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Cassazione Civile – Sez. Un. – (controversie in materia di pubblicità sanitaria e competenze della CCEPS)

20.07.2011
In sintesi:
Il fatto Un odontoiatra nel 2003 ottenne da un Ordine dei Medici ed Odontoiatri il nulla osta per la pubblicità sanitaria; nel 2006 ricevette la comunicazione di un secondo provvedimento con il quale, a seguito di talune “proteste”, veniva confermato il precedente nulla osta con annullamento della dizione"estetica orale” contestualmente al logo in quanto ritenuta non ammessa ai sensi dalla normativa vigente e di una delibera dell’Ordine sulla pubblicità sanitaria. Il sanitario impugnò il provvedimento innanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti la Professione Sanitaria, la quale, ritenendo che la materia non rientrasse nella propria giurisdizione, dichiarò il ricorso inammissibile. Diritto ed esito della controversia La Corte di Cassazione ha dichiarato la competenza della...

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