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Caso di studio - 4
CASI DI STUDIO
Intervento praticato: riduzione e sintesi con viti di frattura alla gamba, provocata da caduta accidentale.
Richiesta formulata dal paziente: risarcimento dei danni subiti a causa dell’insorgenza di infezione infra e post operatoria e dell'inadeguato trattamento farmacologico somministrato.
Esito del giudizio: condanna della Casa di Cura al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Diario clinico del paziente
- il paziente è un soggetto diabetico ed iperteso del peso di 102 kg;
- nelle visite di controllo successive alle dimissione viene diagnosticata e trattata la deiescenza della ferita chirurgica;
- effettua due scintigrafie che ipotizzano una possibile permanenza di complicanza settica, per cui prosegue con la terapia iperbarica, già prescritta per il trattamento della deiescenza della ferita;
- dopo circa otto mesi dall’intervento viene nuovamente ricoverato presso la Casa di Cura dove è stato operato, con una diagnosi di "intolleranza ai mezzi di sintesi" per rottura di una delle viti impiantate;
- si sottopone ad operazione di rimozione dei dispositivi inseriti nel corso del precedente intervento di riduzione;
- viene prescritta la prosecuzione della terapia iperbarica;
- segue delle sedute di riabilitazione fino a quando riesce a fare a meno dell’uso del bastone per la deambulazione.
Comportamento censurato dei sanitari
- non risulta adeguata la profilassi farmacologica prescritta per interventi di riduzione cruenta delle fratture, poiché formulata per costituzioni prive delle patologie e delle caratteristiche specifiche del paziente;
- nonostante la presenza del diabete non è stato praticato un più serrato monitoraggio post operatorio;
- i sanitari della struttura sanitaria, incaricati dei successivi controlli, hanno sottovalutato i segni di infezione locale nell'immediato post operatorio, omettendo di fronteggiare la criticità con strumenti adeguati;
- non sono state effettuate con la dovuta tempestività semplici indagini diagnostiche volte a chiarire la fonte patogena della sepsi, che avrebbero condotto all'immediata adozione di cure adeguate;
- viene riscontrato un difetto di perizia nell'esecuzione tecnica nelle manovre chirurgiche di riduzione della frattura, per avere l'operatore proceduto attraverso una via di accesso anteroposteriore (statisticamente insolita), e non tramite un approccio a cielo aperto posteriore, che avrebbe consentito la perfetta visione del campo operatorio.
Comportamento consigliato
Il paziente è classificabile a rischio sepsi, secondo parametri scientifici internazionalmente riconosciuti dalla American Society of Anestesiology nella cat. ASA III, pertanto deve essere applicata una adeguata terapia antibiotica pre e post operatoria.
La presenza del diabete deve indurre ad intensificare il monitoraggio post operatorio, eseguendo da subito una analisi colturale, quantomeno in presenza di una difficile remissione della deiescenza della ferita chirurgica.
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Profilo processuale della responsabilità
Il giudice accerta separatamente dapprima la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita e l'evento di danno, e quindi valuta se quella condotta abbia avuto o meno natura colposa o dolosa.
Nell'ipotesi di responsabilità del medico non si può escludere il nesso causale per il solo fatto che il danno non può con certezza essere ascritto ad un errore del sanitario, poiché il suddetto nesso deve sussistere non già tra l'errore ed il danno, ma tra la condotta ed il danno.
La sussistenza dell'eventuale errore rileva sul diverso piano della imputabilità a titolo di colpa.
Il giudice valuta la complessità probatoria del caso concreto posto al suo esame, attenendosi, per quel che riguarda l'accertamento del nesso causale, alla regola del "più probabile che non".
Nel caso in esame:
- emergono profili di inadempimento qualificato e la presenza di condotte professionali censurabili secondo l'arte medica;
- sussiste il nesso causale tra le lesioni riportate dal paziente la condotta omissiva dei sanitari
Tribunale di Milano – sez. I, sentenza del 26/03/2015 n. 4014
