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Lo "straining" è risarcibile se mina l'integrità fisica e morale dell'individuo.

27.02.2016
In sintesi:
Lo straining si definisce come una situazione lavorativa conflittuale di stress forzato in cui la vittima subisce azioni ostili limitate nel numero e/o distanziate nel tempo (quindi non rientranti nei parametri del mobbing), ma tale da provocarle una modificazione in negativo, costante e permanente della condizione lavorativa. Lo stress forzato può essere provocato appositamente ai danni della vittima con condotte caratterizzate da intenzionalità o discriminazione e può anche derivare dalla costrizione del soggetto a lavorare in un ambiente disagevole, per incuria e disinteresse nei confronti del benessere lavorativo. E’ sufficiente anche un’unica azione ostile, purché provochi conseguenze durature e costanti a livello lavorativo, tali per cui la vittima percepisca di essere in una continua...

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