Legge 27 dicembre 2019 n. 160
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.
Note:
[1]Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.
[2]Con L. 8 ottobre 2020, n. 128 sono state emanate disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Sezione I
Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici
Art. 1.
Art. 1 - Comma 1
In vigore dal 1 gennaio 2020
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Art. 1 - Comma 2
In vigore dal 1 gennaio 2020
2. All'articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «non inferiori a 400 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiori a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.954 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.054 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2.154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
Art. 1 - Comma 3
In vigore dal 1 gennaio 2020
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali per l'anno 2019, di 3 punti percentuali per l'anno 2020 e di 1 punto percentuale per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi. L'aliquota ordinaria dell'IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019 e di 2,9 punti percentuali per l'anno 2020 ed è incrementata di 1,5 punti percentuali per l'anno 2022 e per ciascuno degli anni successivi».
Art. 1 - Comma 4
In vigore dal 1 gennaio 2020
4. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali) - 1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento».
Art. 1 - Comma 5
In vigore dal 1 gennaio 2020
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
Art. 1 - Comma 6
In vigore dal 1 gennaio 2020
6. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 10 per cento».
Art. 1 - Comma 7
In vigore dal 1 gennaio 2020
7. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti», con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.[3]
Note:
[3]Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma, vedi l’art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2020, n. 21, e, successivamente, l’art. 1, comma 9, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 1 - Comma 8
In vigore dal 1 gennaio 2020
8. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2020, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Art. 1 - Comma 9
In vigore dal 1 gennaio 2020
9. All'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «al 31 dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2023» sono soppresse. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati a legislazione vigente.
Art. 1 - Comma 10
In vigore dal 1 gennaio 2020
10. All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020». All'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i commi da 1 a 3 sono abrogati. All'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96» sono sostituite dalle seguenti: «l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
Art. 1 - Comma 11
In vigore dal 1 gennaio 2020
11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 714è abrogato;
b) il comma 715è sostituito dal seguente:
«715. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 706, dal 1° gennaio 2020, si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti per l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'Istituto nazionale della previdenza sociale acquisisce, in modalità telematica, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le informazioni di cui al comma 707 relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Art. 1 - Comma 12 [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 223, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117]
In vigore dal 1 gennaio 2020
12. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire l'esenzione della NASpI anticipata in un'unica soluzione nonché ad attestare all'Istituto erogatore l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato.[4] [5] [6]
Note:
[4]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 376, comma 1, lett. sssss), del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
[5]A norma dell’art. 376, comma 2, del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 376, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.
[6]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provvedimento 17 giugno 2021.
Art. 1 - Comma 13
In vigore dal 1 gennaio 2020
13. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29»;
b) al comma 29, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) a partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019»;
c) al comma 29, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
Art. 1 - Comma 14
In vigore dal 1 gennaio 2020
14. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.[8] [9] [7]
Note:
[7]Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 247, L. 30 dicembre 2024, n. 207e, successivamente, l’art. 1, commi 12 e 17, lett. e), D.L. 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 maggio 2026, n. 71.
[8]Per la ripartizione del fondo di cui al presente comma vedi il D.P.C.M. 23 dicembre 2020.
[9]Vedi, anche, l’art. 47, comma 5, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 e l’art. 3, comma 1, lett. e), D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2025, n. 118.
Art. 1 - Comma 15
In vigore dal 1 gennaio 2020
15. Il fondo di cui al comma 14 è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali.
Art. 1 - Comma 16
In vigore dal 1 gennaio 2020
16. Per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione ex ante, altri oneri tecnici, nonché il materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 80 milioni di euro per l'anno 2021, di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 124 milioni di euro per l'anno 2024 e di 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.
Art. 1 - Comma 17
In vigore dal 1 gennaio 2020
17. All'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di incrementare la sicurezza nella città di Matera ed in generale nelle città metropolitane del Paese, è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici, volto alla prevenzione di fenomeni di vehicle ramming-attack attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN)»;
b) al comma 2, dopo la parola: «2019» sono inserite le seguenti: «nonché di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apporta alla convenzione con il soggetto attuatore unico le modifiche necessarie».
Art. 1 - Comma 18
In vigore dal 13 maggio 2020
18. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è autorizzato un finanziamento per la realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, con corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, è altresì autorizzata, per il completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza Bettola, la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 14.[10]
Note:
[10] Comma così modificato dall’art. 3, comma 12-bis, lett. a), D.L. 11 marzo 2020, 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 maggio 2020, n. 31.
Art. 1 - Comma 19
In vigore dal 1 gennaio 2020
19. Al fine di garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nel territorio della regione Lazio per un importo di 20 milioni di euro nell'anno 2020, 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni di euro nell'anno 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 14.
Art. 1 - Comma 20
In vigore dal 13 maggio 2020
20. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lazio, Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che è resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse. I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere per essere deferiti alle Commissioni parlamentari competenti per materia. [11] [12]
Note:
[11]Comma così modificato dall’art. 3, comma 12-bis, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 11 marzo 2020, 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 maggio 2020, n. 31.
[12]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7 dicembre 2020.
Art. 1 - Comma 21
In vigore dal 1 gennaio 2020
21. Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura, come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi.
Art. 1 - Comma 22
In vigore dal 1 gennaio 2020
22. Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura ai fini dell'accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità, nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.
Art. 1 - Comma 23
In vigore dal 1 gennaio 2020
23. Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che saranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della Ryder Cup 2022 e delle Olimpiadi invernali 2026.
Art. 1 - Comma 24
In vigore dal 1 gennaio 2020
24. Il fondo di cui al comma 14 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dai commi da 14 a 26. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 15 febbraio 2020.[13] [14]
Note:
[13]Per la disapplicazione delle disposizioni del secondo periodo del presente comma, per l'anno 2021, vedi l’art. 11-octies, comma 2, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87.
[14]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 23 dicembre 2020.
Art. 1 - Comma 25
In vigore dal 1 gennaio 2020
25. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 14, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, sulla base dei dati rilevati attraverso il sistema di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato.
Art. 1 - Comma 26
In vigore dal 6 agosto 2022
26. Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, e in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada, è trasferita alla medesima provincia la somma di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.[15]
Note:
[15]Comma così modificato dall’art. 9, comma 10-quinquies, D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.
Art. 1 - Comma 27
In vigore dal 1 gennaio 2020
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1 - Comma 28
In vigore dal 1 gennaio 2020
28. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 40 milioni di euro nell'anno 2020 ed è incrementata di 40 milioni di euro nell'anno 2021 e di 350 milioni di euro nell'anno 2026.
Art. 1 - Comma 29
In vigore dal 1 gennaio 2020
29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Art. 1 - Comma 29-bis
In vigore dal 2 marzo 2024
29-bis. Le risorse assegnate ai comuni per l'anno 2021 ai sensi del comma 29 sono incrementate di 500 milioni di euro. L'importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 29. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui ai commi 32 e 35.[16] [17]
Note:
[16]Comma inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, così modificato dall’art. 20, comma 1, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, e dall’art. 33, comma 1, lett. a), D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.
[17]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 11 novembre 2020.
Art. 1 - Comma 30
In vigore dal 1 gennaio 2020
30. I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato: a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000; b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000; c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000; d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000; e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000; f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000; g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno. [18]
Note:
[18]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 14 gennaio 2020, il Decreto 14 gennaio 2020 e il Decreto 30 gennaio 2020.
Art. 1 - Comma 31
In vigore dal 2 marzo 2024
31. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o di cui all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ove applicabile.[19]
Note:
[19]Comma così modificato dall’art. 33, comma 1, lett. b), D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.
Art. 1 - Comma 31-bis
In vigore dal 8 agosto 2026
31-bis. I comuni beneficiari dei contributi inseriscono all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. Qualora non vi abbiano ancora provveduto, i medesimi comuni sono tenuti ad inserire gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 entro il 30 giugno 2027.[20]
Note:
[20]Comma inserito dall'art. 20, comma 1, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, sostituito dall’art. 33, comma 1, lett. c), D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, e, successivamente, così modificato dall’art. 10-bis, comma 2, lett. a), D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143, dall’art. 3, comma 2-bis, lett. a), D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, e dall’art. 2, comma 3, lett. a), D.L. 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 ottobre 2026, n. 174.
Art. 1 - Comma 31-ter[22]
Abrogato dal 2 marzo 2024
[ 31-ter. I comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di applicazione del principio di “non arrecare un danno significativo all'ambiente” ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.[21] ]
Note:
[21]Comma inserito dall'art. 20, comma 1, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.
[22]Comma abrogato dall’art. 33, comma 1, lett. d), D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.
Art. 1 - Comma 32
In vigore dal 9 ottobre 2024
32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. Per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2021. Per l'anno 2024 il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2024. In caso di utilizzo del contributo per più annualità, il termine di riferimento per l'aggiudicazione dei lavori è quello riferito alla prima annualità. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.[23] [24]
Note:
[23]Comma modificato dall’art. 13, comma 2, lett. a), D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, e dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall’art. 33, comma 1, lett. e), D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, e così modificato dall’art. 10-bis, comma 2, lett. b), D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.
[24]Per le disposizioni in materia di contributi, relativamente alle annualità dal 2020 al 2023, di cui al presente comma vedi l’art. 10-bis, comma 1, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.
Art. 1 - Comma 33
In vigore dal 8 agosto 2026
33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 e per il restante 50 per cento previa trasmissione, sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell'interno eroga il 50 per cento di tutte le annualità di riferimento previa verifica dell'aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, nonché l'ulteriore 50 per cento previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o ai sensi dell'articolo 116 del codice di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Entro sei mesi dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero della regolare esecuzione, e, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2026, i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme già corrisposte sono recuperate, con apposito decreto del Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute previsto dall'articolo 158 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.[25]
Note:
[25]Comma modificato dall’art. 47, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e dall’art. 20, comma 1, lett. d), nn. 1) e 2), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall’art. 33, comma 1, lett. f), D.L. 2 marzo 2024, n. 19 D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 2, comma 3, lett. b), D.L. 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 ottobre 2026, n. 174.
Art. 1 - Comma 33-bis
In vigore dal 8 agosto 2026
33-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2027, i comuni sono tenuti ad attestare l'avvenuto utilizzo o il mancato utilizzo delle economie di cui all'ultimo periodo del comma 32, con l'indicazione analitica delle spese sostenute. Con decreto del Ministero dell'interno sono definite le modalità di attestazione attraverso il sistema di cui al comma 35. [26]
Note:
[26]Comma inserito dall’art. 2, comma 3, lett. c), D.L. 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 ottobre 2026, n. 174.
Art. 1 - Comma 34
In vigore dal 8 agosto 2026
34. Nel caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, il contributo di cui al comma 29, riferito alle annualità dal 2020 al 2024, è revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 luglio 2027. Con il medesimo decreto si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis. Il mancato rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32, comporta la revoca del contributo con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro il 30 giugno 2026. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al presente comma sono recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.[27]
Note:
[27]Comma modificato dall’art. 13, comma 2, lett. b), D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, sostituito dall’art. 33, comma 1, lett. g), D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, e, successivamente, così modificato dall’art. 10-bis, comma 2, lett. c), D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143, dall’art. 3, comma 2-bis, lett. b), D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, e dall’art. 2, comma 3, lett. d), D.L. 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 ottobre 2026, n. 174.
Art. 1 - Comma 35
In vigore dal 2 marzo 2024
35. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato come previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.[28]
Note:
[28]Comma così modificato dall’art. 33, comma 1, lett. h), D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.
Art. 1 - Comma 36
In vigore dal 2 marzo 2024
36. Il Ministero dell'interno effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 29 a 35.[29]
Note:
[29]Comma così modificato dall’art. 33, comma 1, lett. i), D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.
Art. 1 - Comma 37
In vigore dal 1 gennaio 2020
37. I comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione «Opere pubbliche». Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.
Art. 1 - Comma 38
In vigore dal 1 gennaio 2020
38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 139 è sostituito dal seguente:
«139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti»;
b) al comma 140, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente»;
c) al comma 141, lettera c), dopo le parole: «investimenti di messa in sicurezza» sono inserite le seguenti: «ed efficientamento energetico» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento»;
d) al comma 143, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi»;
e) al comma 144, le parole: «per il 60 per cento entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «per il 60 per cento alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori»;
f) al comma 145è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi prevista.»;
g) il comma 148è sostituito dal seguente:
«148. Le attività di supporto, vigilanza e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 139 sono disciplinate secondo le modalità previste con decreto del Ministero dell'interno, con oneri posti a carico delle medesime risorse nel limite massimo annuale di 100.000 euro».
Art. 1 - Comma 39
In vigore dal 1 gennaio 2020
39. Dopo il comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:
«857-bis. Il comune beneficiario del contributo per l'anno 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855: a) per le opere con costo fino a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dodici mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 500.001 euro e 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro diciotto mesi; c) per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro ventidue mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima e per affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita, la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA), i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi».
Art. 1 - Comma 40
In vigore dal 1 gennaio 2020
40. Al fine di dare attuazione e non pregiudicare l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, propedeutiche alla celere realizzazione delle opere pubbliche utili anche allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, ivi comprese quelle per l'accessibilità da e verso il comune e la città metropolitana di Milano, nonché quelle connesse e di contesto dei capoluoghi interessati, qualora le stesse ricadano nel territorio di più comuni, la variante allo strumento urbanistico e vincoli conseguenti può essere adottata, fermo restando il parere favorevole della regione, in deroga all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, mediante accordo di programma ovvero con la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, su richiesta dell'interessato ovvero su iniziativa dell'ente attuatore o dell'amministrazione competente all'approvazione, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo. Rimangono ferme le vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio culturale.
Art. 1 - Comma 41
In vigore dal 1 gennaio 2020
41. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale di cui alla presente legge, per il completo recupero della storica Villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, che nel 2020 sarà Città europea dello sport, è stanziato un contributo di 300.000 euro per gli interventi di riqualificazione e restauro della Villa.
Art. 1 - Comma 42
In vigore dal 1 gennaio 2020
42. Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.[30]
Note:
[30]Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 799, lett. a), L. 30 dicembre 2024, n. 207.
Art. 1 - Comma 42-bis
In vigore dal 2 marzo 2024
42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite, per un importo complessivo pari a 1.500 milioni di euro, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e revisionato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono integrate con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alle risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021.[31]
Note:
[31]Comma inserito dall'art. 20, comma 1, lett. e), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, e, successivamente, così modificato dall’art. 35, comma 1, lett. a), D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.
Art. 1 - Comma 42-ter
In vigore dal 7 novembre 2021
42-ter. Agli oneri di cui al comma 42-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.[32]
Note:
[32]Comma inserito dall'art. 20, comma 1, lett. e), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.
Art. 1 - Comma 42-quater
In vigore dal 14 maggio 2025
42-quater. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 42-bis rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2024, sono individuati attraverso il codice unico di progetto (CUP) gli interventi finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui al comma 42, nonché i termini, gli obblighi per la realizzazione dei medesimi interventi e le relative modalità di monitoraggio e rendicontazione. I comuni soggetti attuatori degli interventi individuati con il decreto di cui al secondo periodo stipulano il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2025 e concludono i lavori medesimi entro il 31 dicembre 2027. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2025, si provvede alla revoca delle risorse assegnate ai comuni relative a interventi per i quali, alla data del 30 giugno 2025, non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.[33] [34]
Note:
[33]Comma inserito dall'art. 20, comma 1, lett. e), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, e, successivamente, così modificato dall’art. 35, comma 1, lett. b), D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, dall’art. 8-ter, comma 1, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143, dall’art. 1, comma 807, L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025, e dall’art. 8, comma 8-ter, lett. a) e b), D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025, n. 69.
[34]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 marzo 2025.
Art. 1 - Comma 43
In vigore dal 14 ottobre 2020
43. Ai fini dell'attuazione del comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034, sono individuati i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre. Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo è adottato entro il 30 settembre 2020, le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.[35] [37] [36]
Note:
[35]Comma così modificato dall’art. 38-bis, comma 3, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, e, successivamente, dall’art. 50, comma 1, lett. a) e b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.
[36]In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l’art. 2, comma 6, D.L. 7 maggio 2026, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 luglio 2026, n. 116.
[37]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 21 gennaio 2021.
Art. 1 - Comma 44[39]
Abrogato dal 1 gennaio 2025
[ 44. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.[38] ]
Note:
[38]Per la rideterminazione dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’art. 28, comma 4, D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, l’art. 14-quinquies, comma 3, D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6, e, successivamente, l’art. 1, comma 8, lett. e), D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.
[39]Comma abrogato dall’art. 1, comma 801, L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Art. 1 - Comma 45[40]
Abrogato dal 1 gennaio 2025
[ 45. Il fondo di cui al comma 44 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. ]
Note:
[40]Comma abrogato dall’art. 1, comma 801, L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Art. 1 - Comma 46[42]
Abrogato dal 1 gennaio 2025
[ 46. Ai fini dell'attuazione dei commi 44 e 45, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2024, sono individuati i criteri di riparto, assicurando il vincolo di almeno il 40 per cento delle risorse agli enti locali del Mezzogiorno, e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. I decreti di cui al periodo precedente prevedono altresì che, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi assegnati sono ridotti del 5 per cento. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.[41] ]
Note:
[41]Comma così modificato dall’art. 28, comma 6, lett. a), D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.
[42]Comma abrogato dall’art. 1, comma 801, L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Art. 1 - Comma 47
In vigore dal 1 gennaio 2020
47. Allo scopo di cofinanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. [43]
Note:
[43]Per la rideterminazione dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’art. 10, comma 5-decies, lett. a), D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.
Art. 1 - Comma 48
In vigore dal 10 novembre 2021
48. Il Fondo di cui al comma 47 finanzia il 50 per cento del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane posti in essere da comuni ed unioni di comuni. Il Fondo finanzia altresì il 50 per cento del costo complessivo degli interventi posti in essere da comuni e unioni di comuni relativi a:
a) messa in sicurezza della mobilità ciclistica urbana, comprese l’istituzione di zone a velocità limitata, inferiore o uguale a 30 km/h, e l’installazione della relativa segnaletica;
b) realizzazione di stalli o aree di sosta per i velocipedi;
c) realizzazione della casa avanzata e delle corsie ciclabili di cui all’articolo 3, comma 1, numeri 7-bis), 12-bis) e 12-ter), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. [44]
Note:
[44]Comma così modificato dall'art. 1, comma 6-bis, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.
Art. 1 - Comma 49
In vigore dal 1 gennaio 2020
49. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 47, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei comuni e delle unioni di comuni delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma. Il monitoraggio degli interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Art. 1 - Comma 50
In vigore dal 1 gennaio 2020
50. I comuni e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 47, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
Art. 1 - Comma 51
In vigore dal 1 gennaio 2024
51. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031. A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno.[45] [46] [47]
Note:
[45]Comma così modificato dall’art. 45, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, dall’art. 1, comma 415, lett. a), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dall’art. 28, comma 6, lett. b), D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, e, successivamente, dall’art. 1, comma 485, L. 30 dicembre 2023, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2024.
[46]Per la rideterminazione dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’art. 28, comma 4, D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, l’art. 1, comma 799, lett. b), L. 30 dicembre 2024, n. 207 e, successivamente, l’art. 26, comma 5, lett. a), D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2026, n. 54.
[47]Per la modalità di certificazione per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma vedi, per l’anno 2020, il Decreto 31 dicembre 2019 e, per l’anno 2021, il Decreto 10 dicembre 2020. Per le modalità di istanza per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma vedi, per l’anno 2025, il Decreto 14 novembre 2024 e, per l’anno 2026, il Decreto 17 novembre 2025.
Art. 1 - Comma 51-bis
In vigore dal 7 luglio 2021
51-bis. Le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo, e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 novembre 2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione. Qualora l’ammontare dei contributi assegnati con il decreto di cui al terzo periodo sia inferiore alle risorse disponibili, le risorse residue per l’anno 2021 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2021.[48] [49]
Note:
[48]Comma inserito dall’art. 45, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, così modificato dall’art. 1-bis, comma 4, D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101.
[49]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 7 dicembre 2020.
Art. 1 - Comma 51-ter
In vigore dal 1 gennaio 2023
51-ter. Le risorse assegnate agli enti locali ai sensi del comma 51 sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.[50] [51]
Note:
[50]Comma inserito dall’art. 1, comma 779, L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023.
[51]Per la rideterminazione delle risorse di cui al presente comma vedi l’art. 5-ter, comma 6, lett. a), D.L. 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2023, n. 9, e, successivamente, l’art. 5-sexies, comma 2, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 marzo 2023, n. 21.
Art. 1 - Comma 52
In vigore dal 14 ottobre 2020
52. Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio[52] dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere:
a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare;
b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente locale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione;
b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti alla progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori[53].
Note:
[52]Per la proroga del presente termine, per l’anno 2020, vedi l’art. 1, comma 10-septies, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.
[53]Lettera aggiunta dall’art. 45, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.
Art. 1 - Comma 53
In vigore dal 12 aprile 2025
53. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio[54] dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente, ivi compresi i beni destinati all'ente medesimo con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.[55] [56]
Note:
[54]Per la proroga del presente termine, per l’anno 2020, vedi l’art. 1, comma 10-septies, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.
[55]Lettera così modificata dall'art. 7, comma 2, D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80.
[56]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 31 agosto 2020, il Decreto 3 maggio 2021 e il Decreto 17 aprile 2024.
Art. 1 - Comma 53-bis
In vigore dal 1 gennaio 2022
53-bis. Per il biennio 2022-2023 l'ordine prioritario di assegnazione dei contributi è il seguente:
a) opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.[57]
Note:
[57]Comma inserito dall’art. 1, comma 415, lett. b), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Art. 1 - Comma 53-ter
In vigore dal 22 settembre 2022
53-ter. Per i contributi relativi all'anno 2022 il termine di cui al comma 52 è fissato al 15 marzo 2022 e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022. Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2023 ai sensi del comma 51 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare al Ministero dell'interno entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo. Il Ministero dell'interno formalizza le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 ottobre 2022. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.[58]
Note:
[58]Comma inserito dall’art. 1, comma 415, lett. b), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 16, comma 3, D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142.
Art. 1 - Comma 54
In vigore dal 1 gennaio 2022
54. Ferme restando le priorità di cui ai commi 53 e 53-bis, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio. A decorrere dall’anno 2022, almeno il 40 per cento delle risorse è assicurato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno. [59]
Note:
[59]Comma così modificato dall'art. 13, comma 2, lett. b-bis), D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, e, successivamente, dall’art. 1, comma 415, lett. c), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Art. 1 - Comma 55
In vigore dal 1 gennaio 2020
55. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti locali che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.
Art. 1 - Comma 56
In vigore dal 22 aprile 2023
56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 53. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di monitoraggio e di verifica delle informazioni relative, in particolare, alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione e dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente comma, è sempre richiesta l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario. I contributi assegnati ai sensi del comma 53 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per l'80 per cento, previa verifica dell'avvenuta stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione e, per il restante 20 per cento, previa verifica dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione e comunque fino a concorrenza della spesa effettivamente sostenuta. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, il contributo si intende revocato. A decorrere dalla procedura di assegnazione per il 2024, gli enti beneficiari dei contributi relativi al biennio precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di progettazione, solo dopo aver dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57, di aver completato le relative attività di progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente. [60]
Note:
[60]Comma così sostituito dall’art. 8-bis, comma 6, lett. a), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.
Art. 1 - Comma 57
In vigore dal 22 aprile 2023
57. La rilevazione dei dati relativi alle attività di progettazione di cui ai commi da 51 a 56 e dei relativi adempimenti è effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni». L'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e la conclusione dell'attività di progettazione sono verificate attraverso i dati presenti nel citato sistema di monitoraggio. [61]
Note:
[61]Comma così modificato dall’art. 8-bis, comma 6, lett. b), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.
Art. 1 - Comma 58
In vigore dal 15 agosto 2020
58. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui ai commi 51 e 51-bis.[62]
Note:
[62]Comma così modificato dall’art. 45, comma 1, lett. d), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.
Art. 1 - Comma 59
In vigore dal 1 gennaio 2020
59. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.[63]
Note:
[63]Vedi, anche, il D.P.C.M. 30 dicembre 2020 e l’art. 47, comma 5, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
Art. 1 - Comma 60
In vigore dal 1 gennaio 2020
60. Il fondo di cui al comma 59 è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi:
a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.[64]
Note:
[64]Vedi, anche, il D.P.C.M. 30 dicembre 2020.
Art. 1 - Comma 61
In vigore dal 11 settembre 2021
61. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 59 e 60, i comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli progetti. La Cabina di regia, presieduta dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, è composta da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un componente designato dalla Conferenza unificata con le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai quali non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Al funzionamento della Cabina di regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri disponibili a legislazione vigente. [65] [66]
Note:
[65]Comma così modificato dall’art. 14, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.
[66]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 30 dicembre 2020, il Decreto 30 luglio 2021, il Decreto 31 marzo 2022 e il Decreto 22 settembre 2022.
Art. 1 - Comma 62
In vigore dal 1 gennaio 2020
62. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1076 è sostituito dal seguente:
«1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034»;
b) il comma 1078è sostituito dal seguente:
«1078. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».
Art. 1 - Comma 63
In vigore dal 1 gennaio 2022
63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per l'anno 2023, 530 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l'anno 2030, 335 milioni di euro per l'anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036.[67] [68]
Note:
[67]Comma sostituito dall’art. 38-bis, comma 3, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, e dall’art. 48, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 810, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e dall’art. 1, comma 533, lett. a), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
[68]Vedi, anche, l’art. 47, comma 5, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
Art. 1 - Comma 64
In vigore dal 1 gennaio 2022
64. Ai fini dell'attuazione del comma 63, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 30 giugno 2022, per il periodo 2020-2029, ed entro la data del 30 giugno 2029, per il periodo 2030-2036, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo.[69] [70]
Note:
[69]Comma così modificato dall’art. 38-bis, comma 3, lett. c), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, e, successivamente, dall’art. 1, comma 533, lett. b), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
[70]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 7 luglio 2020. Vedi, anche, l’art. 47, comma 5, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
Art. 1 - Comma 65
In vigore dal 1 gennaio 2020
65. All'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e no delle regioni, che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata, possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza degli impianti stessi, a copertura dei consumi di proprie utenze e delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30 per cento dell'intero importo, degli oneri di sistema».
Art. 1 - Comma 66
In vigore dal 1 gennaio 2020
66. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 134 è sostituito dal seguente:
«134. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di euro per l'anno 2026, di 515 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 560 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
b) la tabella 1 è sostituita dalla tabella I allegata alla presente legge.
Art. 1 - Comma 67
In vigore dal 1 gennaio 2020
67. In relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 5-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
Art. 1 - Comma 68
In vigore dal 1 gennaio 2020
68. Alla regione Lombardia è assegnato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 quale concorso finanziario per la realizzazione del Museo della Diga del Gleno entro l'anno 2023, nel quale ricorre il centenario del disastro del Gleno che coinvolse la provincia di Bergamo e la provincia di Brescia.
Art. 1 - Comma 69
In vigore dal 1 gennaio 2020
69. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro la data del 31 dicembre 2023, possono essere rimodulati, ad invarianza dei contributi complessivi, gli stanziamenti di cui ai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e 66, riferiti al periodo 2025-2034, al fine di adeguare, anche sulla base delle informazioni disponibili derivanti dai monitoraggi, le complessive risorse alle esigenze territoriali.
Art. 1 - Comma 70
In vigore dal 1 gennaio 2020
70. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:
«3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».
Art. 1 - Comma 71
In vigore dal 1 gennaio 2020
71. Ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e da 66 a 68, assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione nazionale (RTN) sul territorio italiano. In tale contesto, è ritenuto prioritario il progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio-Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 3,7 milioni per l'anno 2022.
Art. 1 - Comma 72
In vigore dal 1 gennaio 2020
72. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «città di Genova» sono inserite le seguenti: «nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di euro per l'anno 2024».
Art. 1 - Comma 73
In vigore dal 1 gennaio 2020
73. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2020.
Art. 1 - Comma 74
In vigore dal 1 gennaio 2020
74. Per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, alla regione Valle d'Aosta è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
Art. 1 - Comma 75
In vigore dal 14 dicembre 2024
75. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti requisiti:
a) le caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;[72]
b) assenza di posti a sedere;
c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
d) segnalatore acustico;
e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies;
f) la marcatura ‘CE’ prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006. [71]
Note:
[71]Comma sostituito dall’art. 33-bis, comma 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, che ha sostituito l’originario comma 75 con i commi da 75 a 75-septies. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1-ter, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, che ha sostituito i commi da 75 a 75-septies con i commi da 75 a 75-vicies ter.
[72]Lettera così sostituita dall’art. 14, comma 1, lett. a), L. 25 novembre 2024, n. 177.
Art. 1 - Comma 75-bis
In vigore dal 1 marzo 2022
75-bis. A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024. [73]
Note:
[73]Comma inserito dall’art. 33-bis, comma 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, che ha sostituito l’originario comma 75 con i commi da 75 a 75-septies. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall’art. 1-ter, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, che ha sostituito i commi da 75 a 75-septies con i commi da 75 a 75-vicies ter. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 10, comma 1-ter, lett. a), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.
Art. 1 - Comma 75-ter
In vigore dal 14 dicembre 2024
75-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a 75-vicies bis, i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione:
a) l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città, imponendo al gestore del servizio l'installazione obbligatoria di sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei monopattini al di fuori di tali aree[75]. [74]
Note:
[74]Comma inserito dall’art. 33-bis, comma 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, che ha sostituito l’originario comma 75 con i commi da 75 a 75-septies. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1-ter, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, che ha sostituito i commi da 75 a 75-septies con i commi da 75 a 75-vicies ter.
[75]Lettera così modificata dall’art. 14, comma 1, lett. b), L. 25 novembre 2024, n. 177.
Art. 1 - Comma 75-quater
In vigore dal 14 dicembre 2024
75-quater. È vietata la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75. E' altresì vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi del contrassegno di cui al comma 75-vicies quater, con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto ovvero privi della copertura assicurativa di cui al comma 75-vicies quinquies.[76]
Note:
[76]Comma inserito dall’art. 33-bis, comma 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, che ha sostituito l’originario comma 75 con i commi da 75 a 75-septies. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall’art. 1-ter, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, che ha sostituito i commi da 75 a 75-septies con i commi da 75 a 75-vicies ter. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 14, comma 1, lett. c), L. 25 novembre 2024, n. 177.
Art. 1 - Comma 75-quinquies
In vigore dal 14 dicembre 2024
75-quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vicies quinquies, sono equiparati ai velocipedi. [77]
Note:
[77]Comma inserito dall’art. 33-bis, comma 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, che ha sostituito l’originario comma 75 con i commi da 75 a 75-septies. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall’art. 1-ter, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, che ha sostituito i commi da 75 a 75-septies con i commi da 75 a 75-vicies ter. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 14, comma 1, lett. d), L. 25 novembre 2024, n. 177.
Art. 1 - Comma 75-sexies
In vigore dal 10 novembre 2021
75-sexies. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi. [78]
Note:
[78]Comma inserito dall’art. 33-bis, comma 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, che ha sostituito l’originario comma 75 con i commi da 75 a 75-septies. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1-ter, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, che ha sostituito i commi da 75 a 75-septies con i commi da 75 a 75-vicies ter.
Art. 1 - Comma 75-septies
In vigore dal 10 novembre 2021
75-septies. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. [79]
Note:
[79]Comma inserito dall’art. 33-bis, comma 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, che ha sostituito l’originario comma 75 con i commi da 75 a 75-septies. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1-ter, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, che ha sostituito i commi da 75 a 75-septies con i commi da 75 a 75-vicies ter.
Art. 1 - Comma 75-octies
In vigore dal 10 novembre 2021
75-octies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. [80]
Note:
[80]Comma inserito dall’art. 1-ter, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, che ha sostituito i commi da 75 a 75-septies con i commi da 75 a 75-vicies ter.
Art. 1 - Comma 75-novies
In vigore dal 14 dicembre 2024
75-novies. I conducenti dei monopattini hanno l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080. [81]
Note:
[81]Comma inserito dall’art. 1-ter, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, che ha sostituito i commi da 75 a 75-septies con i commi da 75 a 75-vicies ter. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 14, comma 1, lett. e), L. 25 novembre 2024, n. 177.
Art. 1 - Comma 75-decies
In vigore dal 10 novembre 2021
75-decies. È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. [82]
Note:
[82]Comma inserito dall’art. 1-ter, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, che ha sostituito i commi da 75 a 75-septies con i commi da 75 a 75-vicies ter.
Art. 1 - Comma 75-undecies
In vigore dal 14 dicembre 2024
75-undecies. È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. È altresì vietato circolare contromano. [83]
Note:
[83]Comma inserito dall’art. 1-ter, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, che ha sostituito i commi da 75 a 75-septies con i commi da 75 a 75-vicies ter. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 14, comma 1, lett. f), L. 25 novembre 2024, n. 177.
Art. 1 - Comma 75-duodecies
In vigore dal 10 novembre 2021
75-duodecies. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi di indicatori di direzione. [84]
Note:
[84]Comma inserito dall’art. 1-ter, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, che ha sostituito i commi da 75 a 75-septies con i commi da 75 a 75-vicies ter.
Art. 1 - Comma 75-terdecies
In vigore dal 14 dicembre 2024
75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h.[85]
Note:
[85]Comma inserito dall’art. 1-ter, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, che ha sostituito i commi da 75 a 75-septies con i commi da 75 a 75-vicies ter. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall’art. 10, comma 1-ter, lett. b), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 14, comma 1, lett. g), L. 25 novembre 2024, n. 177.
Art. 1 - Comma 75-quaterdecies
In vigore dal 10 novembre 2021
75-quaterdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione di cui al comma 75-terdecies. [86]
Note:
[86]Comma inserito dall’art. 1-ter, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, che ha sostituito i commi da 75 a 75-septies con i commi da 75 a 75-vicies ter.
Art. 1 - Comma 75-quinquiesdecies
In vigore dal 14 dicembre 2024
75-quinquiesdecies. E' vietata la sosta dei monopattini sul marciapiede. I comuni, a condizione che il marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta, possono individuare con ordinanza aree di sosta riservate ai monopattini anche sul marciapiede, purché nella parte rimanente dello stesso sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. Tale utilizzo deve essere indicato con la prescritta segnaletica verticale e orizzontale. Le aree di sosta riservate ai monopattini possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli.[87]
Note:
[87]Comma inserito dall’art. 1-ter, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, che ha sostituito i commi da 75 a 75-septies con i commi da 75 a 75-vicies ter. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 14, comma 1, lett. h), L. 25 novembre 2024, n. 177.
Art. 1 - Comma 75-sexiesdecies
In vigore dal 10 novembre 2021
75-sexiesdecies. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di prevenire la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono altresì prevedere l’obbligo di acquisizione della fotografia, al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via. [88]
Note:
[88]Comma inserito dall’art. 1-ter, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, che ha sostituito i commi da 75 a 75-septies con i commi da 75 a 75-vicies ter.
Art. 1 - Comma 75-septiesdecies
In vigore dal 10 novembre 2021
75-septiesdecies. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo con i comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull’uso corretto del monopattino elettrico e ad inserire nelle applicazioni digitali per il noleggio le regole fondamentali, impiegando tutti gli strumenti tecnologici utili a favorire il rispetto delle regole. [89]
Note:
[89]Comma inserito dall’art. 1-ter, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, che ha sostituito i commi da 75 a 75-septies con i commi da 75 a 75-vicies ter.
Art. 1 - Comma 75-duodevicies
In vigore dal 10 novembre 2021
75-duodevicies. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da 75-sexies a 75-quaterdecies è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250. [90]
Note:
[90]Comma inserito dall’art. 1-ter, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, che ha sostituito i commi da 75 a 75-septies con i commi da 75 a 75-vicies ter.
Art. 1 - Comma 75-undevicies
In vigore dal 14 dicembre 2024
75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 ovvero con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-quater, secondo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. La sanzione di cui al secondo periodo si applica anche in caso di circolazione con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica per il quale non è stata comunicata la variazione di residenza o di sede del proprietario ai sensi del comma 75-vicies quater. [91]
Note:
[91]Comma inserito dall’art. 1-ter, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, che ha sostituito i commi da 75 a 75-septies con i commi da 75 a 75-vicies ter. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 14, comma 1, lett. i), L. 25 novembre 2024, n. 177.
Art. 1 - Comma 75-vicies
In vigore dal 10 novembre 2021
75-vicies. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 75-quater consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW. [92]
Note:
[92]Comma inserito dall’art. 1-ter, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, che ha sostituito i commi da 75 a 75-septies con i commi da 75 a 75-vicies ter.
Art. 1 - Comma 75-vicies semel
In vigore dal 10 novembre 2021
75-vicies semel. Nei casi di violazione della disposizione di cui al comma 75-quinquiesdecies si applica la sanzione di cui all’articolo 158, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevista per i ciclomotori e i motoveicoli. [93]
Note:
[93]Comma inserito dall’art. 1-ter, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, che ha sostituito i commi da 75 a 75-septies con i commi da 75 a 75-vicies ter.
Art. 1 - Comma 75-vicies bis
In vigore dal 14 dicembre 2024
75-vicies bis. Ai fini delle sanzioni di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies quinquies si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. [94]
Note:
[94]Comma inserito dall’art. 1-ter, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, che ha sostituito i commi da 75 a 75-septies con i commi da 75 a 75-vicies ter. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 14, comma 1, lett. l), L. 25 novembre 2024, n. 177.
Art. 1 - Comma 75-vicies ter
In vigore dal 10 novembre 2021
75-vicies ter. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in collaborazione con il Ministero dell’interno e con il Ministero dello sviluppo economico, avvia apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessità dell’introduzione dell’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei monopattini elettrici. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli esiti dell’attività istruttoria di cui al primo periodo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. [95]
Note:
[95]Comma inserito dall’art. 1-ter, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, che ha sostituito i commi da 75 a 75-septies con i commi da 75 a 75-vicies ter.
Art. 1 - Comma 75-vicies quater
In vigore dal 14 dicembre 2024
75-vicies quater. I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce altresì il prezzo di vendita dei contrassegni, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, da destinare a compensazione del costo di produzione con una quota di maggiorazione da utilizzare esclusivamente per le attività previste dall'articolo 208, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. I criteri e le modalità per la stampa e la vendita dei contrassegni nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche sono stabiliti dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi dell'ordine pubblico. La specifica combinazione alfanumerica univoca da stampare sul supporto è generata dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite un applicativo informatico dedicato. L'archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 225, comma 1, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, tiene nota della combinazione alfanumerica rilasciata e dei dati anagrafici del proprietario del monopattino a questa associato. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque abusivamente produce o distribuisce i contrassegni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 101, commi 5 e 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile. Il proprietario ha l'obbligo di comunicare il cambiamento della residenza o della sede secondo le disposizioni dell'articolo 97, comma 3-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto compatibili.[96] [97]
Note:
[96]Comma inserito dall’art. 14, comma 1, lett. m), L. 25 novembre 2024, n. 177.
[97]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 27 giugno 2025, n. 210 e il D.M. 6 ottobre 2025.
Art. 1 - Comma 75-vicies quinquies
In vigore dal 14 dicembre 2024
75-vicies quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile. Si applicano le disposizioni del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.[98]
Note:
[98]Comma inserito dall’art. 14, comma 1, lett. m), L. 25 novembre 2024, n. 177.
Art. 1 - Comma 76
In vigore dal 1 gennaio 2020
76. La disposizione recata dal comma 77 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Art. 1 - Comma 77
In vigore dal 1 gennaio 2020
77. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e dopo le parole: «la predetta data» sono inserite le seguenti: «ed esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza».
Art. 1 - Comma 78
In vigore dal 1 gennaio 2020
78. Le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
Art. 1 - Comma 79
In vigore dal 1 gennaio 2020
79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Art. 1 - Comma 80
In vigore dal 1 gennaio 2020
80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.
Art. 1 - Comma 81
In vigore dal 1 gennaio 2020
81. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è elevato a 30 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Art. 1 - Comma 82
In vigore dal 1 gennaio 2020
82. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: «per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2021 e che risultino iniziati e non collaudati al 31 dicembre 2014».
Art. 1 - Comma 83
In vigore dal 1 gennaio 2020
83. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
Art. 1 - Comma 84
In vigore dal 1 gennaio 2020
84. La disposizione di cui al comma 83 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 1 - Comma 85
In vigore dal 1 gennaio 2020
85. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata ad interventi coerenti con le finalità previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali. Alla costituzione del fondo concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, che resta acquisito all'erario.
Art. 1 - Comma 86
In vigore dal 15 settembre 2020
86. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico-privato e anche realizzati con l'intervento di università e organismi privati di ricerca, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.[99] [100]
Note:
[99]Comma così modificato dall’art. 64, comma 5-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
[100]Vedi, anche, l’art. 64, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
Art. 1 - Comma 87
In vigore dal 1 gennaio 2020
87. Il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 85, è altresì autorizzato ad intervenire al fine di sostenere le operazioni di cui al comma 86 attraverso la partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata.
Art. 1 - Comma 88
In vigore dal 17 luglio 2020
88. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di sostegno alla politica industriale gestiti dal Ministero dello sviluppo economico per la partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al comma 87, è stabilita la ripartizione dell'intervento tra i diversi strumenti di supporto agli investimenti privati di cui ai commi 86 e 87 e quello di cui al comma 89, anche al fine di escludere che da tali interventi possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Per le attività connesse all'attuazione dei commi 86 e 87, il Ministero dell'economia e delle finanze può operare attraverso società in house o attraverso il Gruppo BEI quale banca dell'Unione europea. Per ciascuna delle finalità di cui ai commi 86 e 87 è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le specifiche iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.[101]
Note:
[101]Comma così modificato dall’art. 64, comma 6, lett. a) e b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
Art. 1 - Comma 89
In vigore dal 1 gennaio 2020
89. Nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea, la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può anche essere concessa in complementarità con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale tempo per tempo vigente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento europeo o di altro atto normativo che disciplina tale garanzia di bilancio dell'Unione europea, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia dello Stato.
Art. 1 - Comma 90
In vigore dal 1 gennaio 2020
90. Per le finalità di cui al comma 86:
a) possono essere destinate le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
b) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sugli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse di cui alla lettera a) relative ai programmi e agli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile, può essere concesso un contributo a fondo perduto per spese di investimento, sino ad una quota massima del 15 per cento dell'investimento medesimo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti termini, condizioni e modalità di concessione dei contributi. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;[103]
c) è esteso l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, commi da 855 a 859, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le medesime finalità e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere una quota di finanziamento a fondo perduto, a valere su risorse proprie o di terzi, integrativa del finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, gli interventi agevolativi di cui al titolo I, capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono essere integrati, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con una quota di finanziamento a fondo perduto, concesso con procedura a sportello, in misura non superiore al 20 per cento delle spese ammissibili a valere su risorse dei fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), sulla base di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le amministrazioni titolari dei programmi, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non può superare il 90 per cento delle spese ammissibili. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui al presente comma possono essere altresì utilizzate le risorse originariamente destinate a contributi della stessa natura che si rendessero eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato per la gestione delle predette agevolazioni, quantificate dal gestore dell'intervento al 31 dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere aggiornata la disciplina di attuazione di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, anche al fine di assicurare il necessario adeguamento alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato [102].
Note:
[102]In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 4 dicembre 2020.
[103]In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 1 dicembre 2021.
Art. 1 - Comma 91
In vigore dal 1 gennaio 2020
91. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) la sezione speciale, che è istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomìni, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale è accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione del finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione della sezione speciale».
Art. 1 - Comma 92
In vigore dal 1 gennaio 2020
92. La quota di interventi finanziata con risorse statali previste nei commi da 85 a 96 e più in generale gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale possono essere inseriti dal Ministero dell'economia e delle finanze tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti «Green». Le suddette emissioni di titoli di Stato Green saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato, ivi inclusi gli interventi di cui ai commi da 85 a 96, e dovranno essere comunque tali da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli.
Art. 1 - Comma 93
In vigore dal 1 gennaio 2020
93. Ai fini dell'emissione dei titoli di Stato Green è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al comma 94. Le modalità di funzionamento del Comitato interministeriale di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.[104]
Note:
[104]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 9 ottobre 2020.
Art. 1 - Comma 94
In vigore dal 1 gennaio 2020
94. I decreti di cui al comma 88 possono prevedere che la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 86, nonché la quantificazione del relativo impatto, siano certificate da un professionista indipendente. Con i medesimi decreti sono individuati dati e informazioni che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il monitoraggio dell'impatto degli interventi previsti dai commi da 85 a 96 e di quelli finanziati con il Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali di cui al comma 14 e più in generale delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richiesti, necessari anche per il rispetto degli impegni con l'Unione europea, rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dati raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Comitato interministeriale di cui al comma 93, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 92.
Art. 1 - Comma 95
In vigore dal 1 gennaio 2020
95. Agli oneri recati dal comma 88 e dal comma 94, primo periodo, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 85, nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi.
Art. 1 - Comma 96
In vigore dal 1 gennaio 2020
96. Al fine di assicurare la partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del «Green Climate Fund », di cui alla legge 4 novembre 2016, n. 204, è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.
Art. 1 - Comma 97
In vigore dal 1 gennaio 2020
97. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 1 - Comma 98
In vigore dal 1 gennaio 2020
98. Al fine di studiare le modalità per rendere permanente la disposizione di cui al comma 85, per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione, entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e di sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030, è costituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020, una Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.[105]
Note:
[105]Per la soppressione della Commissione prevista dal presente comma e la riattribuzione dei relativi compiti, vedi l'art. 57-bis, comma 5-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’art. 4, comma 1, D.L. 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.
Art. 1 - Comma 99
In vigore dal 1 gennaio 2020
99. La Commissione di cui al comma 98 è presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo sostituto, e composta da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle università e dei ricercatori. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.
Art. 1 - Comma 100
In vigore dal 1 gennaio 2020
100. Alla Commissione di cui al comma 98, per gli studi e le ricerche necessarie all'espletamento dei suoi compiti, è assegnata una dotazione finanziaria pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020.
Art. 1 - Comma 101
In vigore dal 1 gennaio 2020
101. All'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole: «edifici pubblici contaminati da amianto,» sono inserite le seguenti: «comprese le navi militari,».
Art. 1 - Comma 102
In vigore dal 1 gennaio 2020
102. Il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le priorità di intervento per le unità navali da bonificare, nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma.[106]
Note:
[106]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 5 agosto 2021.
Art. 1 - Comma 103
In vigore dal 1 gennaio 2021
103. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1: 50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2020, nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.[107] [108]
Note:
[107]Comma così modificato dall’art. 1, comma 742, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
[108]Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 823, L. 30 dicembre 2021, n. 234.
Art. 1 - Comma 104
In vigore dal 1 gennaio 2020
104. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 103 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 103.
Art. 1 - Comma 105
In vigore dal 1 gennaio 2020
105. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 103 può essere destinata ad oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.
Art. 1 - Comma 106
In vigore dal 1 gennaio 2020
106. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 103.
Art. 1 - Comma 107
In vigore dal 1 gennaio 2020
107. Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 108 sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli.
Art. 1 - Comma 108
In vigore dal 1 gennaio 2020
108. Ai fini di cui alla presente legge le pubbliche amministrazioni sono quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa, nonché le Forze di polizia.
Art. 1 - Comma 109
In vigore dal 1 gennaio 2020
109. All'attuazione delle misure di cui ai commi 107 e 108 le amministrazioni di cui al comma 108 provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 1 - Comma 110
In vigore dal 1 gennaio 2020
110. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 3,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e, quanto a 16,2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 1 - Comma 111
In vigore dal 1 gennaio 2020
111. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021.
Art. 1 - Comma 112
In vigore dal 1 gennaio 2020
112. Il Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridotto di 14 milioni per l'anno 2021.
Art. 1 - Comma 113
In vigore dal 14 ottobre 2020
113. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di sevizio pubblico sono stanziate ulteriori risorse, pari a 53 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.[109]
Note:
[109]Comma così modificato dall’art. 86, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.
Art. 1 - Comma 114
In vigore dal 1 gennaio 2021
114. I contributi di cui al comma 113 sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009. Una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate ai sensi del comma 113 è destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, concernenti gli acquisiti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 e adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 anche mediante contratti di locazione finanziaria. Il contributo di cui al secondo periodo del presente comma è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica prevista dal primo periodo del presente comma.[110]
Note:
[110]Comma così modificato dall’art. 86, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, dall’art. 1, comma 650, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Art. 1 - Comma 115
In vigore dal 22 maggio 2021
115. I contributi di cui al comma 113 sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.[111]
Note:
[111]Comma così modificato dall’art. 29-ter, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.
Art. 1 - Comma 116
In vigore dal 1 gennaio 2020
116. Fermo restando quanto previsto dal comma 115, l'entità dei contributi per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, compresa tra un minimo di euro 4.000 e un massimo di euro 40.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.
Art. 1 - Comma 117
In vigore dal 1 gennaio 2020
117. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.[112]
Note:
[112]Vedi, anche, il D.M. 28 ottobre 2021.
Art. 1 - Comma 118
In vigore dal 1 gennaio 2020
118. Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.
Art. 1 - Comma 119
In vigore dal 1 gennaio 2020
119. Al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, è istituito il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, con sede nella città di Venezia.
Art. 1 - Comma 120
In vigore dal 1 gennaio 2020
120. Il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici valorizza e mette in connessione il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano di vulnerabilità e resilienza nonché contribuisce alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, e più in generale nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia della città di Venezia. Il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici si avvale del contributo delle università veneziane di Ca’ Foscari, Iuav, VIU - Venice International University e degli istituti di ricerca in materia, tra i quali il CNR e il Centro maree, nonché del Consorzio Venezia nuova e del Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila) e della società Thetis Spa e può realizzare partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 quale concorso dello Stato alle spese per l'avvio e il funzionamento del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici.
Art. 1 - Comma 121
In vigore dal 1 gennaio 2020
121. E' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020, per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798.
Art. 1 - Comma 122
In vigore dal 1 gennaio 2020
122. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1 - Comma 123
In vigore dal 1 gennaio 2020
123. Al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità attuative delle risorse del Fondo di cui al presente comma.[113]
Note:
[113]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 luglio 2021.
Art. 1 - Comma 124
In vigore dal 1 gennaio 2020
124. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità, e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 125 è riconosciuto un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 126. A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020.[114]
Note:
[114]Sul riconoscimento del contributo previsto dal presente comma vedi l’art. 1, comma 688, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e, successivamente, l’art. 10, comma 11-terdecies, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.
Art. 1 - Comma 125
In vigore dal 1 gennaio 2021
125. Le disposizioni di cui al comma 124 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie:
a) studenti universitari fuori sede;
b) disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 25.000 euro;[115]
d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 25.000 euro[116].[117]
Note:
[115]Lettera così modificata dall’art. 1, comma 689, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
[116]Lettera così modificata dall’art. 1, comma 689, lett. b), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
[117]Sul riconoscimento del contributo previsto dal presente comma vedi l’art. 1, comma 688, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e, successivamente, l’art. 10, comma 11-terdecies, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.
Art. 1 - Comma 126
In vigore dal 1 gennaio 2020
126. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento:
a) alla quantificazione dello sconto;
b) alle modalità e ai termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 125.
Art. 1 - Comma 127
In vigore dal 1 gennaio 2020
127. All'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1.425 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.750 milioni» e le parole: «1.775 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.375 milioni».
Art. 1 - Comma 128
In vigore dal 1 gennaio 2020
128. All'articolo 11 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per le specifiche esigenze di tutoraggio, la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un contingente di personale non superiore a trenta unità, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative.
1-ter. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 1-bis, nel limite massimo di 990.000 euro annui, la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente».
Art. 1 - Comma 129
In vigore dal 1 gennaio 2020
129. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzata la spesa per un ulteriore importo di 48 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Art. 1 - Comma 130
In vigore dal 1 gennaio 2020
130. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 129, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.
Art. 1 - Comma 131
In vigore dal 1 gennaio 2020
131. Al fine di fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, a decorrere dall'anno 2020, sono incrementate di 2 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Art. 1 - Comma 132
In vigore dal 1 gennaio 2020
132. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 149.973.488 per l'anno 2020, con specifica destinazione di euro 147.502.805 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.[118] [119]
Note:
[118]Per l’integrazione del contingente di cui al presente comma vedi gli artt. 74, comma 01, e 74-ter, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
[119]Sull’impiego del contingente di cui al presente comma vedi l’art. 74-ter, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
Art. 1 - Comma 133
In vigore dal 1 gennaio 2020
133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui.[120]
Note:
[120]Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 1003, L. 30 dicembre 2021, n. 234.
Art. 1 - Comma 134
In vigore dal 1 gennaio 2020
134. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020 e 2021»;
b) al secondo periodo, le parole: «2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020 e 2021».
Art. 1 - Comma 135
In vigore dal 2 marzo 2021
135. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020, di 900.000 euro per l'anno 2021 e di 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.[121]
Note:
[121]Comma così sostituito dall’art. 1-bis, comma 9, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.
Art. 1 - Comma 136
In vigore dal 1 gennaio 2020
136. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 60 unità a decorrere dal 1° aprile 2020, di 40 unità non prima del 1° ottobre 2021 e di 100 unità non prima del 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 500 unità.
Art. 1 - Comma 137
In vigore dal 1 gennaio 2020
137. Contestualmente agli incrementi di cui al comma 136 e nel limite delle unità ivi previste per ciascun anno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 1 - Comma 138
In vigore dal 1 gennaio 2020
138. Nuove modalità assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco potranno essere previste con ricorso ai provvedimenti normativi di cui al comma 133.
Art. 1 - Comma 139
In vigore dal 1 gennaio 2020
139. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 136 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.900.835 per l'anno 2020, di euro 3.002.877 per l'anno 2021, di euro 5.323.556 per l'anno 2022, di euro 9.586.710 per l'anno 2023, di euro 13.933.077 per l'anno 2024, di euro 18.272.105 per l'anno 2025, di euro 21.580.504 per l'anno 2026, di euro 21.732.469 per l'anno 2027, di euro 21.820.627 per l'anno 2028, di euro 21.912.230 per l'anno 2029, di euro 21.987.440 per l'anno 2030, di euro 22.014.252 per l'anno 2031, di euro 22.041.063 per l'anno 2032, di euro 22.067.875 per l'anno 2033 e di euro 22.088.011 annui a decorrere dall'anno 2034.
Art. 1 - Comma 140
In vigore dal 1 gennaio 2020
140. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 136, 137 e 139, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2020, 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno 2022, 300.000 euro per l'anno 2023, 400.000 euro per l'anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Art. 1 - Comma 141
In vigore dal 1 gennaio 2020
141. All'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'annualità 2020, il fondo di cui al precedente periodo è ulteriormente incrementato di 12.000.000 di euro, per far fronte alle particolari attività di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile».
Art. 1 - Comma 142
In vigore dal 1 gennaio 2020
142. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 141, pari a euro 12.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 1 - Comma 143
In vigore dal 1 gennaio 2020
143. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A decorrere dall'anno 2020, il fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo. [122] [123]
Note:
[122]Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l’art. 19, comma 1, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, l’art. 1, comma 5-quater, D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, e, successivamente, l’art. 1-bis, commi 2 e 3, D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191.
[123]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 23 dicembre 2021 e il D.P.C.M. 27 dicembre 2024.
Art. 1 - Comma 144
In vigore dal 1 gennaio 2020
144. Agli oneri derivanti dal comma 143, primo periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1 - Comma 145
In vigore dal 1 gennaio 2020
145. All'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e le tracce delle prove scritte» sono sostituite dalle seguenti: «, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori»;
b) al comma 2, le parole: «aggiornato l'elenco dei bandi in corso» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornati i dati di cui al comma 1»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».
Art. 1 - Comma 146[124]
Abrogato dal 28 settembre 2021
[ 146. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 145, lettera c). ]
Note:
[124]Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, D.L. 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 novembre 2021, n. 171.
Art. 1 - Comma 147 [127]
In vigore dal 1 gennaio 2020
147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020[126];
c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.[125]
Note:
[125]In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l’art. 1, comma 5-bis, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.
[126]Per la proroga del presente termine vedi l’art. 32, comma 6, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.
[127]La Corte costituzionale, con 9 - 31 marzo 2021, n. 58 (Gazz. Uff. 7 aprile 2021, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 147 e 149, promosse in riferimento agli artt. 2, lettere a) e b), 3, lettere f) e l), 4, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, agli artt. 3, 5, 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
Art. 1 - Comma 147-bis
In vigore dal 1 marzo 2020
147-bis. Le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché del personale delle scuole e degli asili comunali.[128]
Note:
[128]Comma inserito dall’art. 1, comma 10-undecies, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.
Art. 1 - Comma 148
In vigore dal 1 gennaio 2020
148. I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
Art. 1 - Comma 149 [129]
In vigore dal 1 gennaio 2020
149. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «tre anni dalla data di pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «due anni dalla data di approvazione».
Note:
[129]La Corte costituzionale, con 9 - 31 marzo 2021, n. 58 (Gazz. Uff. 7 aprile 2021, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 147 e 149, promosse in riferimento agli artt. 2, lettere a) e b), 3, lettere f) e l), 4, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, agli artt. 3, 5, 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
Art. 1 - Comma 150
In vigore dal 1 gennaio 2020
150. Al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «, per il triennio 2019-2021,» sono soppresse.
Art. 1 - Comma 151
In vigore dal 1 gennaio 2020
151. Al fine di adeguare gli standard operativi ed i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera per far fronte agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 815 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:
«a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.860 per l'anno 2023, 3.990 per l'anno 2024, 4.120 per l'anno 2025, 4.150 dall'anno 2026 in servizio permanente».
Art. 1 - Comma 152
In vigore dal 1 gennaio 2020
152. All'articolo 585, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da h-sexies) a h-undevicies) sono sostituite dalle seguenti:
«h-sexies) per l'anno 2022: 82.631.031,99;
h-septies) per l'anno 2023: 87.949.528,79;
h-octies) per l'anno 2024: 93.268.025,59;
h-novies) per l'anno 2025: 98.586.522,39;
h-decies) per l'anno 2026: 100.024.990,19;
h-undecies) per l'anno 2027: 100.268.081,29;
h-duodecies) per l'anno 2028: 100.507.908,99;
h-terdecies) per l'anno 2029: 100.747.736,69;
h-quaterdecies) per l'anno 2030: 100.987.564,39;
h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 101.743.114,09;
h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 102.469.571,39;
h-septiesdecies) per l'anno 2033: 103.140.459,99;
h-duodevicies) per l'anno 2034: 103.811.348,59;
h-undevicies) per l'anno 2035: 104.482.237,19;
h-vicies) a decorrere dall'anno 2036: 104.637.404,79».
Art. 1 - Comma 153
In vigore dal 1 gennaio 2020
153. Ai fini del comma 151 è autorizzata la spesa di euro 1.183.808,70 per l'anno 2022, euro 2.426.449,50 per l'anno 2023, euro 3.669.090,30 per l'anno 2024, euro 4.911.731,10 per l'anno 2025, euro 6.154.371,90 per l'anno 2026, euro 6.213.204,00 per l'anno 2027, euro 6.268.772,70 per l'anno 2028, euro 6.324.341,40 per l'anno 2029, euro 6.379.910,10 per l'anno 2030, euro 6.435.478,80 per l'anno 2031, euro 6.646.214,10 per l'anno 2032, euro 6.801.380,70 per l'anno 2033, euro 6.956.547,30 per l'anno 2034, euro 7.111.713,90 per l'anno 2035, euro 7.266.880,50 a decorrere dall'anno 2036.
Art. 1 - Comma 154
In vigore dal 1 gennaio 2020
154. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 151 e 152, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 43.680 euro nel 2022, 87.360 euro nel 2023, 131.040 euro nel 2024, 174.720 euro nel 2025 e 218.400 euro a decorrere dal 2026.
Art. 1 - Comma 155
In vigore dal 1 gennaio 2020
155. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica vigente, fino a cinquanta unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare nel limite di ventotto unità nella III area funzionale, posizione economica F1, e nel limite di ventidue unità nella II area funzionale, posizione economica F2, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. Le assunzioni di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° luglio 2020. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 887.000 per l'anno 2020 e di euro 1.773.356 a decorrere dall'anno 2021.
Art. 1 - Comma 156
In vigore dal 1 gennaio 2020
156. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al tredicesimo periodo, le parole: «Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività;» sono soppresse.
Art. 1 - Comma 157
In vigore dal 1 gennaio 2020
157. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'assunzione del personale di cui al comma 155 esclusivamente a seguito della cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 28, tredicesimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 1 - Comma 158
In vigore dal 30 dicembre 2022
158. Per le medesime finalità di cui al comma 155, nonché al fine di sostenere le attività in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020-2022 e nel triennio 2023-2025, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di comprovate professionalità, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento.[130]
Note:
[130]Comma così modificato dall’art. 10, comma 5, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.
Art. 1 - Comma 159
In vigore dal 1 gennaio 2020
159. Per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia Spa, per la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi è assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026. E' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 538.
Art. 1 - Comma 160
In vigore dal 1 gennaio 2020
160. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro».
Art. 1 - Comma 161
In vigore dal 1 gennaio 2020
161. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».
Art. 1 - Comma 162
In vigore dal 1 gennaio 2026
162. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2026 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.[131]
Note:
[131]Comma modificato dall’art. 1, comma 294, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall’art. 1, comma 26-ter, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 e dall’art. 1, comma 6, lett. a), D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 6, lett. a), D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, dall’art. 28-bis, comma 1, D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2024, n. 95, dall’art. 1, comma 194, L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025, e dall’art. 1, comma 169, L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Art. 1 - Comma 163
In vigore dal 1 gennaio 2020
163. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili»;
b) all'articolo 47:
1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento»;
3) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo».
Art. 1 - Comma 164
In vigore dal 1 gennaio 2020
164. Al fine di assicurare i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno è autorizzato, a decorrere dal 1° ottobre 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere 130 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia.
Art. 1 - Comma 165
In vigore dal 1 gennaio 2020
165. Per l'attuazione del comma 164, è autorizzata la spesa di euro 1.751.513 per l'anno 2021, di euro 7.006.049 per l'anno 2022, di euro 8.329.819 per l'anno 2023 e di euro 12.301.128 annui a decorrere dall'anno 2024.
Art. 1 - Comma 166
In vigore dal 1 gennaio 2020
166. Al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento degli investimenti nel settore dell'agricoltura, nonché la realizzazione dei compiti in materia di analisi e valutazione delle misure di miglioramento della qualità della spesa pubblica e delle politiche di bilancio nel settore agricolo, ed al fine di garantire la piena funzionalità del Ministero tramite un potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono incrementati di una unità, da destinare a funzioni di consulenza, studio e ricerca. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale, è rideterminata nel numero massimo di dodici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 251.000 euro a decorrere dall'anno 2020.
Art. 1 - Comma 167
In vigore dal 1 gennaio 2020
167. Al fine di dare celere attuazione al comma 166, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro il 15 marzo 2020, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
Art. 1 - Comma 168
In vigore dal 1 gennaio 2020
168. Al fine di accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 53/2018 del 25 ottobre 2018, all'articolo 113-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data del 31 dicembre 2019, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo».
Art. 1 - Comma 169
In vigore dal 1 gennaio 2020
169. Per l'attuazione del comma 168 è autorizzata la spesa di 5.280.620 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.
Art. 1 - Comma 170
In vigore dal 1 gennaio 2020
170. La dotazione organica degli avvocati dello Stato è aumentata di quindici unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 471.452 euro per l'anno 2020, a 1.885.806 euro per l'anno 2021, a 1.920.528 euro per l'anno 2022, a 1.920.528 euro per l'anno 2023, a 2.118.765 euro per l'anno 2024, a 2.121.004 euro per l'anno 2025, a 2.181.878 euro per l'anno 2026, a 2.200.140 euro per l'anno 2027, a 2.261.011 euro per l'anno 2028, a 2.953.736 euro per l'anno 2029 e a 2.953.736 euro a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi del comma 174.
Art. 1 - Comma 171
In vigore dal 2 marzo 2021
171. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, come modificata dall'articolo 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di venticinque unità di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, per il quadriennio 2020-2023, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale, un contingente di personale di due unità appartenenti all'Area III, fascia retributiva F3, di otto unità appartenenti all'Area III, fascia retributiva F1, e di quindici unità appartenenti all'Area II, fascia retributiva F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 253.445 euro per l'anno 2020 e a 1.013.778 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi del comma 174.[132]
Note:
[132]Comma così modificato dall’art. 1-bis, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.
Art. 1 - Comma 172
In vigore dal 1 gennaio 2020
172. Al fine di supportare l'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, possono essere nominati esperti, nel numero massimo di otto, individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, professori universitari, ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca e dirigenti dell'amministrazione dello Stato. Gli esperti sono nominati dall'Avvocato generale dello Stato per un periodo non superiore a un triennio, rinnovabile, e sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. Per l'espletamento degli incarichi di cui al presente comma spetta, secondo i rispettivi ordinamenti, un compenso da determinare all'atto del conferimento dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività, comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui.
Art. 1 - Comma 173
In vigore dal 1 gennaio 2020
173. L'Avvocatura dello Stato provvede agli oneri derivanti dalle missioni e dalle consulenze tecniche connesse alle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalle missioni connesse all'attività difensiva presso la Corte di giustizia dell'Unione europea. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
Art. 1 - Comma 174
In vigore dal 1 gennaio 2020
174. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 170 a 173 è autorizzata la spesa massima di euro 1.244.897 per l'anno 2020, di euro 3.419.584 per l'anno 2021, di euro 3.454.306 per l'anno 2022, di euro 3.454.306 per l'anno 2023, di euro 3.652.543 per l'anno 2024, di euro 3.654.782 per l'anno 2025, di euro 3.715.656 per l'anno 2026, di euro 3.733.918 per l'anno 2027, di euro 3.794.789 per l'anno 2028, di euro 4.487.514 per l'anno 2029 e di euro 4.487.514 annui a decorrere dall'anno 2030.
Art. 1 - Comma 175
In vigore dal 1 gennaio 2020
175. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» e i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi;
3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute nell'anno 2020»;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019», le parole: «anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020», le parole: «anno 2018», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2019» e le parole: «nel 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2020».
Art. 1 - Comma 176
In vigore dal 1 gennaio 2020
176. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 2, 3 e 3-ter sono abrogati.
Art. 1 - Comma 177
In vigore dal 1 gennaio 2020
177. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche per l'anno 2020.
Art. 1 - Comma 178
In vigore dal 1 gennaio 2020
178. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali, di pari importo, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Art. 1 - Comma 179
In vigore dal 1 gennaio 2020
179. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 177 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.
Art. 1 - Comma 180
In vigore dal 1 gennaio 2020
180. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al primo periodo, dopo le parole: «delle società sportive dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: «delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva,» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili».
Art. 1 - Comma 181[133]
Abrogato dal 14 ottobre 2020
[ 181. Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, possono richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua. ]
Note:
[133]Comma abrogato dall’art. 12-bis, comma 7, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.
Art. 1 - Comma 182
In vigore dal 1 gennaio 2020
182. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse del Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, trasferite alla società Sport e salute Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso.
Art. 1 - Comma 183
In vigore dal 1 gennaio 2020
183. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019 e 2020»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei soggetti indicati nel periodo precedente, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento».
Art. 1 - Comma 184
In vigore dal 1 gennaio 2020
184. Al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0.
Art. 1 - Comma 185
In vigore dal 1 gennaio 2020
185. Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Art. 1 - Comma 186
In vigore dal 1 gennaio 2020
186. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Art. 1 - Comma 187
In vigore dal 1 gennaio 2020
187. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Art. 1 - Comma 188
In vigore dal 1 gennaio 2020
188. Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 189 e 190, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
Art. 1 - Comma 189
In vigore dal 1 gennaio 2020
189. Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
Art. 1 - Comma 190
In vigore dal 1 gennaio 2020
190. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Art. 1 - Comma 191
In vigore dal 1 gennaio 2020
191. Il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 195 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.[134]
Note:
[134]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 6 ottobre 2021.
Art. 1 - Comma 192
In vigore dal 1 gennaio 2020
192. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
Art. 1 - Comma 193
In vigore dal 1 gennaio 2020
193. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
Art. 1 - Comma 194
In vigore dal 1 gennaio 2020
194. Il credito d'imposta di cui al comma 188 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
Art. 1 - Comma 195
In vigore dal 29 marzo 2022
195. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194. In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.[135]
Note:
[135]Comma così modificato dall’art. 56-ter, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, dall’art. 10-ter, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.
Art. 1 - Comma 196
In vigore dal 1 gennaio 2020
196. Le disposizioni dei commi da 184 a 195 non si applicano:
a) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma 188, effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l'agevolazione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
b) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nei commi 189 e 190, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 1, commi 60 e 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Art. 1 - Comma 197
In vigore dal 1 gennaio 2020
197. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 195, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 1 - Comma 198
In vigore dal 1 gennaio 2022
198. Per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206. [136]
Note:
[136]Comma modificato dall’art. 1, comma 1064, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 45, lett. a), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Art. 1 - Comma 199
In vigore dal 1 gennaio 2021
199. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.[137]
Note:
[137]Comma così modificato dall’art. 1, comma 1064, lett. b), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Art. 1 - Comma 200
In vigore dal 1 gennaio 2021
200. Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:
a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;
c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca nonché con start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;[138]
d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali;[140]
e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto della maggiorazione ivi prevista, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;[141]
f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera c).[139] [142]
Note:
[138]Lettera così modificata dall’art. 38, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, dall’art. 1, comma 1064, lett. c), n. 1), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
[139]Sul credito di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al presente comma vedi l’art. 244, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l’art. 1, commi 185 e 186, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e, successivamente, l’art. 5, comma 5, D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136.
[140]Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1064, lett. c), n. 2), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
[141]Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1064, lett. c), n. 3), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
[142]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 26 maggio 2020. Vedi, anche, l’art. 23, comma 2, D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, e l'art. 6, D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2024, n. 67.
Art. 1 - Comma 201
In vigore dal 1 gennaio 2021
201. Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:
a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;[143]
d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;[144]
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per i contratti indicati alla lettera c). [145]
Note:
[143]Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1064, lett. d), n. 1), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
[144]Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1064, lett. d), n. 2), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
[145]Vedi, anche, l’art. 23, comma 2, D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, e l'art. 6, D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2024, n. 67.
Art. 1 - Comma 202
In vigore dal 1 gennaio 2021
202. Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la corretta applicazione del presente comma anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:
a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;[146]
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;[147]
d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente lettera, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;[148]
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla lettera c). [149]
Note:
[146]Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1064, lett. e), n. 1), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
[147]Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1064, lett. e), n. 2), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
[148]Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1064, lett. e), n. 3), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
[149]Vedi, anche, l’art. 23, comma 2, D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, e l'art. 6, D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2024, n. 67.
Art. 1 - Comma 203
In vigore dal 1 gennaio 2022
203. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.[151] [150] [152]
Note:
[150]Sul credito di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al presente comma vedi l’art. 244, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
[151]Comma modificato dall’art. 1, comma 1064, lett. f), nn. 1), 2), 3) e 4), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 45, lett. b), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
[152]Vedi, anche, l’art. 6, D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2024, n. 67.
Art. 1 - Comma 203-bis
In vigore dal 1 gennaio 2022
203-bis. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.[153]
Note:
[153]Comma inserito dall’art. 1, comma 45, lett. c), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Art. 1 - Comma 203-ter
In vigore dal 1 gennaio 2022
203-ter. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.[154]
Note:
[154]Comma inserito dall’art. 1, comma 45, lett. c), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Art. 1 - Comma 203-quater
In vigore dal 1 gennaio 2022
203-quater. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.[155]
Note:
[155]Comma inserito dall’art. 1, comma 45, lett. c), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Art. 1 - Comma 203-quater.1
In vigore dal 1 gennaio 2026
203-quater.1. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026 ed è utilizzabile in un'unica quota annuale, ferme restando le altre condizioni di cui al comma 204. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al presente comma, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy apposita comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, secondo modalità e termini stabiliti con decreto direttoriale del medesimo Ministero.[156] [157]
Note:
[156]Comma inserito dall’art. 1, comma 925, L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.
[157]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 3 luglio 2026.
Art. 1 - Comma 203-quinquies
In vigore dal 1 gennaio 2022
203-quinquies. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.[158] [159]
Note:
[158]Comma inserito dall’art. 1, comma 45, lett. c), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
[159]Vedi, anche, l’art. 6, D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2024, n. 67.
Art. 1 - Comma 203-sexies
In vigore dal 1 gennaio 2022
203-sexies. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.[160] [161]
Note:
[160]Comma inserito dall’art. 1, comma 45, lett. c), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
[161]Vedi, anche, l’art. 6, D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2024, n. 67.
Art. 1 - Comma 204
In vigore dal 1 gennaio 2020
204. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.[162]
Note:
[162]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 6 ottobre 2021.
Art. 1 - Comma 205
In vigore dal 1 gennaio 2022
205. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati ai commi da 203 a 203-sexies.[163]
Note:
[163]Comma così modificato dall’art. 1, comma 45, lett. d), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Art. 1 - Comma 206
In vigore dal 1 gennaio 2021
206. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.[164]
Note:
[164]Comma così modificato dall’art. 1, comma 1064, lett. g), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Art. 1 - Comma 207
In vigore dal 1 gennaio 2021
207. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dai commi 205 e 206 nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale può essere prevista un'analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti. Per l'espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico può anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.[165]
Note:
[165]Comma così modificato dall’art. 1, comma 1064, lett. h), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Art. 1 - Comma 208
In vigore dal 1 gennaio 2020
208. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 198 a 207, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 1 - Comma 209
In vigore dal 1 gennaio 2020
209. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, al comma 1, le parole: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2019». Le risorse derivanti dall'anticipata cessazione del termine di applicazione del citato articolo 3 sono destinate al credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese, di cui ai commi da 198 a 207.
Art. 1 - Comma 210
In vigore dal 1 gennaio 2021
210. La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 si applica, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022.[166]
Note:
[166]Comma così modificato dall’art. 1, comma 1064, lett. i), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Art. 1 - Comma 210-bis
In vigore dal 1 gennaio 2021
210-bis. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina prevista dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ammissibili i costi previsti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.[167]
Note:
[167]Comma inserito dall’art. 1, comma 1064, lett. l), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Art. 1 - Comma 211
In vigore dal 1 gennaio 2020
211. Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.[168]
Note:
[168]Per la rideterminazione delle aliquote del credito d’imposta previste dal presente comma vedi l’art. 22, commi 1 e 2, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
Art. 1 - Comma 212
In vigore dal 1 gennaio 2020
212. Ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Art. 1 - Comma 213
In vigore dal 1 gennaio 2020
213. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.
Art. 1 - Comma 214
In vigore dal 1 gennaio 2020
214. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.[169]
Note:
[169]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 6 ottobre 2021.
Art. 1 - Comma 215
In vigore dal 1 gennaio 2020
215. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del suddetto decreto, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.
Art. 1 - Comma 216
In vigore dal 1 gennaio 2020
216. Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta disposto dal comma 210, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 210 a 217, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 1 - Comma 217
In vigore dal 1 gennaio 2020
217. Agli adempimenti di cui al citato regolamento (UE) n. 651/2014 provvede il Ministero dello sviluppo economico.
Art. 1 - Comma 218
In vigore dal 1 gennaio 2020
218. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
Art. 1 - Comma 219
In vigore dal 1 gennaio 2022
219. Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2022, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 60 per cento.[170]
Note:
[170]Comma così modificato dall’art. 1, comma 59, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e, successivamente, dall’art. 1, comma 39, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Art. 1 - Comma 220
In vigore dal 1 gennaio 2020
220. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.[171]
Note:
[171]Vedi, anche, il D.M. 6 agosto 2020.
Art. 1 - Comma 221
In vigore dal 1 gennaio 2020
221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Art. 1 - Comma 222
In vigore dal 1 gennaio 2020
222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Art. 1 - Comma 223
In vigore dal 1 gennaio 2020
223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.
Art. 1 - Comma 224
In vigore dal 1 gennaio 2020
224. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2030.
Art. 1 - Comma 225
In vigore dal 1 gennaio 2020
225. All'articolo 56-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5 per cento».
Art. 1 - Comma 226
In vigore dal 17 luglio 2020
226. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025. Una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è riservata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo. Al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevata al 100 per cento per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al primo periodo. I contributi di cui al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie in un'unica soluzione, con modalità procedurali stabilite con decreto, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In aggiunta al predetto stanziamento di 60 milioni di euro, l'intervento può essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei, anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui al secondo periodo.[172]
Note:
[172]Comma così modificato dall’art. 39, comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
Art. 1 - Comma 227
In vigore dal 1 gennaio 2020
227. Una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui al comma 226 è destinata in favore delle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 per cento. Ai fini dell'ammissione ai benefìci, la rispondenza degli interventi agevolabili rispetto alle finalità di cui al presente comma, nonché la quantificazione del relativo impatto, sono certificate dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.
Art. 1 - Comma 228
In vigore dal 1 gennaio 2020
228. Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per le riserve previste dai commi 226 e 227 rientrano nelle disponibilità complessive della misura.
Art. 1 - Comma 229
In vigore dal 1 gennaio 2020
229. Sui finanziamenti di cui al comma 228, la garanzia del Fondo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto delle regole di cumulo e delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse non utilizzate a valere sulla dotazione della sezione speciale istituita con la convenzione del 6 febbraio 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo pari a 7 milioni di euro, che sono destinate alle finalità generali del Fondo.
Art. 1 - Comma 230
In vigore dal 1 gennaio 2020
230. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse dalle precedenti e che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo 27.
Art. 1 - Comma 231
In vigore dal 1 gennaio 2020
231. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Per l'utilizzo delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo. Le risorse annualmente destinate agli interventi di cui al presente comma e non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021, tenuto conto dei fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate, possono essere destinate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto delle regole contabili, al finanziamento di iniziative a carattere innovativo di rilevante impatto economico, sociale e ambientale con riferimento al sistema produttivo dei territori interessati.[173] [174]
Note:
[173]Ad integrazione di quanto disposto dal presente comma vedi l’art. 80, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
[174]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Direttiva 15 aprile 2020. Vedi, anche, il D.M. 5 marzo 2021.
Art. 1 - Comma 232
In vigore dal 1 gennaio 2020
232. Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale ed europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di «Fondo IPCEI», è incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021. Il Fondo IPCEI può intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea. Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui ai commi 230 e 231. Sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico.[175] [176]
Note:
[175]Per la rideterminazione della dotazione del Fondo IPCEI di cui al presente comma l’art. 60, comma 6, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, l’art. 24, comma 1, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, e, successivamente, l’art. 35, comma 1, lett. b), D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142.
[176]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI, D.M. 21 aprile 2021. Per l’attivazione degli interventi agevolativi di cui al presente comma vedi: per IPCEI Microelettronica, il D.M. 7 luglio 2021; per IPCEI Batterie 1, il D.M. 7 luglio 2021; per IPCEI Batterie 2, il D.M. 7 luglio 2021; per IPCEI H2 Technology, H2 Industry, Infrastrutture digitali e servizi cloud e Microelettronica 2, il D.M. 27 giugno 2022; per IPCEI Microelettronica 1, Microelettronica 2, Batterie 1, Idrogeno 1, Idrogeno 2 e Infrastrutture digitali e servizi cloud, il D.M. 11 dicembre 2023; per IPCEI Idrogeno 3, il D.M. 3 luglio 2024; per IPCEI Idrogeno 4, il D.M. 3 luglio 2024; per IPCEI Salute 1, il D.M. 3 luglio 2024; per IPCEI Salute 2, il D.M. 1 agosto 2025.
Art. 1 - Comma 233
In vigore dal 1 gennaio 2020
233. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «all'8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 6,5 per cento».
Art. 1 - Comma 234
In vigore dal 1 gennaio 2020
234. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
Art. 1 - Comma 235
In vigore dal 1 gennaio 2020
235. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata «Padova capitale europea del volontariato 2020» è stanziata la somma di 500.000 euro per l'anno 2020.
Art. 1 - Comma 236
In vigore dal 1 gennaio 2020
236. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 501 è inserito il seguente:
«501.1. Su richiesta dei risparmiatori, la Commissione tecnica acquisisce le eventuali decisioni, giudiziali ed extragiudiziali, utili all'esame delle domande».
Art. 1 - Comma 237
In vigore dal 17 marzo 2020
237. Il termine previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, scade il 18 giugno 2020.[177] [178]
Note:
[177]Comma così modificato dall’art. 50, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
[178]Vedi, anche, l’art. 1, commi 762, 763 e 764, L. 30 dicembre 2025, n. 199.
Art. 1 - Comma 238
In vigore dal 1 gennaio 2020
238. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 494, dopo le parole: «per atto tra vivi» sono aggiunte le seguenti: «; nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute»;
b) al comma 496, dopo le parole: «del costo di acquisto,» sono inserite le seguenti: «in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di più acquisti,» e dopo le parole: «inclusi gli oneri fiscali» sono inserite le seguenti: «sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni»;
c) al comma 502-bisè aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma presentano idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare».
Art. 1 - Comma 239
In vigore dal 1 gennaio 2020
239. Le risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 51 milioni di euro per l'anno 2020.
Art. 1 - Comma 240[180]
Abrogato dal 1 gennaio 2022
[ 240. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020, di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui 0,3 milioni di euro nell'anno 2020 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il funzionamento e per il personale dell'agenzia di cui al comma 241.[179] ]
Note:
[179]Per la rideterminazione dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’art. 6, comma 5-septies, lett. a), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, l’art. 33, comma 2, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, e, successivamente, l’art. 64, comma 6, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
[180]Comma abrogato dall’art. 1, comma 314, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Art. 1 - Comma 241[181]
Abrogato dal 1 gennaio 2022
[ 241. Per realizzare le finalità di cui al comma 240 è istituita un'apposita agenzia, denominata Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'ANR promuove il coordinamento delle attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese. L'ANR favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali. ]
Note:
[181]Comma abrogato dall’art. 1, comma 314, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Art. 1 - Comma 242[183]
Abrogato dal 1 gennaio 2022
[ 242. L'ANR, in particolare:
a) promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali;
b) valuta l'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nell'ambito delle competenze previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, specie al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore, ivi incluse le risorse pubbliche del Fondo nazionale per l'innovazione gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa, nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato;[182]
c) definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l'adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione.
]
Note:
[182]Lettera abrogata dall’art. 64, comma 5, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
[183]Comma abrogato dall’art. 1, comma 314, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Art. 1 - Comma 243[184]
Abrogato dal 1 gennaio 2022
[ 243. Sono organi dell'Agenzia il direttore, il comitato direttivo, il comitato scientifico e il collegio dei revisori dei conti. ]
Note:
[184]Comma abrogato dall’art. 1, comma 314, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Art. 1 - Comma 244[185]
Abrogato dal 1 gennaio 2022
[ 244. Il direttore è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato direttivo è composto da otto membri, scelti: uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dal Consiglio universitario nazionale, uno dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca e uno dall'Accademia nazionale dei Lincei. La composizione del comitato direttivo deve assicurare la parità di genere. ]
Note:
[185]Comma abrogato dall’art. 1, comma 314, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Art. 1 - Comma 245[187]
Abrogato dal 1 gennaio 2022
[ 245. Il direttore e i membri del comitato direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e restano in carica per quattro anni; sono selezionati tra studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, all'interno di una rosa di venticinque nominativi, preventivamente selezionati da una commissione di valutazione. La commissione di valutazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è composta da cinque membri di alta qualificazione designati, uno ciascuno, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente dell'European Science Foundation e da un componente designato dal presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), d'intesa con il presidente della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca. Costituisce requisito preferenziale l'avere esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca.[186] ]
Note:
[186]Comma così modificato dall’art. 19, comma 6, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
[187]Comma abrogato dall’art. 1, comma 314, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Art. 1 - Comma 246[188]
Abrogato dal 1 gennaio 2022
[ 246. Il direttore presiede il comitato direttivo, è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile e svolge gli altri compiti a lui attribuiti dallo statuto. ]
Note:
[188]Comma abrogato dall’art. 1, comma 314, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Art. 1 - Comma 247[189]
Abrogato dal 1 gennaio 2022
[ 247. Il comitato scientifico è composto da cinque membri nominati dal direttore all'interno di una rosa di venticinque nominativi, preventivamente selezionati da parte di una commissione di valutazione sulla base di criteri di competenza e professionalità, specie con riferimento all'impatto delle ricerche dagli stessi effettuate sulla comunità scientifica nazionale e internazionale, nonché nel rispetto del criterio di adeguata rappresentatività e avvicendamento dei settori scientifici. Le procedure e le modalità per l'individuazione dei componenti della commissione di valutazione sono stabilite dallo statuto dell'Agenzia. La composizione del comitato scientifico deve assicurare la parità di genere garantendo una rappresentanza del genere meno rappresentato non inferiore al 45 per cento. ]
Note:
[189]Comma abrogato dall’art. 1, comma 314, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Art. 1 - Comma 248[190]
Abrogato dal 1 gennaio 2022
[ 248. Il comitato scientifico vigila sul rispetto dei princìpi di libertà e autonomia della ricerca scientifica ed è sentito dal comitato direttivo sugli ambiti prioritari delle attività di ricerca dell'Agenzia nonché su ogni questione che ritenga di sottoporgli. Gli ulteriori compiti del comitato sono stabiliti dallo statuto dell'Agenzia. ]
Note:
[190]Comma abrogato dall’art. 1, comma 314, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Art. 1 - Comma 249
In vigore dal 1 gennaio 2020
249. Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.
Art. 1 - Comma 250
In vigore dal 1 gennaio 2020
250. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Un membro effettivo, che assume le funzioni di presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo amministrativo e contabile di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I componenti del collegio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
Art. 1 - Comma 251
In vigore dal 1 gennaio 2020
251. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento. Il decreto di cui al presente comma definisce altresì la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di trentaquattro unità complessive di cui tre dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca.
Art. 1 - Comma 252
In vigore dal 1 gennaio 2020
252. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo-contabile e le modalità di attuazione del presente comma. L'ANR, nella predisposizione del piano di cui al comma 242, lettera c), tiene conto dei risultati conseguiti per effetto della semplificazione derivante dall'applicazione del presente comma.
Art. 1 - Comma 253
In vigore dal 1 gennaio 2020
253. Per garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di bilancio in materia, le somme assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 390 milioni di euro per l'anno 2020, di 452 milioni di euro per l'anno 2021, di 377 milioni di euro per l'anno 2022, di 432 milioni di euro per l'anno 2023 e di 409 milioni di euro per l'anno 2024.
Art. 1 - Comma 254
In vigore dal 1 gennaio 2020
254. Le somme di cui al comma 253 sono assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata al coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.
Art. 1 - Comma 255
In vigore dal 1 gennaio 2020
255. Nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stanziati, in apposita sezione, 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, al «Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato» per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici.
Art. 1 - Comma 256
In vigore dal 1 gennaio 2020
256. Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lettera e) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della medesima legge è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di prevedere:
a) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2020;
b) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nonché in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi per sensibilizzare gli studenti sui temi della non violenza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
Art. 1 - Comma 257
In vigore dal 1 gennaio 2020
257. Per favorire l'innovazione digitale nella didattica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di euro 2 milioni per l'anno 2020.
Art. 1 - Comma 258
In vigore dal 1 gennaio 2020
258. Al fine di assicurare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, è destinata quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023.
Art. 1 - Comma 259
In vigore dal 1 gennaio 2020
259. Al fine di cui al comma 258, per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall'articolo 157 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), fino alle soglie previste dall'articolo 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi.
Art. 1 - Comma 260
In vigore dal 1 gennaio 2020
260. I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
Art. 1 - Comma 261
In vigore dal 1 gennaio 2020
261. Al fine di favorire il completamento delle scuole innovative di cui all'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le eventuali economie non assegnate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere destinate, su segnalazione dell'INAIL, ai fini previsti dal medesimo articolo 1, commi 153 e 154, per la costruzione di scuole, nonché in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole regioni in attuazione della richiamata normativa.
Art. 1 - Comma 262
In vigore dal 1 gennaio 2020
262. Le risorse di cui al comma 261 possono essere utilizzate anche per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati, con riguardo alla realizzazione dei poli per l'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
Art. 1 - Comma 263
In vigore dal 1 gennaio 2020
263. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonché della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici.
Art. 1 - Comma 264
In vigore dal 1 gennaio 2020
264. Agli oneri derivanti dal comma 263 si provvede mediante quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a complessivi 40 milioni di euro, assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nella misura di euro 20 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, e l'attuazione avviene con il supporto della Banca europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di Energy Service Company (ESCo).
Art. 1 - Comma 265
In vigore dal 1 gennaio 2020
265. Per promuovere il diritto allo studio universitario, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di euro 31 milioni per l'anno 2020.
Art. 1 - Comma 266
In vigore dal 1 gennaio 2020
266. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato in misura pari a 12,06 milioni di euro nell'anno 2020, a 54,28 milioni di euro nell'anno 2021 e a 49,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia effettuato a valere sulle risorse di cui al primo periodo riguarda i posti di sostegno, con corrispondente riduzione del contingente previsto in organico di fatto di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nella distribuzione territoriale dei posti si tiene conto della necessità di ottemperare ai provvedimenti giudiziali di condanna definitivi notificati al 31 agosto 2019.
Art. 1 - Comma 267
In vigore dal 1 gennaio 2020
267. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e di assicurare la continuità del contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati 10 milioni di euro per l'anno 2020.
Art. 1 - Comma 268
In vigore dal 1 gennaio 2020
268. Per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 è assegnato un contributo annuo di 500.000 euro alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste. Al fine di sostenere l'attività di ricerca e alta formazione è altresì assegnato, a decorrere dall'anno 2020, un contributo di 500.000 euro in favore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste.
Art. 1 - Comma 269 [191]
In vigore dal 1 gennaio 2020
269. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano»;
b) al comma 3, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano»;
c) al comma 4, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano»;
d) il comma 4-bis è abrogato.
Note:
[191]La Corte costituzionale, con 9 - 31 marzo 2021, n. 58 (Gazz. Uff. 7 aprile 2021, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 269, promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in riferimento agli artt. 2, lettera a), 3, lettere f) e l), 48-bis e 50 dello statuto speciale per la Valle d’Aosta, nonché agli artt. 3, 5, 117, terzo e quarto comma, e 120 Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, con il ricorso iscritto al n. 25 del registro ricorsi del 2020, e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, primo comma, numero 1), 9, primo comma, numero 10), 16, 79, quarto comma, e 104 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, nonché agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.
Art. 1 - Comma 270
In vigore dal 1 gennaio 2020
270. A sostegno del sistema italiano della formazione superiore e del sistema educativo italiano, il fondo di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato per l'importo di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020 per il sostegno delle iniziative previste all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2017, di riparto degli stanziamenti del fondo medesimo.
Art. 1 - Comma 271
In vigore dal 1 gennaio 2020
271. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno 2020, 10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni di euro per l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
Art. 1 - Comma 272
In vigore dal 1 gennaio 2020
272. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «2021/2022».
Art. 1 - Comma 273
In vigore dal 1 gennaio 2020
273. Allo scopo di potenziare, nei limiti di spesa di cui al presente comma anche in considerazione di quanto previsto al comma 274, in ambito nazionale ed internazionale, le infrastrutture europee delle scienze umane e sociali, insediando nel Mezzogiorno uno spazio dedicato per le infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose riconosciute ad alto potenziale strategico dal Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI), nonché di incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da iscrivere in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.[192]
Note:
[192]Per la rideterminazione dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 543, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 1 - Comma 274
In vigore dal 1 gennaio 2020
274. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 273, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula, nei limiti di spesa di cui al comma 273, appositi protocolli con infrastrutture specialistiche e organismi di ricerca come definiti dall'articolo 2, punto 83), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, da esso vigilati, già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose, e con i quali siano già in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi di programma.
Art. 1 - Comma 275
In vigore dal 1 gennaio 2020
275. La Fondazione Human Technopole, di cui all'articolo 1, commi da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca scientifica nazionale, agisce con approccio multidisciplinare ed integrato nel rispetto dei princìpi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità dell'attività, di verificabilità dei risultati scientifici raggiunti in conformità alle migliori pratiche internazionali. A tal fine la Fondazione:
a) presenta una relazione, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, sulle attività svolte e programmate anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul tempo e le modalità di utilizzo delle facility infrastrutturali da parte di progetti scientifici partecipati o promossi da soggetti non affiliati alla Fondazione, nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale;
b) organizza, in corrispondenza della trasmissione alle Camere della relazione di cui alla lettera a), una giornata aperta di confronto con la comunità scientifica.
Art. 1 - Comma 276
In vigore dal 20 dicembre 2025
276. Con apposita convenzione, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, tra la Fondazione Human Technopole, i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo statuto della Fondazione nel rispetto dei princìpi enunciati dal comma 275 e nel limite di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono individuate le modalità di attuazione delle seguenti attività che la Fondazione è tenuta, tra l'altro, a svolgere:
a) individuare periodicamente attraverso i propri organi, eventualmente avvalendosi delle roadmap del Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI), le facility infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nei settori individuati dall'articolo 1, comma 116, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da realizzare, una volta individuate a seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla comunità scientifica nazionale, coordinate da parte del direttore della Fondazione, con l'uso maggioritario delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito dell'area identificata nella convenzione. A tal fine, le somme di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono trasferite alla Fondazione, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio; [193]
b) realizzare e accrescere, presso la sede della Fondazione, le facility infrastrutturali, individuate ai sensi della lettera a), assicurando le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro funzionamento e rendendo disponibile, contestualmente alla realizzazione di ciascuna facility, una quota congrua di risorse da destinare ai bandi per le rispettive procedure competitive di accesso di cui alla lettera d);
c) promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca nazionale, ivi compresa l'Agenzia nazionale per la ricerca di cui ai commi da 240 a 252, per massimizzare la compatibilità e l'integrazione delle facility della Fondazione con quelle presenti nel sistema nazionale di ricerca;
d) avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per l'accesso alle facility infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a università, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ed enti pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle facility infrastrutturali della Fondazione. Ai fini dell'attribuzione dei risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione conservano l'affiliazione dell'ente scientifico di provenienza;
e) istituire presso la Fondazione un'apposita Commissione indipendente di valutazione dei progetti di ricerca di cui alla lettera d), composta da valutatori esterni alla Fondazione individuati tra scienziati senza affiliazioni o incarichi in essere con le università, IRCCS ed enti pubblici di ricerca italiani, nonché dal presidente del Comitato scientifico della Fondazione, che ne è membro di diritto. La composizione, anche numerica, e il funzionamento della Commissione nonché i princìpi e i criteri di valutazione dei progetti secondo le migliori pratiche internazionali sono definiti dalla convenzione. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione, nonché i costi relativi alle sperimentazioni e alle dotazioni tecnologiche dei progetti selezionati, ivi inclusi i costi per la mobilità dei ricercatori che se ne avvalgono, sono a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Note:
[193]Lettera così modificata dall'art. 10, comma 10-bis, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, e, successivamente, dall’art. 3, comma 3, D.L. 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2025, n. 191.
Art. 1 - Comma 277
In vigore dal 1 gennaio 2020
277. In caso di mancata sottoscrizione della convenzione entro la data indicata al comma 276, la Fondazione Human Technopole è tenuta ad attivare la procedura di modifica dello statuto della Fondazione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2018, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del medesimo statuto per adeguarlo ai princìpi, ai criteri e alle modalità di svolgimento delle attività di cui ai commi 275 e 276; in tal caso, e fino all'approvazione delle modifiche allo statuto, la Fondazione assolve soltanto agli obblighi di cui al comma 275, lettere a) e b), con cadenza semestrale.
Art. 1 - Comma 278
In vigore dal 1 gennaio 2020
278. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato per l'importo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
Art. 1 - Comma 279
In vigore dal 1 gennaio 2020
279. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 390 posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro, dell'istruzione dell'università e della ricerca di cui al predetto articolo 1, comma 64, il contingente di 390 posti è ripartito tra le regioni.
Art. 1 - Comma 280
In vigore dal 1 gennaio 2020
280. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:
«5-quinquies. Per l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, è stanziato l'ulteriore importo di 1,135 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al medesimo fine, l'organico dei collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della Regione siciliana è aumentato di 119 unità».
Art. 1 - Comma 281
In vigore dal 1 gennaio 2020
281. All'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto».
Art. 1 - Comma 282
In vigore dal 1 gennaio 2020
282. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno 2020, è incrementato di 1.500.000 euro, ripartiti tra le istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.
Art. 1 - Comma 283
In vigore dal 1 gennaio 2020
283. Al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni AFAM dagli effetti attuativi della no tax area di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Il predetto incremento è ripartito tra le istituzioni AFAM statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Art. 1 - Comma 284
In vigore dal 1 gennaio 2020
284. Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali.[194]
Note:
[194]Per la riduzione degli incarichi di docenza di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 891, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 1 - Comma 285
In vigore dal 1 gennaio 2021
285. Gli incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo nella medesima istituzione e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.[195]
Note:
[195]Comma così modificato dall’art. 1, comma 894, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Art. 1 - Comma 286
In vigore dal 1 gennaio 2020
286. Al fine di garantire i fabbisogni connessi con il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e per tener conto degli effetti di cui al comma 588 del presente articolo, i massimali previsti dalla Convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato, sottoscritta dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 3 settembre 2013 e da ultimo prorogata ai sensi dell'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, saranno rideterminati, a decorrere dall'anno 2020, utilizzando gli strumenti contrattuali di revisione, entro i limiti degli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli di bilancio. All'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
«3. Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, fermo restando il concorso della Società agli obiettivi di finanza pubblica, alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 28 e 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel rispetto delle direttive dell'azionista e del controllore analogo».
Art. 1 - Comma 287
In vigore dal 1 gennaio 2020
287. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018:
a) sono abrogati i commi da 1 a 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il comma 1080 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3 per cento[196].
Note:
[196]Per la rideterminazione dell’aliquota di cui alla presente lettera vedi l’art. 19, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 288
In vigore dal 1 gennaio 2021
288. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni, nei casi e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 289. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. [197] [198]
Note:
[197]Comma così modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, dall’art. 1, comma 1097, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
[198]La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo - 19 aprile 2021, n. 70 (Gazz. Uff. 21 aprile 2021, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 548, promosse in riferimento al principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 della Costituzione, nonché agli artt. 79, 104 e al Titolo VI del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e al D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268; ha dichiarato, inoltre, cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 290, secondo periodo, in combinato disposto con i commi da 288 a 290, primo periodo, promosse in riferimento agli artt. 69, 70, 72, 73, 75 e 75-bis dello statuto reg. Trentino-Alto Adige e al D.Lgs. n. 268 del 1992; ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 602, in combinato disposto con il comma 590, primo periodo, promosse in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. - in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - e agli artt. 8, 16 e 79, comma 4, dello statuto reg. Trentino-Alto Adige.
Art. 1 - Comma 289
In vigore dal 14 ottobre 2020
289. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290, fermo restando quanto previsto dai commi 289-bis e 289-ter.[199] [200]
Note:
[199]Comma così sostituito dall’art. 73, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.
[200]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 novembre 2020, n. 156.
Art. 1 - Comma 289-bis
In vigore dal 1 gennaio 2022
289-bis. l Ministero dell'economia e delle finanze utilizza la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e affida alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai commi 288 e 289. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni per l'anno 2020, ed a 3 milioni di euro per l'anno 2021, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290.[201]
Note:
[201]Comma inserito dall’art. 73, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 637, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Art. 1 - Comma 289-ter
In vigore dal 1 gennaio 2022
289-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui ai commi 288 e 289 nonché ogni altra attività strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 1,5 milioni di euro annui per l'anno 2021, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290.[202]
Note:
[202]Comma inserito dall’art. 73, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 638, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Art. 1 - Comma 290
In vigore dal 1 gennaio 2022
290. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui ai commi 288 e 289, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per l'anno 2021. [204] [203] [205]
Note:
[203]Per la rideterminazione della dotazione del fondo di cui al presente comma vedi l’art. 265, comma 7, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l’art. 73, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, l'art. 16, comma 11-bis, lett. b), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, e, successivamente, l'art. 1, comma 654, lett. h), L. 30 dicembre 2021, n. 234.
[204]Comma così modificato dall’art. 1, comma 1097, lett. b), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e, successivamente, dall’art. 1, comma 639, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
[205]La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo - 19 aprile 2021, n. 70 (Gazz. Uff. 21 aprile 2021, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 548, promosse in riferimento al principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 della Costituzione, nonché agli artt. 79, 104 e al Titolo VI del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e al D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268; ha dichiarato, inoltre, cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 290, secondo periodo, in combinato disposto con i commi da 288 a 290, primo periodo, promosse in riferimento agli artt. 69, 70, 72, 73, 75 e 75-bis dello statuto reg. Trentino-Alto Adige e al D.Lgs. n. 268 del 1992; ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 602, in combinato disposto con il comma 590, primo periodo, promosse in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. - in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - e agli artt. 8, 16 e 79, comma 4, dello statuto reg. Trentino-Alto Adige.
Art. 1 - Comma 291
In vigore dal 31 luglio 2021
291. I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario ai sensi dell’articolo 6 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.[206]
Note:
[206]Comma così modificato dall’art. 38-ter, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
Art. 1 - Comma 292
In vigore dal 1 gennaio 2020
292. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico nonché di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali sia accertata dall'autorità competente ovvero debitamente documentata mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche, l'illegittimità della condotta del gestore e dell'operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l'utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.
Art. 1 - Comma 293
In vigore dal 1 gennaio 2020
293. Il gestore ovvero l'operatore interessato provvede al rimborso delle somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate e al pagamento della penale ai sensi del comma 292 attraverso, a scelta dell'utente, lo storno nelle fatturazioni successive o un apposito versamento, entro un termine in ogni caso non superiore a quindici giorni dall'accertamento ovvero dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmessa dall'utente.
Art. 1 - Comma 294
In vigore dal 1 gennaio 2020
294. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-bis.1. Nei contratti di cui al comma 1-bis, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle forme previste dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. L'operatore deve comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al secondo periodo e informarlo dei conseguenti diritti. E' in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso non superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio»;
b) al comma 1-quinquies, le parole: «del comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1-bis e 1-bis.1»;
c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «1, 1-bis» è inserita la seguente: «, 1-bis.1».
Art. 1 - Comma 295
In vigore dal 1 gennaio 2020
295. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.
Art. 1 - Comma 296
In vigore dal 1 gennaio 2020
296. Al fine di favorire interventi volti al recupero del patrimonio culturale, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 euro per l'anno 2021 per il restauro e la valorizzazione della villa Candiani di Erba in provincia di Como. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 euro per l'anno 2021 per il restauro e la valorizzazione del palazzo Piozzo di Rosignano a Rivoli in provincia di Torino.
Art. 1 - Comma 297[207]
Abrogato dal 1 gennaio 2022
[ 297. Per il potenziamento del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l), del predetto articolo 30. All'attuazione del Piano provvede l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. ]
Note:
[207]Comma abrogato dall’art. 1, comma 50, lett. e), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Art. 1 - Comma 298
In vigore dal 1 gennaio 2020
298. Al fine di rafforzare la tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e la promozione del sistema economico italiano all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:
a) il contingente di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di trenta unità. A tale fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è incrementata di euro 2.505.000 per l'anno 2020 e di euro 5.010.000 annui a decorrere dall'anno 2021;
b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è incrementata di euro 2.100.000 per l'anno 2020 e di euro 4.200.000 annui a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta all'incremento previsto dalla lettera a);
c) è autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa annua di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2020 per iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione.
Art. 1 - Comma 299
In vigore dal 1 gennaio 2020
299. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata, per l'anno 2020, a bandire concorsi pubblici per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, nel limite delle unità eccedenti, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 951.667 per l'anno 2020 e di euro 2.855.000 annui a decorrere dall'anno 2021.[208]
Note:
[208]Vedi, anche, l’art. 48, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 1 - Comma 300
In vigore dal 1 gennaio 2020
300. L'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021».
Art. 1 - Comma 301
In vigore dal 1 gennaio 2020
301. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica, nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un contingente annuo non superiore a trentadue segretari di legazione in prova. Le assunzioni conseguenti alle procedure di cui al primo periodo sono autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.[209]
Note:
[209]Per la rideterminazione dei limiti relativi all’autorizzazione di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 922, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 1 - Comma 302
In vigore dal 1 gennaio 2020
302. Il comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
«1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico».
Art. 1 - Comma 303
In vigore dal 1 gennaio 2020
303. Il comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
«1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma».
Art. 1 - Comma 304
In vigore dal 1 gennaio 2020
304. Il criterio di riparto di almeno due quinti previsto dai commi 302 e 303 si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni.
Art. 1 - Comma 305
In vigore dal 1 gennaio 2020
305. La Consob comunica annualmente al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri gli esiti delle verifiche sull'attuazione dei commi da 302 a 304. Per il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri è stanziato un contributo straordinario di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
Art. 1 - Comma 306
In vigore dal 1 gennaio 2020
306. Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città dai movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, da ripartire annualmente entro il 30 giugno di ogni anno. In considerazione del rischio idrogeologico tipico di alcune aree del Paese suscettibile di mettere a rischio la conservazione del patrimonio culturale, archeologico, storico ed artistico rinvenibile esclusivamente in due città dell'intero territorio nazionale, le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle aree della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, già oggetto di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per frane. A tal fine, le citate risorse, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, sono riservate alla regione Umbria ai fini della messa in sicurezza, tutela e manutenzione dei due siti della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi. La regione Umbria provvede al riparto delle risorse tra i due comuni interessati.
Art. 1 - Comma 307
In vigore dal 1 gennaio 2020
307. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:
a) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
b) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;
c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero.
Art. 1 - Comma 308
In vigore dal 1 gennaio 2020
308. In conseguenza del raggiungimento dell'obiettivo di risanamento e soddisfazione dei creditori previsto, la società EAV s.r.l. è autorizzata ad impiegare le risorse residue di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per il pagamento di quanto ancora dovuto ai creditori come individuati al 31 dicembre 2015, che non hanno aderito al piano triennale di accordo generale nonché, per la quota residua, per la realizzazione di investimenti in materia di sicurezza ferroviaria e di rinnovo di materiale circolante su ferro e gomma nonché per la realizzazione di interventi di adeguamento strutturale dei mezzi ed eliminazione delle barriere architettoniche per l'accessibilità dei passeggeri con mobilità ridotta, in coerenza con le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico e garantendo un immediato miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali della flotta che contribuisca al raggiungimento dei target di riduzione delle emissioni inquinanti fissati a livello europeo.
Art. 1 - Comma 309
In vigore dal 1 gennaio 2020
309. All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «d'intesa con» sono sostituite dalla seguente: «sentite» e le parole: «, autorità delegata per la coesione» sono sostituite dalle seguenti: «e la coesione territoriale»;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le “missioni” della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;
c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:
«10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine di contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna delle “missioni” di cui al comma 7, lettera b).
10-bis. Le risorse di cui al comma 10 possono finanziare:
a) i contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
b) la progettazione degli investimenti infrastrutturali»;
d) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento alle amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi accordi di cooperazione con le medesime amministrazioni»;
e) al comma 13, le parole: «comma 10, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: «comma 10-bis, lettera b),»;
f) al comma 14, dopo le parole: «Ministro per il Sud» sono inserite le seguenti: «e la coesione territoriale»;
g) al comma 15, dopo le parole: «Ministro per il Sud» sono inserite le seguenti: «e la coesione territoriale».
Art. 1 - Comma 310
In vigore dal 1 gennaio 2020
310. All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorrano, le parole: «Ministro per il Sud» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per il Sud e la coesione territoriale»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente»;
c) al comma 2-bis, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;
d) al comma 2-ter, il secondo periodo è soppresso;
e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie».
Art. 1 - Comma 311
In vigore dal 1 gennaio 2020
311. Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.
Art. 1 - Comma 312
In vigore dal 1 gennaio 2020
312. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti.[210]
Note:
[210]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 17 luglio 2020.
Art. 1 - Comma 313
In vigore dal 1 gennaio 2020
313. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 61, le parole: «in cui non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123» sono sostituite dalle seguenti: «più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
b) al comma 63:
1) le parole: «per la coesione territoriale e il Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «per il Sud e la coesione territoriale»;
2) dopo le parole: «dei trasporti» sono inserite le seguenti: «e il Ministro dell'economia e delle finanze»;
3) dopo le parole: «sette anni.» è aggiunto il seguente periodo: «La proposta è corredata di un piano di sviluppo strategico, specificando la delimitazione delle zone interessate in coerenza con le zone portuali»;
c) al comma 64:
1) le parole: «procedure semplificate» sono sostituite dalle seguenti: «agevolazioni e semplificazioni»;
2) le parole: «articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), a-quinquies) e a-sexies) » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6»;
d) dopo il comma 65 sono inseriti i seguenti:
«65-bis. Agli oneri derivanti dal comma 64, valutati in 20 milioni di euro negli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.
65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
Art. 1 - Comma 314
In vigore dal 1 gennaio 2020
314. Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, commi 895 e 896, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
Art. 1 - Comma 315
In vigore dal 1 gennaio 2020
315. Per sostenere gli interventi di iniziativa regionale volti alla realizzazione di tralicci di proprietà pubblica in zone prevalentemente montane, ove è palese il fallimento di mercato dell'offerta di servizi di telefonia mobile degli operatori fisici cellulari, è riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al secondo periodo, a favore delle regioni che presentano un programma per la realizzazione di detti tralicci in zone prevalentemente montane entro il 31 marzo 2020. A tale fine è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce, entro il 30 giugno 2020, tra le regioni che ne fanno richiesta, le risorse disponibili presso tale fondo.
Art. 1 - Comma 316
In vigore dal 1 gennaio 2020
316. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito “soggetto per l'amministrazione”, è identificato in un Comitato di indirizzo composto da un commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che lo presiede, dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale con sede in altra regione, al Comitato partecipa il Presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione in cui è istituita la ZES. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Al commissario straordinario del Governo può essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Comitato di indirizzo si avvale del segretario generale dell'Autorità di sistema portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a-sexies) è inserita la seguente:
«a-septies) al fine di incentivare il recupero delle potenzialità nell'Area portuale di Taranto e sostenere l'occupazione, è istituita la Zona franca doganale interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la cui perimetrazione è definita dall'Autorità di sistema portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;
c) all'articolo 5, comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
Art. 1 - Comma 317
In vigore dal 1 gennaio 2020
317. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del porto di Barletta è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Art. 1 - Comma 318
In vigore dal 1 gennaio 2020
318. Al fine di consentire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'area del retroporto di Gioia Tauro, costituita dalle aree afferenti agli agglomerati industriali e ricadenti nei comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzata alla realizzazione di opere di riqualificazione, in particolare nell'ambito della viabilità, dei trasporti, della logistica e del decoro urbano.
Art. 1 - Comma 319
In vigore dal 1 gennaio 2020
319. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
b) al comma 108, primo periodo, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020».
Art. 1 - Comma 320
In vigore dal 1 gennaio 2020
320. All'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per l'anno 2019 e per l'anno 2020, il requisito del limite di età di cui al comma 2, come modificato dall'articolo 1, comma 601, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018».
Art. 1 - Comma 321
In vigore dal 1 gennaio 2020
321. Al fine di rafforzare ed ampliare il sostegno al tessuto economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, è istituito il fondo denominato «Fondo “Cresci al Sud”», a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, così come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Art. 1 - Comma 322
In vigore dal 1 gennaio 2020
322. Il Fondo di cui al comma 321 ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Art. 1 - Comma 323
In vigore dal 1 gennaio 2020
323. La gestione del Fondo di cui al comma 321 è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, che a tal fine può anche avvalersi della Banca del Mezzogiorno e di altre società interamente partecipate. Invitalia stipula all'uopo un'apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui al comma 321 sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata a Invitalia, aperta presso la Tesoreria dello Stato.
Art. 1 - Comma 324
In vigore dal 1 gennaio 2020
324. Quote aggiuntive del Fondo di cui al comma 321 possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati da Invitalia, dall'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti.
Art. 1 - Comma 325
In vigore dal 1 gennaio 2020
325. Il Fondo di cui al comma 321 opera investendo nel capitale delle imprese di cui al medesimo comma 321, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa target è finanziato, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del medesimo Fondo, anche da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma 321 alle medesime condizioni.
Art. 1 - Comma 326
In vigore dal 1 gennaio 2020
326. L'articolo 34 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.
Art. 1 - Comma 327
In vigore dal 1 gennaio 2020
327. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «alla società» sono sostituite dalle seguenti: «a una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci»;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Al capitale della società di cui al primo periodo non possono in ogni caso partecipare neppure indirettamente né a seguito di conferimenti o emissione di nuove azioni, comprese quelle prive del diritto di voto, società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e altri soggetti di diritto privato comunque denominati».
Art. 1 - Comma 328
In vigore dal 1 marzo 2022
328. Al fine di rafforzare lo svolgimento dell'attività a completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di laboratorio di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi di impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle settantasette unità già autorizzate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e in deroga all'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6, e all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, trecentonove unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, e trecentodiciotto unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professionalità pertinenti alle funzioni di cui al presente comma. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 3.788.477 per l'anno 2020, di euro 11.365.430 per l'anno 2021, di euro 18.942.383 per l'anno 2022 e di euro 22.730.859 a decorrere dall'anno 2023.[211]
Note:
[211]Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, comma 11, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 25 febbraio 2022, n. 15).
Art. 1 - Comma 329
In vigore dal 1 gennaio 2020
329. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.
Art. 1 - Comma 330
In vigore dal 1 gennaio 2020
330. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.[212] [213]
Note:
[212]Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 654, lett. g), L. 30 dicembre 2021, n. 234.
[213]Per la modifica della denominazione del fondo di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 178, L. 30 dicembre 2021, n. 234.
Art. 1 - Comma 331
In vigore dal 1 gennaio 2020
331. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
Art. 1 - Comma 332
In vigore dal 1 gennaio 2020
332. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2020.
Art. 1 - Comma 333
In vigore dal 1 gennaio 2021
333. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato alle attività del «progetto Filippide» un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.[214] [215]
Note:
[214]Comma così modificato dall’art. 1, comma 385, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
[215]Per la rideterminazione del contributo di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 629, L. 29 dicembre 2022, n. 197e, successivamente, l’art. 1, comma 253, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
Art. 1 - Comma 334
In vigore dal 1 gennaio 2020
334. All'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Dal 1° gennaio 2020 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i minorenni privi di un sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo 403 del codice civile, nonché dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Ai fini della semplificazione per l'accesso all'esenzione di cui al presente comma, la medesima esenzione è accertata e verificata, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le funzionalità dell'Anagrafe nazionale degli assistiti, di cui all'articolo 62-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero, nelle more della sua realizzazione, dell'Anagrafe degli assistiti del Sistema tessera sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia».
Art. 1 - Comma 335
In vigore dal 1 gennaio 2020
335. Per l'anno 2020, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 12,5 milioni di euro, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.
Art. 1 - Comma 336
In vigore dal 1 gennaio 2020
336. In occasione dei cento anni dalla fondazione, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti è concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio nazionale, per le manifestazioni ed iniziative nell'ambito della Giornata nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica dell'addestramento del cane guida e per la valutazione e il monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali.
Art. 1 - Comma 337
In vigore dal 1 gennaio 2020
337. Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap Onlus, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.[216]
Note:
[216]Per la rideterminazione del contributo di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 156, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 1 - Comma 338
In vigore dal 1 gennaio 2020
338. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è attribuito, a decorrere dall'anno 2020, un contributo annuo di 500.000 euro all'Associazione nazionale guida legislazioni andicappati trasporti (ANGLAT).
Art. 1 - Comma 339
In vigore dal 1 gennaio 2020
339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343.[217]
Note:
[217]Per la rideterminazione del fondo e dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’art. 1, commi 7, 362 e 364, L. 30 dicembre 2020, n. 178, l’art. 8, comma 1, D.L. 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2021, n. 112, l’art. 17, comma 1, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, e, successivamente, l’art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230.
Art. 1 - Comma 340
In vigore dal 1 gennaio 2020
340. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo è pari a:
a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui;
b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;
c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro;
d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento. [218]
Note:
[218]La Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio-4 marzo 2022, n. 54 (Gazz. Uff. 9 marzo 2022, n. 10 – Prima serie speciale), ha dichiarato:
1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 125, L. 23 dicembre 2014, n. 190, nella formulazione antecedente all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 4, L. 23 dicembre 2021, n. 238, nella parte in cui esclude dalla concessione dell’assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi;
2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 74, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nel testo antecedente all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 3, lett. a), della legge n. 238 del 2021, nella parte in cui esclude dalla concessione dell’assegno di maternità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002;
3) l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, dell’art. 1, comma 248, L. 27 dicembre 2017, n. 205, dell’art. 23-quater, comma 1, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, dell’art. 1, comma 340, L. 27 dicembre 2019, n. 160, e dell’art. 1, comma 362, L. 30 dicembre 2020, n. 178, nella formulazione antecedente all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021, nella parte in cui escludono dalla concessione dell’assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.
Art. 1 - Comma 341
In vigore dal 1 gennaio 2020
341. All'onere derivante dal comma 340, valutato in 348 milioni di euro per l'anno 2020 e in 410 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 410 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 339. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 340, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 340, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 348 milioni di euro per l'anno 2020 e di 410 milioni di euro per l'anno 2021, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 1 - Comma 342
In vigore dal 1 gennaio 2020
342. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «anche per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
b) al secondo periodo, le parole: «e a cinque giorni per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, a cinque giorni per l'anno 2019 e a sette giorni per l'anno 2020»;
c) al terzo periodo, le parole: «Per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020».
Art. 1 - Comma 343
In vigore dal 1 gennaio 2020
343. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: «per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2019»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al sesto periodo del presente comma»;
c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028 e 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».
Art. 1 - Comma 344
In vigore dal 1 gennaio 2020
344. All'onere derivante dal comma 343, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021, 211 milioni di euro per l'anno 2022, 222 milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024, 244 milioni di euro per l'anno 2025, 255 milioni di euro per l'anno 2026, 267 milioni di euro per l'anno 2027, 279 milioni di euro per l'anno 2028 e 291 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede, per gli anni 2021 e successivi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 339.
Art. 1 - Comma 345
In vigore dal 1 gennaio 2020
345. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
Art. 1 - Comma 346
In vigore dal 1 gennaio 2020
346. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:
«e-quater) le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica»;
b) al comma 2, dopo la parola: «e-ter) » è inserita la seguente: «, e-quater) ».
Art. 1 - Comma 347
In vigore dal 1 gennaio 2020
347. La detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 346 del presente articolo al fine di sostenere le attività di contrasto alla povertà educativa minorile, spetta a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021.
Art. 1 - Comma 348
In vigore dal 1 gennaio 2020
348. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 1 - Comma 349
In vigore dal 1 gennaio 2020
349. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione.[219]
Note:
[219]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 11 aprile 2024.
Art. 1 - Comma 350
In vigore dal 1 gennaio 2020
350. Negli esercizi pubblici di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica, di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nelle farmacie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475, è esposto il cartello di cui al comma 348 con le modalità e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 349.
Art. 1 - Comma 351
In vigore dal 1 gennaio 2020
351. La violazione della disposizione di cui al comma 348 costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 1 - Comma 352
In vigore dal 1 gennaio 2020
352. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 348 a 351, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 0,1 milioni di euro per l'anno 2020.
Art. 1 - Comma 353[220]
Abrogato dal 1 gennaio 2022
[ 353. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2020-2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. ]
Note:
[220]Comma abrogato dall’art. 1, comma 150, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Art. 1 - Comma 354
In vigore dal 1 gennaio 2020
354. Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei princìpi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università.
Art. 1 - Comma 355
In vigore dal 1 gennaio 2020
355. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 132 è sostituito dal seguente:
«132. A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa».
Art. 1 - Comma 356
In vigore dal 1 gennaio 2020
356. All'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera a) è abrogata e, al secondo periodo, le parole: «che stabilisce altresì le modalità di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera a), » sono soppresse.
Art. 1 - Comma 357
In vigore dal 1 gennaio 2021
357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e nel 2021, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro per l'anno 2020 e di 220 milioni di euro per l'anno 2021, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.[221]
Note:
[221]Comma così modificato dall’art. 183, comma 11-ter, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, dall’art. 1, commi 576 e 611, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificato dall’art. 65, comma 9, D.L 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 358
In vigore dal 1 gennaio 2020
358. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.
Art. 1 - Comma 359
In vigore dal 1 gennaio 2020
359. Al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il «Fondo per il funzionamento dei piccoli musei» con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.[222]
Note:
[222]Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 578, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 1 - Comma 360
In vigore dal 1 gennaio 2020
360. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 359.
Art. 1 - Comma 361
In vigore dal 1 gennaio 2020
361. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «le spese veterinarie, fino all'importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11».
Art. 1 - Comma 362
In vigore dal 26 febbraio 2025
362. A decorrere dall'anno 2020, è autorizzata la spesa di 22,5 milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, di cui all'articolo 110 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio, già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri, i tempi e le modalità secondo cui gli uffici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, dispongono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di cui al presente comma.[223]
Note:
[223]Comma così modificato dall’art. 11, comma 01, D.L. 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2025, n. 16.
Art. 1 - Comma 363
In vigore dal 28 dicembre 2024
363. A decorrere dall'anno 2020, una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali ai sensi dell'articolo 110 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio e della spesa autorizzata ai sensi del comma 362, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno, può essere destinata, in misura non superiore a 10 milioni di euro annui e in deroga ai limiti finanziari disposti dalla normativa vigente, a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di fronteggiare le indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse con il potenziamento del funzionamento dei servizi e con lo svolgimento di specifiche attività nel settore dei beni culturali.[224]
Note:
[224]Comma così modificato dall’art. 11, comma 1, D.L. 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2025, n. 16.
Art. 1 - Comma 364
In vigore dal 1 gennaio 2020
364. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia di Parma, designata capitale italiana della cultura per il 2020, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al primo periodo possono essere destinate anche per la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato, che comunque non possono superare, in ogni caso, il limite massimo di trentasei mesi, anche discontinui, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dagli istituti e luoghi della cultura della medesima provincia ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
Art. 1 - Comma 365
In vigore dal 1 gennaio 2020
365. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo organizzate presso il comune di Milano, alla Fondazione I Pomeriggi Musicali è assegnato un contributo di 500.000 euro per l'anno 2020.
Art. 1 - Comma 366
In vigore dal 1 gennaio 2020
366. Una quota delle risorse già assegnate con la delibera del CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è destinata, nella misura di 75 milioni di euro per l'anno 2020, all'incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
Art. 1 - Comma 367
In vigore dal 1 gennaio 2020
367. Gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono incrementati nella misura di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 1 - Comma 368
In vigore dal 1 gennaio 2020
368. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali e dagli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è incrementata di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
Art. 1 - Comma 369
In vigore dal 1 gennaio 2020
369. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e allo sviluppo del turismo stagionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
Art. 1 - Comma 370
In vigore dal 1 gennaio 2020
370. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. E' assegnato un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival».
Art. 1 - Comma 371
In vigore dal 1 gennaio 2020
371. Per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali è istituito un apposito fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con i Ministri interessati, si provvede annualmente a ripartire le risorse del fondo.[225]
Note:
[225]Per la rideterminazione dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’art. 7, comma 10-ter, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.
Art. 1 - Comma 372
In vigore dal 1 gennaio 2020
372. All'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
Art. 1 - Comma 373
In vigore dal 1 gennaio 2020
373. Per la partecipazione dell'Italia alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, dedicata per l'edizione 2023 all'Italia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023.
Art. 1 - Comma 374
In vigore dal 1 gennaio 2020
374. Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, è incrementato nella misura complessiva di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Una quota del contributo di cui al primo periodo, pari a 500.000 euro, è destinata a spese di parte corrente e la restante parte a interventi di conto capitale.
Art. 1 - Comma 375
In vigore dal 1 gennaio 2020
375. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035, incrementando gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo destinati alla conservazione, al potenziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti per la digitalizzazione inerente al patrimonio culturale.
Art. 1 - Comma 376
In vigore dal 1 gennaio 2020
376. Al fine di favorire la promozione e la diffusione della cultura italiana all'estero, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono assegnati specifici contributi per il funzionamento di teatri di proprietà dello Stato all'estero. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
Art. 1 - Comma 377
In vigore dal 1 gennaio 2020
377. Al fine di consentire la celebrazione del centocinquantesimo anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per il centocinquantesimo anniversario di Roma capitale da destinare alle associazioni presenti sul territorio, con uno stanziamento pari a 500.000 euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo si provvede a definire i criteri per l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse.
Art. 1 - Comma 378
In vigore dal 1 gennaio 2020
378. Per consolidare ed estendere gli effetti promozionali dell'immagine e della cultura italiana nel mondo, a favore dei festival del cinema italiano che si svolgono all'estero nel quadro del programma «Vivere all'italiana», nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è iscritto un finanziamento integrativo di 800.000 euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.
Art. 1 - Comma 379
In vigore dal 22 giugno 2021
379. Nel rispetto delle disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e allo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche attraverso lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero un Fondo, denominato «Antonio Megalizzi», con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per l'anno 2021.[226] [227]
Note:
[226]Comma così modificato dall’art. 11-decies, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87.
[227]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 luglio 2021.
Art. 1 - Comma 380
In vigore dal 1 gennaio 2020
380. Al riparto del fondo di cui al comma 379 si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.[228]
Note:
[228]Per i criteri di riparto del Fondo di cui al presente comma vedi il D.M. 30 luglio 2021.
Art. 1 - Comma 381
In vigore dal 1 gennaio 2021
381. Al fine di implementare il progetto culturale connesso al Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana e le ulteriori attività di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che lo alimentano, è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per l'anno 2021 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche.[229] [230]
Note:
[229]Comma così modificato dall’art. 1, comma 545, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
[230]Per il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 904, L. 30 dicembre 2025, n. 199.
Art. 1 - Comma 382
In vigore dal 1 gennaio 2020
382. Al fine di promuovere lo studio e la ricerca sull'impatto e gli effetti complessivi delle politiche per la promozione delle pari opportunità locali, è autorizzato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 a favore della Lega delle autonomie locali.
Art. 1 - Comma 383
In vigore dal 1 gennaio 2020
383. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinati all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. [231]
Note:
[231]Sulla ripartizione delle risorse di cui al presente comma vedi, anche, l’art. 7, comma 7-quinquies, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.
Art. 1 - Comma 384
In vigore dal 1 gennaio 2020
384. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il «Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico», con dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.
Art. 1 - Comma 385
In vigore dal 1 gennaio 2020
385. In considerazione dell'alto valore storico, culturale e sociale rappresentato dalla Badia di Santa Maria di Pattano, situata presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno, è autorizzata la spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2020 per un finanziamento straordinario finalizzato alla tutela e conservazione del bene nonché per la realizzazione dei lavori di restauro e di messa in sicurezza, allo scopo di creare un attrattore turistico-culturale di rilevanza nazionale e internazionale.
Art. 1 - Comma 386
In vigore dal 1 gennaio 2020
386. Al fine di assicurare il funzionamento, contribuire alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché garantire la continuità nella fruizione per i visitatori e favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche, alla Fondazione Ente Ville Vesuviane è assegnato un contributo straordinario di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
Art. 1 - Comma 387
In vigore dal 1 gennaio 2020
387. E' istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo per lo studio preliminare necessario all'introduzione del «Volo turistico», con una dotazione di 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e architettonico italiano anche attraverso innovative forme di fruizione.
Art. 1 - Comma 388
In vigore dal 1 gennaio 2020
388. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo emana uno o più decreti al fine di disciplinare le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 387.
Art. 1 - Comma 389
In vigore dal 1 gennaio 2024
389. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392.[232] [233]
Note:
[232]Comma così sostituito dall’art. 1, comma 320, L. 30 dicembre 2023, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2024.
[233]Per le disposizioni applicative e i criteri per l'accesso ai contributi previsti dal presente comma, a favore delle istituzioni scolastiche e degli studenti, vedi il D.P.C.M. 4 maggio 2020.
Art. 1 - Comma 390[234]
Abrogato dal 1 settembre 2024
[ 390. A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, nell'ambito dei Piani per l'offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392. [235] ]
Note:
[234]Comma abrogato dall’art. 1, comma 321, L. 30 dicembre 2023, n. 213, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025.
[235]Per le disposizioni applicative e i criteri per l'accesso ai contributi previsti dal presente comma, a favore delle istituzioni scolastiche e degli studenti, vedi il D.P.C.M. 4 maggio 2020.
Art. 1 - Comma 391[236]
In vigore dal 1 settembre 2024
[ 391. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, gli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi nell'ambito dell'istituzione scolastica di appartenenza possono concorrere, per il tramite delle medesime istituzioni scolastiche, all'assegnazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale, accessibile mediante piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla Carta dello Studente «IoStudio», di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, secondo le modalità e i limiti di importo stabiliti dal decreto di cui al comma 392. I contributi previsti dal presente comma non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. In via sperimentale, per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi di cui al presente comma sono destinati agli studenti frequentanti la prima classe della scuola secondaria di secondo grado. [237] ]
Note:
[236]Comma abrogato dall’art. 1, comma 321, L. 30 dicembre 2023, n. 213, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025.
[237]Per le disposizioni applicative e i criteri per l'accesso ai contributi previsti dal presente comma, a favore delle istituzioni scolastiche e degli studenti, vedi il D.P.C.M. 4 maggio 2020.
Art. 1 - Comma 392
In vigore dal 1 gennaio 2020
392. I contributi di cui ai commi 389, 390 e 391 sono concessi per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui ai commi 389, 390 e 391, il predetto Fondo è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso ai contributi di cui ai commi 389, 390 e 391, nonché i criteri per l'individuazione annuale della platea degli aventi diritto ai contributi di cui al comma 391, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa.[238]
Note:
[238]Per le disposizioni applicative e i criteri per l'accesso ai contributi previsti dal presente comma, a favore delle istituzioni scolastiche e degli studenti, vedi il D.P.C.M. 4 maggio 2020.
Art. 1 - Comma 393
In vigore dal 1 gennaio 2020
393. Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 1, comma 806, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il credito d'imposta di cui ai commi da 806 a 809 del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L'agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
Art. 1 - Comma 394
In vigore dal 29 febbraio 2024
394. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di novantasei mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.[239] [240]
Note:
[239]Comma così modificato dall’art. 1, comma 10-quaterdecies, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, dall’art. 7, comma 4-ter, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, dall’art. 67, comma 11-bis, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, dall’art. 14, comma 4-ter, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, e, successivamente, dall’art. 16, comma 4-bis, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.
[240]Per l’interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l’art. 14, comma 2-bis, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.
Art. 1 - Comma 395
In vigore dal 1 gennaio 2020
395. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico della Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma è riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, in favore della Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della medesima Fondazione.
Art. 1 - Comma 396
In vigore dal 1 gennaio 2020
396. Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico dell'Istituto affari internazionali di Roma, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 200.000 euro per l'anno 2020 e a 100.000 euro per l'anno 2021 in favore del predetto Istituto, allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso del medesimo Istituto.
Art. 1 - Comma 397
In vigore dal 1 gennaio 2020
397. Per espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
Art. 1 - Comma 398
In vigore dal 1 gennaio 2020
398. Fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 397, indetta dal Ministero dello sviluppo economico e da completare entro il 30 aprile 2020, è prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Decorso il termine di cui al periodo precedente, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa si intende risolto di diritto salvo che a tale data la procedura non sia stata ancora conclusa.[241]
Note:
[241]Sul contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa stipulato ai sensi del presente comma vedi l’art. 1, comma 642, L. 29 dicembre 2022, n. 197, l’art. 1, comma 554, L. 30 dicembre 2023, n. 213e l’art. 1, comma 432, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
Art. 1 - Comma 399
In vigore dal 1 gennaio 2020
399. Ai fini del rafforzamento strutturale dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Art. 1 - Comma 400
In vigore dal 1 gennaio 2020
400. Per l'avvio della realizzazione delle azioni, delle iniziative e dei progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, nonché per le azioni, le iniziative e i progetti di innovazione e delle connesse attività di comunicazione, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Art. 1 - Comma 401
In vigore dal 1 gennaio 2020
401. Al comma 1-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso fine e per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce mediante la competente struttura per l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale».
Art. 1 - Comma 402
In vigore dal 17 luglio 2020
402. Al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche. La società di cui al primo periodo affida, in tutto o in parte, lo sviluppo della piattaforma al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente di proprietà del suddetto fornitore.[242] [243]
Note:
[242]Comma così modificato dall’art. 26, comma 19, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
[243]Vedi, anche, l’art. 26, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76.
Art. 1 - Comma 403
In vigore dal 1 gennaio 2020
403. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 402 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
Art. 1 - Comma 404
In vigore dal 1 gennaio 2020
404. All'articolo 2, comma 1-bis, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo la parola: «2019» sono inserite le seguenti: «e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».
Art. 1 - Comma 405
In vigore dal 1 gennaio 2020
405. In occasione del centenario della fondazione del Partito comunista italiano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali sono assegnate, per gli anni 2020 e 2021, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, risorse finalizzate alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse a tale ricorrenza.
Art. 1 - Comma 406
In vigore dal 1 gennaio 2020
406. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata, ove nominata, ad avvalersi della suddetta struttura di missione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 405 in favore delle istituzioni interessate, nonché di enti pubblici e privati senza fine di lucro, e l'ammontare massimo dei medesimi contributi.
Art. 1 - Comma 407[244]
Abrogato dal 17 luglio 2020
[ 407. Al fine di conseguire risparmi di spesa e di accrescere la qualità, la sicurezza, l'efficienza energetica e la continuità operativa dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione centrale, come definiti dall'articolo 33-septies, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ad esclusione dei CED di cui al comma 3 dello stesso articolo 33-septies, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, adotta un atto di indirizzo, coordinamento e impulso per la razionalizzazione e il consolidamento degli stessi CED. ]
Note:
[244]Comma abrogato dall’art. 35, comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
Art. 1 - Comma 408
In vigore dal 1 gennaio 2020
408. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri dà attuazione all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 407 e adotta ogni atto necessario a tal fine. Agli atti di cui al primo periodo non si applica l'articolo 14-bis, comma 2, lettere c), f) e g), del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 1 - Comma 409
In vigore dal 1 gennaio 2020
409. Dall'attuazione dei commi 407 e 408 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 1 - Comma 410
In vigore dal 1 gennaio 2020
410. All'articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2020, con frequenza biennale».
Art. 1 - Comma 411
In vigore dal 1 gennaio 2020
411. All'articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «di concerto con» sono inserite le seguenti: «l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e».
Art. 1 - Comma 412
In vigore dal 1 gennaio 2020
412. Al fine di favorire, attraverso il sistema degli istituti tecnici superiori, la diffusione della cultura tecnica e scientifica necessaria per accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano, 15 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinati per l'anno 2020 a investimenti in conto capitale non inferiori a euro 400.000 per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.[245]
Note:
[245]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 18 dicembre 2020.
Art. 1 - Comma 413
In vigore dal 1 gennaio 2020
413. Al fine di promuovere l'accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia, di età compresa tra 18 e 35 anni, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per la Carta giovani nazionale (CGN)» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
Art. 1 - Comma 414
In vigore dal 1 gennaio 2020
414. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della Carta giovani nazionale (CGN).
Art. 1 - Comma 415
In vigore dal 1 gennaio 2020
415. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2020, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 1 - Comma 416
In vigore dal 1 gennaio 2020
416. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 415 è autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per l'anno 2020, di euro 16.695.800 per l'anno 2021, di euro 18.258.140 per l'anno 2022, di euro 18.617.344 per l'anno 2023, di euro 23.615.918 per l'anno 2024, di euro 23.755.234 per l'anno 2025, di euro 24.182.536 per l'anno 2026, di euro 24.681.056 per l'anno 2027, di euro 25.108.360 per l'anno 2028 e di euro 25.606.880 a decorrere dall'anno 2029.
Art. 1 - Comma 417
In vigore dal 1 gennaio 2020
417. All'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di 20 milioni di euro per l'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «e di euro 1.961.966 annui a decorrere dall'anno 2020»;
b) dopo le parole: «aree colpite da eventi sismici,» la parola: «nonché» è soppressa;
c) dopo le parole: «della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari» sono aggiunte le seguenti: «, nonché all'attribuzione di sussidi ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 5), della legge 24 marzo 1958, n. 195, erogabili anche a favore del personale amministrativo».
Art. 1 - Comma 418
In vigore dal 1 gennaio 2020
418. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 311 è inserito il seguente:
«311-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 311».
Art. 1 - Comma 419
In vigore dal 1 gennaio 2020
419. Al fine di garantire l'efficienza degli uffici di esecuzione penale esterna, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2020-2022, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria.[246]
Note:
[246]Vedi, anche, il D.M. 25 maggio 2020.
Art. 1 - Comma 420
In vigore dal 1 gennaio 2020
420. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 419.[247]
Note:
[247]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 25 maggio 2020.
Art. 1 - Comma 421
In vigore dal 1 gennaio 2020
421. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 419 è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.890.256 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 1.933.524 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 1.976.793 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 2.020.060 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 2.063.329 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 2.106.597 a decorrere dall'anno 2030. Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.
Art. 1 - Comma 422
In vigore dal 1 gennaio 2020
422. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2020, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 50 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
Art. 1 - Comma 423
In vigore dal 1 gennaio 2020
423. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 422 è autorizzata la spesa di euro 538.937 per l'anno 2020 e di euro 2.155.745 a decorrere dall'anno 2021. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.
Art. 1 - Comma 424
In vigore dal 1 gennaio 2020
424. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunità, è autorizzata l'assunzione straordinaria di 100 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinato ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.009.136 per l'anno 2020 e di euro 4.036.545 a decorrere dall'anno 2021.
Art. 1 - Comma 425
In vigore dal 1 gennaio 2020
425. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 424 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.
Art. 1 - Comma 426
In vigore dal 1 gennaio 2020
426. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 al fine di rafforzare la rete volta all'assistenza delle vittime di reato, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.[248]
Note:
[248]Per la rideterminazione dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 635, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 1 - Comma 427
In vigore dal 1 gennaio 2020
427. All'articolo 2, comma 2-bis, alinea, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le parole: «dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2020».
Art. 1 - Comma 428
In vigore dal 1 gennaio 2020
428. All'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, le parole: «, costituiti dal differenziale rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al comma 6-ter, » sono soppresse.
Art. 1 - Comma 429
In vigore dal 1 gennaio 2020
429. All'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, il comma 6-ter è sostituito dal seguente:
«6-ter. Le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, adottato ai sensi dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono estese, in quanto compatibili, alle somme affluite al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, sono adottate le eventuali ulteriori disposizioni necessarie a dare attuazione alle misure di cui al presente articolo. A decorrere dal 1° luglio 2020, alla società di cui al comma 1 è intestato un conto corrente acceso presso la Tesoreria dello Stato. Sul conto corrente di cui al precedente periodo affluiscono, nel rispetto di quanto previsto ai periodi quinto e sesto del presente comma, le somme di denaro oggetto dei procedimenti di cui al comma 2-bis. La società di cui al comma 1 è assoggettata agli obblighi di programmazione finanziaria di cui agli articoli 46 e 47 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Fermo restando il rispetto degli obblighi di cui al precedente periodo e nella prospettiva di garantire stabilità alla consistenza media giornaliera delle somme in giacenza sul predetto conto di Tesoreria, la società di cui al comma 1, entro il 15 gennaio di ciascun esercizio finanziario, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia la previsione, su base annua, delle somme di cui al comma 2-bis, che saranno depositate, nell'anno finanziario di riferimento, nei conti correnti accesi presso il sistema bancario e postale, nonché la quantificazione della giacenza media annua del predetto conto di Tesoreria dello Stato intestato alla medesima società, da aggiornare con cadenza trimestrale. La società di cui al precedente periodo accredita i conti correnti accesi presso le banche e Poste Italiane Spa nella misura almeno pari a consentire l'esecuzione delle operazioni connesse ai procedimenti e alle procedure nell'ambito del Fondo unico giustizia, disposte dagli organi competenti. Il Ministero della giustizia, con propria circolare, impartisce agli uffici giudiziari le istruzioni necessarie a rendere immediatamente operative le disposizioni di cui al presente articolo, prediligendo, ove ritenuto opportuno, il ricorso ad un principio di gradualità, con priorità agli uffici ubicati nelle sedi giudiziarie di più significativa rilevanza».
Art. 1 - Comma 430
In vigore dal 1 gennaio 2020
430. Alle somme di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, giacenti sul conto di Tesoreria di cui al terzo periodo del comma 6-ter del medesimo articolo 2, come sostituito dal comma 429, è riconosciuto un tasso di interesse, liquidato semestralmente, pari al rendimento dei BOT a sei mesi, calcolato come media dei rendimenti d'asta delle emissioni dei BOT a sei mesi rilevate nel semestre di riferimento per l'applicazione del tasso di interesse medesimo. Nel caso in cui il rendimento dei BOT a sei mesi, calcolato come previsto nel precedente periodo, fosse negativo, il tasso di interesse da riconoscere sulle giacenze di Tesoreria di cui al citato terzo periodo del comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, è pari a zero.
Art. 1 - Comma 431 [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 375, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117]
In vigore dal 1 gennaio 2020
431. Per assicurare la corretta esecuzione in ambito nazionale delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, dei regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali definiti ai sensi degli articoli 62 e 62A del regolamento della predetta Corte seguiti da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, sulle somme corrisposte in esecuzione di tali sentenze, regolamenti amichevoli e dichiarazioni unilaterali non sono dovute imposte qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale. Conseguentemente, l'articolo 88, comma 3, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non sono considerate indennità tassabili le somme indicate nel periodo precedente. [249] [250]
Note:
[249]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 376, comma 1, lett. sssss), del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
[250]A norma dell’art. 376, comma 2, del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 376, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.
Art. 1 - Comma 432
In vigore dal 1 gennaio 2020
432. Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, il capo II è sostituito dal seguente:
«CAPO II
PIANTE ORGANICHE FLESSIBILI DISTRETTUALI
Art. 4. - (Piante organiche flessibili distrettuali) - 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è individuato il contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Con le medesime modalità il Ministro della giustizia provvede alla determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto nei limiti della vigente dotazione organica della magistratura. Il numero dei magistrati da destinare alle piante organiche flessibili distrettuali è soggetto a revisione almeno biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Quando la revisione di cui al terzo periodo determina un sovrannumero rispetto alla pianta organica flessibile distrettuale, i magistrati che ne fanno richiesta sono destinati alle vacanze disponibili degli uffici del distretto.
2. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 1, primo periodo, devono distinguersi i magistrati addetti alla pianta organica flessibile distrettuale cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli cui sono attribuite funzioni requirenti.
3. Il capoluogo del distretto di corte d'appello ove il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale esercita le sue funzioni è considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge.
Art. 5. - (Criteri di destinazione in sostituzione e assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale) - 1. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono destinati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza dall'ufficio:
a) aspettativa per malattia o per altra causa;
b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;
c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto;
d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;
e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o semidirettive.
3. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono assegnati agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle condizioni critiche di rendimento ai sensi dell'articolo 4, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuate le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione di cui al primo periodo e la durata minima del periodo della stessa assegnazione. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile alla sostituzione nei casi di cui al comma 1 ovvero per assegnare i magistrati nei casi di cui al presente comma.
Art. 6. - (Destinazione e assegnazione dei magistrati) - 1. La destinazione dei magistrati nei casi di sostituzione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, è disposta, su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura.
2. L'assegnazione dei magistrati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, è disposta, anche su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario e con il parere favorevole del Ministro della giustizia.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati al Ministro della giustizia.
Art. 7. - (Designazione dei magistrati) - 1. La designazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale da destinare in sostituzione o in assegnazione avviene sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura.
2. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale che, scaduto il periodo di sostituzione o di assegnazione, ha in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze preliminari, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi.
3. Quando i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale non sono chiamati alla sostituzione di magistrati assenti ovvero non risulta possibile provvedere alla loro assegnazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, gli stessi sono assegnati all'ufficio del distretto con le maggiori percentuali di scopertura effettiva.
Art. 8. - (Valutazione dei servizi prestati dai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale e ulteriori disposizioni sulle piante organiche) - 1. Per i magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.
2. Se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni, il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o di funzioni di legittimità, nonché ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione».
Art. 1 - Comma 433
In vigore dal 1 gennaio 2020
433. Nella distribuzione del contingente di cui alla lettera L della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, deve essere accordata prioritaria rilevanza alle corti d'appello.
Art. 1 - Comma 434
In vigore dal 1 gennaio 2020
434. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali sono inclusi nella pianta organica flessibile distrettuale di cui all'articolo 4 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come sostituito dal comma 432, e agli stessi il beneficio di cui all'articolo 8, comma 2, della predetta legge n. 48 del 2001, come sostituito dal comma 432, si applica in caso di permanenza in servizio per un periodo pari a quattro anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 1 - Comma 435
In vigore dal 1 gennaio 2020
435. Al fine di garantire la realizzazione di interventi straordinari per la funzionalità dell'organizzazione giudiziaria anche in conseguenza del trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari»;
b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero» e le parole: «, secondo le rispettive competenze e» sono soppresse;
c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «, per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o» sono soppresse;
d) l'articolo 5 è abrogato;
e) il capo II è sostituito dal seguente:
«CAPO II
ARTICOLAZIONI DECENTRATE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Art. 6. - (Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria) - 1. Il Ministero della giustizia, nell'ambito della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 7, esercita, con organi periferici di livello dirigenziale non generale, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dall'amministrazione centrale, le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresì attività di raccordo con le amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.
3. Al fine di assicurare una più completa attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari, il presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133. Per la predetta partecipazione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero della giustizia disponibili a legislazione vigente.
Art. 7. - (Organico) - 1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni di cui all'articolo 6, la dotazione organica del personale dirigenziale non generale dell'amministrazione giudiziaria è aumentata di 10 unità.
2. Ai medesimi fini del comma 1, la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria è altresì aumentata di complessive 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenenti all'Area III e all'Area II. All'individuazione delle figure professionali si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi dei commi 1 e 2, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2020-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria previste dalla normativa vigente.
4. Il posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli è soppresso e le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, sono esercitati da uno degli uffici di cui all'articolo 6 del presente decreto con sede in Napoli.
Art. 8. - (Risorse) - 1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto agli uffici periferici di cui all'articolo 6 per l'espletamento del suo mandato è effettuata dal competente direttore generale dell'amministrazione centrale secondo i criteri indicati dal Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Art. 1 - Comma 436
In vigore dal 1 gennaio 2020
436. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 435, è autorizzata la spesa nel limite di euro 6.918.335 a decorrere dall'anno 2020.
Art. 1 - Comma 437
In vigore dal 1 gennaio 2020
437. Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di seguito denominato «Programma». Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i princìpi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City).
Art. 1 - Comma 438
In vigore dal 1 gennaio 2020
438. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le regioni, le città metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i comuni con più di 60.000 abitanti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 437, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale;
b) l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 443, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell'utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla delibera del CIPE n. 127/2017 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018;
c) i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta Commissione di cui al comma 439, individuati in coerenza con le finalità del Programma, privilegiando in particolare: l'entità degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, l'azzeramento del consumo di nuovo suolo mediante interventi di recupero, riqualificazione e densificazione funzionale di aree già urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente consolidati, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del Terzo settore, le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano.[251]
Note:
[251]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 16 settembre 2020.
Art. 1 - Comma 439
In vigore dal 1 gennaio 2020
439. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 438, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'Alta Commissione composta da:
a) sei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;
b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
c) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
d) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;
e) un rappresentante designato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
f) un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
g) un rappresentante designato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 1 - Comma 440
In vigore dal 1 gennaio 2020
440. I componenti dell'Alta Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per lo svolgimento della propria attività, l'Alta Commissione si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti dell'Alta Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 1 - Comma 441
In vigore dal 1 gennaio 2020
441. L'Alta Commissione provvede all'esame delle proposte presentate dai soggetti di cui al comma 439 e, all'esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al medesimo comma 439, un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, definiti i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l'attuazione delle proposte.
Art. 1 - Comma 442
In vigore dal 1 gennaio 2020
442. In relazione agli interventi inseriti nel Programma e ammessi al finanziamento ai sensi del comma 441, i comuni possono prevedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, l'esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 1 - Comma 443
In vigore dal 1 gennaio 2020
443. Per l'attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare», con una dotazione complessiva in termini di competenza e di cassa pari a 853,81 milioni di euro, di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033.[252]
Note:
[252]Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 8, lett. t), D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, e, successivamente, l’art. 1, comma 800, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
Art. 1 - Comma 444
In vigore dal 1 gennaio 2020
444. Le risorse di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), e all'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché all'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, sono rese indisponibili per le finalità originarie e versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno e restano acquisite all'erario.
Art. 1 - Comma 445
In vigore dal 1 gennaio 2020
445. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «aventi sede legale in Italia» sono inserite le seguenti: «ovvero, su istanza del debitore, effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore, da parte della società veicolo di appoggio, dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto»;
b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Ove l'operazione di cui al comma 1 rivesta una valenza sociale in forza della partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-quater è di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non è esteso alla successiva vendita effettuata dalla società veicolo d'appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla società veicolo d'appoggio, l'immobile è esente dall'imposta municipale propria, se lo stesso continua ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9».
Art. 1 - Comma 446
In vigore dal 1 gennaio 2020
446. Nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure, di cui all'articolo 1, comma 516, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. A decorrere dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796.
Art. 1 - Comma 447
In vigore dal 1 gennaio 2020
447. Ai fini di cui al comma 446, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Art. 1 - Comma 448
In vigore dal 1 gennaio 2020
448. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 804, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Art. 1 - Comma 449
In vigore dal 1 gennaio 2020
449. Per fare fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l'espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale nonché dei pediatri di libera scelta, al fine di migliorare il processo di presa in cura dei pazienti nonché di ridurre il fenomeno delle liste d'attesa, è autorizzato un contributo pari ad euro 235.834.000 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. I trasferimenti in favore delle regioni sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono definite la distribuzione delle risorse di cui al presente comma alle regioni, in quota capitaria, e le modalità con cui le medesime regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, individuano le attività assistenziali all'interno delle quali saranno utilizzati dispositivi medici di supporto, privilegiando ambiti relativi alla fragilità e alla cronicità, anche prevedendo l'utilizzo di strumenti di telemedicina finalizzati alla second opinion, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.[253]
Note:
[253]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 29 luglio 2022.
Art. 1 - Comma 450
In vigore dal 1 gennaio 2020
450. Le apparecchiature sanitarie di cui al comma 449, di proprietà delle aziende sanitarie, sono messe a disposizione dei medici di cui al comma 449, secondo modalità individuate dalle aziende medesime, avendo cura di misurare l'attività svolta attraverso indicatori di processo.
Art. 1 - Comma 451
In vigore dal 1 gennaio 2020
451. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 432è inserito il seguente:
«432-bis. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute di cui al comma 427, individua i criteri cui gli Istituti si attengono ai fini dell'attribuzione delle fasce economiche al personale di cui al comma 432».
Art. 1 - Comma 452
In vigore dal 1 gennaio 2020
452. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 è autorizzato un contributo di 300.000 euro a favore del medesimo Istituto.
Art. 1 - Comma 453
In vigore dal 1 gennaio 2020
453. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione per gli animali di affezione. Le iniziative di cui al periodo precedente sono volte a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul tema dell'abbandono degli animali d'affezione e delle adozioni e a produrre maggiore conoscenza sui vantaggi annessi alla sterilizzazione, identificazione e registrazione all'anagrafe degli animali d'affezione. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
Art. 1 - Comma 454
In vigore dal 1 gennaio 2020
454. Al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, risultino, a far data dal 1° gennaio 2020, nuove assegnatarie dei beni, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
Art. 1 - Comma 455
In vigore dal 1 gennaio 2020
455. In favore dell'Ente nazionale sordi (ENS), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, e in particolare per il servizio di videochiamata, è autorizzato un contributo di 250.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Art. 1 - Comma 456
In vigore dal 1 gennaio 2020
456. Al fine di garantire l'erogazione di un contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento, fino all'importo massimo annuo di euro 400 per neonato e comunque fino al sesto mese di vita del neonato, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il fondo per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.[254]
Note:
[254]Vedi, anche, il Decreto 31 agosto 2021.
Art. 1 - Comma 457
In vigore dal 1 gennaio 2020
457. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le misure attuative del comma 456 anche al fine di individuare le condizioni patologiche, ivi compresi i casi di ipogalattia e agalattia materna, e le modalità per beneficiare del contributo di cui al comma 456, tenendo anche conto dei requisiti economici per accedere al beneficio di cui al comma 456.[255]
Note:
[255]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 31 agosto 2021.
Art. 1 - Comma 458
In vigore dal 1 gennaio 2020
458. Per assicurare all'INPS il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile, di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli, l'INPS è autorizzato a stipulare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, con effetto a partire dall'anno 2021 e fermo restando l'avvio della procedura di cui al comma 459 dall'anno 2020, convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali ad un numero di medici non superiore a 820 unità all'anno.
Art. 1 - Comma 459
In vigore dal 1 gennaio 2020
459. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'INPS per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. L'atto di indirizzo stabilisce la durata delle convenzioni, i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e fornisce indirizzi sul regime delle incompatibilità, nonché sulle tutele normative e previdenziali del rapporto convenzionale, che tengano conto di princìpi di equità normativa e retributiva in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l'INPS con rapporto convenzionale.
Art. 1 - Comma 460
In vigore dal 1 gennaio 2020
460. Ai maggiori oneri connessi ai rapporti convenzionali di cui ai commi 458 e 459, si provvede mediante assegnazione all'INPS di 7,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, di 7,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, di 7,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2027-2029 e di 7,8 milioni di euro annui dall'anno 2030.
Art. 1 - Comma 461
In vigore dal 1 gennaio 2020
461. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 406 sono inseriti i seguenti:
«406-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la sperimentazione di cui al comma 403 è prorogata al biennio 2021-2022 per le regioni individuate ai sensi del comma 404 ed estesa, per il medesimo periodo, alle restanti regioni a statuto ordinario.
406-ter. Allo scopo di consentire la proroga nonché l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui al comma 406-bis, è autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
Art. 1 - Comma 462
In vigore dal 1 gennaio 2020
462. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) in attuazione del piano nazionale della cronicità di cui all'intesa del 15 settembre 2016 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire la presa in cura dei pazienti cronici e di concorrere all'efficientamento della rete dei servizi, la possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci. A tal fine, attraverso le procedure della ricetta elettronica di cui all'articolo 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalità del dossier farmaceutico di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 179 del 2012. Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi erogati dalla presente lettera, forniscono ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci prescritti, nonché informano periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore sulla regolarità o meno dell'assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia reputata utile, ivi compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla terapia».
Art. 1 - Comma 463
In vigore dal 1 gennaio 2020
463. Per le finalità di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.[256] [258] [257]
Note:
[256]Per l’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 8, comma 2, D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.
[257]Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 309, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[258]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 agosto 2021.
Art. 1 - Comma 464
In vigore dal 1 gennaio 2020
464. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunti i seguenti periodi: «I medicinali interessati da un procedimento di rinnovo depositato presso l'AIFA entro la data del 30 giugno 2017 sono mantenuti in commercio fino al completamento della valutazione da parte dell'AIFA. Gli altri medicinali omeopatici presenti nel canale distributivo al 1° gennaio 2020 sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta e comunque non oltre il 1° gennaio 2022».
Art. 1 - Comma 465
In vigore dal 1 gennaio 2020
465. All'articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro il 2005» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 2012».
Art. 1 - Comma 466
In vigore dal 1 gennaio 2020
466. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2019».
Art. 1 - Comma 467
In vigore dal 1 gennaio 2020
467. All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «22,5 milioni».
Art. 1 - Comma 468
In vigore dal 1 gennaio 2020
468. All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «personale medico, tecnico-professionale e infermieristico» sono sostituite dalle seguenti: «personale dirigenziale e non dirigenziale», le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
Art. 1 - Comma 469
In vigore dal 1 gennaio 2020
469. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento di cui al presente comma.
Art. 1 - Comma 470
In vigore dal 23 aprile 2023
470. Le competenze dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è modificata in «Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica» e la sua composizione è integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica.[259] [260]
Note:
[259]Comma così modificato dall’art. 19-quinquies, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, e, successivamente, a decorrere dal 23 aprile 2023, dall’art. 9, comma 2, lett. b), D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.
[260]Vedi, anche, l’art. 19-quinquies, comma 2, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.
Art. 1 - Comma 471
In vigore dal 1 gennaio 2020
471. Per le finalità di cui al comma 470, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui da destinare alle specifiche esigenze di supporto per l'organizzazione e funzionamento della tecnostruttura di cui al comma 470, anche mediante accordi e convenzioni con le istituzioni universitarie.[261]
Note:
[261]Per la rideterminazione dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 941, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e, successivamente, l’art. 19-quinquies, comma 5, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.
Art. 1 - Comma 472
In vigore dal 21 dicembre 2021
472. Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell'ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per il supporto da essa reso alle attività del Ministero della salute e delle regioni, di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché all'Osservatorio nazionale ed agli Osservatori regionali, di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Al fine di consentire all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) di supportare le attività dei commissari ad acta per l’attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali, per l’anno 2022, l’Agenas è autorizzata a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all’articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica. Ai relativi oneri, pari a euro 1.790.000 a decorrere dall’anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui al primo periodo. [262] [263]
Note:
[262]Comma così modificato dall’art. 16-septies, comma 1, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.
[263]Vedi, anche, l’art. 16-septies, comma 2, lett. a), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.
Art. 1 - Comma 473
In vigore dal 1 gennaio 2020
473. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 108 milioni di euro per l'anno 2020, di 218,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 184,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 124,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 57,1 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2025. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2020.
Art. 1 - Comma 474
In vigore dal 31 dicembre 2020
474. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2021 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. [264]
Note:
[264]Comma così modificato dall’art. 11, comma 4, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.
Art. 1 - Comma 475
In vigore dal 31 dicembre 2020
475. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2021 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. [265]
Note:
[265]Comma così modificato dall’art. 11, comma 3, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.
Art. 1 - Comma 476
In vigore dal 1 gennaio 2020
476. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2019» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 29 febbraio 2020».
Art. 1 - Comma 477
In vigore dal 1 gennaio 2020
477. Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.
Art. 1 - Comma 478
In vigore dal 1 gennaio 2020
478. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
Art. 1 - Comma 479
In vigore dal 4 luglio 2023
479. A decorrere dall'anno 2020, sono stanziati 35 milioni di euro al fine di consentire la presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (Rdc) e di Pensione di cittadinanza (Pdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. A decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di cui al periodo precedente sono consentite la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. [266] [267]
Note:
[266]Per la rideterminazione dello stanziamento di cui al presente comma vedi l’art. 6, comma 1, D.L. 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2021, n. 112, l’art. 49, comma 1-bis, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, e, successivamente, l’art. 32, commi 1 e 2, D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85.
[267]Comma così modificato dall’art. 4, comma 1-bis, D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85.
Art. 1 - Comma 480
In vigore dal 31 dicembre 2023
480. A decorrere dall'anno 2020, ai fini del finanziamento delle attività per il Rdc e la Pdc, ai sensi dell'articolo 5, comma, 1 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, da parte degli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementato di 5 milioni di euro. I criteri di ripartizione del finanziamento per il Rdc e la Pdc sono definiti con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse di cui al primo periodo sono destinate al finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo le modalità ed i criteri di ripartizione definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.[268] [269]
Note:
[268]Comma così modificato dall’art. 18, comma 4, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.
[269]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il regolamento approvato con D.M. 29 settembre 2021, n. 232 e i criteri di ripartizione approvati con D.M. 28 maggio 2025, n. 76.
Art. 1 - Comma 481
In vigore dal 1 gennaio 2020
481. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 479 e 480, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1 - Comma 482
In vigore dal 1 gennaio 2020
482. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato rispettivamente di 1 milione di euro per l'anno 2020, di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro per l'anno 2022.
Art. 1 - Comma 483
In vigore dal 1 gennaio 2020
483. I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP, nonché i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all'INPS della volontà di adesione.
Art. 1 - Comma 484
In vigore dal 1 gennaio 2020
484. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 483.[270]
Note:
[270]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 maggio 2021, n. 110.
Art. 1 - Comma 485
In vigore dal 1 gennaio 2020
485. La comunicazione di cui al comma 483 deve essere effettuata perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 484. L'adesione esercitata è irrevocabile.
Art. 1 - Comma 486
In vigore dal 1 gennaio 2020
486. Per il triennio 2020-2022, i crediti vantati dallo Stato nei confronti degli autori di un delitto di omicidio, sorti in conseguenza della commissione del reato medesimo, commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole ovvero ad esso legata da relazione affettiva non sono imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli minori, ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti, nati dalle predette relazioni, purché estranei alla condotta delittuosa.
Art. 1 - Comma 487
In vigore dal 1 gennaio 2020
487. Per il medesimo periodo di cui al comma 486, i crediti vantati da istituti previdenziali o assicurativi pubblici, nonché dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nelle ipotesi previste nel comma 486, sono parimenti non imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli.
Art. 1 - Comma 488
In vigore dal 1 gennaio 2020
488. Agli oneri derivanti dai commi 486 e 487, entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro nell'anno 2020, di 700.000 euro nell'anno 2021 e di 500.000 euro nell'anno 2022, si provvede con le risorse disponibili di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 167, e le prestazioni sono corrisposte a domanda dall'ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, con le modalità di cui alla legge 7 luglio 2016, n. 122. Le operazioni di surroga di cui al presente comma si applicano anche ai crediti di cui ai commi 486 e 487 pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 1 - Comma 489
In vigore dal 1 gennaio 2020
489. All'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: «in cui è stata accertata la sua responsabilità» sono aggiunte le seguenti: «oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza».
Art. 1 - Comma 490
In vigore dal 1 gennaio 2020
490. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020.
Art. 1 - Comma 491
In vigore dal 1 gennaio 2020
491. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni, nonché le restanti risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sardegna, dall'articolo 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Lazio, dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nelle regioni Sicilia e Sardegna e per l'area di crisi industriale complessa di Isernia, nonché ulteriori 45 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni, sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinate, nell'anno 2020, dalle predette regioni, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Art. 1 - Comma 492
In vigore dal 1 gennaio 2020
492. Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere concesso, per l'anno 2020, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018 e del 16 aprile 2019, entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma possono essere inoltre destinate a finanziare il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in favore dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
Art. 1 - Comma 493
In vigore dal 1 gennaio 2020
493. All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle risorse finanziarie stanziate, può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico».
Art. 1 - Comma 494
In vigore dal 1 gennaio 2020
494. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 46,7 milioni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 21,7 milioni di euro per l'anno 2020; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
Art. 1 - Comma 495
In vigore dal 29 febbraio 2024
495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al primo periodo del comma 497 del presente articolo. [271] [272]
Note:
[271]Comma modificato dall’art. 1, commi 295 e 296, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall’art. 8, comma 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, dall’art. 1, comma 26-bis, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, dall’art. 6, comma 8, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, dall’art. 1, comma 6, lett. b), D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, e, successivamente, dall’art. 2, comma 2-quater, D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 6, lett. b), D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.
[272]Per le assunzioni in deroga di cui al primo periodo del presente comma vedi, anche, l’art. 4, comma 6, D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025, n. 69.
Art. 1 - Comma 496
In vigore dal 1 gennaio 2020
496. A decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 9 milioni di euro annui.
Art. 1 - Comma 497
In vigore dal 1 marzo 2020
497. Ai fini di cui al comma 495, le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 30 giugno 2020. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 30 aprile 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.[273] [274]
Note:
[273]Comma così modificato dall’art. 1, comma 1-quater, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.
[274]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 28 dicembre 2020, il D.P.C.M. 15 gennaio 2022, il D.P.C.M. 20 maggio 2022, il D.P.C.M. 10 ottobre 2022, il D.P.C.M. 11 ottobre 2023, il D.P.C.M. 21 marzo 2025 e il D.P.C.M. 31 dicembre 2025.
Art. 1 - Comma 498
In vigore dal 1 gennaio 2020
498. Al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, è autorizzata la spesa nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato all'Istituto ai sensi dell'articolo 37, comma 1-bis, della medesima legge n. 416 del 1981. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198. [275]
Note:
[275]Ad integrazione delle risorse previste dal presente comma vedi l’art. 25-bis, comma 1, D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85.
Art. 1 - Comma 499
In vigore dal 1 gennaio 2020
499. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
2-bis. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale».
Art. 1 - Comma 500
In vigore dal 1 gennaio 2020
500. Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 26,7 milioni di euro per l'anno 2020, 44,6 milioni di euro per l'anno 2021, 51,2 milioni di euro per l'anno 2022, 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, 50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita, All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede per 6,1 milioni di euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, 11,7 milioni di euro per l'anno 2022, 12,5 milioni di euro per l'anno 2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.[276]
Note:
[276]Per la rideterminazione delle risorse per le finalità di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 141, L. 30 dicembre 2023, n. 213.
Art. 1 - Comma 501
In vigore dal 1 gennaio 2020
501. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subìto danni dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha halys) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni nel cui territorio si è verificato l'attacco da parte della cimice asiatica possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 1 - Comma 502
In vigore dal 1 gennaio 2020
502. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha halys), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Art. 1 - Comma 503
In vigore dal 1 gennaio 2023
503. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis ».[277]
Note:
[277]Comma così modificato dall’art. 1, comma 33, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall’art. 1, comma 520, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022, e, successivamente, dall’art. 1, comma 300, L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Art. 1 - Comma 504
In vigore dal 1 gennaio 2020
504. Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.[278]
Note:
[278]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 9 luglio 2020.
Art. 1 - Comma 505
In vigore dal 1 gennaio 2020
505. I mutui di cui al comma 504 sono concessi nel limite di 300.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Art. 1 - Comma 506
In vigore dal 1 gennaio 2020
506. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 504 e 505, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.[279]
Note:
[279]Per la rideterminazione della dotazione del fondo di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2021, n. 234.
Art. 1 - Comma 507
In vigore dal 1 gennaio 2020
507. Al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la competitività delle filiere agricole, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo.[280] [281]
Note:
[280]Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l’art. 31, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
[281]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 aprile 2020.
Art. 1 - Comma 508
In vigore dal 1 gennaio 2020
508. All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding».
Art. 1 - Comma 509
In vigore dal 28 febbraio 2023
509. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, a norma dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni. [282]
Note:
[282]Comma così modificato dall'art. 15, comma 1-septies, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.
Art. 1 - Comma 510
In vigore dal 1 gennaio 2020
510. Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura, agli atti derivanti dalle procedure di vendita di cui all'articolo 13, comma 4-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Art. 1 - Comma 511
In vigore dal 1 gennaio 2020
511. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.
Art. 1 - Comma 512
In vigore dal 1 gennaio 2020
512. Al fine di tutelare, recuperare e conservare, per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attività mineraria, nonché di promuovere il turismo di carattere culturale ed ambientale, il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005, assume la nuova denominazione di «Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna». Il Parco ricomprende anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino. A tal fine, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
Art. 1 - Comma 513
In vigore dal 1 gennaio 2020
513. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di oleoturismo.
Art. 1 - Comma 514
In vigore dal 1 gennaio 2020
514. Con il termine «oleoturismo» si intendono tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.
Art. 1 - Comma 515
In vigore dal 1 gennaio 2020
515. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020, è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.[283]
Note:
[283]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 febbraio 2021, n. 1.
Art. 1 - Comma 516
In vigore dal 1 gennaio 2020
516. Al fine di garantire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.[284]
Note:
[284]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 febbraio 2021, n. 1.
Art. 1 - Comma 517
In vigore dal 1 gennaio 2020
517. E' disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Art. 1 - Comma 518
In vigore dal 1 gennaio 2020
518. Al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.[285] [286]
Note:
[285]Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l’art. 3, comma 7, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2024, n. 101.
[286]Vedi, anche, il D.M. 6 aprile 2020.
Art. 1 - Comma 519
In vigore dal 1 gennaio 2020
519. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 518.[287]
Note:
[287]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 6 aprile 2020.
Art. 1 - Comma 520
In vigore dal 19 luglio 2020
520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilità economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari, incentivando una maggiore integrazione e una migliore e più equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, è concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521.[288]
Note:
[288]Comma così sostituito dall’art. 222, comma 6, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 1 - Comma 521
In vigore dal 1 gennaio 2020
521. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 520 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 da intendere come limite massimo di spesa. [289]
Note:
[289]Per la rideterminazione dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l’art. 68-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 522
In vigore dal 1 gennaio 2020
522. Al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica e di ogni attività a queste connessa, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo denominato «Fondo per l'agricoltura biologica», con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. [290] [291]
Note:
[290]Vedi, anche, l’art. 68, comma 15-bis, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
[291]Per i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, vedi il Decreto 14 ottobre 2022.
Art. 1 - Comma 523
In vigore dal 1 gennaio 2020
523. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Gli interventi compensativi di cui al comma 3, lettera b), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni».[292]
Note:
[292]Vedi, anche, il D.M. 23 giugno 2020.
Art. 1 - Comma 524
In vigore dal 1 gennaio 2020
524. Agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia, la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici, e che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per ventiquattro ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è concesso il diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta con le modalità e alle condizioni di cui al comma 525.
Art. 1 - Comma 525
In vigore dal 1 gennaio 2020
525. L'incentivo di cui al comma 524 è definito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014, nonché dei nuovi investimenti effettuati per la riconversione di cui al comma 524, ed è erogato unicamente in riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un periodo di quindici anni. L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.
Art. 1 - Comma 526
In vigore dal 1 gennaio 2020
526. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui ai commi 524 e 525 trovano copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.
Art. 1 - Comma 527
In vigore dal 1 gennaio 2020
527. Al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera o) è inserita la seguente:
«o-bis) “digestato equiparato”: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica»;
b) al titolo IV, dopo il capo IV è inserito il seguente:
«CAPO IV-bis
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO EQUIPARATO
Art. 31-bis. - (Condizioni di equiparabilità) - 1. Sono condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:
a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento;
b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;
c) un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;
d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;
e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.
Art. 31-ter. - (Modalità di utilizzo) - 1. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura.
2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.
Art. 31-quater. - (Controlli) - 1. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.
2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari».
Art. 1 - Comma 528
In vigore dal 1 gennaio 2020
528. E' autorizzata la partecipazione italiana al settimo aumento generale di capitale della Banca africana di sviluppo.
Art. 1 - Comma 529
In vigore dal 1 gennaio 2020
529. La sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 528 è pari complessivamente a 1.987.660.000 diritti speciali di prelievo, di cui 119.260.000 diritti speciali di prelievo da versare.
Art. 1 - Comma 530
In vigore dal 1 gennaio 2020
530. Gli oneri derivanti dal comma 529 sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.
Art. 1 - Comma 531
In vigore dal 1 gennaio 2020
531. E' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD), nonché all'aumento generale di capitale della Società finanziaria internazionale (IFC).
Art. 1 - Comma 532
In vigore dal 1 gennaio 2020
532. La sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui al comma 531 è pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 dollari statunitensi da versare.
Art. 1 - Comma 533
In vigore dal 1 gennaio 2020
533. Gli oneri di cui al comma 532 sono valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.
Art. 1 - Comma 534
In vigore dal 1 gennaio 2020
534. E' altresì autorizzata l'approvazione dell'emendamento all'articolo II, sezione 2, lettera c), paragrafo ii), dello Statuto della Società finanziaria internazionale (IFC), ratificato ai sensi della legge 23 dicembre 1956, n. 1597, proposto dal Consiglio d'amministrazione della Società medesima contestualmente all'aumento di capitale, con il quale il potere di voto necessario per autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri è aumentato dal 75 all'85 per cento.
Art. 1 - Comma 535
In vigore dal 1 gennaio 2020
535. Al fine di massimizzare l'importo della contribuzione ai Fondi multilaterali di sviluppo e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'economia e delle finanze può contribuire alla ricostituzione delle risorse dei predetti Fondi, nei limiti dei vincoli stabiliti dagli stessi Fondi, anche con l'intervento dei soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, che svolgono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Tale contribuzione è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 1 - Comma 536
In vigore dal 1 gennaio 2020
536. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata con legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta, per l'anno 2020, di 100 milioni di euro.
Art. 1 - Comma 537
In vigore dal 1 gennaio 2020
537. La Banca d'Italia, all'atto del versamento al bilancio dello Stato dell'utile di esercizio, comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro la quota di tale utile riferibile ai redditi derivanti dal deposito intestato al Meccanismo europeo di stabilità (ESM) presso la Banca d'Italia.
Art. 1 - Comma 538
In vigore dal 1 gennaio 2020
538. La quota di cui al comma 537 è riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa per essere riversata all'ESM.
Art. 1 - Comma 539
In vigore dal 1 gennaio 2020
539. Nelle more della procedura di cui al comma 538, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento.
Art. 1 - Comma 540
In vigore dal 1 gennaio 2020
540. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto ai comuni un contributo di 5 milioni di euro annui per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti. A tal fine il Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune ai sensi del presente comma.
Art. 1 - Comma 541
In vigore dal 1 gennaio 2020
541. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano, a decorrere dall'anno 2020, anche alle regioni a statuto ordinario.
Art. 1 - Comma 542
In vigore dal 1 gennaio 2020
542. All'articolo 1, comma 824, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «dei commi da 819 a 823» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 819 e da 821 a 823».
Art. 1 - Comma 543
In vigore dal 1 gennaio 2020
543. Per l'anno 2020, ai fini del monitoraggio e della certificazione di cui all'articolo 1, commi 469 e 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le regioni a statuto ordinario indicano tra le entrate valide ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica esclusivamente la quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura di impegni esigibili e del fondo pluriennale vincolato.
Art. 1 - Comma 544
In vigore dal 1 gennaio 2020
544. Restano ferme, per l'anno 2020, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 835 a 843, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Art. 1 - Comma 545
In vigore dal 1 gennaio 2020
545. All'articolo 9, comma 28, settimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «non si applicano» sono inserite le seguenti: «alle regioni e».
Art. 1 - Comma 546
In vigore dal 1 gennaio 2020
546. In occasione del cinquantenario delle regioni, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le celebrazioni dei cinquanta anni delle regioni, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2020. Gli interventi finanziati a valere su detto Fondo saranno diretti alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche e scientifiche, nonché all'organizzazione di seminari e alla formulazione di studi e ricerche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Le attività finanziate dovranno avere ad oggetto la memoria storica, l'evoluzione e le prospettive future del ruolo delle regioni alla luce dei primi cinquanta anni di storia. Per le finalità indicate è istituito un comitato promotore delle celebrazioni, composto dai Presidenti delle regioni e delle province autonome e presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che avrà il compito di elaborare gli indirizzi, individuare le attività, raccogliere gli eventuali progetti presentati e selezionare quelli ammessi al finanziamento.
Art. 1 - Comma 547
In vigore dal 1 gennaio 2020
547. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, il limite di cui al comma 555 è determinato con riferimento alla media delle entrate accertate negli esercizi dal 2015 al 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.
Art. 1 - Comma 548[293]
Abrogato dal 1 marzo 2020
[ 548. Nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono attivate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato, la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano. [294] ]
Note:
[293]Comma abrogato dall’art. 38-bis, comma 3, lett. d), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.
[294]La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo - 19 aprile 2021, n. 70 (Gazz. Uff. 21 aprile 2021, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 548, promosse in riferimento al principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 della Costituzione, nonché agli artt. 79, 104 e al Titolo VI del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e al D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268; ha dichiarato, inoltre, cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 290, secondo periodo, in combinato disposto con i commi da 288 a 290, primo periodo, promosse in riferimento agli artt. 69, 70, 72, 73, 75 e 75-bis dello statuto reg. Trentino-Alto Adige e al D.Lgs. n. 268 del 1992; ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 602, in combinato disposto con il comma 590, primo periodo, promosse in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. - in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - e agli artt. 8, 16 e 79, comma 4, dello statuto reg. Trentino-Alto Adige.
Art. 1 - Comma 549
In vigore dal 1 gennaio 2020
549. Il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022. Il limite massimo complessivo annuo previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 482 del 1999 è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022.
Art. 1 - Comma 550
In vigore dal 1 gennaio 2020
550. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 ed a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
Art. 1 - Comma 551
In vigore dal 1 gennaio 2020
551. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei limiti dello stanziamento di cui al primo periodo, l'importo che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria.[295]
Note:
[295]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 16 aprile 2020.
Art. 1 - Comma 552
In vigore dal 1 gennaio 2020
552. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data.
Art. 1 - Comma 553
In vigore dal 1 gennaio 2020
553. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle predette isole, di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette risorse. Il Fondo è ripartito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata.[296]
Note:
[296]Per la regolamentazione dei criteri di riparto del Fondo di cui al presente comma vedi il D.P.C.M. 4 febbraio 2021, n. 34.
Art. 1 - Comma 554
In vigore dal 1 gennaio 2023
554. A decorrere dall'anno 2020, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019, recante «Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019». [297] [298]
Note:
[297]Comma così modificato dall’art. 1, comma 786, L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023.
[298]La Corte costituzionale, con sentenza 6 ottobre - 26 novembre 2021, n. 220 (Gazz. Uff. 1 dicembre 2021, n. 48, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 554, promosse in riferimento agli artt. 5 e 119, primo e quarto comma, Cost.; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 849, promosse in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma, Cost..
Art. 1 - Comma 555
In vigore dal 1 gennaio 2026
555. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028. [300] [299]
Note:
[299]Per la proroga della disposizione del presente comma, per i comuni interamente confinanti con paesi non appartenenti all’Unione europea, vedi l’art. 3, comma 11-bis, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.
[300]Comma modificato dall’art. 1, comma 782, L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 29 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 784, della medesima Legge n. 197/2022. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 672, L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Art. 1 - Comma 556
In vigore dal 1 gennaio 2020
556. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.
7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.
7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.
7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 7-bis, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.
7-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.
7-novies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies ».
Art. 1 - Comma 557
In vigore dal 1 gennaio 2020
557. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 1 - Comma 558
In vigore dal 1 gennaio 2020
558. Al comune di Vibo Valentia è attribuito un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per spese di investimento.
Art. 1 - Comma 559
In vigore dal 1 gennaio 2020
559. E' istituita l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. Si considera consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall'esercizio di impresa arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale svizzera.
Art. 1 - Comma 560
In vigore dal 1 gennaio 2020
560. Soggetto attivo dell'imposta è il comune di Campione d'Italia. Non si applica l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sull'esercizio della potestà regolamentare, salvo i casi espressamente indicati dalla presente legge.
Art. 1 - Comma 561
In vigore dal 1 gennaio 2020
561. E' soggetto passivo dell'imposta chi nel territorio del comune effettua, nell'esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali. Sono altresì soggetti passivi dell'imposta i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del comune ai sensi del comma 559.
Art. 1 - Comma 562
In vigore dal 1 gennaio 2021
562. Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d'Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del comune. Le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento non si considerano effettuate nel comune. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d'Italia se sono rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni da soggetti che hanno la sede della attività economica nel territorio di Campione d'Italia. Parimenti, si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni da soggetti non aventi sede nel territorio di Campione d'Italia. Non si considerano effettuate a Campione d'Italia le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni. Per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d'Italia, la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 566 sono individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad imposta secondo criteri di territorialità analoghi a quelli previsti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto.[301]
Note:
[301]Comma così modificato dall’art. 1, comma 847, lett. a), b) e c), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Art. 1 - Comma 563
In vigore dal 1 gennaio 2020
564. L'imposta è esigibile, per le forniture di beni, nel momento in cui il bene è consegnato o spedito e, per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo.
Art. 1 - Comma 564
In vigore dal 1 gennaio 2020
564. La base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali; in caso di forniture di beni a titolo gratuito, la base imponibile è costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura. Le aliquote dell'imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto.
Art. 1 - Comma 565
In vigore dal 1 gennaio 2020
565. La dichiarazione dell'imposta è presentata dai soggetti passivi di cui al comma 561 al comune, anche in modalità non telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in cui devono essere indicati i dati necessari per determinare l'imposta dovuta. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni di cui al presente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Restano salvi la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare l'attività di accertamento e di riscossione anche coattiva dell'imposta.[302]
Note:
[302]Per il modello previsto dal presente comma vedi:
- per il periodo di imposta 2020, il D.M. 21 giugno 2021;
- per i periodi di imposta 2021 e seguenti, il D.M. 12 aprile 2022;
- per i periodi di imposta 2024 e seguenti, il D.M. 16 giugno 2025.
Art. 1 - Comma 566
In vigore dal 1 gennaio 2020
566. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d'Italia può esercitare la potestà regolamentare; con il medesimo decreto inoltre sono individuate, in conformità alla legge federale svizzera, le operazioni esenti ed escluse da imposta nonché le franchigie applicabili alle importazioni di cui al comma 559 e sono definiti i termini e le modalità di versamento, accertamento e riscossione dell'imposta nonché i casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.[303]
Note:
[303]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 16 dicembre 2020.
Art. 1 - Comma 567
In vigore dal 1 gennaio 2020
567. L'imposta locale di consumo di Campione d'Italia si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020.
Art. 1 - Comma 568
In vigore dal 1 gennaio 2020
568. L'imposta dovuta per le operazioni poste in essere entro il 30 giugno 2020 è riscossa secondo termini e modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 566.
Art. 1 - Comma 569
In vigore dal 1 gennaio 2020
569. All'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) si intende per “Stato” o “territorio dello Stato”: il territorio della Repubblica italiana, con esclusione del comune di Livigno».
Art. 1 - Comma 570
In vigore dal 1 gennaio 2020
570. All'articolo 67, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «e dai Dipartimenti francesi d'oltremare» sono sostituite dalle seguenti: «, dai Dipartimenti francesi d'oltremare, dal comune di Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano».
Art. 1 - Comma 571
In vigore dal 1 gennaio 2020
571. Le disposizioni di cui ai commi 569 e 570 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Art. 1 - Comma 572
In vigore dal 1 gennaio 2020
572. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia doganale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il territorio extra-doganale è costituito dal solo territorio del comune di Livigno. Per i soggetti residenti nel territorio del comune di Campione d'Italia non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2009, n. 32; per i medesimi soggetti le franchigie contemplate dal predetto regolamento n. 32 del 2009 sono determinate con il decreto di cui al comma 566 del presente articolo coerentemente con le disposizioni dell'Unione europea in materia di fissazione delle franchigie doganali. I beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel comune di Campione d'Italia presso società, enti ed abitazioni alla data del 31 dicembre 2019 ed in uscita dal territorio dello stesso comune sono esenti da IVA nei casi in cui abbiano come destinazione finale l'Italia
Art. 1 - Comma 573
In vigore dal 19 luglio 2020
573. L'imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d'impresa dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta nella misura del 50 per cento per dieci periodi d'imposta.[304]
Note:
[304]Comma così modificato dall’art. 129-bis, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 1 - Comma 574
In vigore dal 19 luglio 2020
574. Le imposte dovute sui redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel comune di Campione d'Italia, determinate ai sensi dell'articolo 188-bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sono ridotte nella misura del 50 per cento per dieci periodi di imposta.[305]
Note:
[305]Comma così modificato dall’art. 129-bis, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 1 - Comma 575
In vigore dal 19 luglio 2020
575. Per i soggetti di cui ai commi 573 e 574, l'imposta regionale sulle attività produttive derivanti da attività esercitate nel comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta nella misura del 50 per cento per dieci periodi d'imposta.[306]
Note:
[306]Comma così modificato dall’art. 129-bis, comma 1, lett. c), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 1 - Comma 576
In vigore dal 1 gennaio 2020
576. Le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Art. 1 - Comma 576-bis
In vigore dal 2 marzo 2021
576-bis In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.[307]
Note:
[307]Comma inserito dall’art. 129-bis, comma 1, lett. d), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, così sostituito dall’art. 3, comma 11-ter, lett. a), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.
Art. 1 - Comma 577
In vigore dal 19 luglio 2020
577. In vista del rilancio economico del Comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del medesimo comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n, 651/2014. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, di 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura del 35 per cento del costo ammissibile e di 6 milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45 per cento del costo ammissibile.[308]
Note:
[308]Comma così sostituito dall’art. 129-bis, comma 1, lett. e), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 1 - Comma 577-bis
In vigore dal 2 marzo 2021
577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.[309]
Note:
[309]Comma inserito dall’art. 129-bis, comma 1, lett. f), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, così sostituito dall’art. 3, comma 11-ter, lett. b), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.
Art. 1 - Comma 577-ter
In vigore dal 19 luglio 2020
577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi 576-bis e 577-bis è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla base della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020, recante ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19’.[310]
Note:
[310]Comma inserito dall’art. 129-bis, comma 1, lett. f), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 1 - Comma 578
In vigore dal 1 gennaio 2020
578. L'agevolazione di cui al comma 577 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Art. 1 - Comma 579
In vigore dal 1 gennaio 2020
579. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 577 e 578 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 1 - Comma 580
In vigore dal 1 gennaio 2020
580. All'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «comma 1, lettere a), b) e c),» sono soppresse;
b) al comma 6, le parole: «e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura».
Art. 1 - Comma 581
In vigore dal 1 gennaio 2020
581. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al primo periodo, dopo le parole: «telefonia mobile,» sono inserite le seguenti: «autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati,».
Art. 1 - Comma 582
In vigore dal 1 gennaio 2020
582. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo, dopo la parola: «manutenzione» sono aggiunte le seguenti: «e lavori pubblici».
Art. 1 - Comma 583
In vigore dal 1 gennaio 2020
583. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.
Art. 1 - Comma 584
In vigore dal 1 gennaio 2020
584. All'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e dell'accordo quadro» sono soppresse.
Art. 1 - Comma 585
In vigore dal 1 gennaio 2020
585. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali».
Art. 1 - Comma 586
In vigore dal 1 gennaio 2020
586. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ad essi si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.
Art. 1 - Comma 587
In vigore dal 1 gennaio 2020
587. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La Consip S.p.A. può, altresì, svolgere, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi».
Art. 1 - Comma 588
In vigore dal 1 gennaio 2020
588. Al fine di migliorare il livello di efficienza e di qualità dei servizi informatici a supporto dei processi di finanza pubblica e perseguire il contenimento dei relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in conformità con la disciplina in materia di Poli strategici nazionali (PSN), stipula un apposito disciplinare con la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei propri data center, definendo un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e di connettività.
Art. 1 - Comma 589
In vigore dal 1 gennaio 2020
589. All'articolo 1, comma 514-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e a euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, a euro 4.300.000 per l'anno 2019 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2020».
Art. 1 - Comma 590
In vigore dal 1 gennaio 2020
590. Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale.[311]
Note:
[311]Vedi, anche, l’art. 51, comma 3-undecies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.
Art. 1 - Comma 591
In vigore dal 31 dicembre 2021
591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594. A decorrere dall'esercizio 2021, alle spese di natura corrente del settore informatico dell'INPS non si applicano i vincoli di spesa di cui al presente comma. [312] [313] [315] [314]
Note:
[312]Comma così modificato dall’art. 1, comma 727, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 31 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 729, della medesima legge n. 234/2021.
[313]Per la rideterminazione dei limiti di spesa di cui al presente comma vedi l’art. 29, comma 20, D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.
[314]Per l’estensione dell’applicazione delle misure di contenimento della spesa di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 858, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[315]Vedi, anche, l’art. 51, comma 3-undecies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.
Art. 1 - Comma 592
In vigore dal 1 gennaio 2020
592. Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento:
a) per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;
b) per gli enti e gli organismi che adottano la contabilità civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013. Le università, che adottano gli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 14 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014, individuano le voci di bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo periodo della presente lettera.[317] [316]
Note:
[316]Per l’estensione dell’applicazione delle misure di contenimento della spesa di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 858, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[317]Vedi, anche, l’art. 51, comma 3-undecies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.
Art. 1 - Comma 593
In vigore dal 1 maggio 2022
593. Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi. Il superamento del limite di cui al comma 591 è altresì consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR, nonché, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, per l'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali.[318] [320] [319]
Note:
[318]Comma così modificato dall’art. 53, comma 6, lett. a), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, dall’art. 29, comma 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
[319]Per l’estensione dell’applicazione delle misure di contenimento della spesa di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 858, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[320]Vedi, anche, l’art. 51, comma 3-undecies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.
Art. 1 - Comma 594
In vigore dal 1 gennaio 2020
594. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento. L'INPS e l'INAIL continuano a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, quanto complessivamente dovuto nell'anno 2018 in ottemperanza alle norme di contenimento di cui al medesimo allegato A. Ai fini dell'applicazione dell'incremento di cui al primo periodo, è fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Ferma restando, per gli enti e gli organismi di cui al comma 590, la disciplina di settore che regolamenta le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto o del commissariamento, per il periodo strettamente necessario al ripristino degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, le somme da versare al bilancio dello Stato, secondo quanto disposto nel presente comma, possono essere temporaneamente accantonate in apposito fondo per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento.
Art. 1 - Comma 595
In vigore dal 1 gennaio 2020
595. Nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 590 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 591, i ricavi o le entrate di cui al comma 593 e il versamento di cui al comma 594 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi.
Art. 1 - Comma 596
In vigore dal 1 gennaio 2020
596. I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.[321]
Note:
[321]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 23 agosto 2022, n. 143.
Art. 1 - Comma 597
In vigore dal 1 gennaio 2020
597. La relazione degli organi deliberanti degli enti e degli organismi di cui al comma 590, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600.[322]
Note:
[322]Per l’estensione dell’applicazione delle misure di contenimento della spesa di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 858, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
Art. 1 - Comma 598
In vigore dal 1 gennaio 2020
598. Ferma restando la disciplina in materia di responsabilità amministrativa e contabile, l'inosservanza di quanto disposto dai commi 591, 593, 594 e 595 costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di inadempienza per più di un esercizio, i compensi, le indennità ed i gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione sono ridotti, per il restante periodo del mandato, del 30 per cento rispetto all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019 e i risparmi sulla spesa per gli organi sono acquisiti al bilancio dell'ente.[323]
Note:
[323]Per l’estensione dell’applicazione delle misure di contenimento della spesa di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 858, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
Art. 1 - Comma 599
In vigore dal 1 gennaio 2020
599. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 590 a 598 è verificato e asseverato dai rispettivi organi di controllo.[324]
Note:
[324]Per l’estensione dell’applicazione delle misure di contenimento della spesa di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 858, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
Art. 1 - Comma 600
In vigore dal 1 gennaio 2020
600. Restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal bilancio dello Stato agli enti ed organismi di cui al comma 590.
Art. 1 - Comma 601
In vigore dal 1 gennaio 2020
601. Le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per i quali resta in vigore l'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Art. 1 - Comma 602
In vigore dal 1 gennaio 2020
602. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria.
Art. 1 - Comma 603
In vigore dal 1 gennaio 2020
603. All'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «per la parte eccedente l'importo di 8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per la parte eccedente l'importo di 15 milioni di euro».
Art. 1 - Comma 604
In vigore dal 1 gennaio 2020
604. Il contributo alle spese dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, è ridotto di 36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 1 - Comma 605
In vigore dal 1 gennaio 2020
605. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le parole: «e di euro 25,8 milioni a decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 11,6 milioni a decorrere dal 2020».
Art. 1 - Comma 606
In vigore dal 1 gennaio 2020
606. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo le parole: «e la successiva riassegnazione» sono inserite le seguenti: «, per la parte eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,».
Art. 1 - Comma 607
In vigore dal 1 gennaio 2020
607. A decorrere dall'anno 2020, i benefìci di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento.
Art. 1 - Comma 608
In vigore dal 1 gennaio 2020
608. Il comma 709 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
Art. 1 - Comma 609
In vigore dal 19 maggio 2020
609. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono ridotte, in via ulteriore rispetto a quanto già previsto ai sensi della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al fine di assicurare il conseguimento del corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica rispetto alle previsioni tendenziali contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 nella misura indicata al primo periodo del presente comma, le dotazioni del bilancio dello Stato per l’anno 2022, in termini di competenza e di cassa, corrispondenti alle misure di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, sono corrispondentemente accantonate. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Le eventuali rimodulazioni sono comunicate alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze ogni quadrimestre. Sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro il 15 marzo 2022 e il 15 settembre 2022, risultante dal monitoraggio di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di cui al secondo periodo del presente comma sono progressivamente resi disponibili o confermati, in parte o interamente.[325]
Note:
[325]Comma così modificato dall’art. 265, comma 13, lett. b), nn. 1), 2) e 3), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 1 - Comma 610[327]
Abrogato dal 1 giugno 2021
[ 610. Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali nonché delle società dagli stessi partecipate, assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.[326] ]
Note:
[326]Sull’applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi gli artt. 6, comma 1, e 238, comma 6, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l’art. 42, comma 9, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.
[327]Comma abrogato dall’art. 53, comma 6, lett. b), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
Art. 1 - Comma 611[329]
Abrogato dal 1 giugno 2021
[ 611. La percentuale di risparmio di cui al comma 610 è ridotta al 5 per cento per le spese correnti sostenute per la gestione delle infrastrutture informatiche (data center) delle amministrazioni di cui al medesimo comma 610, a decorrere dalla rispettiva certificazione dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) del relativo passaggio al «Cloud della PA» (CSP o PSN), al netto dei costi di migrazione.[328] ]
Note:
[328]Sull’applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l’art. 6, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l’art. 42, comma 9, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.
[329]Comma abrogato dall’art. 53, comma 6, lett. b), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
Art. 1 - Comma 612[330]
Abrogato dal 1 giugno 2021
[ 612. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 610 e 611 non si applicano alle spese sostenute dall'INPS e alle convenzioni stipulate con la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché alle spese sostenute dalla stessa società con riferimento alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti. ]
Note:
[330]Comma abrogato dall’art. 53, comma 6, lett. b), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
Art. 1 - Comma 613[331]
Abrogato dal 1 giugno 2021
[ 613. Le disposizioni di cui ai commi 610, 611 e 612 costituiscono princìpi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. ]
Note:
[331]Comma abrogato dall’art. 53, comma 6, lett. b), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
Art. 1 - Comma 614
In vigore dal 1 gennaio 2020
614. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico e consentire risparmi di spesa anche attraverso la semplificazione, la digitalizzazione e l'implementazione delle procedure amministrative del Ministero dell'interno in materia di istanze, dichiarazioni o atti dei privati interessati e per lo svolgimento delle operazioni preliminari necessarie all'adozione dei provvedimenti richiesti nonché per l'inoltro ai medesimi soggetti dei provvedimenti o atti rilasciati, all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, le parole: «o altri soggetti non pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento,»;
b) al comma 4-ter, le parole: «possono essere autorizzati a procedere» sono sostituite dalla seguente: «procedono» e dopo le parole: «degli interessati,» sono inserite le seguenti: «anche attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica,».
Art. 1 - Comma 615
In vigore dal 1 gennaio 2020
615. Dalle disposizioni di cui al comma 614 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 1 - Comma 616
In vigore dal 1 gennaio 2020
616. Al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa connessi ai contratti di locazione passiva in immobili di proprietà privata, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l'Agenzia del demanio, nonché gli organi di rilevanza costituzionale, possono procedere, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e nei termini previsti dal comma 617.[332]
Note:
[332]Sull’applicabilità delle disposizioni del presente comma, limitatamente all’anno 2021, vedi l’art. 30, commi 11-quater e 11-quinquies, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.
Art. 1 - Comma 617
In vigore dal 1 gennaio 2020
617. Le amministrazioni di cui al comma 616, fornendo l'opportuna documentazione, verificano con l'Agenzia del demanio la convenienza della rinegoziazione e, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propongono alla proprietà la rinegoziazione del contratto in corso attraverso la stipula di un nuovo contratto della durata di nove anni a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare, ridotto del 15 per cento. Qualora i valori dell'Os-servatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del comune più vicino nell'ambito territoriale della medesima regione.[333]
Note:
[333]Sull’applicabilità delle disposizioni del presente comma, limitatamente all’anno 2021, vedi l’art. 30, commi 11-quater e 11-quinquies, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.
Art. 1 - Comma 618
In vigore dal 1 gennaio 2020
618. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di rinegoziazione, la proprietà deve comunicare la propria accettazione, di cui è data notizia all'Agenzia del demanio al fine del rilascio, ai sensi dell'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in quanto compatibili, del nulla osta alla stipula. In caso di mancata accettazione, il contratto vigente continua a produrre effetti fino alla naturale scadenza.[334]
Note:
[334]Sull’applicabilità delle disposizioni del presente comma, limitatamente all’anno 2021, vedi l’art. 30, commi 11-quater e 11-quinquies, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.
Art. 1 - Comma 619
In vigore dal 1 gennaio 2020
619. Per i contratti venuti a scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, alle amministrazioni di cui al comma 616 è consentito proseguire nell'utilizzo con la stipula di un nuovo contratto nei termini e alle condizioni di cui ai commi 617 e 618. In caso di mancata accettazione da parte della proprietà si applicano le procedure di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la ricerca di una nuova soluzione allocativa.[335]
Note:
[335]Sull’applicabilità delle disposizioni del presente comma, limitatamente all’anno 2021, vedi l’art. 30, commi 11-quater e 11-quinquies, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.
Art. 1 - Comma 620
In vigore dal 1 gennaio 2020
620. Qualora le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non attuino i piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222 e seguenti, della medesima legge 23 dicembre 2009, n. 191, per i quali sono recepiti o reperibili le necessarie disponibilità di risorse finanziarie per gli interventi di adeguamento funzionale, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su comunicazione dell'Agenzia del demanio, effettua una riduzione lineare degli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese correnti dell'amministrazione stessa, pari al 5 per cento dell'intero ammontare degli stanziamenti medesimi.
Art. 1 - Comma 621
In vigore dal 1 gennaio 2020
621. Al fine di uniformare le quote dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili militari da riconoscere al Ministero della difesa:
a) all'articolo 33, comma 8-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
1) al quinto periodo, le parole: «un ammontare pari al 10» sono sostituite dalle seguenti: «direttamente in quote del costituendo fondo il 30»;
2) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse monetarie derivanti dall'alienazione delle quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle spese di investimento dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione.»;
b) all'articolo 307 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
1) al comma 10, lettera d), primo periodo, le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento» e le parole: «corrispondente al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente al 35 per cento» e le parole: «al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
2) al comma 11-bis, la lettera d-bis) è abrogata.
Art. 1 - Comma 622
In vigore dal 1 gennaio 2020
622. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 184, comma 5-bis.3, e all'articolo 241-bis, commi 4-bis e 4-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a valere sulle risorse di cui al comma 14 del presente articolo per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Art. 1 - Comma 623
In vigore dal 1 gennaio 2020
623. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 4-novies dell'articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.
Art. 1 - Comma 624[336]
Abrogato dal 19 maggio 2020
[ 624. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica come risultanti dalla presente legge, per l'anno 2020 le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, sono accantonate e rese indisponibili per la gestione per un importo complessivo pari a un miliardo di euro, secondo quanto indicato nell'elenco 2 allegato alla presente legge. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito dello stato di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica. ]
Note:
[336]Comma abrogato dall’art. 265, comma 13, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 1 - Comma 625[337]
Abrogato dal 19 maggio 2020
[ 625. Verificato l'andamento tendenziale dei conti pubblici, come risultante dal Documento di economia e finanza 2020 in relazione al raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2020, valutati al netto delle entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, ovvero degli effetti dei provvedimenti previsti con la manovra di bilancio ai fini della lotta all'evasione fiscale, gli accantonamenti di cui al comma 624, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono, in tutto o in parte, resi disponibili in sede di presentazione del provvedimento di assestamento del bilancio dello Stato. ]
Note:
[337]Comma abrogato dall’art. 265, comma 13, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 1 - Comma 626
In vigore dal 1 gennaio 2020
626. Ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo, con particolare riferimento alle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la definizione del corretto trattamento statistico e contabile delle operazioni di partenariato pubblico-privato le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle operazioni effettuate ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al periodo precedente.
Art. 1 - Comma 627
In vigore dal 31 luglio 2021
627. Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020.[338] [339]
Note:
[338]Comma così modificato dall’art. 38-bis, comma 10, lett. a), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
[339]Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l’art. 6, comma 3, D.L. 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2022, n. 84.
Art. 1 - Comma 628
In vigore dal 31 luglio 2021
628. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro il 30 giugno 2021, sono definite le modalità attuative di utilizzo del Fondo di cui al comma 627 e della relativa sperimentazione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Le disposizioni del decreto di cui al primo periodo si applicano anche alle elezioni regionali e amministrative, previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell’anno 2022.[340] [341]
Note:
[340]Comma così modificato dall’art. 2, comma 4-sexies, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, e, successivamente, dall’art. 38-bis, comma 10, lett. b), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
[341]Sull’applicabilità delle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma, per l’anno 2023, vedi l’art. 6, comma 3, D.L. 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2022, n. 84.
Art. 1 - Comma 629
In vigore dal 1 gennaio 2020
629. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. La detrazione di cui al presente articolo spetta:
a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.
3-quater. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c) ».
Art. 1 - Comma 630
In vigore dal 1 gennaio 2020
630. A decorrere dal 1° ottobre 2020, all'articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'alinea, le parole: «di categoria euro 2 o inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore».
Art. 1 - Comma 631
In vigore dal 1 gennaio 2020
631. Al fine di applicare ai prodotti energetici, impiegati nella produzione di energia elettrica, aliquote di accisa specifiche finalizzate a proteggere l'ambiente dall'emissione di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, il comma 9 è sostituito dai seguenti:
«9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego nell'allegato I; le stesse aliquote sono applicate:
a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;
b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;
c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.
9-bis. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in relazione al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento.
9-ter. In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:
a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh;
b) gas naturale 0,220 mc per kWh;
c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh;
d) gasolio 0,186 kg per kWh;
e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per kWh;
f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh»;
b) all'allegato I:
1) alla voce: «Oli da gas o gasolio» è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: «usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 12,8 per mille litri»;
2) dopo la voce: «Oli da gas o gasolio» è inserita la seguente: «Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione»;
3) le parole: «Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg.; Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli combustibili:
usati per riscaldamento:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille chilogrammi;
per uso industriale:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille chilogrammi;
usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi.
Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi»;
4) alla voce: «Gas di petrolio liquefatti» è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: «usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi»;
5) alla voce: «Gas naturale» è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: «per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi»;
6) le parole da: «Carbone, lignite e coke» fino a: «9,20 euro per mille chilogrammi» sono sostituite dalle seguenti: «Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati:
per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi;
per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per mille chilogrammi;
per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi»;
c) alla tabella A, il numero 11 è abrogato.
Art. 1 - Comma 632
In vigore dal 1 gennaio 2020
632. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021».
Art. 1 - Comma 633
In vigore dal 1 gennaio 2020
633. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
Art. 1 - Comma 634
In vigore dal 1 gennaio 2020
634. E' istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, di seguito denominati «MACSI», che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari; i MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432: 2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.
Art. 1 - Comma 635
In vigore dal 1 gennaio 2021
635. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 634, sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui al comma 634, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresì considerati MACSI i prodotti semilavorati, comprese le preforme, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.[342]
Note:
[342]Comma così modificato dall’art. 1, comma 1084, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Art. 1 - Comma 636
In vigore dal 1 gennaio 2020
636. Per i MACSI, l'obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea e diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI, ai sensi del comma 639, nel territorio nazionale.
Art. 1 - Comma 637
In vigore dal 1 gennaio 2021
637. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 634:
a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante, ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che intende vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali;[343]
b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore.
Note:
[343]Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1084, lett. b), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Art. 1 - Comma 638
In vigore dal 1 gennaio 2021
638. Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando altri MACSI sui quali l'imposta di cui al comma 634 sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 634. Il predetto soggetto che produce MACSI può essere censito ai fini del rimborso di cui al comma 642.[344]
Note:
[344]Comma così modificato dall’art. 1, comma 1084, lett. c), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Art. 1 - Comma 639
In vigore dal 1 gennaio 2020
639. L'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale, anche qualora contengano merci o prodotti alimentari, si verifica:
a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea:
1) all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attività economica;
2) all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all'atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.
Art. 1 - Comma 640
In vigore dal 1 gennaio 2020
640. L'imposta di cui al comma 634 è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 634 contenuta nei MACSI.
Art. 1 - Comma 641
In vigore dal 1 gennaio 2020
641. L'accertamento dell'imposta dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta. La dichiarazione è presentata dai soggetti obbligati di cui al comma 637, lettere a) e b), all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale di cui al comma 645. Entro il termine di cui al presente comma è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
Art. 1 - Comma 642
In vigore dal 1 gennaio 2020
642. L'imposta di cui al comma 634 non è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero esportati dallo stesso soggetto. Per i MACSI sui quali sia stata già versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero l'esportazione, l'imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o all'esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento. L'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica di cui al comma 634, contenuta nei MACSI, che provenga da processi di riciclo.
Art. 1 - Comma 643
In vigore dal 1 gennaio 2021
643. L'imposta, determinata ai sensi del comma 641, non è versata qualora l'importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a euro 25. In tal caso non si provvede altresì alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 641.[345]
Note:
[345]Comma così modificato dall’art. 1, comma 1084, lett. d), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Art. 1 - Comma 644
In vigore dal 1 gennaio 2020
644. Nella dichiarazione di cui al comma 641 sono riportati altresì i quantitativi delle materie plastiche di cui al comma 634 contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dell'opportuno scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l'imposta di cui al medesimo comma 634 risulti già versata da altri soggetti obbligati.
Art. 1 - Comma 645
In vigore dal 1 gennaio 2021
645. Fatto salvo quanto previsto al comma 646, il pagamento dell'imposta di cui al comma 634 è effettuato entro il termine di cui al comma 641 esclusivamente tramite il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi. Ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 634, i soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale, obbligato in solido con i medesimi.[346]
Note:
[346]Comma così modificato dall’art. 1, comma 1084, lett. e), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Art. 1 - Comma 646
In vigore dal 1 gennaio 2020
646. Per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine. L'imposta di cui al comma 634 non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009.
Art. 1 - Comma 647
In vigore dal 1 gennaio 2021
647. L'attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta di cui ai commi da 634 a 650 è effettuata con i poteri e delle prerogative di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche tramite interventi presso i fornitori della plastica riciclata, per soli fini di riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.[347]
Note:
[347]Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1084, lett. f), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Art. 1 - Comma 648
In vigore dal 1 gennaio 2020
648. Per l'imposta di cui al comma 634, trovano applicazione le disposizioni in materia di riscossione coattiva di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. Non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all'imposta di cui al comma 634, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10.
Art. 1 - Comma 649
In vigore dal 1 gennaio 2020
649. L'imposta di cui al comma 634 è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 10.
Art. 1 - Comma 650
In vigore dal 1 gennaio 2021
650. In caso di mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 634 si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 641 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 634 al presente comma e delle relative modalità di applicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al comma 634, si applica l'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.[348]
Note:
[348]Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1084, lett. g), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Art. 1 - Comma 651
In vigore dal 1 gennaio 2021
651. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 634 a 650, con particolare riguardo all'identificazione dei MACSI in ambito doganale mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 641, alle modalità di registrazione dei soggetti obbligati, alle modalità per l'effettuazione della liquidazione e per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 634 a carico dei soggetti obbligati, alla determinazione, anche forfetaria, dei quantitativi di MACSI che contengono altre merci introdotti nel territorio dello Stato, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione e al tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI nonché della compostabilità degli stessi, alle modalità per il rimborso dell'imposta previsto dal comma 642, allo svolgimento delle attività di cui al comma 647 e alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 648. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI ai fini dell'imposta e sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra le predette Agenzie.[349]
Note:
[349]Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1084, lett. h), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Art. 1 - Comma 652
In vigore dal 1 gennaio 2026
652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2027.[350]
Note:
[350]Comma così modificato dall’art. 133, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, dall’art. 1, comma 1084, lett. i), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall’art. 9, comma 3, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, dall’art. 1, comma 12, lett. a), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dall’art. 1, comma 64, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dall’art. 1, comma 44, lett. a), L. 30 dicembre 2023, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dall’art. 9-bis, comma 7, lett. a), D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2024, n. 67, e, successivamente, dall’art. 1, comma 125, lett. a), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Art. 1 - Comma 653
In vigore dal 1 gennaio 2020
653. In coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati nell'ambito del Piano nazionale sulla plastica sostenibile, alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432: 2002.
Art. 1 - Comma 654
In vigore dal 1 gennaio 2020
654. Il credito d'imposta di cui al comma 653 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Art. 1 - Comma 655
In vigore dal 1 gennaio 2020
655. Il credito d'imposta di cui al comma 653 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Art. 1 - Comma 656
In vigore dal 1 gennaio 2020
656. Alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico di cui al comma 653, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente di cui all'articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito di imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 1 - Comma 657
In vigore dal 1 gennaio 2020
657. I crediti d'imposta di cui ai commi 653 e 656 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis ».
Art. 1 - Comma 658
In vigore dal 1 gennaio 2020
658. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta e alle modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.
Art. 1 - Comma 659
In vigore dal 1 gennaio 2020
659. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39-octies:
1) al comma 5, alla lettera a), le parole: «euro 30» sono sostituite dalle seguenti: «euro 35», alla lettera b), le parole: «euro 32» sono sostituite dalle seguenti: «euro 37» e, alla lettera c), le parole: «euro 125» sono sostituite dalle seguenti: «euro 130»;
2) al comma 6, secondo periodo, le parole: «95,22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «96,22 per cento»;
b) all'allegato I, la voce: «Tabacchi lavorati» è sostituita dalla seguente:
«Tabacchi lavorati:
a) sigari 23,5 per cento;
b) sigaretti 24 per cento;
c) sigarette 59,8 per cento;
d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 59 per cento;
e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento;
f) tabacchi da fiuto e da masticare 25,28 per cento»[351]. [352]
Note:
[351]Per il differimento dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera e le relative disposizioni transitorie, relativamente ai sigari, vedi l’art. 4, commi 3-sexies e 3-septies, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.
[352]La Corte costituzionale, con sentenza 7 novembre - 14 dicembre 2023, n. 220 (Gazz. Uff. 20 dicembre 2023, n. 51 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dall’art. 1, comma 659, sollevate in riferimento agli artt. 11, 41 e 117, primo comma, della Costituzione.
Art. 1 - Comma 660
In vigore dal 1 gennaio 2020
660. Nel titolo III del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'articolo 62-quater è aggiunto il seguente:
«Art. 62-quinquies. - (Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo) - 1. Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.
2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 è legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione, secondo le modalità previste al comma 5.
3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
4. L'imposta di consumo è dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalità previste dall'articolo 39-decies.
5. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono disciplinati le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto, nonché gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.
6. E' vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1 ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti di cui al comma 1.
7. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nonché dall'articolo 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dall'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, in quanto applicabili».
Art. 1 - Comma 661
In vigore dal 1 gennaio 2020
661. È istituita l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, come definite al comma 662, di seguito denominate «bevande edulcorate». [353] [354]
Note:
[353]La Corte costituzionale, con sentenza 7 febbraio - 26 marzo 2024, n. 49 (Gazz. Uff. 27 marzo 2024, n. 13 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 661 a 676, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
[354]Vedi, anche, il D.M. 12 maggio 2021.
Art. 1 - Comma 662
In vigore dal 1 gennaio 2020
662. Ai fini dei commi da 661 a 676, per bevande edulcorate si intendono i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. Ai fini dei commi da 661 a 676, per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande. [355] [356]
Note:
[355]La Corte costituzionale, con sentenza 7 febbraio - 26 marzo 2024, n. 49 (Gazz. Uff. 27 marzo 2024, n. 13 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 661 a 676, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
[356]Vedi, anche, il D.M. 12 maggio 2021.
Art. 1 - Comma 663
In vigore dal 1 gennaio 2021
663. L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:
a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento ovvero del soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le medesime bevande sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento;[357]
b) all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea;
c) all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato, per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea. [358] [359]
Note:
[357]Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1086, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
[358]La Corte costituzionale, con sentenza 7 febbraio - 26 marzo 2024, n. 49 (Gazz. Uff. 27 marzo 2024, n. 13 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 661 a 676, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
[359]Vedi, anche, il D.M. 12 maggio 2021.
Art. 1 - Comma 664
In vigore dal 1 gennaio 2021
664. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 661:
a) il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera a);[360]
b) l'acquirente, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera b);
c) l'importatore, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera c). [361] [362]
Note:
[360]Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1086, lett. b), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
[361]La Corte costituzionale, con sentenza 7 febbraio - 26 marzo 2024, n. 49 (Gazz. Uff. 27 marzo 2024, n. 13 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 661 a 676, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
[362]Vedi, anche, il D.M. 12 maggio 2021.
Art. 1 - Comma 665
In vigore dal 1 gennaio 2020
665. L'imposta di cui al comma 661 è fissata nelle misure di:
a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione. [363] [364]
Note:
[363]La Corte costituzionale, con sentenza 7 febbraio - 26 marzo 2024, n. 49 (Gazz. Uff. 27 marzo 2024, n. 13 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 661 a 676, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
[364]Vedi, anche, il D.M. 12 maggio 2021.
Art. 1 - Comma 666
In vigore dal 1 gennaio 2021
666. L'imposta di cui al comma 661 non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dai soggetti di cui al comma 664, lettera a), per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero destinate, dagli stessi soggetti, ad essere esportate. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 661 le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti, come determinato ai sensi del comma 667, sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti di cui al comma 665, lettera a), e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti di cui al comma 665, lettera b).[365] [367] [366]
Note:
[365]Comma così modificato dall’art. 1, comma 1086, lett. c), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
[366]La Corte costituzionale, con sentenza 7 febbraio - 26 marzo 2024, n. 49 (Gazz. Uff. 27 marzo 2024, n. 13 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 661 a 676, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
[367]Vedi, anche, il D.M. 12 maggio 2021.
Art. 1 - Comma 667
In vigore dal 1 gennaio 2020
667. Ai fini dell'applicazione dei commi da 661 a 676, il contenuto complessivo di edulcoranti contenuti nelle bevande è determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza. Tale potere è stabilito convenzionalmente, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell'edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore, con decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.[369] [368] [370]
Note:
[368]La Corte costituzionale, con sentenza 7 febbraio - 26 marzo 2024, n. 49 (Gazz. Uff. 27 marzo 2024, n. 13 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 661 a 676, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
[369]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 15 ottobre 2020.
[370]Vedi, anche, il D.M. 12 maggio 2021.
Art. 1 - Comma 668
In vigore dal 1 gennaio 2020
668. I soggetti obbligati di cui al comma 664, lettere a) e b), sono registrati presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo. [371] [372]
Note:
[371]La Corte costituzionale, con sentenza 7 febbraio - 26 marzo 2024, n. 49 (Gazz. Uff. 27 marzo 2024, n. 13 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 661 a 676, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
[372]Vedi, anche, il D.M. 12 maggio 2021.
Art. 1 - Comma 669
In vigore dal 1 gennaio 2020
669. Per i soggetti obbligati di cui al comma 664, lettere a) e b), l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta. [373] [374]
Note:
[373]La Corte costituzionale, con sentenza 7 febbraio - 26 marzo 2024, n. 49 (Gazz. Uff. 27 marzo 2024, n. 13 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 661 a 676, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
[374]Vedi, anche, il D.M. 12 maggio 2021.
Art. 1 - Comma 670
In vigore dal 1 gennaio 2020
670. Per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine. [376] [375]
Note:
[375]La Corte costituzionale, con sentenza 7 febbraio - 26 marzo 2024, n. 49 (Gazz. Uff. 27 marzo 2024, n. 13 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 661 a 676, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
[376]Vedi, anche, il D.M. 12 maggio 2021.
Art. 1 - Comma 671
In vigore dal 1 gennaio 2020
671. Le attività di accertamento, di verifica e di controllo dell'imposta di cui al comma 661 sono demandate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di accedere presso gli impianti di produzione, di condizionamento o di deposito di bevande edulcorate al fine dell'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676; gli stessi possono prelevare campioni anche ai fini della determinazione del contenuto complessivo di edulcoranti presenti nelle predette bevande. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. [377] [378]
Note:
[377]La Corte costituzionale, con sentenza 7 febbraio - 26 marzo 2024, n. 49 (Gazz. Uff. 27 marzo 2024, n. 13 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 661 a 676, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
[378]Vedi, anche, il D.M. 12 maggio 2021.
Art. 1 - Comma 672
In vigore dal 1 gennaio 2020
672. Le somme dovute per l'imposta di cui al comma 661 si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. L'avviso di pagamento è notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta. [379] [380]
Note:
[379]La Corte costituzionale, con sentenza 7 febbraio - 26 marzo 2024, n. 49 (Gazz. Uff. 27 marzo 2024, n. 13 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 661 a 676, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
[380]Vedi, anche, il D.M. 12 maggio 2021.
Art. 1 - Comma 673
In vigore dal 1 gennaio 2020
673. L'imposta di cui al comma 661 è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30. [381] [382]
Note:
[381]La Corte costituzionale, con sentenza 7 febbraio - 26 marzo 2024, n. 49 (Gazz. Uff. 27 marzo 2024, n. 13 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 661 a 676, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
[382]Vedi, anche, il D.M. 12 maggio 2021.
Art. 1 - Comma 674
In vigore dal 1 gennaio 2021
674. In caso di mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 661 si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 669 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui ai commi da 661 a 676, si applica l'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.[384] [385] [383]
Note:
[383]La Corte costituzionale, con sentenza 7 febbraio - 26 marzo 2024, n. 49 (Gazz. Uff. 27 marzo 2024, n. 13 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 661 a 676, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
[384]Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1086, lett. d), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
[385]Vedi, anche, il D.M. 12 maggio 2021.
Art. 1 - Comma 675
In vigore dal 1 gennaio 2020
675. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da pubblicare entro il mese di agosto dell'anno 2020 nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 661 a 676 con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione di cui al comma 669, alle modalità per il versamento dell'imposta, agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati di contabilità, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 672 e allo svolgimento delle attività di cui al comma 671. Con il medesimo decreto possono essere stabilite disposizioni specifiche in materia di documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all'imposta di cui al comma 661 ed in materia di installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati. [386] [387]
Note:
[386]La Corte costituzionale, con sentenza 7 febbraio - 26 marzo 2024, n. 49 (Gazz. Uff. 27 marzo 2024, n. 13 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 661 a 676, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
[387]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 maggio 2021.
Art. 1 - Comma 676
In vigore dal 1 gennaio 2026
676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2027.[388] [390] [389]
Note:
[388]Comma così modificato dall’art. 133, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, dall’art. 1, comma 1086, lett. e), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall’art. 1, comma 12, lett. b), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dall’art. 1, comma 64, lett. b), L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dall’art. 1, comma 44, lett. b), L. 30 dicembre 2023, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dall’art. 9-bis, comma 7, lett. b), D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2024, n. 67, dall’art. 8, comma 1, D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, e, successivamente, dall’art. 1, comma 125, lett. b), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.
[389]La Corte costituzionale, con sentenza 7 febbraio - 26 marzo 2024, n. 49 (Gazz. Uff. 27 marzo 2024, n. 13 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 661 a 676, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
[390]Vedi, anche, il D.M. 12 maggio 2021.
Art. 1 - Comma 677
In vigore dal 1 gennaio 2020
677. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29».
Art. 1 - Comma 678
In vigore dal 1 gennaio 2020
678. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 35 è inserito il seguente:
«35-bis. L'imposta si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi di cui al comma 37, realizzati dai soggetti di cui al comma 36, nel corso dell'anno solare»;
b) al comma 36, alinea, le parole: «nel corso di un anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis »;
c) dopo il comma 37è inserito il seguente:
«37-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:
a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
c) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
d) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire:
1) i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
2) le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
3) le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
4) le sedi di negoziazione all'ingrosso di cui all'articolo 61, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
5) le controparti centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quinquies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
6) i depositari centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-septies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
7) gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un'autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;
e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla lettera d);
f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa»;
d) dopo il comma 39 sono inseriti i seguenti:
«39-bis. I corrispettivi versati per la prestazione dei servizi di cui al comma 37, lettera b), comprendono l'insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell'interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio imponibile.
39-ter. Non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite»;
e) dopo il comma 40 sono inseriti i seguenti:
«40-bis. Il dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato con riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.
40-ter. Quando un servizio imponibile di cui al comma 37 è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare ai sensi del comma 40, il totale dei ricavi tassabili è il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato. Tale percentuale è pari:
a) per i servizi di cui al comma 37, lettera a), alla proporzione dei messaggi pubblicitari collocati su un'interfaccia digitale in funzione di dati relativi ad un utente che consulta tale interfaccia mentre è localizzato nel territorio dello Stato;
b) per i servizi di cui al comma 37, lettera b), se:
1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, alla proporzione delle operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi per le quali uno degli utenti dell'interfaccia digitale è localizzato nel territorio dello Stato;
2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), alla proporzione degli utenti che dispongono di un conto aperto nel territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o parte dei servizi disponibili dell'interfaccia e che hanno utilizzato tale interfaccia durante l'anno solare in questione;
c) per i servizi di cui al comma 37, lettera c), alla proporzione degli utenti per i quali tutti o parte dei dati venduti sono stati generati o raccolti durante la consultazione, quando erano localizzati nel territorio dello Stato, di un'interfaccia digitale»;
f) al comma 41, le parole: «in ciascun trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno solare»;
g) il comma 42è sostituito dal seguente:
«42. I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello di cui al comma 35-bis. I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 31 marzo dello stesso anno. Per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali è nominata una singola società del gruppo»;
h) al comma 43, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per la lotta contro l'evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta sui servizi digitali»;
i) dopo il comma 44è inserito il seguente:
«44-bis. I soggetti passivi dell'imposta tengono un'apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, così come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni di cui al comma 40-ter. L'informazione sulle somme riscosse mensilmente precisa, ove necessario, l'importo riscosso in una valuta diversa dall'euro e l'importo convertito in euro. Le somme incassate in una valuta diversa dall'euro sono convertite applicando l'ultimo tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, noto il primo giorno del mese nel corso del quale le somme sono incassate»;
l) il comma 45è abrogato;
m) il comma 47è sostituito dal seguente:
«47. Le disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020»;
n) dopo il comma 49è inserito il seguente:
«49-bis. I commi da 35 a 49 sono abrogati dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale».
Art. 1 - Comma 679 [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 14, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117]
In vigore dal 1 gennaio 2020
679. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. [391] [392]
Note:
[391]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 376, comma 1, lett. sssss), del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
[392]A norma dell’art. 376, comma 2, del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 376, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.
Art. 1 - Comma 680 [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 14, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117]
In vigore dal 1 gennaio 2020
680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.[393] [394]
Note:
[393]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 376, comma 1, lett. sssss), del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
[394]A norma dell’art. 376, comma 2, del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 376, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.
Art. 1 - Comma 681
In vigore dal 1 gennaio 2020
681. In considerazione dei rilevanti obiettivi di interesse pubblico di prevenzione e contrasto all'evasione, al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera i), dopo la parola: «doganale» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale»;
b) all'articolo 2-undecies, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale»;
c) all'articolo 2-undecies, comma 3, le parole: «e) ed f) », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «e), f) e f-bis) ».
Art. 1 - Comma 682 [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 16, D.Lgs. n. 141/2026]
In vigore dal 1 gennaio 2020
682. Per le attività di analisi del rischio di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento all'utilizzo dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo. [395] [396] [397]
Note:
[395]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 367, comma 1, lett. uuu), del Testo unico allegato al D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
[396]A norma dell’art. 367, comma 3, del Testo unico allegato al D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 367, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.
[397]Vedi, anche, il D.M. 28 giugno 2022.
Art. 1 - Comma 683 [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 16, D.Lgs. n. 141/2026]
In vigore dal 1 gennaio 2020
683. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, considerati i princìpi di necessità e di proporzionalità, limitatamente al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 682, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, sono definite:
a) le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del regolamento (UE) 2016/679, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico;
b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;
c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. [398] [399] [400]
Note:
[398]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 367, comma 1, lett. uuu), del Testo unico allegato al D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
[399]A norma dell’art. 367, comma 3, del Testo unico allegato al D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 367, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.
[400]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 28 giugno 2022.
Art. 1 - Comma 684 [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 16, D.Lgs. n. 141/2026]
In vigore dal 1 gennaio 2020
684. Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, il trattamento di cui al comma 682 è oggetto di una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall'Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione d'impatto sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati. [401] [402]
Note:
[401]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 367, comma 1, lett. uuu), del Testo unico allegato al D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
[402]A norma dell’art. 367, comma 3, del Testo unico allegato al D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 367, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.
Art. 1 - Comma 685 [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 16, D.Lgs. n. 141/2026]
In vigore dal 1 gennaio 2020
685. Salvo che non sia stato espressamente autorizzato prima della data di entrata in vigore della presente legge dal Garante per la protezione dei dati personali, non è consentito il trattamento dei dati di cui al comma 682 prima della valutazione di impatto di cui al comma 684. [403] [404]
Note:
[403]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 367, comma 1, lett. uuu), del Testo unico allegato al D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
[404]A norma dell’art. 367, comma 3, del Testo unico allegato al D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 367, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.
Art. 1 - Comma 686 [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 16, D.Lgs. n. 141/2026]
In vigore dal 22 febbraio 2024
686. Per le stesse finalità di cui al comma 682 e per quelle di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la Guardia di finanza utilizza i dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari con le medesime modalità disciplinate dai commi da 681 a 685, avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, con il ricorso altresì a nuove tecnologie e tecniche di analisi, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 e nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. [405] [406] [407] [408]
Note:
[405]Comma così modificato dall’art. 2, comma 8, lett. a) e b), D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, a decorrere dal 22 febbraio 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 41, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 13/2024.
[406]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 367, comma 1, lett. uuu), del Testo unico allegato al D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
[407]A norma dell’art. 367, comma 3, del Testo unico allegato al D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 367, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.
[408]Vedi, anche, il D.M. 28 giugno 2022.
Art. 1 - Comma 687
In vigore dal 1 gennaio 2020
687. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o più decreti definisce le modalità e i termini per la graduale utilizzazione, da completare comunque entro il 31 ottobre 2020, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli Sportelli telematici dell'automobilista (STA) appositamente individuati dal medesimo Ministero. L'inosservanza delle modalità e dei termini indicati nei decreti di cui al primo periodo determina l'irregolare rilascio del documento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358».
Art. 1 - Comma 688
In vigore dal 1 gennaio 2020
688. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 144, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) l'articolo 264 è abrogato a decorrere dal 1° novembre 2020».
Art. 1 - Comma 689
In vigore dal 1 gennaio 2020
689. Al fine di potenziare la capacità degli aeroporti nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita la nuova disciplina concernente le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in conformità alle previsioni di cui al regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993. Tale disciplina, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di coordinamento in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilisce altresì la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato.[409]
Note:
[409]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 marzo 2021, n. 68.
Art. 1 - Comma 690
In vigore dal 1 gennaio 2020
690. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.
Art. 1 - Comma 691
In vigore dal 1 gennaio 2020
691. I commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
Art. 1 - Comma 692
In vigore dal 1 gennaio 2020
692. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 54è sostituito dal seguente:
«54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986»;
b) al comma 55, le parole: «comma 54» sono sostituite dalle seguenti: «comma 54, lettera a) »;
c) al comma 56, le parole: «del requisito» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti»;
d) al comma 57, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
«d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato»;
e) al comma 71, le parole: «il requisito» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle condizioni»;
f) al comma 74:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno»;
2) al terzo periodo, le parole: «la condizione» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle condizioni»;
g) il comma 75 è sostituito dal seguente:
«75. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario»;
h) al comma 82:
1) al primo periodo, le parole: «la condizione» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle condizioni»;
2) al terzo periodo, le parole: «sussista la condizione» sono sostituite dalle seguenti: «sussistano le condizioni»;
3) al quarto periodo, le parole: «della condizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni»;
i) al comma 83, secondo periodo, le parole: «della condizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni»;
l) al comma 89, il primo periodo è soppresso.
Art. 1 - Comma 693
In vigore dal 1 gennaio 2020
693. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».
Art. 1 - Comma 694
In vigore dal 1 gennaio 2020
694. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 693 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.
Art. 1 - Comma 695
In vigore dal 1 gennaio 2020
695. Al comma 496 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 26 per cento».
Art. 1 - Comma 696
In vigore dal 1 gennaio 2020
696. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018. [410]
Note:
[410]Sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni di cui al presente comma vedi l’art. 12-ter, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40.
Art. 1 - Comma 697
In vigore dal 1 gennaio 2020
697. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 696, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. [411]
Note:
[411]Sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni di cui al presente comma vedi l’art. 12-ter, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40.
Art. 1 - Comma 698
In vigore dal 1 gennaio 2020
698. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 701.
Art. 1 - Comma 699
In vigore dal 1 gennaio 2020
699. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili.
Art. 1 - Comma 700
In vigore dal 1 gennaio 2020
700. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
Art. 1 - Comma 701
In vigore dal 1 gennaio 2020
701. Le imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 sono versate: per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi; per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di sei rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Art. 1 - Comma 702
In vigore dal 1 gennaio 2020
702. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 1 - Comma 703
In vigore dal 1 gennaio 2020
703. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.
Art. 1 - Comma 704
In vigore dal 1 gennaio 2020
704. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 699, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 698.
Art. 1 - Comma 705
In vigore dal 1 gennaio 2020
705. All'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, indìce una conferenza di servizi»;
c) al comma 3 la lettera g) è abrogata;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008»;
e) il comma 7 è abrogato.
Art. 1 - Comma 706
In vigore dal 1 gennaio 2020
706. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali» sono soppresse;
b) al comma 1, alinea, le parole: «e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali» sono soppresse;
c) al comma 1, lettera b), le parole: «con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia» sono sostituite dalle seguenti: «con il presidente della regione autonoma della Sardegna» e le parole: «delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali» sono soppresse;
d) al comma 1, lettera a), le parole: «e delle isole minori della Sicilia» sono soppresse;
e) al comma 4, le parole: «L'1 per cento della spesa autorizzata dal presente comma è destinato alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali» sono soppresse.
Art. 1 - Comma 707
In vigore dal 1 gennaio 2020
707. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 486 è abrogato.
Art. 1 - Comma 708
In vigore dal 1 gennaio 2020
708. Sono fatti salvi gli atti ed i procedimenti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni modificate dai commi 706 e 707.
Art. 1 - Comma 709
In vigore dal 1 gennaio 2020
709. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 135, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è integrata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Art. 1 - Comma 710
In vigore dal 1 gennaio 2020
710. All'articolo 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, le parole: «dalle persone fisiche» sono sostituite dalle seguenti: «da soggetti»;
b) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 13 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'Amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta»;
c) al comma 18, le parole: «dalle persone fisiche» sono sostituite dalle seguenti: «da soggetti»;
d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:
«18-bis. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 18 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227»;
e) al comma 22, le parole: «l'imposta sul reddito delle persone fisiche» sono sostituite dalle seguenti: «le imposte sui redditi».
Art. 1 - Comma 711
In vigore dal 1 gennaio 2020
711. Le disposizioni di cui al comma 710 si applicano a decorrere dal 2020.
Art. 1 - Comma 712 [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 362, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117]
In vigore dal 1 gennaio 2020
712. La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi. [412] [413]
Note:
[412]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 376, comma 1, lett. sssss), del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
[413]A norma dell’art. 376, comma 2, del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 376, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.
Art. 1 - Comma 713 [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 285, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117]
In vigore dal 1 gennaio 2020
713. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 1067 e 1068 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028.[414] [415]
Note:
[414]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 376, comma 1, lett. sssss), del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
[415]A norma dell’art. 376, comma 2, del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 376, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.
Art. 1 - Comma 714 [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 112, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117]
In vigore dal 1 gennaio 2020
714. La deduzione della quota del 5 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista dal comma 1079 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi. [416] [417]
Note:
[416]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 376, comma 1, lett. sssss), del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
[417]A norma dell’art. 376, comma 2, del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 376, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.
Art. 1 - Comma 715
In vigore dal 1 gennaio 2020
715. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi 712, 713 e 714.
Art. 1 - Comma 716
In vigore dal 1 gennaio 2020
716. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di 3,5 punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:
a) concessioni autostradali;
b) concessioni di gestione aeroportuale;
c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
d) concessioni ferroviarie.
Art. 1 - Comma 717
In vigore dal 1 gennaio 2020
717. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico determinano il reddito di cui al comma 716 da assoggettare all'addizionale ivi prevista e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico determinano il reddito di cui al comma 716 da assoggettare all'addizionale ivi prevista senza tener conto della quota di reddito imputato dalla società partecipata.
Art. 1 - Comma 718
In vigore dal 1 gennaio 2020
718. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 716 e 717 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Art. 1 - Comma 719
In vigore dal 1 gennaio 2020
719. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «30 novembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».
Art. 1 - Comma 720
In vigore dal 1 gennaio 2020
720. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».
Art. 1 - Comma 721 [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 83, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117]
In vigore dal 1 gennaio 2020
721. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 74, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici anche l'attività di formazione universitaria posta in essere dalle università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali. [418] [419]
Note:
[418]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 376, comma 1, lett. sssss), del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
[419]A norma dell’art. 376, comma 2, del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 376, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.
Art. 1 - Comma 722 [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 199, D.Lgs. n. 141/2026]
In vigore dal 1 gennaio 2020
722. A decorrere dal 1 ° gennaio 2020, in caso di mancata acquisizione del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e di cui sono titolari i soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della legge 18 giugno 2015, n. 95, le istituzioni finanziarie indicate nell'articolo 4 della medesima legge:
a) ottengono e comunicano all'Agenzia delle entrate la data di nascita dei soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 95 del 2015, titolari dei conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e per i quali non è stato ottenuto il codice fiscale statunitense;
b) richiedono, almeno una volta all'anno, ai soggetti di cui alla lettera a) il codice fiscale statunitense mancante;
c) effettuano, prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 4 della citata legge n. 95 del 2015, un'apposita adeguata verifica ai fini fiscali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, sui soggetti di cui alla lettera a), allo scopo di verificare l'acquisizione del codice fiscale statunitense mancante. [420] [421]
Note:
[420]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 367, comma 1, lett. uuu), del Testo unico allegato al D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
[421]A norma dell’art. 367, comma 3, del Testo unico allegato al D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 367, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.
Art. 1 - Comma 723
In vigore dal 1 gennaio 2020
723. A decorrere dal periodo di rendicontazione 2017, alle istituzioni finanziarie indicate nell'articolo 4 della legge 18 giugno 2015, n. 95, che assolvono gli obblighi di cui al comma 722, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della medesima legge 18 giugno 2015, n. 95, qualora esse non adempiano agli obblighi di acquisizione e di comunicazione all'Agenzia delle entrate del codice fiscale statunitense per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 95 del 2015, esistenti alla data del 30 giugno 2014.
Art. 1 - Comma 724
In vigore dal 1 gennaio 2020
724. All'articolo 23-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «con personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati».
Art. 1 - Comma 725 [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 21, D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10] [423] [424]
In vigore dal 17 luglio 2020
725. Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di cui all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e), e all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell'Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione europea. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea.[422] [425]
Note:
[422]Comma così modificato dall’art. 48, comma 7, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
[423]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 170, comma 1, lett. aaaa), del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10.
[424]A norma dell’art. 170, comma 3, del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 170, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.
[425]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provvedimento 15 giugno 2020 e il Provvedimento 29 ottobre 2020.
Art. 1 - Comma 726 [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 21, D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10] [427] [428]
In vigore dal 17 luglio 2020
726. Il comma 725 si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° novembre 2020.[426]
Note:
[426]Comma così modificato dall’art. 48, comma 7, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
[427]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 170, comma 1, lett. aaaa), del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10.
[428]A norma dell’art. 170, comma 3, del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 170, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.
Art. 1 - Comma 727
In vigore dal 4 aprile 2024
727. In vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di apparecchi di cui al comma 6, lettere a) e b), dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gioco con vincita in denaro a distanza e intrattenimento e gioco a distanza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, attribuisce, con gara da indire entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, le seguenti concessioni:
a) 200.000 diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, da collocare nei punti vendita di cui alle lettere c) e d) del presente comma, nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro 1.800 per ogni diritto, con un'offerta minima di 10.000 diritti;
b) 50.000 diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, da collocare nei punti vendita di cui alla lettera d) del presente comma, nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro 18.000 per ogni diritto, con un'offerta minima di 2.500 diritti;
c) 35.000 diritti per l'esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore a euro 11.000 per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti;
d) 2.500 diritti per l'esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore ad euro 35.000 per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti;
[ e) 40 diritti per poter offrire gioco a distanza; base d'asta non inferiore ad euro 2.500.000 per ogni diritto [430].[429] ]
Note:
[429]Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi l’art. 69, comma 3, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
[430]Lettera abrogata dall’art. 24, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 marzo 2024, n. 41, a decorrere dal 4 aprile 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 26, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 41/2024.
Art. 1 - Comma 728
In vigore dal 22 giugno 2023
728. Fatta salva la disciplina in materia di tutela della privacy, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 727, lettere a) e b), sono riservati: a) al Ministero della salute e all'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini; b) all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per le finalità di pubblicazione dei report nel proprio sito internet e di documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari; c) alla suddetta Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle Forze dell'ordine ed ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed per esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale. Con provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono disciplinati i criteri e le garanzie necessari al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti. [431]
Note:
[431]Comma così modificato dall’art. 20, commi 3 e 3-bis, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.
Art. 1 - Comma 729
In vigore dal 1 gennaio 2020
729. Le concessioni di cui al comma 727 hanno durata di nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al 50 per cento della base d'asta, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della concessione e la seconda, pari alla differenza tra l'offerta presentata ed il versamento effettuato, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.
Art. 1 - Comma 730
In vigore dal 1 gennaio 2020
730. Possono partecipare alle selezioni di cui al comma 727 i soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica.
Art. 1 - Comma 731
In vigore dal 1 gennaio 2020
731. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e nell'8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021 delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b). Le aliquote previste dal presente comma sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Art. 1 - Comma 732
In vigore dal 1 gennaio 2020
732. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay out) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in misura non inferiore all'83 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 1 - Comma 733
In vigore dal 1 gennaio 2020
733. A decorrere dal 15 gennaio 2020, il prelievo sulle vincite previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato nel 20 per cento per la quota delle vincite eccedente il valore di euro 200.
Art. 1 - Comma 734
In vigore dal 1 gennaio 2020
734. A decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 20 per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite. [432]
Note:
[432]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Determinazione 21 febbraio 2020, n. 62649/RU.
Art. 1 - Comma 735
In vigore dal 1 gennaio 2020
735. L'articolo 26 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è abrogato.
Art. 1 - Comma 736
In vigore dal 1 gennaio 2020
736. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Per i versamenti dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2020, le esenzioni dal pagamento dell'aliquota previste dai commi 3, 6, 6-bis e 7 si applicano unicamente alle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc di gas in mare.
7-ter. Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022, al netto delle produzioni di cui al comma 2, per ciascuna concessione con una produzione annuale superiore a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione annuale superiore a 30 milioni di Smc di gas in mare, nonché per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022 per ciascuna concessione di coltivazione di olio in terraferma e in mare, il valore dell'aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare è interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui al comma 10, primo periodo».
Art. 1 - Comma 737
In vigore dal 1 gennaio 2020
737. Il comma 736 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 1 - Comma 738
In vigore dal 1 gennaio 2020
738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
Art. 1 - Comma 739
In vigore dal 1 gennaio 2023
739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano. Per la regione Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA). [435] [433] [434]
Note:
[433]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[434]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
[435]Comma così modificato dall’art. 1, comma 834, L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Art. 1 - Comma 740
In vigore dal 1 gennaio 2020
740. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.[436] [437]
Note:
[436]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[437]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 741
In vigore dal 21 dicembre 2021
741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; [440] [441]
c) sono altresì considerate abitazioni principali:
1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.[438] [439]
Note:
[438]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[439]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
[440]Lettera così modificata dall’art. 5-decies, comma 1, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.
[441]La Corte costituzionale, con sentenza 12 settembre-13 ottobre 2022, n. 209 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2022, n. 42 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro: 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b), L. 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»; 2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quinto periodo, del D.L. n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013; 3) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»; 4) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019; 5) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall’art. 5-decies, comma 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.
Art. 1 - Comma 742
In vigore dal 1 gennaio 2020
742. Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.[442] [443]
Note:
[442]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[443]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 743
In vigore dal 1 gennaio 2020
743. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.[444] [445]
Note:
[444]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[445]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 744
In vigore dal 1 gennaio 2020
744. E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.[446] [447]
Note:
[446]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[447]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 745
In vigore dal 1 gennaio 2020
745. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.[448] [449] [450]
Note:
[448]In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l’art. 1, comma 579, L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’art. 93, comma 5-bis, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, l’art. 7-quinquies, comma 6, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.
[449]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[450]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 746
In vigore dal 1 gennaio 2020
746. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.[451] [452]
Note:
[451]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[452]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 747
In vigore dal 1 gennaio 2020
747. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.[453] [454]
Note:
[453]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[454]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 748
In vigore dal 1 gennaio 2020
748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.[455] [456]
Note:
[455]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[456]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 749
In vigore dal 1 gennaio 2020
749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.[457] [458]
Note:
[457]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[458]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 750
In vigore dal 1 gennaio 2020
750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.[459] [460]
Note:
[459]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[460]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 751
In vigore dal 1 gennaio 2020
751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.[461] [462]
Note:
[461]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[462]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 752
In vigore dal 1 gennaio 2020
752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.[463] [464]
Note:
[463]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[464]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 753
In vigore dal 1 gennaio 2020
753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.[465] [466]
Note:
[465]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[466]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 754
In vigore dal 1 gennaio 2020
754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.[467] [468]
Note:
[467]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[468]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 755
In vigore dal 15 agosto 2020
755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.[469] [470] [471]
Note:
[469]Comma così modificato dall’art. 108, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.
[470]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[471]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 756
In vigore dal 23 maggio 2026
756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo. [474] [472] [473] [475]
Note:
[472]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[473]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
[474]Comma così modificato dall’art. 1, comma 837, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023, e, successivamente, dall’art. 10, comma 2-ter, D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2026, n. 88.
[475]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7 luglio 2023.
Art. 1 - Comma 757
In vigore dal 1 gennaio 2020
757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.[476] [477]
Note:
[476]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[477]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 758
In vigore dal 1 gennaio 2020
758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.[478] [479] [480]
Note:
[478]Per l’interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l’art. 78-bis, comma 3, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.
[479]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[480]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 759
In vigore dal 12 agosto 2026
759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;[484] [485]
g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione utilizzando il modello di cui al successivo comma 768-bis. Analoga dichiarazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione [483].[481] [482]
Note:
[481]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[482]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
[483]Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 81, L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023, e, successivamente, così modificata dall’art. 26, comma 1, lett. a), nn. 1), 2) e 3), D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, a decorrere dal 12 agosto 2026, ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2026.
[484]Per l’interpretazione autentica della presente lettera vedi l’art. 1, comma 71, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 856, L. 30 dicembre 2025, n. 199.
[485]Vedi, anche, l’art. 6-bis, commi 1 e 2, D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2025, n. 108, e l’art. 1, comma 853, L. 30 dicembre 2025, n. 199.
Art. 1 - Comma 760
In vigore dal 1 gennaio 2020
760. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.[486] [487]
Note:
[486]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[487]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 761
In vigore dal 1 gennaio 2020
761. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.[488] [489]
Note:
[488]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[489]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 762
In vigore dal 1 gennaio 2020
762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre[491] di ciascun anno.[490] [492] [493]
Note:
[490]Per l’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale propria – IMU, per alcune attività produttive, nonché per gli immobili posseduti dai soggetti passivi titolari di partita IVA, vedi l’art. 177, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l’art. 78, commi 1 e 3, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, gli artt. 9 e 9-bis, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 1, commi 599 e 600, L. 30 dicembre 2020, n. 178 , l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
[491]Per la proroga del presente termine, limitatamente all’anno 2020, vedi l’art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e dall’art. 1, comma 4-quinquies, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2020, n. 159. Per l’ulteriore proroga del presente termine, a decorrere dall’anno 2024, vedi l’art. 1, comma 74, L. 30 dicembre 2023, n. 213.
[492]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[493]In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l’art. 1, comma 72, L. 30 dicembre 2023, n. 213.
Art. 1 - Comma 763
In vigore dal 1 gennaio 2020
763. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.[494] [495]
Note:
[494]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[495]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 764
In vigore dal 1 gennaio 2020
764. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.[496] [497]
Note:
[496]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[497]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 765
In vigore dal 1 gennaio 2020
765. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le modalità attuative del periodo precedente relativamente all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità per assicurare la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dagli altri strumenti di versamento e l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al fine di garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.[498] [499]
Note:
[498]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[499]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 766
In vigore dal 1 gennaio 2020
766. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, sono individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta. L'applicazione si avvale anche delle informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre amministrazioni pubbliche rese disponibili con le modalità disciplinate nello stesso decreto.[500] [501]
Note:
[500]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[501]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 767
In vigore dal 1 gennaio 2023
767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre[502] dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre[502] dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre[502], si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755. [505] [503] [504] [506] [507] [508]
Note:
[502]Per la proroga del presente termine, limitatamente all’anno 2020, vedi l’art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e dall’art. 1, comma 4-quinquies, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2020, n. 159. Per l’ulteriore proroga del presente termine, a decorrere dall’anno 2024, vedi l’art. 1, comma 74, L. 30 dicembre 2023, n. 213.
[503]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[504]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
[505]Comma così modificato dall’art. 1, comma 837, lett. b), L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023.
[506]In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l’art. 1, commi 205, 221-bis e 229-bis, L. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lett. a), c) ed e), D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, l’art. 17-bis, comma 7, D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, l’art. 1, comma 108, L. 30 dicembre 2025, n. 199 e, successivamente, l’art. 10-quinquies, comma 2, D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2026, n. 88.
[507]In deroga a quanto disposto dal terzo periodo del presente comma vedi l’art. 7, comma 3, D.M. 7 luglio 2023.
[508]In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l’art. 1, comma 72, L. 30 dicembre 2023, n. 213.
Art. 1 - Comma 768
In vigore dal 1 gennaio 2020
768. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.[509] [510]
Note:
[509]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[510]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 768-bis
In vigore dal 12 agosto 2026
768-bis. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e costituisce l'unica modalità per l'assolvimento dell'adempimento dichiarativo. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefìci di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e della TASI, in quanto compatibili. Per gli enti di cui al comma 759, lettera g), si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 e la dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, può essere differito il termine di presentazione della dichiarazione di cui al primo periodo. Nelle more della data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2022 e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023.[511]
Note:
[511]Comma inserito dall’art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, a decorrere dal 12 agosto 2026, ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2026.
Art. 1 - Comma 769[515]
Abrogato dal 12 agosto 2026
[ 769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno [514] dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefìci di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.[512] [513] [516] ]
Note:
[512]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[513]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
[514]Per il differimento del presente termine, limitatamente all’anno di imposta 2021, vedi l’art. 35, comma 4, D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.
[515]Comma abrogato dall’art. 26, comma 1, lett. c), D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, a decorrere dal 12 agosto 2026, ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2026.
[516]Per il modello di dichiarazione IMU previsto dal presente comma vedi il Decreto 24 aprile 2024.
Art. 1 - Comma 770[521]
Abrogato dal 12 agosto 2026
[ 770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno [520] dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.[517] [518] [519] [522] ]
Note:
[517]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[518]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
[519]Comma così modificato dall’art. 19, comma 1, D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.
[520]Per il differimento del presente termine, limitatamente all’anno di imposta 2021, vedi l’art. 35, comma 4, D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.
[521]Comma abrogato dall’art. 26, comma 1, lett. c), D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, a decorrere dal 12 agosto 2026, ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2026.
[522]Per il modello di dichiarazione IMU previsto dal presente comma vedi il Decreto 24 aprile 2024.
Art. 1 - Comma 771
In vigore dal 1 gennaio 2020
771. Il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere sui versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 e successivi ed è calcolato sulla quota di gettito dell'IMU relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'IMU e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.[523] [524] [525]
Note:
[523]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[524]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
[525]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provvedimento 26 maggio 2020.
Art. 1 - Comma 772 [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 363, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117]
In vigore dal 1 gennaio 2023
772. L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, all'IMIS della provincia autonoma di Trento, istituita con la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) della regione Friuli Venezia Giulia, istituita dalla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17. [528] [526] [527] [529] [530]
Note:
[526]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[527]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
[528]Comma così modificato dall’art. 1, comma 835, L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 1, comma 836, della medesima Legge n. 197/2022.
[529]Per l’abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 376, comma 1, lett. sssss), del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
[530]A norma dell’art. 376, comma 2, del Testo unico allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 376, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.
Art. 1 - Comma 773
In vigore dal 1 gennaio 2020
773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.[531] [532]
Note:
[531]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[532]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 774
In vigore dal 1 gennaio 2020
774. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.[533] [534]
Note:
[533]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[534]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 775
In vigore dal 12 agosto 2026
775. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 40 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione amministrativa da 50 a 200 euro. Le sanzioni amministrative di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale.[537] [535] [536]
Note:
[535]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[536]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
[537]Comma così modificato dall’art. 12, comma 5, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, a decorrere dal 12 agosto 2026, ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2026; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 12, comma 9, del citato D.Lgs. n. 147/2026.
Art. 1 - Comma 776
In vigore dal 1 gennaio 2020
776. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.[538] [539]
Note:
[538]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[539]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 777
In vigore dal 1 gennaio 2020
777. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.[540] [541]
Note:
[540]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[541]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 778
In vigore dal 1 gennaio 2020
778. Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.[542] [543]
Note:
[542]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[543]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 779[544]
Abrogato dal 19 maggio 2020
[ 779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020. ]
Note:
[544]Comma abrogato dall’art. 138, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 1 - Comma 780
In vigore dal 1 gennaio 2020
780. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.[545] [546]
Note:
[545]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[546]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 781
In vigore dal 1 gennaio 2020
781. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell'IMU e della TASI.[547] [548]
Note:
[547]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[548]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 782
In vigore dal 1 gennaio 2020
782. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in ordine al quale il rinvio al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della presente legge sulla riforma dell'IMU.[549] [550]
Note:
[549]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[550]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 783
In vigore dal 1 gennaio 2020
783. Ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal comma 851 del presente articolo, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Restano altresì fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarietà comunale e sugli accantonamenti nei confronti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano come definiti in attuazione del citato decreto-legge n. 201 del 2011.[551] [552]
Note:
[551]Sull’applicabilità dell’imposta di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[552]Per l’esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, per l’anno 2021, vedi l’art. 6-sexies, commi 1, 2 e 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, per l’anno 2025, vedi l’art. 1, comma 560-bis, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’art. 1, comma 679, L. 30 dicembre 2024, n. 207, e, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, vedi l’art. 4, comma 1-bis, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
Art. 1 - Comma 784
In vigore dal 1 gennaio 2020
784. Fermo quanto previsto dal comma 785, le disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di seguito complessivamente denominati «enti».
Art. 1 - Comma 785
In vigore dal 1 gennaio 2020
785. In caso di affidamento, da parte degli enti, dell'attività di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792.
Art. 1 - Comma 786
In vigore dal 15 agosto 2020
786. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «spontaneo» è soppressa e dopo le parole: «resi disponibili dagli enti impositori» sono aggiunte le seguenti: «o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice»;
b) al terzo periodo, la parola: «spontaneo» è soppressa e le parole da: «esclusivamente» a: «dagli enti impositori» sono sostituite dalle seguenti: «con le stesse modalità di cui al primo periodo, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I versamenti effettuati al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario»[553].
Note:
[553]Lettera così modificata dall’art. 111, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.
Art. 1 - Comma 787
In vigore dal 1 gennaio 2020
787. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 765, relative alla nuova imposta municipale propria, e di cui al comma 844, concernente il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.
Art. 1 - Comma 788
In vigore dal 15 agosto 2020
788. All'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4)».[554]
Note:
[554]Comma così modificato dall’art. 111, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.
Art. 1 - Comma 789
In vigore dal 31 dicembre 2020
789. I contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono adeguati, entro il 30 giugno 2021, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814. [555]
Note:
[555]Comma così modificato dall’art. 3, comma 4, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.
Art. 1 - Comma 790
In vigore dal 1 gennaio 2020
790. Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Il tesoriere dell'ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all'ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 1 - Comma 790-bis
In vigore dal 12 agosto 2026
790-bis. Salvo che per la riscossione dell'imposta di cui al comma 738, nel caso in cui i versamenti delle entrate degli enti locali sono effettuati attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e la riscossione delle medesime entrate è affidata a un soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le relative somme sono accreditate agli enti titolari e ai soggetti affidatari ciascuno per la quota di rispettiva competenza, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I soggetti affidatari emettono, entro il giorno 10 di ciascuna mensilità, fatture quietanzate riferite agli importi ad essi accreditati da PagoPA nel mese precedente, corredate da idonea rendicontazione, e, sulla base di tale rendicontazione, previa verifica, gli enti procedono autonomamente alle scritture e agli adempimenti contabili e fiscali di loro competenza. Il riversamento delle somme spettanti ai soggetti affidatari, relative a entrate riscosse sulla base di altri canali di pagamento, è disciplinato dal comma 790.[556]
Note:
[556]Comma inserito dall’art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, a decorrere dal 12 agosto 2026, ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2026.
Art. 1 - Comma 791
In vigore dal 15 settembre 2020
791. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati:
a) ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate;[557]
b) a tal fine, l'ente consente, sotto la propria responsabilità, ai soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
c) restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera a), le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonché del pubblico registro automobilistico.
Note:
[557]Lettera così modificata dall’art. 17-bis, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
Art. 1 - Comma 792
In vigore dal 12 agosto 2026
792. Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 126 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, del citato articolo 126 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;[559]
b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata, se diverso da quello che ha emesso l'atto di accertamento esecutivo, informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;[560]
d) in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c);
e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva;
f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dal titolo VI del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 144 del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;[561]
g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;
h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 146 del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;[562]
i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 111 del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 209, comma 3, del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, ai fini del successivo riversamento al bilancio dello Stato, ai sensi dello stesso articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 1999, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, del citato articolo 209, comma 4, del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025;[563]
l) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).[558]
Note:
[558]Per la sospensione dei termini previsti dal presente comma vedi l’art. 68, commi 2 e 2-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l’art. 1, commi 3 e 5, D.L. 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2023, n. 9, l’art. 1, commi 4 e 7, D.L. 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2023, n. 100, e, successivamente, l’art. 11, commi 5 e 8, D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2025, n. 101.
[559]Lettera così modificata dall’art. 9, comma 1, lett. a), nn. 1), 2) e 3), D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, a decorrere dal 12 agosto 2026, ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2026.
[560]Lettera così modificata dall’art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, a decorrere dal 12 agosto 2026, ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2026.
[561]Lettera così modificata dall’art. 9, comma 1, lett. c), nn. 1), 2) e 3), D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, a decorrere dal 12 agosto 2026, ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2026.
[562]Lettera così modificata dall’art. 9, comma 1, lett. d), D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, a decorrere dal 12 agosto 2026, ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2026.
[563]Lettera così modificata dall’art. 9, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, a decorrere dal 12 agosto 2026, ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2026.
Art. 1 - Comma 793
In vigore dal 1 gennaio 2020
793. Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.
Art. 1 - Comma 794
In vigore dal 1 gennaio 2020
794. L'atto di cui al comma 792 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 792 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.
Art. 1 - Comma 795
In vigore dal 1 gennaio 2020
795. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 792 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.
Art. 1 - Comma 796
In vigore dal 1 gennaio 2020
796. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
Art. 1 - Comma 797
In vigore dal 1 gennaio 2020
797. L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.
Art. 1 - Comma 798
In vigore dal 1 gennaio 2020
798. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800.
Art. 1 - Comma 799
In vigore dal 1 gennaio 2020
799. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
Art. 1 - Comma 800
In vigore dal 1 gennaio 2020
800. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
Art. 1 - Comma 801
In vigore dal 1 gennaio 2020
801. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
Art. 1 - Comma 802
In vigore dal 1 gennaio 2020
802. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Art. 1 - Comma 803
In vigore dal 1 gennaio 2020
803. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:
a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie[564].
Note:
[564]In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il Decreto 14 aprile 2023.
Art. 1 - Comma 804
In vigore dal 1 gennaio 2020
804. Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792.
Art. 1 - Comma 805[565]
Abrogato dal 12 agosto 2026
[ 805. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. [566] ]
Note:
[565]Comma abrogato dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, a decorrere dal 12 agosto 2026, ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2026.
[566]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 13 aprile 2022, n. 101.
Art. 1 - Comma 806[567]
Abrogato dal 12 agosto 2026
[ 806. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni in ordine ai seguenti punti:
a) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
b) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;
c) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.
]
Note:
[567]Comma abrogato dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, a decorrere dal 12 agosto 2026, ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2026.
Art. 1 - Comma 807
In vigore dal 12 agosto 2026
807. Per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale, secondo le modalità previste dal codice civile:
a) 2.500.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e di riscossione delle entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
b) 5.000.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e di riscossione delle entrate nelle regioni, nelle province e nelle città metropolitane, nonché nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
c) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;
d) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti;
e) 1.000.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate, nelle regioni, nelle province e nelle città metropolitane, nonché nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.[568]
Note:
[568]Comma modificato dall’art. 1, comma 1092, lett. a) e b), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e, successivamente, così sostituito dall’art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, a decorrere dal 12 agosto 2026, ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2026.
Art. 1 - Comma 808
In vigore dal 1 marzo 2026
808. I soggetti iscritti alla sezione separata di cui al comma 805 e quelli iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2026.[569]
Note:
[569]Comma così modificato dall’art. 1, comma 1093, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall’art. 3, comma 5-quaterdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, dall’art. 7, comma 4, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143, e, successivamente, dall’art. 4, comma 12, D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26.
Art. 1 - Comma 809
In vigore dal 1 gennaio 2020
809. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.
Art. 1 - Comma 810
In vigore dal 1 gennaio 2020
810. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
Art. 1 - Comma 811
In vigore dal 1 gennaio 2020
811. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Art. 1 - Comma 812
In vigore dal 1 gennaio 2020
812. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 o l'atto di cui al comma 792 sono esenti, o continuano ad essere esenti, dalla registrazione e non devono essere inviate all'Agenzia delle entrate.
Art. 1 - Comma 813
In vigore dal 1 gennaio 2020
813. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di 10 euro. Per i beni mobili registrati, l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di 50 euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.[570] [571]
Note:
[570]Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l’art. 204, comma 1, lett. lll), del Testo unico allegato al D.Lgs. 1 agosto 2025, n. 123.
[571]A norma dell’art. 204, comma 2, del Testo unico allegato al D.Lgs. 1 agosto 2025, n. 123 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall’art. 204, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.
Art. 1 - Comma 814
In vigore dal 1 gennaio 2020
814. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 2-septies dell'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;
b) il comma 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) il comma 28-sexies dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) l'articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
e) le lettere gg-sexies) e gg-septies) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Art. 1 - Comma 815
In vigore dal 1 gennaio 2020
815. I contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Art. 1 - Comma 816
In vigore dal 1 gennaio 2020
816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.[572] [573]
Note:
[572]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[573]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 817
In vigore dal 10 agosto 2025
817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile.[574] [576] [575]
Note:
[574]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[575]Comma così modificato dall’art. 1, comma 757, lett. a), L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025, e, successivamente, dall’art. 19-bis, comma 1, D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2025, n. 118.
[576]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 818
In vigore dal 1 gennaio 2023
818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.[578] [577] [579]
Note:
[577]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[578]Comma così modificato dall’art. 1, comma 838, L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023.
[579]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 819
In vigore dal 12 agosto 2026
819. Il presupposto del canone è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;[581]
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.[580] [582]
Note:
[580]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[581]Lettera così modificata dall’art. 31, comma 1, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, a decorrere dal 12 agosto 2026, ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2026.
[582]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 820
In vigore dal 1 gennaio 2020
820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.[583] [584]
Note:
[583]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[584]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 821
In vigore dal 1 gennaio 2025
821. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni, ove il comune continui a svolgere tale servizio;[586]
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847. Per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private, il canone può essere ridotto fino alla metà;[587]
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.[585] [588]
Note:
[585]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[586]Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 757, lett. b), n. 1), L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025.
[587]Lettera così modificata dall’art. 1, comma 757, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025.
[588]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 822
In vigore dal 1 gennaio 2020
822. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.[589] [590]
Note:
[589]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197, l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[590]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 823
In vigore dal 1 gennaio 2020
823. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.[591] [592]
Note:
[591]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[592]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 824
In vigore dal 1 gennaio 2020
824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.[593] [594]
Note:
[593]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[594]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 825
In vigore dal 1 gennaio 2025
825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.[595] [597] [596]
Note:
[595]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[596]Comma così modificato dall’art. 1, comma 757, lett. c), nn. 1) e 2), L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025.
[597]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 826
In vigore dal 1 gennaio 2020
826. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è la seguente:
Classificazione dei comuni Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti euro 30,00
[598] [599]
Note:
[598]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[599]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 827
In vigore dal 1 gennaio 2020
827. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:
Classificazione dei comuni Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 2
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60
[600] [601]
Note:
[600]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[601]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 828
In vigore dal 1 gennaio 2020
828. I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.[602] [603]
Note:
[602]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[603]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 829
In vigore dal 1 gennaio 2020
829. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.[604] [605]
Note:
[604]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[605]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 830
In vigore dal 1 gennaio 2020
830. E' soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista dal comma 826 è ridotta di almeno il 50 per cento.[606] [607]
Note:
[606]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[607]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 831
In vigore dal 1 gennaio 2021
831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:
Classificazione dei comuni Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1
In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale. [609] [608] [610] [611]
Note:
[608]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[609]Comma così sostituito dall’art. 1, comma 848, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
[610]Per l’interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l’art. 5, comma 14-quinquies, lett. a) e b), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.
[611]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 831-bis
In vigore dal 31 luglio 2021
831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all’in-dice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.[612] [613]
Note:
[612]Comma inserito dall’art. 40, comma 5-ter, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
[613]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
Art. 1 - Comma 832
In vigore dal 1 gennaio 2020
832. Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:
a) eccedenti i mille metri quadrati;
b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;
c) con spettacoli viaggianti;
d) per l'esercizio dell'attività edilizia.[614] [615]
Note:
[614]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[615]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 833
In vigore dal 18 dicembre 2025
833. Sono esenti dal canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
l) le targhe nonché le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede o il cantiere ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;[617]
m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.[616] [618]
Note:
[616]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[617]Lettera così sostituita dall’art. 8, comma 1, L. 2 dicembre 2025, n. 182.
[618]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 834
In vigore dal 1 gennaio 2020
834. Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.[619] [620]
Note:
[619]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[620]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 835
In vigore dal 1 gennaio 2020
835. Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.[621] [622]
Note:
[621]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[622]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 836
In vigore dal 1 gennaio 2020
836. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.[623] [624]
Note:
[623]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[624]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 837
In vigore dal 1 gennaio 2020
837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.[625] [626]
Note:
[625]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[626]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 838
In vigore dal 1 gennaio 2020
838. Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.[627] [628]
Note:
[627]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[628]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 839
In vigore dal 1 gennaio 2020
839. Il canone di cui al comma 837 è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.[629] [630]
Note:
[629]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[630]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 840
In vigore dal 1 gennaio 2020
840. Il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.[631] [632]
Note:
[631]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[632]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 841
In vigore dal 1 gennaio 2020
841. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è la seguente:
Classificazione dei comuni Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti euro 30,00
[633] [634]
Note:
[633]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[634]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 842
In vigore dal 1 gennaio 2020
842. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:
Classificazione dei comuni Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 2
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 1,30
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 1,20
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60
[635] [636]
Note:
[635]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[636]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 843
In vigore dal 1 gennaio 2020
843. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.[637] [638]
Note:
[637]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[638]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 844
In vigore dal 1 gennaio 2020
844. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.[639] [640]
Note:
[639]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[640]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 845
In vigore dal 1 gennaio 2020
845. Ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative, si applica il comma 821, lettere g) e h), in quanto compatibile.[641] [642]
Note:
[641]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[642]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 846
In vigore dal 1 gennaio 2020
846. Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.[643] [644]
Note:
[643]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[644]Vedi, anche, l’art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 1 - Comma 847
In vigore dal 1 gennaio 2020
847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.[645] [646]
Note:
[645]Per gli effetti dell’abrogazione disposta dal presente comma vedi l’art. 4, comma 3-quater, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.
[646]Per l’esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l’art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l’art. 17-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l’art. 1, comma 451, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l’art. 1, comma 751, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’art. 1, comma 427, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e, successivamente, l’art. 1, comma 666, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
Art. 1 - Comma 848[647]
Abrogato dal 1 gennaio 2021
[ 848. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. [648] ]
Note:
[647]Comma abrogato dall’art. 1, comma 793, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
[648]Vedi, anche, il D.P.C.M. 26 maggio 2020.
Art. 1 - Comma 849
In vigore dal 1 gennaio 2020
849. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente:
«d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale, da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali». [649]
Note:
[649]La Corte costituzionale, con sentenza 6 ottobre - 26 novembre 2021, n. 220 (Gazz. Uff. 1 dicembre 2021, n. 48, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 554, promosse in riferimento agli artt. 5 e 119, primo e quarto comma, Cost.; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 849, promosse in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma, Cost..
Art. 1 - Comma 850[650]
Abrogato dal 1 gennaio 2021
[ 850. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 14,171 milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI di cui ai commi da 738 a 783. ]
Note:
[650]Comma abrogato dall’art. 1, comma 793, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Art. 1 - Comma 851
In vigore dal 1 gennaio 2020
851. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
Art. 1 - Comma 852
In vigore dal 1 gennaio 2020
852. Al fine di sostenere le attività della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna nell'assistenza medico-specialistica gratuita a domicilio dei malati di tumore, è assegnata alla medesima Fondazione un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020.
Art. 1 - Comma 853
In vigore dal 1 gennaio 2020
853. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «predetto valore soglia» sono sostituite dalle seguenti: «valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale»;
b) al quarto periodo, le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalla seguente: «superiore»;
c) al quinto periodo, dopo le parole: «al valore soglia» è aggiunta la seguente: «superiore».
Art. 1 - Comma 854
In vigore dal 1 gennaio 2020
854. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 859, le parole: «A partire dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2021»;
b) al comma 861, le parole: «Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+» sono soppresse;
c) al comma 868, le parole: «A decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2021».
Art. 1 - Comma 855
In vigore dal 1 gennaio 2020
855. All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: «Entro il 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 1° luglio 2020».
Art. 1 - Comma 856
In vigore dal 1 gennaio 2020
856. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 1 - Comma 857
In vigore dal 1 gennaio 2020
857. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2020-2022, sono determinati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Art. 1 - Comma 858
In vigore dal 1 gennaio 2020
858. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 15.189.498 euro per l'anno 2020, di 46.011.123 euro per l'anno 2021, di 31.454.444 euro per l'anno 2022, di 201.599.290 euro per l'anno 2023, di 215.491.923 euro per l'anno 2024, di 167.952.895 euro per l'anno 2025, di 378.644.496 euro per l'anno 2026, di 336.492.531 euro per l'anno 2027, di 176.504.373 euro per l'anno 2028, di 176.312.770 euro per l'anno 2029, di 176.037.560 euro per l'anno 2030, di 175.510.748 euro per l'anno 2031, di 177.283.937 euro per l'anno 2032, di 177.257.125 euro per l'anno 2033 e di 177.236.989 euro annui a decorrere dall'anno 2034.
Art. 1 - Comma 859
In vigore dal 1 gennaio 2020
859. Per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
Art. 1 - Comma 860
In vigore dal 1 gennaio 2020
860. I commi 1 e 2 dell'articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono abrogati.
Art. 1 - Comma 861
In vigore dal 1 gennaio 2020
861. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è rifinanziato per 5 milioni di euro nell'anno 2021, 15 milioni di euro nell'anno 2022, 25 milioni di euro nell'anno 2023, 26 milioni di euro nell'anno 2024, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Art. 1 - Comma 862
In vigore dal 1 gennaio 2020
862. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2020 da ripartire in parti uguali a favore delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4.
Art. 1 - Comma 863
In vigore dal 1 gennaio 2020
863. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15:
a) le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2020;
b) le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020.
Art. 1 - Comma 864
In vigore dal 1 gennaio 2020
864. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 213 milioni di euro nell'anno 2020, di 3 milioni di euro nell'anno 2028, di 45,9 milioni di euro nel 2029 ed è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2030 e di 25 milioni di euro nell'anno 2031.
Art. 1 - Comma 865
In vigore dal 1 gennaio 2020
865. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 203 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021 ed è incrementato di 145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Art. 1 - Comma 866
In vigore dal 1 gennaio 2020
866. Le disposizioni recate dai commi da 867 a 873 di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ed il Presidente della regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 1 - Comma 867
In vigore dal 1 gennaio 2020
867. Con l'Accordo di cui al comma 866 sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 154 del 4 luglio 2017, n. 103 del 23 maggio 2018, n. 6 dell'11 gennaio 2019, nonché la sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Sardegna n. 194 del 5 marzo 2019, fatta salva la definizione dei costi relativi all'insularità nell'ambito di apposito tavolo.
Art. 1 - Comma 868
In vigore dal 1 gennaio 2020
868. Il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna è stabilito nell'ammontare complessivo di 684,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 536 milioni di euro per l'anno 2019 e di 383 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. I predetti contributi, come determinati a decorrere dall'anno 2020, sono versati all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.[651]
Note:
[651]Per la rideterminazione del contributo di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 543, L. 30 dicembre 2021, n. 234.
Art. 1 - Comma 869
In vigore dal 1 gennaio 2020
869. E' fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito, non superiore alle annualità considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, il contributo di cui al comma 868 per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di importi superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il contributo di cui al comma 868 può essere altresì incrementato, per un periodo limitato alle annualità considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, di una percentuale non superiore al 10 per cento; contributi di importi superiori sono concordati con la regione.
Art. 1 - Comma 870
In vigore dal 1 gennaio 2020
870. In applicazione del punto 5 dell'Accordo firmato il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ed il Presidente della regione Sardegna, è attribuito alla regione un trasferimento di euro 7 milioni per l'anno 2020, di euro 116 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di euro 46 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 81 milioni per l'anno 2025.
Art. 1 - Comma 871
In vigore dal 1 gennaio 2021
871. In applicazione del punto 6 dell'Accordo del 7 novembre 2019 lo Stato riconosce alla regione Sardegna un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento di complessivi euro 1.425,8 milioni per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, immobili di proprietà regionale, beni culturali ed archeologici ed aree contermini, nonché per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, inclusi ospedali e strutture destinate al servizio sanitario regionale, per il potenziamento delle residenze universitarie e delle strutture destinate a servizi connessi al diritto allo studio universitario, per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale e per l'integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed idrogeologiche da danni atmosferici da trasferire in quote pari a euro 33,8 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033. Tali somme sono trasferite alla regione, nella misura del 20 per cento, a titolo di acconto a seguito dell'attestazione da parte del Presidente della regione dell'avvio dei lavori ovvero della sottoscrizione dei contratti di acquisto e, per la restante quota dell'80 per cento, a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori attestata dal Presidente della regione ovvero della avvenuta consegna degli immobili acquistati, parimenti attestata dal Presidente della regione, nei limiti delle quote annuali, con possibilità di rimodulare le stesse secondo le esigenze degli stati di avanzamento, nel rispetto dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Lo Stato riconosce alla regione Sardegna l'assegnazione di euro 111 milioni per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse da ripartire di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminate dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da erogare nella misura del 20 per cento a titolo di acconto a seguito dell'attestazione dell'avvio dei lavori e per la restante quota dell'80 per cento a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori.[652]
Note:
[652]Comma così modificato dall’art. 1, comma 814, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Art. 1 - Comma 872
In vigore dal 1 gennaio 2020
872. A decorrere dall'anno 2020 alle province della regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione alla differenza tra il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, e dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017, e dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.
Art. 1 - Comma 873
In vigore dal 1 gennaio 2020
873. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
Art. 1 - Comma 874
In vigore dal 1 gennaio 2020
874. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di euro 15 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033. Un ulteriore importo, pari a 18,8 milioni di euro, delle somme iscritte nel conto dei residui sul fondo di cui al periodo precedente per l'anno 2020, è versato all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno.
Art. 1 - Comma 875
In vigore dal 1 marzo 2020
875. A decorrere dall'anno 2020 è riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana un contributo di 80 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato secondo la tabella di seguito riportata. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.
Ente Importo
Città metropolitana di Catania 16.261.402
Città metropolitana di Messina 10.406.809
Città metropolitana di Palermo 17.718.885
subtotale città metropolitane 44.387.096
% di copertura per città metropolitane 40,51%
LCC di Agrigento 7.146.531
LCC di Caltanissetta 4.943.572
LCC di Enna 4.053.997
LCC di Ragusa 5.559.427
LCC di Siracusa 7.157.158
LCC di Trapani 6.752.219
subtotale LCC 35.612.904
% copertura per LCC 40,51%
TOTALE ... 80.000.000
[653] [654]
Note:
[653]Comma così modificato dall’art. 31-bis, comma 2, lett. a) e b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.
[654]Per l’incremento del contributo di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 808, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 1 - Comma 876
In vigore dal 1 gennaio 2020
876. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l'ente beneficiario.
Art. 1 - Comma 877
In vigore dal 1 gennaio 2020
877. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2016-2019» sono aggiunte le seguenti: «, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022».
Art. 1 - Comma 878
In vigore dal 1 gennaio 2020
878. Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è esteso ai Paesi non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori e rinominato «Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori». A tale Fondo è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022.
Art. 1 - Comma 879
In vigore dal 1 gennaio 2020
879. Ai cittadini di origine italiana di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello status civitatis italiano alla data di entrata in vigore della presente legge è concesso il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero il permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020.
Art. 1 - Comma 880
In vigore dal 1 gennaio 2020
880. Al fine di attuare l'articolo 6 del Memorandum firmato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Lake Chad Basin Commission, è cofinanziato lo studio di fattibilità del «Progetto Transaqua» per euro 1.500.000 per l'anno 2021 tramite il Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori.
Art. 1 - Comma 881
In vigore dal 1 gennaio 2020
881. Al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di origine italiana di nazionalità venezuelana che presentano richiesta del possesso dello status civitatis italiano, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Art. 1 - Comma 882
In vigore dal 1 gennaio 2020
882. Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per essere destinato sulla base delle modalità stabilite con il decreto di cui al comma 883 e nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma alle seguenti finalità:
a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47;
b) rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria;
c) rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria.
Art. 1 - Comma 883
In vigore dal 1 gennaio 2020
883. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 882, ivi incluse quelle concernenti le modalità di richiesta dei contributi e relativa assegnazione nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 882.[655]
Note:
[655]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 8 agosto 2022.
Art. 1 - Comma 884
In vigore dal 1 gennaio 2020
884. Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Sezione II
Approvazione degli stati di previsione
Art. 2. Stato di previsione dell'entrata
In vigore dal 1 gennaio 2020
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2020, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
Art. 3. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative
In vigore dal 15 agosto 2020
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2020, in 215.000 milioni di euro.[656]
3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2020, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 23.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2020, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2020, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 1.900 milioni di euro, 400 milioni di euro e 7.600 milioni di euro.
6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2020, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2020, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'in-terno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2020, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
11. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2020, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
12. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
13. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2020, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2020, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
16. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
18. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza.
Note:
[656]Comma così modificato dall’art. 126, comma 3, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, dall’art. 265, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, dall’art. 114, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.
Art. 4. Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative
In vigore dal 1 gennaio 2020
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2020, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.
Art. 5. Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative
In vigore dal 1 gennaio 2020
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.
Art. 6. Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative
In vigore dal 1 gennaio 2020
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2020.
Art. 7. Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative
In vigore dal 1 gennaio 2020
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2020, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 8. Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
In vigore dal 1 gennaio 2020
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
Art. 9. Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative
In vigore dal 1 gennaio 2020
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI e dalla società Sport e salute Spa, nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2020, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2020, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'in-terno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2020, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2020, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2020, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. Al fine di consentire la corresponsione nell'ambito del sistema di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste Italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2019.
Art. 10. Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
In vigore dal 1 gennaio 2020
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Art. 11. Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative
In vigore dal 1 gennaio 2020
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2020, è fissato in 136 unità.
4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2020, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.
7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.
Art. 12. Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative
In vigore dal 1 gennaio 2020
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 57;
2) Marina n. 70;
3) Aeronautica n. 98;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 25;
3) Aeronautica n. 30;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 102;
2) Marina n. 30;
3) Aeronautica n. 40;
4) Carabinieri n. 60.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2020, come segue:
1) Esercito n. 289;
2) Marina n. 295;
3) Aeronautica n. 247;
4) Carabinieri n. 112.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2020, come segue:
1) Esercito n. 420;
2) Marina n. 392;
3) Aeronautica n. 351.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2020, come segue:
l) Esercito n. 540;
2) Marina n. 214;
3) Aeronautica n. 135.
6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2020, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal CIP, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.
9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.
10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2020 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 13. Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative
In vigore dal 1 gennaio 2020
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, per l'anno finanziario 2020, a provvedere, con propri decreti, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tra i competenti capitoli del medesimo stato di previsione, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Per l'anno finanziario 2020 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 14. Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e disposizioni relative
In vigore dal 1 gennaio 2020
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.
Art. 15. Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative
In vigore dal 1 gennaio 2020
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Per l'anno finanziario 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero della salute, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
Art. 16. Totale generale della spesa
In vigore dal 1 gennaio 2020
1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 897.423.599.901, in euro 920.575.917.428 e in euro 927.210.926.029 in termini di competenza, nonché in euro 907.402.639.921, in euro 933.017.841.435 e in euro 937.080.022.042 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2020-2022.
Art. 17. Quadro generale riassuntivo
In vigore dal 1 gennaio 2020
1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2020-2022, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
Art. 18. Disposizioni diverse
In vigore dal 1 gennaio 2020
1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2020, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, adottati nel corso dell'anno 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2020, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi e iniziative finalizzati al benessere del personale.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2020, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2019, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
15. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate per il finanziamento dello sport al CONI e alla società Sport e Salute Spa, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
16. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2020-2022 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
20. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2019. E' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2019.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
22. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2019.
23. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».
25. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2020, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
26. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
27. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2020 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dei relativi decreti correttivi.
30. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel Mondo», programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario».
Art. 19. Entrata in vigore
In vigore dal 1 gennaio 2020
1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Allegati
In vigore dal 30 novembre 2020
ALLEGATO 1[657]
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
RISULTATI DIFFERENZIALI
- COMPETENZA -
Descrizione risultato differenziale 2020 2021 2022
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge -341.000 -89.950 -74.900
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 599.840 344.816 338.750
- CASSA -
Descrizione risultato differenziale 2020 2021 2022
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge -389.000 -142.950 -124.900
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 647.840 397.816 388.750
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
TABELLA I
(Articolo 1, comma 66)
«Tabella 1
(Articolo 1, comma 134)
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ALLEGATO A
(articolo 1, comma 590)
- Articolo 18, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- Articolo 1, comma 126, della legge 28 dicembre 1996, n. 662;
- Articolo 1, commi 9, 10, 48 e 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- Articolo 2, commi da 618 a 623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2008, n. 133;
- Articolo 61, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2008, n. 133;
- Articolo 6, commi 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 21, e articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- Articolo 21, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- Articolo 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217;
- Articolo 4, comma 77, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- Articolo 5, comma 14, e articolo 8, commi 1, lettera c), 2, lettera b), e 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- Articolo 1, commi 321 e 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- Articolo 50, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- Articoli 19, comma 3, lettera c), e 22, commi 6 e 9, lettere d) e f), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- Articolo 1, commi 305, 307 e 308, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- Articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109;
- Articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Note:
[657]Allegato sostituito dall’art. 126, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, dall’art. 265, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e dall’art. 114, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126. Successivamente, il presente allegato è stato così modificato dall’art. 34, comma 5, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176. In precedenza, identica modifica era stata disposta dall’art. 26, comma 1, D.L. 30 novembre 2020, n. 157, abrogato dall’art. 1, comma 2, della citata Legge n. 176/2020, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 157/2020.
Elenchi
In vigore dal 19 maggio 2020
Elenco 1 - Articolo 1, comma 609[658]
Accantonamenti delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)
Ministero 2022
Missione
Programma
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 500.000
23 Fondi da ripartire (33) 500.000
23.2 Fondi di riserva e speciali (2) 500.000
Elenco 2 - Articolo 1, comma 624
Accantonamenti delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)
Ministero 2020
Missione
Programma
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 1.000.000
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) 250.000
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5) 250.000
23 Fondi da ripartire (33) 750.000
23.2 Fondi di riserva e speciali (2) 750.000
Note:
[658]Elenco così sostituito dall’art. 265, comma 14, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
Tabelle A e B
In vigore dal 1 gennaio 2020
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2020 2021 2022
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 60.835.694 76.412.774 92.544.844
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 8.561.523 3.984.570 2.619.141
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - 15.000.000 25.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 13.657.773 24.061.639 23.845.298
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 63.605.759 78.854.961 78.854.961
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 14.326.000 11.526.000 17.402.000
MINISTERO DELL'INTERNO 7.010.000 11.848.487 11.298.872
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 14.200.000 29.200.000 29.200.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 113.000 12.226.644 20.741.363
MINISTERO DELLA DIFESA 10.000.000 10.000.000 10.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 17.249.000 16.249.000 32.249.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO 9.390.104 11.410.527 17.655.527
MINISTERO DELLA SALUTE 17.485.589 22.750.089 32.750.089
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE 236.434.442 323.524.691 394.161.095
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA - - -
DI CUI LIMITE IMPEGNO - - -
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2020 2021 2022
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 132.648.000 149.648.000 229.648.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 15.000.000 35.000.000 25.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 2.753.000 22.753.000 22.753.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 10.000.000 20.000.000 30.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 20.000.000 25.000.000 25.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 5.000.000 20.000.000 30.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO 10.000.000 25.000.000 30.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 30.000.000 30.000.000 30.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 10.000.000 50.000.000 60.000.000
MINISTERO DELLA DIFESA - 10.000.000 20.000.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO 6.700.000 3.000.000 3.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE 23.000.000 33.000.000 33.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE 265.101.000 423.401.000 538.401.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA - - -
DI CUI LIMITE IMPEGNO - - -
Quadri generali riassuntivi
In vigore dal 1 gennaio 2020
A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO 2020-2022
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B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER IL TRIENNIO 2020-2022
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C) BILANCIO PER AZIONI
L'ARTICOLAZIONE IN AZIONI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI DI SPESA, RIPORTATA NEL PRESENTE QUADRO GENERALE, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
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Stati di previsione
In vigore dal 1 gennaio 2020
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI, RIPORTATA NELLE TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
TABELLA N. 1
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(in Euro)
000/602/1
Unità di Voto Titolo 2020 2021 2022
Natura
Tipologia
1 Tributarie CP
513.601.315.930 541.171.132.150 554.719.015.000
CS 488.909.160.600 516.446.672.900 530.103.915.690
1.1 Entrate ricorrenti CP 510.197.130.840 538.522.337.750 552.487.886.270
CS 485.705.273.120 513.998.367.170 528.073.284.060
1.1.1 Imposta sul reddito delle persone fisiche CP 201.299.204.780 206.907.415.650 210.187.265.650
CS 194.374.376.470 199.826.858.060 203.097.691.030
1.1.2 Imposta sul reddito delle societa' CP 39.932.047.210 39.911.141.720 38.862.241.720
CS 35.207.908.240 35.011.010.170 33.919.044.460
1.1.3 Sostitutive CP 17.791.807.370 16.513.354.210 16.712.392.920
CS 17.718.081.200 16.437.846.910 16.634.702.300
1.1.4 Altre imposte dirette CP 10.471.677.280 11.250.486.290 11.323.667.030
CS 10.261.034.440 11.030.282.450 11.097.067.070
1.1.5 Imposta sul valore aggiunto CP 156.395.032.070 176.075.583.730 186.458.979.480
CS 144.216.829.460 164.192.453.470 174.737.659.790
1.1.6 Registro, bollo e sostitutiva CP 12.100.735.450 12.279.129.860 12.383.818.820
CS 11.794.338.690 11.973.503.320 12.077.523.120
1.1.7 Accisa e imposta erariale sugli oli minerali CP 26.918.000.000 29.063.000.000 30.191.000.000
CS 26.918.000.000 29.063.000.000 30.191.000.000
1.1.8 Accisa e imposta erariale su altri prodotti CP 8.547.640.000 9.393.440.000 9.411.340.000
CS 8.547.640.000 9.393.440.000 9.411.340.000
1.1.9 Imposte sui generi di Monopolio CP 10.774.029.000 10.774.029.000 10.774.029.000
CS 10.774.029.000 10.774.029.000 10.774.029.000
1.1.10 Lotto CP 7.896.000.000 7.896.000.000 7.896.000.000
CS 7.896.000.000 7.896.000.000 7.896.000.000
1.1.11 Imposte gravanti sui giochi CP 8.146.150.000 8.265.800.000 8.337.800.000
CS 8.146.150.000 8.265.800.000 8.337.800.000
1.1.12 Lotterie ed altri giochi CP 313.920.000 313.920.000 313.920.000
CS 313.920.560 313.920.440 313.920.530
1.1.13 Altre imposte indirette CP 9.610.887.680 9.879.037.290 9.635.431.650
CS 9.536.965.060 9.820.223.350 9.585.506.760
1.2 Entrate non ricorrenti CP 3.404.185.090 2.648.794.400 2.231.128.730
CS 3.203.887.480 2.448.305.730 2.030.631.630
1.2.1 Sostitutive CP 2.005.490.370 1.244.882.050 820.640.250
CS 1.970.798.680 1.208.046.720 782.220.280
1.2.2 Altre imposte dirette CP 286.300 248.380 162.550
CS 1.457.750 1.539.300 1.559.770
1.2.3 Condoni dirette CP 544.487.450 551.470.070 555.264.280
CS 456.495.390 457.857.280 458.426.100
1.2.4 Altre imposte indirette CP 759.252.130 761.997.180 768.073.450
CS 726.656.200 732.533.320 740.370.990
1.2.5 Condoni indirette CP 94.668.840 90.196.720 86.988.200
CS 48.479.460 48.329.110 48.054.490
2 Extra-Tributarie CP 68.071.577.990 66.759.768.705 70.329.484.704
CS 53.625.708.920 50.827.610.065 54.357.252.974
2.1 Entrate ricorrenti CP 67.463.977.990 65.520.418.705 69.106.634.704
CS 53.018.108.920 49.588.260.065 53.134.402.974
2.1.1 Proventi speciali CP 1.643.770.400 1.591.770.400 1.545.770.400
CS 1.644.132.060 1.592.089.240 1.546.052.250
2.1.2 Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali CP 4.476.181.520 4.177.278.320 8.767.371.510
CS 4.474.642.930 4.176.101.830 8.766.633.880
2.1.3 Redditi da capitale CP 12.809.974.569 11.266.157.344 10.269.831.563
CS 11.398.230.909 9.897.735.994 8.927.066.033
2.1.4 Risorse proprie dell'Unione Europea CP 2.500.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000
CS 2.500.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(in Euro)
000/602/2
Unità di Voto Titolo 2020 2021 2022
Natura
Tipologia
2.1.5 Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti CP 17.785.695.799 18.041.958.289 18.111.216.869
CS 3.537.436.299 3.601.104.609 3.606.549.969
2.1.6 Entrate derivanti da movimenti di tesoreria CP 90.168.815 90.168.815 90.168.815
CS 90.168.815 90.168.815 90.168.815
2.1.7 Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari CP 15.505.036.887 15.120.935.537 15.090.125.547
CS 15.384.002.907 14.998.909.577 14.965.782.027
2.1.8 Entrate derivanti dalla gestione delle attivita' gia' svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato CP 12.653.150.000 12.632.150.000 12.632.150.000
CS 13.989.495.000 12.632.150.000 12.632.150.000
2.2 Entrate non ricorrenti CP 607.600.000 1.239.350.000 1.222.850.000
CS 607.600.000 1.239.350.000 1.222.850.000
2.2.1 Entrate di carattere straordinario CP 607.600.000 1.239.350.000 1.222.850.000
CS 607.600.000 1.239.350.000 1.222.850.000
3 Alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti CP 2.315.653.142 2.324.858.134 2.334.375.165
CS 2.270.653.142 2.279.858.134 2.289.375.165
3.2 Entrate non ricorrenti CP 2.315.653.142 2.324.858.134 2.334.375.165
CS 2.270.653.142 2.279.858.134 2.289.375.165
3.2.1 Vendita dei beni dello Stato CP 22.510.000 22.510.000 22.510.000
CS 22.510.000 22.510.000 22.510.000
3.2.2 Altre entrate in conto capitale CP 2.293.143.142 2.302.348.134 2.311.865.165
CS 2.248.143.142 2.257.348.134 2.266.865.165
4 Accensione prestiti CP 313.435.052.839 310.320.158.439 299.828.051.160
CS 362.597.117.259 363.463.700.336 350.329.478.213
4.1 Entrate ricorrenti CP 313.435.052.839 310.320.158.439 299.828.051.160
CS 362.597.117.259 363.463.700.336 350.329.478.213
4.1.1 Gestione del debito pubblico CP 313.435.052.839 310.320.158.439 299.828.051.160
CS 362.597.117.259 363.463.700.336 350.329.478.213
TOTALE CP 897.423.599.901 920.575.917.428 927.210.926.029
CS 907.402.639.921 933.017.841.435 937.080.022.042
RIEPILOGO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(in Euro)
000/604/1
RIEPILOGO 2020 2021 2022
Entrate tributarie CP 513.601.315.930 541.171.132.150 554.719.015.000
CS 488.909.160.600 516.446.672.900 530.103.915.690
Entrate extra-tributarie CP 68.071.577.990 66.759.768.705 70.329.484.704
CS 53.625.708.920 50.827.610.065 54.357.252.974
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti CP 2.315.653.142 2.324.858.134 2.334.375.165
CS 2.270.653.142 2.279.858.134 2.289.375.165
Accensione di prestiti CP 313.435.052.839 310.320.158.439 299.828.051.160
CS 362.597.117.259 363.463.700.336 350.329.478.213
TOTALE CP 897.423.599.901 920.575.917.428 927.210.926.029
CS 907.402.639.921 933.017.841.435 937.080.022.042
TABELLA N. 2
MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(in Euro)
020/606/1
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) CP
95.563.754.717 94.695.090.536 94.321.565.731
CS 95.944.046.071 95.184.022.941 94.836.513.495
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1) CP 933.852.252 912.614.638 789.906.805
CS 947.620.611 912.614.638 789.706.805
Spese di personale per il programma CP 26.482.167 25.672.897 25.657.704
CS 26.482.167 25.672.897 25.657.704
Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità CP 24.897.891 24.972.547 24.709.907
CS 25.066.250 24.972.547 24.709.907
Gestione di tributi speciali CP 149.162.231 145.862.231 145.362.231
CS 149.162.231 145.862.231 145.362.231
Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale CP 11.831.614 11.961.614 12.031.614
CS 25.431.614 11.961.614 12.031.614
Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte CP 482.745.349 482.745.349 482.745.349
CS 482.745.349 482.745.349 482.745.349
Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali CP 198.633.000 181.300.000 59.300.000
CS 198.633.000 181.300.000 59.100.000
Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio CP 15.000.000 15.000.000 15.000.000
CS 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Contributi ai partiti politici CP 25.100.000 25.100.000 25.100.000
CS 25.100.000 25.100.000 25.100.000
1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3) CP 2.843.883.078 2.824.532.737 2.808.816.965
CS 2.967.659.839 2.848.485.142 2.809.762.791
Spese di personale per il programma CP 2.347.383.302 2.347.742.441 2.348.127.101
CS 2.347.383.302 2.347.742.441 2.348.127.101
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza CP 27.839.069 27.839.069 27.839.069
CS 27.839.069 27.839.069 27.839.069
Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E. CP 258.012.973 267.236.849 267.727.429
CS 259.227.481 267.236.849 267.727.429
Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E. CP 5.672.561 5.672.561 5.672.561
CS 5.672.561 5.672.561 5.672.561
Trattamenti pensionistici CP 35.458.175 35.458.175 35.458.175
CS 35.458.175 35.458.175 35.458.175
Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni CP 169.516.998 140.583.642 123.992.630
CS 292.079.251 164.536.047 124.938.456
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) CP 655.871.563 3.656.317.147 3.052.009.683
CS 655.899.292 3.656.317.147 3.052.009.683
Spese di personale per il programma CP 10.614.485 10.195.069 9.937.605
CS 10.614.485 10.195.069 9.937.605
Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura CP 6.774.947 6.774.947 6.774.947
CS 6.783.026 6.774.947 6.774.947
Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare) CP 536.962.131 536.947.131 11.947.131
CS 536.981.781 536.947.131 11.947.131
Sostegno sistema creditizio CP << << <<
CS << << <<
Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato CP 101.520.000 102.400.000 23.350.000
CS 101.520.000 102.400.000 23.350.000
Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici CP << 3.000.000.000 3.000.000.000
CS << 3.000.000.000 3.000.000.000
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5) CP 78.121.555.870 73.863.810.870 73.861.010.870
CS 78.152.455.870 73.865.310.870 73.861.010.870
Rimborsi di imposte dirette CP 21.840.200.000 22.024.200.000 22.012.400.000
CS 21.840.200.000 22.024.200.000 22.012.400.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(in Euro)
020/606/2
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
Rimborsi di imposte indirette CP 31.103.200.000 27.985.300.000 27.985.300.000
CS 31.103.200.000 27.985.300.000 27.985.300.000
Restituzione di imposte e rimborsi CP 613.656.354 623.656.354 623.656.354
CS 613.656.354 623.656.354 623.656.354
Vincite sui giochi e lotterie CP 15.275.049.000 14.215.050.000 14.215.050.000
CS 15.275.049.000 14.215.050.000 14.215.050.000
Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas CP 57.300.458 57.300.458 57.300.458
CS 57.300.458 57.300.458 57.300.458
Ammortamento di beni immobili patrimoniali CP 431.000.000 431.000.000 431.000.000
CS 431.000.000 431.000.000 431.000.000
Ammortamento beni mobili CP 724.005.000 724.005.000 724.005.000
CS 724.005.000 724.005.000 724.005.000
Aggi su giochi e lotterie CP 3.129.992.000 2.856.646.000 2.856.646.000
CS 3.129.992.000 2.856.646.000 2.856.646.000
Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni CP 260.500.000 260.000.000 269.000.000
CS 291.400.000 261.500.000 269.000.000
Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome CP 4.156.653.058 4.156.653.058 4.156.653.058
CS 4.156.653.058 4.156.653.058 4.156.653.058
Vincite su scommesse ippiche CP 458.000.000 458.000.000 458.000.000
CS 458.000.000 458.000.000 458.000.000
Aggi su scommesse ippiche CP 72.000.000 72.000.000 72.000.000
CS 72.000.000 72.000.000 72.000.000
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6) CP 105.686.573 103.943.696 96.010.269
CS 105.893.141 104.423.696 96.232.207
Spese di personale per il programma CP 31.421.821 29.851.368 28.969.050
CS 31.421.821 29.851.368 28.969.050
Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico CP 41.954.191 42.061.768 41.324.240
CS 42.160.759 42.541.768 41.604.240
Gestione degli interventi finanziari dello Stato CP 10.881.229 10.801.228 4.487.647
CS 10.881.229 10.801.228 4.487.647
Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico CP 21.429.332 21.229.332 21.229.332
CS 21.429.332 21.229.332 21.171.270
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7) CP 475.747.667 367.255.585 363.263.926
CS 674.218.293 830.255.585 877.263.926
Spese di personale per il programma CP 120.304.415 114.038.287 113.961.898
CS 120.304.415 114.038.287 113.961.898
Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E. CP 5.755.339 5.755.339 5.755.339
CS 191.784.253 468.755.339 519.755.339
Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali CP 28.989.530 28.989.530 28.989.530
CS 28.989.530 28.989.530 28.989.530
Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato CP 6.022.879 6.022.879 6.022.879
CS 6.022.879 6.022.879 6.022.879
Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale CP 169.100.465 64.350.465 49.100.465
CS 169.100.465 64.350.465 49.100.465
Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica CP 122.575.039 125.099.085 136.433.815
CS 135.016.751 125.099.085 136.433.815
Trattato del Nord Atlantico CP 23.000.000 23.000.000 23.000.000
CS 23.000.000 23.000.000 23.000.000
1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8) CP 173.829.592 162.461.048 162.404.395
CS 173.970.903 162.461.048 162.384.395
Spese di personale per il programma CP 143.660.901 132.418.917 132.288.089
CS 143.660.901 132.418.917 132.288.089
Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio CP 23.325.620 23.294.060 23.368.235
CS 23.449.175 23.294.060 23.348.235
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(in Euro)
020/606/3
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica CP 6.843.071 6.748.071 6.748.071
CS 6.860.827 6.748.071 6.748.071
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10) CP 6.595.734.751 6.748.554.053 6.731.053.141
CS 6.608.734.751 6.748.554.053 6.731.053.141
Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di CP 216.897.790 216.897.790 216.897.790
Assistenza Fiscale e altri intermediari CS 219.897.790 216.897.790 216.897.790
Servizio radiotelevisivo pubblico CP 1.754.339.376 1.728.108.356 1.728.108.356
CS 1.754.339.376 1.728.108.356 1.728.108.356
Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate CP 3.041.304.045 3.042.117.705 3.048.999.503
CS 3.041.304.045 3.042.117.705 3.048.999.503
Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio CP 98.984.121 193.984.121 193.984.121
CS 98.984.121 193.984.121 193.984.121
Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio CP 241.043.657 324.287.986 302.824.688
CS 251.043.657 324.287.986 302.824.688
Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli CP 898.410.686 898.533.019 895.683.607
CS 898.410.686 898.533.019 895.683.607
Servizio di riscossione tributi CP 344.755.076 344.625.076 344.555.076
CS 344.755.076 344.625.076 344.555.076
1.9 Servizi finanziari e monetazione (29.9) CP 132.591.907 132.591.907 132.591.907
CS 132.591.907 132.591.907 132.591.907
Servizi finanziari CP 40.876.093 40.876.093 40.876.093
CS 40.876.093 40.876.093 40.876.093
Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete CP 31.956.534 31.956.534 31.956.534
CS 31.956.534 31.956.534 31.956.534
Servizi di tesoreria CP 59.759.280 59.759.280 59.759.280
CS 59.759.280 59.759.280 59.759.280
1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11) CP 325.001.464 323.008.855 324.497.770
CS 325.001.464 323.008.855 324.497.770
Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita' pubblica CP 325.001.464 323.008.855 324.497.770
CS 325.001.464 323.008.855 324.497.770
1.11 Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12) CP 5.200.000.000 5.600.000.000 6.000.000.000
CS 5.200.000.000 5.600.000.000 6.000.000.000
Interessi sui conti di tesoreria CP 5.200.000.000 5.600.000.000 6.000.000.000
CS 5.200.000.000 5.600.000.000 6.000.000.000
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) CP 111.625.142.406 113.044.191.127 114.310.699.529
CS 117.113.650.246 121.135.535.519 120.910.699.529
2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1) CP 2.320.952.924 2.318.793.667 2.100.070.069
CS 2.320.952.924 2.318.793.667 2.100.070.069
Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore CP 1.500.000 1.500.000 1.500.000
CS 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria CP 537.080.032 537.080.032 487.080.032
CS 537.080.032 537.080.032 487.080.032
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale CP 912.915.949 865.389.433 803.114.637
CS 912.915.949 865.389.433 803.114.637
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale CP 869.456.943 914.824.202 808.375.400
CS 869.456.943 914.824.202 808.375.400
2.3 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5) CP 30.336.560.252 30.313.760.252 29.978.760.252
CS 30.363.560.252 30.313.760.252 29.978.760.252
Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate CP 8.736.020.485 8.379.020.485 8.117.020.485
CS 8.763.020.485 8.379.020.485 8.117.020.485
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(in Euro)
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Programma
Azione
Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali CP 21.395.000.000 21.395.000.000 21.395.000.000
CS 21.395.000.000 21.395.000.000 21.395.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale CP 205.539.767 539.739.767 466.739.767
CS 205.539.767 539.739.767 466.739.767
2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6) CP 77.168.889.019 78.447.326.000 80.273.108.000
CS 82.268.889.019 86.318.670.392 86.873.108.000
Tutela dei livelli essenziali di assistenza CP 77.088.889.019 78.367.326.000 80.193.108.000
CS 82.188.889.019 86.238.670.392 86.793.108.000
Contributi per strutture sanitarie private CP 80.000.000 80.000.000 80.000.000
CS 80.000.000 80.000.000 80.000.000
2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7) CP 1.798.740.211 1.964.311.208 1.958.761.208
CS 2.160.248.051 2.184.311.208 1.958.761.208
Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici CP 19.774.768 19.774.768 19.774.768
CS 23.092.508 19.774.768 19.774.768
Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine CP 25.000.000 25.000.000 25.000.000
CS 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni CP 574.802.025 739.103.022 741.103.022
CS 924.802.025 959.103.022 741.103.022
Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro CP 384.673.000 384.673.000 384.673.000
CS 384.673.000 384.673.000 384.673.000
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale CP 242.300.000 232.400.000 221.100.000
CS 242.300.000 232.400.000 221.100.000
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale CP 204.980.000 216.150.000 219.900.000
CS 204.980.000 216.150.000 219.900.000
Attuazione federalismo amministrativo CP 344.605.320 344.605.320 344.605.320
CS 352.795.420 344.605.320 344.605.320
Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto CP 2.605.098 2.605.098 2.605.098
CS 2.605.098 2.605.098 2.605.098
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) CP 22.881.336.412 24.709.158.104 25.748.038.330
CS 22.881.336.412 24.709.158.104 25.748.038.330
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10) CP 21.361.706.416 24.087.006.416 25.167.006.416
CS 21.361.706.416 24.087.006.416 25.167.006.416
Partecipazione al bilancio UE CP 18.433.000.000 19.120.000.000 19.120.000.000
CS 18.433.000.000 19.120.000.000 19.120.000.000
Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale CP 2.928.706.416 4.967.006.416 6.047.006.416
CS 2.928.706.416 4.967.006.416 6.047.006.416
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11) CP 1.519.629.996 622.151.688 581.031.914
CS 1.519.629.996 622.151.688 581.031.914
Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale CP 15.756.517 15.756.517 14.356.517
CS 15.756.517 15.756.517 14.356.517
Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali CP 1.424.071.638 519.995.897 474.915.897
CS 1.424.071.638 519.995.897 474.915.897
Cancellazione debito paesi poveri CP 79.801.841 86.399.274 91.759.500
CS 79.801.841 86.399.274 91.759.500
4 Difesa e sicurezza del territorio (5) CP 1.308.747.320 850.000.000 850.000.000
CS 1.308.747.320 850.000.000 850.000.000
4.1 Missioni internazionali (5.8) CP 1.308.747.320 850.000.000 850.000.000
CS 1.308.747.320 850.000.000 850.000.000
Missioni internazionali CP 1.308.747.320 850.000.000 850.000.000
CS 1.308.747.320 850.000.000 850.000.000
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Programma
Azione
5 Ordine pubblico e sicurezza (7) CP
2.409.251.001 2.425.800.073 2.426.867.939
CS 2.435.184.146 2.431.594.888 2.426.363.161
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5) CP 1.618.151.001 1.623.700.073 1.624.767.939
CS 1.644.084.146 1.629.494.888 1.624.263.161
Spese di personale per il programma CP 1.334.265.287 1.335.168.391 1.335.427.263
CS 1.334.265.287 1.335.168.391 1.335.427.263
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza CP 1.447.632 1.447.632 1.447.632
CS 1.447.632 1.447.632 1.447.632
Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico CP 48.038.979 48.183.235 47.901.591
CS 49.083.289 48.183.235 47.901.591
Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico CP 105.877.001 111.065.009 111.340.533
CS 105.877.001 111.065.009 110.772.331
Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità CP 2.029.263 2.029.263 2.029.263
CS 2.029.263 2.029.263 2.029.263
Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni CP 126.492.839 125.806.543 126.621.657
CS 151.381.674 131.601.358 126.685.081
5.2 Sicurezza democratica (7.4) CP 791.100.000 802.100.000 802.100.000
CS 791.100.000 802.100.000 802.100.000
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica CP 791.100.000 802.100.000 802.100.000
CS 791.100.000 802.100.000 802.100.000
6 Soccorso civile (8) CP 2.956.959.958 2.008.407.959 1.561.283.452
CS 2.957.002.010 2.008.407.959 1.561.283.452
6.1 Interventi per pubbliche calamita' (8.4) CP 983.398.576 579.846.576 1.038.160.792
CS 983.440.628 579.846.576 1.038.160.792
Sostegno alla ricostruzione CP 882.598.576 478.846.576 937.160.792
CS 882.640.628 478.846.576 937.160.792
Prevenzione rischio sismico CP 100.800.000 101.000.000 101.000.000
CS 100.800.000 101.000.000 101.000.000
6.2 Protezione civile (8.5) CP 1.973.561.382 1.428.561.383 523.122.660
CS 1.973.561.382 1.428.561.383 523.122.660
Coordinamento del sistema di protezione civile CP 77.142.995 77.142.995 77.142.995
CS 77.142.995 77.142.995 77.142.995
Protezione civile di primo intervento CP 736.182.919 391.182.919 391.182.919
CS 736.182.919 391.182.919 391.182.919
Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali CP 17.235.468 14.235.469 10.359.004
CS 17.235.468 14.235.469 10.359.004
Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali CP 243.000.000 46.000.000 44.437.742
CS 243.000.000 46.000.000 44.437.742
Interventi infrastrutturali di prima emergenza derivante da dissesto idrogeologico CP 900.000.000 900.000.000 <<
CS 900.000.000 900.000.000 <<
7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) CP 18.173.081.639 16.078.949.696 15.411.449.696
CS 18.173.081.639 16.078.949.696 15.411.449.696
7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8) CP 314.094.829 227.094.829 182.094.829
CS 314.094.829 227.094.829 182.094.829
Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI CP 50.000.000 85.000.000 <<
CS 50.000.000 85.000.000 <<
Garanzie assunte dallo Stato CP 84.017.906 84.017.906 84.017.906
CS 84.017.906 84.017.906 84.017.906
Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione CP 180.076.923 58.076.923 98.076.923
CS 180.076.923 58.076.923 98.076.923
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9) CP 17.858.986.810 15.851.854.867 15.229.354.867
CS 17.858.986.810 15.851.854.867 15.229.354.867
Settore agricolo CP 2.000.000 2.000.000 2.000.000
CS 2.000.000 2.000.000 2.000.000
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(in Euro)
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Programma
Azione
Turismo e alberghi CP 60.000.000 << <<
CS 60.000.000 << <<
Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria CP 242.969.750 166.969.750 166.969.750
CS 242.969.750 166.969.750 166.969.750
Ricerca e sviluppo CP 591.100.000 227.100.000 227.100.000
CS 591.100.000 227.100.000 227.100.000
Attività manifatturiere CP 39.475.000 39.475.000 37.975.000
CS 39.475.000 39.475.000 37.975.000
Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici CP 572.482.060 618.200.117 618.200.117
CS 572.482.060 618.200.117 618.200.117
Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali CP 33.000.000 33.000.000 33.000.000
CS 33.000.000 33.000.000 33.000.000
Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali CP 875.100.000 45.000.000 95.000.000
CS 875.100.000 45.000.000 95.000.000
Settore dell'autotrasporto CP 1.547.000.000 1.469.400.000 1.509.400.000
CS 1.547.000.000 1.469.400.000 1.509.400.000
Settore creditizio e bancario CP 4.140.400.000 3.640.400.000 3.140.400.000
CS 4.140.400.000 3.640.400.000 3.140.400.000
Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali CP 195.500.000 << <<
CS 195.500.000 << <<
Agevolazioni fiscali a favore di imprese CP 250.300.000 303.250.000 92.250.000
CS 250.300.000 303.250.000 92.250.000
Riduzione cuneo fiscale CP 9.302.060.000 9.302.060.000 9.302.060.000
CS 9.302.060.000 9.302.060.000 9.302.060.000
Agevolazioni fiscali per la crescita economica CP << << <<
CS << << <<
incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico CP 7.600.000 5.000.000 5.000.000
CS 7.600.000 5.000.000 5.000.000
8 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) CP 5.952.700.912 5.958.607.651 5.056.370.540
CS 5.952.700.912 5.958.607.651 5.056.370.540
8.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8) CP 5.952.700.912 5.958.607.651 5.056.370.540
CS 5.952.700.912 5.958.607.651 5.056.370.540
Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo CP 4.419.080 4.419.080 4.419.080
CS 4.419.080 4.419.080 4.419.080
Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario CP 5.948.281.832 5.954.188.571 5.051.951.460
CS 5.948.281.832 5.954.188.571 5.051.951.460
9 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) CP 626.200.000 970.000.000 1.210.000.000
CS 526.200.000 970.000.000 1.210.000.000
9.1 Opere pubbliche e infrastrutture (14.8) CP 626.200.000 970.000.000 1.210.000.000
CS 526.200.000 970.000.000 1.210.000.000
Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria CP 626.200.000 970.000.000 1.210.000.000
CS 526.200.000 970.000.000 1.210.000.000
10 Comunicazioni (15) CP 506.257.446 516.644.832 520.321.640
CS 526.257.446 534.644.832 536.321.640
10.1 Servizi postali (15.3) CP 315.561.720 315.678.532 314.949.839
CS 315.561.720 315.678.532 314.949.839
Garanzia del servizio postale CP 315.561.720 315.678.532 314.949.839
CS 315.561.720 315.678.532 314.949.839
10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4) CP 190.695.726 200.966.300 205.371.801
CS 210.695.726 218.966.300 221.371.801
Sostegno al pluralismo dell'informazione CP 190.695.726 200.966.300 205.371.801
CS 210.695.726 218.966.300 221.371.801
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Programma
Azione
11 Ricerca e innovazione (17) CP
665.119.242 771.049.622 783.408.563
CS 665.119.242 771.049.622 783.408.563
11.1 Ricerca di base e applicata (17.15) CP 665.119.242 771.049.622 783.408.563
CS 665.119.242 771.049.622 783.408.563
Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica CP 665.119.242 771.049.622 783.408.563
CS 665.119.242 771.049.622 783.408.563
12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) CP 587.814.962 930.000.000 1.420.000.000
CS 594.565.081 930.000.000 1.420.000.000
12.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14) CP 587.814.962 930.000.000 1.420.000.000
CS 594.565.081 930.000.000 1.420.000.000
Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali CP 587.814.962 930.000.000 1.420.000.000
CS 594.565.081 930.000.000 1.420.000.000
13 Casa e assetto urbanistico (19) CP 162.264.797 246.932.126 20.000.000
CS 162.264.797 246.932.126 20.000.000
13.1 Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1) CP 162.264.797 246.932.126 20.000.000
CS 162.264.797 246.932.126 20.000.000
Politiche abitative CP 20.000.000 20.000.000 20.000.000
CS 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Riqualificazione periferie e aree urbane degradate CP 142.264.797 226.932.126 <<
CS 142.264.797 226.932.126 <<
14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) CP 1.124.142.214 1.111.998.569 1.085.908.950
CS 1.124.146.576 1.111.998.569 1.076.851.547
14.1 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5) CP 220.439.626 238.806.592 232.866.144
CS 220.439.626 238.806.592 223.808.741
Politiche per la famiglia e le disabilità CP 141.716.668 167.339.626 164.163.214
CS 141.716.668 167.339.626 164.163.214
Promozione e garanzia delle pari opportunità CP 60.190.866 59.920.630 59.156.594
CS 60.190.866 59.920.630 50.099.191
Lotta alle dipendenze CP 5.488.429 7.487.576 4.487.576
CS 5.488.429 7.487.576 4.487.576
Tutela delle minoranze linguistiche CP 3.559.342 4.058.760 5.058.760
CS 3.559.342 4.058.760 5.058.760
Sperimentazione di interventi di innovazione sociale CP 9.484.321 << <<
CS 9.484.321 << <<
14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6) CP 143.892.803 133.382.192 132.633.021
CS 143.897.165 133.382.192 132.633.021
Spese di personale per il programma CP 8.687.695 8.567.176 8.317.833
CS 8.687.695 8.567.176 8.317.833
Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani CP 121.300.000 111.300.000 110.800.000
CS 121.300.000 111.300.000 110.800.000
Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale CP 13.905.108 13.515.016 13.515.188
CS 13.909.470 13.515.016 13.515.188
14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11) CP 561.558.502 541.558.502 521.558.502
CS 561.558.502 541.558.502 521.558.502
Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati CP 507.496.853 487.496.853 467.496.853
CS 507.496.853 487.496.853 467.496.853
Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati CP 54.061.649 54.061.649 54.061.649
CS 54.061.649 54.061.649 54.061.649
14.4 Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (24.13) CP 168.124.010 168.124.010 168.124.010
CS 168.124.010 168.124.010 168.124.010
Sostegno al reddito tramite carta acquisti CP 168.124.010 168.124.010 168.124.010
CS 168.124.010 168.124.010 168.124.010
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Programma
Azione
14.5 Tutela della privacy (24.14) CP 30.127.273 30.127.273 30.727.273
CS 30.127.273 30.127.273 30.727.273
Tutela della privacy CP 30.127.273 30.127.273 30.727.273
CS 30.127.273 30.127.273 30.727.273
15 Politiche previdenziali (25) CP 11.466.041.179 11.480.341.179 11.493.741.179
CS 11.466.041.179 11.480.341.179 11.493.741.179
15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2) CP 11.466.041.179 11.480.341.179 11.493.741.179
CS 11.466.041.179 11.480.341.179 11.493.741.179
Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori CP 605.679.364 605.679.364 605.679.364
CS 605.679.364 605.679.364 605.679.364
Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali CP 10.800.000.000 10.800.000.000 10.800.000.000
CS 10.800.000.000 10.800.000.000 10.800.000.000
Previdenza complementare dei pubblici dipendenti CP 60.361.815 74.661.815 88.061.815
CS 60.361.815 74.661.815 88.061.815
16 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) CP 1.226.794.839 1.226.794.839 1.226.794.839
CS 1.226.794.839 1.226.794.839 1.226.794.839
16.1 Rapporti con le confessioni religiose (27.7) CP 1.226.794.839 1.226.794.839 1.226.794.839
CS 1.226.794.839 1.226.794.839 1.226.794.839
Accordi tra Stato e confessioni religiose CP 1.226.794.839 1.226.794.839 1.226.794.839
CS 1.226.794.839 1.226.794.839 1.226.794.839
17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) CP 2.350.010.304 2.338.947.903 2.352.238.133
CS 2.350.010.304 2.338.947.903 2.352.238.133
17.1 Organi costituzionali (1.1) CP 1.742.711.671 1.743.011.671 1.743.211.671
CS 1.742.711.671 1.743.011.671 1.743.211.671
Presidenza della Repubblica CP 224.259.513 224.259.513 224.259.513
CS 224.259.513 224.259.513 224.259.513
Parlamento della Repubblica CP 1.455.629.208 1.455.629.208 1.455.629.208
CS 1.455.629.208 1.455.629.208 1.455.629.208
Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi CP 55.700.000 56.000.000 56.200.000
CS 55.700.000 56.000.000 56.200.000
Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali CP 7.122.950 7.122.950 7.122.950
CS 7.122.950 7.122.950 7.122.950
17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3) CP 607.298.633 595.936.232 609.026.462
CS 607.298.633 595.936.232 609.026.462
Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo CP 476.237.219 446.167.345 445.833.771
CS 476.237.219 446.167.345 445.833.771
Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale CP 19.606.146 34.987.522 78.656.522
CS 19.606.146 34.987.522 78.656.522
Contributo allo Stato dell'8 per mille CP 62.029.694 62.029.694 62.029.694
CS 62.029.694 62.029.694 62.029.694
Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine CP 49.425.574 52.751.671 22.506.475
CS 49.425.574 52.751.671 22.506.475
18 Giovani e sport (30) CP 766.226.617 719.579.223 684.985.737
CS 788.814.767 721.983.223 684.985.737
18.1 Attivita' ricreative e sport (30.1) CP 573.803.615 577.004.189 535.613.887
CS 596.391.765 579.408.189 535.613.887
Investimenti e promozione per la pratica dello sport CP 136.663.715 140.364.289 101.273.987
CS 159.251.865 142.768.289 101.273.987
Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano CP 437.139.900 436.639.900 434.339.900
CS 437.139.900 436.639.900 434.339.900
18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2) CP 192.423.002 142.575.034 149.371.850
CS 192.423.002 142.575.034 149.371.850
Interventi a favore dei giovani CP 43.393.733 43.288.503 42.790.814
CS 43.393.733 43.288.503 42.790.814
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Programma
Azione
Servizio Civile Nazionale CP 149.029.269 99.286.531 106.581.036
CS 149.029.269 99.286.531 106.581.036
19 Giustizia (6) CP 406.196.080 408.633.760 408.977.365
CS 423.261.032 410.633.760 410.977.365
19.1 Giustizia tributaria (6.5) CP 193.632.237 191.069.790 190.813.265
CS 210.697.189 193.069.790 192.813.265
Spese di personale per il programma CP 82.705.678 80.698.810 80.397.418
CS 82.705.678 80.698.810 80.397.418
Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente CP 110.926.559 110.370.980 110.415.847
CS 127.991.511 112.370.980 112.415.847
19.2 Giustizia amministrativa (6.7) CP 180.063.843 185.063.970 185.664.100
CS 180.063.843 185.063.970 185.664.100
Giustizia amministrativa CP 180.063.843 185.063.970 185.664.100
CS 180.063.843 185.063.970 185.664.100
19.3 Autogoverno della magistratura (6.8) CP 32.500.000 32.500.000 32.500.000
CS 32.500.000 32.500.000 32.500.000
Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario CP 32.500.000 32.500.000 32.500.000
CS 32.500.000 32.500.000 32.500.000
20 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) CP 6.910.767.975 7.339.967.975 7.908.167.975
CS 1.740.967.975 3.411.967.975 3.927.967.975
20.1 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4) CP 6.910.767.975 7.339.967.975 7.908.167.975
CS 1.740.967.975 3.411.967.975 3.927.967.975
Politiche di coesione CP 6.910.767.975 7.339.967.975 7.908.167.975
CS 1.740.967.975 3.411.967.975 3.927.967.975
21 Debito pubblico (34) CP 305.437.483.200 325.224.483.200 330.585.783.200
CS 305.437.483.200 325.224.483.200 330.585.783.200
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1) CP 72.230.013.000 71.767.013.000 67.945.313.000
CS 72.230.013.000 71.767.013.000 67.945.313.000
Oneri finanziari su titoli del debito statale CP 64.720.000.000 62.677.000.000 60.855.300.000
CS 64.720.000.000 62.677.000.000 60.855.300.000
Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi CP 6.300.000.000 8.000.000.000 6.000.000.000
CS 6.300.000.000 8.000.000.000 6.000.000.000
Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali CP 120.000.000 << <<
CS 120.000.000 << <<
Oneri per la gestione del debito CP 1.090.013.000 1.090.013.000 1.090.013.000
CS 1.090.013.000 1.090.013.000 1.090.013.000
21.2 Rimborsi del debito statale (34.2) CP 233.207.470.200 253.457.470.200 262.640.470.200
CS 233.207.470.200 253.457.470.200 262.640.470.200
Rimborso titoli del debito statale CP 232.604.370.200 252.854.370.200 262.037.370.200
CS 232.604.370.200 252.854.370.200 262.037.370.200
Rimborso buoni postali CP 100.000 100.000 100.000
CS 100.000 100.000 100.000
Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire CP 3.000.000 3.000.000 3.000.000
CS 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Passività a carico dello Stato CP 600.000.000 600.000.000 600.000.000
CS 600.000.000 600.000.000 600.000.000
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) CP 1.040.918.200 1.064.926.198 1.036.952.013
CS 1.059.494.788 1.063.803.415 1.036.890.013
22.1 Indirizzo politico (32.2) CP 23.937.386 23.781.286 23.776.872
CS 23.937.386 23.781.286 23.776.872
Ministro e Sottosegretari di Stato CP 625.300 625.300 625.300
CS 625.300 625.300 625.300
Indirizzo politico-amministrativo CP 21.579.543 21.423.443 21.419.029
CS 21.579.543 21.423.443 21.419.029
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(in Euro)
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Programma
Azione
Valutazione e controllo strategico (OIV) CP 1.732.543 1.732.543 1.732.543
CS 1.732.543 1.732.543 1.732.543
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) CP 224.413.378 251.965.953 248.689.660
CS 234.154.858 250.843.170 248.689.660
Spese di personale per il programma CP 84.033.583 102.231.223 102.482.905
CS 84.033.583 102.231.223 102.482.905
Gestione del personale CP 46.469.449 47.412.482 46.415.299
CS 46.469.449 47.412.482 46.415.299
Gestione comune dei beni e servizi CP 16.095.301 17.099.700 13.934.471
CS 18.095.301 17.099.700 13.934.471
Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici CP 77.815.045 85.222.548 85.856.985
CS 85.556.525 84.099.765 85.856.985
22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4) CP 549.042.935 555.967.100 527.824.613
CS 549.042.935 555.967.100 527.762.613
Spese di personale per il programma CP 1.801.646 1.743.455 1.683.728
CS 1.801.646 1.743.455 1.621.728
Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti cartotecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo CP 245.714.513 245.714.513 245.714.513
CS 245.714.513 245.714.513 245.714.513
Sistema statistico nazionale (SISTAN) CP 231.874.728 236.874.728 211.874.728
CS 231.874.728 236.874.728 211.874.728
Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni CP 3.576.486 3.576.486 3.576.486
CS 3.576.486 3.576.486 3.576.486
Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni CP 32.740.828 32.739.893 32.739.893
CS 32.740.828 32.739.893 32.739.893
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche CP 4.268.826 4.268.826 4.268.826
CS 4.268.826 4.268.826 4.268.826
Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche CP 2.569.331 2.569.331 2.566.629
CS 2.569.331 2.569.331 2.566.629
Attuazione dell'agenda digitale italiana CP 26.496.577 28.479.868 25.399.810
CS 26.496.577 28.479.868 25.399.810
22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5) CP 152.776.850 142.545.637 146.154.711
CS 153.171.892 142.545.637 146.154.711
Spese di personale per il programma CP 119.484.087 124.088.355 127.612.468
CS 119.484.087 124.088.355 127.612.468
Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri CP 33.292.763 18.457.282 18.542.243
CS 33.687.805 18.457.282 18.542.243
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7) CP 90.747.651 90.666.222 90.506.157
CS 99.187.717 90.666.222 90.506.157
Spese di personale per il programma CP 7.050.284 6.818.857 6.538.786
CS 7.050.284 6.818.857 6.538.786
Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement) CP 49.691.664 48.891.662 49.011.668
CS 58.131.730 48.891.662 49.011.668
Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA) CP 2.978.051 3.928.051 3.928.051
CS 2.978.051 3.928.051 3.928.051
Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti cartotecnici e relative attività di vigilanza e controllo CP 13.027.652 13.027.652 13.027.652
CS 13.027.652 13.027.652 13.027.652
Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi CP 18.000.000 18.000.000 18.000.000
CS 18.000.000 18.000.000 18.000.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(in Euro)
020/606/11
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
23 Fondi da ripartire (33) CP
12.195.024.531 17.268.638.729 18.361.440.549
CS 19.795.024.531 23.568.638.729 24.634.560.554
23.1 Fondi da assegnare (33.1) CP 6.993.489.089 11.721.713.038 12.628.878.454
CS 6.993.489.089 11.721.713.038 12.627.498.459
Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale CP 3.026.777.540 5.360.911.540 5.588.025.540
CS 3.026.777.540 5.360.911.540 5.588.025.540
Fondi da assegnare per esigenze di gestione CP 101.855.361 171.461.151 355.585.409
CS 101.855.361 171.461.151 355.585.409
Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche CP 675.834.611 918.026.266 1.046.558.587
CS 675.834.611 918.026.266 1.045.178.592
Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici CP 25.544.276 29.544.276 29.544.276
CS 25.544.276 29.544.276 29.544.276
Fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi CP << << <<
CS << << <<
Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni CP 300.000.000 300.000.000 300.000.000
CS 300.000.000 300.000.000 300.000.000
Fondi da assegnare per interventi di settore CP 532.743.278 977.743.278 1.031.743.278
CS 532.743.278 977.743.278 1.031.743.278
Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale CP 1.721.734.023 3.345.026.527 3.653.421.364
CS 1.721.734.023 3.345.026.527 3.653.421.364
Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori CP 99.000.000 99.000.000 99.000.000
CS 99.000.000 99.000.000 99.000.000
Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF CP 510.000.000 520.000.000 525.000.000
CS 510.000.000 520.000.000 525.000.000
23.2 Fondi di riserva e speciali (33.2) CP 5.201.535.442 5.546.925.691 5.732.562.095
CS 12.801.535.442 11.846.925.691 12.007.062.095
Fondi di riserva CP 4.700.000.000 4.800.000.000 4.800.000.000
CS 12.300.000.000 11.100.000.000 11.074.500.000
Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa CP 501.535.442 746.925.691 932.562.095
CS 501.535.442 746.925.691 932.562.095
TOTALE CP 606.342.235.951 631.389.143.301 638.784.995.360
CS 614.652.194.513 642.368.496.130 648.201.238.948
RIEPILOGO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(in Euro)
020/608/1
RIEPILOGO 2020 2021 2022
Spese correnti CP 342.945.376.598 346.795.099.862 343.989.479.739
CS 355.769.399.565 360.987.301.471 356.870.914.077
FUNZIONAMENTO CP 24.710.618.025 23.384.403.467 23.393.557.107
CS 24.772.932.372 23.386.780.684 23.394.648.843
INTERVENTI CP 212.080.719.982 213.325.958.467 213.949.065.587
CS 217.242.428.602 221.215.782.859 220.565.345.587
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CP 28.414.862.638 32.465.999.888 33.023.405.826
CS 36.014.862.638 38.765.999.888 39.287.468.428
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO CP 77.739.175.953 77.618.738.040 73.623.451.219
CS 77.739.175.953 77.618.738.040 73.623.451.219
Spese in conto capitale CP 28.886.245.412 29.965.880.842 31.087.102.059
CS 24.372.181.007 26.753.032.062 27.621.911.309
INVESTIMENTI CP 21.162.495.362 22.000.971.212 24.022.989.153
CS 16.112.430.957 18.105.122.432 20.043.798.403
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE CP 2.221.853.517 2.073.978.935 2.413.677.876
CS 2.221.853.517 2.073.978.935 2.413.677.876
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE CP 5.501.896.533 5.890.930.695 4.650.435.030
CS 6.037.896.533 6.573.930.695 5.164.435.030
Rimborso passivita' finanziarie CP 234.510.613.941 254.628.162.597 263.708.413.562
CS 234.510.613.941 254.628.162.597 263.708.413.562
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO CP 234.510.613.941 254.628.162.597 263.708.413.562
CS 234.510.613.941 254.628.162.597 263.708.413.562
TOTALE CP 606.342.235.951 631.389.143.301 638.784.995.360
CS 614.652.194.513 642.368.496.130 648.201.238.948
ELENCHI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
020/610/1
ELENCO N.1
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) 2208, 2230, 9517, 9523, 9536
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1) 2.3 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)
3501/1-2, 3511/1, 3545, 3830, 3831, 3851, 3858, 3865, 3955, 3986, 3987, 4015, 4016 2763, 2764
1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3) 2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)
4201/1-2, 4206, 4212, 4215, 4222, 4223/1, 4260, 3988, 4289, 4360, 4370 7554
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) 3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
1381/1-2, 1392/1, 1401, 1435, 1609, 7607 3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5) 2751, 2752, 2816
3556, 3558, 3931, 3800, 3807, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3838, 3866 3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6) 1282, 1648, 7175, 7176, 7177, 7178
1374/1-2, 1386/1, 1417, 1442, 1443 5 Ordine pubblico e sicurezza (7)
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7) 5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)
4219/1-2, 4235, 4236, 4238, 4239/1, 4271, 4361, 4371
2601/1-2, 2619/1, 2655, 2656, 2657, 2822, 2826
1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8) 7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)
7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)
2646/1-2, 2647/1 7407
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10) 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)
3561, 3857 14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)
1.9 Servizi finanziari e monetazione (29.9) 1241/1-2, 1244/1, 1254, 1260, 1311, 1312, 1313
1565, 2142 14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 1250, 1273, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319
020/610/2
ELENCO N. 1
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)
15 Politiche previdenziali (25) 22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2) 22.1 Indirizzo politico (32.2)
1001, 1007, 1008/1, 1009/1, 1011/1-2
1585, 1686, 2198
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) 1227, 1229, 1230/1-2, 1236/1, 1256, 1289, 1411, 1325, 1334
17.1 Organi costituzionali (1.1) 22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)
2100, 2109
1382/1-2, 1394/1, 1403
19 Giustizia (6) 22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle
19.1 Giustizia tributaria (6.5) Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)
4431, 4432, 4435/1-2, 4436/1-2, 4439, 4445/1, 4446/1, 4469, 4474, 4442
1265/1-2, 1266/1
21 Debito pubblico (34) 22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1) 1233/1-2, 1242/1, 2130
2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2222, 2224, 2242, 2247
21.2 Rimborsi del debito statale (34.2) 23 Fondi da ripartire (33)
23.1 Fondi da assegnare (33.1)
9537, 9539, 9565, 9590 3020, 3021
020/610/3
ELENCO N. 1
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5)
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) 2491/1-2, 2495/1
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5) 5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)
2492/1-2, 2500, 2502/1, 2600, 2660, 2680
2101/1-2, 2104/1-2, 2113/1, 2163, 2202, 2263, 2273
5.3 Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)
1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale (11.6)
2106/1-2, 2108, 2109, 2137/1 3335/1-2, 3341/1, 3560, 3565
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7) 6 Ricerca e innovazione (17)
2210/1-2, 2214/1, 2215, 2221 6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10) 4304/1-2, 4314/1
2604/1-2, 2613/1, 2663, 2330, 2331, 2333
1.5 Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (11.11) 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
7.1 Indirizzo politico (32.2)
1240/1-2, 1242/1 1001, 1007/1-2, 1041, 1042/1, 1044/1, 1122, 1123
2 Regolazione dei mercati (12) 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
2.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4) 1202, 1204, 1205/1-2, 1211, 1215, 1218/1, 1358, 1359, 1360, 1822, 2218, 1750, 1760
1208/1-2, 1223, 1225/1, 1229, 2100, 1500, 1600, 1601
4 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)
4.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)
3507/1-2, 3516/1, 3522, 3523
4.3 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)
3515/1-2, 3530/1, 3534, 3535, 3538, 3542, 3563, 3591, 3595
5 Comunicazioni (15)
020/610/4
ELENCO N. 1
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
1 Politiche per il lavoro (26) 5.1 Indirizzo politico (32.2)
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) 1001, 1003/1-2, 1007, 1008/1, 2508/1
2563, 4061/1-2, 4065/1, 4113 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7) 2931, 4763/1-2, 4767/1, 4772, 4773, 4815, 4774, 3161, 4951
1201/1-2, 1205/1, 1269
1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)
2513, 4961/1-2, 4965/1, 5013
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)
3061/2, 3065/1, 3113
2 Politiche previdenziali (25)
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)
4231/1-2, 4235/1, 4283
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)
5141/1-2, 5145/1, 5193
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)
2522, 2523, 3420/1-2, 3425/1, 3473
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)
3680/1-2, 3685/1, 3691
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ELENCO N. 1
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
1 Giustizia (6)
1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)
1600/1-2, 1601/1-2, 1602/1-2, 1606, 1608/1, 1610/1, 1616, 1629, 1680, 1685, 1772, 1805, 1871
1.2 Giustizia civile e penale (6.2)
1400/1-2, 1402/1-2, 1421/1, 1430, 1431/1, 1459, 1503
1.3 Giustizia minorile e di comunita' (6.3)
2000/1-2, 2001/1-2, 2002/1-2, 2016, 2024, 2030, 2032/1, 2033/1, 2036, 2071, 2133, 2134
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6)
1200/1-2, 1201/1-2, 1209/1, 1210/1, 1258, 1261, 1262, 1264, 1363, 1360, 1362
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
2.1 Indirizzo politico (32.2)
1001, 1005/1-2, 1008/1-2, 1019/1, 1020, 1021/1, 1095
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
1405, 1408, 1412/1-2, 1413/1-2, 1432/1, 1454, 1460, 1422, 1458, 1541
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ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 1201/1-2, 1203/1
1.1 Protocollo internazionale (4.1) 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
1170/1-2, 1172/1 2.1 Indirizzo politico (32.2)
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2) 1001, 1041/1-2, 1043/1, 1045/1-2, 1046/1, 1057, 1058/1
2001/1-2, 2002/1-2, 2003/1, 2018/1, 2202, 2203, 2303, 2306 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) 1301/1-2, 1303/1, 1308, 1305, 1397
3601/1-2, 3602/1-2, 3603/1, 3618/1, 3750 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6) 4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)
3301/1-2, 3302/1-2, 3303/1, 3318/1, 3393/1-2-5-6-7-9-10-11-12-13-14-16-17
2404/1-2, 2406/1, 2408, 2420, 2314/1, 2315, 2410
1.5 Integrazione europea (4.7)
4501/1-2, 4502/1-2, 4503/1, 4504/1, 4509, 4531/1-4-5, 4540, 4546
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)
3001/1-2, 3002/1-2, 3003/1, 3018/1, 3095, 3104, 3108, 3152
1.7 Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (4.9)
2401/1-2, 2402/1-2, 2403/1, 2418/1, 2441, 2513, 2561, 2752/1-3-4-6-7-10
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)
1519/1-2, 1521/1
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)
1241/1-2, 1242/1-2, 1243/1, 1244/1, 1250, 1271, 1273, 1277/1-2, 1279/1, 1281/1-2, 1282/1, 1286, 1287, 1288
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)
1121/1-2, 1122/1-2, 1123/1, 1130/1, 1164
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15)
1631/1-2, 1638/1
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ELENCO N. 1
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)
1 Istruzione scolastica (22) 1616/1-2, 1621/1, 1657, 2020
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1) 3 Ricerca e innovazione (17)
1175/1-2, 1177/1, 1244, 1317 3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)
1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8) 1607/1-2, 1624/1, 1702, 1703, 7291, 7292, 7293, 7294
1305/1-2, 1319/1 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15) 4.1 Indirizzo politico (32.2)
1001 1006/1-2 1015/1 1016 1017/1
1307/1-2, 1321/1
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16) 4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
1013, 1019, 1021, 1050, 1056, 1176, 1184/1-2, 1187, 1189/1, 1193, 1223, 1242, 1245,
2098/1-2, 2109/1, 2133, 2134 1300, 1303, 1333, 1376, 1400, 1620, 1625, 1656, 1661, 1669, 2117, 2118, 2900,
1064, 1301, 1334, 1337, 1531, 1697, 1698, 1770, 2219
1.6 Istruzione del primo ciclo (22.17)
2127/1, 2128/1, 2140/1, 2154/1-4, 2155/1-4, 2156/1-4, 2327/1, 2354/1-4, 2427/1, 2428/1, 2440/1, 2454/1-4, 2455/1-4, 2456/1-4
1.7 Istruzione del secondo ciclo (22.18)
2145/1, 2149/1-4, 2345/1, 2349/1-4, 2445/1, 2449/1-4
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)
1401, 2010, 2305/1-2, 2319/1, 2510, 2533
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)
2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)
1617/1-2, 1631/1, 1682
2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)
1600/1-2, 1603/1-2-3, 1613/1, 1619/1, 1655, 1675, 2303/1-2-3, 2313/1
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ELENCO N. 1
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)
MINISTERO DELL'INTERNO 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2) 2201/1-2, 2209/1, 2313, 2355
2900/1-2, 2916, 2918, 2945/1, 2952, 2951 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 6.1 Indirizzo politico (32.2)
1001, 1012/1, 1013/1-2, 1014/1, 1015/1
2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8) 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
1501/1-2, 1503/1-2, 1505, 1509/1, 1510/1, 1520, 1521 2901/1-2, 2904, 2907, 2908, 2910/1, 2937, 2963, 2965, 3010
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)
1181/1-2, 1195/1
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)
1183/1-2, 1191/1, 1327, 1402
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)
2501/1-2, 2509/1-2, 2522/1, 2523/1, 2599, 2603, 2675, 2677, 2687, 2688, 2689, 2690, 2823, 2860, 2865
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)
2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2812, 2851, 2871, 2872
4 Soccorso civile (8)
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)
1810/3, 1812/1-2
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)
1801/1-2, 1811, 1820/1, 1821/1, 1831/1-2, 1857, 1858, 1861, 1917, 1918, 2051, 2081, 2086
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ELENCO N. 1
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)
FONDO EDIFICI DI CU/TO
1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)
1.1 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)
160, 165, 351, 402, 243, 502
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ELENCO N. 1
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)
1.2 Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.5)
2010/1-2, 2019/1, 2106, 2107, 2713, 4122
1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)
3422/1-2, 3435/1
1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12)
3001/1-2, 3006/1, 3083, 3093, 1823
1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)
1351/1-2, 1357/1, 1400, 1401, 1402, 2715, 1641/2, 1642, 1643
1.7 Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti (18.15)
4101/1-2, 4103/1, 4121
1.8 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili (18.16)
2001/1-2, 2003/1, 2031, 2032, 2073
1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19)
2105, 3094, 4201/1-2, 4203/1
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
3.1 Indirizzo politico (32.2)
1001, 1014/1-2, 1037, 1038, 1039/1
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
3421/1-2, 3427, 3428, 3430/1, 3470, 3482, 3472, 3473, 3871
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ELENCO N. 1
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 3 Casa e assetto urbanistico (19)
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)
1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11) 1580/1-2, 1600/1, 1605, 1629
1583/1-2, 1602/1, 1603, 1619 4 Ordine pubblico e sicurezza (7)
1.2 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)
1174/1-2, 1204, 1207/1, 1211 2043/1-2, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2054/1-2, 2062, 2063/1, 2065, 2066/1,
2112, 2131, 2132, 2133, 2259, 2309
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9) 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
2920/1-2, 2924, 2927/1, 2928 5.1 Indirizzo politico (32.2)
1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10) 1001, 1007/1-2, 1014, 1015/1, 1016/1-2, 1020/1, 1032
1178/1-2, 1186, 1187/1, 1639, 1640 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
1168, 1173/1-2, 1185, 1192, 1197, 1200, 1203, 1206/1, 1230, 1263, 1375, 1478, 1480
2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)
1148/1-2, 1158, 1159/1, 1188, 1248
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)
1620/1, 1623, 1661/1-2, 1673
2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)
1176/1-2, 1231, 1287, 1291/1
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)
1150/1-2, 1244, 1289, 1293/1
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)
1657, 1658, 1659, 1664/1-2, 1666, 1669, 1670, 1671, 1672/1, 1891
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)
1177/1-2, 1228, 1288, 1292/1
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ELENCO N. 1
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)
MINISTERO DELLA DIFESA
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)
4800/1-2, 4802/1-2, 4805, 4807, 4811, 4812/1, 4813/1, 4814, 4843, 4861
1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)
4160, 4161, 4162, 4191/1-2, 4195/1-2, 4202, 4203/1, 4204/1, 4223
1.3 Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)
4311/1-2, 4315/1-2, 4322, 4323/1, 4324/1, 4326/1-2, 4344
1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)
4461/1-2, 4465/1-2, 4472, 4473/1, 4474/1, 4493
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)
1201/1-2, 1204/1-2, 1207/1-2, 1211/1, 1212, 1213/1, 1214/1, 1219, 1232, 1254, 1330, 7137
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)
2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)
2851/1-2, 2856, 2860, 2862/1-3, 2865/1-2-4, 2878, 2884, 2885, 2914, 2923/1, 2938, 2977, 2898
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
3.1 Indirizzo politico (32.2)
1001, 1009/1-2, 1015/1-2, 1021, 1022/1, 1023/1, 1031
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
1100/1-2, 1104/1-2, 1108, 1109/1-3, 1110/1, 1111/1, 1117, 1149, 1162, 1163, 1208, 1217, 1225/2, 1390
3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6)
1389, 1391, 1392
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ELENCO N. 1
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)
1152/1-2, 1156/1, 1416, 1417
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale (9.5)
2397/1-2, 2409/1, 2470, 2471, 2472
1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)
1871/1-2, 1883/1, 1957, 1958, 1959, 1471
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
2.1 Indirizzo politico (32.2)
1001, 1007/1-2, 1022, 1024/1, 1025/1
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
1874/1-2, 1878, 1889, 1893/1, 1899, 2400, 1165, 2318
4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)
4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18)
4001/1-2, 4005/1, 4320
020/610/14
ELENCO N. 1
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO 1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)
6001/1-2, 6005/1, 6032
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2) 1.19 Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (21.19)
6501/1-2, 6505/1, 6532 1251/1-2, 1254/1
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5) 1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20)
1018/1-2, 1020/1 1701/1-2, 1703/1
1.3 Tutela dei beni archeologici (21.6)
4001/1-2, 4005/1, 4051, 4052, 4053, 4075, 4131 2 Ricerca e innovazione (17)
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (17.4)
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9) 2033/1-2, 2036/1, 2521
3001/1-2, 3005/1, 3031
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) 3 Turismo (31)
3.1 Sviluppo e competitività del turismo (31.1)
3501/1-2, 3505/1, 3532 6801/1-2, 6805/1, 6814
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12) 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
4501/1-2, 4505/1, 4551, 4553, 5052 4.1 Indirizzo politico (32.2)
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13) 1001, 1006/1-2, 1015, 1016/1, 1025/1
5601/1-2, 5606/1, 5655 4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14) 1204, 1813, 2021, 5701/1-2, 5703, 5705/1, 2450, 5745
1187/1-2, 1197/1
1.9 Tutela del patrimonio culturale (21.15)
1801/1-2, 1804/1, 2024
1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)
4801/1-2, 4804/1, 4835, 4836, 4837
020/610/15
ELENCO N. 1
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)
MINISTERO DELLA SALUTE 1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)
5701/1-2, 5703/1
1 Tutela della salute (20)
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1) 1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)
4001/1-2, 4003/1, 2317 6001/1-2, 6003/1
1.2 Sanità pubblica veterinaria (20.2) 2 Ricerca e innovazione (17)
5001/1-2, 5003/1, 5330 2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3) 3009/1-2, 3013/1
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)
2001/1-2, 2003/1, 2359, 4388, 4391
5200/1-2, 5202/1
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
3008/1-2, 3012/1 3.1 Indirizzo politico (32.2)
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) 1001, 1003/1-2, 1007, 1008/1, 1009/1
3040/1-2, 3041/1, 3042/1 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (20.6) 1205/1, 1222, 1223, 1269, 4763/1-2, 4773, 1208/1-2, 3161, 4951
5501/1-2, 5503/1
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)
4501/1-2, 4503/1, 2409
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)
2501/1-2, 2503/1
1.9 Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)
2100/1-2, 2103/1
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)
2140/1-2, 2143/1
020/016/1
ELENCO N. 2
ELENCO DELLE SPESE PER LE QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE
(ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)
SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO DA SOSTENERSI IN OCCASIONI DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O INCOLUMITA' PUBBLICA.
SPESE CONNESSE CON L'ASSISTENZA A PROFUGHI, A CONNAZIONALI RIMPATRIATI E PROFUGHI DALL'ESTERO, OVVERO PER LA TUTELA E L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ALL'ESTERO.
SPESE CONNESSE CON MANIFESTAZIONI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' ALL'ESTERO.
SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD ORGANISMI INTERNAZIONALI.
SPESE DI OSPITALITA' E DI CERIMONIALE.
SPESE DA SOSTENERSI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE, DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI IN SENO AL PARLAMENTO EUROPEO O DI REFERENDUM POPOLARI.
SPESE DI TRASPORTO, DI SISTEMAZIONE E SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO, E VISITE DI STATO.
SPESE PER I VIAGGI DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALL'INTERNO E ALL'ESTERO.
SPESE PER CANONI DI AFFITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI, MANUNTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI.
SPESE INERENTI AL RECUPERO DEI BENI CULTURALI E ARTISTICI.
SPESE RISERVATE E SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO E CON LA DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO.
SPESE PER I VIVERI E GLI ASSEGNI DI VITTO, SPESE DI VESTIARIO E DI EQUIPAGGIAMENTO.
SPESE PER IL PAGAMENTO DI INDENNIZZI A RAPPRESENTANZE ESTERE IN ITALIA PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI IN OCCASIONE DI ATTI TERRORISTICI.
SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E DEI TRIBUTI SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.
SPESE PER LE FORNITURE DA ESEGUIRSI DA PARTE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.
SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO E ALLA MANUTENZIONE DI MEZZI PER LA PULIZIA ED IL DISINQUINAMENTO DEL DEMANIO MARITTIMO; SPESE PER LA RIMOZIONE DI CARICHI INQUINANTI E PER SOCCORSI A NAVI IN PERICOLO E A NAUFRAGHI.
SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO.
SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MEDICINALI ED ALTRO MATERIALE PROFILATTICO DI USO NON RICORRENTE, NONCHE' PER INTERVENTI DI PREVENZIONE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, LE EPIDEMIE E LE EPIZOOZIE.
SPESE CONNESSE CON INTERVENTI MILITARI ALL'ESTERO, ANCHE DI CARATTERE UMANITARIO, CORRELATI AD ACCORDI INTERNAZIONALI.
020/618/1
BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022 ELENCO NUMERO 3
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE
(in Euro)
MINISTERI 2020 2021 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 60.835.694 76.412.774 92.544.844
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 8.561.523 3.984.570 2.619.141
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI << 15.000.000 25.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 13.657.773 24.061.639 23.845.298
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 63.605.759 78.854.961 78.854.961
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 14.326.000 11.526.000 17.402.000
MINISTERO DELL'INTERNO 7.010.000 11.848.487 11.298.872
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 14.200.000 29.200.000 29.200.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 113.000 12.226.644 20.741.363
MINISTERO DELLA DIFESA 10.000.000 10.000.000 10.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 17.249.000 16.249.000 32.249.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO 9.390.104 11.410.527 17.655.527
MINISTERO DELLA SALUTE 17.485.589 22.750.089 32.750.089
TOTALE ACCANTONAMENTI 236.434.442 323.524.691 394.161.095
020/620/1
BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022 ELENCO NUMERO 4
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE
(in Euro)
MINISTERI 2020 2021 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 132.648.000 149.648.000 229.648.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 15.000.000 35.000.000 25.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 2.753.000 22.753.000 22.753.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 10.000.000 20.000.000 30.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 20.000.000 25.000.000 25.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 5.000.000 20.000.000 30.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO 10.000.000 25.000.000 30.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 30.000.000 30.000.000 30.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 10.000.000 50.000.000 60.000.000
MINISTERO DELLA DIFESA << 10.000.000 20.000.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO 6.700.000 3.000.000 3.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE 23.000.000 33.000.000 33.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI 265.101.000 423.401.000 538.401.000
020/626/1
ELENCO N. 5
PROGRAMMI E CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 4, DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 831
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)
1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)
4203, 4206, 4230, 4281, 4282, 4291, 4295, 4315, 4330
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)
4229, 4264, 4273, 4274, 4275, 4276, 4278, 4279, 4280, 4283, 4284, 4285, 4288
TABELLA N. 3
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
030/606/1
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
1.1 1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) CP
4.468.792.712 6.415.995.341 5.514.447.191
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5) CS 4.548.812.981 6.543.360.805 5.689.443.292
CP 3.324.124.281 3.435.616.880 2.729.056.956
CS 3.354.751.589 3.559.913.773 2.904.052.418
Spese di personale per il programma CP 6.076.146 6.073.723 6.072.254
Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali CS CP 6.076.146 106.522.357 6.073.723 106.522.357 6.072.254 61.522.357
CS 116.522.357 106.522.657 61.522.357
Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica CP 336.685.086 452.149.435 399.464.315
CS 338.557.670 454.954.959 372.229.174
Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa CP 2.608.514.808 2.684.456.144 2.155.582.810
CS 2.626.596.946 2.805.947.213 2.357.813.413
Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa CP 265.451.724 185.541.061 105.541.060
CS 265.451.724 185.541.061 105.541.060
Promozione delle PMI e del movimento cooperativo CP 874.160 874.160 874.160
CS 1.546.746 874.160 874.160
1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale (11.6) CP 25.029.408 23.025.100 23.021.497
CS 25.031.833 23.025.525 23.022.136
Spese di personale per il programma CP 4.721.253 4.717.584 4.713.981
CS 4.721.253 4.717.584 4.713.981
Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e camerale e registro delle imprese CP 19.024.203 17.023.564 17.023.564
CS 19.026.628 17.023.564 17.024.203
Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie CP 1.283.952 1.283.952 1.283.952
CS 1.283.952 1.284.377 1.283.952
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7) CP 1.007.008.660 2.874.718.077 2.686.246.498
CS 1.052.042.654 2.874.718.893 2.686.246.498
Spese di personale per il programma CP 9.984.837 9.959.515 10.149.402
CS 9.984.837 9.959.515 10.149.402
Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese CP 947.353.421 2.132.988.160 1.949.326.694
CS 992.360.921 2.132.988.568 1.949.326.694
Garanzie e sostegno al credito alle PMI CP 49.670.402 731.770.402 726.770.402
CS 49.696.896 731.770.810 726.770.402
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10) CP 110.154.493 80.159.811 73.646.884
CS 114.511.035 83.226.291 73.646.884
Spese di personale per il programma CP 6.678 815 6.684 133 6.671 906
CS 6.678.815 6.684.133 6.671.906
Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi CP 63.864.256 33.864.256 27.363.556
CS 68.220.798 36.930.736 27.363.556
Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale CP 39.611.422 39.611.422 39.611.422
CS 39.611.422 39.611.422 39.611.422
1.5 Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (11.11) CP 2.475.870 2.475.473 2.475.356
CS 2.475.870 2.476.323 2.475.356
Spese di personale per il programma CP 2.381.924 2.381.527 2.381.410
CS 2.381.924 2.381.527 2.381.410
Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali CP 93.946 93.946 93.946
CS 93.946 94.796 93.946
2 Regolazione dei mercati (12) CP 44.878.586 40.483.297 40.476.815
CS 63.372.824 40.474.110 40.476.815
2.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4) CP 44.878.586 40.483.297 40.476.815
CS 63.372.824 40.474.110 40.476.815
Spese di personale per il programma CP 6.694.279 6.687.159 6.683.187
CS 6.694.279 6.687.159 6.683.187
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
030/606/2
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP CP 32.504.620 28.662.209 28.662.209
CS 51.008.045 28.662.209 28.662.209
Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati CP 5.679.687 5.133.929 5.131.419
CS 5.670.500 5.124.742 5.131.419
4 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) CP 356.114.895 320.718.636 389.266.875
CS 382.286.895 320.721.186 389.266.875
4.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7) CP 169.982.252 141.246.701 145.802.722
CS 195.982.252 141.247.551 145.802.722
Spese di personale per il programma CP 3.908.008 3.924.471 3.904.485
CS 3.908.008 3.924.471 3.904.485
Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili CP 144.074.244 85.322.230 104.898.237
CS 170.074.244 85.323.080 104.898.237
Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività CP 22.000.000 52.000.000 37.000.000
CS 22.000.000 52.000.000 37.000.000
4.3 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8) CP 186.132.643 179.471.935 243.464.153
CS 186.304.643 179.473.635 243.464.153
Spese di personale per il programma CP 6.422.915 6.417.207 6.409.425
CS 6.422.915 6.417.207 6.409.425
Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche CP 8.467.935 7.412.935 7.412.935
CS 8.633.935 7.413.785 7.412.935
Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale CP 171.241.793 165.641.793 229.641.793
CS 171.247.793 165.642.643 229.641.793
5 Comunicazioni (15) CP 529.080.888 281.191.235 411.933.998
CS 588.829.782 281.192.510 411.933.998
5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5) CP 11.188.042 10.908.589 10.900.294
CS 11.188.892 10.908.589 10.900.294
Spese di personale per il programma CP 5.055.177 5.032.724 5.024.429
CS 5.055.177 5.032.724 5.024.429
Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione CP 6.132.865 5.875.865 5.875.865
CS 6.133.715 5.875.865 5.875.865
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8) CP 476.537.717 228.932.157 360.026.295
CS 536.285.761 228.932.582 360.026.295
Spese di personale per il programma CP 5.864.986 5.764.536 5.758.674
CS 5.864.986 5.764.536 5.758.674
Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale CP 53.101.773 11.903.773 11.903.773
CS 111.798.102 11.904.198 11.903.773
Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale CP 417.570.958 211.263.848 342.363.848
CS 418.622.673 211.263.848 342.363.848
5.3 Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9) CP 41.355.129 41.350.489 41.007.409
CS 41.355.129 41.351.339 41.007.409
Spese di personale per il programma CP 34.502.654 34.348.014 34.311.787
CS 34.502.654 34.348.014 34.311.787
Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza CP 6.852.475 7.002.475 6.695.622
CS 6.852.475 7.003.325 6.695.622
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
030/606/3
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
6 Ricerca e innovazione (17) CP
10.167.845 10.155.109 10.143.812
CS 10.439.462 10.155.109 10.143.812
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18) CP 10.167.845 10.155.109 10.143.812
CS 10.439.462 10.155.109 10.143.812
Spese di personale per il programma CP 4.694.521 4.655.785 4.644.488
CS 4.694.521 4.655.785 4.644.488
Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica CP 5.473.324 5.499.324 5.499.324
CS 5.744.941 5.499.324 5.499.324
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) CP 65.974.930 132.961.560 103.025.097
CS 66.007.636 132.964.780 103.025.007
7.1 Indirizzo politico (32.2) CP 18.431.214 81.690.780 44.087.088
CS 18.431.214 81.691.630 44.087.178
Ministro e Sottosegretari di Stato CP 862.582 862.582 862.582
CS 862.582 862.582 862.582
Indirizzo politico-amministrativo CP 15.814.973 15.755.971 15.652.279
CS 15.814.973 15.756.821 15.652.369
Valutazione e controllo strategico (OIV) CP 1.306.340 947.335 947.335
CS 1.306.340 947.335 947.335
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti CP 447.319 64.124.892 26.624.892
CS 447.319 64.124.892 26.624.892
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) CP 47.543.716 51.270.780 58.938.009
CS 47.576.422 51.273.150 58.937.829
Spese di personale per il programma CP 24.541.454 32.112.247 39.673.079
CS 24.541.454 32.112.247 39.673.079
Gestione del personale CP 9.311.094 9.230.862 9.230.862
CS 9.311.094 9.230.862 9.230.862
Gestione comune dei beni e servizi CP 13.691.168 9.927.671 10.034.068
CS 13.723.874 9.930.041 10.033.888
TOTALE CP 5.475.009.856 7.201.505.178 6.469.293.788
CS 5.659.749.580 7.328.868.500 6.644.289.799
RIEPILOGO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
030/608/1
RIEPILOGO 2020 2021 2022
Spese correnti CP 523.788.367 491.583.962 440.414.820
CS 604.204.285 491.584.461 440.414.640
FUNZIONAMENTO CP 183.279.964 187.575.622 194.808.146
CS 183.790.269 187.576.121 194.807.966
INTERVENTI CP 236.909.980 210.230.856 158.606.863
CS 316.815.593 210.230.856 158.606.863
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CP 81.067.805 81.067.805 81.167.805
CS 81.067.805 81.067.805 81.167.805
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO CP 22.530.618 12.709.679 5.832.006
CS 22.530.618 12.709.679 5.832.006
Spese in conto capitale CP 4.708.300.383 6.537.089.834 5.929.169.914
CS 4.812.624.189 6.664.452.657 6.104.166.105
INVESTIMENTI CP 4.707.853.064 6.472.964.942 5.902.545.022
CS 4.812.176.870 6.600.327.765 6.077.541.213
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE CP << << <<
CS << << <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE CP 447.319 64.124.892 26.624.892
CS 447.319 64.124.892 26.624.892
Rimborso passivita' finanziarie CP 242.921.106 172.831.382 99.709.054
CS 242.921.106 172.831.382 99.709.054
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO CP 242.921.106 172.831.382 99.709.054
CS 242.921.106 172.831.382 99.709.054
TOTALE CP 5.475.009.856 7.201.505.178 6.469.293.788
CS 5.659.749.580 7.328.868.500 6.644.289.799
TABELLA N. 4
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
040/606/1
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
1 Politiche per il lavoro (26) CP
11.523.613.453 11.104.855.760 7.578.490.442
CS 12.276.631.196 11.265.723.074 7.594.773.349
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) CP 9.902.183.836 9.785.660.424 6.334.741.335
CS 10.655.201.579 9.946.527.738 6.351.024.242
Spese di personale per il programma CP 4.191.445 4.069.540 3.848.245
CS 4.191.445 4.069.540 3.848.245
Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro CP 9.108.419.825 9.078.110.836 5.582.113.042
CS 9.109.669.825 9.078.110.836 5.592.313.042
Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito CP 789.572.566 703.480.048 748.780.048
CS 1.541.340.309 864.347.362 754.862.955
1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7) CP 31.055.090 31.001.663 30.955.197
CS 31.055.090 31.001.663 30.955.197
Spese di personale per il programma CP 4.492.020 4.438.593 4.392.127
CS 4.492.020 4.438.593 4.392.127
Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo CP 211.972 211.972 211.972
CS 211.972 211.972 211.972
Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali CP 26.351.098 26.351.098 26.351.098
CS 26.351.098 26.351.098 26.351.098
1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) CP 65.656.133 73.816.675 74.816.003
CS 65.656.133 73.816.675 74.816.003
Spese di personale per il programma CP 4.730.115 4.690.657 4.689.985
CS 4.730.115 4.690.657 4.689.985
Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi CP 4.362.274 4.362.274 4.362.274
CS 4.362.274 4.362.274 4.362.274
Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro CP 6.563.744 7.563.744 8.563.744
CS 6.563.744 7.563.744 8.563.744
Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici CP 50.000.000 57.200.000 57.200.000
CS 50.000.000 57.200.000 57.200.000
1.4 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9) CP 331.962.426 332.451.751 332.652.971
CS 331.962.426 332.451.751 332.652.971
Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro CP 331.962.426 332.451.751 332.652.971
CS 331.962.426 332.451.751 332.652.971
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10) CP 1.154.807.942 838.107.942 771.507.942
CS 1.154.807.942 838.107.942 771.507.942
Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro CP 1.154.807.942 838.107.942 771.507.942
CS 1.154.807.942 838.107.942 771.507.942
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12) CP 37.948.026 43.817.305 33.816.994
CS 37.948.026 43.817.305 33.816.994
Spese di personale per il programma CP 1.903.750 1.773.029 1.772.718
CS 1.903.750 1.773.029 1.772.718
Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro CP 36.044.276 42.044.276 32.044.276
CS 36.044.276 42.044.276 32.044.276
2 Politiche previdenziali (25) CP 90.846.350.075 92.438.094.072 96.851.326.275
CS 90.846.350.075 92.686.904.072 97.095.836.275
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) CP 90.846.350.075 92.438.094.072 96.851.326.275
CS 90.846.350.075 92.686.904.072 97.095.836.275
Spese di personale per il programma CP 4.448.640 4.254.638 4.176.136
CS 4.448.640 4.254.638 4.176.136
Prepensionamenti CP 12.215.542.405 11.947.053.405 11.012.299.405
CS 12.215.542.405 11.947.053.405 11.012.299.405
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
040/606/2
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988) CP 1.277.973.518 1.277.973.518 1.277.973.518
CS 1.277.973.518 1.277.973.518 1.277.973.518
Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare CP 1.199.500.000 1.199.500.000 1.199.500.000
CS 1.199.500.000 1.199.500.000 1.199.500.000
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione CP 13.867.685.304 14.405.835.304 12.866.134.009
CS 13.867.685.304 14.405.835.304 12.861.834.009
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati CP 3.475.652.199 3.443.252.199 3.443.252.199
CS 3.475.652.199 3.443.252.199 3.443.252.199
Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia CP 625.329.138 625.329.138 35.329.138
CS 625.329.138 625.329.138 35.329.138
Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato CP 334.260.407 334.260.407 334.260.407
CS 334.260.407 334.260.407 334.260.407
Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali CP 692.258.957 692.008.957 680.358.957
CS 692.258.957 692.008.957 680.358.957
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali CP 438.004.703 439.104.703 439.104.703
CS 438.004.703 439.104.703 439.104.703
Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali CP 680.988 680.988 680.988
CS 680.988 680.988 680.988
Sostegno alle gestioni previdenziali CP 56.715.013.816 58.068.840.815 65.558.256.815
CS 56.715.013.816 58.317.650.815 65.807.066.815
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) CP 40.162.931.128 41.229.428.131 42.285.236.077
CS 40.237.503.346 41.229.428.131 42.285.236.077
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2) CP 93.763.029 73.060.331 89.210.156
CS 168.335.247 73.060.331 89.210.156
Spese di personale per il programma CP 2.045.558 1.977.197 1.977.022
CS 2.045.558 1.977.197 1.977.022
Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore CP 91.717.471 71.083.134 87.233.134
CS 166.289.689 71.083.134 87.233.134
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12) CP 40.069.168.099 41.156.367.800 42.196.025.921
CS 40.069.168.099 41.156.367.800 42.196.025.921
Spese di personale per il programma CP 4.841.274 4.837.375 4.791.296
CS 4.841.274 4.837.375 4.791.296
Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale CP 406.437.716 406.660.141 406.887.542
CS 406.437.716 406.660.141 406.887.542
Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità CP 20.266.716.789 20.883.616.789 21.586.716.789
CS 20.266.716.789 20.883.616.789 21.586.716.789
Politiche per l'infanzia e la famiglia CP 5.615.026.194 5.585.807.369 5.789.684.168
CS 5.615.026.194 5.585.807.369 5.789.684.168
Assegni e pensioni sociali CP 6.021.892.560 6.021.892.560 6.021.892.560
CS 6.021.892.560 6.021.892.560 6.021.892.560
Lotta contro la povertà CP 622.000.000 650.000.000 650.000.000
CS 622.000.000 650.000.000 650.000.000
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali CP 5.353.566 5.353.566 5.353.566
CS 5.353.566 5.353.566 5.353.566
Reddito di cittadinanza CP 7.126.900.000 7.598.200.000 7.730.700.000
CS 7.126.900.000 7.598.200.000 7.730.700.000
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) CP 12.331.564 12.331.564 12.296.214
CS 12.772.205 12.331.564 12.296.214
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6) CP 12.331.564 12.331.564 12.296.214
CS 12.772.205 12.331.564 12.296.214
Spese di personale per il programma CP 2.128.544 2.128.544 2.093.194
CS 2.128.544 2.128.544 2.093.194
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
040/606/3
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale CP 10.203.020 10.203.020 10.203.020
CS 10.643.661 10.203.020 10.203.020
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) CP 45.317.538 45.812.761 44.659.252
CS 45.317.538 45.469.757 44.316.248
5.1 Indirizzo politico (32.2) CP 15.598.484 13.444.527 10.332.406
CS 15.598.484 13.444.527 10.332.406
Ministro e Sottosegretari di Stato CP 158.861 158.861 158.861
CS 158.861 158.861 158.861
Indirizzo politico-amministrativo CP 7.966.388 7.813.429 7.701.308
CS 7.966.388 7.813.429 7.701.308
Valutazione e controllo strategico (OIV) CP 473.235 472.237 472.237
CS 473.235 472.237 472.237
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti CP 7.000.000 5.000.000 2.000.000
CS 7.000.000 5.000.000 2.000.000
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) CP 29.719.054 32.368.234 34.326.846
CS 29.719.054 32.025.230 33.983.842
Spese di personale per il programma CP 15.295.628 18.015.541 19.917.943
CS 15.295.628 17.672.537 19.574.939
Gestione del personale CP 2.455.237 2.455.237 2.455.237
CS 2.455.237 2.455.237 2.455.237
Gestione comune dei beni e servizi CP 11.968.189 11.897.456 11.953.666
CS 11.968.189 11.897.456 11.953.666
TOTALE CP 142.590.543.758 144.830.522.288 146.772.008.260
CS 143.418.574.360 145.239.856.598 147.032.458.163
RIEPILOGO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
040/608/1
RIEPILOGO 2020 2021 2022
Spese correnti CP 142.520.848.619 144.762.127.149 146.714.313.121
CS 143.348.879.221 145.171.461.459 146.974.763.024
FUNZIONAMENTO CP 177.182.550 179.057.011 180.474.652
CS 177.182.550 178.714.007 180.131.648
INTERVENTI CP 141.945.579.815 144.184.983.884 146.135.752.215
CS 142.773.610.417 144.594.661.198 146.396.545.122
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CP 398.086.254 398.086.254 398.086.254
CS 398.086.254 398.086.254 398.086.254
Spese in conto capitale CP 69.695.139 68.395.139 57.695.139
CS 69.695.139 68.395.139 57.695.139
INVESTIMENTI CP 64.695.139 65.395.139 57.695.139
CS 64.695.139 65.395.139 57.695.139
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE CP 5.000.000 3.000.000 <<
CS 5.000.000 3.000.000 <<
TOTALE CP 142.590.543.758 144.830.522.288 146.772.008.260
CS 143.418.574.360 145.239.856.598 147.032.458.163
TABELLA N. 5
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)
050/606/1
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
1 Giustizia (6) CP
8.747.241.007 8.701.970.004 8.600.668.110
CS 8.773.570.245 8.701.970.004 8.600.668.110
1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1) CP 3.005.682.457 3.016.760.762 2.979.885.259
CS 3.014.685.695 3.016.760.762 2.979.885.259
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) CP 212.573.702 214.730.333 212.554.278
CS 212.573.702 214.730.333 212.554.278
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) CP 2.086.743.441 2.084.637.887 2.051.995.007
CS 2.086.743.441 2.084.637.887 2.051.995.007
Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute CP 270.903.369 265.839.744 264.730.400
CS 272.903.369 265.839.744 264.730.400
Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie CP 292.131.982 298.022.835 302.104.335
CS 292.131.982 298.022.835 302.104.335
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria CP 72.616.198 83.116.198 78.087.474
CS 79.616.198 83.116.198 78.087.474
Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari CP 15.331.817 14.831.817 14.831.817
CS 15.335.055 14.831.817 14.831.817
Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria CP 55.381.948 55.581.948 55.581.948
CS 55.381.948 55.581.948 55.581.948
1.2 Giustizia civile e penale (6.2) CP 4.278.944.316 4.263.431.564 4.199.166.881
CS 4.296.270.316 4.263.431.564 4.199.166.881
Spese di personale per il programma (personale civile) CP 1.423.453.947 1.413.097.426 1.360.703.217
CS 1.423.453.947 1.413.097.426 1.360.703.217
Spese di personale per il programma (magistrati) CP 1.914.344.954 1.980.633.508 2.041.559.725
CS 1.914.344.954 1.980.633.508 2.041.559.725
Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari CP 46.861.419 48.261.419 48.261.419
CS 46.861.419 48.261.419 48.261.419
Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura CP 13.335.928 13.335.928 13.335.928
CS 13.335.928 13.335.928 13.335.928
Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia CP 319.287.426 181.868.848 150.364.844
CS 319.287.426 181.868.848 150.364.844
Funzionamento uffici giudiziari CP 546.878.597 611.740.347 570.468.557
CS 564.204.597 611.740.347 570.468.557
Efficientamento del sistema giudiziario CP 14.782.045 14.494.088 14.473.191
CS 14.782.045 14.494.088 14.473.191
1.3 Giustizia minorile e di comunita' (6.3) CP 277.985.547 279.722.773 279.679.518
CS 277.985.547 279.722.773 279.679.518
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) CP 139.470.092 142.445.479 142.445.752
CS 139.470.092 142.445.479 142.445.752
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) CP 63.575.147 63.527.839 63.484.311
CS 63.575.147 63.527.839 63.484.311
Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria CP 44.699.685 44.758.832 44.758.832
CS 44.699.685 44.758.832 44.758.832
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità CP 9.194.949 8.994.949 8.994.949
CS 9.194.949 8.994.949 8.994.949
Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità CP 19.237.996 18.187.996 18.187.996
CS 19.237.996 18.187.996 18.187.996
Cooperazione internazionale in materia civile minorile CP 69.776 69.776 69.776
CS 69.776 69.776 69.776
Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità CP 1.737.902 1.737.902 1.737.902
CS 1.737.902 1.737.902 1.737.902
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6) CP 1.184.628.687 1.142.054.905 1.141.936.452
CS 1.184.628.687 1.142.054.905 1.141.936.452
Spese di personale per il programma (personale civile) CP 12.010.084 11.996.276 11.987.548
CS 12.010.084 11.996.276 11.987.548
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)
050/606/2
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
Spese di personale per il programma (magistrati) CP 5.605.473 5.445.499 5.485.774
CS 5.605.473 5.445.499 5.485.774
Magistratura onoraria CP 204.999.725 204.599.725 204.449.725
CS 204.999.725 204.599.725 204.449.725
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia CP 552.990.940 552.990.940 552.990.940
CS 552.990.940 552.990.940 552.990.940
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni CP 216.718.734 213.718.734 213.718.734
CS 216.718.734 213.718.734 213.718.734
Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo CP 180.000.000 140.000.000 140.000.000
CS 180.000.000 140.000.000 140.000.000
Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia CP 6.467.481 7.467.481 7.467.481
CS 6.467.481 7.467.481 7.467.481
Cooperazione internazionale in materia civile e penale CP 2.595.360 2.595.360 2.595.360
CS 2.595.360 2.595.360 2.595.360
Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile CP 3.240.890 3.240.890 3.240.890
CS 3.240.890 3.240.890 3.240.890
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) CP 154.321.451 145.677.354 143.858.437
CS 154.269.675 145.677.354 143.858.437
2.1 Indirizzo politico (32.2) CP 41.098.757 33.488.896 33.478.694
CS 41.046.981 33.488.896 33.478.694
Ministro e Sottosegretari di Stato CP 217.666 217.666 217.666
CS 217.666 217.666 217.666
Indirizzo politico-amministrativo CP 32.681.050 32.671.189 32.660.987
CS 32.625.617 32.671.189 32.660.987
Valutazione e controllo strategico (OIV) CP 600.041 600.041 600.041
CS 603.698 600.041 600.041
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti CP 7.600.000 << <<
CS 7.600.000 << <<
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) CP 113.222.694 112.188.458 110.379.743
CS 113.222.694 112.188.458 110.379.743
Spese di personale per il programma CP 31.940.561 32.494.054 30.670.075
CS 31.940.561 32.494.054 30.670.075
Gestione del personale CP 68.877.618 68.954.775 68.954.775
CS 68.877.618 68.954.775 68.954.775
Gestione comune dei beni e servizi CP 12.404.515 10.739.629 10.754.893
CS 12.404.515 10.739.629 10.754.893
TOTALE CP 8.901.562.458 8.847.647.358 8.744.526.547
CS 8.927.839.920 8.847.647.358 8.744.526.547
RIEPILOGO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)
050/608/1
RIEPILOGO 2020 2021 2022
Spese correnti CP 8.347.787.676 8.363.209.404 8.332.263.111
CS 8.356.839.138 8.363.209.404 8.332.263.111
FUNZIONAMENTO CP 7.117.969.911 7.127.952.439 7.092.945.543
CS 7.127.021.373 7.127.952.439 7.092.945.543
INTERVENTI CP 1.095.616.241 1.102.566.241 1.106.647.741
CS 1.095.616.241 1.102.566.241 1.106.647.741
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CP 134.201.524 132.690.724 132.669.827
CS 134.201.524 132.690.724 132.669.827
Spese in conto capitale CP 553.774.782 484.437.954 412.263.436
CS 571.000.782 484.437.954 412.263.436
INVESTIMENTI CP 546.174.782 484.437.954 412.263.436
CS 563.400.782 484.437.954 412.263.436
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE CP 7.600.000 << <<
CS 7.600.000 << <<
TOTALE CP 8.901.562.458 8.847.647.358 8.744.526.547
CS 8.927.839.920 8.847.647.358 8.744.526.547
TABELLA N. 6
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
060/606/1
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) CP
2.609.763.204 2.590.934.243 2.591.853.600
CS 2.610.552.546 2.590.934.243 2.591.853.600
1.1 Protocollo internazionale (4.1) CP 7.520.835 7.667.310 7.773.229
CS 7.520.835 7.667.310 7.773.229
Spese di personale per il programma CP 5.170.506 5.316.981 5.422.900
CS 5.170.506 5.316.981 5.422.900
Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare CP 2.350.329 2.350.329 2.350.329
CS 2.350.329 2.350.329 2.350.329
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2) CP 1.182.710.366 1.184.707.787 1.182.200.677
CS 1.182.710.366 1.184.707.787 1.182.200.677
Spese di personale per il programma CP 7.868.321 7.865.742 7.858.632
CS 7.868.321 7.865.742 7.858.632
Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale CP 654.782.196 654.782.196 654.782.196
CS 654.782.196 654.782.196 654.782.196
Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo CP 1.921.942 1.921.942 1.921.942
CS 1.921.942 1.921.942 1.921.942
Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo CP 518.137.907 520.137.907 517.637.907
CS 518.137.907 520.137.907 517.637.907
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) CP 36.089.027 36.019.777 35.733.432
CS 36.089.027 36.019.777 35.733.432
Spese di personale per il programma CP 12.063.206 11.993.956 11.707.611
CS 12.063.206 11.993.956 11.707.611
Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana CP 3.506.471 3.506.471 3.506.471
CS 3.506.471 3.506.471 3.506.471
Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario CP 20.519.350 20.519.350 20.519.350
CS 20.519.350 20.519.350 20.519.350
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6) CP 392.130.576 390.964.946 390.948.112
CS 392.130.576 390.964.946 390.948.112
Spese di personale per il programma CP 12.208.127 12.192.497 12.175.663
CS 12.208.127 12.192.497 12.175.663
Rapporti politici internazionali e diritti umani CP 377.963.304 377.813.304 377.813.304
CS 377.963.304 377.813.304 377.813.304
Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi CP 1.959.145 959.145 959.145
CS 1.959.145 959.145 959.145
1.5 Integrazione europea (4.7) CP 22.946.810 22.938.794 16.932.527
CS 22.946.810 22.938.794 16.932.527
Spese di personale per il programma CP 6.920.051 6.912.035 6.905.768
CS 6.920.051 6.912.035 6.905.768
Politiche dell'Unione Europea CP 2.645.673 2.645.673 2.645.673
CS 2.645.673 2.645.673 2.645.673
Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa CP 13.381.086 13.381.086 7.381.086
CS 13.381.086 13.381.086 7.381.086
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8) CP 65.102.430 66.553.260 75.046.673
CS 65.102.430 66.553.260 75.046.673
Spese di personale per il programma CP 6.993.274 6.944.104 6.937.517
CS 6.993.274 6.944.104 6.937.517
Politiche e servizi per gli italiani nel mondo CP 4.664.450 4.664.450 4.664.450
CS 4.664.450 4.664.450 4.664.450
Cooperazione migratoria CP 53.444.706 54.944.706 63.444.706
CS 53.444.706 54.944.706 63.444.706
1.7 Promozione della cultura e della lingua italiana all’ estero (4.9) CP 167.391.752 147.613.515 146.713.798
CS 167.391.752 147.613.515 146.713.798
Spese di personale per il programma CP 12.186.653 12.908.416 12.108.699
CS 12.186.653 12.908.416 12.108.699
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
060/606/2
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero CP 89.186.732 68.686.732 68.586.732
CS 89.186.732 68.686.732 68.586.732
Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero CP 66.018.367 66.018.367 66.018.367
CS 66.018.367 66.018.367 66.018.367
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12) CP 106.106.861 95.240.847 97.479.915
CS 106.896.203 95.240.847 97.479.915
Spese di personale per il programma CP 1.282.183 1.281.169 1.280.237
CS 1.282.183 1.281.169 1.280.237
Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero CP 104.824.678 93.959.678 96.199.678
CS 105.614.020 93.959.678 96.199.678
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13) CP 605.492.608 615.034.866 614.847.879
CS 605.492.608 615.034.866 614.847.879
Spese di personale per il programma all'estero CP 124.259.605 129.101.369 128.816.979
CS 124.259.605 129.101.369 128.816.979
Risorse connesse all'impiego di personale all'estero CP 479.459.035 484.159.529 484.256.932
CS 479.459.035 484.159.529 484.256.932
Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale CP 1.773.968 1.773.968 1.773.968
CS 1.773.968 1.773.968 1.773.968
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14) CP 16.710.628 16.706.261 16.696.480
CS 16.710.628 16.706.261 16.696.480
Spese di personale per il programma CP 10.997.868 10.993.501 10.983.720
CS 10.997.868 10.993.501 10.983.720
Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione CP 3.739.437 3.739.437 3.739.437
CS 3.739.437 3.739.437 3.739.437
Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali CP 1.883.766 1.883.766 1.883.766
CS 1.883.766 1.883.766 1.883.766
Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA CP 89.557 89.557 89.557
CS 89.557 89.557 89.557
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15) CP 4.008.701 3.935.323 3.932.977
CS 4.008.701 3.935.323 3.932.977
Spese di personale per il programma CP 3.056.772 2.983.394 2.981.048
CS 3.056.772 2.983.394 2.981.048
Comunicazione istituzionale e rapporti con i media CP 951.929 951.929 951.929
CS 951.929 951.929 951.929
1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17) CP 3.552.610 3.551.557 3.547.901
CS 3.552.610 3.551.557 3.547.901
Spese di personale per il programma CP 3.093.398 3.092.345 3.088.689
CS 3.093.398 3.092.345 3.088.689
Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione CP 459.212 459.212 459.212
CS 459.212 459.212 459.212
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) CP 82.005.972 81.597.286 79.585.322
CS 82.018.972 81.597.286 79.585.322
2.1 Indirizzo politico (32.2) CP 13.709.497 13.306.512 11.300.583
CS 13.709.497 13.306.512 11.300.583
Ministro e Sottosegretari di Stato CP 650.977 650.977 650.977
CS 650.977 650.977 650.977
Indirizzo politico-amministrativo CP 10.313.356 10.310.371 10.304.442
CS 10.313.356 10.310.371 10.304.442
Valutazione e controllo strategico (OIV) CP 345.164 345.164 345.164
CS 345.164 345.164 345.164
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti CP 2.400.000 2.000.000 <<
CS 2.400.000 2.000.000 <<
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
060/606/3
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) CP 68.296.475 68.290.774 68.284.739
CS 68.309.475 68.290.774 68.284.739
Spese di personale per il programma CP 7.273.446 7.267.745 7.261.710
CS 7.273.446 7.267.745 7.261.710
Gestione del personale CP 10.833.654 10.833.654 10.833.654
CS 10.833.654 10.833.654 10.833.654
Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi CP 50.189.375 50.189.375 50.189.375
CS 50.202.375 50.189.375 50.189.375
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) CP 286.264.527 195.768.751 192.778.121
CS 360.737.644 197.268.931 192.778.301
4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5) CP 286.264.527 195.768.751 192.778.121
CS 360.737.644 197.268.931 192.778.301
Spese di personale per il programma CP 6.087.486 6.087.239 6.087.267
CS 6.087.486 6.087.239 6.087.267
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane CP 93.537.744 95.441.077 95.441.077
CS 93.537.744 96.941.257 95.441.077
Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale CP 59.139.297 41.145.435 38.654.777
CS 59.139.297 41.145.435 38.654.957
Piano straordinario del Made in Italy CP 127.500.000 53.095.000 52.595.000
CS 201.973.117 53.095.000 52.595.000
TOTALE CP 2.978.033.703 2.868.300.280 2.864.217.043
CS 3.053.309.162 2.869.800.460 2.864.217.223
RIEPILOGO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)
060/608/1
RIEPILOGO 2020 2021 2022
Spese correnti CP 2.783.000.676 2.747.921.773 2.745.698.536
CS 2.783.803.018 2.749.421.953 2.745.698.716
FUNZIONAMENTO CP 900.854.060 897.271.824 895.548.587
CS 901.656.402 897.271.824 895.548.767
INTERVENTI CP 1.871.351.409 1.840.254.742 1.839.754.742
CS 1.871.351.409 1.841.754.922 1.839.754.742
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CP 10.795.207 10.395.207 10.395.207
CS 10.795.207 10.395.207 10.395.207
Spese in conto capitale CP 195.033.027 120.378.507 118.518.507
CS 269.506.144 120.378.507 118.518.507
INVESTIMENTI CP 193.033.027 118.378.507 118.518.507
CS 267.506.144 118.378.507 118.518.507
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE CP 2.000.000 2.000.000 <<
CS 2.000.000 2.000.000 <<
TOTALE CP 2.978.033.703 2.868.300.280 2.864.217.043
CS 3.053.309.162 2.869.800.460 2.864.217.223
TABELLA N. 7
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(in Euro)
070/606/1
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
1 Istruzione scolastica (22) CP
48.495.155.335 47.231.129.380 44.728.080.841
CS 48.817.155.335 47.231.129.380 44.728.080.841
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1) CP 1.218.966.616 1.285.115.068 1.261.632.800
CS 1.268.966.616 1.285.115.068 1.261.632.800
Spese di personale per il programma CP 4.325.670 4.267.361 4.198.885
CS 4.325.670 4.267.361 4.198.885
Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica CP 1.214.640.946 1.280.847.707 1.257.433.915
CS 1.264.640.946 1.280.847.707 1.257.433.915
1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8) CP 911.707.095 693.633.495 768.803.537
CS 1.083.707.095 693.633.495 768.803.537
Spese di personale per il programma CP 8.735.703 8.291.356 8.217.431
CS 8.735.703 8.291.356 8.217.431
Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche CP 14.242.747 14.232.731 14.232.731
CS 14.242.747 14.232.731 14.232.731
Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile CP 9.832.887 9.797.617 9.797.617
CS 9.832.887 9.797.617 9.797.617
Valorizzazione e promozione delle eccellenze CP 1.953.808 1.953.808 1.953.808
CS 1.953.808 1.953.808 1.953.808
Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio CP 153.691.640 143.691.640 143.691.640
CS 153.691.640 143.691.640 143.691.640
Cooperazione in materia culturale CP 1.453.646 1.449.679 1.453.646
CS 1.453.646 1.449.679 1.453.646
Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica CP 683.217.797 476.197.797 549.277.797
CS 855.217.797 476.197.797 549.277.797
Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica CP 38.578.867 38.018.867 40.178.867
CS 38.578.867 38.018.867 40.178.867
1.3 Istituzioni scolastiche non statali (22.9) CP 549.023.089 536.523.089 536.523.089
CS 549.023.089 536.523.089 536.523.089
Trasferimenti e contributi per le scuole non statali CP 549.023.089 536.523.089 536.523.089
CS 549.023.089 536.523.089 536.523.089
1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15) CP 49.402.654 49.295.528 49.296.893
CS 49.402.654 49.295.528 49.296.893
Spese di personale per il programma CP 1.030.394 923.268 924.633
CS 1.030.394 923.268 924.633
Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore CP 48.372.260 48.372.260 48.372.260
CS 48.372.260 48.372.260 48.372.260
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16) CP 398.814.389 390.140.718 122.717.474
CS 398.814.389 390.140.718 122.717.474
Spese di personale per il programma CP 124.351.560 116.350.197 113.776.953
CS 124.351.560 116.350.197 113.776.953
Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali CP 274.462.829 273.790.521 8.940.521
CS 274.462.829 273.790.521 8.940.521
1.6 Istruzione del primo ciclo (22.17) CP 28.884.401.251 28.165.891.488 26.906.363.621
CS 28.884.401.251 28.165.891.488 26.906.363.621
Spese di personale per il programma (docenti) CP 20.164.622.941 19.883.930.976 19.427.922.882
CS 20.164.622.941 19.883.930.976 19.427.922.882
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA) CP 4.053.346.009 4.092.390.704 4.044.778.874
CS 4.053.346.009 4.092.390.704 4.044.778.874
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno) CP 3.891.728.738 3.462.686.478 2.818.316.213
CS 3.891.728.738 3.462.686.478 2.818.316.213
Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo CP 322.910.166 275.089.933 163.552.255
CS 322.910.166 275.089.933 163.552.255
Continuità del servizio scolastico CP 451.793.397 451.793.397 451.793.397
CS 451.793.397 451.793.397 451.793.397
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(in Euro)
070/606/2
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
Miglioramento dell'offerta formativa CP << << <<
CS << << <<
1.7 Istruzione del secondo ciclo (22.18) CP 16.024.378.493 15.664.330.328 14.636.552.262
CS 16.024.378.493 15.664.330.328 14.636.552.262
Spese di personale per il programma (docenti) CP 10.929.313.197 10.810.470.249 10.379.698.145
CS 10.929.313.197 10.810.470.249 10.379.698.145
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA) CP 2.813.981.880 2.713.665.837 2.432.240.414
CS 2.813.981.880 2.713.665.837 2.432.240.414
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno) CP 1.557.274.160 1.461.042.986 1.226.496.511
CS 1.557.274.160 1.461.042.986 1.226.496.511
Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo CP 251.937.957 207.279.957 126.245.893
CS 251.937.957 207.279.957 126.245.893
Continuità del servizio scolastico CP 288.857.519 288.857.519 288.857.519
CS 288.857.519 288.857.519 288.857.519
Miglioramento dell'offerta formativa CP 183.013.780 183.013.780 183.013.780
CS 183.013.780 183.013.780 183.013.780
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19) CP 458.461.748 446.199.666 446.191.165
CS 558.461.748 446.199.666 446.191.165
Spese di personale per il programma CP 3.006.689 2.914.607 2.906.106
CS 3.006.689 2.914.607 2.906.106
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo CP 293.510.763 285.400.078 285.400.078
CS 353.510.763 285.400.078 285.400.078
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo CP 148.495.283 144.435.968 144.435.968
CS 188.495.283 144.435.968 144.435.968
Formazione iniziale, tirocinio e inserimento CP 13.449.013 13.449.013 13.449.013
CS 13.449.013 13.449.013 13.449.013
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23) CP 8.709.859.781 8.710.922.997 8.753.748.158
CS 8.868.585.488 8.710.922.997 8.753.748.158
2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1) CP 358.229.103 314.722.194 314.785.982
CS 358.229.103 314.722.194 314.785.982
Spese di personale per il programma CP 3.435.866 3.420.537 3.412.745
CS 3.435.866 3.420.537 3.412.745
Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore CP 282.590.632 251.589.052 251.590.632
CS 282.590.632 251.589.052 251.590.632
Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari CP 22.763.266 21.763.266 21.763.266
CS 22.763.266 21.763.266 21.763.266
Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari CP 37.562.980 34.822.980 34.892.980
CS 37.562.980 34.822.980 34.892.980
Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore CP 11.876.359 3.126.359 3.126.359
CS 11.876.359 3.126.359 3.126.359
2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2) CP 520.482.964 515.642.042 512.705.544
CS 522.482.964 515.642.042 512.705.544
Spese di personale per il programma CP 352.327 395.890 396.721
CS 352.327 395.890 396.721
Spese di personale per il programma (docenti) CP 348.803.790 344.675.587 342.606.163
CS 348.803.790 344.675.587 342.606.163
Spese di personale per il programma (personale amministrativo) CP 60.163.423 59.407.141 59.539.236
CS 60.163.423 59.407.141 59.539.236
Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica CP 86.150.080 86.150.080 86.150.080
CS 86.150.080 86.150.080 86.150.080
Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura CP 5.126.847 5.126.847 4.126.847
CS 7.126.847 5.126.847 4.126.847
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(in Euro)
070/606/3
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria CP 3.629.105 3.629.105 3.629.105
CS 3.629.105 3.629.105 3.629.105
Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa CP 16.257.392 16.257.392 16.257.392
CS 16.257.392 16.257.392 16.257.392
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3) CP 7.831.147.714 7.880.558.761 7.926.256.632
CS 7.987.873.421 7.880.558.761 7.926.256.632
Spese di personale per il programma CP 3.081.859 3.036.549 3.016.775
CS 3.081.859 3.036.549 3.016.775
Finanziamento delle università statali CP 7.638.106.873 7.690.840.873 7.729.721.873
CS 7.777.731.873 7.690.840.873 7.729.721.873
Contributi a favore delle università non statali CP 68.479.943 68.479.943 68.479.943
CS 68.479.943 68.479.943 68.479.943
Interventi di edilizia universitaria CP 91.183.809 96.144.170 110.173.449
CS 108.284.516 96.144.170 110.173.449
Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario CP 7.878.834 7.882.241 7.885.682
CS 7.878.834 7.882.241 7.885.682
Ammortamento mutui per edilizia universitaria CP 22.416.396 14.174.985 6.978.910
CS 22.416.396 14.174.985 6.978.910
3 Ricerca e innovazione (17) CP 2.730.126.729 2.640.177.896 2.695.035.881
CS 2.730.126.729 2.640.177.896 2.692.035.881
3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22) CP 2.730.126.729 2.640.177.896 2.695.035.881
CS 2.730.126.729 2.640.177.896 2.692.035.881
Spese di personale per il programma CP 4.385.734 4.301.275 4.268.960
CS 4.385.734 4.301.275 4.268.960
Interventi integrati di ricerca e sviluppo CP 449.992.348 158.399.288 148.399.288
CS 449.992.348 158.399.288 148.399.288
Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati CP 1.914.600.276 2.109.450.276 2.169.450.276
CS 1.914.600.276 2.109.450.276 2.166.450.276
Interventi di sostegno alla ricerca pubblica CP 156.697.504 163.938.508 169.328.508
CS 156.697.504 163.938.508 169.328.508
Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale CP 9.910.229 9.910.229 9.880.229
CS 9.910.229 9.910.229 9.880.229
Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi CP 182.403.638 182.041.320 181.571.620
CS 182.403.638 182.041.320 181.571.620
Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico CP 12.137.000 12.137.000 12.137.000
CS 12.137.000 12.137.000 12.137.000
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) CP 125.619.875 125.534.795 390.068.774
CS 125.619.875 125.534.795 390.068.774
4.1 Indirizzo politico (32.2) CP 12.437.331 12.379.290 12.275.311
CS 12.437.331 12.379.290 12.275.311
Ministro e Sottosegretari di Stato CP 758.527 758.527 758.527
CS 758.527 758.527 758.527
Indirizzo politico-amministrativo CP 10.997.187 10.939.146 10.835.167
CS 10.997.187 10.939.146 10.835.167
Valutazione e controllo strategico (OIV) CP 681.617 681.617 681.617
CS 681.617 681.617 681.617
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) CP 113.182.544 113.155.505 377.793.463
CS 113.182.544 113.155.505 377.793.463
Spese di personale per il programma CP 13.693.371 13.451.048 13.189.134
CS 13.693.371 13.451.048 13.189.134
Gestione del personale CP 9.473.950 9.319.616 274.169.616
CS 9.473.950 9.319.616 274.169.616
Gestione comune dei beni e servizi CP 90.015.223 90.384.841 90.434.713
CS 90.015.223 90.384.841 90.434.713
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(in Euro)
070/606/4
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
TOTALE CP
60.060.761.720 58.707.765.068 56.566.933.654
CS 60.541.487.427 58.707.765.068 56.563.933.654
RIEPILOGO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(in Euro)
070/608/1
RIEPILOGO 2020 2021 2022
Spese correnti CP 56.530.976.137 55.492.655.477 53.213.410.060
CS 56.820.601.137 55.492.655.477 53.213.410.060
FUNZIONAMENTO CP 46.505.715.665 45.441.689.285 43.146.953.718
CS 46.605.715.665 45.441.689.285 43.146.953.718
INTERVENTI CP 8.814.934.750 8.816.907.157 8.851.721.898
CS 8.954.559.750 8.816.907.157 8.851.721.898
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CP 1.206.212.904 1.230.653.593 1.211.769.801
CS 1.256.212.904 1.230.653.593 1.211.769.801
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO CP 4.112.818 3.405.442 2.964.643
CS 4.112.818 3.405.442 2.964.643
Spese in conto capitale CP 3.511.482.005 3.204.340.048 3.349.509.327
CS 3.702.582.712 3.204.340.048 3.346.509.327
INVESTIMENTI CP 3.511.482.005 3.204.340.048 3.349.509.327
CS 3.702.582.712 3.204.340.048 3.346.509.327
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE CP << << <<
CS << << <<
Rimborso passivita' finanziarie CP 18.303.578 10.769.543 4.014.267
CS 18.303.578 10.769.543 4.014.267
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO CP 18.303.578 10.769.543 4.014.267
CS 18.303.578 10.769.543 4.014.267
TOTALE CP 60.060.761.720 58.707.765.068 56.566.933.654
CS 60.541.487.427 58.707.765.068 56.563.933.654
TABELLA N. 8
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'INTERNO
(in Euro)
080/606/1
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) CP
661.165.723 614.924.423 606.202.867
CS 661.165.723 614.924.423 606.185.649
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2) CP 661.165.723 614.924.423 606.202.867
CS 661.165.723 614.924.423 606.185.649
Spese di personale per il programma CP 443.215.338 452.317.437 444.209.063
CS 443.215.338 452.317.437 444.191.845
Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo CP 141.078 141.078 141.078
CS 141.078 141.078 141.078
Contributo all'Agenzia dei beni confiscati CP 15.689.549 14.839.549 14.839.549
CS 15.689.549 14.839.549 14.839.549
Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate CP 101.305.059 51.629.536 51.629.536
CS 101.305.059 51.629.536 51.629.536
Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali CP 61.825.476 60.507.600 59.894.418
CS 61.825.476 60.507.600 59.894.418
Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia CP 38.989.223 35.489.223 35.489.223
CS 38.989.223 35.489.223 35.489.223
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) CP 12.216.970.169 12.225.614.671 12.746.542.618
CS 12.217.046.251 12.225.574.230 12.731.543.618
2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8) CP 35.440.424 35.437.318 35.434.463
CS 35.440.424 35.437.318 35.434.463
Spese di personale per il programma CP 28.917.612 28.914.506 28.911.651
CS 28.917.612 28.914.506 28.911.651
Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali CP 18.708 18.708 18.708
CS 18.708 18.708 18.708
Albo segretari comunali CP 3.345.733 3.345.733 3.345.733
CS 3.345.733 3.345.733 3.345.733
Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali CP 3.158.371 3.158.371 3.158.371
CS 3.158.371 3.158.371 3.158.371
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9) CP 70.136.598 70.422.225 107.652.151
CS 70.253.120 70.422.225 107.652.151
Spese di personale per il programma CP 20.259.991 21.108.786 20.524.945
CS 20.259.991 21.108.786 20.524.945
Servizi anagrafici, stato civile e formazione CP 8.374.083 8.374.083 7.174.083
CS 8.490.605 8.374.083 7.174.083
Servizi elettorali CP 5.268.573 4.205.405 4.205.405
CS 5.268.573 4.205.405 4.205.405
Supporto alle Amministrazioni sul territorio CP 174.731 174.731 174.731
CS 174.731 174.731 174.731
Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni CP << << <<
CS << << <<
Gestione della carta d'identità elettronica CP 36.059.220 36.559.220 75.572.987
CS 36.059.220 36.559.220 75.572.987
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10) CP 12.111.393.147 12.119.755.128 12.603.456.004
CS 12.111.352.707 12.119.714.687 12.588.457.004
Spese di personale per il programma CP 3.112.042 3.070.805 3.032.476
CS 3.112.042 3.070.805 3.032.476
Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità CP 6.672.879.632 6.772.882.772 6.872.882.773
CS 6.672.879.632 6.772.882.772 6.872.882.773
Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità CP 793.426.415 713.715.915 721.309.615
CS 793.426.415 713.715.915 706.310.615
Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali CP 1.851.688.484 2.144.869.276 2.531.507.945
CS 1.851.688.484 2.144.869.276 2.531.507.945
MINISTERO DELL'INTERNO
(in Euro)
080/606/2
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali CP 121.480.517 104.746.178 94.253.013
CS 121.440.077 104.705.737 94.253.013
Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici CP 18.385.340 18.016.680 18.016.680
CS 18.385.340 18.016.680 18.016.680
Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento CP 230.000.000 << <<
CS 230.000.000 << <<
Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva CP 17.000.000 17.000.000 17.000.000
CS 17.000.000 17.000.000 17.000.000
Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali CP 222.140 222.140 222.140
CS 222.140 222.140 222.140
Federalismo amministrativo CP 88.148 12.120.933 12.120.933
CS 88.148 12.120.933 12.120.933
Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali CP 1.683.110.429 1.683.110.429 1.683.110.429
CS 1.683.110.429 1.683.110.429 1.683.110.429
Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica CP 720.000.000 650.000.000 650.000.000
CS 720.000.000 650.000.000 650.000.000
3 Ordine pubblico e sicurezza (7) CP 8.366.903.911 8.276.438.784 8.209.362.587
CS 8.473.109.465 8.276.438.784 8.209.362.587
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8) CP 7.261.656.046 7.181.957.564 7.099.038.557
CS 7.323.962.015 7.181.957.564 7.099.038.557
Spese di personale per il programma (personale civile) CP 350.555.374 353.039.470 347.778.779
CS 350.555.374 353.039.470 347.778.779
Spese di personale per il programma (Polizia di Stato) CP 5.753.196.150 5.740.241.005 5.699.062.281
CS 5.753.196.150 5.740.241.005 5.699.062.281
Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato CP 10.062.766 10.062.766 10.062.766
CS 10.062.766 10.062.766 10.062.766
Formazione ed addestramento della Polizia di Stato CP 73.893.445 72.008.911 72.085.651
CS 74.150.076 72.008.911 72.085.651
Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato CP 570.997.996 504.636.148 476.252.148
CS 628.736.550 504.636.148 476.252.148
Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale CP 356.306.270 356.981.092 348.513.893
CS 357.367.054 356.981.092 348.513.893
Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie CP 144.885.243 143.229.370 143.524.237
CS 148.135.243 143.229.370 143.524.237
Servizi speciali di pubblica sicurezza CP 1.758.802 1.758.802 1.758.802
CS 1.758.802 1.758.802 1.758.802
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9) CP 457.084.224 458.528.260 464.028.260
CS 457.084.224 458.528.260 464.028.260
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri CP 146.129.895 145.673.931 145.673.931
CS 146.129.895 145.673.931 145.673.931
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine CP 160.493.928 161.993.928 167.493.928
CS 160.493.928 161.993.928 167.493.928
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso CP 150.460.401 150.860.401 150.860.401
CS 150.460.401 150.860.401 150.860.401
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10) CP 648.163.641 635.952.960 646.295.770
CS 692.063.226 635.952.960 646.295.770
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia CP 84.993.562 85.665.141 85.665.141
CS 84.993.562 85.665.141 85.665.141
Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia CP 13.845.494 13.847.494 13.847.494
CS 13.845.494 13.847.494 13.847.494
Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia CP 197.341.127 190.694.674 187.839.174
CS 241.240.712 190.694.674 187.839.174
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine CP 82.230.269 80.946.638 79.545.793
CS 82.230.269 80.946.638 79.545.793
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso CP 89.384.543 89.930.367 90.029.522
CS 89.384.543 89.930.367 90.029.522
MINISTERO DELL'INTERNO
(in Euro)
080/606/3
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti CP 99.459.486 94.459.486 109.459.486
CS 99.459.486 94.459.486 109.459.486
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie CP 80.909.160 80.409.160 79.909.160
CS 80.909.160 80.409.160 79.909.160
Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia CP << << <<
CS << << <<
4 Soccorso civile (8) CP 2.512.452.190 2.649.348.785 2.730.205.178
CS 2.597.014.924 2.649.348.785 2.729.999.081
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2) CP 9.024.459 5.008.710 4.920.309
CS 16.653.143 5.008.710 4.920.309
Spese di personale per il programma CP 1.859.268 1.803.519 1.715.118
CS 1.859.268 1.803.519 1.715.118
Attività di difesa civile CP 882.874 882.874 882.874
CS 882.874 882.874 882.874
Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità CP 6.282.317 2.322.317 2.322.317
CS 13.911.001 2.322.317 2.322.317
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3) CP 2.503.427.731 2.644.340.075 2.725.284.869
CS 2.580.361.781 2.644.340.075 2.725.078.772
Spese di personale per il programma (personale civile) CP 18.082.198 16.701.466 16.076.999
CS 18.082.198 16.701.466 16.076.999
Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) CP 1.827.121.691 1.828.522.774 1.830.629.409
CS 1.827.121.691 1.828.522.774 1.830.629.409
Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco CP 78.891.623 133.937.613 178.937.613
CS 78.891.623 133.937.613 178.937.613
Gestione del soccorso pubblico CP 250.610.903 253.267.593 257.494.157
CS 250.610.903 253.267.593 257.288.060
Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio CP 711.052 488.842 488.842
CS 711.052 488.842 488.842
Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva CP 3.414.272 5.914.272 3.414.272
CS 7.748.800 5.914.272 3.414.272
Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi CP 89.976.078 89.731.360 89.731.360
CS 89.976.078 89.731.360 89.731.360
Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco CP 6.127.477 6.127.477 6.127.477
CS 6.127.477 6.127.477 6.127.477
Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco CP 214.492.437 295.148.678 327.384.740
CS 287.091.959 295.148.678 327.384.740
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco CP 14.000.000 14.500.000 15.000.000
CS 14.000.000 14.500.000 15.000.000
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) CP 1.937.738.718 1.805.180.821 1.822.979.412
CS 1.948.227.890 1.805.180.821 1.822.979.412
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) CP 1.937.738.718 1.805.180.821 1.822.979.412
CS 1.948.227.890 1.805.180.821 1.822.979.412
Spese di personale per il programma CP 21.307.638 20.167.008 19.440.052
CS 21.307.638 20.167.008 19.440.052
Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi CP 1.843.770.361 1.715.673.094 1.734.198.641
CS 1.854.259.533 1.715.673.094 1.734.198.641
Interventi di protezione sociale CP 4.356.194 3.036.194 3.036.194
CS 4.356.194 3.036.194 3.036.194
Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC CP 1.744.525 1.744.525 1.744.525
CS 1.744.525 1.744.525 1.744.525
Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia CP << << <<
CS << << <<
Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie CP 66.560.000 64.560.000 64.560.000
CS 66.560.000 64.560.000 64.560.000
MINISTERO DELL'INTERNO
(in Euro)
080/606/4
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) CP
212.378.272 207.750.678 204.314.356
CS 212.379.316 207.750.678 204.314.356
6.1 Indirizzo politico (32.2) CP 30.745.099 27.519.353 27.140.245
CS 30.746.143 27.519.353 27.140.245
Ministro e Sottosegretari di Stato CP 146.558 146.558 146.558
CS 146.558 146.558 146.558
Indirizzo politico-amministrativo CP 26.523.994 25.536.581 25.157.473
CS 26.525.038 25.536.581 25.157.473
Valutazione e controllo strategico (OIV) CP 1.836.214 1.836.214 1.836.214
CS 1.836.214 1.836.214 1.836.214
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti CP 2.238.333 << <<
CS 2.238.333 << <<
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) CP 181.633.173 180.231.325 177.174.111
CS 181.633.173 180.231.325 177.174.111
Spese di personale per il programma CP 59.207.232 66.532.532 70.725.117
CS 59.207.232 66.532.532 70.725.117
Gestione del personale CP 38.477.058 28.832.188 27.832.388
CS 38.477.058 28.832.188 27.832.388
Gestione comune dei beni e servizi CP 83.948.883 84.866.605 78.616.606
CS 83.948.883 84.866.605 78.616.606
TOTALE CP 25.907.608.983 25.779.258.162 26.319.607.018
CS 26.108.943.569 25.779.217.721 26.304.384.703
RIEPILOGO MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'INTERNO
(in Euro)
080/608/1
RIEPILOGO 2020 2021 2022
Spese correnti CP 22.962.624.905 22.793.607.294 22.905.751.780
CS 22.977.758.618 22.793.566.853 22.890.529.465
FUNZIONAMENTO CP 10.562.082.880 10.575.307.774 10.562.758.702
CS 10.566.767.861 10.575.307.774 10.562.535.387
INTERVENTI CP 12.211.057.897 12.029.805.492 12.145.498.850
CS 12.221.506.629 12.029.765.051 12.130.499.850
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CP 189.484.128 188.494.028 197.494.228
CS 189.484.128 188.494.028 197.494.228
Spese in conto capitale CP 2.926.691.308 2.966.357.393 3.394.515.916
CS 3.112.892.181 2.966.357.393 3.394.515.916
INVESTIMENTI CP 2.724.452.975 2.966.357.393 3.394.515.916
CS 2.910.653.848 2.966.357.393 3.394.515.916
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE CP 200.000.000 << <<
CS 200.000.000 << <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE CP 2.238.333 << <<
CS 2.238.333 << <<
Rimborso passivita' finanziarie CP 18.292.770 19.293.475 19.339.322
CS 18.292.770 19.293.475 19.339.322
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO CP 18.292.770 19.293.475 19.339.322
CS 18.292.770 19.293.475 19.339.322
TOTALE CP 25.907.608.983 25.779.258.162 26.319.607.018
CS 26.108.943.569 25.779.217.721 26.304.384.703
ELENCHI MINISTERO DELL'INTERNO
080/610/1
ELENCO N.1
UNITA' DI VOTO E CAPITOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA IL CUI STANZIAMENTO PUO' ESSERE INTEGRATO CON IL FONDO A DISPOSIZIONE LEGGE 12/12/69, N. 1001
MINISTERO DELL'INTERNO
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)
2613, 2624, 2644, 2645, 2646, 2679, 2680, 2681, 2682, 2705, 2706, 2707, 2721, 2730, 2731, 2736, 2737, 2738, 2762, 2811, 2816, 2821, 2822
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)
2519, 2520, 2532, 2535, 2542, 2551, 2553, 2556, 2557, 2561, 2562
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)
2536, 2543, 2552, 2555, 2558, 2559, 2560, 2629, 2647, 2648, 2650, 2671, 2683, 2684, 2685, 2740, 2741, 2742, 2743, 2763, 2819
TABELLA N. 9
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
(in Euro)
090/606/1
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) CP
901.606.943 912.125.552 827.668.775
CS 1.090.143.088 913.312.725 827.668.775
1.2 Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.5) CP 35.772.222 30.552.302 29.143.098
CS 63.948.171 30.597.737 29.143.098
Spese di personale per il programma CP 3.170.554 3.966.826 3.964.453
CS 3.170.554 3.966.826 3.964.453
Interventi a livello nazionale di promozione sullo sviluppo sostenibile CP 4.694.442 4.194.442 4.194.442
CS 8.159.513 4.239.877 4.194.442
Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile CP 14.182.651 11.156.337 9.711.147
CS 34.103.908 11.156.337 9.711.147
Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali CP 13.367.840 10.877.962 10.916.321
CS 15.658.907 10.877.962 10.916.321
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico CP 356.735 356.735 356.735
CS 2.855.289 356.735 356.735
1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8) CP 21.232.844 20.849.248 20.842.603
CS 21.232.844 20.849.248 20.842.603
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri) CP 16.508.573 16.500.709 16.493.474
CS 16.508.573 16.500.709 16.493.474
Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente CP 4.724.271 4.348.539 4.349.129
CS 4.724.271 4.348.539 4.349.129
1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12) CP 473.402.868 481.790.224 456.651.611
CS 529.939.364 482.560.775 456.651.611
Spese di personale per il programma CP 3.083.105 3.956.328 3.954.046
CS 3.083.105 3.956.328 3.954.046
Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato CP 143.146.231 108.149.675 89.692.165
CS 146.628.428 108.211.675 89.692.165
Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico CP 294.462.713 336.973.402 332.094.581
CS 347.517.012 337.681.953 332.094.581
Finanziamenti alle Autorità di bacino CP 32.710.819 32.710.819 30.910.819
CS 32.710.819 32.710.819 30.910.819
1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13) CP 148.740.766 150.315.065 148.825.198
CS 178.841.762 150.565.001 148.825.198
Spese di personale per il programma CP 4.742.096 6.141.388 6.136.952
CS 4.742.096 6.141.388 6.136.952
Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate CP 45.478.508 45.243.515 45.739.999
CS 65.348.104 45.243.515 45.739.999
Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES) CP 7.163.104 7.209.104 7.235.189
CS 8.158.854 7.209.104 7.235.189
Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici CP 88.776.863 89.286.863 87.288.863
CS 97.901.513 89.536.799 87.288.863
Controllo organismi geneticamente modificati (OGM) e valutazione delle sostanze chimiche pericolose CP 2.580.195 2.434.195 2.424.195
CS 2.691.195 2.434.195 2.424.195
1.7 Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti (18.15) CP 20.941.956 46.673.074 16.670.871
CS 23.779.175 46.673.074 16.670.871
Spese di personale per il programma CP 2.200.444 3.031.562 3.029.359
CS 2.200.444 3.031.562 3.029.359
Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche per la corretta gestione dei rifiuti CP 18.741.512 43.641.512 13.641.512
CS 21.578.731 43.641.512 13.641.512
1.8 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili (18.16) CP 113.345.973 115.904.519 104.931.194
CS 161.716.616 116.025.770 104.931.194
Spese di personale per il programma CP 1.645.463 2.326.983 2.325.221
CS 1.645.463 2.326.983 2.325.221
Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico CP 5.212.273 4.546.736 4.546.736
CS 43.039.185 4.667.987 4.546.736
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
(in Euro)
090/606/2
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici CP 46.976.874 47.024.874 47.107.874
CS 47.610.816 47.024.874 47.107.874
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico CP 59.511.363 62.005.926 50.951.363
CS 69.421.152 62.005.926 50.951.363
1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19) CP 88.170.314 66.041.120 50.604.200
CS 110.685.156 66.041.120 50.604.200
Spese di personale per il programma CP 2.826.852 3.797.551 3.794.949
CS 2.826.852 3.797.551 3.794.949
Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale CP 94.843 94.843 94.843
CS 94.843 94.843 94.843
Interventi di risanamento ambientale e bonifiche CP 85.248.619 62.148.726 46.714.408
CS 107.763.461 62.148.726 46.714.408
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) CP 130.601.690 134.455.346 139.248.657
CS 130.610.753 134.455.346 139.248.657
3.1 Indirizzo politico (32.2) CP 9.226.422 9.223.366 14.221.527
CS 9.235.485 9.223.366 14.221.527
Ministro e Sottosegretari di Stato CP 618.439 618.439 618.439
CS 618.439 618.439 618.439
Indirizzo politico-amministrativo CP 8.238.414 8.219.072 8.217.233
CS 8.247.477 8.219.072 8.217.233
Valutazione e controllo strategico (OIV) CP 369.569 385.855 385.855
CS 369.569 385.855 385.855
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti CP << << 5.000.000
CS << << 5.000.000
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) CP 121.375.268 125.231.980 125.027.130
CS 121.375.268 125.231.980 125.027.130
Spese di personale per il programma CP 12.457.596 16.577.309 16.307.907
CS 12.457.596 16.577.309 16.307.907
Gestione del personale CP 3.308.725 3.253.725 3.258.725
CS 3.308.725 3.253.725 3.258.725
Gestione comune dei beni e servizi CP 6.488.305 6.280.304 6.339.856
CS 6.488.305 6.280.304 6.339.856
Finanziamento della ricerca nel settore ambientale (ISPRA) CP 99.120.642 99.120.642 99.120.642
CS 99.120.642 99.120.642 99.120.642
TOTALE CP 1.032.208.633 1.046.580.898 966.917.432
CS 1.220.753.841 1.047.768.071 966.917.432
RIEPILOGO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
(in Euro)
090/608/1
RIEPILOGO 2020 2021 2022
Spese correnti CP 359.180.121 361.411.401 358.522.416
CS 383.013.972 361.411.401 358.522.416
FUNZIONAMENTO CP 114.110.853 120.122.269 118.115.466
CS 117.567.309 120.122.269 118.115.466
INTERVENTI CP 239.823.408 235.976.599 235.113.989
CS 260.200.803 235.976.599 235.113.989
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CP 4.012.288 4.631.243 4.657.839
CS 4.012.288 4.631.243 4.657.839
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO CP 1.233.572 681.290 635.122
CS 1.233.572 681.290 635.122
Spese in conto capitale CP 666.982.266 683.958.331 607.567.682
CS 831.693.623 685.145.504 607.567.682
INVESTIMENTI CP 661.982.266 673.958.331 592.567.682
CS 826.693.623 675.145.504 592.567.682
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE CP 5.000.000 10.000.000 15.000.000
CS 5.000.000 10.000.000 15.000.000
Rimborso passivita' finanziarie CP 6.046.246 1.211.166 827.334
CS 6.046.246 1.211.166 827.334
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO CP 6.046.246 1.211.166 827.334
CS 6.046.246 1.211.166 827.334
TOTALE CP 1.032.208.633 1.046.580.898 966.917.432
CS 1.220.753.841 1.047.768.071 966.917.432
TABELLA N. 10
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
100/606/1
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) CP
6.511.902.915 3.177.303.837 3.367.971.308
CS 4.560.224.917 4.093.503.671 3.361.329.449
1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11) CP 4.645.933.754 1.679.734.384 2.120.003.743
CS 2.426.600.033 2.577.655.693 2.116.350.293
Spese di personale per il programma CP 16.439.356 17.251.861 17.245.827
CS 16.439.356 17.251.861 13.592.377
Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità CP 3.995.833.883 904.963.739 1.202.039.132
CS 1.448.684.903 1.842.885.048 1.202.039.132
Infrastrutture autostradali in concessione CP 120.180.038 158.680.038 158.680.038
CS 200.523.001 158.680.038 158.680.038
Contributi per la realizzazione di opere viarie CP 475.480.477 473.038.746 632.038.746
CS 706.286.776 473.038.746 632.038.746
Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclopedonali CP 38.000.000 125.800.000 110.000.000
CS 54.665.997 85.800.000 110.000.000
1.2 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) CP 191.402.709 180.942.212 197.154.749
CS 250.727.411 182.295.708 197.056.483
Spese di personale per il programma CP 7.403.111 7.312.614 7.310.151
CS 7.403.111 7.312.614 7.211.885
Interventi nel settore idrico ed elettrico CP 4.016.299 4.016.299 4.016.299
CS 61.855.983 5.016.299 4.016.299
Interventi in materia di dighe CP 179.983.299 169.613.299 185.828.299
CS 181.468.317 169.966.795 185.828.299
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9) CP 6.530.416 6.455.811 6.453.120
CS 6.721.100 6.455.811 6.017.024
Spese di personale per il programma CP 4.613.103 4.538.498 4.535.807
CS 4.613.103 4.538.498 4.099.711
Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche CP 1.917.313 1.917.313 1.917.313
CS 2.107.997 1.917.313 1.917.313
1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10) CP 1.668.036.036 1.310.171.430 1.044.359.696
CS 1.876.176.373 1.327.096.459 1.041.905.649
Spese di personale per il programma CP 76.017.719 74.861.801 74.565.012
CS 76.017.719 74.861.801 74.565.012
Opere di preminente interesse nazionale CP 1.075.479.482 901.612.050 616.333.262
CS 1.287.632.788 927.540.503 622.352.800
Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio CP 159.241.993 81.560.305 105.380.304
CS 162.744.801 81.606.237 105.438.728
Salvaguardia di Venezia e della sua laguna CP 124.089.233 62.462.651 64.366.195
CS 116.190.100 53.413.295 55.833.295
Accordi internazionali e grandi eventi CP 15.118.894 78.118.894 73.118.894
CS 15.353.670 78.118.894 73.119.785
Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi CP 6.827.770 4.267.770 13.267.770
CS 6.976.350 4.267.770 13.267.770
Infrastrutture carcerarie CP 36.491.018 4.350.000 6.000.000
CS 36.491.018 4.350.000 6.000.000
Realizzazione del sistema MOSE CP 56.130.466 35.000.000 20.000.000
CS 56.130.466 35.000.000 20.000.000
Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo e riqualificazione del territorio, infrastrutture per la mobilità sostenibile CP 118.639.461 67.937.959 71.328.259
CS 118.639.461 67.937.959 71.328.259
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) CP 8.216.110.689 7.716.990.078 7.786.684.235
CS 9.021.526.065 7.850.707.288 7.791.536.160
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1) CP 251.759.935 251.436.755 249.658.566
CS 273.406.619 259.683.827 234.105.306
Spese di personale per il programma CP 114.521.298 113.820.662 113.768.856
CS 114.521.298 113.820.662 98.215.596
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
100/606/2
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione CP 120.999.257 123.004.474 121.975.512
CS 121.399.217 123.004.474 121.975.512
Interventi per la sicurezza stradale CP 16.239.380 14.611.619 13.914.198
CS 37.486.104 22.858.691 13.914.198
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) CP 85.954.280 83.952.924 80.951.677
CS 85.954.280 83.952.924 80.951.677
Spese di personale per il programma CP 2.533.470 2.532.114 2.530.867
CS 2.533.470 2.532.114 2.530.867
Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo CP 83.420.810 81.420.810 78.420.810
CS 83.420.810 81.420.810 78.420.810
2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2) CP 350.934.728 300.565.162 281.577.110
CS 478.074.915 300.565.162 281.227.110
Spese di personale per il programma CP 4.226.760 4.224.354 4.222.142
CS 4.226.760 4.224.354 4.222.142
Sistemi e servizi di trasporto intermodale CP 105.221.097 134.821.097 15.821.097
CS 229.567.632 134.821.097 15.821.097
Interventi in materia di autotrasporto CP 241.486.871 161.519.711 261.533.871
CS 244.280.523 161.519.711 261.183.871
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) CP 872.856.510 418.622.338 292.054.575
CS 1.115.212.824 488.185.274 313.842.703
Spese di personale per il programma CP 3.492.763 3.448.591 3.446.828
CS 3.492.763 3.448.591 3.363.259
Interventi sulle infrastrutture ferroviarie CP 837.254.711 382.064.711 255.498.711
CS 1.079.611.025 451.627.647 277.370.408
Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali CP 32.109.036 33.109.036 33.109.036
CS 32.109.036 33.109.036 33.109.036
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) CP 546.400.016 493.953.468 509.993.499
CS 837.091.469 509.867.910 508.960.556
Spese di personale per il programma CP 6.339.795 6.305.791 6.302.610
CS 6.339.795 6.305.791 6.302.610
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo CP 187.888.923 186.379.963 178.885.523
CS 189.490.278 186.379.963 178.885.523
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne CP 53.147.748 76.420.053 84.262.823
CS 73.147.748 76.420.053 84.262.823
Infrastrutture portuali CP 293.096.339 219.836.927 235.531.809
CS 562.186.437 235.751.369 234.498.896
Interventi per l'industria navalmeccanica CP 5.927.211 5.010.734 5.010.734
CS 5.927.211 5.010.734 5.010.704
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6) CP 6.108.205.220 6.168.459.431 6.372.448.808
CS 6.231.785.958 6.208.452.191 6.372.448.808
Spese di personale per il programma CP 4.045.695 4.043.530 4.041.539
CS 4.045.695 4.043.530 4.041.539
Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale CP 5.558.045.000 5.441.657.380 5.433.954.000
CS 5.617.386.518 5.481.650.140 5.433.954.000
Interventi a favore delle linee metropolitane CP 482.247.705 658.891.701 870.586.449
CS 540.644.223 658.891.701 870.586.449
Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa CP 63.866.820 63.866.820 63.866.820
CS 69.709.522 63.866.820 63.866.820
3 Casa e assetto urbanistico (19) CP 169.556.349 163.619.376 209.590.108
CS 212.426.949 163.619.376 209.590.108
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) CP 169.556.349 163.619.376 209.590.108
CS 212.426.949 163.619.376 209.590.108
Spese di personale per il programma CP 2.600.710 2.599.365 2.598.128
CS 2.600.710 2.599.365 2.598.128
Edilizia residenziale sociale CP 89.085.254 100.823.058 146.795.027
CS 106.223.697 100.823.058 146.795.027
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
100/606/3
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo CP 77.870.385 60.196.953 60.196.953
CS 103.602.542 60.196.953 60.196.953
4 Ordine pubblico e sicurezza (7) CP 790.857.975 802.059.926 806.731.806
CS 828.769.049 811.409.382 791.670.814
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) CP 790.857.975 802.059.926 806.731.806
CS 828.769.049 811.409.382 791.670.814
Spese di personale per il programma (personale militare) CP 607.578.136 610.549.557 614.765.047
CS 607.578.136 610.549.557 600.057.479
Spese di personale per il programma (personale civile) CP 18.557.403 18.546.599 18.536.658
CS 18.557.403 18.546.599 18.536.658
Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto CP 393.808 393.808 393.808
CS 393.808 393.808 393.808
Trattamenti provvisori di pensione CP 7.580.204 7.580.204 7.580.204
CS 7.580.204 7.580.204 7.580.204
Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse CP 36.447.650 36.797.938 34.827.820
CS 36.447.650 36.797.938 34.474.396
Salvaguardia della vita umana in mare CP 50.012.499 50.240.299 49.840.299
CS 55.151.897 50.240.299 49.840.299
Sicurezza e controllo della navigazione CP 21.900.247 20.900.247 20.900.247
CS 44.228.388 30.249.703 20.900.247
Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto CP 48.388.028 57.051.274 59.887.723
CS 58.831.563 57.051.274 59.887.723
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) CP 79.029.979 130.336.525 179.749.457
CS 79.055.010 130.336.525 167.249.457
5.1 Indirizzo politico (32.2) CP 16.343.062 71.292.868 120.714.651
CS 16.343.062 71.292.868 108.214.651
Ministro e Sottosegretari di Stato CP 413.437 413.880 413.880
CS 413.437 413.880 413.880
Indirizzo politico-amministrativo CP 15.030.838 13.155.494 13.153.783
CS 15.030.838 13.155.494 13.153.783
Valutazione e controllo strategico (OIV) CP 898.787 898.569 898.569
CS 898.787 898.569 898.569
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti CP << 56.824.925 106.248.419
CS << 56.824.925 93.748.419
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) CP 62.686.917 59.043.657 59.034.806
CS 62.711.948 59.043.657 59.034.806
Spese di personale per il programma CP 19.467.732 18.326.176 18.317.325
CS 19.467.732 18.326.176 18.317.325
Gestione del personale CP 28.749.241 28.749.241 28.749.241
CS 28.767.794 28.749.241 28.749.241
Gestione comune dei beni e servizi CP 14.469.944 11.968.240 11.968.240
CS 14.476.422 11.968.240 11.968.240
TOTALE CP 15.767.457.907 11.990.309.742 12.350.726.914
CS 14.702.001.990 13.049.576.242 12.321.375.988
RIEPILOGO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)
100/608/1
RIEPILOGO 2020 2021 2022
Spese correnti CP 6.962.556.351 6.898.129.629 6.975.551.743
CS 7.109.861.375 6.938.206.781 6.940.316.971
FUNZIONAMENTO CP 1.221.372.400 1.218.151.811 1.219.138.942
CS 1.233.173.387 1.218.173.267 1.183.904.170
INTERVENTI CP 5.717.673.108 5.658.096.975 5.706.331.958
CS 5.853.177.145 5.698.152.671 5.706.331.958
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CP 23.510.843 21.880.843 50.080.843
CS 23.510.843 21.880.843 50.080.843
Spese in conto capitale CP 8.804.901.556 5.092.180.113 5.375.175.171
CS 7.592.140.615 6.111.369.461 5.381.059.017
INVESTIMENTI CP 7.794.674.864 4.200.996.394 4.696.646.746
CS 6.370.013.923 5.194.257.289 4.709.011.054
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE CP 1.010.226.692 891.183.719 678.528.425
CS 1.222.126.692 917.112.172 672.047.963
TOTALE CP 15.767.457.907 11.990.309.742 12.350.726.914
CS 14.702.001.990 13.049.576.242 12.321.375.988
ELENCHI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRANSPORTI
100/610/1
ELENCO N.1
UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE (CAPITOLI N. 2122,2123)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)
2043, 2046, 2048, 2050, 2053, 2066, 2106, 2107, 2108, 2111, 2135, 2136, 2143, 2145, 2153, 2154, 2156, 2176, 2177, 2179, 2200, 2309
TABELLA N. 11
MINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)
120/606/1
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
1 Difesa e sicurezza del territorio (5) CP
21.278.067.886 21.342.187.412 21.248.112.667
CS 21.608.385.708 21.088.794.726 21.317.105.432
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1) CP 6.567.761.440 6.600.444.039 6.646.396.298
CS 6.609.219.810 6.600.539.860 6.646.396.298
Spese di personale per il programma CP 6.001.462.098 6.044.179.822 6.061.917.965
CS 6.001.462.264 6.044.179.822 6.061.917.965
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo CP 306.456.710 308.126.916 319.560.249
CS 315.040.900 308.221.998 319.560.249
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia CP 88.592.698 87.092.698 87.092.698
CS 88.710.906 87.093.437 87.092.698
Formazione ed addestramento del personale CP 14.069.614 14.069.614 14.069.614
CS 14.069.614 14.069.614 14.069.614
Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo CP 104.169.047 102.278.985 119.059.768
CS 136.924.853 102.278.985 119.059.768
Gestione e assistenza del personale dell'Arma CP 44.696.004 44.696.004 44.696.004
CS 44.696.004 44.696.004 44.696.004
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali CP 8.315.269 << <<
CS 8.315.269 << <<
1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2) CP 5.433.079.954 5.178.879.467 5.117.431.847
CS 5.440.834.954 5.178.879.467 5.117.431.847
Spese di personale per il programma CP 4.958.002.562 4.797.040.580 4.735.592.960
CS 4.958.002.562 4.797.040.580 4.735.592.960
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri CP 2.351.426 2.359.696 2.359.696
CS 2.351.426 2.359.696 2.359.696
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri CP 5.173.370 5.173.370 5.173.370
CS 5.173.370 5.173.370 5.173.370
Formazione militare del personale delle forze terrestri CP 15.976.906 15.976.906 15.976.906
CS 15.976.906 15.976.906 15.976.906
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri CP 334.270.024 334.268.738 334.268.738
CS 334.270.024 334.268.738 334.268.738
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali CP 93.238.505 << <<
CS 100.993.505 << <<
Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri CP 24.067.161 24.060.177 24.060.177
CS 24.067.161 24.060.177 24.060.177
1.3 Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3) CP 2.131.242.662 2.036.423.629 1.986.184.207
CS 2.199.752.118 2.036.423.629 1.985.784.207
Spese di personale per il programma CP 1.908.737.920 1.864.772.249 1.814.532.827
CS 1.908.737.920 1.864.772.249 1.814.532.827
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime CP 2.763.871 2.763.871 2.763.871
CS 3.284.571 2.763.871 2.763.871
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime CP 16.612.582 15.412.582 15.412.582
CS 22.559.026 15.412.582 15.412.582
Formazione militare del personale delle forze marittime CP 13.034.509 13.034.509 13.034.509
CS 14.051.444 13.034.509 13.034.509
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime CP 127.926.101 127.926.101 127.926.101
CS 134.618.231 127.926.101 127.526.101
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali CP 49.653.362 << <<
CS 103.986.609 << <<
Gestione e assistenza del personale delle forze marittime CP 12.514.317 12.514.317 12.514.317
CS 12.514.317 12.514.317 12.514.317
1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4) CP 2.785.859.777 2.738.393.537 2.703.330.264
CS 2.841.339.690 2.746.498.537 2.711.330.264
Spese di personale per il programma CP 2.493.881.618 2.486.813.283 2.451.750.010
CS 2.493.883.279 2.486.813.283 2.451.750.010
MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)
120/606/2
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree CP 1.618.953 1.618.953 1.618.953
CS 1.618.953 1.618.953 1.618.953
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree CP 44.677.217 42.487.217 42.487.217
CS 55.950.146 42.487.217 42.487.217
Formazione militare del personale delle forza aeree CP 21.409.131 22.102.133 22.930.082
CS 31.086.990 22.102.133 22.930.082
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree CP 139.030.569 140.533.767 139.705.818
CS 139.558.033 140.638.767 139.705.818
Trasporto aereo di Stato CP 39.461.767 38.011.767 38.011.767
CS 73.461.767 46.011.767 46.011.767
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali CP 38.954.105 << <<
CS 38.954.105 << <<
Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree CP 6.826.417 6.826.417 6.826.417
CS 6.826.417 6.826.417 6.826.417
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6) CP 4.360.124.053 4.788.046.740 4.794.770.051
CS 4.517.239.136 4.526.453.233 4.856.162.816
Spese di personale per il programma CP 716.211.361 710.652.435 700.134.427
CS 716.211.361 710.652.435 700.134.427
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa CP 905.730 905.730 905.730
CS 905.730 905.730 905.730
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità CP 3.677.561 3.677.561 3.677.561
CS 3.677.561 3.677.561 3.677.561
Formazione militare del personale CP 3.805.931 3.841.941 3.851.141
CS 3.805.931 3.841.941 3.851.141
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate CP 64.781.949 18.519.618 18.358.118
CS 66.648.049 18.519.618 18.358.118
Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare CP 2.802.996.495 3.221.600.223 3.385.141.542
CS 2.915.049.255 2.957.186.899 3.447.413.897
Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale CP 22.396.039 22.396.039 22.396.039
CS 21.938.515 21.655.407 21.655.407
Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa CP 556.912.326 656.855.676 507.045.346
CS 556.950.594 656.769.318 506.956.388
Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa CP 404.409 404.409 404.409
CS 423.517 404.409 404.409
Ricerca tecnologica nel settore della difesa CP 49.139.636 50.139.636 53.139.636
CS 67.703.122 50.636.616 53.139.636
Gestione e assistenza del personale militare CP 98.999.032 99.053.472 99.716.102
CS 98.949.032 99.003.472 99.666.102
Servizi generali e supporto alle missioni internazionali CP 39.893.584 << <<
CS 64.976.469 3.199.827 <<
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) CP 469.701.690 471.151.303 469.931.148
CS 470.468.049 471.151.303 469.931.148
2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17) CP 469.701.690 471.151.303 469.931.148
CS 470.468.049 471.151.303 469.931.148
Spese di personale per il programma CP 437.491.136 440.951.785 439.815.961
CS 437.491.136 440.951.785 439.815.961
Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare CP 5.669.939 5.143.389 5.143.389
CS 5.669.939 5.143.389 5.143.389
Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare CP 3.053.824 3.057.581 3.061.376
CS 3.053.824 3.057.581 3.061.376
Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora CP 6.895.984 5.862.326 5.764.692
CS 7.607.153 5.862.326 5.764.692
Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali CP 7.257.881 7.161.197 7.164.545
CS 7.259.631 7.161.197 7.164.545
MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)
120/606/3
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale CP 9.332.926 8.975.025 8.981.185
CS 9.386.366 8.975.025 8.981.185
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) CP 1.194.005.922 1.192.296.061 1.202.398.660
CS 1.190.005.922 1.188.296.061 1.198.398.660
3.1 Indirizzo politico (32.2) CP 26.497.900 26.503.994 26.497.326
CS 26.497.900 26.503.994 26.497.326
Ministro e Sottosegretari di Stato CP 170.164 170.164 170.164
CS 170.164 170.164 170.164
Indirizzo politico-amministrativo CP 24.801.503 24.806.982 24.800.435
CS 24.801.503 24.806.982 24.800.435
Valutazione e controllo strategico (OIV) CP 1.526.233 1.526.848 1.526.727
CS 1.526.233 1.526.848 1.526.727
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti CP << << <<
CS << << <<
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) CP 705.655.915 698.737.960 707.847.227
CS 705.655.915 698.737.960 707.847.227
Spese di personale per il programma CP 96.951.816 97.022.607 97.196.144
CS 96.951.816 97.022.607 97.196.144
Gestione del personale CP 67.506.765 88.486.765 76.437.225
CS 67.506.765 88.486.765 76.437.225
Gestione comune dei beni e servizi CP 282.937.076 257.937.076 278.937.076
CS 282.937.076 257.937.076 278.937.076
Cooperazione Internazionale CP 195.827.021 192.858.275 192.843.545
CS 195.827.021 192.858.275 192.843.545
Attività di supporto isituzionale CP 62.433.237 62.433.237 62.433.237
CS 62.433.237 62.433.237 62.433.237
3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6) CP 461.852.107 467.054.107 468.054.107
CS 457.852.107 463.054.107 464.054.107
Interventi per contributi esterni e indennizzi per servit militari CP 60.490.107 60.532.107 60.532.107
CS 60.490.107 60.532.107 60.532.107
Speciali elargizioni, assegni, indennità CP 70.512.000 71.312.000 72.312.000
CS 66.512.000 67.312.000 68.312.000
Trattamenti provvisori di pensione CP 330.850.000 335.210.000 335.210.000
CS 330.850.000 335.210.000 335.210.000
TOTALE CP 22.941.775.498 23.005.634.776 22.920.442.475
CS 23.268.859.679 22.748.242.090 22.985.435.240
RIEPILOGO MINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)
120/608/1
RIEPILOGO 2020 2021 2022
Spese correnti CP 19.876.940.300 19.561.320.332 19.292.264.632
CS 20.014.692.380 19.564.633.850 19.294.987.756
FUNZIONAMENTO CP 19.011.478.903 18.704.079.681 18.446.088.251
CS 19.153.230.983 18.711.393.199 18.452.811.375
INTERVENTI CP 239.859.378 236.890.632 236.875.902
CS 239.859.378 236.890.632 236.875.902
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CP 625.602.019 620.350.019 609.300.479
CS 621.602.019 616.350.019 605.300.479
Spese in conto capitale CP 3.064.835.198 3.444.314.444 3.628.177.843
CS 3.254.167.299 3.183.608.240 3.690.447.484
INVESTIMENTI CP 3.063.835.198 3.443.314.444 3.628.177.843
CS 3.253.167.299 3.182.608.240 3.690.447.484
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE CP 1.000.000 1.000.000 <<
CS 1.000.000 1.000.000 <<
TOTALE CP 22.941.775.498 23.005.634.776 22.920.442.475
CS 23.268.859.679 22.748.242.090 22.985.435.240
ELENCHI MINISTERO DELLA DEFESA
120/610/1
ELENCO N.1
UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA “SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA” DELLA MISSIONE “SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE” (capitolo 1121).
MINISTERO DELLA DIFESA
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)
1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)
4100, 4150, 4151, 4152, 4153, 4160, 4161, 4162, 4180, 4181, 4182, 4191, 4195, 4210, 4211, 4212, 4221, 4223, 4234, 4238, 4242, 4246, 4247, 4267, 4270, 4271, 4272, 4280
1.3 Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)
4101, 4311, 4315, 4326, 4341, 4344, 4350, 4361, 4370, 4371, 4372, 4373, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4405, 4408, 4410
1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)
1205, 4102, 4461, 4465, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4491, 4493, 4510, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)
1160, 1201, 1204, 1207, 1209, 1212, 1227, 1228, 1232, 1254, 1255, 1258, 1259, 1260, 1261, 1263, 1264, 1265, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1282, 1294, 1300, 1301, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1346
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
3.1 Indirizzo politico (32.2)
1009, 1015, 1029, 1030, 1031, 1040
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
1099, 1100, 1104, 1115, 1116, 1117, 1128, 1146, 1147, 1149, 1158, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168, 1169, 1172, 1178, 1208, 1217, 1302, 4103, 1170, 1171, 1173
3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)
1334, 1349, 1389, 1391, 1392
120/612/1
ELENCO N. 2
UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA “APPRONTAMENTO E IMPIEGO CARABINIERI PER LA DIFESA E LA SICUREZZA” DELLA MISSIONE “DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO” (capitolo 4842).
MINISTERO DELLA DIFESA
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)
4800, 4802, 4805, 4807, 4811, 4825, 4826, 4827, 4829, 4830, 4843, 4850, 4851, 4852, 4853, 4855, 4860, 4861, 4867, 4868, 4869, 4875
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)
2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)
2851, 2856, 2857, 2865, 2867, 2873, 2874, 2877, 2882, 2883, 2884, 2885, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2900, 2901, 2907, 2908, 2911, 2913, 2914, 2925, 2931, 2938, 2940, 2941, 2942, 2943, 2945, 2975, 2976, 2977, 3080, 7921, 7922, 7928, 7930, 7932, 7934, 7936, 7946, 7947, 7948, 7950, 7961, 7965
TABELLA N. 12
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
(in Euro)
130/606/1
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) CP
1.077.895.667 1.009.106.595 799.548.577
CS 1.112.243.610 1.016.678.222 799.548.577
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2) CP 532.442.478 498.303.152 326.063.223
CS 556.398.301 505.874.779 326.063.223
Spese di personale per il programma CP 10.136.055 10.036.919 9.736.340
CS 10.136.055 10.036.919 9.736.340
Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati CP 6.878.807 1.660.985 1.660.985
CS 10.008.902 1.660.985 1.660.985
Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura CP 26.133.101 11.133.101 11.133.101
CS 27.232.661 11.133.101 11.133.101
Piano irriguo nazionale CP 120.598.155 123.240.431 102.301.081
CS 120.807.812 123.240.431 102.301.081
Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie CP 211.648.912 197.678.712 47.678.712
CS 222.765.325 202.678.712 47.678.712
Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale CP 124.739.042 122.434.403 122.434.403
CS 132.243.900 125.006.030 122.434.403
Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame CP 25.218.601 25.218.601 25.218.601
CS 25.553.253 25.218.601 25.218.601
Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari CP 7.089.805 6.900.000 5.900.000
CS 7.650.393 6.900.000 5.900.000
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5) CP 49.848.645 46.748.415 46.259.390
CS 53.793.624 46.748.415 46.259.390
Spese di personale per il programma CP 38.622.277 38.218.162 38.080.213
CS 38.622.277 38.218.162 38.080.213
Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari CP 5.145.530 4.499.415 4.288.339
CS 5.955.509 4.499.415 4.288.339
Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari CP 4.895.398 2.845.398 2.705.398
CS 8.030.398 2.845.398 2.705.398
Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare CP 1.185.440 1.185.440 1.185.440
CS 1.185.440 1.185.440 1.185.440
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6) CP 495.604.544 464.055.028 427.225.964
CS 502.051.685 464.055.028 427.225.964
Spese di personale per il programma CP 14.989.854 14.812.726 14.523.693
CS 14.989.854 14.812.726 14.523.693
Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura CP 49.296.166 46.193.489 32.693.489
CS 49.296.166 46.193.489 32.693.489
Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano CP 255.386.685 227.916.974 206.453.026
CS 261.544.849 227.916.974 206.453.026
Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale CP 13.139.143 12.739.143 11.163.060
CS 13.428.120 12.739.143 11.163.060
Interventi a favore del settore ippico CP 162.792.696 162.392.696 162.392.696
CS 162.792.696 162.392.696 162.392.696
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) CP 27.600.982 24.331.887 46.677.872
CS 28.954.972 24.331.887 46.677.872
2.1 Indirizzo politico (32.2) CP 9.341.424 6.641.853 29.210.763
CS 9.341.424 6.641.853 29.210.763
Ministro e Sottosegretari di Stato CP 599.315 599.315 599.315
CS 599.315 599.315 599.315
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
(in Euro)
130/606/2
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
Indirizzo politico-amministrativo CP 5.291.319 5.254.866 5.257.776
CS 5.291.319 5.254.866 5.257.776
Valutazione e controllo strategico (OIV) CP 753.672 753.672 753.672
CS 753.672 753.672 753.672
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti CP 2.697.118 34.000 22.600.000
CS 2.697.118 34.000 22.600.000
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) CP 18.259.558 17.690.034 17.467.109
CS 19.613.548 17.690.034 17.467.109
Spese di personale per il programma CP 6.828.046 6.755.135 6.592.179
CS 6.828.046 6.755.135 6.592.179
Gestione del personale CP 8.110.655 8.110.655 8.110.655
CS 8.110.655 8.110.655 8.110.655
Gestione comune dei beni e servizi CP 3.320.857 2.824.244 2.764.275
CS 4.674.847 2.824.244 2.764.275
4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) CP 6.274.314 9.172.244 9.073.125
CS 6.774.314 9.172.244 9.073.125
4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18) CP 6.274.314 9.172.244 9.073.125
CS 6.774.314 9.172.244 9.073.125
Spese di personale per il programma CP 2.580.230 2.578.160 2.579.041
CS 2.580.230 2.578.160 2.579.041
Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES CP 2.607.682 5.507.682 5.407.682
CS 3.107.682 5.507.682 5.407.682
Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali CP 1.086.402 1.086.402 1.086.402
CS 1.086.402 1.086.402 1.086.402
TOTALE CP 1.111.770.963 1.042.610.726 855.299.574
CS 1.147.972.896 1.050.182.353 855.299.574
RIEPILOGO MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
(in Euro)
130/608/1
RIEPILOGO 2020 2021 2022
Spese correnti CP 610.845.980 607.054.663 613.882.861
CS 614.174.798 607.054.663 613.882.861
FUNZIONAMENTO CP 103.602.530 102.780.924 124.109.122
CS 104.666.604 102.780.924 124.109.122
INTERVENTI CP 499.792.481 496.822.770 482.322.770
CS 502.057.225 496.822.770 482.322.770
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CP 7.450.969 7.450.969 7.450.969
CS 7.450.969 7.450.969 7.450.969
Spese in conto capitale CP 500.924.983 435.556.063 241.416.713
CS 533.798.098 443.127.690 241.416.713
INVESTIMENTI CP 459.954.783 415.556.063 221.416.713
CS 486.792.538 418.127.690 221.416.713
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE CP 40.970.200 20.000.000 20.000.000
CS 47.005.560 25.000.000 20.000.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE CP << << <<
CS << << <<
TOTALE CP 1.111.770.963 1.042.610.726 855.299.574
CS 1.147.972.896 1.050.182.353 855.299.574
TABELLA N. 13
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
(in Euro)
140/606/1
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21) CP
2.268.453.986 1.906.396.403 1.720.413.104
CS 2.420.568.171 1.906.396.403 1.720.413.104
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2) CP 403.430.120 401.781.190 399.154.829
CS 403.472.326 401.781.190 399.154.829
Spese di personale per il programma CP 2.952.706 2.953.776 2.958.142
CS 2.952.706 2.953.776 2.958.142
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico CP 193.683.040 193.683.040 193.683.040
CS 193.683.040 193.683.040 193.683.040
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale CP 106.397.000 107.897.000 104.647.000
CS 106.397.000 107.897.000 104.647.000
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa CP 68.685.000 70.585.000 70.585.000
CS 68.685.000 70.585.000 70.585.000
Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza CP 11.090.500 11.090.500 11.090.500
CS 11.090.500 11.090.500 11.090.500
Sostegno alle attività circensi CP 8.042.234 8.042.234 8.042.234
CS 8.042.234 8.042.234 8.042.234
Promozione dello spettacolo dal vivo CP 12.579.640 7.529.640 8.148.913
CS 12.621.846 7.529.640 8.148.913
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5) CP 7.576.598 7.575.430 7.574.356
CS 7.576.598 7.575.430 7.574.356
Spese di personale per il programma CP 4.968.923 4.967.755 4.966.681
CS 4.968.923 4.967.755 4.966.681
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri CP 2.607.675 2.607.675 2.607.675
CS 2.607.675 2.607.675 2.607.675
1.3 Tutela dei beni archeologici (21.6) CP 63.167.901 60.076.985 56.691.115
CS 63.403.904 60.076.985 56.691.115
Spese di personale per il programma CP 50.341.681 47.350.765 43.964.895
CS 50.341.681 47.350.765 43.964.895
Tutela e salvaguardia dei beni archeologici CP 10.196.455 10.196.455 10.196.455
CS 10.232.458 10.196.455 10.196.455
Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico CP 2.629.765 2.529.765 2.529.765
CS 2.829.765 2.529.765 2.529.765
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9) CP 128.518.868 126.286.584 122.091.289
CS 130.700.175 126.286.584 122.091.289
Spese di personale per il programma CP 87.449.117 82.917.786 76.908.680
CS 87.449.117 82.917.786 76.908.680
Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico CP 31.212.031 33.511.078 35.324.889
CS 32.996.071 33.511.078 35.324.889
Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico CP 7.469.983 7.469.983 7.469.983
CS 7.742.385 7.469.983 7.469.983
Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale CP 2.387.737 2.387.737 2.387.737
CS 2.512.602 2.387.737 2.387.737
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) CP 92.856.706 88.658.798 85.072.533
CS 93.382.537 88.658.798 85.072.533
Spese di personale per il programma CP 54.198.198 52.110.894 47.679.515
CS 54.198.198 52.110.894 47.679.515
Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario CP 3.481.765 3.478.550 3.878.550
CS 3.981.765 3.478.550 3.878.550
Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario CP 25.577.640 23.645.251 24.090.365
CS 25.603.471 23.645.251 24.090.365
Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore CP 9.599.103 9.424.103 9.424.103
CS 9.599.103 9.424.103 9.424.103
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
(in Euro)
140/606/2
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12) CP 129.644.518 113.927.520 108.906.439
CS 129.700.558 113.927.520 108.906.439
Spese di personale per il programma CP 84.892.142 79.636.421 73.958.035
CS 84.892.142 79.636.421 73.958.035
Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo CP 6.435.378 4.510.114 4.510.114
CS 6.491.418 4.510.114 4.510.114
Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale CP 36.492.264 28.656.252 29.313.557
CS 36.492.264 28.656.252 29.313.557
Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio CP 1.496.191 796.191 796.191
CS 1.496.191 796.191 796.191
Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio CP 328.543 328.542 328.542
CS 328.543 328.542 328.542
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13) CP 319.224.770 315.071.801 304.758.723
CS 319.224.770 315.071.801 304.758.723
Spese di personale per il programma CP 271.233.354 265.093.241 250.244.822
CS 271.233.354 265.093.241 250.244.822
Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale CP 31.118.476 30.805.620 33.340.961
CS 31.118.476 30.805.620 33.340.961
Coordinamento e funzionamento del sistema museale CP 16.872.940 19.172.940 21.172.940
CS 16.872.940 19.172.940 21.172.940
1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14) CP 14.453.992 18.906.949 17.538.733
CS 66.627.049 18.906.949 17.538.733
Spese di personale per il programma CP 5.186.291 5.186.821 5.192.299
CS 5.186.291 5.186.821 5.192.299
Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei CP 1.604.956 1.604.956 1.604.956
CS 3.206.623 1.604.956 1.604.956
Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale CP 7.662.745 12.115.172 10.741.478
CS 58.234.135 12.115.172 10.741.478
1.9 Tutela del patrimonio culturale (21.15) CP 823.398.339 495.393.566 339.172.295
CS 913.779.162 495.393.566 339.172.295
Spese di personale per il programma CP 3.094.062 3.094.920 3.098.847
CS 3.094.062 3.094.920 3.098.847
Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio CP 187.153.222 231.334.010 162.222.286
CS 187.670.885 231.334.010 162.222.286
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico CP 68.637.533 69.765.982 22.923.864
CS 68.637.533 69.765.982 22.923.864
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico CP 12.002.356 18.197.668 4.907.307
CS 12.002.356 18.197.668 4.907.307
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario CP 8.897.734 13.510.844 9.872.526
CS 8.897.734 13.510.844 9.872.526
Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali CP 268.700.021 105.666.215 99.429.436
CS 269.200.021 105.666.215 99.429.436
Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza CP 5.440.119 6.307.067 6.280.567
CS 5.440.119 6.307.067 6.280.567
Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale CP 60.179.984 10.174.911 10.167.301
CS 60.179.984 10.174.911 10.167.301
Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale CP 49.293.308 37.341.949 20.270.161
CS 49.293.308 37.341.949 20.270.161
Promozione della fruizione del patrimonio culturale CP 160.000.000 << <<
CS 249.363.160 << <<
1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16) CP 23.979.755 17.919.218 18.011.641
CS 30.415.105 17.919.218 18.011.641
Spese di personale per il programma CP 1.563.066 1.485.425 1.396.752
CS 1.563.066 1.485.425 1.396.752
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
(in Euro)
140/606/3
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda CP 20.871.676 14.888.780 15.069.876
CS 25.245.408 14.888.780 15.069.876
Interventi per la rigenerazione urbana CP 1.545.013 1.545.013 1.545.013
CS 3.606.631 1.545.013 1.545.013
1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18) CP 241.526.807 240.119.882 240.736.374
CS 241.610.375 240.119.882 240.736.374
Spese di personale per il programma CP 3.213.596 3.214.851 3.219.766
CS 3.213.596 3.214.851 3.219.766
Promozione del cinema italiano CP 2.863.211 2.155.031 2.162.955
CS 2.866.339 2.155.031 2.162.955
Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo CP 235.450.000 234.750.000 235.353.653
CS 235.530.440 234.750.000 235.353.653
1.19 Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (21.19) CP 19.530.868 19.533.763 19.559.504
CS 19.530.868 19.533.763 19.559.504
spese di personale per il programma CP 18.566.498 18.569.393 18.595.134
CS 18.566.498 18.569.393 18.595.134
Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza CP 964.370 964.370 964.370
CS 964.370 964.370 964.370
1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20) CP 1.144.744 1.144.717 1.145.273
CS 1.144.744 1.144.717 1.145.273
Spese per il personale di programma CP 1.044.535 1.044.508 1.045.064
CS 1.044.535 1.044.508 1.045.064
Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione CP 100.209 100.209 100.209
CS 100.209 100.209 100.209
2 Ricerca e innovazione (17) CP 89.150.509 83.523.021 79.668.231
CS 89.150.509 83.523.021 79.668.231
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4) CP 89.150.509 83.523.021 79.668.231
CS 89.150.509 83.523.021 79.668.231
Spese di personale per il programma CP 17.951.867 17.812.313 16.785.331
CS 17.951.867 17.812.313 16.785.331
Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali CP 3.910.025 3.910.025 3.910.025
CS 3.910.025 3.910.025 3.910.025
Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale CP 10.493.332 7.656.619 8.018.811
CS 10.493.332 7.656.619 8.018.811
Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale CP 3.626.477 3.626.477 3.626.477
CS 3.626.477 3.626.477 3.626.477
Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali CP 53.168.808 50.517.587 47.327.587
CS 53.168.808 50.517.587 47.327.587
3 Turismo (31) CP 43.328.095 43.327.028 43.326.047
CS 43.328.095 43.327.028 43.325.057
3.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1) CP 43.328.095 43.327.028 43.326.047
CS 43.328.095 43.327.028 43.325.057
Spese di personale per il programma CP 1.442.754 1.441.687 1.440.706
CS 1.442.754 1.441.687 1.440.706
Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali CP 2.294.636 2.294.636 2.294.636
CS 2.294.636 2.294.636 2.293.646
Sviluppo e incentivazione del turismo CP 8.234.079 8.234.079 8.234.079
CS 8.234.079 8.234.079 8.234.079
Promozione dell'offerta turistica italiana CP 31.356.626 31.356.626 31.356.626
CS 31.356.626 31.356.626 31.356.626
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
(in Euro)
140/606/4
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) CP
130.992.126 130.292.251 130.766.905
CS 130.997.153 130.292.251 130.754.702
4.1 Indirizzo politico (32.2) CP 11.422.820 10.276.897 10.283.886
CS 11.424.370 10.276.897 10.271.683
Ministro e Sottosegretari di Stato CP 231.361 231.361 231.361
CS 231.361 231.361 231.361
Indirizzo politico-amministrativo CP 9.207.272 9.199.349 9.206.338
CS 9.208.822 9.199.349 9.194.135
Valutazione e controllo strategico (OIV) CP 846.187 846.187 846.187
CS 846.187 846.187 846.187
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti CP 1.138.000 << <<
CS 1.138.000 << <<
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) CP 119.569.306 120.015.354 120.483.019
CS 119.572.783 120.015.354 120.483.019
Spese di personale per il programma CP 56.771.257 59.924.735 60.030.209
CS 56.771.257 59.924.735 60.030.209
Gestione del personale CP 43.935.274 44.189.150 44.189.150
CS 43.935.274 44.189.150 44.189.150
Gestione comune dei beni e servizi CP 18.862.775 15.901.469 16.263.660
CS 18.866.252 15.901.469 16.263.660
TOTALE CP 2.531.924.716 2.163.538.703 1.974.174.287
CS 2.684.043.928 2.163.538.703 1.974.161.094
RIEPILOGO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
(in Euro)
140/608/1
RIEPILOGO 2020 2021 2022
Spese correnti CP 1.540.598.384 1.346.174.213 1.302.486.368
CS 1.632.044.847 1.346.174.213 1.302.474.165
FUNZIONAMENTO CP 798.298.387 771.579.823 735.770.370
CS 799.584.776 771.579.823 735.758.167
INTERVENTI CP 695.543.500 527.584.017 519.705.625
CS 785.703.574 527.584.017 519.705.625
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CP 46.756.497 47.010.373 47.010.373
CS 46.756.497 47.010.373 47.010.373
Spese in conto capitale CP 947.757.937 784.072.697 654.324.522
CS 1.008.430.686 784.072.697 654.323.532
INVESTIMENTI CP 947.757.937 784.072.697 654.324.522
CS 1.008.430.686 784.072.697 654.323.532
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE CP << << <<
CS << << <<
Rimborso passivita' finanziarie CP 43.568.395 33.291.793 17.363.397
CS 43.568.395 33.291.793 17.363.397
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO CP 43.568.395 33.291.793 17.363.397
CS 43.568.395 33.291.793 17.363.397
TOTALE CP 2.531.924.716 2.163.538.703 1.974.174.287
CS 2.684.043.928 2.163.538.703 1.974.161.094
TABELLA N. 14
MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)
150/606/1
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
1 Tutela della salute (20) CP
1.408.220.734 1.298.407.721 1.160.285.996
CS 1.541.079.222 1.347.437.739 1.160.285.996
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1) CP 144.966.170 136.409.753 134.786.229
CS 151.206.699 137.909.753 134.786.229
Spese di personale per il programma CP 29.459.754 28.103.337 27.048.529
CS 29.459.754 28.103.337 27.048.529
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute CP 80.862.713 73.662.713 73.671.713
CS 86.976.931 75.162.713 73.671.713
Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro) CP 10.583.694 10.583.694 10.005.978
CS 10.620.605 10.583.694 10.005.978
Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive CP 1.360.009 1.360.009 1.360.009
CS 1.449.409 1.360.009 1.360.009
Assistenza sanitaria al personale navigante CP 22.700.000 22.700.000 22.700.000
CS 22.700.000 22.700.000 22.700.000
1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2) CP 34.075.839 32.940.125 32.510.732
CS 34.075.839 32.940.125 32.510.732
Spese di personale per il programma CP 25.332.454 25.196.740 24.747.260
CS 25.332.454 25.196.740 24.747.260
Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali CP 7.490.456 7.490.456 7.510.543
CS 7.490.456 7.490.456 7.510.543
Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario CP 1.252.929 252.929 252.929
CS 1.252.929 252.929 252.929
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3) CP 392.824.994 345.677.611 310.257.543
CS 515.284.379 393.207.629 310.257.543
Spese di personale per il programma CP 3.993.825 3.933.662 3.893.253
CS 3.993.825 3.933.662 3.893.253
Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza CP 230.683.930 183.596.710 148.217.051
CS 353.143.315 231.126.728 148.217.051
Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale CP 158.147.239 158.147.239 158.147.239
CS 158.147.239 158.147.239 158.147.239
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4) CP 11.831.877 11.716.933 11.714.967
CS 15.524.731 11.716.933 11.714.967
Spese di personale per il programma CP 5.023.149 4.908.205 4.906.239
CS 5.023.149 4.908.205 4.906.239
Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano CP 6.808.728 6.808.728 6.808.728
CS 10.501.582 6.808.728 6.808.728
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) CP 11.046.005 11.207.909 11.205.982
CS 11.046.005 11.207.909 11.205.982
Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri) CP 5.183.306 5.181.210 5.179.283
CS 5.183.306 5.181.210 5.179.283
Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri CP 5.862.699 6.026.699 6.026.699
CS 5.862.699 6.026.699 6.026.699
1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6) CP 25.771.077 25.769.207 25.703.928
CS 25.771.077 25.769.207 25.703.928
Spese di personale per il programma CP 3.111.710 3.109.840 3.052.561
CS 3.111.710 3.109.840 3.052.561
Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro) CP 2.572.271 2.572.271 2.564.271
CS 2.572.271 2.572.271 2.564.271
Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali CP 20.087.096 20.087.096 20.087.096
CS 20.087.096 20.087.096 20.087.096
MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)
150/606/2
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7) CP 593.433.761 591.860.997 591.619.278
CS 593.433.761 591.860.997 591.619.278
Spese di personale per il programma CP 3.992.989 3.920.225 3.693.506
CS 3.992.989 3.920.225 3.693.506
Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati CP 144.980.460 143.480.460 143.480.460
CS 144.980.460 143.480.460 143.480.460
Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali CP 444.460.312 444.460.312 444.445.312
CS 444.460.312 444.460.312 444.445.312
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8) CP 11.123.692 11.118.915 11.086.477
CS 11.581.912 11.118.915 11.086.477
Spese di personale per il programma CP 7.137.169 7.132.392 7.127.953
CS 7.137.169 7.132.392 7.127.953
Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari CP 843.456 843.456 815.457
CS 843.456 843.456 815.457
Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti CP 3.143.067 3.143.067 3.143.067
CS 3.601.287 3.143.067 3.143.067
1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9) CP 2.979.025 2.829.338 2.746.763
CS 2.979.025 2.829.338 2.746.763
Spese di personale per il programma CP 2.541.618 2.391.931 2.309.356
CS 2.541.618 2.391.931 2.309.356
Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute CP 437.407 437.407 437.407
CS 437.407 437.407 437.407
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10) CP 171.188.594 121.087.417 21.077.303
CS 171.188.594 121.087.417 21.077.303
Spese di personale per il programma CP 2.330.273 2.329.096 2.327.982
CS 2.330.273 2.329.096 2.327.982
Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi CP 168.858.321 118.758.321 18.749.321
informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese CS 168.858.321 118.758.321 18.749.321
1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11) CP 6.225.082 5.061.477 4.912.402
CS 6.225.082 5.061.477 4.912.402
Spese di personale per il programma CP 3.694.334 3.530.729 3.396.654
CS 3.694.334 3.530.729 3.396.654
Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie CP 2.530.748 1.530.748 1.515.748
CS 2.530.748 1.530.748 1.515.748
1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12) CP 2.754.618 2.728.039 2.664.392
CS 2.762.118 2.728.039 2.664.392
Spese di personale per il programma CP 2.243.654 2.217.075 2.166.428
CS 2.243.654 2.217.075 2.166.428
Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali CP 510.964 510.964 497.964
CS 518.464 510.964 497.964
2 Ricerca e innovazione (17) CP 298.510.890 321.761.981 384.596.921
CS 399.855.504 386.513.156 384.596.921
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20) CP 287.056.642 310.308.165 373.133.590
CS 386.230.449 373.000.124 373.133.590
Spese di personale per il programma CP 2.927.436 2.925.569 2.923.824
CS 2.927.436 2.925.569 2.923.824
Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria CP 279.593.012 302.846.402 365.673.572
CS 378.766.819 365.538.361 365.673.572
Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi CP 4.536.194 4.536.194 4.536.194
CS 4.536.194 4.536.194 4.536.194
MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)
150/606/3
U.d.V. Missione 2020 2021 2022
Programma
Azione
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) CP 11.454.248 11.453.816 11.463.331
CS 13.625.055 13.513.032 11.463.331
Spese di personale per il programma CP 647.944 647.512 647.114
CS 647.944 647.512 647.114
Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico CP 10.806.304 10.806.304 10.816.217
CS 12.977.111 12.865.520 10.816.217
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) CP 75.974.131 82.931.246 76.900.760
CS 75.974.330 82.931.246 76.900.760
3.1 Indirizzo politico (32.2) CP 39.544.182 41.171.543 40.464.144
CS 39.544.182 41.171.543 40.464.144
Ministro e Sottosegretari di Stato CP 391.711 391.711 391.711
CS 391.711 391.711 391.711
Indirizzo politico-amministrativo CP 7.827.137 7.454.498 7.384.383
CS 7.827.137 7.454.498 7.384.383
Valutazione e controllo strategico (OIV) CP 688.050 688.050 688.050
CS 688.050 688.050 688.050
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti CP 30.637.284 32.637.284 32.000.000
CS 30.637.284 32.637.284 32.000.000
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) CP 36.429.949 41.759.703 36.436.616
CS 36.430.148 41.759.703 36.436.616
Spese di personale per il programma CP 14.419.960 17.728.558 17.464.103
CS 14.419.960 17.728.558 17.464.103
Gestione del personale CP 11.842.422 11.842.422 11.762.422
CS 11.842.422 11.842.422 11.762.422
Gestione comune dei beni e servizi CP 10.167.567 12.188.723 7.210.091
CS 10.167.766 12.188.723 7.210.091
TOTALE CP 1.782.705.755 1.703.100.948 1.621.783.677
CS 2.016.909.056 1.816.882.141 1.621.783.677
RIEPILOGO MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)
150/608/1
RIEPILOGO 2020 2021 2022
Spese correnti CP 1.432.920.776 1.401.957.299 1.441.240.517
CS 1.509.769.206 1.455.516.515 1.441.240.517
FUNZIONAMENTO CP 192.107.649 191.713.672 189.206.890
CS 197.341.681 191.713.672 189.206.890
INTERVENTI CP 1.211.634.548 1.176.565.048 1.223.992.332
CS 1.283.248.946 1.230.124.264 1.223.992.332
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CP 29.178.579 33.678.579 28.041.295
CS 29.178.579 33.678.579 28.041.295
Spese in conto capitale CP 349.784.979 301.143.649 180.543.160
CS 507.139.850 361.365.626 180.543.160
INVESTIMENTI CP 193.724.979 197.683.649 172.083.160
CS 351.079.850 257.905.626 172.083.160
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE CP 150.400.000 100.400.000 400.000
CS 150.400.000 100.400.000 400.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE CP 5.660.000 3.060.000 8.060.000
CS 5.660.000 3.060.000 8.060.000
TOTALE CP 1.782.705.755 1.703.100.948 1.621.783.677
CS 2.016.909.056 1.816.882.141 1.621.783.677
Lavori preparatori
Senato della Repubblica (atto n. 1586):
Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze Roberto GUALTIERI (Governo CONTE-II) il 2 novembre 2019.
Assegnato alla 5a commissione (Bilancio) in sede referente il 6 novembre 2019, con pareri delle commissioni 1a (Affari costituzionali), 2a (Giustizia), 3a (Affari esteri, emigrazione), 4a (Difesa), 6a (Finanze e tesoro), 7a (Pubblica istruzione), 8a (Lavori pubblici), 9a (Agricoltura), 10a (Industria), 11a (Lavoro), 12a (Sanità), 13a (Ambiente), 14a (Unione europea) e Questioni regionali.
Esaminato dalla 5a commissione (Bilancio), in sede referente, il 13, 14, 21, 22, 26, 27 e il 30 novembre 2019; il 4, 6, 9, 10 e l'11 dicembre 2019.
Esaminato in aula il 12 e il 13 dicembre 2019; approvato il 16 dicembre 2019.
Camera dei deputati (atto n. 2305):
Assegnato alla V commissione (Bilancio) in sede referente il 17 dicembre 2019, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.
Esaminato dalla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 18, 19, 20, e il 21 dicembre 2019.
Esaminato in aula il 22 e il 23 dicembre 2019; approvato definitivamente il 24 dicembre 2019.