03/04/2026 free

 

Il rimborso delle spese del consulente tecnico di parte (CTP) spetta anche in assenza di prova dell'avvenuto pagamento

Il rimborso delle spese del consulente tecnico di parte (CTP) spetta anche in assenza di prova dell'avvenuto pagamento - [Conferma diverso orientamento]  

( avv.Ennio Grassini)

 
Provvedimento: Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/03/2026, n. 6949

*****************************

  La vicenda trae origine da un investimento pedonale avvenuto nel 2017 da parte di un veicolo rimasto sconosciuto. Il danneggiato citava in giudizio l'impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ottenendo in primo grado il risarcimento per le lesioni subite. Tuttavia, ritenendo la somma sottostimata, l'attore proponeva appello dolendosi della mancata personalizzazione del danno (danno morale) e del mancato rimborso delle spese sostenute per i propri consulenti tecnici di parte (CTP), sia per la fase stragiudiziale che per l'assistenza durante le operazioni peritali d'ufficio. Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, rigettava il gravame sostenendo che:
1.    Non vi era prova del danno morale;
2.    La domanda per le spese stragiudiziali era "nuova" e quindi inammissibile;
3.    Le spese per il CTP in corso di causa non erano state documentate mediante prova dell'effettivo esborso.

Profili di diritto 
•    La portata del giudicato interno: ovvero se il giudice d'appello possa negare l'esistenza di un danno che il giudice di primo grado aveva già accertato, qualora l'appello riguardi solo la sua liquidazione.
•    Il regime delle spese processuali: specificamente se il rimborso del compenso del CTP richieda la prova del pagamento o se basti il conferimento dell'incarico, in quanto spesa di lite ex art. 91 c.p.c..


Argomenti espressi dal Giudice


•    Distinzione tra "capi" e "punti" della sentenza e preclusione da giudicato. Il Giudice chiarisce che il giudicato si forma solo sui "capi" della sentenza (statuizioni autonome) e non sui "punti" (passaggi logici necessari per decidere). Poiché l'appello riguardava la liquidazione del danno non patrimoniale, l'intera questione (esistenza e ammontare) è tornata in discussione, permettendo al giudice d'appello di negare il danno se non provato (Cass. Sez. L., 29/10/1998, n. 10832; Cass. Sez. 2, 17/04/2019, n. 10760; Cass. Sez. 2, 07/05/2020, n. 8645).


•    Natura delle spese per il consulente tecnico di parte come spese processuali. La Corte afferma con vigore che le spese per remunerare il CTP rientrano pacificamente tra le "spese processuali" ai sensi dell'art. 91 c.p.c., esattamente come gli onorari dell'avvocato (Cass. Sez. 3, 06/06/1972, n. 1752; Cass. Sez. 2, 23/12/1993, n. 12759). Pertanto, esse vanno liquidate d'ufficio dal giudice.


•    Irrilevanza della prova dell'esborso effettivo per la rifusione delle spese. Interpretando le norme sul mandato e sulle prestazioni professionali, il Giudice spiega che l'obbligazione di pagamento sorge col conferimento dell'incarico, che si presume oneroso (art. 1709 c.c.). Non è necessario dimostrare di aver già pagato il perito; basta aver assunto l'obbligo di farlo (Cass. Sez. 2, 08/09/2021, n. 24188; art. 2233 c.c.). Esigere la fattura quietanzata sarebbe contrario al sistema dell'art. 91 c.p.c., che non richiede tale prova nemmeno per le parcelle dei legali.


•    Illogicità del giudizio di superfluità ed eccessività della spesa. La Corte rileva una contraddizione insanabile: il giudice di merito non può definire "eccessiva" una spesa di cui lamenta la mancata dimostrazione, né definirla "superflua" se in giudizio è stata disposta una CTU, attività che legittima sempre la nomina di un perito di parte (art. 201 c.p.c.; art. 92 c.p.c.).

 

Principio di diritto espresso dalla Corte "La nomina di un consulente di parte fa presumere de facto che la parte abbia assunto l'obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell'art. 1709 c.c. Pertanto la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all'art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dall'avvenuta dimostrazione del relativo esborso, salvo che l'altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia altrimenti estinto".

4. Contenuti dell’istruttoria 

L'istruttoria nei gradi di merito si è basata principalmente su:
1.    Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU): È stata espletata una perizia medico-legale nominata dal giudice per accertare l'entità delle lesioni (contusione alla spalla).
2.    Consulenza Tecnica di Parte (CTP): Il danneggiato ha prodotto una "relazione medico-legale" (R.M.L.) per la fase stragiudiziale e si è avvalso di assistenza peritale durante le operazioni della CTU.
3.    Limiti riscontrati: Il principale limite istruttorio, censurato dalla Cassazione, è stato di natura formale/documentale. Il giudice di merito aveva infatti eretto a limite invalicabile la mancata produzione della prova documentale dell'avvenuto pagamento del CTP, ignorando la presunzione di onerosità del mandato professionale e il regime delle spese di lite. Inoltre, è stata rilevata una carenza probatoria circa l'esistenza del danno morale, ritenuta non allegata né dimostrata dall'attore.

*********************************************

BOX OPERATIVO: 

Alert (Consigli Pratici)

 

Danno Morale non automatico: Non basta allegare una lesione (es. contusione spalla) per ottenere il danno morale. Serve la prova di una sofferenza specifica.

Azione: In sede di citazione, descrivere dettagliatamente l'impatto psicologico e la sofferenza soggettiva, non limitandosi al dato medico della perizia.

Richiesta spese stragiudiziali: Le spese per la perizia medica fatta prima della causa devono essere chieste subito.

Azione: Inserire espressamente nell'atto di citazione di primo grado la domanda di rimborso per la "Relazione Medico Legale" (RML) stragiudiziale.

Rimborso CTP garantito: Anche se non hai ancora pagato il tuo medico legale per l'assistenza alla CTU, hai diritto al rimborso se vinci la causa.

Azione: Includere comunque  la nota spese del CTP nella nota spese finale del difensore, invocando l'art. 91 c.p.c. e la presunzione di onerosità del mandato (Art. 1709 c.c.).

Contestazione "Superfluità": Il giudice può ridurre le spese solo se dimostra che la prestazione del CTP era inutile.

Azione: Poiché la nomina del CTP è un diritto (Art. 201 c.p.c.) quando c'è una CTU, la spesa è quasi sempre "necessaria". Monitorare che il giudice non la escluda genericamente come "eccessiva".

Regola di condotta futura:  il diritto alla rifusione delle spese processuali del consulente di parte sorge col semplice conferimento dell'incarico. Non è necessario attendere la fattura quietanzata per chiederne il rimborso in sentenza, poiché il debito verso il consulente si presume esistente ex lege (Art. 1709 c.c. e Art. 2233 c.c.).

Condividi i nostri contenuti sui social network

i tuoi colleghi te ne saranno grati.

Messaggio di errore