propria condotta, abbia cioè compreso che l'altro gli ha offerto (se l'iniziativa è del privato) o gli ha chiesto (se l'iniziativa è del pubblico ufficiale) una retribuzione per un atto d'ufficio; ii) e che il destinatario stesso abbia ed esprima l'intenzione di accettare l'iniziativa retributiva della controparte. Se manca uno di questi due profili, non si può dire che il destinatario abbia propriamente accettato l'iniziativa corruttiva del mittente: e poiché questa accettazione costituisce l'evento del reato-iniziativa, non si potrà nemmeno dire che quest'ultimo reato si sia effettivamente consumato.
Un discorso analogo e speculare vale nella direzione inversa: la condotta di accettazione del destinatario presuppone l'iniziativa retributiva del mittente; il reato del destinatario, dunque, non solo richiede che questi intenda accettare la stipulazione del patto corruttivo, ma - è ovvio - presuppone anche che quella che egli crede essere l'iniziativa retributiva di un altro soggetto effettivamente lo sia, e che quindi (quello che il destinatario crede essere) il mittente abbia effettivamente avuto l'intenzione di proporre, con la propria condotta, la stipulazione di un accordo retributivo.
Per questa via, la tipicità dei fatti di corruzione finisce per dipendere, non solo dal significato che il soggetto agente pone nella propria condotta, ma anche dal fatto che la controparte, a sua volta, colga quel significato e ne infonda uno corrispondente nella propria.
7. Corruzione e concussione
Una vicenda di corruzione antecedente, pacificamente, ha molto in comune con una vicenda di concussione costrittiva mediante abuso dei poteri:
a) entrambe sono, dal punto di vista della loro struttura di base, bilaterali: ruotano cioè sull'"incontro" della condotta di due soggetti, un pubblico agente e un privato;
b) in entrambi i casi la condotta del privato consiste nel dare o nel promettere utilità indebite al pubblico agente;
c) tanto nel caso della concussione mediante abuso dei poteri quanto nel caso della corruzione antecedente, siffatta condotta del privato può essere intesa come una "retribuzione" indebita del pubblico agente affinché questi compia o non compia una qualche attività del suo ufficio;
d) anche una corruzione, come necessariamente accade per la concussione (v. sub art. 317), può avvenire su iniziativa del pubblico agente, anziché del privato;
e) in quest'ultimo caso, infine, anche la condotta del pubblico agente possiede una struttura sostanzialmente identica, tanto che si tratti di concussione mediante abuso di poteri quanto che si tratti di corruzione antecedente: configurandosi, essa, in entrambi i casi come sollecitazione di un'utilità indebita per il compimento, o il mancato compimento, di un'attività del proprio ufficio.
Queste analogie tra le due vicende generano un problema interpretativo assai complesso: posto che una medesima condotta del pubblico ufficiale - quella con cui questi si faccia dare o promettere denaro o altra utilità da un privato - integra potenzialmente sia gli estremi di una condotta di corruzione passiva sia una condotta di concussione, come stabilire quando ricorre l'una e quando ricorre l'altra? Quali criteri bisogna applicare per decidere se, in un caso concreto, un pubblico ufficiale che si faccia dare o promettere un'utilità indebita da un privato commetta una corruzione passiva o una concussione? (Sulla questione dei rapporti fra corruzione e concussione, v., tra i tanti: Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 197; Benussi, In tema di concussione e corruzione, in IP, 1985, 409; Seminara, sub artt. 318-322 ter, 777; Spena, 357).
Generalmente si ritiene che la questione abbia una duplice rilevanza.
Il reato di concussione è punito più gravemente di quelli di corruzione passiva: per cui, dal punto di vista della responsabilità del pubblico ufficiale, la rilevanza della distinzione tra corruzione e concussione è fondata su ragioni di corretta qualificazione giuridica del fatto e di proporzione tra fatto e risposta sanzionatoria.
Per quel che riguarda il privato, invece, è convinzione unanime che dalla distinzione tra corruzione e concussione possa addirittura dipendere l'an della responsabilità penale. Mentre nella corruzione il privato sarebbe un complice del pubblico ufficiale corrotto, nella concussione egli ne sarebbe una vittima: come tale, non potrebbe essere punito. Punire il privato concusso - secondo quanto si ritiene - sarebbe come punire la vittima di un'estorsione. L'idea è, dunque, che concussione e corruzione attiva siano vicende mutuamente esclusive (paradigma della mutua esclusività tra corruzione attiva e concussione): posta una medesima vicenda retributiva, quando il pubblico agente debba rispondere della propria condotta a titolo di concussione, allora, per ciò stesso (ossia: per il solo fatto che il pubblico ufficiale, nel farsi retribuire dal privato, ha commesso una concussione), il privato sarebbe una vittima innocente del pubblico ufficiale; non potrebbe, quindi, aver commesso la condotta illecita di corruzione attiva, né quindi essere punito per ciò che ha fatto; specularmente, quando sia accertato che la condotta del privato integra gli estremi di una corruzione passiva, allora sarà implicitamente assodato che la condotta del pubblico ufficiale non era una concussione, ma una corruzione passiva.
Questa impostazione, come si vede, fa dipendere la responsabilità di entrambi i soggetti già dalla qualificazione della condotta di uno solo dei due: basterebbe accertare che il pubblico ufficiale abbia commesso una concussione, per ricavarne, insieme a questa, anche la conclusione che il privato non è responsabile, a titolo di corruzione attiva, della sua condotta; e specularmente, basterebbe accertare che il privato abbia commesso una corruzione attiva per ricavarne, insieme a questa, anche la conclusione che la correlativa condotta del pubblico ufficiale non può venire a questi imputata a titolo di concussione, ma tutt'al più a titolo di corruzione passiva.
Partendo da questo, che è assunto come un vero e proprio dogma, si capisce perché mai, nell'affrontare il problema dei rapporti tra corruzione e concussione, si vada normalmente a caccia di un'unica chiave di accesso, di un unico criterio, mediante cui qualificare l'intera vicenda retributiva o come sola concussione (responsabile il pubblico ufficiale, vittima innocente il privato) o come sola corruzione (responsabili esattamente allo stesso modo pubblico ufficiale e privato). La storia dei tentativi di distinguere fra corruzione e concussione può, perciò, essere ripercorsa come una successione di tentativi di rispondere a quest'unica domanda: qual è il criterio che in relazione ad una medesima vicenda retributiva permette nel contempo «di affermare» che il pubblico ufficiale è un concussore «e di escludere» che il privato sia un corruttore (o, viceversa)?
In realtà, nessuno dei criteri sinora emersi nel dibattito penalistico intorno ai rapporti fra concussione e corruzione è in grado di rispondere in maniera conclusiva a quell'unica domanda fondamentale cui, loro tramite, si cerca di rispondere; e ciò discende, molto semplicemente, dal fatto che da quell'unica domanda ci si attendono più risposte di quante essa ne possa fornire: se dalla distinzione tra corruzione passiva e concussione (che non pone se non comunissimi problemi di concorso tra norme) dipende, ovviamente, una corretta qualificazione della condotta del pubblico ufficiale, non è vero, invece, che da essa dipenda anche l'an della punibilità del privato; non nella misura in cui generalmente si ritiene: poiché corruzione attiva e corruzione passiva sono reati autonomi e distinti, l'illiceità della condotta del privato dipende esclusivamente dalla sua sussumibilità in qualcuna delle fattispecie di corruzione attiva; la responsabilità del privato, insomma, dipende dalla struttura e dal significato della sua condotta, e non dalla struttura e dal significato della condotta del pubblico ufficiale. O meglio: la qualificazione della condotta del pubblico ufficiale (come concussione) può influire sulla responsabilità del privato solo in quanto incida sulla struttura e sul significato della condotta del privato stesso, facendo sì che questa venga a mancare di qualcuno dei requisiti necessari all'integrazione di un reato di corruzione attiva (ad es. il dolo).
Il vizio comune a tutti i criteri di distinzione tra corruzione e concussione sembra essere, pertanto, quello di non considerare adeguatamente e distintamente il significato posseduto da ciascuna delle due condotte coinvolte nell'illecita compravendita: poiché si parte dal dogma della mutua esclusività tra corruzione e concussione, si finisce col dare per scontato che dalla qualificazione della condotta di uno dei due soggetti (pubblico ufficiale o privato) derivi "automaticamente" anche la qualificazione di quella dell'altro. In questo modo, però, si viola un principio penalistico fondamentale, secondo il quale la responsabilità penale è personale: ognuno risponde della propria condotta; e quindi, fuori dai casi di responsabilità oggettiva, la responsabilità penale di ognuno va ricostruita in base al significato offensivo della propria condotta, non in base al significato della condotta di altri soggetti.
Una, pur sintetica, ricostruzione delle tesi avanzate - in dottrina come in giurisprudenza - mostrerà pertanto quanto sia velleitario il tentativo di distinguere una volta per tutte la concussione dalla corruzione in base ad un unico criterio di riferimento: quasi che esistesse "la" corruzione, e non piuttosto una varietà di figure autonome di corruzione, rispetto a ciascuna delle quali la questione dei rapporti con la concussione si pone in maniera necessariamente differente.
Ma procediamo con ordine.
a) Stando al criterio dell'iniziativa (Manzini, V, 213. Cfr. altresì Di Vico , Il delitto del corruttore, 1a parte, in ADPP, 1936, 397), la corruzione andrebbe identificata e delimitata rispetto alla concussione sulla sola base, unilaterale e formale, della titolarità della proposta di scambio: si avrebbe sempre e comunque concussione quando sia il pubblico ufficiale ad assumere l'iniziativa (est rogare ducum species violentia jubendi); si avrebbe invece sempre e comunque corruzione quando di essa sia titolare il privato.
I difetti di questa teoria sono abbastanza evidenti e generalmente riconosciuti.
Essa, innanzitutto, non si concilia con il fatto che lo stesso codice penale, con l'incriminare le condotte di istigazione alla corruzione passiva ( art. 322, 3° e 4° co.), ammette chiaramente che una corruzione possa aver luogo anche su iniziativa del pubblico ufficiale.
La teoria, inoltre, lascia in ombra il fatto che lo scambio illecito si articola sull'incontro di due distinte condotte, la cui specifica tipicità ed eventuale illiceità va giudicata in maniera apposita e non può essere cumulativamente inferita sulla base della sola, occasionale, circostanza che sia stato l'uno o l'altro dei due soggetti ad attivarsi per primo. Facendo perno sull'iniziativa, soprattutto se intesa come formale proposta di scambio, non si coglie nulla della diversa tipicità offensiva delle fattispecie di concussione e di corruzione. L'offesa tipica della concussione non sta affatto nel proporre uno scambio indebito tra atto e remunerazione, ma nel costringere il privato ad accettarlo mediante un abuso dei propri poteri o delle proprie qualità (cfr. Levi, 280).
La costrizione e l'abuso, in altri termini, non sono elementi che possano ritenersi impliciti nel mero fatto della richiesta (v. C., Sez. VI, 13.1.2000), né la loro assenza è deducibile in re ipsa dall'assenza di una formale richiesta.
Il fatto che questi dati cruciali finiscano in secondo piano, all'interno della teorica in discorso, è ascrivibile, a ben vedere, a quell'errata concezione di fondo in ordine alla struttura dei reati di corruzione, stando alla quale la condotta del corruttore nella sua intima essenza altro non sarebbe che un forma qualificata di istigazione, e quindi in ultima analisi, nonostante la sua speciale qualificazione giuridica alla stregua di un reato autonomo, una vera e propria forma di "complicità" nel reato del corrotto: così, espressamente, Manzini, V, 214; Di Vico, 397. Da quest'idea discende ineluttabile il criterio dell'iniziativa, poiché sarebbe affatto paradossale credere che l'istigato - ossia il corrotto - possa sollecitare il proprio istigatore - il corruttore - ad istigarlo - cioè a corromperlo.
Il criterio dell'iniziativa, limitandosi a certificare l'origine formale della proposta di scambio, si preclude così ogni possibilità di cogliere l'aspetto interno della vicenda, l'unico che possa realmente dar conto dell'elemento della costrizione (e quindi dell'esistenza di una concussione): per stabilire quando taluno costringa e talaltro sia costretto a fare qualcosa, non basta limitarsi a registrare le regolarità osservabili che intercorrono fra una certa azione ed una certa reazione (ad es., che quando il pubblico ufficiale chiede, "di regola" il privato lo asseconda); piuttosto, occorre intendere il significato delle condotte secondo l'atteggiamento di chi le tiene.
Rinvenuto nell'iniziativa formale del pubblico ufficiale l'unico elemento caratterizzante della vicenda di concussione, inoltre, diviene difficile giustificare l'assunto secondo il quale il privato concusso non dovrebbe mai rispondere di corruzione attiva. Nessuna norma, in effetti, fa leva sull'elemento in questione come condizione dalla quale far dipendere una esclusione della penale responsabilità del privato.
b) È solo a partire dagli anni '30 del secolo scorso che si comincia a porre in evidenza il «diverso clima psicologico caratterizzante i due delitti» (lo evidenzia Benussi, In tema di concussione, 413): l'idea è che, mentre il mercato corruttivo emerga da un accordo fra pubblico agente e privato, i quali contrattino liberamente e su di un piede di parità, nella concussione il vero e solo dominus della vicenda sarebbe il pubblico ufficiale, il quale - abusando dei propri poteri o della propria qualità - dirige la condotta del privato e lo costringe a venire a patti con lui: il privato non sarebbe che una vittima; dà o promette la retribuzione indebita solo per sfuggire ad uno stato di soggezione in cui viene astretto dall'abuso del pubblico ufficiale; la sua volontà pertanto sarebbe viziata ed il suo assenso condizionato dall'impellenza di sfuggire ad un male minacciato o cominciato dal concussore.
Questi assunti trovano una elaborazione uniforme nella cosiddetta teoria delle volontà, la quale vorrebbe appunto far discendere la distinzione fra corruzione e concussione dalla premessa, che solo nella prima la volontà del privato potrebbe dirsi libera (cfr. ad es. C., Sez. VI, 19.1.1998); cosicché si avrebbe concussione - e il privato non risponderebbe di corruzione attiva - tutte le volte che la volontà di questi di remunerare il pubblico ufficiale sia "non libera", "non spontanea", in quanto decisivamente condizionata dalla condotta del pubblico ufficiale: v. ad es. C., Sez. VI, 3.11.2003. (Ancora di recente, C., Sez. VI, 5.10.2010, n. 38650: «Ai fini della individuazione degli elementi differenziali tra i reati di corruzione e di concussione, occorre avere riguardo al rapporto tra le volontà dei soggetti, che nella corruzione è paritario ed implica la libera convergenza delle medesime verso la realizzazione di un comune obiettivo illecito, mentre nella concussione è caratterizzato dalla presenza di una volontà costrittiva o induttiva del pubblico ufficiale, condizionante la libera formazione di quella del privato, il quale si determina alla dazione, ovvero alla promessa, soggiacendo all'ingiusta pretesa del primo solo per evitare un pregiudizio maggiore. (Nel caso di specie è stato ravvisato il reato di concussione nella condotta di un funzionario dell'ufficio delle imposte dirette, che aveva indotto la vittima a consegnargli dei gioielli con la promessa della favorevole conclusione di una verifica fiscale in corso)».
I problemi della teoria delle volontà sorgono, però, non appena si cerchi di andare oltre l'etichetta "libertà del volere" e si cerchi di dare un contenuto a quello che altrimenti finisce per apparire un guscio vuoto, con cui l'interprete può a suo piacimento qualificare quelle situazioni nelle quali ritenga che il privato non meriti di essere punito.
Per prima cosa, non è facile capire quando la volontà del privato possa effettivamente dirsi libera. In realtà, dal punto di vista descrittivo, strutturale, non esistono differenze rilevanti nella volontà del privato, a seconda che questi sia "vittima" di una concussione o corruttore. Suol dirsi che nella concussione la volontà del privato non sarebbe libera perché il privato è posto dal pubblico ufficiale davanti alla scelta tra retribuirlo o non ottenere l'atto che è nell'interesse del privato ottenere (v. C., Sez. VI, 13.1.2000). Questa alternativa fra (almeno) due scelte d'azione e, quindi, il sacrificio dell'una in favore di un'altra, costituisce però il regime ordinario dell'azione di ognuno: agire significa scegliere, sacrificare alcune possibilità per realizzarne altre. Così, se si vuole affermare che il concusso non sia libero di ottenere l'atto senza pagare l'indebito, si dovrebbe essere disposti ad ammettere che anche in caso di corruzione il corruttore possa non esserlo. Questi si troverà anche qui di fronte ad una scelta che, da un punto di vista descrittivo, ha una struttura perfettamente identica a quella davanti a cui si trova il concusso: aut pagare il pubblico ufficiale ed ottenere l'atto desiderato aut non pagare il pubblico ufficiale e non ottenere l'atto desiderato.
La teoria delle volontà, in definitiva, si limita a postulare la diversità della volontà e della posizione del concusso rispetto a quella del corruttore, ma non fornisce alcun criterio per distinguerle.
bb) Ancor meno proficuo sarebbe, inoltre, far leva - come talora accade - sulla "spontaneità" della volontà del privato (così C., Sez. VI, 17.10.1994): e ciò per il semplice motivo che, se spontanea è la condotta di chi agisce di propria iniziativa, questo criterio non farebbe altro che riesumare, sotto mentite spoglie, quell'altro criterio - dell'iniziativa, appunto - per superare il quale lo si era formulato.
bbb) Né, infine, può essere attribuito alcun valore indicativo all'elemento imperniato sulla suggestione "topografica" della diversa posizione reciproca di pubblico ufficiale e privato: per cui si avrebbe corruzione, se privato e pubblico ufficiale agiscono in posizione di parità; concussione, se il secondo si trova in posizione di supremazia rispetto al primo (ancora di recente, C., Sez. VI, 20.1.2003; C., Sez. VI, 13.1.2000).
Su di un piano sostanziale, vi è innanzitutto l'obiettiva difficoltà di stabilire a priori quando i due soggetti si trovino in posizione di parità, e quando in posizione, l'uno, dominante e, l'altro, soccombente, senza limitarsi ad utilizzare questo giudizio come una mera etichettatura ex post di conclusioni cui il giudice sia già arrivato per altra via. Sul piano formale, invece, pubblico ufficiale e privato non si trovano mai su di un piano di parità: ogni cittadino, infatti, è legato «ai titolari dell'autorità dello Stato entro l'ambito del suo territorio» (scil.: ai pubblici ufficiali, se non agli incaricati di un pubblico servizio) da un rapporto di "subordinazione generica" giuridicamente rilevante (Bettiol, L'ordine dell'autorità nel diritto penale, Milano, 1934, 33), in forza del quale il pubblico ufficiale può impartire al cittadino ordini vincolanti che quest'ultimo è «costretto ad obbedire ... come se fosse un pubblico funzionario od agente» (Manzini, II, 363).
Un ulteriore difetto della teoria delle volontà è la sua evidente unilateralità: essa pretende infatti di ricostruire la qualificazione penalistica di due condotte illecite distinte esclusivamente basandosi sull'analisi di uno solo dei due punti di vista implicati nella vicenda, cioè il punto di vista del privato. La concussione, in realtà, è reato del pubblico ufficiale, sua la condotta illecita: dotata, peraltro, di una pluralità di marchi distintivi talmente pregnanti che non ci si può limitare ad evincerli in via meramente riflessa. Come in generale non è legittimo ricostruire la responsabilità dell'autore di un fatto quale riflesso dell'evento realizzato, poiché il fondamento della responsabilità sta sempre nella condotta, così non è legittimo ricostruire la responsabilità del pubblico ufficiale, per concussione o per corruzione, quale mero riflesso di un certo stato psichico del privato.
c) Una variante assai diffusa ed accreditata della teoria delle volontà fa leva sull'elemento del metus publicae potestatis.
Nonostante le apparenti affinità strutturali, nella concussione, a differenza che nella corruzione, la volontà del privato non sarebbe affatto libera, poiché questi accetterebbe di retribuire il pubblico ufficiale solo in quanto motivato dal timore incussogli dall'altro in virtù della funzione esercitata e dei poteri connessi (cfr., tra le tante, C., Sez. VI, 6.12.1994: «il discrimine fra la concussione e la corruzione è dato dal modo con il quale si determina la volontà del privato, ossia liberamente o per effetto del metus publicae potestatis». V., inoltre, C., Sez. VI, 17.10.1994; C., Sez. VI, 14.4.1994; C., Sez. VI, 25.2.1994). Proprio in questo senso la volontà del privato, nella concussione, non potrebbe dirsi libera, poiché viziata e plasmata dal timore per il pubblico ufficiale, il quale metaforicamente finirebbe per sovrastare il privato.
Ma il tentativo di appianare le aporie sollevate dalla teoria delle volontà mediante il ricorso al metus publicae potestatis si mostra presto come un autentico obscurum per obscurius.
Innanzitutto, non è chiaro se il concetto vada inteso in un'accezione psicologico-descrittiva (od ontologica), che sembra più vicina alla figura civilistica della "violenza" come causa di annullamento del contratto (art. 1434 c.c.), dove il metus si identifichi con un vero e proprio stato di paura o di timore sofferto dal privato a causa della condotta del pubblico ufficiale e che andrebbe puntualmente accertato dal giudice in sede di ricostruzione della responsabilità penale dei due soggetti (così, ad es., C., Sez. VI, 18.4.1994: rilevante lo "stato d'animo" del privato); o, piuttosto, in un'accezione a carattere normativo-presuntivo (od anche semplicemente normativa), nella quale la conclusione che il privato si trovi in stato di soggezione rispetto al pubblico ufficiale vada ricavata dalla circostanza che il secondo offra al primo la rappresentazione di un male ingiusto quale conseguenza del suo mancato adeguarsi alla richiesta formulata: in questo caso, la constatazione dello stato psicologico effettivo in cui versa il privato lascerebbe il posto ad una valutazione dei motivi che lo hanno spinto a soddisfare le richieste del pubblico ufficiale.
Nessuna di queste due accezioni, in ogni caso, rende sostenibile la teoria del metus.
cc) Non la prima, che non spiega perché mai lo stato psicologico di timore del privato dovrebbe valere ad escludere che questi risponda di corruzione attiva. Nel codice penale italiano manca una esimente, generale o specificamente relativa ai delitti di corruzione, che faccia leva sull'elemento del timore come condizione sufficiente ad escludere la responsabilità penale. L' art. 90, anzi, disconosce espressamente agli stati emotivi la capacità di incidere sull'imputabilità (e quindi sulla responsabilità) del soggetto che abbia agito in preda ad essi.
D'altra parte, anche a ritenere in qualche modo rilevante (ad es. come causa di esclusione della colpevolezza dolosa) un eventuale stato di insuperabile soggezione del privato rispetto al pubblico ufficiale, non è difficile evidenziare che, per quanto opprimente possa essere, il metus publicae potestatis difficilmente sarà "insuperabile", e comunque non è richiesto che sia tale perché si configuri una concussione ( C., Sez. VI, 11.1.1994. Nello stesso senso, già C., Sez. VI, 4.2.1994). Sovente la comunicazione concussiva fa leva piuttosto su calcoli di convenienza, che non sull'incussione di un vero e proprio sentimento di paura ed angoscia (v. ad es. C., Sez. II, 16.10.2007, n. 45993; C., Sez. VI, 21.1.2005; C., Sez. VI, 6.2.2004). E del resto il concetto di metus, che si vuole capace di escludere la responsabilità del privato concusso, è talmente slabbrato, che la dottrina e la giurisprudenza spesso ne riconoscono il segno anche quando il privato accetti di remunerare il pubblico ufficiale semplicemente per evitare noie ( C. 4.11.2004 e da ultimo C., Sez. VI, 17.2.2000).
Quest'accezione del metus, inoltre, non è neanche in grado di definire adeguatamente la responsabilità del pubblico ufficiale per concussione. Primo: «quel che avviene all'interno della psiche del privato non può avere effetto sulla responsabilità del pubblico ufficiale» (Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 148). Secondo: sarebbe fortemente limitativo ritenere che il pubblico ufficiale commetta concussione solo nell'ipotesi in cui riduca il privato ad un vero e proprio stato di paura: "evento" il quale, del resto, non figura nemmeno tra gli elementi della tipicità offensiva del reato (cfr., per tutti, Fiandaca, Musco, PS, I, 214).
In giurisprudenza, v. ancora C., Sez. VI, 17.2.2000.
Terzo: non è chiaro quale utilità possa avere il ricorso ad un simile elemento, qualora invece se ne faccia coincidere la nozione «con lo stato di soggezione prodotto dalla costrizione o dall'induzione»: poiché esso «allora diventa un inutile e non richiesto doppione di altri elementi della fattispecie» (Fiandaca, Musco, PS, I, 214).
In conclusione, non è affatto vero, come invece si ricava dall'accezione psicologica della teoria del metus: i) che il privato, dovunque agisca in stato di soggezione verso il pubblico ufficiale, non possa mai essere chiamato a rispondere, quale corruttore, della propria condotta d'indebita remunerazione (tanto più che un certo timore «inerisce ad ogni contrattazione del privato da cui dipende l'esito di una pratica»: Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 198); ii) né, specularmente, che dove invece il privato non provi un vero e proprio timore verso il pubblico ufficiale, quest'ultimo non possa egualmente essere chiamato a rispondere a titolo di concussione anziché di corruzione passiva. La circostanza che il privato rimanga psicologicamente scosso dalla richiesta del pubblico ufficiale in sostanza non spiega ancora perché mai non gli si possa imputare come illecito il fatto di averla assecondata, né spiega per quale ragione al pubblico ufficiale debba applicarsi la più grave pena di cui all' art. 317 .
ccc) Un modo per cercare di superare alcune delle obiezione appena formulate consiste nell'identificare l'"oggetto del timore" incusso nel privato, anziché in un qualsiasi male, in "un male ingiusto" (accezione normativa del metus publicae potestatis): cioè in un male che costituisca l'effetto diretto dell'abuso dei propri poteri o della propria qualità da parte del pubblico ufficiale (in dottrina, v. ad es. Ronco, Sulla differenza tra concussione e corruzione: note tra ius conditum e ius condendum, in GP, 1998, II, 616).
In giurisprudenza, tra le altre: C., Sez. VI, 5.10.1998; C., Sez. VI, 10.12.1996; C., Sez. VI, 8.11.1996).
In questo modo, l'elemento del metus viene obiettivizzato, e ricavato da ciò: a) che il pubblico ufficiale minacci un danno a carico del privato; b) che questo danno sia ingiusto (contrario, cioè, ai doveri del pubblico ufficiale); c) che la minaccia del male ingiusto sia posta, dal pubblico ufficiale, come ripercussione, nel caso in cui il privato non gli desse, o non gli promettesse, un'utilità indebita; d) che il privato si rappresenti tutto ciò, e si determini di conseguenza.
Questa impostazione, a ben vedere, convoglia e rielabora la sostanza di due distinte concezioni. L'una, più risalente, secondo la quale si avrebbe corruzione oppure concussione a seconda che l'atto retribuito sia, rispettivamente, giusto od ingiusto [v. Carrara, Programma del corso di diritto criminale, V, 2a ed., Lucca, 1870, 141 (par. 2581). Cfr. altresì Ronco, 612].
L'altra, secondo la quale si avrebbe concussione se il privato, retribuendo il pubblico ufficiale, certat de damno vitando, e corruzione se egli, invece, certat de lucro captando: v. ad es. C., Sez. VI, 8.11.1996; C., Sez. II, 1.12.1995. [La teoria del vantaggio, peraltro, viene oggi generalmente rigettata, in base a due considerazioni speculari: per un verso, «vi sono casi, nei quali il privato certat de demno vitato, ma che sono sicuramente di corruzione. Si fa, a tale proposito, l'esempio del privato che offre denaro a un pubblico ufficiale per indurlo a non presentare denuncia per un reato effettivamente commesso»: ( C., Sez. VI, 18.11.2004); per altro verso, « il reato di concussione non è escluso dalla circostanza che la vittima versi in una situazione illecita e possa trarre un qualche vantaggio economico dall'accettazione della pretesa del pubblico ufficiale» ( C. Sez., VI, 21.10.2010, n. 41360)].
In dottrina Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 199.
Il tratto tipico della concussione starebbe perciò nella minaccia (o nel cominciamento) di un male ingiusto, per evitare il quale il privato si determini a retribuire il pubblico ufficiale: e quindi nel «significato motivante del metus publicae potestatis» (Marini, Concussione, in EG, VII, Roma, 1995, 14, 15), quale "evento psicologico" cagionato dall'abuso del pubblico ufficiale, e nella (presunta) "coazione psichica" prodotta tramite la pretesa intensità del motivo predominante, che giustificherebbe l'impunità del privato.
Quest'ultima impostazione - bisogna dire - è mossa da un'intuizione condivisibile: quella secondo cui condizione necessaria per escludere la responsabilità del privato è che questi abbia retribuito il pubblico ufficiale allo scopo di evitare o far cessare l'esecuzione di un male ingiusto (v., ad es., Insolera, Corruzione e concussione nella riforma del diritto e del processo penale, in Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, I, Diritto penale, Milano, 2000, 664). Al di fuori di questo margine è illusorio ricercare il modo per fare del privato una vittima del pubblico ufficiale.
Tuttavia, se pur necessaria, questa condizione non basta da sola a spogliare il privato della veste di corruttore. Primo: il fatto di rappresentarsi la minaccia di un male ingiusto, di per sé, non è ancora in grado di rendere il privato una "vittima" del pubblico ufficiale, se la minaccia ed il male minacciato, anche in rapporto alle condizioni personali del privato, non assumono portata concretamente compulsiva. Non ogni male ingiusto prospettato (dal pubblico ufficiale) e rappresentato (nella mente del privato), infatti, è capace di "costringere" il destinatario ad evitarlo: occorre che esso abbia una certa consistenza; ed occorre altresì che anche l'interesse pericolante abbia una certa consistenza. Secondo: non è neanche vero che il pubblico ufficiale possa rispondere di concussione solo nel caso in cui prospetti al privato l'esecuzione di un male ingiusto come alternativa al pagamento dell'indebito. Si danno certamente ipotesi nelle quali commette una concussione il pubblico ufficiale che si faccia retribuire per non compiere un atto dovuto, lecito, la cui esecuzione, dunque, rappresenterebbe per il privato un male giusto (v. sub art. 317).
d) Altrettanto poco condivisibili appaiono alcune recenti pronunce, nelle quali si afferma che vi sarebbe concussione, con esclusione di una corruzione attiva, nei casi in cui il pubblico ufficiale abbia realizzato la sua condotta con volontà prevaricatrice e condizionante. Intendiamoci: il principio è corretto finché lo si riferisca esclusivamente alla ricostruzione dei contenuti del dolo di concussione. Assai discutibile è invece che, applicato unitamente al dogma della mutua esclusività, se ne voglia trarre la conseguenza automatica che l'an della responsabilità del privato discenda dal fatto che il pubblico ufficiale non agisca con volontà prevaricatrice: quasi che, data la stessa condotta oggettiva del pubblico ufficiale, la punibilità del privato possa semplicemente dipendere dalla volontà con cui quello l'abbia compiuta.
Falliti tutti i tentativi di rinvenire un criterio distintivo unitario, la questione dei rapporti fra corruzione e concussione giace in un evidente stato di incertezza. La giurisprudenza più recente, da un lato, sembra avere elaborato alcuni principi ormai consolidati: irrilevanza del vantaggio del privato; non necessità di un vero e proprio stato di timore del privato; centralità della condotta di abuso del pubblico ufficiale. D'altro lato, però, si ha l'impressione che non si tratti di principi in grado di fornire una chiara linea di demarcazione tra concussione e corruzione: le decisioni, anzi, sempre più spesso tendono a mischiare assieme più criteri diversi (quello del metus, quello della parità delle posizioni, quello delle volontà, quello della natura giusta o ingiusta dell'atto), nell'evidente tentativo di fornire ex post una giustificazione, una spiegazione razionale e giuridicamente fondata, a soluzioni che normalmente hanno tutta l'aria di essere basate sulla sola intuizione del giudicante.
Ne risulta confermata l'idea, dalla quale più sopra eravamo partiti, che non sia metodologicamente corretto cercare di distinguere, una volta per tutte, "la" corruzione dalla concussione. Corruzione propria e corruzione impropria, corruzione attiva e corruzione passiva, in combinazione reciproca, danno luogo a reati autonomi, dotati di struttura e di contenuti di illecito differenti. La questione dei rapporti fra corruzione e concussione va dunque posta distintamente per ciascuno di essi (v. già Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 199, per la necessità di distinguere tra corruzione propria e corruzione impropria; v. Spena, 426, per la necessità di distinguere anche tra corruzione attiva e corruzione passiva).
8. Le ragioni storiche della incriminazione della corruzione passiva impropria antecedente
L'art. 318, 1° co., prima della riforma del 2012, incriminava il fatto del pubblico ufficiale «che, per compiere un atto del suo ufficio, riceva, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetti la promessa».
Il fatto di corruzione impropria è ancora oggi punibile sotto l’art. 318.
La norma punisce la condotta con cui un pubblico ufficiale sfrutti indebitamente i propri poteri e la propria qualità facendone compravendita verso una privata retribuzione: la ragione per cui i fatti di corruzione passiva impropria antecedente sono puniti è che, realizzandoli, il pubblico ufficiale si comporta come se fosse il proprietario dei suoi poteri, come se la posizione pubblica da egli rivestita, ed i poteri a questa connessi, costituissero l'oggetto di un suo privato dominio, un suo personale patrimonio di diritti, anziché un complesso di doveri e responsabilità finalizzati al perseguimento del bene pubblico.
Il fondamento della punibilità della corruzione passiva impropria antecedente, dunque, non consiste direttamente nei risvolti di questa sull'azione della P.A. L'oggetto della corruzione è un atto dovuto, o comunque lecito: il pubblico ufficiale che facesse ciò per cui è stato corrotto farebbe soltanto il suo dovere, o comunque farebbe qualcosa di lecito. La punibilità del corrotto, in questo caso, non trova ragione nella natura (e quindi nella prospettiva del compimento) dell'atto compravenduto, ma semmai proprio nel fatto di averlo messo a prezzo, di aver accettato una retribuzione indebita per compierlo. Questo, infatti, comporta: a) che il pubblico ufficiale sfrutti il suo ufficio per arricchirsi indebitamente, o per arricchire indebitamente un terzo, e quindi per ottenere, per sé o per un terzo, un'indebita posizione di favore; b) una corruzione passiva impropria antecedente, inoltre, costituisce espressione di un atteggiamento venale e mercantile del pubblico agente: il suo comportamento esprime l'idea che egli compia gli atti del suo ufficio, non perché è suo dovere farlo, ma perché dal compimento di questi può ricavare indebite remunerazioni; in questo modo penetra, all'interno della P.A., nella persona di un soggetto che agisce per suo conto, un atteggiamento mercantile che, a lungo andare, mette seriamente in pericolo imparzialità e buon andamento della P.A. poiché la corruzione genera facilmente assuefazione e alla lunga può portare ad una situazione nella quale, per ottenere l'esercizio dei doveri funzionali da parte dei pubblici ufficiali, sia necessario, o comunque opportuno, "oliare" gli ingranaggi della burocrazia amministrativa; c) infine, un'eventuale divulgazione dell'episodio corruttivo ingenererebbe facilmente l'idea che il pubblico agente sia disposto a vendere i suoi servigi al miglior offerente, con inevitabili ricadute sulla fiducia dei cittadini nell'imparzialità della P.A., e nella sua effettiva propensione alla cura dell'interesse pubblico.
Di recente si segnala C., Sez. II, 13.1.2015, n. 3740: il delitto di corruzione può essere realizzato anche nella forma della corruzione "impropria" ed è indifferente, ai fini della sua configurabilità che la stessa sia "antecedente" o "susseguente"; ne consegue che è configurabile il fumus di tale reato nella condotta dell'imprenditore che, dopo aver ottenuto di poter realizzare un impianto a biogas apportando importanti variazioni al progetto originario, con la rapidità dei tempi necessaria per poter beneficiare del contributo statale, grazie ai pareri favorevoli dei funzionari pubblici, abbia conferito proprio a due società a questi riconducibili commesse di rilevante importo.
9. Soggetto attivo
Soggetto attivo del delitto di cui all'art. 318 è il pubblico ufficiale (su cui v. sub art. 357). Altri possibili soggetti attivi di una corruzione passiva sono anche l'incaricato di un pubblico servizio (v. sub art. 320), nonché i soggetti indicati all' art. 322 bis.
A tenore dell' art. 360, peraltro, «quando la legge sancisce la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio [...] come elemento costitutivo [...] di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo [...] se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato». È opinione diffusa che, in materia di corruzione, questa regola possa trovare applicazione solo con riferimento ai casi di corruzione susseguente (Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 193; Seminara, sub artt. 318-322 ter, 773), nei quali, cioè, il pubblico agente abbia compiuto l'atto del suo ufficio quando ancora ricopriva l'ufficio, e, poi, una volta cessato dall'ufficio, si sia fatto retribuire per averlo compiuto.
La regola, invece, non potrebbe trovare applicazione nei casi di corruzione antecedente: qui occorre che il pubblico ufficiale sia ancora tale nel momento della corruzione, anche se non rileva che lo sia ancora nel momento in cui avrebbe dovuto compiere l'atto per cui è stato corrotto. Se un soggetto non fosse più pubblico agente nel momento in cui venisse "corrotto", il fatto così realizzato infatti non si potrebbe in alcun modo «riferi[re] all'ufficio o al servizio esercitato».
In merito a questioni attinenti la qualifica dell'agente, si segnala C., Sez. I, 10.1.2011, n. 3142: «Il militare condannato, anche con sentenza non definitiva, per il reato di corruzione è obbligatoriamente soggetto alla sospensione dal servizio, indipendentemente dalla sottoposizione o meno alla misura della custodia cautelare in carcere».
Il componente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa è soggetto attivo della corruzione punita dall’art. 318 (e non dall’ art. 322 bis ) perché svolge il suo incarico all'interno di quel consesso internazionale in rappresentanza del Parlamento del suo Stato membro e con una "stretta compenetrazione" con il suo ruolo e le sue funzioni di parlamentare ( C., Sez. VI, 24.5-28.6.2023, n. 28227).
10. Le condotte di corruzione passiva
Le condotte di corruzione passiva direttamente descritte dagli artt. 318- 319, consistono nel fatto di ricevere denaro o altra utilità, o di accettarne la promessa, quale controprestazione per il compimento della funzione.
Tanto il ricevere quanto l'accettare una promessa sono comportamenti già concettualmente bilaterali, che hanno, cioè, un presupposto, tanto necessario quanto ovvio, in un'offerta o in una promessa operate da un privato (per tutti Manzini, V, 211; Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 194). Ne discende che dove il privato realizzi la propria condotta, percepita dal pubblico ufficiale come una offerta o una promessa di utilità, con tutt'altra intenzione, si dovrà ritenere che manchi, oltre alla condotta di corruzione attiva, anche quella di corruzione passiva: ricezione ed accettazione avranno infatti, in tal caso, un oggetto meramente putativo; anch'esse, pertanto, saranno meramente putative, e non già reali.
Lo stesso è a dirsi anche rispetto al caso in cui l'offerta o la promessa del privato, pur effettivamente esistenti, non avessero il significato retributivo che il pubblico ufficiale vi abbia erroneamente riconosciuto: il privato, ad es., dà x ad un pubblico ufficiale quale mero atto di liberalità, e quest'ultimo interpreta il gesto come retribuzione per un atto del suo ufficio, e come tale lo accetta. Anche qui, mancando un'iniziativa retributiva, l'accettazione del pubblico ufficiale mancherebbe del suo presupposto, e la condotta di corruzione passiva sarebbe dunque meramente putativa.
Ricevere una utilità, o accettarne la promessa, hanno dunque la peculiarità di costituire necessariamente accettazione di una previa, correlativa iniziativa. In quanto condotte di accettazione, il loro perfezionarsi non richiede il verificarsi di alcun evento esterno ad esse conseguente: con la ricezione dell'utilità o con l'accettazione della promessa il cerchio della vicenda (iniziativa + accettazione) è concluso. Perciò la corruzione passiva, nei casi in cui si realizza attraverso una delle predette condotte, costituendo reato-accettazione, si configura quale reato di mera condotta (v. supra, par. 4).
Occorre, comunque, che l'accettazione del pubblico ufficiale sia effettiva: se egli si limita a fingere di accettare l'altrui iniziativa, al solo scopo di smascherare il corruttore, non si potrà dire che abbia compiuto condotta di corruzione passiva (e correlativamente il mittente risponderà di istigazione alla corruzione, e non di corruzione attiva consumata: v. sub art. 321, par. 3).
Cfr. C., Sez. VI, 18.3.1988.
In ogni caso, la corruzione richiede il pactum sceleris, cioè l’accordo illecito tra le parti, per cui la "grave e palese negligenza" nell'espletamento dei propri doveri non è sufficiente ad integrare l’accordo illecito, consapevolmente concluso ( C., Sez. VI, 4.7-22.8.2024, n. 33012). Tale accordo deve essere oggetto di prova ai fini della integrazione del fatto punito ( c.pen. sez. VI, 14/01-27/02/2025, n. 8246).
La configurabilità del reato di cui all'art. 318, trattandosi di reato-contratto, postula la prova dell'accordo, espresso o implicito, avente ad oggetto la compravendita dell'esercizio delle funzioni o dei poteri di un funzionario pubblico.
Più controversa è invece la ricostruzione dell'identità e della struttura della condotta di corruzione passiva in relazione ai casi in cui sia il pubblico ufficiale a prendere l'iniziativa.
Oggi, in effetti, dopo che la L. 26.4.1990, n. 86, ha introdotto la figura delittuosa della istigazione "passiva" alla corruzione "attiva" ( art. 322, 3° e 4° co.), nessuno dubita della possibilità che una corruzione abbia luogo anche su iniziativa del pubblico ufficiale. Ciò nondimeno, a questa affermazione di principio generalmente non segue una ricostruzione autonoma della struttura che la condotta di corruzione passiva assume quando essa costituisca l'iniziativa, e non l'accettazione, dello scambio. Anche in questi casi, insomma, la condotta del pubblico ufficiale consisterebbe nel fatto di ricevere una utilità, o di accettarne la promessa; cosicché la corruzione passiva sarebbe sempre un reato di mera condotta; il cui luogo e il cui momento consumativi andrebbero sempre fissati nel luogo e nel momento in cui il pubblico ufficiale riceve l'utilità data dal privato, o ne accetta la promessa.
Questa impostazione è evidentemente errata. "Ricevere una utilità data da altri" e "accettarne la promessa", già concettualmente, non sono condotte di iniziativa, ma di accettazione: presuppongono che altri abbia già dato o promesso. Esse, dunque, non possono rappresentare le condotte del pubblico ufficiale quando sia questi a prendere l'iniziativa.
D'altra parte, basta una lettura sistematica degli artt. 318- 320 e 322, 3° e 4° co., per comprendere come, accanto al ricevere un'utilità ed all'accettarne la promessa, esistano altre due condotte di corruzione passiva tipizzate nel nostro codice penale: e cioè quelle consistenti nel sollecitare il privato a dare o a promettere una utilità, e quindi nel farsela dare e nel farsela promettere. Si tratta di condotte che hanno una struttura diversa dalle altre due: e ciò discende proprio dal fatto che, a differenza di quelle, queste sono condotte con cui è il pubblico ufficiale a prendere l'iniziativa.
A favore di un'autonoma ricostruzione di queste due ulteriori condotte di corruzione passiva, del resto, testimoniano argomenti difficilmente superabili.
A ritenere il contrario, ad es., bisognerebbe concludere che l'iniziativa, la sollecitazione, del pubblico funzionario abbia rilievo, quale condotta tipica (sì, ma di istigazione alla corruzione attiva), solo nel caso in cui essa non vada in porto ( art. 322): ove accolta, invece, perderebbe d'improvviso ogni autonomo valore rispetto alla tipicità del fatto di corruzione passiva consumata. Conclusione, questa, difficilmente sostenibile, se è vero (v. sub art. 322, par. 1) che i fatti di istigazione alla corruzione attiva non sono altro che tentativi di corruzione passiva.
Inoltre, chi disconosce uno spazio autonomo, in seno alla tipicità del fatto di corruzione passiva, per la condotta del "farsi dare o promettere", e coerentemente sostiene che la fattispecie si perfezioni sempre e solo con la specifica accettazione/ricezione da parte del pubblico funzionario di una promessa o di una dazione previamente operate dal privato, contraddice nei fatti l'idea, sostanzialmente pacifica (v. infra, par. 19), che i reati di corruzione (sia quello del privato che quello del pubblico ufficiale) si consumino nel momento in cui venga raggiunto l'accordo retributivo. Infatti, se, come si è già detto, l'accordo retributivo - quale species di "contratto consensuale" - si perfeziona non appena all'iniziativa faccia seguito la correlativa accettazione, nel caso di iniziativa del pubblico ufficiale il momento dell'accordo scoccherà già quando il privato ne accolga le richieste, promettendogli o mettendo a sua disposizione quanto sollecitato, e a prescindere da ogni successivo contegno del funzionario (e quindi a prescindere dal fatto che questi accetti la promessa che egli stesso aveva sollecitato, o "si appropri" di quanto messogli a disposizione da parte del privato). Potrebbe persino accadere che il pubblico ufficiale, vedendosi recapitare dal privato l'utilità previamente richiesta, la rifiuti, in quanto pentito della propria previa condotta; oppure, pur perseverando nell'intento, potrebbe comunque non aver modo di fare materialmente propria l'utilità datagli dal privato: rimane il fatto che la sua iniziativa ha avuto successo, è giunta in porto, è stata accettata: l'accordo si è quindi concluso, e con esso si è consumata la corruzione.
Si consideri, infine, che, quando è il pubblico ufficiale ad assumere l'iniziativa, la condotta di corruzione passiva è strutturalmente analoga a quella di concussione, dalla quale si distingue esclusivamente perché in essa la sollecitazione non assume la forma di un abuso costrittivo. Ebbene, è pacifico che il delitto di concussione si consumi quando il privato dà o promette l'utilità richiesta dal concussore, e non quando quest'ultimo riceve l'utilità in questione, o ne accetta la promessa (v. sub art. 317): non si capisce, allora, perché lo stesso non debba valere anche nel caso di corruzione che avvenga su iniziativa del pubblico ufficiale.
Tutto ciò chiarito, rimane da vedere quale struttura abbia la condotta di corruzione passiva quando essa costituisca l'iniziativa dello scambio retributivo. Ora, come per ogni condotta di iniziativa corruttiva, è essenziale, perché essa si perfezioni, che le segua l'accettazione della controparte: occorre, segnatamente, che il privato realizzi la propria correlativa condotta di accettazione; condotta che si realizza nel momento in cui il privato accetta di addivenire all'accordo propostogli dal pubblico ufficiale: ossia quando il privato offre o promette al pubblico ufficiale quanto da questi richiesto.
La condotta di accettazione di corruzione attiva costituisce, dunque, rispetto alla condotta di iniziativa di corruzione passiva, un evento esterno al cui verificarsi è condizionata la compiuta realizzazione della volontà del pubblico ufficiale. Di conseguenza, quando si basa su questo tipo di azione ("farsi dare" o "promettere"), la corruzione passiva ha la struttura di un reato di evento (v. supra, par. 4).
Perché quest'evento si verifichi, però, non è sufficiente che il privato, avuta nozione della richiesta, avesse in cuor suo l'intento di accettare; né basta che egli abbia pronunciato parole di promessa o compiuto atti di offerta dei quali il pubblico ufficiale non venga a conoscenza. Ciò discende, non tanto da una supina adozione della regola civilistica per la quale «il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte» (art. 1326, 1° co., c.c.), quanto dagli stessi concetti di promessa ed offerta rilevanti quali condotte di corruzione attiva (v. sub art. 321). Offerta e promessa come (porzioni delle) condotte di corruzione attiva, infatti, costituiscono condotte a destinatario determinato (il pubblico ufficiale), e quindi recettizie: è pertanto necessario che esse attingano la coscienza del loro destinatario (ossia: del pubblico ufficiale che le aveva sollecitate) perché si perfezionino.
D'altra parte, il verificarsi dell'evento accettazione non è soltanto necessario, ma anche sufficiente affinché l'iniziativa di corruzione passiva possa dirsi effettuata con successo (affinché, cioè, possa dirsi che il pubblico agente si sia fatto dare o promettere una utilità da parte di un privato): una volta che il funzionario abbia avuto notizia dell'accettazione da parte del privato, non è necessario che egli compia alcuna ulteriore manifestazione di volontà, con cui "appropriarsi" dell'utilità offerta, o con cui accettare appositamente la promessa effettuata, dal privato. Egli, prendendo l'iniziativa, ha già "fatto la sua parte" nella vicenda che conduce alla stipulazione del patto retributivo: ha già tenuto la sua condotta; la consumazione del suo reato (come del reato del corruttore), a questo punto, non dipende più da lui, ma esclusivamente dal verificarsi dell'evento-accettazione del privato.
Perché l'accordo possa dirsi concluso, dunque, è affatto sufficiente che al pubblico ufficiale stesso, o ad un eventuale intermediario, il privato comunichi la sua intenzione di accedere alla richiesta: basta che l'estraneo coscientemente prometta di dare o metta l'utilità richiesta a disposizione del secondo. Purché egli accetti di dare o promettere l'utilità avendo compreso che il pubblico ufficiale l'ha chiesto come retribuzione per un atto d'ufficio (diversamente, ad es., Balbi, I delitti di corruzione. Un'indagine strutturale e sistematica, 63, nt. 21, per il quale sarebbe sempre necessaria una successiva accettazione del pubblico ufficiale, anche se soltanto implicita).
Non sono richiesti, per la tipicità della condotta del pubblico ufficiale, particolari requisiti di forma: un pubblico ufficiale, ad es., può ricevere una utilità con il semplice fatto di goderne, o facendosi regalare una cosa altrui che già detenga (Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 195; Grosso, sub artt. 318-322, 177); può sollecitarla senza dirlo espressamente, ma limitandosi a farlo capire. Basta che la condotta sia idonea a realizzare la funzione per la quale è posta: ossia, la funzione di iniziativa o di accettazione di un accordo corruttivo.
La questione peraltro si atteggia diversamente, a seconda del tipo di condotta che si considera.
Nel caso delle condotte di sollecitazione, trattandosi di condotte di iniziativa, l'idoneità si atteggia essenzialmente nei termini di una idoneità comunicativa (su questo tipo di idoneità, v sub art. 321). E di idoneità comunicativa, a ben vedere, si tratta anche nel caso della accettazione di una promessa, la quale in effetti strutturalmente non è che una mera comunicazione, con cui il pubblico ufficiale fa sapere al privato di accoglierne l'iniziativa.
Un diverso discorso vale invece quando il pubblico ufficiale riceve un'offerta effettuata dal privato. Tale condotta, infatti, non implica tanto una comunicazione rivolta al mittente, quanto un obiettivo esercizio di potere mediante il quale il pubblico agente fa propria l'utilità messa a sua disposizione da parte del privato. Di norma, dunque, non è necessaria una comunicazione al mittente della propria intenzione di ricevere; né essa è sufficiente, poiché non si riceve per il solo fatto di aver detto di volerlo fare, fino a quando effettivamente non ci si è "impossessati", appropriati, di quanto offerto. L'idoneità della condotta della condotta di ricezione si può definire, piuttosto, una idoneità acquisitiva: capacità della condotta, con cui il pubblico ufficiale si dispone a ricevere, di determinare l'effettivo trasferimento dell'utilità. Questa, ad es., mancherebbe nel caso in cui il pubblico ufficiale si apprestasse a ricevere il versamento di una tangente su un numero di conto corrente inesistente od errato (in questi casi, tuttavia, una corruzione sarebbe comunque realizzata: la condotta del pubblico ufficiale, se inidonea a costituire ricezione, avrebbe comunque caratteri sufficienti a farne la manifestazione dell'intenzione di concludere l'accordo corruttivo, costituendo, di fatto, l'accettazione di quella che, di fatto, diventa una promessa).
Dalla circostanza che la ricezione non sia una condotta recettizia discende, inoltre, che non costituisce un tratto del relativo concetto l'idoneità comunicativa: essa ha luogo (e con essa si consumano tanto il reato del corrotto quanto quello del corruttore), anche nel caso in cui il pubblico ufficiale ricevesse l'utilità offerta dal privato senza comunicarglielo, o comunque senza che questi venga a sapere se effettivamente la sua offerta è stata accettata (v. anche sub art. 321).
Nel compiere la condotta di corruzione passiva, infine, il pubblico ufficiale può servirsi di intermediari: in questo caso, quando avvenga su sollecitazione del corrotto, l'accordo corruttivo si perfeziona nel momento in cui l'offerta o la promessa del privato, destinate al pubblico ufficiale, giungano all'intermediario.
11. L'oggetto delle condotte di corruzione: «denaro o altra utilità»
Le condotte di corruzione (attiva e) passiva hanno ad oggetto denaro o altra utilità: il privato dà o promette denaro o altra utilità; il pubblico ufficiale riceve, si fa dare, si fa promettere, o accetta la promessa di, denaro o altra utilità.
Per il concetto di "denaro" v. sub art. 314.
Si discute se l'"altra utilità" debba necessariamente avere carattere patrimoniale (sulla problematica, v. in generale Gianniti, Il concetto di "utilità" nel diritto penale, in ScP, 1967, 196). Chi risponde positivamente, argomenta essenzialmente così: la locuzione "altra utilità", messa a seguire della locuzione "denaro", lascerebbe intendere che l'utilità cui si fa riferimento debba avere una sostanza analoga a quella del denaro, e questa consisterebbe nella sua patrimonialità; inoltre, la consistenza patrimoniale dell'altra utilità sarebbe implicita anche nel fatto che tra utilità e atto retribuito deve esistere una certa proporzione (v., dubitativamente, Fornasari, Delitti di corruzione, in Bondi, di Martino, Fornasari, Reati contro la Pubblica Amministrazione, 2a ed., Torino, 2008, 202).
Per la natura patrimoniale dell'utilità, v. C., Sez. III, 3.5.1991; C., Sez. III, 15.1.1988.
Altri ritengono, invece, che, oltre ad avere natura patrimoniale, l'utilità dovrebbe oggettivarsi in beni (materiali e non) che siano suscettibili di essere trasferiti: ciò che sarebbe implicito nella struttura delle condotte di corruzione (dare, ricevere, promettere di dare, accettare di ricevere), e che però non potrebbe dirsi delle prestazioni di fare o non fare (Levi, 250; Saltelli, La nozione di "utilità" nel codice penale, in AP, 1939, 529; Pannain, I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, Napoli, 1966, 137): ne sarebbero dunque esclusi «le onorificenze, le promozioni, i trasferimenti, le prestazioni sessuali, come non sarebbe promessa di utilità la promessa di matrimonio di un milionario ad una ragazza pubblico ufficiale» (Pannain, I delitti, 137).
Nessuno di questi argomenti è decisivo. Quanto al primo, la locuzione "altra" utilità indica semplicemente che il concetto di utilità è assunto, in seno alle norme sulla corruzione (e sulla concussione), quale genus rispetto al concetto di "denaro": ma che il denaro sia una species, un tipo, di utilità non vincola in alcun modo a trasferire su quest'ultimo concetto qualcuno dei caratteri specifici del concetto di denaro (Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 215). D'altra parte, è vero che, usato in seno alle norme sulla corruzione (e sulla concussione), il concetto di utilità implica una apprezzabilità economica, un valore di scambio del "bene". Ma è anche vero che il riferimento alla apprezzabilità economica non è granché selettivo da questo punto di vista, poiché - detto cinicamente - tutto può essere comprato, tutto ha un prezzo, sol che si sia disposti a farne commercio (v. Levi, 251). Quanto alla trasferibilità, poi, questa non va intesa «nel senso che qualche cosa debba spostarsi da un soggetto a un altro [...]. Necessaria e sufficiente è la idoneità della condotta di un soggetto a fornire una utilità per un altro soggetto, cioè a soddisfarne un bisogno. E la utilità può essere fornita, tanto con la dazione materiale di una cosa, quanto lasciando sfruttare un'idea, quanto offrendo prestazioni di qualsiasi natura, attive od omissive, le quali siano in grado di appagare bisogni altrui» (Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 215).
Del concetto di "altra utilità" (quale rilevante ai fini della corruzione, ma anche della concussione) va dunque accolta un'accezione ampia [Antolisei, PS, II, 340, 353; Pagliaro Parodi Giusino, PS, I, 164, 215; Del Gaudio, La prestazione sessuale come "utilità" penalmente rilevante nel delitto di concussione, in RPE, 1994, 251; Benussi, Trattato 3, I, 378; Comm. Romano, PS, I, 110, 167; Stortoni, Delitti, 146, con precisazioni; Balbi, I delitti di corruzione, in Fiore (a cura di), I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, Torino, 2004, 169]: tale è ogni vantaggio, ogni soddisfazione, o ogni mezzo per la soddisfazione, di un interesse del destinatario dell'utilità (v. infra, par. 12), anche se non sia patrimonialmente valutabile.
Questa è la soluzione accolta anche in giurisprudenza: C., S.U., 11.5.1993 (per la quale, ad es., anche «i favori sessuali rientrano nella categoria individuata, in quanto rappresentano un vantaggio per il funzionario che ottenga la promessa o l'effettiva prestazione»). V. anche: C., Sez. V, 18.12.2000; C., Sez. VI, 11.11.1998; C., Sez. VI, 3.3.1998; C., Sez. VI, 27.2.1997.
In posizione intermedia, di recente, C., Sez. VI, 18.6.2010, n. 24656 («la nozione di "altra utilità" quale oggetto della dazione o della promessa al pubblico ufficiale non va circoscritta soltanto alle utilità di natura patrimoniale, ma comprende tutti quei vantaggi sociali le cui ricadute patrimoniali siano mediate e indirette. (Fattispecie relativa a richieste di sponsorizzazioni, promesse di interessamento e mediazioni politiche effettuate verso soggetti titolari di cariche regionali o ministeriali, e collegate all'incarico di direttore generale di a.s.l. ricoperto dall'indagata)».
Infine si segnala C., Sez. VI, 27.6.2013, n. 29789, secondo la quale, la nozione di "altra utilità", quale oggetto della dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di corruzione di cui all' art. 319 nei confronti di un consigliere comunale che, in cambio del voto favorevole ad una delibera, aveva ricevuto una promessa di aiuto, finalizzata ad ottenere una progressione di carriera nell'ente in cui prestava attività lavorativa).
12. Il destinatario dell'utilità: «per sé o per un terzo»
L'utilità deve essere accettata o sollecitata dal pubblico ufficiale «per sé o per un terzo». Nulla quaestio nel primo caso. Si discute, invece, se: a) terzo possa essere anche la P.A. (ed in particolare l'ente di cui fa parte il corrotto); b) possa aversi corruzione anche quando il pubblico ufficiale accetti o solleciti esclusivamente per un terzo, senza cioè ricavare, dallo scambio corruttivo, alcun vantaggio personale, nemmeno indiretto.
Una parte della dottrina risponde negativamente a questi interrogativi (v. per es. Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 209).
Anche C. 15.12.1966, esclude la possibilità di una corruzione a beneficio esclusivo della P.A.
Una lettura più ampia, tuttavia, non sembra trovare ostacoli significativi, né nella lettera degli artt. 318 ss., né nel contenuto d'illecito dei fatti di corruzione (in questo senso, v. già Grosso, sub artt. 318-322, 185; Comm. Romano, PS, I, 165; Fornasari, 201).
13. L'oggetto della corruzione: la funzione
La corruzione, si è detto, è retribuzione indebita: il corrotto è un pubblico agente che venga indebitamente retribuito. L'oggetto di questa retribuzione, ciò per cui il corruttore retribuisce il corrotto, è l’esercizio della funzione o dei poteri.
Precedentemente oggetto dello scambio era l’atto dell’ufficio, oggetto tuttora rilevante dal momento che la corruzione impropria non è stata oggetto di un’abolitio criminis, dopo la riforma Severino del 2012.
Il concetto di atto d'ufficio non va inteso in senso restrittivo: atto d'ufficio è infatti qualsiasi atto, o condotta, che costituisca esercizio (o astensione dall'esercizio) di un potere, di una competenza, del pubblico ufficiale: qualsiasi atto che il pubblico ufficiale possa compiere in ragione del proprio ufficio.
Il concetto di competenza rilevante agli effetti delle norme sulla corruzione va, anch'esso, inteso in senso ampio, e non strettamente tecnico (in caso contrario, ad es., bisognerebbe concludere che non si abbia corruzione propria quando il pubblico ufficiale venga retribuito per compiere, o per aver compiuto, un atto amministrativo viziato da incompetenza): competenza, in questo senso, è l'insieme dei poteri giuridici che spettano al pubblico ufficiale in ragione del suo ufficio.
In senso analogo si pronuncia la giurisprudenza assolutamente prevalente: v. ad es. C., Sez. VI, 19.1-29.4.1998; C., Sez. VI, 19.11.1997; C., Sez. VI, 8.2.1994; C., Sez. VI, 13.12.1989. Con precisazioni, C., Sez. VI, 4.5.2006. Pertanto, non vi è corruzione passiva se l'intervento del pubblico ufficiale in esecuzione dell'accordo con il privato non comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, e invece sia destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale ( C., Sez. VI, 8.7-9.11.2021, n. 40518).
Atto d'ufficio è dunque qualsiasi comportamento che un soggetto ponga in essere nell'esercizio della «pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa» (arg. ex art. 357) ad esso attribuita; od anche (è il caso di corruzione dell'incaricato di un pubblico servizio: art. 320) qualsiasi atto amministrativo il cui compimento, pur disciplinato dal diritto pubblico o da atti autoritativi, non è caratterizzato dalla formazione o dalla manifestazione della volontà della P.A. o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, né, d'altro lato, consiste nello svolgimento di semplici mansioni d'ordine o nella prestazione di opera meramente materiale (arg. ex art. 358 in riferimento all' art. 357).
Si capisce pertanto come vi rientrino, non solo gli atti amministrativi in senso stretto («i provvedimenti, gli atti dovuti, le proposte, le richieste, i pareri, le operazioni, i comportamenti materiali, il silenzio»: Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 218), ma anche gli atti di governo e gli atti di diritto privato (op. loc. ult. cit.), nonché gli atti costituenti esercizio della funzione legislativa o di quella giudiziaria.
In tema, v. C., Sez. VI, 26.9.2006, n. 38698.
Non è necessario che il pubblico agente abbia una competenza esclusiva a compiere l'atto: corruzione può aversi anche nel caso in cui la condotta per la quale egli venga retribuito costituisca una frazione di un atto più complesso, la cui emanazione dipenda anche da comportamenti di altri soggetti (atto collegiale, atto seriale).
La competenza del pubblico ufficiale a compiere l'atto, inoltre, può derivare, oltre che dalla legge o da regolamenti, anche da semplici prassi o consuetudini interne all'ufficio o all'amministrazione di riferimento, o da un ordine del superiore gerarchico, o ancora da atti affetti da vizi amministrativi (incompetenza relativa, illegittimità, violazione di doveri, ecc.); e può darsi persino che l'esercizio del potere di compiere l'atto costituisca una mera circostanza tollerata dalla P.A.: basta, in tutti questi casi, che l'atto possa comunque essere considerato quale espressione della funzione esercitata dal pubblico ufficiale.
È sufficiente che l'appartenenza del soggetto all'ufficio «gli consenta in concreto una qualsiasi ingerenza (o incidenza) illecita nella formazione o manifestazione della volontà dell'ente pubblico culminante nell'emanazione dell'atto» ( C., Sez. VI, 3.12.1993; analogamente C., Sez. VI, 5.3.1993): basta, dunque, che il compimento dell'atto rientri «nella sfera di attribuzioni, pur se latamente intesa», del pubblico ufficiale, «in una sfera, cioè, in cui il suo comportamento sia preso in considerazione da una disciplina avente le caratteristiche di cui al cpv. dell' art. 357» ( C., Sez. VI, 6.2.1997). Ancora di recente, C., Sez. VI, 2.3.2010, n. 20502: «Ai fini della configurabilità del reato di corruzione, sia propria che impropria, non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto». Di recente si è detto che integra corruzione funzionale la dazione di denaro al funzionario che, pur non sottoscrivendo personalmente il mandato di pagamento, partecipa al procedimento di liquidazione e, pertanto, alla formazione dell'attività amministrativa ( c.pen. sez. VI, 04/03-02/04/2026, n. 12513).
Non costituisce, invece, atto d'ufficio il comportamento che sia semplicemente occasionato, reso possibile, dal ruolo rivestito dal pubblico ufficiale, ma che non abbia alcun collegamento funzionale con le sue competenze (ad es.: il magistrato che venga retribuito per sottrarre un certo documento dall'ufficio di un collega) (cfr. Pannain, I delitti, 130; Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 221; Seminara, sub artt. 318-322 ter, 774; Comm. 0Romano, PS, I, 168; Del Gaudio, Corruzione, in Digesto pen., agg., I, Torino, 2000, 134).
V. ad es. C. 2.5.1983.
Quanto sin qui detto vale e per il vecchio reato di corruzione impropria (art. 318) e per quello di corruzione propria ( art. 319). La differenza specifica tra l'una e l'altra fattispecie sta invece in ciò: requisito negativo del reato di corruzione impropria è che l'atto, oggetto di compravendita, non sia contrario (e sia dunque conforme) ai doveri dell'ufficio. Diversamente, il fatto integrerà gli estremi del distinto reato di corruzione propria, di cui all' art. 319. (Sulla contrarietà/conformità dell'atto ai doveri dell'ufficio, v. diffusamente sub art. 319, par. 4).
Non on ricorre il delitto di corruzione passiva se l'intervento del pubblico ufficiale in esecuzione dell'accordo con il privato non comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche maniera a questi ricollegabile e invece sia destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale ( C., Sez. VI, 8.7-9.11.2021, n. 40518). Così pure si è detto che la mera accettazione, da parte del pubblico ufficiale, di un'indebita utilità quale contropartita di un'interferenza illecita non integra necessariamente la corruzione propria, dovendosi verificare in concreto se la "presa in carico" dell'interesse del privato corruttore si sia tradotta nel compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, illecito o illegittimo ( c.pen. sez. VI, 18/04-24/09/2025, n. 31857).
14. (Segue) Determinabilità dell'atto
Di perdurante interesse rimangono le riflessioni della dottrina svolte sul tema della determinabilità dell’atto oggetto dello scambio, ancorché il tema abbia oggi ricadute pratiche più sotto l’ art. 319 che sotto l’art. 318 che punisce, dopo la riforma del 2012, la vendita della funzione.
Il requisito dell'atto d'ufficio serve essenzialmente a concretizzare il significato "mercantile" delle condotte di corruzione (v. Rampioni, I delitti di corruzione e il requisito costitutivo dell'atto d'ufficio: tra interpretazioni abroganti e suggestioni riformatrici, nota a C., Sez. VI, 5.2.1998, in CP, 1999, 3423; Manes, L'atto d'ufficio nelle fattispecie di corruzione, in RIDPP, 2000, 924), ed a canalizzarne il disvalore verso quella pregnanza offensiva che maggiormente le caratterizza. Esso rende visibile la direzione della vicenda realizzata; la qualità e le caratteristiche dell'attività "compravenduta" e la sua relazione cronologica con il momento della corruzione sono elementi essenziali a fondare il giudizio circa il contenuto d'illecito dei fatti di corruzione: che quella realizzata sia una vera corruzione, e non una mancia o un atto di liberalità a beneficio di un pubblico ufficiale; e che si tratti di una corruzione propria o impropria, antecedente o susseguente - tutto ciò dipende dal riferimento ad un atto d'ufficio, e dalle caratteristiche di questo.
L'adempimento di queste funzioni, tuttavia, risulta indissolubilmente legato ad una caratteristica che l'atto d'ufficio, come oggetto di (e quindi al momento della) corruzione, deve avere: essere determinato, o quantomeno determinabile. Una corruzione ad oggetto indeterminabile sarebbe sostanzialmente una corruzione priva di oggetto. La concretezza offensiva dei fatti di corruzione dipende in gran parte dalla concretezza del relativo oggetto. Non nel senso che quanto più concreto ed individuato sia questo oggetto, tanto più grave sia l'offesa agli interessi tutelati dalle norme in questione; ma piuttosto nel senso che una relativa concretezza dell'oggetto della corruzione è essenziale per stabilire se effettivamente è l'attività funzionale dello Stato che con lo scambio di utilità si mira a retribuire, e verso quale direzione. Solo la determinabilità dell'atto permette, in definitiva, di stabilire se il passaggio di utilità ha per scopo la retribuzione di un pubblico ufficiale per una certa attività d'ufficio; se tale attività rientra nell'ambito di quelle rese possibili dalla qualità di pubblico ufficiale rivestita dal soggetto corrotto; se essa è ancora da compiersi o è già stata compiuta; se costituisce, o meno, esplicazione di un potere discrezionale; se sia conforme o contraria ai doveri del pubblico ufficiale. Tutti indici essenziali alla determinazione dell'an e del tipo di reato eventualmente realizzato: indici sulla combinazione dei quali si gioca la ricostruzione del contenuto d'illecito dei fatti di corruzione.
Cosa significa che l'atto debba essere determinato o determinabile? Innanzitutto, una precisazione. La questione della determinabilità dell'atto si pone essenzialmente in relazione alla corruzione antecedente: se la corruzione è susseguente, l'atto deve essere già stato compiuto, e quindi già determinato.
Ciò precisato, il requisito in questione può essere inteso in due modi alternativi. In un'accezione ristretta, occorre che l'atto d'ufficio sia determinato nella sua individualità specifica: occorre, cioè, che già al momento della corruzione si possa evincere quale atto preciso (o quali atti precisi) il pubblico ufficiale si è impegnato a compiere in cambio della retribuzione accettata (così, tra altri, Manes, 933).
In un'accezione più lata, invece, sarebbe sufficiente che l'atto, al momento della corruzione, sia determinato anche soltanto nel genere - così da essere «suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti non singolarmente previsti e programmati ma pur sempre appartenenti al genus preventivato» (Seminara, sub artt. 318-322 ter, 774; Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 206; Fornasari, Delitti, 199; Pelissero, La nozione di atto d'ufficio nel delitto di corruzione tra prassi e teoria, in DPP, 2000, 1019) - o in maniera indiretta «nel senso che il pubblico ufficiale si impegni a compiere gli atti che saranno determinati in una maniera prefissata» (Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 206) (in senso analogo, con precisazioni, Grosso, Dazione o promessa di denaro al pubblico ufficiale "in ragione delle funzioni esercitate": condotta punibile o fatto penalmente atipico?, in FI, 1996, II, 415, e soprattutto Id., Nodi controversi in tema di riforma dei delitti di corruzione e concussione, in CP, 1999, 3281; Padovani, Il confine conteso. Metamorfosi dei rapporti fra concussione e corruzione ed esigenze "improcrastinabili" di riforma, in RIDPP, 1999, 1310; Comm. Romano, PS, I, 172).
In giurisprudenza, v. ad es. C., Sez. VI, 19.11.1997: «Nella struttura del delitto di corruzione, dato che fra l'illecito compenso e l'atto amministrativo "venduto" deve intercorrere un rapporto di sinallagmaticità e quindi una certa proporzione, l'atto o il comportamento amministrativo, oggetto dell'illecito accordo, se non individuato "ab origine" deve essere almeno individuabile; va precisato peraltro che, poiché la individuazione ben può essere limitata al genere di atti da compiere, detta individuazione si realizza anche quando la controprestazione della promessa o della dazione di denaro o di altra utilità sia integrata da un generico comportamento del pubblico ufficiale, purché rientrante nella competenza o nella sfera di intervento dello stesso e suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli, non preventivamente prefissati o programmati, ma appartenenti pur sempre al "genus" previsto». Analogamente, C., Sez. feriale, 25.8.2009, n. 34834 («Integra il reato di corruzione, in particolare di quella cosiddetta "propria", sia l'accordo per il compimento di un atto non necessariamente individuato "ab origine" ma almeno collegato ad un "genus" di atti preventivamente individuabili, che l'accordo che abbia ad oggetto l'asservimento - più o meno sistematico - della funzione pubblica agli interessi del privato corruttore, che si realizza nel caso in cui il privato prometta o consegni al soggetto pubblico, che accetta, denaro od altre utilità, per assicurarsene, senza ulteriori specificazioni, i futuri favori»); C., Sez. VI, 2.10.2006, n. 2818; C., Sez. VI, 3.11.1998.
Questa seconda accezione appare certamente preferibile. Essa, da un lato, al contrario dell'altra, consente di sussumere nelle norme sulla corruzione anche fatti di particolare gravità, nei quali ad essere "acquistata" dal corruttore è tutta una serie indefinita di atti d'ufficio. D'altro lato, questo risultato è conseguito senza eccedere i margini di una interpretazione (forse estensiva, ma comunque lecita) degli elementi delle fattispecie di corruzione (v. per tutti Pelissero, 1019).
Esiste comunque un'ambiguità in quest'interpretazione. Non è del tutto chiaro, infatti, a cosa ci si intenda riferire quando si parla di "genere" degli atti: cosa significa, esattamente, che un atto sia individuato nel "genere"? Uno stesso atto - come qualsiasi cosa - può rientrare in più generi diversi, in diverse categorie concettuali: quale di questi è quello rilevante ai fini di una corruzione?
La risposta più ragionevole a quest'interrogativo parrebbe essere la seguente. All'interno della categoria degli "atti del suo ufficio" - che, come detto, è la sola categoria a rilevare in materia (supra, par. 12) - i generi di "atto" aventi valore agli effetti della disciplina codicistica della corruzione sono (se si tralascia per adesso il riferimento all'ipotesi di cui all' art. 319 ter, nonché il riferimento alla distinzione tra corruzione antecedente e corruzione susseguente) essenzialmente due: atti conformi ai doveri d'ufficio, ossia: in sé leciti, doverosi o comunque consentiti, e atti contrari ai doveri d'ufficio, ossia: in sé illeciti, non consentiti dal diritto. Ebbene, proprio questo è il genere alla cui individuazione ci si deve riferire per stabilire se l'atto d'ufficio fosse, al momento della corruzione, determinato o comunque determinabile: l'oggetto di una corruzione è da considerarsi sufficientemente individuato tutte le volte che essa verta su un comportamento, o su una serie di comportamenti, dei quali, già al momento della corruzione, si possa dire se siano conformi o contrari ai doveri d'ufficio dell'agente corrotto.
Detto altrimenti, tutte le volte che al momento della corruzione non sia ancora specificamente individuato l'atto da compiere, è sufficiente che vengano stabiliti o che siano «sicuramente identificabili i criteri in base ai quali si fissa la prestazione» (così, in relazione alla «determinabilità in senso stretto» dell'oggetto del contratto, Zaccaria, sub art. 1347, in Comm. Cian, Trabucchi, 5a ed., Padova, 1997, 1246) del pubblico ufficiale: i criteri ai quali debba attenersi il pubblico ufficiale per decidere quale condotta compiere nel momento in cui, se ritiene, dovrà adempiere gli impegni presi con la corruzione. È sufficiente, insomma, che al momento della corruzione i due soggetti avessero in mente un "piano d'azione", e quindi che la corruzione sia avvenuta per un certo scopo [Carrara, 111, nt. 1 (par. 2552)] dichiarato o tacitamente inteso dai sue soggetti: e che si possa già stabilire se, in vista del perseguimento dello scopo, il pubblico ufficiale si impegna a realizzare solo condotte lecite o anche condotte contrarie ai propri doveri d'ufficio (in senso analogo Comm. Romano, PS, I, 173, per il quale il concetto di "atto d'ufficio" «ben ricomprende ... una attività anche diluita nel tempo che si tradurrà in atti e comportamenti dai contorni pur non integralmente previsti ma al momento del patto ugualmente preventivabili»). Ad es., è corruzione propria quella con cui un pubblico ministero si impegni ad "orientare" un'indagine preliminare in modo tale che non emergano elementi a carico di un indagato (anche qualora questi venissero rinvenuti); o quella con cui un pubblico amministratore si impegni a "manipolare" una gara d'appalto in modo tale che se l'aggiudichi il corruttore, anche qualora la sua offerta non risultasse la migliore; o quella con cui un commissario d'esami si impegni a "pilotare" un concorso pubblico in modo tale che risulti vincitore una certa persona, anche qualora questa non lo meritasse; e così via.
Certamente determinato nel senso di una contrarietà ai doveri d'ufficio - ancora - l'oggetto della corruzione nel caso del pubblico ufficiale che, nel corso di una ispezione tributaria, concordi un corrispettivo con l'imprenditore per svolgere il proprio compito in modo rapido e poco approfondito ( C., Sez. VI, 17.12.1997).
Nel senso indicato nel testo, sembrerebbe, anche C., Sez. VI, 27.5.1998 («Ai fini della prova del delitto di corruzione propria, se non è necessaria la individuazione del singolo atto per il quale sono corrisposte le utilità non dovute, è indispensabile comunque la individuazione del "genus" degli atti oggetto dell'accordo corruttivo, venendo in difetto a mancare addirittura le premesse per poter verificare, prima di ogni altra indagine, se si verta in tema di corruzione propria od impropria, e, nell'ambito di questa, se si tratti di corruzione antecedente o susseguente, date le conseguenze che la legge fa derivare dall'una o dall'altra fattispecie»); C., Sez. VI, 31.10.1997 («Ai fini della differenziazione tra il reato di corruzione propria e quello di corruzione impropria è necessario individuare quale attività agevolatrice l'agente avrebbe compiuto, o avrebbe potuto compiere, per valutare se l'atto, cui essa era finalizzata, sia o sarebbe stato connotato dall'interesse privato o fosse l'unico possibile per attuare interessi pubblici»).
Sarà invece ad oggetto indeterminato quella "corruzione" in cui un privato dia o prometta utilità ad pubblico ufficiale semplicemente in ragione, in considerazione del suo ufficio: ossia, senza il riferimento ad alcuna attività che questi si impegni a compiere, ad alcun fine che questi si impegni a perseguire a favore del corruttore; non sono dunque corruzione i donativi fatti al solo scopo di captare la benevolenza del pubblico ufficiale, di ingraziarselo "perché nella vita non si sa mai", o quelle finalizzate, per così dire, a tastare il terreno, a vedere se e fino a che punto il pubblico ufficiale sia corruttibile, ossia disponibile a future corruzioni.
Contro questa interpretazione del requisito della determinabilità non vale obiettare che il codice parli espressamente di "atto", e che questa locuzione sembri riferirsi ad atti già specificamente determinati al momento della corruzione (così, parrebbe, Grosso, sub artt. 318-322, 186, e Rampioni, I delitti di corruzione e il requisito costitutivo dell'atto d'ufficio, 3410).
In realtà, anche nei casi in cui essa abbia ad oggetto atti non ancora specificati, ma da specificare in base all'evolversi della vicenda, la corruzione, qualora ne sia determinato il fine, e qualora il perseguimento di questo fine comporti che il pubblico ufficiale realizzi condotte funzionali, avrà comunque ad oggetto uno o più "atti": il fatto che al momento della corruzione questi non siano ancora determinati con precisione non toglie che comunque il pubblico ufficiale venga retribuito per, e si impegni a, compiere atti del suo ufficio, ed in particolare tutti quegli atti d'ufficio che saranno necessari, o sufficienti, od anche solo opportuni, ad indirizzare la vicenda presa in considerazione verso la soluzione desiderata dal corruttore, o comunque più confacente ai suoi interessi.
Le posizioni della giurisprudenza in argomento sembrano essersi sviluppate secondo un andamento piuttosto oscillante.
A fronte di un orientamento, tradizionale e tutt'ora presente, a richiedere che, ai fini della punibilità dei fatti di corruzione, venga appositamente provato il legame retributivo (oppure anche causale o teleologico: v. infra, par. 15) dell'utilità con una condotta funzionale specificamente individuata (ad es. C., S.U., 30.4.1955), o quantomeno determinabile (ad es. C., Sez. VI, 27.5.1998), capita di leggere in alcune massime più recenti della Suprema Corte (seguita in ciò anche da qualche pronuncia di merito: v. ad es. T. Milano, Sez. VII, 26.1.2000) l'affermazione di un principio diverso: sarebbe sufficiente la dimostrazione che l'utilità sia stata data o ricevuta in ragione, in considerazione della funzione svolta dal pubblico ufficiale: v. ad es. C., S.U., 15.3.1996).
Nella lettura di una parte della dottrina, questo "mutamento di paradigma" che sarebbe avvenuto nella lettura giurisprudenziale del requisito dell'atto d'ufficio avrebbe avuto luogo per motivi tanto di semplificazione probatoria, quanto di giustizia sostanziale (per evitare, cioè, che il rigido ancoraggio al requisito dell'atto individuale d'ufficio determini l'esclusione dall'area del penalmente rilevante di tutta una serie di condotte, le quali invece sarebbero certamente, già adesso, corruzione). Sotto questo secondo punto di vista, la giurisprudenza mirerebbe pertanto a colmare (pretese) lacune di tutela a mezzo di una vera e propria estensione teleologica delle fattispecie, che si apra la via scardinando il requisito tipico - e nient'affatto secondario - dell'atto d'ufficio e rendendo quindi concretamente punibili fatti che in realtà, ad una lettura orientata al principio di tassatività, non risulterebbero espressamente incriminati: da qui, si è sostenuto, un palese contrasto con il principio di legalità (v., per tutti, Rampioni, I delitti di corruzione e il requisito costitutivo dell'atto d'ufficio, 3410; Padovani, Il confine, 1311; Manna, Corruzione e finanziamento ai partiti politici, in Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, I, Diritto penale, Milano, 2000, 125).
In realtà, nonostante sia indiscutibile che "oggi" in Italia «dare/ricevere utilità indebite in ragione della funzione» non costituisce corruzione, dietro la tendenza "espansiva" dell'interpretazione giurisprudenziale delle fattispecie in questione si cela normalmente la presa d'atto di un'insopprimibile esigenza: evitare che nell'applicazione delle norme sulla corruzione prevalga quello strenuo formalismo che sovente induce ad accentuare oltremodo l'importanza del riferimento letterale alla nozione di "atto" a preferenza dell'indubbia necessità di non lasciare impuniti quei casi di "corruttela" che hanno ad oggetto l'acquisto, non di questo o di quell'atto individuale, ma di un intero kit di possibili attività esperibili da parte del pubblico ufficiale nella direzione desiderata dal privato.
Detto più chiaramente e, forse, brutalmente: il principio secondo cui si avrebbe corruzione già se un privato dia ad un pubblico ufficiale utilità indebite «in ragione, in considerazione del suo ufficio» è, in gran parte, un'invenzione dell'ufficio del massimario. Se ci si avventura oltre la scarna laconicità delle massime, è possibile constatare come in realtà i giudici, solitamente, si guardino bene dal limitarsi a richiedere un mero «passaggio di utilità in ragione della funzione» (senza, cioè, che l'utilità sia stata data in vista di una controprestazione corruttiva); e come essi, in realtà, partano dalla piena coscienza di vicende processuali concrete nelle quali, se pur fa difetto la determinazione di un atto individuale, la prestazione del corruttore è comunque chiaramente effettuata in vista di una effettiva contropartita: così è ad es., nella già citata sentenza Varvarito 30.11.1995, in cui la Suprema Corte si premura di assodare che l'utilità indebita sia stata offerta «al fine di indurre i pubblici ufficiali a chiudere un occhio e cioè ad omettere atti del loro ufficio: e più esattamente a non elevare contestazioni in ordine al transito di alcuni autocarri impegnati nel cantiere della ditta dell'imputato» (atti contrari ai doveri d'ufficio chiaramente determinati); così, ancora, in C., Sez. VI, 15.5.1985, relativa ad un caso in cui un «pubblico ufficiale si [era] impegn[ato], nell'ambito di un rapporto di consulenza a carattere continuativo, ad aiutare il contribuente ad evadere le imposte afferenti ad una sua ben precisa e determinata attività economica» (ma v. anche l'evidente contrasto tra la massima e i contenuti della motivazione di C., Sez. VI, 28.2.2005, dove sono chiaramente individuati gli atti contrari ai doveri d'ufficio che nel caso di specie avevano costituito oggetto di corruzione in atti giudiziari).
Discutibili, semmai, sono soltanto quelle pronunce giurisprudenziali nelle quali si riconosce una corruzione (in particolare, una corruzione propria) «ogni qualvolta il pubblico ufficiale, a fronte del compenso dato o promesso, si ponga a disposizione del privato in violazione del dovere d'imparzialità, onestà e vigilanza, non essendo in tal caso possibile prevedere specifici atti e mirando il privato ad assicurarsi un ampio e generale atteggiamento di favore da parte del pubblico ufficiale» ( C., Sez. VI, 3.11.1998). Nella stessa direzione C., Sez. VI, 26.2.2007, n. 21192: «Per configurare il delitto di corruzione propria non è necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri di ufficio, qualora il pubblico ufficiale (nella specie, contabilizzatore dei lavori per conto dell'Anas) abbia ricevuto dall'impresa controllata denaro od altre utilità in misura tale da evidenziare una commistione di interessi atta a vanificare la doverosa funzione di controllo che al pubblico ufficiale è demandata, poiché in tal modo risulta già integrata la violazione dei doveri di fedeltà, di imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono».
In linea con queste indicazioni, del resto, anche in dottrina si è autorevolmente sostenuto che non necessariamente una lettura che indebolisca il riferimento ad un atto individuale d'ufficio deve ritenersi incompatibile con il tenore espresso degli artt. 318 ss. Non sempre, insomma, una simile ricostruzione delle fattispecie di corruzione si risolve in un'analogia in malam partem, potendo talora presagire piuttosto ad un'interpretazione estensiva-evolutiva, con cui si renda possibile far penetrare entro i confini estremi della littera legis esigenze di incriminazione, magari estranee alla sensibilità del legislatore del 1930, ma oggi sempre più avvertite. In particolare, si è evidenziato: «Potrebbe ... accadere che un soggetto pubblico riceva dazioni periodiche di denaro o altra utilità contro l'impegno ad attivarsi, quando se ne presenti l'occasione o la necessità, per favorire interessi privati nell'ambito dell'attività della pubblica amministrazione presso la quale esercita la sua funzione o presta il suo servizio. Si pensi al funzionario delle imposte che venga retribuito periodicamente perché aiuti continuativamente un contribuente alla evasione fiscale, o al magistrato a libro-paga di un gruppo imprenditoriale pronto ad interferire, nell'interesse dell'ente pagatore, sulla attività giudiziaria dell'ufficio al quale appartiene. Davvero in queste ipotesi si può essere egualmente sereni nel sostenere che l'eventuale mancata individuazione dei singoli interventi illeciti del pubblico ufficiale impedisce di considerare realizzato il delitto di corruzione?» (Grosso, Dazione, 415).
Detto ciò, peraltro, non bisogna esagerare il significato dell'elemento della periodicità e continuatività delle elargizioni del privato a favore del pubblico ufficiale. Tale elemento è certamente un forte indizio per escludere che l'intenzione del privato possa ridursi ad una mera forma di cortesia, senza aspirazione ad influenzare la condotta futura del pubblico ufficiale (cfr. ad es., Comm. Romano, PS, I, 174). Ma esso soltanto, con questo suo valore indiziario, non è in grado di sopperire al requisito dell'atto d'ufficio; se non altro perché la mera continuatività non permette di distinguere fra corruzione propria e corruzione impropria, così come fra corruzione antecedente e corruzione susseguente: tutti elementi essenziali a determinare l'an e/o il tipo della responsabilità penale del privato e del pubblico ufficiale.
15. (Segue) L'atto discrezionale
Una particolare questione di «determinabilità delle caratteristiche dell'atto» si pone in relazione a quei casi in cui la corruzione abbia ad oggetto un atto discrezionale: qui è alquanto controverso il discrimine fra corruzione propria e corruzione impropria (l'enucleazione dei criteri atti a reperire una chiara linea di demarcazione fra corruzione per atto discrezionale conforme e corruzione per atto discrezionale contrario ai doveri d'ufficio è forse una delle questioni più discusse fra quelle che animano il dibattito sulle fattispecie corruttive: v. soprattutto Vassalli, 305, e in part. 312; Pagliaro, Corruzione per il compimento di atto discrezionale, in Il processo Lockheed, in GC, 1979, 443; Romano, Fatto di corruzione e atto discrezionale del pubblico ufficiale, nota a C., Sez. VI, 3.5.1967, in RIDPP, 1967, 1314; Gianniti, Il problema della corruzione del pubblico ufficiale dotato di potere discrezionale, in ScP, 1969, 173. Per più recenti puntualizzazioni, v. Vignale, Corruzione propria e corruzione impropria per il compimento di un atto discrezionale, nota a C., Sez. VI, 4.11.1982, in RIDPP, 1984, 498).
L'esercizio di un potere discrezionale comporta (secondo la nota definizione di Giannini, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 2000, 266), «una ponderazione comparativa dell'interesse [pubblico] primario con gli interessi secondari». La questione della distinzione tra corruzione impropria e corruzione propria per atto discrezionale sorge in ragione di quel tanto di "libertà" che sembra necessariamente implicato nell'effettuazione di una siffatta ponderazione comparativa, e che, almeno a prima vista, rende problematico inquadrarla nelle rigide categorie della "contrarietà" e della "conformità" rispetto ai doveri d'ufficio. È come se queste due categorie, proprio per il fatto di riferirsi al concetto di dovere d'ufficio, fossero del tutto incapaci di cogliere e qualificare in modo adeguato quella libertà di apprezzamento di cui il compimento di un atto discrezionale costituisce espressione.
Quest'idea di fondo, ad esempio, sembra stare alla base di due possibili, e contrapposti, modi di impostare la questione, costituenti entrambi - a ben vedere - tentativi di aggirare le difficoltà di giudicare l'esercizio di discrezionalità in termini di conformità o di contrarietà ai doveri d'ufficio.
Da un lato si potrebbe infatti sostenere che la corruzione per atto discrezionale sia sempre corruzione impropria, in quanto l'atto discrezionale, costituendo espressione di una (assoluta) libertà di apprezzamento del pubblico ufficiale, sarebbe sempre legittimo. Questa visione presupporrebbe tuttavia l'idea, affatto superata, che l'esercizio di un potere discrezionale costituisca l'oggetto di una vera e propria "signoria" dell'autorità amministrativa, e dia pertanto luogo ad atti meramente interni alla P.A.: atti, quindi, assolutamente liberi. Oggi, invece, è del tutto pacifico che anche l'esercizio di un potere discrezionale vada finalizzato alla cura di un interesse pubblico, essendo esso «in qualche modo ... sempre legato e sindacabile (perché tutelabili sono gli interessi giuridicamente protetti sui quali incid[e])» (Piras, Discrezionalità amministrativa, in ED, XIII, Milano, 1964, 72).
Nella direzione opposta a quella appena illustrata, si potrebbe poi sostenere - e nei fatti si è sostenuto, da parte della giurisprudenza italiana, sino a non molto tempo addietro ( C., Sez. VI, 12.6.1982) - che la corruzione per atto discrezionale sia sempre propria, in quanto il pubblico ufficiale, una volta accettata un'indebita remunerazione per il compimento di una condotta funzionale rispetto alle cui modalità di realizzazione egli gode di una certa libertà di scelta, perderebbe la propria imparzialità nei riguardi degli interessi (pubblici e privati) da sottoporre a comparazione, cosicché l'atto da compiere risulterebbe in ogni caso viziato da eccesso di potere. Questa posizione prende avvio, invero, da un'assunzione di senso comune tutto sommato condivisibile, poiché non pare dubbio che, nella normalità dei casi, il pubblico ufficiale, che riceve denaro da un privato che è interessato al compimento di un certo atto discrezionale, o lo sta imbrogliando (non avendo alcuna intenzione di compiere l'atto retribuito) o lo sta concutendo (ossia, lo sta costringendo a remunerarlo): oppure, al di là di queste evenienze, è naturale che egli sarà portato a prestare "un occhio di riguardo" per la posizione di chi lo ha corrotto. Di recente, si è detto che l’esercizio del potere discrezionale, oggetto d scambio corruttivo, integra corruzione propria se il corrotto, violando le regole che disciplinano l'esercizio del potere, abbia pregiudizialmente inteso realizzare l'interesse del privato corruttore; se invece, l’atto compiuto ha perseguito l'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, e non sia stato violato alcun dovere specifico, è configurabile il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione ( C., Sez. VI, 24.5-2.11.2023, n. 44142).
Tali considerazioni di senso comune, tuttavia, nulla tolgono al fatto che l'interesse del privato, per cui il pubblico ufficiale corrotto - per il solo fatto della corruzione - finirebbe per parteggiare, possa concretamente coincidere con l'interesse pubblico in vista della cui realizzazione il potere discrezionale è conferito (Pagliaro, Corruzione, 443; Comm. Romano, PS, I, 171). Inoltre, l'orientamento in questione non considera che la distinzione fra corruzione propria ed impropria si fonda, non già sulla parzialità od imparzialità del pubblico ufficiale, quanto sulla illegittimità o legittimità dell'atto compravenduto.
Al di là di queste controverse interpretationes abrogantes, comunque, la dottrina e la giurisprudenza si sono generalmente impegnate nella ricerca di criteri che consentissero di distinguere fra corruzione propria ed impropria anche nel caso di atto discrezionale.
La posizione attualmente dominante è quella per la quale occorre incentrare il giudizio, relativo alla distinzione fra corruzione propria ed impropria nei casi di atto discrezionale, sulla conformità dell'atto compravenduto rispetto alle regole per un corretto esercizio del potere discrezionale (la prima compiuta formulazione di questa tesi è del Pagliaro, già prima nella prima edizione dei Principi di diritto penale, parte spec., Milano, 1977, 171: specificamente in argomento v. Id., Corruzione, 445. Nello stesso senso anche Vassalli, 315, 329). La tesi poggia innanzitutto sul presupposto che discrezionalità non equivale ad arbitrio e che l'attribuzione di un potere discrezionale non crea uno spazio di signoria privatistica della P.A. e di libertà assoluta del pubblico ufficiale, ma costituisce piuttosto uno strumento per consentire un migliore e più ponderato perseguimento di quegli interessi pubblici che la stessa norma, che conferisce il potere, provvede di norma a specificare.
Esistono dunque regole (sia pur meno rigide di altre) che stabiliscono i limiti entro i quali l'esercizio del potere discrezionale può dirsi legittimo: regole la cui violazione è sindacabile da parte del giudice, senza che con ciò occorra entrare nel merito delle scelte di opportunità effettuate dall'amministrazione. E proprio la violazione delle regole relative ad un corretto uso del potere discrezionale viene assunta quale indicatore essenziale della illegittimità di un atto (Pagliaro, Corruzione, 445), e quindi della natura propria del patto corruttivo che lo abbia ad oggetto. «È dunque al diritto amministrativo senza intrusione di criteri penalistici (ove questi non siano espressamente ed univocamente imposti dalla norma penale) che bisogna fare capo per giudicare se un atto discrezionale è o meno contrario ai doveri d'ufficio» (Vassalli, 329. In senso analogo, ma nell'ambito di un'impostazione complessivamente diversa, v. già Romano, Fatto, 1315). Ne viene, in estrema sintesi, che si avrà una corruzione propria tutte le volte che l'atto discrezionale, che il pubblico ufficiale - verso una remunerazione indebita da parte di un privato - si impegna a compiere, possa dirsi inficiato da incompetenza, violazione di legge od eccesso di potere (Vassalli, 330).
Soluzione ampiamente condivisibile, che prelude a risultati sufficientemente sicuri e coerenti con la centralità che il requisito dell'atto d'ufficio, come oggetto di compravendita, assume nella struttura dei delitti di corruzione. Essa, ciò nondimeno, suscita qualche interrogativo.
Innanzitutto, il riferimento ai vizi dell'atto amministrativo parrebbe comportare che il criterio suggerito non possa operare al di fuori dello specifico ambito della corruzione amministrativa in senso stretto: come distinguere, dunque, tra corruzione propria e corruzione impropria nel caso di esercizio di un pubblico potere giurisdizionale o legislativo, in cui il richiamo alle patologie dell'atto amministrativo sembra privo di significato?
In secondo luogo, se non può seriamente porsi in dubbio che si abbia sempre corruzione propria, quando la retribuzione sia effettuata in vista del compimento di un atto eccedente i limiti del potere discrezionale (ossia quando il patto illecito verta su di un atto amministrativo viziato da eccesso di potere, violazione di legge od incompetenza), non sembra del tutto scontato che nel caso contrario la corruzione possa sempre dirsi impropria. Il fatto è che il potere discrezionale ruota sulla possibilità per il pubblico ufficiale di compiere una pluralità (pur non necessariamente indefinita) di atti tutti parimenti legittimi; cosicché i presupposti per configurare una corruzione propria sembrano esservi anche nel caso in cui il pubblico ufficiale, in forza della corruzione, assuma l'impegno di compiere un atto che, pur rientrando tra quelli astrattamente legittimi, non è tuttavia quello che egli avrebbe "altrimenti" compiuto (è questo, in sintesi, il nucleo essenziale della cosiddetta teoria della motivazione obbiettivata, risalente a Levi, 138 e quindi ripresa ed ulteriormente sviluppata da Romano, Fatto, 1317; Comm. Romano, PS, I, 171).
Infatti, la legge, attribuendo ad un pubblico ufficiale un certo potere discrezionale, gli impone il dovere di rinvenire, rispetto alla situazione concreta, la soluzione più giusta ed adeguata, che contemperi al meglio tutti gli interessi rilevanti nel caso di specie. Ciò comporta inevitabilmente una valutazione soggettiva da parte del pubblico ufficiale: e tuttavia l'ordinamento, col conferimento del potere discrezionale e nei limiti di un suo esercizio legittimo, si affida in pieno a lui ed al suo giudizio. L'atto che il pubblico ufficiale deciderà di compiere sarà, dalla prospettiva dell'ordinamento, "l'atto giusto", l'atto cioè che realizza il dovere del miglior bilanciamento possibile fra gli interessi in gioco nella situazione concreta.
Ciò vero, laddove possa dirsi che, in forza della corruzione, il pubblico ufficiale si impegna a compiere un atto diverso da quello che altrimenti avrebbe compiuto, si dovrà ritenere che l'elemento decisivo che regge la scelta di un tale atto è, per l'appunto, la corruzione (atteso che senza di questa quell'atto non sarebbe stato scelto); e che, per conseguenza, il bilanciamento di interessi che si esprime nell'atto in questione non è, nel giudizio dello stesso pubblico ufficiale, il migliore possibile nell'ottica di un esercizio disinteressato dei pubblici poteri: la scelta cade infatti su di esso «solo in quanto vi è stata la corruzione». Nei fatti dunque il pubblico ufficiale, che si impegna a compiere un atto diverso da quello che avrebbe altrimenti compiuto, si impegna ipso facto a violare il proprio dovere d'ufficio (che, nel caso di esercizio di un potere discrezionale, gli impone di rinvenire il miglior bilanciamento possibile fra interessi, in vista del perseguimento degli scopi pubblici).
In conclusione, si avrà corruzione propria: a) quando l'atto retribuito costituisce violazione delle regole per un corretto esercizio del potere discrezionale; b) quando l'atto retribuito x è tale che, pur costituendo il frutto di un corretto esercizio del potere discrezionale, la scelta cade su di esso "solo" in forza della retribuzione corruttiva: il pubblico ufficiale, cioè, avrebbe scelto di compierne un altro (y), quale miglior contemperamento degli interessi in gioco, se non fosse stato corrotto per compiere "in ogni caso" proprio l'atto x.
Si avrà invece corruzione impropria, sempre che non possano configurarsi gli estremi di una concussione (a carico del pubblico ufficiale ed a discarico del privato), nel caso in cui la retribuzione sia effettuata affinché il pubblico ufficiale agisca esattamente nel modo in cui egli avrebbe altrimenti agito, e, pertanto, per compiere l'atto «senza alcuna interferenza dell'interesse estraneo, solo dopo lo scrupoloso soppesamento di ogni altro interesse pertinente, e solo se in grado di realizzare il miglior interesse generale» (Comm. Romano, PS, I, 171).
La giurisprudenza più recente si attesta su posizioni sostanzialmente corrispondenti a quelle da ultimo illustrate. V. ad es. C., Sez. VI, 9.7.2009, n. 36083: «Si configura il delitto di corruzione impropria e non quello di corruzione propria in relazione ad un atto adottato dal pubblico ufficiale nell'ambito di attività amministrativa discrezionale, soltanto qualora sia dimostrato che lo stesso atto sia stato determinato dall'esclusivo interesse della P.A. e che pertanto sarebbe stato comunque adottato con il medesimo contenuto e le stesse modalità anche indipendentemente dalla indebita retribuzione». Analogamente già C., Sez. VI, 4.2.1998; C., Sez. VI, 12 6.1997; nonché C. Cost. 1.3.1979.
In quest'ottica, «la rinuncia del pubblico ufficiale, dietro compenso, al retto esercizio della funzione che per legge gli spetta, e quindi la rinuncia all'esercizio di poteri discrezionali, integra l'ipotesi di corruzione propria per atto contrario ai doveri d'ufficio» (fattispecie in cui il pubblico ufficiale, dirigente dell'ufficio compartimentale delle imposte dirette, dava disposizione, in forza dell'accordo criminoso con il corruttore, di definire in fretta la verifica ad una società in modo da impedire il completo controllo fiscale e contabile): così, in maniera condivisibile, C., Sez. VI, 5.7.2006. In termini analoghi, C., Sez. VI, 23.1.2004.
Dopo la riforma del 2012, si segnala di recente C., Sez. VI, 10.11.2020-14.1.2021, n. 1594, che ha ritenuto che ove il patto corruttivo riguardi l’esercizio di un potere discrezionale, ciò non implica necessariamente l'integrazione di una corruzione propria ( art. 319), dovendosi verificare se l'atto sia posto in essere in violazione delle regole che disciplinano l'esercizio del potere discrezionale e se il pubblico agente abbia pregiudizialmente inteso realizzare l'interesse del privato corruttore. La mera ricezione di denaro, in ragione del compimento dell’attività discrezionale, può pertanto integrare il reato di cui all'art. 318, qualora l’atto compiuto realizzi ugualmente l'interesse pubblico e non sia stato violato alcun dovere specifico.
16. Il rapporto fra utilità e atto: «retribuzione» e proporzione
Fra l'utilità e l'atto d'ufficio deve intercorrere un rapporto di scambio: la prima deve essere data, promessa o accettata come "retribuzione" per il secondo. La nozione di retribuzione, tuttavia, e particolarmente la sua funzione all'interno delle diverse fattispecie di corruzione, presenta alcuni margini problematici.
È del tutto dominante, tanto nella dottrina quanto nella giurisprudenza italiane, l'idea (spesso solo implicita) che il concetto di "retribuzione" dica di più della locuzione "dare/ricevere per un atto d'ufficio": quell'espressione, infatti, a differenza di questa, implicherebbe una proporzione fra l'utilità data/ricevuta ed il valore intrinseco dell'atto d'ufficio (v. ad es. Pagliaro, La retribuzione, 65; Pedrazzi, 329).
Partendo da questo assunto, la giurisprudenza italiana tuttora prevalente, dopo aver evidenziato che solo l'art. 318, e non l' art. 319, parla di "retribuzione" per denotare la dazione (o la promessa) del privato, ed averne ricavato che solo nel caso della corruzione impropria, e non in quello della corruzione propria, sarebbe richiesto un vero e proprio rapporto retributivo fra le prestazioni dei due soggetti, ne fa discendere che una corruzione propria si potrebbe avere anche nell'ipotesi in cui il valore dell'utilità corrisposta fosse risibile, o comunque palesemente sproporzionato per difetto, rispetto al valore della condotta compravenduta: sempre che si accerti che la prima fu data e ricevuta in ragione del compimento di una certa condotta funzionale illegittima, e che quindi tra l'una e l'altra esista una legame causale (nel caso di corruzione susseguente: utilità data "a causa" del previo compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio) o teleologico (nel caso di corruzione antecedente: utilità data "al fine" di ottenerne in cambio il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio).
V., ad es., C., Sez. VI, 22.4.2009, n. 23776: «In tema di corruzione, l'accettazione di piccole regalie d'uso può escludere soltanto la configurabilità del reato di corruzione per il compimento di un atto d'ufficio, giammai quello di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, poiché solo nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo donativo di cortesia non abbia avuto influenza nella formazione dell'atto. Analogamente, ad es. C., Sez. VI, 26.11.2002; C., S.U., 24.1.1996; C., Sez. VI, 15.2.1999; C., Sez. VI, 13.2.1995).
Per C., Sez. VI, 3.10-27.10.2017, n. 49524 la dazione di regali (nella specie buoni pasto o benzina) correlati alla definizione di una pratica amministrativa, cui è interessato il privato, non può essere definita quale regalia "d'uso" idonea a legittimarne, ove sia anche di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16.4.2013, n. 62 e del precedente D.M. 28.11.2000. Così anche per c.pen. sez. VI, 23/09-04/12/2024, n. 44357.
Di recente, c.pen. sez. VI, 11/11/2025-14/01/2026, n. 1620 ha ritenuto che la dazione di regalie di modico valore non è scriminata ai sensi dell'art. 4, 2° co., d.P.R. 16/04/2013, n. 62, in quanto tale disposizione, di valenza deontologica, consente al pubblico agente soltanto di accettare modici donativi d’uso, occasionalmente effettuati e non correlati all’esercizio delle sue funzioni o del suo servizio, prevedendo, per converso, la rilevanza disciplinare dell’accettazione di donativi collegati allo svolgimento dell'attività dell'ufficio.
In reazione a quest'orientamento (che si ritrova anche nella dottrina meno recente: v., per tutti, Levi, 269; Pannain, I delitti, 142, 144; ancora di recente, però, Stortoni, Delitti, 145), si è autorevolmente sostenuto che in realtà lo scambio di una retribuzione indebita sarebbe il tratto caratterizzante tutte le fattispecie di corruzione, sia impropria che propria: e non varrebbe in senso contrario far leva sulla lettera (apparentemente) difforme dell' art. 319, poiché «non è dubbio che chi dà al pubblico ufficiale denaro o altra utilità per il compimento (già effettuato o da effettuare) di un atto contrario ai doveri d'ufficio, per ciò stesso lo "retribuisce" per questa sua condotta» (Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 204). Di conseguenza, anche nell'ipotesi di corruzione propria sarebbe necessaria una proporzionalità fra utilità ed atto d'ufficio, con conseguente esclusione di ogni rilevanza penale per i cosiddetti munuscula: ossia per i donativi di valore esiguo, o comunque palesemente sproporzionato per difetto rispetto al valore intrinseco dell'atto, ed aventi più che altro il significato di una mancia conforme all'uso sociale, o di un attestato di stima o di apprezzamento.
Queste osservazioni sono sicuramente condivisibili: è vero (o comunque è ragionevole assumere) che «retribuzione implichi proporzione» (contra, però, Vinciguerra, 219), e che la locuzione «ricevere una utilità per un atto, o accettarne la promessa» - che appare nel testo dell' art. 319 - equivalga in sostanza a "lasciarsi retribuire".
Da ciò, però, difficilmente discendono le conclusioni pratiche che se ne vorrebbero trarre. Occorre infatti considerare che gli atti d'ufficio per i quali non è ammessa retribuzione (i soli a costituire possibile oggetto di corruzione) per definizione non hanno "mercato", non hanno, cioè, valore "commerciale". Non vi è modo, dunque, di stabilire - se non entro margini assai vaghi - un rapporto di astratta proporzione fra utilità ed atto: ad es., qual è, oggettivamente, il "giusto prezzo", l'oggettivo valore commerciale, dell'emanazione di un'ordinanza di revoca di una misura cautelare personale nell'ambito di un processo penale? Quale quello della presentazione di un certo disegno di legge? O quello dell'alterazione delle risultanze di un'indagine processuale?
L'assunto "retribuzione implica proporzione", dunque, di per sé, rischia di non dire assolutamente nulla, non solo rispetto alle fattispecie di corruzione propria, ma anche rispetto a quelle di corruzione impropria. Ne emerge la sostanziale sterilità della disputa fra "retributivisti" e "non retributivisti", almeno finché essa viene condotta a livello di oggetto della prova (dove per i primi, anche nel caso di corruzione propria, sarebbe necessario raggiungere la prova che l'utilità sia astrattamente proporzionata all'atto illegittimo retribuito, mentre ciò non sarebbe necessario per i secondi): il concetto di retribuzione, infatti, non è in grado di costituire l'indicatore automatico di un univoco livello astratto di proporzione fra utilità ed atto.
L'esito di questo ragionamento, peraltro, non è che il riferimento al binomio "retribuzione-proporzione" sia da accantonare. Tale binomio, piuttosto, va inteso in un modo diverso dall'usuale.
È vero che "retribuzione implica proporzione"; ma è anche vero che quale sia la retribuzione proporzionata al compimento di un certo atto d'ufficio dipende in gran parte dalle valutazioni dei soggetti coinvolti nella vicenda corruttiva: sono il privato e il pubblico agente, col loro scambio, a "fare il mercato" (s'intende: il mercato illecito) relativamente all'atto compravenduto; è dal loro scambio che dipende l'individuazione del giusto prezzo dell'atto.
Il giudizio di proporzione fra utilità ed atto non dipende, dunque, da astratti parametri di riferimento, ma dalle concrete valutazioni dei soggetti della vicenda: ed in particolare, dal rapporto tra iniziativa retributiva del mittente dello scambio corruttivo e accettazione del destinatario; ossia dal rapporto tra condotta del reato-iniziativa ed evento-accettazione.
Per questa via emerge che la rilevanza dell'ammontare (della proporzione) dell'utilità è tutta interna alla ricostruzione della capacità offensiva delle condotte di corruzione (v. già, seppur in termini parzialmente diversi, Spena, 301).
a) In particolare, nel caso in cui l'iniziativa sia del privato, il problema della proporzionalità dell'utilità rispetto all'atto è quello di stabilire se l'offerta o la promessa dell'utilità sia in concreto adeguata a determinare l'accettazione dello scambio da parte del pubblico ufficiale: se sia cioè idonea a convincere il pubblico ufficiale a riceverla, o ad accettarne la promessa, come retribuzione per un atto del suo ufficio.
Il che - a parte i casi di radicale inconsistenza oggettiva del quid o del quantum scambiato - non dipende da una astratta proporzione fra utilità ed atto: ma piuttosto, detto in sintesi, dal fatto che qualità e quantità dell'utilità offerta o promessa appaiano già ex ante ragionevoli, siano cioè tali da rendere ragionevole pensare che il pubblico ufficiale, considerato nella situazione concreta (pubblico ufficiale più o meno facoltoso o indigente; più o meno avido; più o meno ligio ai suoi doveri; particolari difficoltà nel compimento dell'atto d'ufficio; natura discrezionale o doverosa dell'atto), accetterà l'utilità come retribuzione per l'atto d'ufficio: giudicherà, cioè, che l'utilità costituisca un prezzo adeguato rispetto a ciò che gli si chiede di fare (nella corruzione antecedente), o una congrua ricompensa per ciò che egli abbia già fatto (nella corruzione susseguente). [V. Spena, 303. Analogamente Balbi, I delitti di corruzione. Un'indagine strutturale e sistematica, 76, ma in riferimento alle sole ipotesi di corruzione propria. Contra Fornasari, Delitti di corruzione, in Bondi, di Martino, Fornasari, Reati contro la Pubblica Amministrazione, 1a ed., Torino, 2004, 198: «si tratta [...] di un criterio poco selettivo, perché, anche se è accompagnato dalla raccomandazione di essere utilizzato mediante un giudizio ex ante, sarebbe sempre forte la tentazione di affermare che l'adeguatezza si dimostra da sé con l'avvenuta accettazione del patto». Osservazione pertinente (non ripresa, peraltro, nell'ultima edizione dell'opera): ma chi la accolga dovrebbe essere disposto a mettere radicalmente in discussione il requisito dell'adeguatezza causale, o della creazione di un rischio illecito, nella struttura di tutti i reati d'evento consumati].
Si tratta, insomma, di stabilire se la condotta attraverso cui l'agente cerca di realizzare la propria intenzione corruttiva possa considerarsi concretamente idonea allo scopo; se essa abbia concretamente creato un "rischio adeguato" alla realizzazione dell'("evento") accettazione, e quindi alla consumazione del reato consistente nella stipulazione del patto illecito.
Un ragionamento analogo si ritrova anche in molte pronunce giurisprudenziali, seppur specificamente relative ai reati di istigazione alla corruzione. Per C., Sez. VI, 2.3.1998, ad es. l'offerta, o la promessa, deve essere «caratterizzata da adeguata serietà» e deve essere «in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio sì che sorga il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa». Tra le tante, v. anche: C., Sez. VI, 30.11.1995.
Sulla necessità che l'idoneità dell'iniziativa del corruttore sia valutata ex ante e in concreto, v., tra le altre, le già citate: C., Sez. VI, 29.1.1998; C., Sez. VI, 25.7.1997; C., Sez. VI, 30.11.1995.
Peraltro, come chiarisce C., Sez. VI, 26.3.2013-28.6.2013, n. 28264 a proposito della definizione penalmente rilevante di prezzo, anche somme erogate a soggetti terzi e non al pubblico funzionario possono costituire prezzo del reato di corruzione e come tale sono suscettibili di confisca anche per equivalente, ex art. 322 ter nei confronti delle parti del rapporto corruttivo.
Per questa via, la rilevanza dell'ammontare dell'utilità offerta o promessa si proietta anche sul versante subiettivo della condotta. Infatti, l'intenzione che si pretendesse di realizzare attraverso una condotta del tutto inadeguata allo scopo non sarebbe affatto un'intenzione seria, ma una mera velleità, e sarebbe quindi insuscettibile di trasfigurarsi in dolo, poiché il dolo è volontà concreta, e seria, di fare o di cagionare qualcosa. La volontà di corrompere un pubblico ufficiale (ossia: il dolo di corruzione attiva) è volontà di far sì che questi accetti l'utilità data o promessa come retribuzione per un atto d'ufficio. Ma questa volontà, che il pubblico ufficiale accetti l'iniziativa, implica una qualche consapevolezza del fatto che l'iniziativa sia, visto lo scopo, ragionevole: per essere in dolo, insomma, il corruttore deve seriamente credere che qualità e quantità della retribuzione siano tali da poter determinare l'accettazione del destinatario. Dove l'utilità sia estremamente esigua, e il corruttore ne sia consapevole, non si può dire che egli agisca con dolo di corruzione attiva: non si può dire, cioè, che egli voglia che il pubblico ufficiale accetti l'utilità come retribuzione per un atto d'ufficio; il che significa che egli non vuole affatto retribuire il pubblico ufficiale per un atto del suo ufficio, ma semplicemente dargli una mancia, manifestargli la propria riconoscenza, la propria stima, o conformarsi ad un uso sociale (illuminanti in merito le osservazioni di Fiore, Idoneità dell'azione, elemento psicologico e adeguatezza sociale nella questione dei munuscula, nota a T. Cosenza 28.3.1966, in FP, 1966, 413. Un accenno anche in Sabatini, 294).
b) Le cose stanno diversamente quando l'iniziativa sia del pubblico ufficiale.
In questo caso, il problema dell'ammontare dell'utilità richiesta è tutto interno al concetto e alla prova del dolo di corruzione passiva.
Quando è il pubblico ufficiale a sollecitare un'utilità, si tratta di capire se la sua iniziativa abbia o meno significato retributivo: se egli, cioè, stia chiedendo una retribuzione per un atto del suo ufficio, o si stia limitando a chiedere una mancia, un attestato di considerazione, l'adeguamento ad un uso sociale. La rilevanza dell'ammontare dell'utilità richiesta gioca proprio qui il suo ruolo: quale indice dal quale ricavare l'intenzione del pubblico ufficiale mittente, e quindi il significato da questi infuso nella propria sollecitazione. Della richiesta di un'utilità di qualità e quantità oggettivamente assai esigue, specialmente a fronte di una certa consistenza dei benefici che dalla realizzazione dell'atto d'ufficio trarrebbe, o ha tratto, il privato (un libro, una cena in pizzeria, un panettone sotto Natale vs. l'aggiudicazione di un appalto, un controllo fiscale compiacente, l'occultamento di fonti di prova decisive, il rilascio di una legittima autorizzazione necessaria all'avvio di un'attività commerciale), ben difficilmente si potrà dire che il pubblico ufficiale abbia voluto farsi retribuire, abbia inteso chiedere il prezzo, il contro-valore, dell'atto.
Dove invece la consistenza dell'utilità richiesta cominci a lievitare, al punto da far trasparire che l'intenzione del pubblico ufficiale è quella di farsi ripagare per una condotta funzionale realizzata o da realizzare, non v'è giudizio di astratta, oggettiva, (s)proporzione che possa valere ad escludere il reato di corruzione passiva: come detto, infatti, retribuzione proporzionata è quella che il pubblico ufficiale ritenga tale, quella che egli giudichi congrua rispetto all'attività che ha compiuto o a quella che si dichiara disposto a compiere (questo dato, peraltro, è lucidamente riconosciuto anche dai più autorevoli difensori dell'importanza e della centralità del binomio "retribuzione = proporzione" in seno alle fattispecie di corruzione: «L'affermazione della irrilevanza della proporzione nella corruzione propria ha tuttavia un fondamento di verità: essa esprime in modo inadeguato ed erroneo un principio probatorio valido. Se il pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, accetta un qualche compenso anche assai ridotto, una massima di esperienza fa supporre che il compenso, nelle circostanze concrete, era proporzionato all'atto, soprattutto poi se l'atto è effettivamente compiuto. Per contrastare questa massima di esperienza, occorrerà dimostrare caso per caso che all'accettazione del compenso il pubblico ufficiale non è stato spinto dal fatto che esso operava come retribuzione per l'atto contrario ai doveri d'ufficio»: Pagliaro, La retribuzione, 67. Non sembra, però, che sussistano ragioni sufficienti a limitare il discorso alla sola corruzione propria).
c) In tutti i casi, la dazione o l'accettazione di munuscula non integra nessuna delle fattispecie di corruzione per ragioni di (in)offensività della condotta (così anche Benussi, Trattato 3, I, 478. Da ultimo, anche Vinciguerra, 220). La punizione, come corruzione, dell'offerta o dell'accettazione di munuscula, sarebbe giustificabile solo nell'ambito di una impostazione statalistica ed autoritaria, che imperniasse il nucleo delle fattispecie sulla tutela del prestigio della P.A. Ma, al di fuori di quest'ambito, non vi è oggetto giuridico che possa dirsi offeso dallo scambio di un munusculum: non l'interesse alla non venalità dei pubblico ufficiale, poiché la venalità comporta che si agisca per fini di lucro e ciò non può dirsi per il caso di chi accetti un'utilità di valore estremamente esiguo; non l'imparzialità od il buon andamento della P.A., poiché queste vengono poste in pericolo solo a mezzo di donativi che siano di consistenza tale da indurre il pubblico ufficiale destinatario ad agire nel modo richiesto: e solo uno stolto può essere motivato a compiere una condotta funzionale "perché" ha ricevuto un munusculum; non l'interesse a che non siano indebitamente compravenduti gli atti d'ufficio, poiché in presenza di una palese sproporzione per difetto fra utilità ed atto non si può proprio parlare di compravendita; non, infine, la fiducia dei cittadini nella correttezza della P.A., poiché questa non può dirsi scossa in presenza di fatti che, per loro natura, sono anche incapaci di offendere la correttezza stessa della P.A.
Condivisibile precisazione in C., Sez. VI, 3.11.1998: «In tema di reati di corruzione, i pagamenti di somme effettuati da società sottoposte a verifiche fiscali, al fine di ottenere, dai pubblici ufficiali coinvolti a vario titolo nelle stesse, un trattamento di favore, non possono essere considerati "regali d'uso" o "donativi di cortesia" (intendendosi per tali soltanto quelli che, per la loro oggettiva modicità, non sono idonei ad esercitare influenza sul compimento dell'atto d'ufficio, in modo da non apparire quale corrispettivo di quest'ultimo, proprio in ragione della manifesta sproporzione rispetto all'atto del pubblico ufficiale)».
Sotto il regime del 318, riformato nel 2012, la Suprema Corte ha affermato che, sebbene la proporzionalità tra le prestazioni non sia un elemento costitutivo del reato di corruzione funzionale, l'irrisorietà dell'utilità conseguita rispetto alla rilevanza dell'atto amministrativo compiuto rileva sul piano probatorio dell'esistenza del nesso sinallagmatico tra utilità ed esercizio della funzione, il cui mercimonio integra il disvalore del fatto punito dall'art. 318 ( C., Sez. VI, 8.1-23.2.2021, n. 7007; C.pen., Sez. VI, 15.5-14.10.2025, n. 33705). Quanto alla corruzione propria, si è ribadita la necessità della prova della sussistenza di un rapporto sinallagmatico tra le condotte di corrotto e corruttore, assumendo rilievo sintomatico a tal fine la proporzione economica e l’epoca delle reciproche prestazioni, quali elementi dimostrativi del nesso funzionale e causale tra di esse ( c.pen. sez. VI, 30/10/2025-20/01/2026, n. 2244). In particolare, poi, nella corruzione propria susseguente, l'elemento determinante è la correlazione tra l'utilità offerta e la contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, con la precisazione che la modicità del valore della dazione non esclude la rilevanza penale del fatto, se questa costituisce la remunerazione di un atto contra legem compiuto dal pubblico ufficiale ( c.pen. sez. VI, 04/02-05/03/2026, n. 8675).
17. (Segue) La natura indebita della retribuzione
Perché vi sia corruzione passiva non basta che il pubblico ufficiale accetti una retribuzione per un atto del suo ufficio (allo stesso modo che, per esservi corruzione attiva, non basta che un privato dia o prometta ad un pubblico ufficiale una retribuzione per un atto del suo ufficio): occorre che la retribuzione sia indebita. L'art. 318, 1° co., parla, in particolare, di retribuzione "non dovuta" al pubblico ufficiale. È, questo, un elemento normativo delle fattispecie di corruzione, il cui contenuto dipende, quindi, da quanto previsto nella normativa extrapenale di riferimento: ossia, per lo più, dal diritto amministrativo (cfr. Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 217). Una retribuzione è "non dovuta", quindi indebita, se questo è quanto stabilisce la norma extrapenale (amministrativa) di qualificazione.
Peraltro, si ritiene pacificamente che una retribuzione non sia indebita, non solo quando sia dovuta, ossia: imposta dalla normativa extrapenale di riferimento, ma anche quando, senza essere dovuta, sia consentita, resa lecita: quando, cioè, qualche norma giuridica riconosca al pubblico ufficiale la facoltà di accettare (e, correlativamente, al privato la facoltà di dare o promettere) una qualche retribuzione per un atto del suo ufficio. È questa una conclusione cui si può pervenire sia in forza di un'analogia in bonam partem (Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 217), sia in forza dell'applicazione dell' art. 51, in base al quale l'esercizio di un diritto esclude la punibilità, e che in questo caso, in particolare, funzionerebbe come causa di esclusione della tipicità della condotta. Così ad es. una retribuzione non sarebbe indebita (cosicché la relativa dazione o accettazione non integrerebbe una condotta tipica di corruzione), non solo quando la legge ne imponga la corresponsione quale condizione per accedere ad un servizio pubblico, ma anche nel caso in cui un pubblico ufficiale sia autorizzato ad accettarla da un superiore gerarchico che abbia un siffatto potere giuridico.
Nella corruzione impropria, a differenza della corruzione propria, peraltro, una retribuzione può essere indebita, oltre che nell'an, anche soltanto nel quantum: può darsi cioè tanto il caso che nessuna retribuzione sia dovuta o consentita dal diritto per il compimento dell'atto d'ufficio, quanto il caso che il diritto stabilisca che una certa retribuzione sia invece dovuta, o consentita. Nel primo caso, qualsiasi retribuzione dell'atto, alle condizioni (di "proporzione") già descritte, sarebbe indebita; nel secondo caso, invece, la retribuzione sarebbe indebita solo ove eccedesse, nella qualità o nella quantità, la retribuzione stabilita per legge.
Una questione particolare si è posta in relazione alla retribuzione di servizi straordinari: ad es., un pubblico ufficiale accetta una retribuzione da parte di un privato in relazione al compimento di un atto del suo ufficio che, però, sia avvenuto fuori dagli orari d'ufficio. Secondo una soluzione più permissiva, la retribuzione in questi casi non potrebbe dirsi indebita, purché la «prestazione non cagioni il ritardo o l'omissione di altri atti di ufficio e purché la remunerazione sia proporzionata non all'atto ma al servizio extra» (Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 217. Analogamente Seminara, sub artt. 318-322 ter, 775). Secondo una soluzione più rigoristica, invece, salvo il caso che la remunerazione consista in un munusculum, non si potrebbe escludere che anche nel caso di retribuzione per servizi straordinari risultino integrati gli estremi di una corruzione (Comm. Romano, PS, I, 168).
18. Il dolo
Si può dire che la condotta di un pubblico ufficiale sia retta dal dolo di corruzione passiva solo se egli, nel compierla: a) si sia intenzionalmente fatto dare o promettere, o abbia intenzionalmente ricevuto o accettato la promessa di un'utilità; b) abbia inteso l'utilità sollecitata o accettata quale retribuzione per un atto del proprio ufficio; c) fosse consapevole della natura indebita di una siffatta retribuzione (cfr. Levi, 299: «occorre volere ricevere e sapere di ricevere per sé o per altri, sapere di ricevere a titolo di retribuzione di un atto determinato, sapendo che è un atto d'ufficio e che questa retribuzione non è dovuta»).
Poiché, peraltro, le condotte di corruzione sono soggettivamente pregnanti, la volontà di sollecitare o di accettare una retribuzione per un atto d'ufficio (che è un aspetto del dolo di corruzione passiva) non è da concepirsi come il riflesso soggettivo di una condotta già di per sé compiuta e dotata di senso. Una condotta di accettazione (o di sollecitazione) di una retribuzione non esiste, «già sul piano obiettivo», se non è animata da quella volontà. Sarebbe errato credere che una condotta consistente nel «ricevere una utilità» possa venire individuata su base puramente oggettiva, e che poi vi si possa aggiungere, dall'esterno, una corrispondente volontà di ricevere, quale parte, aspetto, del relativo dolo, inteso come elemento ulteriore e separato dell'illecito di corruzione passiva. In realtà non si può dire che qualcuno riceva qualcosa, senza sapere se propriamente questa fosse la volontà dell'agente (e lo stesso vale per tutte le altre condotte di corruzione, sia passiva che attiva).
In questo senso, il dolo di corruzione è parte integrante della relativa condotta illecita: nel senso che, già oggettivamente, nessuna condotta di corruzione si può ricostruire senza considerare la volontà retributiva dell'agente (che, a sua volta, è parte del relativo dolo).
Ciò detto, bisogna anche precisare, però, che il "salto di qualità" dalla volontà di ricevere un'utilità in cambio della prestazione di un servizio al dolo di corruzione (attiva o passiva) è propriamente dato dalla consapevolezza della natura indebita della retribuzione. La volontà di ricevere, quella di farsi retribuire, ne sono parti, ma non sono ancora dolo di corruzione passiva, se non si accompagnano alla consapevolezza della natura indebita della retribuzione (così come la volontà di dare una retribuzione non è ancora dolo di corruzione attiva, se neanche essa si accompagna a quella stessa consapevolezza).
E poiché alla compiuta tipicità, ed illiceità, di ciascuna condotta di corruzione è essenziale il dolo corrispondente - quella stessa consapevolezza segna anche il discrimine tra una condotta retributiva lecita e una condotta illecita di corruzione. Il sillogismo è semplice: a) se non si ha condotta di corruzione senza il dolo corrispondente; b) e non si ha dolo di corruzione senza consapevolezza della natura indebita della retribuzione; c) allora non si ha condotta tipica, illecita, di corruzione senza consapevolezza della natura indebita della retribuzione.
Le condotte di corruzione, inoltre, emergono da un intreccio di significati (v. supra, par. 5). Ad esempio, non si può dare senza che altri riceva (scil.: voglia ricevere e realizzi tale volontà) e, viceversa, nessuno può ricevere ciò che nessuno sta dando; allo stesso modo, non si può retribuire senza che altri si lasci retribuire e, viceversa, nessuno può lasciarsi retribuire, se non c'è qualcuno che lo stia retribuendo, e così di seguito.
Così, nel caso di iniziativa del privato, per il perfezionarsi della condotta illecita di corruzione passiva occorre che quella iniziativa avesse effettivamente il significato dell'offerta o della promessa di un'utilità quale retribuzione per un atto dell'ufficio del destinatario; ed occorre, altresì, che quest'ultimo fosse consapevole del significato retributivo dell'iniziativa del privato.
Dove invece il pubblico ufficiale non abbia compreso che il privato volesse dargli o promettergli un'utilità, o non abbia compreso che, dandogli o promettendogli un'utilità, lo volesse retribuire per un atto dell'ufficio, mancherà l'aspetto subiettivo, e con esso il dolo, della condotta di corruzione passiva: il pubblico ufficiale, a causa del suo errore sul significato della condotta del privato (rilevante ai sensi dell' art. 47, 1° co., quale errore su un presupposto del reato), non ha voluto ricevere l'utilità come retribuzione per un atto del suo ufficio.
Nel caso inverso in cui il privato non avesse intenzione di retribuire il pubblico ufficiale, e questi abbia ciò nondimeno erroneamente creduto che quella fosse la sua intenzione, la corruzione passiva sarà meramente putativa ( art. 49, 1° co.).
Perché la condotta di corruzione passiva risulti integrata non occorre invece che il privato sia in dolo: è necessario che questi abbia voluto retribuirlo per un atto del suo ufficio, ma non occorre che egli sia anche consapevole del carattere indebito di questa retribuzione. In questo senso, il dolo di corruzione passiva è indipendente dal dolo di corruzione attiva (e viceversa) (principio pacifico in dottrina: per tutti Levi, 282; Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 210; Seminara, sub artt. 318-322 ter, 776). Così, si avrà corruzione passiva anche se il privato abbia dato o promesso la retribuzione erroneamente convinto che questa fosse dovuta o consentita (a condizione, ovviamente, che il pubblico ufficiale fosse invece consapevole della sua natura indebita). Di converso, se il privato offre al pubblico ufficiale una certa utilità indebita per il compimento di un certo atto legittimo ed il pubblico ufficiale l'accetta perché erroneamente convinto che si tratti di una retribuzione dovuta: a) mancherà ovviamente la condotta illecita di corruzione passiva; b) ma quella di corruzione attiva sarà integralmente realizzata (contra Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 210, per i quali in tal caso si avrebbe una istigazione alla corruzione passiva).
Ancora: il privato che retribuisca un pubblico ufficiale per un atto del suo ufficio nell'erronea convinzione che la retribuzione sia dovuta, richiesta dal diritto, non è in dolo (ex art. 47, 3° co.), e pertanto non realizza una condotta tipica di corruzione attiva, non è un corruttore: il pubblico ufficiale che l'accetta, però, se è consapevole che la retribuzione è indebita, commette a tutti gli effetti una corruzione passiva.
Invece, il pubblico ufficiale che riceva da un privato una utilità credendo erroneamente che questa gli sia data in retribuzione dell'atto x, per il quale la legge prevede che egli venga retribuito, non è in dolo ( art. 47, 1° co.: errore sull'atto retribuito), e pertanto non realizza una condotta tipica di corruzione passiva: non è un corrotto. Ciò non esclude, però, che il privato sia un corruttore (se ha voluto retribuire il pubblico ufficiale per un atto del suo ufficiale per il quale non sia ammessa retribuzione).
Ciò comporta che le condotte illecite di corruzione non siano affatto bilaterali. E così, se ci si attiene al significato normativo dei concetti, può accadere che in concreto vi sia un soggetto corrotto senza alcun corruttore, e viceversa: un pubblico ufficiale può lasciarsi corrompere senza che nessuno abbia effettivamente voluto corromperlo, così come un privato può corrompere un pubblico ufficiale che, ciò nonostante, non viene corrotto. Questo a conferma del fatto che corruzione attiva e corruzione passiva sono due reati autonomi, e non frazioni di un unico illecito necessariamente plurisoggettivo (ciò nondimeno, anche i sostenitori di una concezione plurisoggettiva dei reati di corruzione ammettono pacificamente la reciproca autonomia tra dolo e condotta illecita del corrotto e dolo e condotta illecita del corruttore: v. per tutti Grosso, Corruzione, 161).
Per altre notazioni in merito al contenuto dell'aspetto subiettivo della condotta illecita di corruzione passiva, v. supra, par. 15, lett. b.
È assai diffusa la convinzione che i reati di corruzione passiva antecedente siano reati a dolo specifico (Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 218; Grosso, sub artt. 318-322, 193; Fornasari, 204; Benussi, Trattato 3, I, 443).
La tesi, però, non può essere condivisa. I reati di corruzione passiva, anche antecedente, sono sempre, e soltanto, reati a dolo generico (v. Seminara, Gli interessi, 969; Id., sub artt. 318-322 ter, 776; Del Gaudio, Corruzione, 139; Balbi, I delitti di corruzione. Un'indagine strutturale e sistematica, 111; Spena, 323).
La peculiarità delle fattispecie a dolo specifico, infatti, è che in esse il compimento della condotta illecita deve porsi quale "condizione" - per quanto non per forza necessaria o sufficiente - perché il soggetto raggiunga un suo scopo ulteriore, coincidente con quello descritto nella disposizione: questo stesso scopo egli potrebbe astrattamente raggiungerlo in altro modo; e d'altra parte, posta la condotta-mezzo, non è detto che l'avverarsi dello scopo ne consegua automaticamente. È comunque necessario che il compimento della condotta illecita sia assunto dal reo come un mezzo, uno strumento, una condizione per conseguire la finalità ulteriore. Fattispecie a dolo specifico sono quelle in cui una certa condotta è incriminata nei limiti in cui essa sia realizzata quale mezzo per conseguire una finalità ulteriore, che però non è necessario che si realizzi effettivamente.
La struttura della condotta di corruzione passiva (di sollecitazione o accettazione di una retribuzione), invece, è tale che essa, già concettualmente, non costituisce, né può costituire, dal punto di vista del relativo soggetto agente (il pubblico ufficiale), un mezzo per conseguire la finalità ulteriore costituita dal compimento dell'atto d'ufficio: il compimento dell'atto non rappresenta una finalità ulteriore delle condotte di corruzione passiva, neanche antecedente. Farsi corrompere non significa accettare una retribuzione indebita "al fine" di compiere un atto del proprio ufficio. Una volta che il pubblico ufficiale ottenga la dazione o la promessa da parte del privato, lo scopo tipico della condotta di corruzione passiva è già raggiunto: l'acquisizione di una certa utilità o l'impegno ad una sua futura corresponsione (contra Fornasari, 204, per il quale questo ragionamento tende «a confondere le cause della condotta con le finalità specifiche che ne caratterizzano le modalità esecutive, unico profilo davvero attinente alla qualificazione del dolo come specifico»). Nell'ipotesi di corruzione passiva, è semmai il fatto di impegnarsi al compimento di una certa, futura condotta funzionale a costituire il mezzo attraverso il quale un pubblico ufficiale ottiene una certa utilità indebita o la relativa promessa.
Il compimento dell'atto, dunque, anziché l'oggetto di un dolo specifico, ossia di una finalità del corrotto, costituisce il motivo, la causa, dello scambio retributivo: la ragione per cui tra i due soggetti avviene un passaggio di utilità; ciò (o meglio: parte di ciò) su cui essi si accordano (così, lucidamente, Balbi, I delitti di corruzione. Un'indagine strutturale e sistematica, 112).
19. Forme di manifestazione. Responsabilità amministrativa degli enti
I reati di corruzione si consumano con la stipulazione dell'accordo: nel luogo e nel momento di essa, dunque, si fissano locus e tempus commissi delicti.
Per la determinazione del momento in cui deve ritenersi che avvenga la stipulazione dell'accordo corruttivo, v. supra, parr. 4 e 9.
Una questione particolare (che comunque non riguarda la corruzione impropria susseguente) sorge nel caso in cui, dopo che i due soggetti si siano accordati sul trasferimento (ancora potenziale) dell'utilità, questa venga effettivamente trasferita: ossia, nel caso in cui il pubblico ufficiale riceva una utilità della quale avesse già, in un primo momento (che non cada nello stesso giorno), accettato la promessa. Ci si chiede se e come incida, in casi del genere, il compimento, da parte del pubblico ufficiale, in relazione ad una medesima vicenda corruttiva, di due condotte (accettazione della promessa e ricezione) distintamente descritte dalle norme sulla corruzione.
A voler sintetizzare, le soluzioni possibili sono due.
Da una parte vi è chi ritiene che, quante volte alla promessa faccia seguito il relativo adempimento, il momento della consumazione si sposti da quello dell'accettazione della promessa a quello della ricezione dell'utilità. La ragione sarebbe questa: la condotta di ricezione sarebbe più grave di quella di accettazione di una promessa, se non altro perché l'una rappresenta in atto ciò che l'altra è solo in potenza. E poiché la consumazione del reato si ha nel momento in cui la realizzazione della fattispecie raggiunge la sua massima gravità, se ne fa conseguire che, sebbene il reato possa già dirsi perfetto con l'accettazione della promessa, esso si consuma solo con la ricezione, qualora questa faccia effettivamente seguito a quella (corruzione come reato eventualmente permanente: con la conseguenza che la competenza per territorio rimarrebbe fissata nel momento dell'accettazione della promessa, poiché è lì che ha avuto inizio la consumazione: art. 8, 3° co., c.p.p.) [così Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 258. Contra Marra, Il delitto di corruzione tra modernità (empirica) e tradizione (dogmatica): problemi interpretativi e prospettive di riforma, in IP, 1998, 1010].
La giurisprudenza arriva ad analoghe conclusioni, in base ad un ragionamento parzialmente diverso: la corruzione sarebbe, cioè, reato a duplice schema, uno principale, rappresentato dal trasferimento effettivo (dazione/ricezione) di utilità, ed uno secondario, rappresentato invece dal trasferimento potenziale (promessa/accettazione della promessa) di essa: nella logica delle incriminazioni, il secondo schema verrebbe in rilievo solo in via sussidiaria ed eventuale (quale forma di anticipazione della tutela penale), quando non risulti concretamente integrato il primo. Nei casi in cui invece il fatto si realizzi secondo entrambi gli schemi (quando, cioè, alla promessa segua l'effettiva dazione/ricezione dell'utilità indebita), verrebbe meno la condizione fondamentale da cui dipende l'operatività dello schema sussidiario (ossia, appunto: che non operi concretamente lo schema principale); lo schema promessa/accettazione della promessa rimarrebbe perciò concretamente privo di autonomo rilievo, e la consumazione si sposterebbe al momento (successivo) in cui ha trovato realizzazione lo schema principale (ossia, al momento della dazione/ricezione dell'utilità). Da ultimo, C., S.U. 25.2.2010, n. 15208: «Il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione - ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione - ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione. (Nella specie, relativa a promessa e successiva dazione di somma di denaro mediante il versamento della stessa in un conto societario non intestato all'imputato, il momento consumativo è stato individuato in quello di utilizzazione di fatto della somma quale comportamento da lui tenuto "uti dominus")». Tra le tante altre, v. ad es. C., Sez. VI, 19.3.1997 (affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto che nel caso di specie, vertendosi nell'ipotesi dello schema principale, e trattandosi di plurime dazioni di compenso collegate all'accordo corruttivo, il termine della prescrizione decorresse dal giorno in cui era avvenuta l'ultima corresponsione); C., Sez. VI, 3.2.1998; C., Sez. VI, 4.5.2006 («Il delitto di per sé si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa o con il ricevimento effettivo dell'utilità, ma, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell'ultimo, che assorbe, facendogli perdere di autonomia, l'atto di accettazione della promessa, perché con l'effettiva prestazione si concretizza l'attività corruttiva e si approfondisce l'offesa tipica del reato»).
Da ultimo sul tema v. C., Sez. VI, 27.11.2015-22.1.2016, n. 3043 secondo cui l'art. 318, come modificato dalla L. 6.11.2012, n. 190, tipicizza un reato eventualmente permanente se le dazioni indebite sono plurime e trovano una loro ragione giustificatrice nel fattore unificante dell'asservimento della funzione pubblica. Sulla struttura della corruzione come delitto a duplice schema v. ancora C., Sez. VI, 31.5-21.7.2022, n. 28988 (seppur riferita ad un caso di corruzione propria).
Sul versante opposto, si ritiene che la corruzione si consumi comunque nel momento della stipulazione dell'accordo: se questo avviene mediante promessa e accettazione della promessa, cui segua, in un giorno diverso, l'effettiva dazione di quanto promesso, la consumazione del reato rimane fissata nel momento dell'accettazione della promessa (in tal senso, da ultimo, Vinciguerra, 212). La successiva "dazione/ricezione" costituirebbe un post factum non punibile. Tra la condotta di accettazione della promessa e quella di ricezione non sussisterebbe alcun "ordine gerarchico": l'una e l'altra rappresentano, allo stesso modo, forme principali della condotta illecita di corruzione passiva.
Questa impostazione fa capolino in alcune sentenze: si veda, ad es., C., Sez. VI, 25.3.1994.
Entrambe le soluzioni hanno buoni argomenti dalla loro parte. A favore della seconda gioca la natura di contratti consensuali dei fatti di corruzione (v. supra, par. 4): l'essenza della corruzione sta nell'accordo corruttivo, e non tanto nel trasferimento effettivo di utilità.
D'altra parte, non è dubbio che la promessa rappresenti in potenza ciò che la dazione è in atto (v. sub art. 321), e che quindi quest'ultima costituisca, sul piano concettuale, il coronamento, il naturale sviluppo o compimento dell'altra. Inoltre, anche nell'ottica del codice penale il fatto di ricevere l'utilità è certamente più grave rispetto al fatto di accettarne la promessa (contra, però, Seminara, sub artt. 318-322 ter, 776): tant'è che, nel caso di corruzione impropria susseguente, solo la prima condotta è presa in considerazione, mentre l'altra è tollerata come fatto penalmente atipico.
Preferibile appare comunque, tutto sommato, l'idea secondo cui la ricezione rappresenti, rispetto all'accettazione della previa promessa, un post factum non punibile: nell'ottica di una ricostruzione dei reati di corruzione alla luce della metafora contrattuale, il binomio "dazione/ricezione" non rappresenta che l'esecuzione di un patto già stipulato; ed anche quando assuma questa fisionomia, la vicenda corruttiva trova ciò nondimeno la sua essenza nella stipulazione del patto, più che nell'effettivo trasferimento dell'utilità.
Ognuna delle due soluzioni fin qui ricostruite appare, peraltro, dogmaticamente sostenibile. Lo stesso non si può dire, invece, per quella, pure emersa in giurisprudenza ( C., Sez. VI, 24.3.1997), secondo cui la previa accettazione della promessa di un'utilità e la successiva ricezione di questa costituirebbero due reati autonomi, legati però dal vincolo della continuazione.
Quelle di corruzione, in realtà, costituiscono leggi miste alternative (v. ad es. Pagliaro, La fattispecie di corruzione come legge mista alternativa, commento a C., Sez. VI, 24.3.1997, in DPP, 1997, 850; analogamente Marra, 999; Rampioni, I delitti di corruzione. Studi su casi, 102), in cui cioè la fattispecie descrive diverse, possibili, modalità realizzative di quella che, ciò nondimeno, rimane un'unica ed unitaria condotta illecita (più espressioni verbali per descrivere, sotto diversi possibili angoli realizzativi, un'unica condotta).
Ciò detto, occorre chiarire un altro punto.
La corruzione passiva si consuma nel momento dell'accettazione della promessa, o in alternativa in quello della ricezione dell'utilità, nei casi in cui la condotta del corrotto abbia rappresentato l'accettazione di un'altrui iniziativa. Quando invece l'iniziativa sia stata del pubblico ufficiale, la corruzione passiva si consuma nel momento in cui il privato accetti la stipulazione del patto, e quindi nel momento in cui questi offra o prometta quanto richiesto dal pubblico ufficiale: una volta che il funzionario abbia avuto notizia dell'accettazione da parte del privato, non è necessario che egli compia alcuna ulteriore manifestazione di volontà, con cui "appropriarsi" dell'utilità offerta, o con cui accettare appositamente la promessa effettuata, dal privato (non sembra, dunque, completa la definizione, unanime in dottrina, con cui si fanno in ogni caso coincidere il momento ed il luogo di consumazione della corruzione passiva con quelli in cui il funzionario riceve la retribuzione o ne accetta la promessa. Con precisazioni, v. ora Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 258).
È pacifico, poi, che nessuna incidenza ha sulla consumazione del reato di corruzione antecedente abbia il successivo compimento, da parte del pubblico ufficiale, dell'atto per cui è stato corrotto (Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 259; Grosso, Corruzione, 165).
In giurisprudenza v. ad es.: C., Sez. I, 27.10.2003 («Ai fini della configurabilità tanto della corruzione impropria, prevista dall'art. 318, co. 1, quanto di quella propria, prevista dall' art. 319, co. 1, è sufficiente che vi sia stata ricezione della indebita retribuzione o accettazione della relativa promessa, restando quindi indifferente che ad essa abbia fatto poi seguito o meno l'effettivo compimento dell'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio, in vista del quale la retribuzione è stata elargita o la promessa formulata.
Di conseguenza, «se l'accettazione della promessa e la ricezione dell'utilità sono unitarie, nel senso che sono riconducibili alla stessa fonte, anche se in funzione di una pluralità di atti da compiere, il reato rimane unico e la plurima attività pubblica posta eventualmente in essere dal pubblico ufficiale corrotto non dà luogo alla continuazione del reato, che è legata soltanto alla pluralità delle pattuizioni» ( C., Sez. VI, 4.5.2006).
Aggiornato Qualora la corruzione consista nell’accordo per la stipulazione di un contratto di lavoro, integrante una corruzione propria, se il rapporto di lavoro è reale, l’utilità penalmente rilevante si esaurisce nell’acquisizione della posizione lavorativa, con conseguente individuazione del momento consumativo nella stipula del rapporto ( c.pen. sez. VI, 04/02-03/06/2026, n. 20342).
Il tentativo-iniziativa di corruzione passiva antecedente (sollecitazione del pubblico ufficiale non accolta dal privato) è appositamente incriminato all' art. 322, 3° (per la corruzione impropria) e 4° (per la corruzione propria) co. a titolo di istigazione passiva alla corruzione attiva.
Dall'applicazione dell' art. 56 (v. più dettagliatamente sub art. 322) discende invece la punibilità: a) del tentativo del pubblico ufficiale di realizzare una condotta di accettazione di corruzione passiva (tentativo di accettare la promessa; tentativo di ricevere); b) del tentativo di corruzione passiva susseguente; c) delle trattative tra privato e pubblico ufficiale non sfociate nella stipulazione del patto (quando la condotta del pubblico ufficiale non integri già gli estremi di un'istigazione alla corruzione - ossia, quando non si possa dire che ci sia stata una sua vera e propria iniziativa non accolta dall'altro - e purché le trattative non siano fallite perché il pubblico ufficiale abbia volontariamente desistito dal suo tentativo di farsi o lasciarsi corrompere: altrimenti, sarebbe applicabile l' art. 56, 3° co.).
Quanto alle circostanze del reato, è dubbia l'applicabilità delle circostanze "patrimoniali" ( artt. 61, n. 7 e 62, n. 4). La corruzione di per sé non lede il patrimonio della P.A., e tuttavia non v'è dubbio che normalmente le condotte corruttive siano poste in essere "per motivi di lucro" (v. con precisazioni Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 257).
Per la negativa, di recente, (in relazione ad un caso di corruzione propria) C., Sez. VI, 22.4.2009, n. 23776: «La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è applicabile al reato di corruzione, trattandosi di un reato bilaterale che non permette di identificare un soggetto danneggiato e un soggetto danneggiante».
Senz'altro applicabili sono invece l'aggravante di cui all' art. 61, n. 2 (aggravante teleologica) e quella di cui all' art. 61, n. 8 (avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del reato).
È ammissibile il concorso di persone nei reati di corruzione passiva, secondo le regole generali del concorso nei reati propri. Si pensi ad es. al caso di più pubblici ufficiali, congiuntamente competenti a compiere un atto collegiale, che si spartiscano una mazzetta. Anche il privato può concorrere nel reato di corruzione passiva: ad es., agendo come intermediario del pubblico ufficiale corrotto.
Cfr. ad es. C., Sez. VI, 18-25.9.2020, n. 26740; C., Sez. VI, 4.5.2006; C., Sez. V, 25.3.2004.
Ai fini dell’integrazione del concorso non è necessario che il concorrente riceva un’utilità diretta, a condizione che sia consapevole della dazione o promessa illecita e del rapporto sinallagmatico con l'esercizio della funzione e che in tale accordo si inserisca, fornendo un contributo materiale necessario alla sua realizzazione ( C., Sez. VI, 26.1-15.2.2023, n. 6557).
Occorre inoltre che l'azione dell'intermediario costituisca, nel suo significato essenziale, manifestazione della volontà corruttiva del pubblico ufficiale. Non si avrebbe corruzione, ad es., se il pubblico ufficiale acconsentisse a ricevere la retribuzione tramite l'intermediario, senza però essere consapevole a differenza di quest'ultimo, della natura indebita della retribuzione (l'intermediario, in tal caso, risponderebbe di millantato credito: art. 346).
Quanto ai rapporti tra norme, quella sulla corruzione passiva impropria non si applica nei casi in cui la condotta, con cui il pubblico ufficiale solleciti la dazione o la promessa di un'utilità indebita per un atto del proprio ufficio, possegga tutti gli estremi di una concussione (v. sub art. 317): ossia, quando la sollecitazione assuma la forma di una costrizione, o induzione, mediante abuso di poteri (ad es.: il pubblico ufficiale minaccia che, in caso di mancata remunerazione, ometterà di compiere un atto dovuto alla cui realizzazione il privato abbia interesse; od ancora: il pubblico ufficiale minaccia di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio sfavorevole al privato, o ne comincia l'esecuzione, condizionandone la mancata esecuzione o la cessazione al fatto che il privato gli dia o gli prometta una utilità). La norma sulla concussione mediante abuso di poteri, in tal caso, prevale su quella incriminatrice della corruzione passiva impropria antecedente in forza del principio di consunzione.
A proposito del rapporto tra corruzione e truffa in danno dello Stato C., Sez. VI, 31.1-27.2.2018, n. 9047 ritiene ammissibile il concorso materiale poiché l'accordo corruttivo non può integrare l'induzione in errore nei confronti del pubblico ufficiale che partecipa all'accordo, ma può ben indurre in errore gli altri funzionari dell'ente pubblico ed in particolare gli organi di controllo. Il concorso è, dunque, escluso se gli artifizi e i raggiri sono rivolti agli stessi pubblici agenti riconosciuti responsabili di corruzione passiva ( C., Sez. VI, 6.10-18.10.2021, n. 37653).
Secondo C., Sez. VI, 24.10.1995, «Non sussistendo rapporto di specialità tra il reato di corruzione e quello di finanziamento illecito di partito, è possibile il concorso formale tra di essi. Deve invero considerarsi che diverse sono le condotte e diversi i beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici: il buon andamento della P.A., per quanto attiene alla corruzione, ed il metodo democratico, con riguardo all'altro reato».
Il concorso formale è pure ritenuto configurabile tra il reato di comparaggio di cui agli artt. 170 ss., R.D. 27.7.1934, n. 1265, consistente nel dare o ricevere, anche a titolo di mera promessa, denaro o altra utilità allo scopo di agevolare la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, ed il reato di corruzione impropria, stante la clausola di riserva dell'applicabilità delle norme sul concorso dei reati, espressamente prevista dal suddetto art. 170, 2° co., che esclude il rapporto di specialità tra le due fattispecie incriminatrici (caso in cui taluni medici convenzionati con il S.S.N. hanno prescritto ai pazienti, dietro compenso di somme di denaro, dei farmaci segnalati da promotori di ditte farmaceutiche) ( C., Sez. VI, 26.9.2011-16.1.2012, n. 1207).
L'art. 25, D.Lgs. 8.6.2001, n. 231, annovera le fattispecie di corruzione (tutte quelle, semplici o aggravate, previste dall'art. 318 all' art. 322 bis) e di concussione quali possibili reati presupposto alla cui commissione, ad opera di uno dei soggetti indicati e alle condizioni stabilite dagli artt. 5 ss. del D.Lgs. citato, è condizionata la responsabilità amministrativa di un ente collettivo. La disposizione prevede che all'ente riconosciuto responsabile si applichino tanto sanzioni pecuniarie (art. 25, 1°-4° co., in relazione alle diverse tipologie di reato-presupposto) quanto sanzioni interdittive (art. 25, 5° co.).
Per ulteriori osservazioni intorno alla responsabilità amministrativa degli enti in relazione a reati contro la P.A. v. sub art. 316 bis.
Un'unica notazione aggiuntiva: le varie corruzioni e la concussione sono i soli reati dei pubblici ufficiali a costituire possibile presupposto per una responsabilità amministrativa degli enti collettivi. Oltre a questi, infatti, l'art. 24, D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 prevede, tra i reati presupposto, anche la malversazione ai danni dello Stato ( 316 bis) e l'indebita percezione di erogazioni ( 316 ter), che, però, non sono propriamente dei reati dei "pubblici ufficiali" contro la P.A. (dal momento che soggetto attivo può, o deve, esserne un "estraneo" alla P.A.).
Si segnala, tuttavia, in questa sede C., Sez. VI, 12.2.2016, n. 11442, secondo cui qualora il reato presupposto sia quello di corruzione e alla promessa faccia seguito la dazione, è a tale ultimo momento che deve farsi riferimento ai fini del calcolo della prescrizione dell'illecito amministrativo, trattandosi del momento in cui si verifica la consumazione del reato.
Si segnala, infine, quanto all’applicazione dell’ art. 131 bis, che la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale causa di non punibilità possa ritenersi sussistente nei confronti dei privati corruttori e non anche dei corrotti, quando solo per i privati sia stata esclusa l'abitualità della condotta ( C., Sez. VI, 6.9-18.10.2021, n. 37645).
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Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Codice penale, approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Pubblicato nella G.U. 26-10-1930, n. 251, suppl. Straord
Codice penale
Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione
Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio12
In vigore dal 14 giugno 2015
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
1 Articolo sostituito dall'art. 7, L. 26 aprile 1990, n. 86 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 75, lett. g), L. 6 novembre 2012, n. 190 e dall’art. 1, comma 1, lett. f), L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.
La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.). Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475. Vedi, inoltre, l'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356.
Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 69/2015 era il seguente: «Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.».
Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta legge n. 190/2012 era il seguente: «Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.».
2 Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
1. Le modifiche introdotte con la L. 6.11.2012, n. 190 e con la L. 27.5.2015, n. 69
Con la L. 6.11.2012, n. 190, l'Italia ha dato seguito agli impegni internazionali assunti con la "Convenzione penale sulla corruzione", fatta a Strasburgo il 27.1.1999, già ratificata con L. 28.6.2012, n. 110 e con la "Convenzione contro la corruzione", adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31.10.2003 con risoluzione n. 58/4 (Convenzione di Merida), già ratificata con L. 3.8.2009, n. 116.
L'art. 319 è stato modificato dall'art. 1, 75° co., lett. g della novella nella disciplina della pena, innalzata sia nel minimo sia nel massimo (ante riforma la reclusione era da due a cinque anni, sotto la vigenza della legge del 2012 il delitto era punito con la reclusione da quattro ad otto anni).
Con successiva L. 27.5.2015, n. 69 la pena della reclusione è stata ulteriormente innalzata sia nel minimo che nel massimo: dal 14 giugno 2015 la corruzione propria è, infatti, punita con la reclusione da sei a dieci anni.
Come chiarito da C., Sez. VI, 25.9-26.11.2014, n. 49226 la legge Severino non ha eliminato l'ipotesi di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319), il quale è però sanzionato in maniera più grave rispetto alla figura di reato di cui all' art. 318.
La stessa collocazione topografica delle due norme, in rapporto di progressione sanzionatoria tra loro, evidenzia che la previsione di base è costituita dall' art. 318, la cui presenza ha eliminato la necessità non solo di prevedere un'espressa sanzione per la corruzione collegata al compimento di atti dell'ufficio non contrari a legge ma anche di stabilire il compimento o meno di un atto dell'ufficio e la relativa natura, mentre il nuovo art. 319 contempla i casi di maggiore gravità, in cui il pubblico ufficiale omette o ritarda un atto di sua competenza o ne compie di addirittura contrari ai doveri d'ufficio, situazioni che come tali esigono una risposta più rigorosa da parte dell'ordinamento.
In merito al rapporto tra le fattispecie punite dagli artt. 318 e 319, si segnala C., Sez. VI, 23.2.2016, n. 15959, secondo cui lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente individuabili ex post, ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all' art. 318, il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio. Nello stesso senso v. C., Sez. VI, 5.4-26.6.2018, n. 29267; C., Sez. VI, 11.2.2016, n. 8211. Aggiornato Così ancora c.pen. sez. VI, 21/04-21/05/2026, n. 18372 con riferimento alla mera disponibilità da parte del pubblico ufficiale a porre in essere, in futuro, atti contrari ai doveri d’ufficio, ancorché non specificamente individuati.
Sul rapporto tra le due fattispecie di corruzione v. anche C., Sez. VI, 17.4-11.9.2018, n. 40344, secondo cui l'art. 318 attiene a «quelle situazioni in cui non sia noto il finalismo del mercimonio della funzione o in cui l'oggetto di questo sia sicuramente rappresentato da un atto dell'ufficio», essendo invece applicabile l'art. 319 «quando la vendita della funzione sia connotata da uno o più atti contrari ai doveri d'ufficio».
2. La corruzione propria dopo la riforma del 1990: struttura della fattispecie
L'art. 319 dispone che sia punito con la reclusione da sei a dieci anni «il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio», riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa.
Com'è facile notare, la norma punisce allo stesso titolo ed allo stesso modo, tanto la corruzione passiva propria antecedente ("per omettere o ritardare", "per compiere") quanto la corruzione passiva propria susseguente ("per aver omesso o ritardato", "per aver compiuto"). È questa una novità apportata al testo dell'art. 319 dalla L. 26.4.1990, n. 86. In precedenza, le due forme di corruzione passiva propria erano disciplinate separatamente (quella antecedente al 1° co., quella susseguente al quarto comma) e diversamente (quella antecedente punita con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da seicentomila a quattro milioni di lire; quella susseguente con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da duecentomila a due milioni di lire). (Il contenuto del 2° e del 3° co. della vecchia formulazione dell'articolo, invece, è grosso modo travasato, rispettivamente, parte nel nuovo art. 319 bis e parte nel nuovo art. 319 ter).
Le ragioni di questa (poco apprezzabile) innovazione sono essenzialmente di ordine probatorio (Fiandaca, Musco, PS, I, 220; Seminara, sub artt. 318-322 ter, in Comm. Crespi, Forti, Zuccalà, 779; Manna, Corruzione e finanziamento ai partiti politici, in Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, I, Diritto penale, Milano, 2000, 122; Stortoni, Delitti contro la pubblica amministrazione, in AA.VV., Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, 4a ed., Bologna, 2006, 143), e indirettamente di ordine generalpreventivo. I fatti di corruzione sono caratterizzati da un'accentuata segretezza: essi quindi sono assai difficili da provare, almeno finché non ci sia un effettivo trasferimento di utilità che determini una visibile modificazione dei patrimoni dei due soggetti. Poiché verba volant, invece, è quasi impossibile (in assenza di una confessione o di una testimonianza) dimostrare se e quando sia avvenuto l'incontro tra una promessa di utilità da parte di un privato e la relativa accettazione da parte di un pubblico ufficiale. Anzi, è assai probabile che dietro ad una "dazione/ricezione" avvenuta ad atto compiuto stia una "promessa/accettazione della promessa" anteriore al compimento dell'atto, e che tuttavia non si sia in grado di dimostrarlo. La funzione probatoria dell'equiparazione fra corruzione propria antecedente e corruzione propria susseguente è appunto pensata per casi del genere, e mira ad evitare che il reo si avvalga della difficoltà di provare il momento dell'avvenuto accordo verbale per ottenere l'applicazione del trattamento più mite in origine previsto per la corruzione propria susseguente.
La norma inoltre si presta anche a letture generalpreventive: l'appesantimento del carico di disvalore gravante sui fatti di corruzione propria susseguente può leggersi come una sorta di affermazione simbolica di quanto sia disapprovato quel tipo di condotta, a prescindere dalla sua collocazione temporale rispetto al momento dell'atto, onde ottenere da parte dei cittadini una spinta motivazionale ancora maggiore ad astenersene.
Comunque sia, i commentatori sono d'accordo nel ritenere che queste ragioni sono insufficienti a giustificare la cancellazione di ogni differenza tra corruzione antecedente e corruzione susseguente in seno all'art. 319 [v., per tutti, Grosso, sub artt. 318-322, in Padovani (a cura di), I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Torino, 1996, 290; Fiandaca, Musco, PS, I, 220; Seminara, sub artt. 318-322 ter, 779; Manna, 121; Spena, Il «turpe mercato». Teoria e riforma dei delitti di corruzione pubblica, Milano, 2003, 261; Balbi, I delitti di corruzione. Un'indagine strutturale e sistematica, Napoli, 2003, 53; Stortoni, Delitti, 143; Rampioni, I delitti di corruzione. Studi su casi, Padova, 2008, 68]: la relazione cronologica tra momento della corruzione e momento dell'atto è troppo importante nella ricostruzione del contenuto d'illecito dei fatti corruttivi, perché se ne possa oscurare così facilmente la rilevanza. Dal fatto che una corruzione sia antecedente o susseguente dipende, infatti, anche la proiezione offensiva delle condotte verso interessi di primaria importanza quali imparzialità e buon andamento della P.A.
È dubbio, dunque, che il legislatore possa legittimamente aggirare le difficoltà di dimostrare la relazione cronologica fra corruzione ed atto d'ufficio a mezzo di una vera e propria presunzione iuris et de iure di antecedenza dell'accordo rispetto all'atto retribuito: così sopprimendo, attraverso il ricorso a meccanismi presuntivi, uno degli elementi dalla cui prova dovrebbe maggiormente dipendere la ricostruzione della offensività del fatto.
La realizzazione di esigenze probatorie o anche generalpreventive non dovrebbe mai avvenire in contrasto con principi costituzionali e politico-criminali fondamentali, quali - nel nostro caso - quelli di offensività, di ragionevolezza, di proporzione tra (disvalore del) fatto e (ammontare della) sanzione.
Si aggiunga, a renderla ancor più discutibile, che la riforma ha anche inciso sulla struttura delle condotte di corruzione passiva propria: in precedenza infatti la corruzione propria susseguente era punita solo nel caso di trasferimento effettivo dell'utilità («il pubblico agente che riceve»); era implicitamente esclusa, invece, la rilevanza penale delle condotte di accettazione della promessa. Unificando le ipotesi di corruzione propria antecedente e susseguente in un'unica fattispecie, oggi queste risultano entrambe punibili anche quando avvenute mediante «promessa/accettazione della promessa».
3. Ragioni dell'incriminazione e interessi tutelati
Quando assume la forma susseguente la corruzione passiva propria ha un contenuto d'illecito tale per cui suo tramite il pubblico ufficiale ricava, per sé o per altri, una posizione di indebito vantaggio; è l'illecito sfruttamento della posizione, del ruolo, per fini di lucro, o per indebito beneficio personale, a determinare la rilevanza penale del fatto. Ciò nondimeno, a rendere ancor più riprovevole il comportamento del pubblico ufficiale vi è, in tal caso, la circostanza che egli, a tale scopo, si sia spinto sino a compiere atti contrari ai suoi doveri d'ufficio, o che egli mostri di non avere scrupoli a trarre benefici da un precedente illecito (pur non finalizzato, in origine, alla successiva corruzione), e quindi, in senso lato, ad aggravarne le conseguenze. (Certo è, comunque, che una corruzione susseguente, anche propria, è strutturalmente incapace di ledere l'imparzialità e il buon andamento della P.A.: contra Mirri, Corruzione propria e corruzione impropria tra Costituzione e politica legislativa, in RIDPP, 1980, 441; Manes, L'atto d'ufficio nelle fattispecie di corruzione, in RIDPP, 2000, 924).
Complesso è invece il contenuto d'illecito di una corruzione passiva propria antecedente. Esso condivide con tutte le forme di corruzione passiva (anche quelle susseguenti) il disvalore caratteristico consistente nel fatto che il pubblico ufficiale sfrutti l'ufficio per ricavare, per sé o per altri, una posizione di indebito vantaggio; ciò da cui peraltro facilmente discende, in caso di divulgazione della vicenda corruttiva, un conseguente discredito per la P.A., e l'idea che essa sia gestita o rappresentata da persone che sono disposte a vendere i propri favori al miglior offerente. A questo, nel caso specifico della corruzione passiva propria antecedente, va ad aggiungersi la circostanza che l'atto compravenduto è contrario ai doveri d'ufficio, e che quindi il pubblico ufficiale si impegna a violare i propri doveri posizionali. La dimensione offensiva del fatto del corrotto, in questo modo, proietta la propria ombra anche sull'azione della P.A. (Per Balbi, I delitti di corruzione. Un'indagine strutturale e sistematica, 36, l'incriminazione della corruzione propria antecedente mirerebbe propriamente ad apprestare una tutela anticipata al buon andamento della P.A.: punizione dell'accordo retributivo, avente ad oggetto il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, come "avamposto" volto ad evitare il compimento di questo stesso atto; e corruzione propria antecedente - pare di capire - quale sorta di delitto-ostacolo rispetto, ad es., ad un abuso d'ufficio o ad un'omissione di atti d'ufficio. La tesi, che pure ha una sua intrinseca plausibilità, non appare tuttavia confortata dal dettato normativo: essa non spiega, in particolare, come mai la corruzione propria sia punita più gravemente rispetto a quei reati - abuso d'ufficio, rifiuto di atti d'ufficio, ecc. - che invece, stando ad essa, rappresenterebbero uno stadio più avanzato dell'offesa che si ritiene insita in quella).
4. Condotta illecita, oggetto della condotta, oggetto della corruzione, problema dell'atto discrezionale
Ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione propria non ha rilevanza il fatto che il funzionario corrotto resti ignoto, quando non sussistono dubbi in ordine all'effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nella realizzazione del fatto, non occorrendo che il medesimo sia o meno conosciuto o nominativamente identificato (nel caso di specie l'imputato svolgeva, dietro versamento di somme di denaro, un ruolo di intermediario, quale collettore di notizie riservate provenienti da ambienti giudiziari) ( C., Sez. VI, 7.11.2011-27.1.2012, n. 3523).
Parimenti non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del P.U. o dell'incaricato di pubblico servizio, essendo necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale lo stesso eserciti o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto ( C., Sez. III, 31.3.2016, n. 31424). Nello stesso senso, con riferimento all’atto oggetto del mercimonio nella corruzione propria cfr. C., Sez. VI, 8.6.2023-10.1.2024, n. 1245 e C., Sez. VI, 22.12.2023-5-4-2024, n. 14014.
In tema di corruzione, non configura "atto di ufficio" la condotta commessa "in occasione" dell'ufficio che non concreta l'uso di poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell'agente. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna emessa nei confronti di un amministratore comunale che aveva redatto ricorsi amministrativi, nell'interesse di privati, finalizzati all'annullamento di sanzioni irrogate da altri funzionari comunali, ritenendo tale attività del tutto estranea alle competenze funzionali del suo ufficio) ( C., Sez. VI, 12.2.2016, n. 7731).
Infine, l'atto d'ufficio non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata ( C., Sez. VI, 28.2.2017, n. 17586).
Integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, ex post, con l'interesse pubblico, e salvo il caso di atto sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni ( C., Sez. VI, 14.6.2017, n. 35940). L’esercizio del potere discrezionale, oggetto d scambio corruttivo, integra corruzione propria se il corrotto, violando le regole che disciplinano l'esercizio del potere, abbia pregiudizialmente inteso realizzare l'interesse del privato corruttore; se invece, l’atto compiuto ha perseguito l'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, e non sia stato violato alcun dovere specifico, è configurabile il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione ( C., Sez. VI, 24.5-2.11.2023, n. 44142).
La Suprema Corte ha di recente escluso il reato di corruzione propria nella condotta del parlamentare che riceva un'indebita utilità in relazione all'esercizio della sua funzione, in quanto l'attività del parlamentare non è soggetta a sindacato, essendo prevista dagli artt. 67 e 68 Cost. l'assenza di vincolo di mandato e l'immunità per i voti espressi, con la conseguenza che non è possibile valutarne la condotta in termini di contrarietà o conformità ai doveri d'ufficio ( C., Sez. VI, 2.7-11.9.2018, n. 40347).
Aggiornato Nel reato di corruzione propria susseguente, l'elemento determinante è la correlazione tra l'utilità offerta e la contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio. La modicità del valore della dazione non esclude la rilevanza penale del fatto, se questa costituisce la remunerazione di un atto contra legem compiuto dal pubblico ufficiale ( c.pen. sez. VI, 04/02-05/03/2026, n. 8675).
5. La contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio
Ciò che caratterizza una corruzione propria è il fatto che l'atto oggetto della corruzione è contrario ai doveri d'ufficio.
Si configura contrario ai doveri di ufficio per violazione del dovere di imparzialità l'atto non legato ad una legittima scelta discrezionale di natura politica, ma compiuto a fronte di un compenso promesso o ricevuto, con lo scopo di assicurare all'agente il maggior beneficio ( C., Sez. VI, 27.1.2016, n. 8203). Costituiscono atti contrari non soltanto quelli illeciti (perché vietati da norme imperative) o illegittimi (perché in contrasto con norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico agente, dall'osservanza di doveri istituzionali espressi in norme di qualsiasi livello, ivi compresi quelli di correttezza ed imparzialità ( C., Sez. VI, 2.2-19.4.2023, n. 16672). In merito all’accordo volto al compimento di un atto in violazione di norme imperative, come tale integrante corruzione propria cfr. c.pen. sez. VI, 18/12/2025-08/01/2026, n. 653.
Posto, per la configurabilità della corruzione propria la necessità che l’atto oggetto dello scambio sia individuato od individuabile come contrario ai doveri d'ufficio, si esige, sul piano probatorio, la rigorosa determinazione del contenuto delle obbligazioni assunte dal pubblico funzionario, avuto riguardo anche al movente ed alle specifiche aspettative del privato, alla condotta serbata dall'agente pubblico ed alle modalità di corresponsione a questi del prezzo della corruttela ( C., Sez. VI, 11.5-25.8.2023, n. 35779).
Il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale non appartiene, come si evince chiaramente dalla lettera dell'art. 319, alla struttura del reato ( C., Sez. VI, 7.10.2020, n. 29549).
I doveri cui ci si riferisce sono i cosiddetti doveri posizionali interni (o dinamici). Si ha, dunque, corruzione propria quando il pubblico ufficiale viene retribuito per compiere, o per aver compiuto, un atto in contrasto con un qualche suo dovere (posizionale) interno (contra, ma con distinzioni, Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 226). Ove invece l'atto venduto fosse conforme ai doveri posizionali interni del pubblico ufficiale, non basterebbe a rendere propria la corruzione il fatto che quegli, accettando una retribuzione per compierlo, o per averlo compiuto, mostri una scarsa considerazione del suo ruolo, e si mostri pertanto poco fedele alla P.A.
Così, chiaramente, al di là dell'esattezza della soluzione del caso concreto, C., Sez. VI, 16.10.1998: «Rientra nella fattispecie della corruzione per un atto di ufficio il comportamento dell'incaricato di pubblico servizio che, svolgendo compiti preparatori nella procedura di definizione dei rapporti tra privati proponenti e l'ente di appartenenza, percepisca elevate somme di denaro per "agevolare e velocizzare" la conclusione di contratti di compravendita di immobili. In siffatta ipotesi le dazioni di denaro non sono correlate ad atti contrari ai doveri di ufficio, non essendo ravvisabile alcuna violazione delle regole "interne" poste a presidio dello svolgimento del servizio pubblico; al contrario, è riscontrabile la violazione del principio di imparzialità che, connotandosi, soprattutto, come "dovere esterno", è posto a garanzia di favoritismi o da deviazioni per tornaconto personale da parte dell'agente: di detto principio di imparzialità l'accettazione della indebita "retribuzione" costituisce senz'altro un vulnus, ancorché quest'ultima sia riferita a un atto legittimo».
Diversamente, invece, C., Sez. I, 16.5.2011, n. 25242 («Il dipendente ospedaliero che avverta sollecitamente gli impresari di pompe funebri del decesso imminente o già avvenuto dei ricoverati, pone in essere un atto contrario ai doveri d'ufficio, suscettibile di assumere rilievo come elemento di una condotta corruttiva, poiché attraverso la rivelazione di notizie d'ufficio riservate o segrete per i terzi, e delle quali non ha, comunque, disponibilità, viola i doveri di correttezza ed imparzialità posti a carico dei pubblici dipendenti»). Così anche C., Sez. II, 1.6-27.6.2018, n. 29442.
Chiunque assuma volontariamente una pubblica funzione, invero, si fa con ciò stesso carico di un insieme di doveri che, unitamente ai correlativi poteri, contribuiscono a definire l'essenza della posizione rivestita (per questo: "doveri posizionali"). Quanto alla sostanza, si tratta sia di doveri attinenti al tipo ed al contenuto delle decisioni da adottare (doveri interni), sia di doveri attinenti al tipo di comportamento da tenere, nell'espletamento del proprio ruolo, in rapporto a situazioni accessorie rispetto all'adozione di decisioni (doveri esterni). (Per una distinzione fra doveri interni e doveri esterni parzialmente diversa da quella qui suggerita, v. già Vassalli, Corruzione propria e corruzione impropria, in GP, 1979, II, 325). Detto in altri termini: doveri interni sono quelli che riguardano direttamente il modo, il contenuto, i tempi degli atti da compiere, e delle decisioni da adottare, e quindi dell'azione amministrativa (per ciò: "doveri dinamici"): il dovere di emanare l'atto x, di emanarlo entro il momento y, di emanarlo effettuando il miglior bilanciamento tra gli interessi coinvolti, ecc.; doveri esterni sono invece quelli che riguardano il modo d'essere o d'apparire dell'agente rispetto agli interessi od agli scopi perseguiti nel sistema normativo rilevante (per questo: "doveri statici"): il dovere di mostrarsi imparziali, di astenersi in presenza di certe cause che lo rendano necessario (incompatibilità) o opportuno, il dovere di fedeltà, il dovere di tenere un comportamento decoroso sul luogo di lavoro, ecc. (Spena, 12).
Chiarisce C., Sez. VI, 26.2.2016, n. 23355 che l'atto contrario ai doveri dell'ufficio deve essere espressione diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata dal pubblico ufficiale. Ne discende che non si configura il delitto di corruzione passiva nel caso in cui l'intervento del P.U., in esecuzione dell'accordo illecito, non comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia a questi ricollegabile, essendo destinato ad incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale. Dunque, per la configurabilità del reato di corruzione propria non è determinante che il fatto contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del P.U. o dell'incaricato di pubblico servizio, essendo necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto.
Nel caso di esercizio di potere discrezionale, rinviando alla trattazione sub art. 318, si segnala che un recente arresto ha ritenuto che la stipula di un accordo corruttivo nell'ambito dell'esercizio di un potere discrezionale non implica necessariamente l'integrazione dell'ipotesi di cui all'art. 319, dovendosi verificare se l'atto sia posto in essere in violazione delle regole che disciplinano l'esercizio del potere discrezionale e se il pubblico agente abbia pregiudizialmente inteso realizzare l'interesse del privato corruttore ( C., Sez. VI, 10.11.2020-14.1.2021, n. 1594).
Non è sufficiente ai fini della integrazione della corruzione propria il fatto che l’agente abbia esercitato la funzione in situazione di conflitto di interessi, essendo necessaria la prova del patto corruttivo per uno o più atti contrari ( c.pen. sez. VI, 12/11-18/12/2025, n. 40725).
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Lo stesso art. 319 indica espressamente due forme che la contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio può assumere: omissione e ritardo.
L'una e l'altra implicano che il pubblico ufficiale avesse un obbligo (pre-penale: v. ad es. sub art. 328, par. 11) di compiere l'atto, e di compierlo entro un certo termine: corruzione per omettere, o per aver omesso, un atto si avrà quando il pubblico ufficiale venga retribuito per astenersi, o per essersi astenuto, del tutto dal compiere un atto che deve, o doveva, compiere; corruzione per ritardare, o per aver ritardato, un atto si avrà invece quando il pubblico ufficiale venga retribuito affinché compia, od in quanto abbia compiuto, l'atto dopo la scadenza del termine perentorio entro il quale andava compiuto.
In questi casi, la contrarietà ai doveri interni è in re ipsa. Si tratta semmai di stabilire quale rilevanza attribuire all'offensività dell'omissione o del ritardo: quid iuris, ad es., quando l'atto omesso, o ritardato, non avrebbe comunque prodotto effetti, anche se compiuto nei termini? Si ha corruzione? E, se sì, è corruzione propria?
Quando invece la corruzione abbia ad oggetto il compimento di un atto positivo, la contrarietà ai doveri d'ufficio può essere determinata, ad es., dal fatto che il pubblico ufficiale venga retribuito per agire, o per aver agito, quando invece abbia, o avesse, l'obbligo di astenersi; per compiere, o per aver compiuto, un atto (per qualche aspetto rilevante) diverso da quello che ha, o aveva, l'obbligo di compiere.
Si ha corruzione propria nel caso di atto annullabile. Il reato, inoltre, può ritenersi integrato anche in certi casi di atto nullo: ad es. quando l'emanazione di un atto nullo rappresenti l'equipollente dell'omissione dello stesso, e il corruttore abbia interesse a che non si producano gli effetti giuridici di esso.
Non può aversi corruzione, invece, nei casi in cui il pubblico ufficiale venga pagato per compiere, o per aver compiuto, quello che in realtà è un atto inesistente, mancante cioè dei requisiti minimi necessari a dargli anche solo la parvenza di atto dell'ufficio: qui, infatti, l'oggetto della corruzione manca del tutto, essendo meramente apparente (es.: sentenza emanata da chi non è giudice); ed anzi, più radicalmente, manca un "pubblico ufficiale": in quanto si intenda questa locuzione, non già in termini meramente statici, ma in base ad una connessione tra la qualifica del soggetto ed il suo potere di compiere l'atto per il quale viene retribuito. (Per ulteriori distinzioni e casistica, v. Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 221).
Ambigua appare invece l'idea, che emerge in qualche pronuncia, che, nel caso di corruzione avente ad oggetto una pluralità indeterminata di atti, sia necessario, al fine di determinarne la contrarietà ai doveri d'ufficio, prendere in considerazione, non ciascuno di essi singolarmente, ma l'insieme del servizio reso al privato: v. C., Sez. VI, 14.7.1998; C., Sez. VI, 5.2.1998. Vero è che «l'asservimento della funzione, per denaro, agli interessi privati, concreta il reato di cui all'art. 319»: ma ciò nei limiti in cui per "asservimento" si intenda l'impegno del pubblico ufficiale a violare i propri doveri posizionali interni pur di soddisfare le richieste del corruttore. Altrimenti, non si capisce secondo quale misteriosa alchimia dalla somma di più atti conformi ai doveri d'ufficio possa venir fuori una corruzione per atto contrario agli stessi.
Così di recente C., Sez. VI, 15.10.2013-28.2.2014, n. 9883, secondo cui lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente individuabili ex post, configura il reato di cui all'art. 319, e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all' art. 318 (nel testo introdotto dalla L. 6.11.2012, n. 190). Per C., Sez. VI, 15.9-10.10.2017, n. 46492 configura il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all' art. 318 - lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti, che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati, si conformano all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali.
Nello stesso senso v. C., Sez. VI, 19.9-30.11.2017, n. 54036.
Nel caso di asservimento che comporti il compimento sia di atti contrari che conformi ai doveri del p.u., è integrata la sola fattispecie di cui all’art. 319 ( C., Sez. VI, 30.3-24.5.2023, n. 22390).
Quanto al problema dell’atto discrezionale, si è detto che «la c.d. "corruzione propria" prevista dall'art. 319 non è ravvisabile in relazione al compimento di atti nei quali non esiste alcuno spazio di discrezionalità suscettibile di essere usato per favorire il corruttore, in quanto gli atti compiuti dal pubblico ufficiale in cambio di una illecita retribuzione mantengono la loro natura di atti conformi ai doveri di ufficio, né tale natura viene meno in dipendenza del numero degli atti per i quali è stata accettata la retribuzione poiché il commercio di una pluralità di pratiche amministrative, per numerose che esse siano, non comporta il complessivo asservimento delle funzioni pubbliche agli interessi privati e non trasforma i singoli atti compiuti in atti contrari ai doveri d'ufficio» ( C., Sez., VI, 14.11.2001).
Integra il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio il comportamento di un pubblico ufficiale (nella specie, un consigliere regionale) che, in cambio di una somma di denaro erogata da un privato, ponga in essere una condotta di illegittima interferenza, qualificabile a sua volta di tipo corruttivo o concussivo, nei confronti di altro pubblico ufficiale (nella specie, un funzionario regionale), allo scopo di indurlo ad accordare al privato un trattamento di impropria preferenza cronologica e di risultato nel rilascio di un'autorizzazione ( C., Sez. VI, 15.2.2013, n. 17943).
Integra il delitto di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, la condotta del consigliere comunale che eserciti il diritto di voto ad esso spettante in virtù di un accordo illecito che realizzi l'asservimento del munus publicum all'interesse privato ( C., Sez. VI, 27.6.2013, n. 29789).
Per l'accertamento del delitto è necessario altresì dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio è stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione ( C., Sez. VI, 25.3-28.6.2010, n. 24439). Negli stessi termini, v. C., Sez. VI, 20.7.2016, n. 39462, C., Sez. VI, 18.10-3.12.2012, n. 46763 e C., Sez. VI, 7.11.2011-9.2.2012, n. 5017. Per altro, ai fini della qualificazione del fatto sotto l’art. 319 (anziché sotto l’ art. 318), la mera accettazione, da parte di un pubblico ufficiale, di un'indebita utilità quale contropartita di un'interferenza illecita da attuare non integra necessariamente una corruzione propria, essendo necessario, a tal fine, che la presa in carico dell'interesse del corruttore si sia tradotta nel compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, illecito o illegittimo ( c.pen. sez. VI, 18/04-24/09/2025, n. 31857).
Per gli arresti più recenti si segnala C., Sez. VI, 13.1.2015, n. 8935 secondo la quale il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio può essere integrato anche mediante il rilascio di un parere non vincolante allorché esso assuma rilevanza decisiva nella concatenazione degli atti che compongono la complessiva procedura amministrativa, e quindi incida sul contenuto dell'atto finale.
Per C., Sez. VI, 5.4.2016, n. 19002 è qualificabile come corruzione propria la condotta del medico ginecologo in servizio presso clinica convenzionata che accetta una somma di denaro per concorrere ad affidare un nascituro in via definitiva a terzi. Infatti, per la Suprema Corte, a nulla rileva né consente di qualificare il fatto come truffa la circostanza che il soggetto attivo non fosse in grado di mantenere la promessa, fatta alla partoriente, di far dare il bambino in adozione.
6. Il dolo
Per il dolo di corruzione passiva propria, antecedente o susseguente, vale, mutatis mutandis, quanto detto per il dolo di corruzione passiva funzionale .
Una particolarità strutturale del dolo di corruzione propria, peraltro, riguarda la coscienza della natura indebita della retribuzione: il dolo finisce, dunque, per risolversi nella coscienza e volontà di (retribuire o di) farsi o lasciarsi retribuire per un atto che si sappia essere, e che effettivamente sia, contrario ai doveri d'ufficio.
7. Forme di manifestazione
Per ciò che riguarda concorso di persone, consumazione e tentativo nei reati di corruzione passiva propria, v. sub art. 318, par. 19.
Si segnalano, tuttavia, anche in questa sede taluni arresti, relativi:
- al concorso formale omogeneo tra fatti di corruzione propria: sussiste unicità del reato (e non concorso formale omogeneo) nel caso di unicità del patto corruttivo, sebbene articolato in una pluralità di atti, a condizione che questi siano contestuali nello spazio e nel tempo e abbiano unico fine ( c.pen. sez. VI, 25/06-11/09/2025, n. 30566);
- al concorso del terzo in una corruzione propria, in cui la Suprema Corte ha affermato che non risponde a titolo di concorso il soggetto che, non essendo stato parte dell'accodo corruttivo, intervenga nella sola fase esecutiva adoperandosi alla sua realizzazione, ancorché ciò non significhi che automaticamente la sua condotta sia indenne da penale responsabilità ( C., Sez. VI, 29.10-14.11.2019, n. 46404; così anche per C., Sez. VI, 18.1-7.2-2022, n. 4215). Per altro orientamento, tuttavia, è configurabile il concorso nel reato del terzo estraneo all'accordo corruttivo che partecipi alla fase esecutiva di dazione/ricezione dell'utilità con piena consapevolezza delle finalità illecite perseguite da corruttore e corrotto, così ponendo in essere una condotta che integra essa stessa la fattispecie tipica ( C., Sez. VI, 31.5-25.7.2022, n. 29673);
- alla individuazione del momento consumativo: la corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione-ricezione dell'utilità, pur con la precisazione che, ove alla promessa faccia seguito la dazione-ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione ( C., Sez. VI, 15.9-5.10.2023, n. 40715).
Una questione particolare si pone invece rispetto al caso in cui il compimento dell'atto oggetto di corruzione integri gli estremi di un autonomo reato. Ci si chiede se in tal caso tra i due reati (la corruzione e la sua esecuzione) si dia un concorso effettivo, o se l'uno costituisca, piuttosto, un ante factum o un post factum non punibile dell'altro. In proposito bisogna ritenere che, salvi taluni casi particolari, i due reati effettivamente concorrano. Può darsi ad es. concorso effettivo tra una corruzione propria e una omissione di atti d'ufficio, o una rivelazione di segreti d'ufficio, od anche un peculato (si pensi al caso del pubblico ufficiale che accetti una retribuzione per distrarre una cosa mobile di cui disponga per ragioni d'ufficio a favore del corruttore, o per averlo già spontaneamente fatto).
Quanto ai rapporti tra corruzione propria e abuso d'ufficio, sembra certamente da escludersi un concorso effettivo nel caso in cui il pubblico ufficiale, mediante l'abuso, procuri «a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale»: qui, in effetti, i due reati hanno un contenuto d'illecito fortemente omogeneo (sfruttamento della posizione per ricavare indebiti benefici per sé o per altri, in spregio degli interessi pubblici affidati alle cure della P.A.), cosicché, pur consistendo essi in due fatti naturalisticamente distinti, si può comunque ritenere che operi la clausola di consunzione contenuta ad apertura dell' art. 323.
Analogamente, ad es., C., Sez. I, 1.10.1998; C., Sez. VI, 11.6.1998.
Meno sicura appare la soluzione quando con l'abuso si arrechi «ad altri un danno ingiusto». Il contenuto d'illecito dell'abuso, in tal caso, è in certo senso speculare rispetto al caso precedente: uso dei poteri per causare indebiti svantaggi a terzi, in spregio degli interessi pubblici affidati alle cure della P.A. In tal caso, sembrerebbe teoricamente possibile un concorso effettivo tra i due reati, non potendo operare né il principio di specialità (poiché la norma sull'abuso d'ufficio certamente non è speciale rispetto a quella sulla corruzione propria, né questa lo è rispetto a quella), né il principio di consunzione (dal momento che i fatti, in tal caso, aggrediscono interessi almeno in parte eterogenei, e, soprattutto, paiono espressione di disvalori non riducibili l'uno all'altro). (Contra, Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 309, secondo cui «di regola» il disvalore di una corruzione propria assorbe quello dell'abuso d'ufficio commesso in esecuzione di essa).
Si ha concussione, e non corruzione propria, quando il pubblico ufficiale costringa il privato a remunerarlo mediante abuso dei poteri: quando, ad es., prendendo spunto da una situazione di obiettiva difficoltà in cui versi il privato, il pubblico ufficiale prospetti il compimento di un atto dovuto a questi sfavorevole condizionandone però la mancata esecuzione al fatto che il privato gli dia o gli prometta una utilità (si pensi al caso dell'agente di polizia giudiziaria che, colta una persona nella flagrante commissione di uno dei reati di cui all'art. 380 c.p.p., gli prospetti la possibilità di non arrestarlo, come sarebbe invece obbligatorio, in cambio di una qualche prestazione indebita da parte del primo; od anche al caso del finanziere che colga il venditore ambulante abusivo che lo costringa a retribuirlo per non procedere al sequestro del mezzo, come invece sarebbe obbligatorio fare). In questi casi il privato retribuisce il pubblico agente affinché questi ometta un atto dovuto, o compia un atto contrario ai doveri del suo ufficio: egli è costretto a farlo mediante un abuso dei poteri che, pur non consistendo in una vera e propria violenza o minaccia (il male prospettato, infatti, è un male giusto) e non escludendo la responsabilità del privato per corruzione attiva (v. sub art. 321), tuttavia è tale da far sì che la condotta del pubblico ufficiale integri gli estremi di una concussione. E poiché la concussione è più grave della corruzione propria, l' art. 317 prevarrà sull'art. 319, in forza del principio di consunzione.
Casi di questo genere sono decisi in maniera oscillante in giurisprudenza. Talora i giudici ritengono integrata una concussione (e, peraltro, in forza del paradigma della mutua esclusività tra corruzione attiva e concussione - su cui v. sub art. 318, par. 6, e sub art. 321 - esimono da pena il privato): C., Sez. VI, 3.7.2000 (è il caso, richiamato più sopra, del venditore ambulante privo di licenza). Altre volte - facendo ad es. applicazione del criterio del vantaggio, o del criterio della giustizia o ingiustizia del danno - ritengono invece che, nei casi in cui il privato sia costretto a pagare per evitare un danno giusto, la condotta del pubblico ufficiale non possa sussumersi nella norma sulla concussione: egli andrebbe punito, dunque, per corruzione propria, e con lui, con le stesse pene, il privato corruttore. V. ad es.: C. 10.2.1982.
Soluzioni, queste, entrambe insoddisfacenti: è vero che il privato paga per evitare un danno giusto, e pertanto merita di essere punito come corruttore; è pure vero, però, che il disvalore astratto della sua condotta è chiaramente inferiore a quello della condotta del pubblico ufficiale che, abusando dei suoi poteri, e approfittando della situazione di oggettiva difficoltà in cui quegli versa, lo costringe a "corromperlo". Soluzione più corretta, dunque, sarebbe quella di punire entrambi i soggetti, ma l'uno per corruzione attiva, l'altro per concussione (così Spena, 535, passim).
A favore della punizione di entrambi i soggetti a titolo di corruzione propria: Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 199, in base all'argomento che in caso di corruzione propria decisivo sia il criterio del vantaggio.
A favore della punizione del solo pubblico ufficiale a titolo di concussione, quelle pronunce giurisprudenziali nelle quali, a prescindere dalla conformità dell'atto ai doveri d'ufficio, si dichiara irrilevante l'eventuale vantaggio che deriverebbe al privato dal compimento di esso: da ultimo, - oltre a C., Sez. VI, 3.7.2000, già citata più sopra - C., Sez. VI, 21.1.2005.
Secondo C., Sez. I, 2.10.2007, n. 42750, «fra la contravvenzione di «comparaggio», tuttora ricadente nell'area di illegittima promozione dei farmaci, oltre i confini della lecita relazione collaborativa e informativa tra medico e impresa, e il delitto di «corruzione» ex artt. 319- 321 c.p., realizzato mediante significative e sostanziose erogazioni di denaro o altre utilità per scopo di lucro, di cui siano stati accertati gli elementi costitutivi, non intercorre affatto un rapporto di specialità, attesa la diversità del bene giuridico tutelato e dell'atteggiarsi del dolo, bensì è configurabile il concorso di reati».
Inoltre, secondo C., Sez. VI, 24.6.2010, n. 38986, «il reato di interesse privato del curatore negli atti del fallimento concorre con quello di corruzione propria, non sussistendo alcun rapporto di specialità tra l'art. 228 l. fall. e l'art. 319»
Sul rapporto tra corruzione ex art. 319 e concussione ex art. 317, si rinvia anche C., Sez. VI, 21.5.2013, n. 30542, secondo la quale, ai fini dell'individuazione degli elementi differenziali tra i reati di corruzione e di concussione, è necessario avere riguardo al rapporto tra le volontà dei soggetti, che nella corruzione è paritario ed implica la libera convergenza delle medesime verso la realizzazione di un comune obiettivo illecito. Viceversa, nella concussione tale rapporto è caratterizzato dalla presenza di una volontà costrittiva od induttiva del pubblico ufficiale, condizionante la libera formazione di quella del privato, che si determina alla dazione, ovvero alla promessa, soggiacendo all'ingiusta pretesa del primo onde evitare un pregiudizio maggiore.
Per C., Sez. VI, 28.2.2017, n. 17586 è inoltre configurabile il concorso formale tra il reato di corruzione e quello di turbata libertà degli incanti atteso che tali fattispecie criminose tutelano differenti beni giuridici: il primo protegge l'interesse dell'Amministrazione alla fedeltà e all'onestà dei funzionari e, dunque, i principi di corretto funzionamento, buon andamento e imparzialità nell'amministrazione della cosa pubblica; il secondo protegge la libertà di partecipazione alla gara e la regolarità formale e sostanziale del suo svolgimento.
C., Sez. VI, 28.2.2017, n. 15573 ritiene configurabile il vincolo associativo tra corrotto e corruttore, necessario per la sussistenza del delitto, atteso che il ricorso sistematico all'attività corruttiva può assumere la valenza di uno strumento utile a sottrarre indebitamente, programmaticamente e strutturalmente risorse alle casse pubbliche e a ripartire, sulla base della provvista così formata, illeciti vantaggi ai membri del sodalizio e, quindi, a perseguire e, eventualmente, realizzare una durevole comunanza di scopi tra soggetti portatori di interessi individuali diversificati.
Sui reati di corruzione (anche propria: art. 25, 2° co., D.L. 8.6.2001, n. 231) quali possibili reati-presupposto di una responsabilità amministrativa degli enti collettivi, v. sub art. 318, par. 19. Una sanzione pecuniaria più grave, peraltro, è prevista nel caso di corruzione passiva propria aggravata ai sensi dell' art. 319 bis, «quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità» (art. 25, 3° co.).
Si segnala, tuttavia, in questa sede C., Sez. VI, 12.2.2016, n. 11442, secondo cui qualora il reato presupposto sia quello di corruzione e alla promessa faccia seguito la dazione, è a tale ultimo momento che deve farsi riferimento ai fini del calcolo della prescrizione dell'illecito amministrativo, trattandosi del momento in cui si verifica la consumazione del reato.
È configurabile il concorso materiale tra il reato di corruzione ed il reato di truffa in danno dello Stato in quanto l'accordo corruttivo non può integrare l'induzione in errore nei confronti del pubblico ufficiale che partecipa all'accordo, ma può ben indurre in errore gli altri funzionari dell'ente pubblico ed in particolare gli organi di controllo ( C., Sez. VI, 31.1-27.2.2018, n. 9047).
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Art. 319 bis Circostanze aggravanti
Codice penale, approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Pubblicato nella G.U. 26-10-1930, n. 251, suppl. Straord
Codice penale
Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione
Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
Art. 319 bis Circostanze aggravanti1
In vigore dal 31 luglio 2010
La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi .
1 Articolo aggiunto dall'art. 8, L. 26 aprile 1990, n. 86 e poi così modificato dal comma 7 dell'art. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.).
Il testo del presente articolo, in vigore prima delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 78 del 2010, era il seguente: «La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.».
1. Genesi della norma
Disposizione particolarmente ricca, l' art. 319 nella formulazione pre-riforma: talmente ricca che la L. 26.4.1990, n. 86 è riuscita a ricavarne tre disposizioni diverse. Dei quattro commi originari, due (il primo e il quarto) sono oggi accorpati in quello che è rimasto l'unico comma dell' art. 319. Gli altri due sono stati espiantati, per ricavarne altrettanti articoli: uno di questi (per l'altro v. sub art. 319 ter) è per l'appunto l'art. 319 bis, che prevede una circostanza aggravante specifica per il reato di corruzione propria.
2. Contenuto della norma (aggiornato alla Riforma Cartabia)
Il contenuto dell'art. 319 bis è grosso modo corrispondente a quello del vecchio dell' art. 319, 2° co. Uniche differenze di rilievo: i) la nuova aggravante non si riferisce al conferimento di onorificenze; ii) si applica anche alla corruzione propria susseguente (il che discende: a) dal fatto che la disposizione si riferisce tout-court all' art. 319, il quale a sua volta non distingue tra corruzione propria antecedente o susseguente; b) dalla diversa dizione usata: «se il fatto ha per oggetto», e non più «se dal fatto deriva», com'era nel vecchio art. 319, 2° co.).
Per C., Sez. II, 28.2-19.4.2019, n. 17295 l'aggravante è applicabile anche ai fatti commessi dall'incaricato di p.s. in quanto il richiamo operato dall' art. 320 all' art. 319 implicitamente contiene anche quello all'art. 319 bis, trattandosi, quest'ultima, di norma accessoria a quella di cui all' art. 319.
Discussa è invece l'applicabilità dell'aggravante alla corruzione dell'incaricato di un pubblico servizio: se la risposta fosse positiva, si tratterebbe di un'ulteriore novità rispetto al passato (sul punto v. comunque sub art. 320, par. 2).
La norma dispone che la pena per la corruzione propria sia aumentata quando questa abbia ad oggetto l'acquisizione di particolari benefici. In particolare, nel caso in cui l'atto contrario ai doveri d'ufficio, che - prima o dopo il suo compimento - sia stato retribuito, abbia ad oggetto: a) il conferimento di pubblici impieghi: non, dunque, l'instaurazione di rapporti di lavoro privatistici con enti pubblici (questo caso, però, potrebbe rientrare nella stipulazione di contratti con la P.A.); b) il conferimento di stipendi; c) il conferimento di pensioni; d) la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene; e) il pagamento o il rimborso di tributi, come da ultimo introdotto dal 7° co. dell'art. 29, D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni in L. 30.7.2010, n. 122.
Alcune puntualizzazioni. La norma parla di "conferimento". Questo induce ad escludere dal suo riferimento, da un lato, il semplice aumento di stipendi o di pensioni, dall'altro, il mero trasferimento da un ufficio ad un altro, nell'ambito del medesimo genere di "pubblico impiego". L'aggravante si applicherà, invece, nel caso di passaggio da un tipo di pubblico impiego ad un altro.
Ci si può chiedere se, agli effetti dell'aggravante, la corruzione debba avere ad oggetto proprio "il conferimento" o "la stipulazione" - intesi, questi, direttamente come atti su cui verta la pattuizione - o sia sufficiente che la corruzione abbia ad oggetto un qualsiasi atto finalizzato ad ottenere, eventualmente anche in dipendenza di altre circostanze, un conferimento o la stipulazione di un contratto rilevanti.
Inoltre, a differenza di quanto avveniva per l' art. 319, 2° co., dove occorreva che dal fatto effettivamente derivasse qualcuna delle conseguenze ivi indicate, oggi è sufficiente che il fatto abbia ad oggetto qualcuno dei benefici descritti: il che comporta che l'aggravamento di pena si applichi anche nel caso in cui, nonostante la corruzione (antecedente), l'atto dal quale il beneficio avrebbe dovuto derivare non sia stato compiuto, oppure (si tratti di corruzione antecedente o susseguente) l'atto sia stato compiuto ma il beneficio non ne sia poi effettivamente derivato.
È, comunque necessario, che il compimento dell'atto compravenduto (ove questo non consista direttamente nel conferimento o nella stipulazione del contratto) abbia una obiettiva capacità di produrre l'esito vantaggioso.
Sul piano soggettivo, occorre infine che i due soggetti (corruttore e corrotto) fossero consapevoli della particolare qualificazione dell'oggetto della corruzione ( art. 59, 2° co.): se solo uno di essi sa che dal compimento dell'atto deriverà, o potrà derivare, il conferimento di un impiego pubblico ecc., l'aggravante non potrà trovare applicazione nei confronti dell'altro.
L'art. 319 bis non indica di quanto la pena debba essere aumentata, quando ne ricorrano le condizioni: a tale scopo il giudice dovrà fare applicazione delle regole generali (aumento della pena base sino a un terzo: art. 64, 1° co.).
Secondo C., Sez. VI, 24.1.2013, n. 9079, «l'assenza, per il contribuente corruttore, di un vantaggio economico non può escludere il reato. La corruzione, infatti, si integra con l'impegno, dietro retribuzione, al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, a prescindere dall'effettiva utilità conseguita dal privato. Inoltre ai fini della sussistenza del reato di corruzione propria, l'obbligo di rispetto dei principi di legalità e capacità contributiva impone di individuare il giusto vantaggio economico, dato dalla corretta tassazione, e non la massimizzazione degli introiti a danno del contribuente. Nel caso di specie si tratta di corruzione aggravata (art. 319 bis c.p.) fondata sulla conciliazione intervenuta con il contribuente (ex art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992) in quanto accordo negoziale riconducibile all'ambito della transazione».
Infine, l’art. 1, 1° co., lett. c, D.Lgs. 10.10.2022, n. 150, di attuazione della legge-delega 27.9.2021, n. 134 (c.d. riforma Cartabia), intervenendo in modifica dell’ art. 131 bis , ove è prevista la disciplina dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, esplica i suoi effetti anche nei giudizi di responsabilità per corruzione. Infatti, il testo dell’ art. 131 bis , 3° co., n. 3, prevede, per quanto concerne i delitti contro la P.A., che l’offesa non possa ritenersi di particolare tenuità «per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 314, 1° co., 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter , 319 quater , 1° co., 320, 321, 322, 322 bis ».
La novella è entrata in vigore il 30.12.2022.
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Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari
Codice penale, approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Pubblicato nella G.U. 26-10-1930, n. 251, suppl. Straord
Codice penale
Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione
Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari14
In vigore dal 14 giugno 2015
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni 2.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni 3.
1 Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.). I delitti previsti in questo articolo, consumati o tentati, sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475. Vedi, inoltre, l'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356.
2 Comma così modificato dall’art. 1, comma 75, lett. h), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 1), L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.
Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 69/2015 era il seguente: «Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.».
Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta legge n. 190/2012 era il seguente: «Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.».
3 Comma così modificato dall’art. 1, comma 75, lett. h), n. 2), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 2), L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.
Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 69/2015 era il seguente: «Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.».
Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta legge n. 190/2012 era il seguente: «Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.».
4 Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
1. Le modifiche introdotte con la L. 6.11.2012, n. 190 e, successivamente, con la L. 27.5.2015, n. 69. Effetti del D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 (attuazione della riforma Cartabia) sui delitti contro la P.A.
Con la L. 6.11.2012, n. 190, l'Italia ha dato seguito agli impegni internazionali assunti con la "Convenzione penale sulla corruzione", fatta a Strasburgo il 27.1.1999, già ratificata con L. 28.6.2012, n. 110 e con la "Convenzione contro la corruzione", adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31.10.2003 con risoluzione n. 58/4 (Convenzione di Merida), già ratificata con L. 3.8.2009, n. 116.
L'art. 319 ter è stato modificato dall'art. 1, 75° co., lett. h della novella nella disciplina della pena, innalzata nel minimo e nel massimo nell'ipotesi del 1° co. (ante riforma reclusione da tre a otto anni, ora da quattro a dieci); solo nel minimo nel caso di ingiusta condanna alla reclusione non superiore ai cinque anni prevista dal 2° co. (ante riforma quattro anni, ora cinque; massimo invariato di dodici anni). Sono rimasti invariati i limiti edittali, nel minimo e nel massimo, in caso di ingiusta condanna a pena della reclusione superiore ai cinque anni o all'ergastolo (reclusione da sei a vent'anni).
L'art. 1, 1° co., lett. g, L. 27.5.2015, n. 69, ha innalzato sia nel minimo che nel massimo la pena di cui all'art. 319 ter, 1° co. (fino al 14 giugno 2015 individuata nella reclusione da quattro a dieci anni) e ha stabilito che il delitto sia ora punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Al 2° co. la pena della reclusione da cinque a dodici anni è stata sostituita con quella da sei a quattordici anni e, nel caso più grave (in cui dalla commissione del fatto derivi la condanna alla reclusione superiore a cinque anni o derivi la condanna all'ergastolo) si è passati dalla reclusione da sei a venti anni alla reclusione da otto a venti anni.
Infine, l’art. 1, 1° co., lett. c, D.Lgs. 10.10.2022, n. 150, di attuazione della legge-delega 27.9.2021, n. 134 (c.d. riforma Cartabia), intervenendo in modifica dell’ art. 131 bis , ove è prevista la disciplina dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, esplica i suoi effetti anche nei giudizi di responsabilità per corruzione. Infatti, il testo dell’ art. 131 bis , 3° co., n. 3, prevede, per quanto concerne i delitti contro la P.A., che l’offesa non possa ritenersi di particolare tenuità «per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 314, 1° co., 317, 318, 319, 319 bis , 319 ter, 319 quater , 1° co., 320, 321, 322, 322 bis ».
La novella è entrata in vigore il 30.12.2022.
2. Genesi della norma e oggetto giuridico
L'art. 319 ter nasce da una costola del vecchio art. 319. Prima della L. 26.4.1990, n. 86 un contenuto normativo grosso modo corrispondente a quello della norma ora in commento trovava la sua collocazione nell' art. 319, 3° co., a tenore del quale si sarebbe dovuta applicare «la pena della reclusione da sei a vent'anni e della multa non inferiore a lire cinque milioni, se dal fatto» - s'intende, dal fatto di corruzione propria antecedente, cui la disposizione in questione si riferiva - fosse derivata «una sentenza di condanna all'ergastolo o alla reclusione».
Con la riforma, si è ritenuto di dare una consistente ritoccata a quel contenuto normativo e di attribuirgli la dignità di un'autonoma disposizione di legge: da qui, il nuovo art. 319 ter.
La ragione di questa innovazione si può, con tutta probabilità, rinvenire nell'aspirazione a valorizzare l'interesse alla trasparenza e alla autorità morale delle decisioni giudiziarie [analogamente Militello, Sulla corruzione in atti giudiziari, in Stile (a cura di), La riforma dei delitti contro la Pubblica amministrazione, Napoli, 1987, 349, 363, per il quale la norma costituisce «il portato di un rafforzato disegno di tutela della magistratura da possibili inquinamenti indebiti»; Comm. Romano, PS, I, 202. Per Benussi, Trattato 3, I, 510, l'oggetto tutelato dalla norma sarebbe la «correttezza nell'esercizio delle funzioni giudiziarie»: ma l'espressione è ambigua, dal momento che nel caso di corruzione giudiziaria impropria - punibile: v. infra, par. 2 - il pubblico ufficiale viene pagato proprio affinché l'esercizio delle funzioni giudiziarie avvenga nel modo corretto]: una corruzione che si inserisca nell'iter esplicativo della funzione giudiziaria, soprattutto considerando l'alto tasso di discrezionalità che strutturalmente si annida negli atti che ne costituiscono espressione, mentre getta un ombra sulla correttezza del provvedimento adottato e del procedimento che ha portato ad esso, finisce inevitabilmente per infiacchire la fermezza della voce della giustizia che nella decisione del giudice dovrebbe esprimersi.
In quest'ottica (nonostante il contrario avviso di autorevole dottrina: Padovani, Commento alla legge 26 aprile 1990, n. 86, in CorG, 1990, 543; Antolisei, PS, II, 358) è da ritenere che quella contenuta nell'art. 319 ter, 1° co. sia un'autonoma figura di reato, e non una circostanza aggravante delle forme "ordinarie" di corruzione (dottrina sostanzialmente pacifica: per tutti, Militello, 364; Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 240; Fiandaca, Musco, PS, I, 234; Seminara, sub artt. 318-322 ter, in Comm. Crespi, Forti, Zuccalà, 783; Stortoni, Delitti contro la pubblica amministrazione, in AA.VV., Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, 4a ed., Bologna, 2006, 153; Comm. Romano, PS, I, 202; Vinciguerra, I delitti contro la pubblica amministrazione, Padova, 2008, 223).
Nel senso esatto anche C., Sez. VI, 16.11.2001; A. Milano 12.5.2001.
Per la natura circostanziale, invece, T. Messina 21.11.1990.
Vero è che le condotte incriminate non vi sono appositamente descritte, e che anzi la formula impiegata per indicarle è quella tipica delle circostanze del reato («Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per»). L'argomento, però, è meramente formalistico, e insufficiente a contrastare gli argomenti che invece militano contro la tesi della natura circostanziale.
Il 2° e 3° co. del vecchio art. 319 prevedevano ciascuno una circostanza aggravante della corruzione propria antecedente; da essi la riforma del '90 ha ricavato due norme, ossia, rispettivamente, l' art. 319 bis e l'art. 319 ter; solo il primo, però, porta la rubrica «Circostanze aggravanti», mentre al secondo è stato conferito un autonomo nomen iuris [Comm. Romano, PS, I, 202; Balbi, I delitti di corruzione, in Fiore (a cura di), I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione, Torino, 2004, 243; Fornasari, Delitti di corruzione, in Bondi, di Martino, Fornasari, Reati contro la Pubblica Amministrazione, 2a ed., Torino, 2008, 215]. Vero è che le rubriche non hanno contenuto normativo vincolante: ma esse possono orientare una lettura (storica e) sistematica delle norme, dalla quale, nel caso di specie, sembra potersi ricavare un chiaro indizio del fatto che per il nostro diritto "circostanza aggravante" speciale della corruzione "ordinaria" ( artt. 318 e 319) è solo quella espressamente qualificata come tale all' art. 319 bis.
Se ciò non bastasse, si deve anche considerare che l'art. 319 ter, 2° co. prevede un aggravamento di pena qualora "dal fatto" (espressione emblematica, che solitamente nel linguaggio del codice rinvia ad un'autonoma figura di reato) derivi «l'ingiusta condanna di taluno»: si tratta di una circostanza aggravante, accessoria rispetto all'istituto disciplinato al 1° co. dello stesso articolo; con la conseguenza che, se questo istituto avesse a sua volta natura di circostanza aggravante, bisognerebbe attribuire alla figura di cui all'art. 319 ter, 2° co. la curiosa e poco plausibile qualificazione di aggravante di un'aggravante [Balbi, I delitti di corruzione, in Fiore (a cura di), I delitti, 243].
Analogamente C., Sez. III, 6.10.1995.
Dall'accoglimento della tesi secondo cui la corruzione in atti giudiziari ha natura di autonomo titolo di reato, deriva peraltro che il giudice, a differenza di quanto accadeva con la vecchia aggravante di cui all' art. 319, 3° co., non possa sottoporre la figura in questione a giudizio di bilanciamento con circostanze attenuanti: l'eventuale applicabilità, in un caso di specie, di una circostanza attenuante non potrà più essere riconosciuta equivalente o prevalente rispetto alle ragioni di aggravamento di pena indicate nell'art. 319 ter; con la conseguenza che l'eventuale attenuante opererà sulla pena base stabilita per la corruzione giudiziaria. [Proprio questo sarebbe stato, anzi, - secondo Grosso, Il delitto di corruzione tra realtà interpretative e prospettive di riforma, in Stile (a cura di), La riforma dei delitti contro la Pubblica amministrazione, Napoli, 1987, 349; Pagliaro, Relazione introduttiva, in Stile (a cura di), La riforma dei delitti contro la Pubblica amministrazione, Napoli, 1987, 18; Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 241; Comm. Romano, PS, I, 202 - l'intento pratico perseguito dal legislatore nel fare della corruzione giudiziaria un'autonoma figura di reato].
3. I «fatti» di corruzione in atti giudiziari
I fatti di corruzione in atti giudiziari sono, per espressa indicazione dell'art. 319 ter, 3° co., quelli descritti negli artt. 318 e 319: vale dunque tutto quello che s'è detto sub artt. 318 e 319.
Questa d'altronde è anche la soluzione accolta in giurisprudenza, dal momento che, ai fini della consumazione del reato, assume rilievo preponderante la circostanza che l'autore del fatto sia venuto meno al dovere costituzionale di imparzialità e terzietà soggettiva ed oggettiva alterando la dialettica processuale ( C., Sez. IV, 11.2-7.4.2020, n. 11626).
Il richiamo integrale alle norme sulla corruzione "semplice" sembrerebbe comportare che ad essere punita con la pena base «da tre a otto anni di reclusione» sia, non solo una corruzione propria in atti giudiziari (in linea con quanto accadeva prima della riforma), ma anche una corruzione funzionale in atti giudiziari; e non solo una corruzione antecedente in atti giudiziari ma anche una corruzione (propria o funzionale) susseguente in atti giudiziari.
L'evidente sproporzione nella gravità dei fatti che in tal modo verrebbero accomunati sotto la stessa minaccia di pena ha accesso una vivace discussione circa i limiti sostanziali, e l'effettiva portata, della fattispecie di corruzione in atti giudiziari. La gran parte della dottrina ha, infatti, cercato di elaborare soluzioni interpretative che consentissero una qualche differenziazione nel trattamento delle diverse forme di corruzione ai sensi dell'art. 319 ter.
Piuttosto agevole il compito di chi cerca di limitare l'applicazione dell'art. 319 ter ai soli casi di corruzione antecedente: una tale soluzione - nonostante il richiamo indifferenziato agli artt. 318 e 319 - trova un riscontro testuale assai stringente, dal momento che la norma sulla corruzione giudiziaria incrimina quei «fatti indicati negli artt. 318 e 319» che siano «commessi per favorire o per danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo». La fattispecie, in tal modo, appare riferita ai fatti incriminati dagli artt. 318 e 319 esclusivamente nei limiti in cui questi siano commessi «per favorire o danneggiare una parte in un processo». E poiché il modo più naturale di leggere quest'inciso è d'intenderlo come se dicesse: «al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo», e le uniche ipotesi in cui, mediante la corruzione, si può cercare di favorire o danneggiare qualcuno sono, strutturalmente quelle di corruzione antecedente, è agevole concluderne che, pur in maniera contorta, l'art. 319 ter, 1° co. effettivamente si riferisca ai soli fatti di corruzione antecedente [per questa soluzione, tra i tanti: Seminara, 783; Del Gaudio, Corruzione, in Digesto pen., agg., I, Torino, 2000, 158; Grosso, sub artt. 318-322, in Padovani (a cura di), I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Torino, 1996, 209; Stortoni, 154; Comm. Romano, PS, I, 206. Contra Militello, 368].
Per la punibilità della corruzione susseguente in atti giudiziari, però la più autorevole giurisprudenza: C., S.U. 25.2.2010, n. 15208 (sulla base dell'argomento, invero assai discutibile poiché chiaramente in contrasto con il tenore della disposizione, che la finalità, e quindi il dolo specifico, che emergono quali elementi della fattispecie - "per favorire o per danneggiare" -, debbono connotare, non già lo scambio corruttivo, ma l'"atto giudiziario" - nel caso di specie, la falsa testimonianza - che ne costituisce l'oggetto; anche una corruzione susseguente potrebbe dunque rientrare nella fattispecie di cui all'art. 319 ter, purché la retribuzione abbia avuto ad oggetto un "atto giudiziario" a suo tempo compiuto al fine di favorire o danneggiare un parte nel processo). Già prima, ad es., C., Sez. VI, 20.6.2007, n. 25418. Di recente v. C., Sez. VI, 9.10-26.11.2019, n. 48100.
A proposito della qualifica della testimonianza come atto giudiziario cfr. C., Sez. VI, 17.5-27.6.2018, n. 29400.
Decisamente meno riuscito risulta invece il tentativo di limitare l'applicazione dell'art. 319 ter ai fatti di corruzione propria (antecedente), e quindi ai casi in cui la corruzione sia commessa per ottenere un "ingiusto" favore o un "ingiusto" danno per una parte in un processo.
Correttamente, dunque, in giurisprudenza si afferma che «Il delitto di corruzione in atti giudiziari si perfeziona non solo quando il pubblico ufficiale riceve un'utilità per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, ma anche nell'ipotesi in cui accetta una retribuzione o una prestazione patrimoniale per compiere un atto del proprio ufficio; in tal caso l'accertamento del collegamento causale tra l'erogazione dell'utilità diretta ad alterare la dialettica processuale e l'atto del pubblico ufficiale è sufficiente ad integrare il reato, senza che sia necessario verificare se l'atto compiuto fosse o meno legittimo» ( C., Sez. VI, 9.11.2005). Analogamente C., Sez. VI, 4.2.2004 e, più di recente, C., Sez. VI, 9.7.2007, n. 35118. Da ultimo nello stesso senso v. C., Sez. VI, 26.1.2016, n. 5264.
All'espresso richiamo all' art. 318, invero, non fa da contraltare alcun altro elemento della fattispecie dal quale possa evincersi l'intenzione soggiacente di limitare il riferimento della norma alle corruzioni per atti contrari ai doveri d'ufficio. Inoltre, l'argomento al quale ci si affida non sembra del tutto convincente. Si sostiene infatti che, se non si limitasse la portata dell'art. 319 ter ai soli casi di vantaggio o danno "ingiusti", «dal momento che ogni provvedimento giudiziario finisce sempre "di fatto" col recare vantaggio o danno a qualcuno dei soggetti coinvolti nella vicenda processuale, non si spiegherebbero né l'accentuata gravità del delitto in esame né il più rigoroso trattamento sanzionatorio rispetto alle normali figure di corruzione» (Fiandaca, Musco, PS, I, 236. Analogamente già Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 242; Grosso, sub artt. 318-322, 210; Stortoni, 154).
In realtà, l'accentuata gravità del delitto e il più rigoroso trattamento sanzionatorio (rispetto alle "normali" figure di corruzione) si spiegano col fatto che, dal punto di vista del legislatore, trasparenza e autorevolezza morale delle decisioni giudiziarie sono beni meritevoli di una particolare considerazione (v. anche Comm. Romano, PS, I, 206: «è il rapporto della pattuizione illecita con il processo [...] e non la conformità o contrarietà all'ordinamento del favore o danno perseguito dagli autori, a caratterizzare il reato in esame». In analogo ordine di idee, Mezzetti, "Nobiltà e miseria" ovvero della corruzione in atti giudiziari, in CP, 2007, 1632). (Certo, si può discutere sul fatto che il punto di vista del legislatore sia, a riguardo, condivisibile: Fiandaca, Musco, PS, I, 236. Ma questo è un altro discorso.) E si tratta di beni rispetto all' an della cui lesione non è affatto necessaria la natura propria della corruzione, ossia la natura ingiusta del danno o del vantaggio per cui ci si accorda. Un giudice che accetti una retribuzione per far sì che il processo vada come è giusto che vada, ad es., getta inevitabilmente più di un'ombra sull'imparzialità della sua conduzione processuale e della sua decisione finale.
C., Sez. VI, 4.5.2006: «Nel delitto di corruzione in atti giudiziari, per stabilire se la decisione giurisdizionale sia conforme o contraria ai doveri di ufficio deve aversi riguardo non al suo contenuto ma al metodo con cui a essa si perviene, nel senso che il giudice, che riceve da una parte in causa denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, rimane inevitabilmente condizionato nei suoi orientamenti valutativi, e la soluzione del caso portato al suo esame, pur accettabile sul piano della formale correttezza giuridica, soffre comunque dell'inquinamento metodologico a monte». Nello stesso senso v., più di recente, C., Sez. VI, 24.1-20.4.2018, n. 17987.
Ciò non toglie, peraltro, che sia discutibile una perfetta equiparazione quoad poenam tra corruzione giudiziaria propria e impropria («totalmente irragionevole e lesiva del principio di eguaglianza» per Seminara, 784): l'ingiustizia del favore o del danno certamente aggiunge al fatto una dimensione offensiva ulteriore della quale sarebbe stato bene tenere conto in sede di dosimetria sanzionatoria, e della quale sarebbe bene che tenesse conto quanto meno il giudice in sede di commisurazione della pena.
Spiega C., Sez. VI, 23.6.2016, n. 40759 che, ai fini della consumazione del reato di corruzione in atti giudiziari ex art. 319 ter, è necessario che vi sia la promessa o la dazione di denaro rivolta al teste, e da questi sia accettata, affinché con la sua falsa testimonianza favorisca una parte del processo penale. (Il meno grave reato di intralcio alla giustizia, previsto dall' art. 377 è invece configurabile nel caso in cui l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità, volta al condizionamento delle dichiarazioni dei testimoni, non sia accettata). Deve precisarsi che, ai fini della valutazione della responsabilità del testimone per corruzione in atti giudiziari, questi acquisisce la qualifica di pubblico ufficiale con il provvedimento del giudice di ammissione delle prove; pertanto, le condotte anteriori a tale momento, quand'anche accompagnate dalla dazione di denaro o dall'offerta di utilità, non possono costituire indizi di tale delitto ( C., Sez. VI, 14.10.2024-20.1.2025, n. 2231).
Analogo principio è espresso da C., Sez. VI, 13.2-18.4.2018, n. 17523, in cui si precisa, a proposito dell'attività peritale o di consulenza d'ufficio svolta nell'ambito di un procedimento, che ove l'attività sia resa consapevolmente in senso difforme dalla realtà costituisce un atto contrario ai doveri d'ufficio che assurge a condotta di corruzione in atti giudiziari se sussiste la promessa o la dazione di denaro o di altre utilità, quale oggetto dell'accordo.
4. Soggetti attivi
Andiamo per esclusione. Soggetti attivi di una corruzione giudiziaria passiva non possono essere gli incaricati di un pubblico servizio: v. sub art. 320, par. 2.
Ci si chiede, poi, se tutti i pubblici ufficiali possano essere soggetti attivi di una corruzione giudiziaria o se piuttosto la norma non debba intendersi limitata a quei soli soggetti che abbiano il potere giuridico di compiere "atti giudiziari", ossia atti la cui funzione tipica sia quella di incidere sull'esercizio della funzione giudiziaria («magistrati e collaboratori istituzionali in ambito processuale»: Comm. Romano, PS, I, 204).
Quest'ultima soluzione sembra in effetti discendere dall'oggettività giuridica indicata: una offesa alla trasparenza e all'autorevolezza morale delle decisioni giudiziarie sembrerebbe poter discendere soltanto da quelle corruzioni che vedano, quali corrotti, soggetti la cui attività è istituzionalmente deputata a contribuire, in qualche modo, all'esercizio della funzione giudiziaria (stessa conclusione, oltre che in Romano, in Seminara, 783).
Nel caso di organi collegiali, la corruzione si configura anche se ad essere corrotto è uno solo dei membri del collegio: C., Sez. II, 16.5.2007, n. 35325.
Integra il reato la condotta del medico della direzione sanitaria di una casa circondariale che, dietro il versamento di un corrispettivo, rilasci all'imputato detenuto un parere sulle sue condizioni di salute, attestando patologie inesistenti ( C., Sez. VI, 22.1.2009, n. 19803; C., Sez. VI, 29.1.2009, n. 19143).
A proposito ha ulteriormente chiarito C., Sez. V, 26.10.2011-16.3.2012, n. 10443 che il direttore sanitario presso una casa circondariale è pubblico ufficiale anche se non legato dall'Amministrazione Penitenziaria da un rapporto di pubblico impiego.
Per C., Sez. VI, 21.5.2013, n. 30542, nel senso che, costituendo atto giudiziario, l'atto funzionale ad un procedimento giudiziario, rientra nella nozione la relazione ispettiva ministeriale acquisita nella procedura fallimentare e potenzialmente idonea, per il suo contenuto, a condizionarne l'iter e ad incidere sul relativo esito decisorio.
Per C., Sez. VI, 10.1.2017, n. 7439, è "atto giudiziario" quello funzionale ad un procedimento giudiziario e, pertanto, anche l'atto del funzionario collocato nella struttura dell'ufficio giudiziario che esercita un potere idoneo ad incidere sul suo concreto funzionamento e sull'esito dei procedimenti. In termini generali, si è detto che, nella corruzione ex art. 319 ter, l'atto oggetto del mercimonio deve rientrare nella sfera di competenza o di influenza dell'ufficio cui appartiene il soggetto corrotto, di modo che in relazione ad esso egli possa esercitare una qualche forma di ingerenza sia pur di mero fatto ( C., Sez. VI, 22.1-30.4.2019, n. 17973). È atto giudiziario ai fini dell’applicazione dell’art. 319 ter anche l’annotazione di P.G. ( C., Sez. VI, 30.3-20.6.2022, n. 23803). Nel senso che l'atto o il comportamento oggetto di mercimonio deve essere compiuto nell'esercizio di pubbliche funzioni o comunque essere destinato a confluire nel procedimento giudiziario e in grado di incidere sul suo esito v. C., Sez. V, 5.12.2024-17.1.2025, n. 2124.
5. Elementi specializzanti della fattispecie
Per essere sussumibili nell'art. 319 ter, si è detto, i fatti di corruzione, propria o impropria, antecedente debbono presentare quei requisiti che specializzano la fattispecie della corruzione giudiziaria rispetto alle fattispecie di corruzione ordinaria, o semplice (l'art. 319 ter contiene infatti una norma speciale rispetto a quelle di cui agli artt. 318 e 319): essi, in particolare, debbono essere commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
Analizziamo distintamente questi elementi specializzanti.
Del primo si è già detto (supra, par. 2): essendo incriminata anche la corruzione giudiziaria impropria, non occorre che il favore o il danno perseguiti siano ingiusti. Favore e danno, inoltre, non si riferiscono necessariamente all'esito finale di un certo grado di giudizio, ma a tutti i provvedimenti che possono essere adottati nel corso di questo, e dai quali possano derivare ripercussioni su qualcuno degli interessi sostanziali o processuali di una parte (non solo la decisione del caso, ma anche un rinvio dell'udienza, l'ammissione di una prova, l'ordinanza con cui si dispone il giudizio abbreviato, ecc.).
Quanto al paziente del favore o del danno, è sancito che questo sia una parte in un processo. Parte è quel soggetto che esercita l'azione o nei cui confronti questa è esercitata.
Nel processo civile, sono tali l'attore e il convenuto, i litisconsorti, gli intervenuti (ma anche il pubblico ministero, almeno nei casi in cui agisca come parte).
Nel processo penale lo sono certamente: il pubblico ministero, l'imputato, le cosiddette parti eventuali (parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria). Una questione interpretativa si è posta in relazione alla persona sottoposta ad indagini e alla persona offesa. La dottrina generalmente li ricomprende tra i possibili pazienti del favore o del danno rilevanti ex art. 319 ter.
In questo senso anche C., Sez. VI, 21.4.1998.
Si è però obiettato che «quello di "parte" processuale [...] è un concetto squisitamente tecnico»: e poiché indagato e offeso non sono parti in senso tecnico, non li si potrebbe considerare tali ai sensi dell'art. 319 ter [Balbi, I delitti di corruzione, in Fiore (a cura di), I delitti, 248]. Il ragionamento è teoricamente condivisibile, ma privo di rilievo finché lo si riferisca al processo vero e proprio (che comincia con l'esercizio dell'azione penale: richiesta di rinvio a giudizio o forme alternative): e non tanto perché in questa fase non esista più la figura dell'indagato (questa è un'ovvietà), ma piuttosto perché la persona offesa, nel corso di un processo, difficilmente potrebbe essere favorita o danneggiata senza che sia correlativamente, o specularmente, danneggiata o favorita una parte processuale (e, in particolare, l'imputato). La vera questione, allora, è se l'art. 319 ter possa essere riferito anche allo svolgimento della (e agli atti compiuti nella) fase delle indagini preliminari: posto che queste non sono ancora "processo" (poiché esse, anzi, terminano proprio con l'esercizio dell'azione penale, e quindi con l'inizio del vero e proprio processo), una corruzione realizzata per favorire la persona offesa o l'indagato durante questa fase è corruzione in atti giudiziari? La soluzione negativa sembra certamente da preferire rispetto alla persona offesa: ma si tratta, ancora una volta, di conclusione che potrebbe essere priva di rilievo pratico, se diversa dovesse essere la risposta rispetto all'indagato. Ebbene, si può considerare "parte" la persona indagata? Una risposta positiva sembra possa farsi discendere dallo stesso diritto processuale penale, se è vero che l'art. 61, 2° co., c.p.p. dispone che alla persona sottoposta alle indagini preliminari «si estend[a] ogni disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito»: già il codice di procedura penale, insomma, sembrerebbe assimilare la figura dell'indagato a quella di una vera e propria parte (del procedimento, se non del processo, penale). La questione, comunque, rimane fortemente dubbia.
Sono parti del processo amministrativo, infine, il ricorrente principale, la P.A. e il controinteressato.
Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari, è necessario che l'atto compiuto o da compiere, oggetto di mercimonio, inerisca ad uno specifico procedimento giudiziario e si ponga quale strumento per arrecare un favore o un danno ad una delle parti del medesimo; non è, pertanto, sufficiente il generico asservimento dell'operatore giudiziario, dietro compenso, agli interessi del corruttore, ipotesi nella quale la condotta è sussumibile nella diversa fattispecie di cui all' art. 318 ( C., Sez. VI, 5.3-10.6.2024, n. 23203).
6. Il dolo
Anche chi qualifica le forme ordinarie di corruzione passiva (a prescindere dal fatto che si tratti di corruzione antecedente o susseguente) come reati a dolo generico, ritiene invece che la corruzione passiva in atti giudiziari sia reato a dolo specifico [Seminara, 785; Balbi, I delitti di corruzione, in Fiore (a cura di), I delitti, 247]. In realtà, non sembrano valere, a questo proposito, considerazioni diverse da quelle già svolte in generale in relazione al dolo di corruzione passiva: anche la corruzione giudiziaria passiva antecedente, dunque, è da considerarsi reato a dolo generico; è invece necessariamente a dolo specifico la corruzione giudiziaria attiva antecedente.
Un errore sugli elementi specializzanti della corruzione giudiziaria determinerà, peraltro, l'applicabilità degli artt. 318 e 319: è assai difficile, ad ogni modo, che un pubblico ufficiale, che accetti consapevolmente una retribuzione per un atto del suo ufficio, non comprenda che tale retribuzione sia data o promessa per favorire o per danneggiare una parte in un processo al quale l'atto compravenduto si riferisca. Potrebbe tuttavia capitare che il pubblico ufficiale sia erroneamente convinto che lo si stia retribuendo per un atto da lui già compiuto: in tal caso, se l'atto è conforme ai doveri d'ufficio, si applicherà l' art. 318, 2° co.; se l'atto è contrario ai doveri d'ufficio, si applicherà invece l' art. 319 (per un fatto incriminato come reato doloso, infatti, si risponde solo nei limiti in cui la realizzazione di esso sia coperta dal dolo).
7. Forme di manifestazione
Per tutto ciò che riguarda le problematiche da affrontare in questa sede, si può senz'altro rinviare a quanto detto sub art. 318, par. 19 e sub art. 319, par. 6.
Una questione particolare si è, tuttavia, posta per il fatto che l' art. 322, nell'incriminare l'istigazione alla corruzione, non fa alcun riferimento all'art. 319 ter: essendo i fatti di istigazione alla corruzione nient'altro che tentativi-iniziativa di corruzione, ci si chiede se, ed in che forma, sia punibile il tentativo-iniziativa di corruzione in atti giudiziari (ma un ragionamento esattamente corrispondente vale anche per la punibilità del corruttore). In realtà, quella di cui all'art. 319 ter è una norma incriminatrice autonoma, speciale rispetto a quelle di cui agli artt. 318, 319, e 321. Essa, dunque, si può senz'altro combinare (come accade per ogni altra norma incriminatrice autonoma) con la norma estensiva della punibilità di cui all' art. 56: e dalla combinazione emerge una nuova fattispecie incriminatrice, che consiste, appunto, nel tentativo (di iniziativa o di accettazione) di corruzione in atti giudiziari.
In giurisprudenza, v. ad es. C., Sez. VI, 6.2.2007, n. 12409: «L'ipotesi di tentativo è configurabile nel delitto di corruzione in atti giudiziari previsto dall'art. 319 ter, attesa la natura di questo quale figura autonoma di reato, allorché sia posta in essere la condotta tipica con atti idonei e non equivoci (l'offerta o la promessa) e l'evento non si verifichi (ad esempio per mancata accettazione). Nell'affermare tale principio la Corte ha considerato non decisiva la mancanza di una figura di reato parallela a quella delineata nell' art. 322».
La norma così ricavata, inoltre, è speciale rispetto a quelle di cui all' art. 322, e come tale prevale su queste (e comunque prevarrebbe in forza del principio di consunzione) (sulla questione, v. più diffusamente sub art. 322, par. 1).
Anche i reati di corruzione giudiziaria rientrano, infine, tra i possibili reati-presupposto di una responsabilità amministrativa degli enti collettivi ( art. 25, 2° co. - per la forma base - e art. 25, 3° co. - in riferimento invece alla forma aggravata ai sensi dell'art. 319 ter, 2° co. - D.Lgs. 8.6.2001, n. 231): v. sub art. 318, par. 19.
8. L'art. 319 ter, 2° comma
Quelle di cui all'art. 319 ter, 2° co. sono circostanze aggravanti indipendenti, per le quali, cioè, l'aumento di pena rispetto al reato base è appositamente stabilito, e non dipende invece da variazioni operate direttamente sulla pena base (Comm. Romano, PS, I, 208). (Vero e proprio delitto aggravato dall'evento secondo Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 256).
L'aggravamento di pena trova ragione e nella particolare gravità del fatto rispetto agli interessi della correttezza e trasparenza delle decisioni giudiziarie (vi si materializza, infatti, uno dei pericoli rispetto ai quali l'incriminazione del 1° co. tende a porre un ostacolo anticipato), e nella lesione degli interessi del soggetto ingiustamente condannato (come si ricava dal fatto che sia previsto un aumento di pena diverso a seconda del diverso ammontare della pena ingiustamente irrogata).
Non occorre che la condanna sia irrevocabile (Seminara, 785; Grosso, sub artt. 318-322, 213; contra, però, Comm. Romano, PS, I, 211; Pagliaro, Parodi Giusino, PS, I, 256): ed invero, le ragioni che giustificano l'aggravamento di pena (e cioè l'offesa particolarmente grave all'interesse della correttezza e trasparenza delle decisioni giudiziarie) si realizzano pienamente anche di fronte ad una sentenza ancora impugnabile.
Condanna ingiusta, inoltre, è da considerarsi tanto la condanna dell'innocente, quanto la condanna del colpevole ad una pena superiore rispetto a quella che sarebbe stato giusto applicare: rispetto a questo secondo caso, peraltro, la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena rende davvero difficile il riscontro dei presupposti obiettivi dell'aggravante; si consideri, inoltre, come non basti che la pena sia oggettivamente ingiusta, occorrendo che sia tale anche per il giudice che l'ha comminata, almeno nel caso in cui sia questi il soggetto attivo della corruzione (arg. ex art. 59, 2° co.).
In materia di applicazione della confisca, si segnala C., Sez. VI, 14.11.2012-8.3.2013, n. 11029, con cui la Suprema Corte ha affermato che il profitto oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca, nel caso di corruzione in atti giudiziari relativa ad un processo tributario, non si identifica necessariamente con il "risparmio d'imposta" derivante dalla sentenza oggetto di accordo corruttivo, posto che il reato di cui all'art. 319 ter può riferirsi anche ad un atto dell'ufficio, senza dover in ogni caso implicare un danno o un favore ingiusto per una delle parti. Di recente, in tema di corruzione in atti giudiziari, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo impeditivo del credito da rimborso IVA indebitamente riconosciuto al contribuente in forza di una sentenza non definitiva, frutto di un accordo corruttivo, posto che si tratta di diritto di credito, pur incerto o condizionato, che può essere comunque oggetto di cessione o dispersione ( C., Sez. VI, 14.10-15.11.2021, n. 41571). Ancora, in tema di sequestro preventivo in vista della confisca, sono “prezzo” - e non invece profitto - del reato di corruzione in atti giudiziari le somme ricevute per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte del pubblico ufficiale corrotto, con la conseguenza che esse sono integralmente sequestrabili ( C., Sez. VI, 30.3-19.7.2022, n. 28412).
Ammette la configurabilità della corruzione in atti giudiziari nel caso in cui la condotta corruttiva sia posta in essere per favorire una delle parti in un processo tributario anche C., Sez. VI, 22.1-30.4.2019, n. 17973.