16.06.2006 free
TRIBUNALE di BARI - (e' ammissibile il rimborso delle prestazioni di lungodegenza che non possono essere rese nei reparti di geriatria)
TRIBUNALE di BARI - (e' ammissibile il rimborso delle prestazioni di lungodegenza che non possono essere rese nei reparti di geriatria)
§ - L'art. 3, lett. F2, del D.M. 13/9/88, dopo aver sottolineato l'incongruenza e l'improprietà del ricovero in strutture per acuti di un numero considerevole di pazienti con forme croniche stabilizzate o di anziani ultrasessantacinquenni abbisognevoli di trattamenti protratti di conservazione, non esclude tout court il ricovero dei lungodegenti nelle strutture geriatriche. Ne consegue che, in difetto della realizzazione delle strutture o dell'attivazione delle forme assistenziali integrative che la Regione avrebbe dovuto approntare, la funzione di lungodegenza presso strutture di geriatria deve ritenersi consentita, sebbene in forma solo transitoria. ( avv.ennio grassini - www.dirittosanitario.net)
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Sez. I- sentenza del 09-05-2006
omissis
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 2/3/98 la AUSL BA/xxx, in persona del suo
Direttore generale pro-tempore, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari
la A. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, proponendo
opposizione avverso il decreto n. 12/98, emesso il 13/1/98 e notificato il 26/1/98,
con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore dell'opposta la somma di Lire
671.835.307 oltre gli accessori di legge, chiedendo "Non concedere la provvisoria
esecuzione mancandone presupposti e requisiti di legge" e "Revocare e dichiarare
nullo, inefficace invalido e inammissibile per assoluta mancanza dei requisiti di
legge e perché inoltre infondato in fatto e diritto il decreto ingiuntivo reso
dall'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Bari il 13.01.1998 sul ricorso della
Spett. A. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, notificato il
26.02.1998 e, per l'effetto, porre le spese come per legge".
Premetteva che la società opposta, con ricorso per decreto ingiuntivo del 7/11/97,
aveva adito il Presidente del Tribunale assumendo di essere creditrice verso la
AUSL BARI/xxx della somma poi ingiunta, oltre gli interessi legali, per il mancato
pagamento di diverse fatture relative al periodo luglio/dicembre 1995 afferenti
prestazioni di ricovero rese in regime di convenzionamento esterno nei presidi
unificati delle Case di Cura G. e M.
In rito l'AUSL eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in
favore del G.A., deducendo che, avendo la causa ad oggetto prestazioni derivanti
da un contratto di diritto pubblico che dava vita a concessioni amministrative,
sussisteva la giurisdizione esclusiva del TAR ex artt. 5 e 7 L. n. 1034/71 e 33 D.
Leg.vo n. 80/98.
Nel merito sosteneva che i crediti vantati dalle strutture private convenzionate,
indicate meglio come "soggetti accreditati", non sono mai certi, liquidi ed esigibili,
ma solo probabili ed indicativi, competendo all'AUSL di controllare le prestazioni
eseguite, la necessarietà dei ricoveri, la durata degli stessi e l'esatta applicazione
ed individuazione del D.R.G. (D.) al fine di rimborsare unicamente quelle
prestazioni rientranti nel regime di accreditamento, in conformità alle linee guida
indicate dal Ministero della Sanità.
In particolare, deduceva che l'intimante non poteva ottenere il rimborso delle
prestazioni di lungodegenza, che non potevano essere rese nei reparti di geriatria;
in ogni caso, a seguito del pagamento di alcuni acconti e comunque dell'esistenza
di un tetto massimo di spesa imposto dalla Regione, il credito ex adverso vantato
non poteva essere riconosciuto in misura superiore a Lire 615.589.981.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'A. s.r.l., in persona del suo rappresentante
pro-tempore, chiedendo in via principale "...l'integrale rigetto dell'opposizione e la
conferma del decreto ingiuntivo opposto" ed in riconvenzione di "Accertare ai
sensi dell'art. 2041 c.c. il diritto della società A. s.r.l. a percepire la somma di Lire
671.835.307 e per l'effetto condannare l'AUSL BA/xxx, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, a pagare in favore dell'A. s.r.l. la somma di Lire
671.835.307, oltre agli interessi dalla maturazione del credito sino al soddisfo e,
in ogni caso..." che "...l'Azienda USL BA/xxx, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, fosse condannata al risarcimento in favore dell'A. s.r.l. del maggior
danno ai sensi dell'art. 1224 comma II c.c.".
In rito contestava la fondatezza dell'eccezione di carenza di giurisdizione
dell'A.G.O. rilevando che l'art. 5 co. 2 della legge n. 1034/71 attribuiva alla
cognizione del G.O. le controversie concernenti "...indennità, canoni ed altri
corrispettivi" e la causa in oggetto verteva proprio sul pagamento dei corrispettivi
ad essa spettanti in forza di una convenzione amministrativa di pubblico servizio.
Nel merito sottolineava l'infondatezza dell'avversa prospettazione difensiva in
ordine alle c.d. "lungodegenze", secondo cui le relative prestazioni non sarebbero
ammesse al rimborso perché non consentite nei reparti geriatrici.
Operando una ricostruzione sistematica della normativa primaria e secondaria
vigente in subiecta materia, anche alla luce del principio costituzionale della tutela
della salute affermato dall'art. 32 Cost., rilevava che il fatto che la Regione Puglia
non avesse creato strutture ospedaliere per la lungodegenza né residenze sanitarie
assistenziali e non si fosse in alcun modo curata di attivare i servizi di
spedalizzazione domiciliare, imponeva che i pazienti lungodegenti dovessero gioco
forza restare ricoverati in strutture sanitarie di geriatria destinate ordinariamente
al trattamento dell'acuzie.
Senza il compimento di alcuna attività istruttoria, vertendosi su questioni di puro
diritto, la causa veniva poi assegnata a sentenza all'udienza indicata in epigrafe
sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata, ma solo in parte, e comporta la revoca del D.I. opposto,
ma con la condanna della AUSL al pagamento di quanto di ragione.
Infondata, in primis, é l'eccezione di difetto di giurisdizione: essa va delibata,
quantunque non sia stata più richiamata nella comparsa conclusionale, perché
l'ente pubblico ha rassegnato le sue conclusioni riportandosi genericamente a tutte
le difese svolte nei precedenti scritti difensivi, in cui tale eccezione era stata
sviluppata.
Nel caso di specie non vi è dubbio che oggetto del contendere sia rappresentato
dai crediti vantati dall'A. in forza di un rapporto di convenzionamento esterno, in
tutto e per tutto assimilabile ad un rapporto di natura privatistica:
pronunciandosi ex professo sul tema, infatti, i Giudici Amministrativi hanno
affermato che "...il rapporto tra asl e clinica è un rapporto giuridico di diritto
privato...", sebbene ciò non significhi affatto che "...l'AUSL debba accogliere tutte
le richieste di pagamento che le vengono presentate, ben potendo negare il
pagamento delle somme che ritiene non dovute, così come può fare qualunque
debitore... se l'atto in questione è paritetico, non richiede particolare supporto
motivazionale, né la necessaria acquisizione dei pareri dei direttori sanitario ed
amministrativo necessari solo in caso di attività provvedimentale in tal senso" (cfr.
TAR Campania, Sez. I, 14/4/2004, n. 5376).
La società, rientrante tra i soggetti accreditati ad espletare attività nel settore della
sanità privata, pretende il rimborso delle prestazioni erogate, richiesto secondo le
modalità disciplinate dettagliatamente dalla normativa vigente; ne consegue che
trova applicazione l'art. 5 co. 2 della legge n. 1034/71, che attribuisce alla
cognizione del G.O. le controversie concernenti "...indennità, canoni ed altri
corrispettivi", quali sono appunto quelli richiesti a rimborso delle prestazioni
sanitarie eseguite.
Infondato è pure il richiamo dell'opponente all'art. 33 del D. Leg.vo n. 80/98, così
come modificato dall'art. 7 co. 1 lett. c) della legge 21/7/2000 n. 205, atteso che
il Giudice delle Leggi ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui
istituiva una competenza esclusiva del G.A. nella materia dei servizi pubblici (cfr.
C. Cost., sentenza n. 204 del 6/7/2004).
Ne consegue che rientra nella giurisdizione del G.O. "... il mancato o ridotto
pagamento ad una struttura sanitaria convenzionata e/o provvisoriamente
accreditata del corrispettivo ad essa dovuto per le prestazioni rese, nell'esercizio di
un pubblico servizio, agli assistiti del servizio sanitario nazionale" (cfr. TAR Puglia
5/10/2005 n. 4166, Cons. Stato Sez. V, 3/2/2005 n. 276-278. TAR Puglia Bari,
Sez. I, 23/5/2005 n. 2995).
Nel merito l'opposizione è fondata solo in parte, non potendosi riconoscere alla
società creditrice una somma superiore a quella di Lire 615.589.981, fissata dal
tetto massimo di spesa per l'anno in questione.
E' risaputo che, a seguito dell'opposizione, viene ad instaurarsi fra le parti un
ordinario giudizio di cognizione caratterizzato da un'inversione della rispettiva
posizione processuale, mentre ne resta invariata la posizione sostanziale: la veste
di attore compete al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al
debitore opponente, con le naturali conseguenze in tema di onere probatorio dei
fatti costitutivi ed estintivi del credito.
La società opposta, producendo nel fascicolo monitorio le distinte relative alle
prestazioni eseguite in favore dell'AUSL BA/xxx, ha dato la prova tranquillizzante
del suo buon diritto; ed invero, come ammette la stessa AUSL, le Case di Cura G.
e M. risultano regolarmente accreditate, giusta la nota dell'Assessorato regionale
alla Sanità prot. n. 24/9459/112/18 del 5/6/96, per "D. e lungodegenza...
secondo le linee Guida n. 1/1995 del Ministero della Sanità del 29 giugno 1995".
L'AUSL, d'altro canto, non ha contestato che la A. abbia eseguito le prestazioni
per le quali ha chiesto il rimborso, ma ha solo denunciato l'infondatezza della
domanda sotto due profili, deducendo che:
1. essa AUSL non aveva ancora eseguito i controlli necessari a verificare se i
rimborsi richiesti fossero dovuti, sicché il credito ex adverso preteso non era
certo, liquido ed esigibile;
2. le prestazioni di lungodegenza non erano rimborsabili, non essendo consentito
ricoverare i pazienti nei reparti di geriatria al di fuori dei casi in cui vi fosse una
patologia acuta in atto che necessitava di ospedalizzazione.
Ebbene, sotto il primo profilo appare condivisibile in linea di principio l'assunto
che l'AUSL, al pari di qualsiasi altro debitore, non debba pagare senza aver
previamente accertato la qualità e la quantità delle prestazioni.
Ed invero, già l'art. 2 co. 7 del D.P.R. 14/1/97 (abrogato dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni previste dall'atto di intesa di cui al co. 1 dell'art. 4 L.
18/2/99 n. 45) stabiliva che: "La qualità di soggetto accreditato non costituisce
vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la
remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli appositi rapporti di cui
all'art. 8, commi 5 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e
successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito del livello di spesa
annualmente definito".
Inoltre l'art. 4 della L. R. Puglia 305/85 n. 51 prevede che "La vigilanza e il
controllo sulle case di cura private sono esercitate dalla Regione che si avvale dei
servizi tecnici e sanitari delle Unità Sanitarie Locali, nonché dal Comitato di
Gestione delle UU.SS.LL".
Tali poteri vengono riconosciuti all'AUSL anche dal G.A.: "Sul versante delle
strutture private accreditate l'Asl è certamente competente ad effettuare i controlli
in ambito di prestazioni di ricovero erogate ed a negare, eventualmente, le
somme pretese dalle cliniche accreditate eccedenti lo stanziamento..." (cfr. TAR
Campania, Sez. I, 14/4/2004, n. 5376, già innanzi citata).
Se così è, l'AUSL non può che imputare a se stessa di non aver approntato gli
strumenti necessari per verificare se le prestazioni de quibus fossero o meno
rimborsabili, non essendo certo ammissibile che il credito venga considerato
illiquido od incerto sine die, pur a fronte di dettagliate e documentate richieste di
rimborso, solo perché l'ente preposto non si è tempestivamente attivato per
accertare se la controprestazione economica rispetto a quella sanitaria (già
espletata dalla società in suo favore) sia dovuta o meno.
Quanto al secondo profilo, l'art. 3, lett. F2, del D.M. 13/9/88, dopo aver
sottolineato l'incongruenza e l'improprietà del ricovero in strutture per acuti di un
numero considerevole di pazienti con forme croniche stabilizzate o di anziani
ultrasessantacinquenni abbisognevoli di trattamenti protratti di conservazione e
dopo aver rimarcato la carenza di residenze assistenziali extra ospedaliere e
l'insufficiente approntamento di forme alternative di spedalizzazione domiciliare
integrata, che costituiscono la destinazione specifica e più conveniente per tale
tipologia di pazienti, aggiunge al punto F5 che "... l'assegnazione dei degenti di
cui al precedente punto F2 alla funzione di lungodegenza riveste carattere di
transitorietà in attesa che siano realizzate le residenze sanitarie assistenziali
extraospedaliere o vengano attivate forme di spedalizzazione domiciliare
integrata".
La normativa richiamata, dunque, non esclude tout court il ricovero dei
lungodegenti nelle strutture geriatriche: ne consegue che, in difetto della
realizzazione delle strutture o dell'attivazione delle forme assistenziali integrative
che la Regione avrebbe dovuto approntare, la funzione di lungodegenza presso
strutture di geriatria deve ritenersi consentita, sebbene in forma solo transitoria.
Con l'ulteriore corollario che le prestazioni effettuate devono essere rimborsate,
non avendo l'AUSL contestato che esse siano state realmente eseguite; altrimenti
opinando si esporrebbe a grave rischio il diritto alla salute di quei pazienti che,
pur necessitando di trattamenti prolungati di conservazione, non potrebbero
essere adeguatamente assistiti per la mancanza delle strutture specifiche innanzi
citate, in patente violazione del dettato costituzionale dell'art. 32 Cost.
Il credito vantato dall'opposta, pari a Lire 671.835.307, sommato a quello già
percepito a titolo d'acconto nel corso del 1995, è pari a Lire 27.227.379.000, e
quindi supera il credito globale riconoscibile in favore dell'A. nell'anno 1995.
La normativa regionale, ed in particolar modo la delibera n. 995/95, prevede che
il tetto massimo fatturabile non può superare quello del 1994 che ammonta a Lire
27.842.968.981: pena, per gli importi eccedenti, la sua riduzione.
Pertanto avendo percepito l'A. acconti per l'ammontare di Lire 27.227.379.000
(deduzione, questa, non contestata dalla creditrice opposta), il suo credito va
riconosciuto nella minor misura di Lire 615.589.981, ovvero di Euro 317.925,69,
somma che competerà all'A. aumentata degli interessi legali dalla maturazione del
credito fino all'effettivo soddisfo.
Ciò perché il legislatore, al fine di rendere inequivoco il vincolo tra la
programmazione dell'attività sanitaria e le risorse economiche disponibili, ha
affermato che "...al di fuori degli accordi di cui all'art. 8 quinques non sussiste
alcun vincolo per le AUSL a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione
delle prestazioni erogate..." (v. art. 8 quater D. Leg.vo n. 502/92, introdotto dal
D. Leg.vo n. 229/99), sicché al cittadino richiedente la prestazione sanitaria ben
può e deve essere opposto dalla struttura privata il superamento della propria
capacità prestazionale, nel cui ambito prefissato vige e si spiega il rapporto di
accreditamento (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30/4/2003 n. 2253 e TAR Campania
Sez. I, 13/1/2003 n. 121).
Non competerà alla società, invece, il maggior danno da svalutazione monetaria
ex art. 1224 co. 2 C.C., trattandosi di debito ab origine di valuta e non di valore.
Alla sostanziale soccombenza dell'opponente consegue la sua condanna al
pagamento delle spese e competenze del giudizio, liquidate come da dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bari - Sezione Prima in composizione monocratica -
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra i procuratori delle parti,
sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 12/98, emesso il 13/1/98 e notificato il
26/1/98, proposta con atto di citazione notificato il 2/3/98 dalla AUSL BA/xxx, in
persona del suo Direttore generale pro-tempore, nei confronti della A. s.r.l.,
nonché sulla riconvenzionale da questa proposta con l'atto di costituzione in
giudizio, così provvede:
1. accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto revoca il D.I. n. 12/98;
2.condanna la AUSL BA/xxx a pagare in favore della creditrice opposta la somma di Euro 317.925,69 (pari a Lire 615.589.981), oltre gli interessi legali dalla
maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
3. condanna l'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 6.792,29, di cui Lire 104,29 per esborsi, Lire 2.688,00
per diritti ed Euro 4.000,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari il 17 febbraio 2006.
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2006.
