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Incidente da randagismo: la difficile prova della colpa omissiva della Pubblica Amministrazione

 

Incidente da randagismo: la difficile prova della colpa omissiva della Pubblica Amministrazione   (ennio grassini - avvocato)

 Cassazione Civile, Sezione III, Ordinanza n. 2724 del 7 febbraio 2026

 

Un utente della strada, mentre percorreva una via pubblica a bordo del proprio motociclo, veniva aggredito da due cani randagi. L’evento provocava la caduta del conducente, con conseguenti gravi lesioni personali e danni al mezzo. Il danneggiato agiva in giudizio sostenendo l'inerzia dell'ente comunale nella gestione del fenomeno del randagismo. L’ente si difendeva evidenziando di aver predisposto i servizi prescritti dalla legge (anagrafe canina, mappatura, convenzioni per la cattura) e lamentava la mancanza di segnalazioni pregresse che potessero rendere l'evento prevedibile ed evitabile

Profili di diritto individuati

Riconducibilità della responsabilità per danni da randagismo nell’alveo dell’art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana) anziché dell'art. 2052 c.c. (responsabilità per danni cagionati da animali)

Ripartizione dell'onere della prova: necessità per il danneggiato di provare la specifica condotta colposa omissiva dell'ente pubblico e la mancata adempienza agli obblighi di prevenzione (art. 2697 c.c.)

Configurabilità del nesso di causalità attraverso il criterio della "concretizzazione del rischio"

Ragionamento giuridico e motivazione  

Il Giudice ha ritenuto di confermare il rigetto della domanda risarcitoria basandosi sulla corretta qualificazione della natura della responsabilità e sul mancato assolvimento dell'onere probatorio.

Inapplicabilità della responsabilità oggettiva: Il Giudice chiarisce che l’art. 2052 c.c. si applica alla fauna selvatica, poiché considerata bene protetto e patrimonio dello Stato (Cass. n. 31342/2023; art. 1, comma 3, legge n. 157 del 1992), ma non ai cani randagi. Per questi ultimi, la Pubblica Amministrazione risponde solo ex art. 2043 c.c., poiché i suoi compiti sono di mera prevenzione e protezione della popolazione, e non di protezione della specie in quanto tale (Cass. 5339/24; Cass. n. 17060/2018)

Natura dell'obbligazione di prevenzione: Il Giudice interpreta gli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e regionale (legge quadro n. 281/1991; legge regionale siciliana n. 15/2000) come obbligazioni di "mezzi" e non di "risultato"
Ne consegue che la colpa non può essere desunta dal solo fatto che un animale si trovi sulla pubblica via, poiché nessun servizio, per quanto efficiente, può garantire l'assoluta assenza di randagi in ogni momento e luogo (Cass. n. 17060/2018; Cass. n. 16788/2025)

Requisiti della condotta colposa: Per configurare la colpa, il Giudice spiega che è necessaria la dimostrazione di una "insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione". L'interpretazione fornita stabilisce che il danneggiato deve fornire la "prova a valle" di una specifica inefficienza, ad esempio dimostrando che il servizio era saltuario, del tutto assente o che segnalazioni pregresse relative alla zona del sinistro erano rimaste inevase (Cass. n. 16788/2025; Cass. n. 36719/21)

Nesso causale e caso fortuito: Una volta accertata la colpa (l'omissione degli obblighi di legge), il nesso causale tra condotta e danno può essere provato in via presuntiva tramite la "concretizzazione del rischio": se il rischio che la norma mirava a prevenire si è verificato, si presume che una condotta corretta lo avrebbe evitato. Tuttavia, in assenza di prova della colpa, tale ragionamento non può nemmeno essere iniziato

Istruttoria e limiti probatori L'istruttoria ha evidenziato limiti decisivi per la sorte del giudizio:

Prove documentali e temporali: Il ricorrente ha prodotto articoli di giornale per dimostrare il fenomeno del randagismo nel territorio, ma il Giudice li ha ritenuti privi di valore probatorio in quanto pubblicati oltre sei anni dopo il sinistro, risultando quindi inidonei a provare la situazione di pericolo esistente al momento del fatto

Prove testimoniali: Sebbene alcuni testimoni avessero riferito della presenza di cani nella zona, è emerso che non risultavano precedenti segnalazioni formali indirizzate al Comune o richieste di intervento rimaste inevase prima dell'incidente

Valutazione del merito: Il Giudice ha rilevato che il Comune aveva dimostrato l'esistenza di un'organizzazione formale del servizio (anagrafe, mappatura e convenzioni), spostando sul danneggiato l'onere, non assolto, di provare il malfunzionamento concreto di tale apparato

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