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Le nozioni di mobbing e straining hanno natura medico-legale e non autonoma rilevanza giuridica.

25/11/2025
In sintesi:
Le nozioni di mobbing e straining hanno natura medico-legale e non rilevanza autonoma giuridica; ai fini legali, qualificano comportamenti lesivi della salute sul lavoro ex art. 2087 c.c., con elemento qualificante costituito dall'intento persecutorio del soggetto agente verso la vittima, indipendentemente dalla legittimità dei singoli atti. Le nozioni di mobbing, così come quella di straining, hanno natura medico-legale e non rivestono autonoma rilevanza ai fini giuridici, venendo comunemente utilizzate per comodità di sintesi espressiva; nella sostanza servono soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro In particolare, l'elemento qualificante...

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