09.06.2006 free
TAR LAZIO - (Va annullata la delibera di incarico di dirigente medico di II livello, se non adeguatamente motivata)
- L'utilizzo di espressioni del tipo " esaminati i curricula professionali dei dirigenti in servizio di I livello, l'incarico viene affidato a .. , per l'insieme delle attività professionali da questo svolte e delle attitudini dimostrate" , lasciano trasparire, in tutta evidenza, che più che di una motivazione si è in presenza di affermazioni apodittiche che non rendono conto dell'attività istruttoria eseguita e, soprattutto, non forniscono alcuna indicazione sulle ragioni per le quali le attitudini dell' incaricato e la sua attività professionale siano le migliori tra quelle di tutti gli altri aspiranti, non indicando neppure i soggetti nei confronti dei quali l'esame istruttorio, ove effettuato, è stato condotto. ( avv.ennio grassini - www.dirittosanitario.net)
_________________________________________________________________________________
Sentenza 3649/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sede di Roma -Sezione III quater
composto dai seguenti magistrati:
Dr. Mario Di Giuseppe - Presidente
Dr. Linda Sandulli - Consigliere relatore
Dr. Carlo Taglienti - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2705 del 1997 proposto da .., rappresentato e difeso dagli avvocati Lucio Valerio Moscarini e Nicola Corbo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Sesto Rufo 23;
CONTRO
L’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, in persona del rappresentante legale in carica, rappresentata e difesa dall’ avvocato Gentile Gian Michele ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, G.G. Belli 27;
e nei confronti di
….., il primo rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Petrosini presso il cui studio in Roma, via Cimabue 2 è elettivamente domiciliato, il secondo non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della delibera del direttore generale di detta azienda n. 74 del 30 gennaio 1997; della delibera del direttore generale n. 75 del 30 gennaio 1997; degli ordini di servizio adottati dal responsabile della divisione di gastroenterologia dell’azienda citata, in data 13 e 17 febbraio 1997;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Nominato relatore all’Udienza Pubblica del 1° marzo 2006 il consigliere dr. Linda Sandulli e sentito l’avvocato Petrosini per il controinteressato;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato e depositato nei termini, il dr. … impugna, chiedendone l’annullamento, gli atti di conferimento dell’incarico interinale di primario adottati in favore del controinteressato dr….
Lamenta le sottoindicate illegittimità:
- Violazione e falsa applicazione della legge 12 febbraio 1968 n. 132, del dPR 27 marzo 1968 n. 128, del dPR 27 marzo 1968 n. 129, del D.Lgs.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e di ogni altra norma e principio in materia di efficacia e vigenza delle “graduatorie divisionali” e, comunque, di attribuzione di incarichi e supplenze in ambito sanitario. Difetto di motivazione e contraddittorietà. Eccesso di potere.
- Violazione di tutte le norme e principi di cui al precedente motivo.
- Violazione di tutte le norme e i principi di cui al precedente motivo.
Si sono costituiti in giudizio sia l’Amministrazione intimata sia il controinteressato dr. Giannelli che hanno controdedotto nel merito delle argomentazioni svolte dal ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza del 1° marzo 2006 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Dirigente di I livello presso la divisione di Gastroenterologia dell’ospedale S. Camillo Forlanini di Roma, collocato al secondo posto della graduatoria formulata ai sensi dell’ articolo 7 del dPR n. 128 del 1969, il dr. … impugna la deliberazione con la quale, all’atto del collocamento in quiescenza del primario titolare del posto, le relative funzioni sono state attribuite al sanitario collocato successivamente nella graduatoria anzidetta.
Affida a tre motivi il ricorso in esame e, segnatamente, alla violazione e falsa applicazione della legge 12 febbraio 1968 n. 132, dei ddPPRR 128 e 129 del 1969 oltre che del D.Lgs. 502 del 1992 e all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Disattesa la censura riguardante la pretesa violazione dei ddPPRR e delle norme appena richiamate atteso che, secondo quanto messo in rilievo sia dall’Azienda ospedaliera resistente sia dal controinteressato …, la graduatoria formulata ai sensi dell’articolo 7 del dPR n. 128 del 1969 ha, effettivamente, svolto la sua efficacia fino al 31 dicembre 1996, sulla base della chiara disposizione contenuta nell’articolo 4, comma 10, del D.Lgs. n. 502 del 1992 così come introdotto dal D.Lgs. n. 517 del 1993, data a decorrere della quale è venuta meno la sua operatività, nondimeno deve osservarsi che il provvedimento gravato si pone in pieno contrasto con l’obbligo di motivazione espressamente sancito dall’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 per tutti i provvedimenti amministrativi ed espressamente enunciato, come canone di comportamento al quale attenersi, dalla stessa azienda ospedaliera nella delibera n. 74 del 30 gennaio 1997.
Afferma, infatti, il direttore generale che “ il posto di dirigente di II livello …(sarebbe stato conferito), con provvedimento motivato ad un dirigente sanitario di I livello della medesima disciplina, già in servizio, sulla base della valutazione del curriculum professionale”.
Senonchè non assume il contenuto di una motivazione quella contenuta nella gravata delibera n. 75, adottata nel medesimo giorno dalla resistente AUSL, consistente in un’affermazione del tutto generica.
E la motivazione, nel caso in esame, oltre ad essere richiesta dall’articolo 3 della L. n. 241 del 1990 e dalla delibera aziendale n. 74 del 30 gennaio 1997, era da ritenere tanto più necessaria in considerazione del fatto che si iniziava ad applicare una nuova disciplina e si era in presenza di una graduatoria di aspiranti all’incarico formulata sulla base dei titoli posseduti dai medesimi, valutati da una competente commissione tecnica e divenuta inefficace ex lege.
Si legge, invero, in essa che “esaminati i curricula professionali dei dirigenti in servizio di I livello” l’incarico viene affidato al dr. … per l’insieme delle attività professionali da questo svolte e delle attitudini dimostrate.
Più che di una motivazione si è in presenza di affermazioni apodittiche che non rendono conto dell’attività istruttoria eseguita (con ciò dimostrando la sussistenza del vizio di eccesso di potere anche sotto tale profilo) e, soprattutto, non forniscono alcuna indicazione sulle ragioni per le quali le attitudini del dr. …. e la sua attività professionale sono le migliori tra quelle di tutti gli altri aspiranti e non indicano quali siano i soggetti nei confronti dei quali l’esame istruttorio, ove effettuato, è stato condotto.
Per le ragioni ora esposte il ricorso deve intendersi accolto.
Tenuto conto delle ragioni dell’accoglimento, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma - Sezione III quater
Accoglie il ricorso proposto dal dr. Naim Umberto, meglio specificato in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 1° marzo 2006.
Dr. Mario Di Giuseppe - Presidente
Dr. Linda Sandulli - Consigliere estensore
