14/03/2026 free
Nomine dirigenziali e interesse ad agire: quando l’ottenimento dell’incarico non estingue la lite
RIEPILOGO DEL PROVVEDIMENTO
La vicenda trae origine dall'impugnazione di una procedura selettiva interna volta al conferimento di un incarico quinquennale di Direttore di Unità Operativa Complessa (UOC)
. Il ricorrente lamentava l’illegittimità della nomina del controinteressato, basando le proprie doglianze sulla non corretta costituzione della Commissione esaminatrice, su errori nella valutazione dei requisiti professionali e sull'imminente collocamento a riposo del vincitore
. Nell'agire in giudizio, il professionista richiedeva l'annullamento della nomina altrui e il riconoscimento del proprio diritto all'incarico, inserendo una specifica riserva per il risarcimento dei danni patrimoniali e d'immagine in separata sede
. Nelle more del giudizio, il ricorrente otteneva l'incarico rivendicato tramite un successivo provvedimento, emesso pochi mesi prima del deposito del ricorso di primo grado
Profili di Diritto e Istruttoria
Il fulcro della controversia riguarda l'applicazione dell'Art. 100 c.p.c. (interesse ad agire) in relazione alla formazione del giudicato interno e alla natura delle posizioni soggettive nel pubblico impiego contrattualizzato
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Istruttoria: La fase istruttoria si è concentrata sulla cronologia dei fatti, verificando la data di conferimento dell'incarico al ricorrente (gennaio 2019) rispetto alla data di deposito del ricorso giudiziale (febbraio 2019), al fine di valutare la sussistenza di un'utilità concreta alla pronuncia
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Analisi degli Argomenti
Inammissibilità dell'appello incidentale (Convenuto - Respinto):
L’azienda sanitaria aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui riconosceva l’interesse ad agire del ricorrente.
Ratio Decidendi: Il Giudice ha ritenuto l'appello incidentale inammissibile poiché l'Azienda, essendo risultata vittoriosa nel merito in primo grado, non aveva un interesse concreto all'impugnazione. Una pronuncia in rito (difetto di interesse) sarebbe stata meno favorevole per l'Azienda rispetto a una conferma del rigetto nel merito, che preclude definitivamente la riproposizione del diritto rivendicato
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Violazione del Giudicato Interno
Il ricorrente lamentava che la Corte d'Appello avesse rilevato d'ufficio il difetto di interesse ad agire nonostante avesse dichiarato inammissibile l'appello incidentale sul punto
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Ratio Decidendi: Una volta dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione della parte sul tema dell'interesse ad agire (già deciso in senso positivo dal primo giudice), si forma un giudicato interno esplicito. Tale condizione impedisce al giudice di appello di tornare sulla questione d'ufficio (Cass., S.U., 29 agosto 2025, n. 24172; Cass., S.U., n. 26019/2008)
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Sussistenza dell'Interesse ad Agire
Il ricorrente sosteneva che l'interesse permanesse per accertare il diritto alla nomina sin dal 2018, nonostante il successivo incarico del 2019
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Ratio Decidendi: Il Giudice ha stabilito che l'interesse all'accertamento non viene meno con l'ottenimento tardivo dell'incarico. Poiché il ricorrente aveva richiesto la retrodatazione della nomina e aveva formulato una riserva di danni, permane l'utilità di una sentenza che verifichi la legittimità della condotta datoriale antecedente per fini risarcitori (Art. 100 c.p.c.)
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Interpretazione e Conclusioni
La Corte ha accolto il ricorso principale del dirigente e dichiarato inammissibile quello incidentale dell'Azienda
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Interpretazione: Il Giudice ha chiarito che l'interesse ad agire deve essere valutato non solo in base all'ottenimento del "posto", ma anche in relazione al tempo del conseguimento. La lesione del diritto può persistere qualora il ritardo nel conferimento dell'incarico comporti un pregiudizio economico o di carriera, rendendo necessaria una pronuncia di accertamento dell'illegittimità per fondare un'azione risarcitoria
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Conclusione: La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione per definire le questioni di merito rimaste impregiudicate
Un dirigente sanitario ha contestato la legittimità di una selezione interna per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa, denunciando l'irregolare composizione della commissione e l'erronea valutazione dei titoli.
La questione giuridica centrale riguarda la persistenza dell'interesse ad agire qualora il ricorrente ottenga l’incarico richiesto in un momento successivo, ma prima della notifica del ricorso.
Il caso solleva profili critici sulla portata dell'Art. 100 c.p.c. e sulla possibilità di accertare l'illegittimità della condotta datoriale ai fini di una futura richiesta di risarcimento danni, espressamente riservata nell'atto introduttivo.
La narrazione si sposta quindi sulla distinzione tra l'ottenimento materiale del "bene della vita" e il diritto alla retrodatazione giuridica ed economica della nomina
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Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 06/11/2025) 23/02/2026, n. 3966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAROTTA Caterina - Presidente
Dott. BELLÈ Roberto - Consigliere Rel.
Dott. FEDELE Ileana - Consigliere
Dott. GARRI Guglielmo - Consigliere
Dott. BUCONI Maria Lavinia - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19413/2022 R.G. proposto da:
A.A., rappresentato e difeso dall'Avv. CLAUDIO NERI
- ricorrente -
Contro
AZIENDA SANITARIA REGIONE MOLISE, rappresentata e difesa dall'Avv. ...
- controricorrente -
- ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 159/2021 pubblicata il 1.2.2022 della Corte d'Appello di Campobasso, NRG 70/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/11/2025 dal Consigliere ROBERTO BELLÈ.
Svolgimento del processo
1. A.A., già Direttore Sanitario del P.O. "Cardarelli" di Campobasso, ha agito nei confronti dell'AZIENDA SANITARIA REGIONE MOLISE (di seguito, ASREM) davanti al Tribunale di quella stessa città, affermando l'illegittimità della selezione interna con la quale era stato conferito nel gennaio 2018 al dott. B.B. l'incarico quinquennale di direttore dell'Unità Operativa Complessa Direzione Medica di Presidio Medico e ciò sul presupposto dell'illegittima costituzione della Commissione esaminatrice e dell'erronea valutazione di vari suoi requisiti professionali, oltre che dell'imminente pensionamento del B.B.
Nell'agire, il ricorrente aveva chiesto l'annullamento della nomina del B.B. e il riconoscimento del proprio diritto ad ottenerla, espressamente specificando che egli "per non aggravare il giudizio si riserva il diritto di far valere ogni ulteriore diretto attraverso apposite azioni in altra sede (civile, penale, contabile)" e anticipando che tale riserva era dettata dalla "necessità di misurare attentamente la consistenza dei danni" subiti e subendi anche alla propria immagine.
ASREM, costituendosi in giudizio, aveva eccepito il difetto di interesse ad agire in capo al ricorrente e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Il Tribunale, dopo che il contradittorio era stato esteso anche al B.B., poi rimasto contumace, aveva riconosciuto l'interesse ad agire, ma aveva rigettato la domanda, sul presupposto della natura fiduciaria dell'incarico.
La sentenza è stata impugnata dal A.A. nel merito e in via incidentale da ASREM con riferimento all'interesse ad agire.
La Corte d'Appello ha preliminarmente ritenuto l'inammissibilità dell'appello incidentale, per il fatto che il ricorso era stato rigettato nel merito dal Tribunale.
Ha tuttavia affermato il difetto di interesse ad agire del A.A. e ciò in quanto, con provvedimento del 17.1.2019, egli aveva ricevuto l'incarico rivendicato.
Il ricorso di primo grado era stato depositato solo il successivo 27.2.2019 e quindi il ricorrente non poteva dirsi munito di interesse ad insistere per l'annullamento della pregressa selezione definita nel gennaio 2018, avendo ottenuto il bene della vita rivendicato.
2. A.A. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito da controricorso di ASREM, che ha anche proposto un motivo di ricorso incidentale.
È in atti memoria del ricorrente principale.
Motivi della decisione
1. Con il motivo di ricorso principale A.A. adduce la nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.), per violazione delle norme e dei principi di cui all'art. 111 Cost. e di cui agli artt. 132 n. 4, 161 c.p.c. ed art. 118, primo e secondo comma disp. att. c.p.c., oltre che degli artt. 112 e 324 c.p.c., nonché dell'art. 2909 c.c.
Il motivo evidenzia come la sentenza contenga affermazioni tra loro inconciliabili, in quanto, da un lato ritiene inammissibile l'appello incidentale incentrato sull'assenza di interesse ad agire ed al contempo, di seguito, ritiene l'insussistenza di tale interesse, che non avrebbe potuto essere disaminata d'ufficio.
Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. ed evidenzia come fosse stata fatta esplicita riserva di altre azioni, rispetto alle quali l'interesse risiede nella pretesa al riconoscimento del diritto a ricevere l'incarico fin dal gennaio 2018 e ad una pronuncia di illegittimità della condotta di ASREM in quel frangente.
L'unico motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 334 c.p.c. e con esso ASREM assume che la pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale sarebbe stata resa sul presupposto che l'appello principale fosse inammissibile, sicché avrebbe potuto trovare applicazione la citata norma del codice di rito, mentre esso era stato rigettato e dunque quella disposizione non si applicava e non vi erano ostacoli di rito alla disamina del gravame proposto di ASREM sul punto dell'interesse ad agire.
2. I motivi vanno esaminati congiuntamente, secondo l'ordine logico-giuridico delle questioni.
3. Iniziando dal ricorso incidentale per cassazione, non è vero che la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l'appello incidentale in applicazione dell'art. 334 c.p.c.
Di ciò non vi è traccia alcuna nella pronuncia impugnata, che ha invece ritenuto inammissibile quel gravame, decidendo di esaminarlo per primo, in quanto per ASREM, essendo risultata vincitrice nel merito, non poteva essersi alcuna utilità ad impugnare sul punto dell'interesse ad agire, perché avrebbe addirittura finito, si può qui aggiungere, per ottenere una pronuncia meno favorevole, visto che il rigetto nel merito è sicuramente più soddisfacente per la parte che una pronuncia in rito, destinata, come tale, a lasciare inevitabilmente impregiudicato il tema dell'esistenza o meno del diritto rivendicato.
L'incoerenza rispetto alla ratio decidendi in definitiva rende inammissibile il ricorso incidentale.
4. Viene però immediatamente in evidenza il primo motivo di ricorso principale, ove si assume che la Corte non avrebbe potuto ritenere inammissibile il gravame sull'interesse ad agire e poi pronunciare proprio sull'interesse ad agire.
In effetti, con il riconoscere l'inammissibilità dell'impugnazione della parte rispetto al tema dell'interesse ad agire, sui cui il primo giudice aveva pronunciato espressamente, si forma un giudicato interno esplicito, che non consente di tornare sull'argomento officiosamente (così, Cass., S.U., 29 agosto 2025, n. 24172, con richiamo ivi a Cass., S.U., n. 26019/2008; Cass. n. 23568/2011; Cass., S.U., n. 11799/2017).
La Corte territoriale non poteva dunque procedere poi a quella disamina proprio sul punto dell'interesse ad agire.
5. Peraltro, il collegio ritiene che sia fondato anche il secondo motivo di ricorso per cassazione.
Se è infatti pacifico che al momento del deposito del ricorso di primo grado (nel febbraio 2019) il ricorrente aveva già ottenuto il posto rivendicato (nel gennaio 2019), è però altrettanto vero che egli aveva agito per l'annullamento dell'attribuzione ad altri del posto ed invocando una pronuncia di assegnazione dell'incarico a sé stesso sin dal gennaio 2018.
Dunque, non può dirsi carente l'interesse all'accertamento in ordine alla legittimità del comportamento datoriale antecedente, per i fini quanto meno di cui alla riserva di danni prospettata pacificamente nell'introdurre il giudizio.
6. Su null'altro si può giudicare in questa sede di mera legittimità e quindi, accertata l'esistenza del denegato interesse ad agire, la causa va rimessa al giudice del rinvio per la prosecuzione al fine di definire ogni altra questione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Campobasso, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2026.
