15.09.2006 free
CONSIGLIO di STATO - (sulla natura della indennità di missione e sui termini di prescrizione del relativo diritto)
CONSIGLIO DI STATO - (sulla natura della indennità di missione e sui termini di prescrizione del relativo diritto)
§ - L’indennità di missione, per i pubblici dipendenti, non è assimilabile alla retribuzione, perche' mentre la seconda è un corrispettivo che tende a remunerare l’attività lavorativa, la prima non è in correlazione con la stessa, ma ha valenza indennitaria del disagio che il dipendente viene a sopportare per lo svolgimento della "stessa" attività in luogo diverso dalla sede ordinaria di servizio.
Tutte le pretese patrimoniali dei pubblici dipendenti, ivi compresa l’indennità di missione, si prescrivono nel termine di cinque anni. ( avv. ennio grassini - www.dirittosanitario.net)
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SEZ. IV - sentenza n. 4785 del 8 agosto 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello iscritto al N.R.G. 3932/98, proposto dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DAL MINISTERO DEL TESORO, la prima in persona del Presidente del
Consiglio in carica, il secondo in persona del Ministro in carica, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati presso la medesima "ex lege", in Roma, via dei Portoghesi, 12;
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio e Nicola Di Modugno, con i quali è elettivamente domiciliato, in Roma, via Montezebio 30, presso l’avv. Riccardo Scarpa;
PER L’ANNULLAMENTO
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sez. I, n. 63 del 21 febbraio 1997, resa "inter partes".
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del soggetto appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 gennaio 2006, il Consigliere Eugenio Mele;
Udito l’Avvocato dello Stato Sclafani;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Le amministrazioni appellanti impugnano la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Puglia (Sez. I) ha accolto in parte il ricorso presentato dall’attuale appellato – Lanzolla Lorenzo –ed ha dichiarato dovuta allo stesso l’intera indennità di missione per il periodo in cui è stato comandato a prestare servizio al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, dal Comune di Santeramo in Colle.
Rilevano sul punto le amministrazioni appellanti che la pretesa è da considerarsi prescritta, in quanto, essendo terminata la prestazione lavorativa presso il Tribunale amministrativo regionale il 12 aprile 1979, la domanda (19 maggio 1987) e l’azione giudiziaria (21 novembre 1987) sono state effettuate dopo che era abbondantemente spirato il termine di prescrizione quinquennale.
L’appellato si è costituito in giudizio, opponendo al riguardo come il comando, nella specie, non determinava tanto un’indennità di missione, quanto un compenso continuativo "sui generis".
L’interessato ha, altresì, spiegato appello incidentale, relativamente al mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme dovutegli, in considerazione della natura retributiva del credito principale.
La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 27 gennaio 2006.
D I R I T T O
La questione, sia relativamente all’appello principale che con riferimento all’appello incidentale è imperniato sulla spettanza o meno dell’indennità di missione, ragion per cui occorre preliminarmente qualificarne la natura giuridica, con particolare riguardo al fatto se la medesima possa essere qualificata come una voce retributiva o comunque assimilata ad essa.
Sul punto, non può non rilevarsi come la giurisprudenza del giudice amministrativo sia da tempo pacificamente attestata nel senso della non assimilabilità dell’indennità di missione alla retribuzione, in considerazione del fatto che, mentre la seconda è un corrispettivo che tende a remunerare l’attività lavorativa, la prima non è in correlazione con la stessa, ma ha valenza indennitaria del disagio che il dipendente viene a sopportare per lo svolgimento della "stessa" attività in luogo diverso dalla sede ordinaria di servizio (fra le tante, Cons. St., sez. IV, 14 dicembre 2002, n. 6820).
Il Collegio ritiene di dover aderire a tale pregressa giurisprudenza, in considerazione della correttezza della ragione interpretativa, non rinvenendosi, peraltro, nella fattispecie sottoposta al suo esame alcuna specifica ragione che possa condurre in contrario avviso.
Ciò comporta la reiezione dell’appello incidentale.
Anche relativamente alla questione attinente all’appello principale, e cioè alla prescrizione
quinquennale, vi è abbondante giurisprudenza del giudice amministrativo (fra cui, Cons. St., sez. IV, 11 luglio 1994, n. 587; Cons. St., Ad. Plen., 20 marzo 1989, n. ) che rileva come tutte le pretese patrimoniali dei pubblici dipendenti, ivi compresa l’indennità di missione, si prescrivono nel termine di cinque anni.
Poiché, nel caso di specie, il periodo di missione si è completato il 12 aprile 1979 e l’istanza per la corresponsione della stessa è stata presentata solo il 19 maggio 1987, mentre il ricorso al giudice amministrativo è stato notificato addirittura del 21 novembre 1987, non può negarsi che la prescrizione si è evidentemente compiuta.
L’appello principale va, pertanto, accolto.
Tuttavia, in considerazione della natura della controversia e dell’esito del giudizio di primo grado, le spese del doppio grado possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe,
Accoglie l’appello principale e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado;
Rigetta l’appello incidentale.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 27 gennaio 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:
Carlo SALTELLI - Presidente f.f. Carlo DEODATO - Consigliere
Salvatore CACACE - Consigliere
Sergio DE FELICE - Consigliere
Eugenio MELE - Consigliere est.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Eugenio Mele Carlo Saltelli
DEPOSITATA IN SEGRETERIA l’8 agosto 2006.
