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CONSIGLIO di STATO - (il beneficio economico per la attribuzione del modulo decorre sempre dal 1° dicembre 1990)

16.11.2005
In sintesi:
§ - Secondo il comma 5 dell’art. 116, come secondo il comma 4 dell’art. 46, il beneficio deve essere corrisposto, nella prima applicazione del contratto dal 1° dicembre 1990 “ancorché l'affidamento formale delle funzioni previste dal comma 1 sia intervenuto successivamente”. L’espressione esprime la consapevolezza che la istituzione dei moduli sarebbe avvenuta successivamente alla data di entrata in vigore dell’accordo e la volontà di conferire retroattività alla attribuzione della indennità. Il contratto e' la fonte competente a regolare la materia e l’Amministrazione, come il giudice, in ossequio al principio di legalità, non è dotato del potere di disattendere la norma.(www.dirittosanitario.net) SENTENZA N.6320/05 DEPOSITATA IN SEGRETERIA 11 novembre 2005 REPUBBLICA...

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