23.06.2005 free
Centro Studi - (mancata sottoscrizione dell'accordo nazionale e possibili conseguenze sulla contrattazione decentrata: Medici convenzionati) brevi spunti di riflessione
Mancata Sottoscrizione dell’Accordo collettivo Nazionale e possibili conseguenze sulla contrattazione decentrata : Medici convenzionati
(brevi spunti di riflessione)
L’attività del personale convenzionato di cui si avvale il SSN, è disciplinata sul piano normativo ed economico da convenzioni conformi agli accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, secondo la previsione del comma 9 art. 4 L. 412/1991[1].
In particolare l’art. 4 comma 9 della legge sopra menzionata stabilisce: […] è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 […].
La norma, ovviamente modificata nel tempo, rinvia alle statuizioni contenute nel Decreto Legislativo 165/2001[2] che a sua volta provvedeva in ordine all’abrogazione del D.Lgs. 29/93[3].
§ - L’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, che si pone come norma di indirizzo generale, precisa al comma 3 che: […] La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Il medesimo art. 43 “ Rappresentativita’ sindacale ai fini della contrattazione integrativa” benche’ non espressamente richiamato, riserva esclusivamente ai contratti collettivi nazionali la possibilita’ di individuare i soggetti e le procedure di contrattazione collettiva integrativa, in conformita’ all’art 40 comma 3.
§ - L’art. 22 del nuovo accordo collettivo della medicina generale al comma 10 recita
“ Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività cui al comma 6 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi regionali.
comma 11. Gli Accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo regionale.”
Anche quindi gli accordi aziendali, nel nuovo testo vedono introdotto un doppio limite – a) la precedente sottoscrizione dell’accordo regionale [che può essere sottoscritto solo dalle organizzazioni firmatarie l’accordo nazionale] e b) il possesso di un livello di rappresentatività non inferiore al 5% a livello aziendale.
Ne deriva che la contrattazione decentrata non puo’ essere realizzata in contrasto con quanto formalizzato nel contratto collettivo nazionale e che solo le organizzazioni firmatarie dell’accordo nazionale sono legittimate alla trattativa ed alla stipula dell’accordo regionale.
In definitiva, posto il rilievo da attribuirsi alle previsioni contrattuali sulla base di quanto disposto da norme di rango primario [D.Lgs. 502/92; L. 412/91; D.Lgs. 165/2001] che dalle stesse ricevono investitura e pertanto non derogabili se non da norme di pari grado o superiori, sembrerebbe oltremodo difficoltoso far derivare dalla mancata convocazione alle trattative in sede decentrata, una condotta antisindacale, in danno delle organizzazioni sindacali non firmatarie di un contratto collettivo, sanzionabile con la procedura ex art 28 L.300/70 , stante l’ inesistente contrasto con norme imperative , la mancanza di abuso di diritto datoriale, la sostanziale conformita’ agli obblighi assunti contrattualmente.
- Precisava altresì la Suprema Corte[4]:
[…] «Nel sistema della contrattazione collettiva del settore pubblico, le organizzazioni sindacali selezionate sulla base di criteri legali, stipulano i contratti collettivi nazionali.
Solo questi contratti possono attribuire il diritto alla stipulazione a determinate organizzazioni sindacali, anche non firmatarie del contratto nazionale, da individuare secondo criteri definiti dallo stesso contratto: ma se i contratti nazionali non lo hanno fatto, non può rinvenirsi nell'art. 45 d. lgs. 29-1993, vecchio testo, il diritto alla contrattazione mediante rinvio alla fonte – fatto, costituita dalla maggiore rappresentatività.
In altri termini, l'organizzazione sindacale ricorrente ex art. 28 l. 300-1970, ha rivendicato l'esistenza di un diritto che soltanto il contratto nazionale avrebbe potuto conferirle, ma è certo che tale attribuzione è mancata; farlo derivare dalla maggiore rappresentatività, secondo la ricostruzione del Tribunale, si risolve nell'attribuire alla norma legislativa un contenuto che assolutamente le è estraneo e che, nella parte in cui affiderebbe ai criteri empirici elaborati dalla giurisprudenza la misurazione della rappresentatività, si porrebbe in netta contraddizione con l'esigenza della predeterminazione di regole certe di selezione dell'interlocutore sindacale nel settore pubblico».
- A quanto osservato, va aggiunto che il vigente art. 19 L. 300/1970 [cd. Statuto dei Lavoratori] prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi [nazionali o provinciali] di lavoro applicati nell'unità produttiva: molteplici diritti [quali, per esempio i permessi retribuiti e non retribuiti collegati allo svolgimento dell’attività sindacale] sono strettamente connessi alla sussistenza del presupposto di cui all’art. 19 L. 300/1970.
“La sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro si configura, anche nel settore pubblico, come "condicio sine qua" non per il godimento dei diritti, di cui agli art. 23, 24 e 30 st. lav., come adattati allo specifico settore, in proporzione alla rappresentatività sindacale, con la conseguenza che il dirigente sindacale di un sindacato rappresentativo che non abbia firmato l'accordo collettivo,
applicato nell'unità produttiva, non può ottenere il riconoscimento del diritto ai permessi retribuiti (Trib. Palermo 14 febbraio 2000)
- In tema, la Corte Costituzionale giudicava manifestamente infondata, con riferimento agli art. 2, 3 e 39 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 l. 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nel testo risultante dall'abrogazione parziale disposta con d.P.R. 28 luglio 1995 n. 312 [Abrogazione, a seguito di referendum popolare, della lett. a) e parzialmente della lett. b) dell'art. 19 comma 1 l. 20 maggio 1970 n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, nonché differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima] - nella parte in cui limita il riconoscimento delle rappresentanze aziendali, ai fini della tutela e agevolazioni previste nel tit. III della legge medesima, alle sole organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi - in quanto:
a) con riferimento agli art. 3 e 39 cost., la questione è già stata dichiarata non fondata;
b) con riferimento all'art. 39 cost. - posto che la tutela costituzionale dell'autonomia collettiva garantisce la libertà di decisione del sindacato in ordine alla stipulazione di un contratto collettivo con un certo contenuto e, dunque, il sindacato contro comportamenti dell'altra parte o di terzi, in particolare del potere politico, diretti a interferire nel processo di formazione della sua volontà, turbandone la libera esplicazione - non è di questo tipo l'incidenza che, sulle scelte del sindacato, può avere la considerazione dell'effetto legale, esterno al contenuto del regolamento negoziale, collegato dall'art. 19 alla sottoscrizione di un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva, in considerazione del fatto che l'alternativa tra la firma di un contratto, ritenuto non rispondente agli interessi degli aderenti, con il vantaggio di acquisire i diritti e le prerogative di cui al tit. III dello statuto, ed il rifiuto di firmare un tale contratto, rinunciando a tali diritti, può condizionare in qualche misura il sindacato, non già viziandone la determinazione volitiva, bensì come fattore del calcolo costi - benefici che il sindacato medesimo, come ogni contraente, deve compiere per valutare la convenienza di stipulare o non il contratto a quelle condizioni.[5]
Vale introdurre, tuttavia, un ultima nota stimolata da una recente pronuncia del Tribunale di Trani[6], ove si legge: «una sigla sindacale, sia pure non firmataria del contratto collettivo nazionale, che possieda il requisito della rappresentatività, non può essere esclusa dallo svolgimento concreto dell'attività sindacale sul territorio e, quindi, non può essere privata del diritto di ottenere dalla parte datrice le informazione su atti e provvedimenti riguardanti la contrattazione; nè, del pari, può essere privata dalla partecipazione alla contrattazione integrativa in sede decentrata».
Si tratta di un orientamento della giurisprudenza di merito interessante da monitorare, laddove dovessero seguire ulteriori gradi di giudizio ovvero pronunce conformi.
[1] Cfr., art. 8 comma 1 D.Lgs. 502/92 che richiama: Legge 30 dicembre 1991, n. 412 (in Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 305 - Disposizioni in materia di finanza pubblica.
[2] DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 9 maggio, n. 106). - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[3] Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 6 febbraio, n. 30). -- Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
[4] Cassazione civile, SEZIONE LAVORO, 17 gennaio 2001, n. 616.
[5] Corte costituzionale, 18 ottobre 1996, n. 345.
[6] Tribunale Trani, 1 ottobre 2004.
