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CASSAZIONE PENALE – (anche lo specializzando in medicina è pubblico ufficiale: responsabilità per falsificazione di cartella clinica).

23.11.2006
In sintesi:
§ - Se lo specializzando in medicina procede ad un rilievo sintomatico sul paziente, durante una guardia o una visita, affidatagli dal primario o dall’aiuto, all’evidenza tale rilievo deve essere inserito nella cartella clinica, e nulla osta che sia ammesso a farlo di persona. È questa la ragione per cui la falsificazione della cartella clinica, della cui redazione può astrattamente disporre per quanto gli compete, gli è attribuita ai sensi dell’art. 476 c.p., in quanto la qualifica di pubblico ufficiale è stata correttamente ritenuta nei suoi confronti. [ Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ] Corte di Cassazione, V sez. Penale, sent. n. 35767 del 21.09.2006 depositata il 25.10.2006

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