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CORTE di CASSAZIONE - (sul licenziamento di dirigente medico per atteggiamento contrario all'etica comune; sulla pubblicita' del codice disciplinare)

05.07.2005
In sintesi:
§ - La garanzia, prevista dall'art. 7, primo comma, della legge n. 300 del 1970, di predisposizione e pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti, si applica al licenziamento disciplinare soltanto quando questo sia intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo previste dalla normativa collettiva o validamente poste dal datore di lavoro, e non anche quando faccia riferimento a situazioni giustificative del recesso previste direttamente dalla legge o manifestamente contrarie all'etica comune o concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro (www.dirittosanitario.net) sentenza n. 10292/05 Svolgimento del processo Con sentenza in data 10 gennaio 2001 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto da...

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