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CORTE di CASSAZIONE - sez. penale (E' colpevole il medico di guardia che, dichiaratosi immediatamente disponibile, ritarda la visita domiciliare)

03.10.2005
In sintesi:
§ - In tema di rifiuto di atti d'ufficio, il medico in servizio di guardia è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che siano richiesti direttamente dall'utente; e se è purvero che non può negarsi al sanitario il compito di valutare la necessità di visitare il paziente sulla base del quadro clinico prospettatogli, considerando che il rifiuto rilevante a norma dell'art. 328/1 c.p. deve riguardare un atto indifferibile dal cui mancato compimento può derivare un pregiudizio, è anche vero che una tale discrezionalità può ben essere sindacata dal giudice di merito sulla base degli elementi di prova sottoposti al suo esame ( www.dirittosanitario.net) sentenza 07-09-2005, n. 33018 Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2005 Svolgimento del processo M. è imputato di avere, il...

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