15/12/2023 free
Medicina: La determinazione annuale del numero dei posti è rimessa alla valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario
Il criterio del fabbisogno di professionalità assume un ruolo sussidiario e recessivo rispetto a quello costituito dall’offerta potenziale del sistema universitario.
In ragione delle risorse stanziate per ciascun anno finanziario, la programmazione di posti non strettamente correlata alla capacità recettiva degli Atenei si configurerebbe una sostanzialmente inutile e illogica programmazione di posti non gestibili dal sistema accademico. L’offerta formativa degli atenei risulta, infatti, correlata, alle risorse stanziate e al bilancio annuale nonché sottoposta ad un doveroso sistema di controlli. Non è possibile andare al di là di ciò che le università possono offrire. ( dott.ssa Maurizia Lanzano - www.dirittosanitario.net )
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Pubblicato il 01/12/2023
N. 18071/2023 REG.PROV.COLL.
N. 16075/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16075 del 2022, proposto dai sigg.ri ........tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Chiara Campanelli, Simona Fell, Francesco Leone e Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Leone in Roma, al Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, l’Università degli Studi della Basilicata, l’Università degli Studi di Foggia, l’Università degli Studi di Messina, l’Università degli Studi della Calabria, l’Università degli Studi di Napoli “L. Vanvitelli”, l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, l’Università degli Studi di Catania, l’Università degli Studi di Palermo, l’Università degli Studi di Milano “Bicocca”, l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, l’Università degli Studi di Salerno, l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, l’Università degli Studi “Alma Mater Studiorum” di Bologna, l’Università degli Studi di Genova, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, l’Università degli Studi di Milano Statale, l’Università degli Studi di Sassari, l’Università degli Studi dell’Insubria, l’Università degli Studi di Perugia, l’Università degli Studi di Pavia, l’Università degli Studi di Brescia, l’Università degli Studi di Salento e l’Università degli Studi di Trento, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, 12;
l’Università degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Toniolo, Sabrina Visentin e Marika Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sabrina Visentin in Padova, Riviera Tito Livio, 6;
l’Università di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Canullo e Paola Pecorari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il CINECA, non costituito in giudizio;
nei confronti
dei sigg.ri Alessia Bono, Giandomenico Manganiello, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2022/2023, nella quale parte ricorrente risulta non ammessa al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria;
- dell'elenco del 14 settembre 2022, riportante il punteggio dei candidati (con il solo codice etichetta) in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;
- della pagina personale pubblicata il 23 settembre 2022, mediante la quale i partecipanti alla prova hanno potuto prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica;
- del d.m. n. 583/2022 in una con i relativi Allegati, nn. 1, 2 e 3, recante le “modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/2023”;
- dell’allegato A al d.m. n. 583/2022, riportante i “programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e in Medicina Veterinaria (LM-42)”;
- del d.m. n. 1111/2022 recante la “definizione posti disponibili per accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero” e dei relativi allegati;
- del d.m. n. 1115/2022 recante la “definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2022/2023 dei candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia” e dei relativi allegati;
- del d.m. n. 1054/2022 in una con i relativi allegati, recante la “definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2022/2023 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”;
- del d.m. n. 1055/2022 in una con i relativi allegati, recante la “definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE”;
- dei bandi di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l'anno accademico 2022/2023 delle Università in epigrafe;
- dell’Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 luglio 2022, Rep. atti n. 131/CU in merito alla “determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2022/2023 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni” e delle allegate tabelle, con particolare riferimento alle stime riportate nella tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l'anno accademico 2022/2023” di medici chirurghi e medici odontoiatri;
- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati il 6 settembre 2022, con particolare riferimento alle domande iper-specialistiche di cui si dirà nel proseguo;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2022/2023;
- degli atti con i quali è stato costituito il tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della l.n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'UE;
- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli allegati al bando di concorso;
- dei verbali delle commissioni di concorso e delle sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
- dei verbali di correzione redatti dal CINECA;
- della scheda di valutazione della prova d'accesso espletata da parte ricorrente e pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.universitaly.it;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.
Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Università e dei Ministeri intimati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - I ricorrenti hanno partecipato alla procedura selettiva per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia od odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2022/2023 presso le Università resistenti, senza collocarsi in posizione utile per la relativa ammissione.
Nessuno dei ricorrenti ha conseguito il punteggio minimo di 20 punti, utile per inserirsi nella graduatoria nazionale.
2 - Cionondimeno è stata gravata quest’ultima, unitamente ai connessi atti della procedura selettiva, con la formulazione di tre censure.
3 - Con il primo mezzo è stata censurata l’erroneità del calcolo del fabbisogno professionale nonché la determinazione dei posti disponibili messi a bando.
Con il secondo motivo è stato contestato il carattere iper-specialistico di alcuni quesiti somministrati.
Con il terzo motivo è stata lamentata la violazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. e dei princìpi di legalità, di buon andamento e di imparzialità dell’Amministrazione, in relazione alla garanzia dell’anonimato dei concorrenti; e tanto in conseguenza dell’affermata possibilità, in capo a ciascun candidato e a ciascun membro della commissione e degli addetti alla vigilanza, di conoscere il codice plico identificativo della prova e di poterlo quindi abbinare alla identità del singolo concorrente.
4 – Le Amministrazioni e le Università intimate si sono costituite in resistenza al ricorso. Le Università di Catania, di Modena e di Reggio Emilia nonché quella di Padova hanno anche prodotto articolate memorie, volte ad evidenziare l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
5 – In corso di causa è stata depositata la dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte di una ricorrente, nella persona della sig.ra Arianna Bruccheri.
6 - In vista dell’udienza pubblica, i ricorrenti con memoria hanno preso posizione sull’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da parte resistente.
7 – All’udienza pubblica del 22 novembre 2023, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
8 – Preliminarmente, deve essere dichiarata la improcedibilità dei ricorsi in esame nei confronti della sig.ra Arianna Bruccheri, che ha versato in atti atto di rinuncia alla presente controversia.
Rilevato che la rinuncia de quo appare irrituale, in quanto non integra i requisiti formali definiti dall’art. 84 del cod.proc.amm., non essendo stata notificata alla parte resistente, il Collegio ritiene comunque di inferirne il sopravvenuto difetto di interesse ex art. 84 comma 4 del cod.proc.amm..
9 – Con riguardo agli altri ricorrenti, il Collegio ritiene di poter soprassedere rispetto all’eccezione d’inammissibilità del ricorso collettivo, attesa la palese infondatezza delle censure dedotte, in applicazione del principio della ragione più liquida.
E’, infatti, ormai consolidato in giurisprudenza il principio in ragione del quale “ove sussistono cause che impongono di disattendere il ricorso, il giudice è esentato, in applicazione del “principio della ragione più liquida”, dall'esaminare le questioni processuali” (cfr. ex multis, Cons. St., V, n. 4279/2022).
10 – Il Collegio, innanzitutto, osserva che il proposto gravame si inserisce in un ampio e ricorrente contenzioso, che segue annualmente le prove di selezione per l’accesso alla facoltà di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, con censure più volte reiterate e già oggetto di plurime decisioni di questo Tribunale con riferimento alle diverse tornate concorsuali (cfr. al riguardo ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III sentenze: 5 ottobre 2017, n. 10065, 9 ottobre 2017, nn. 10129 e 10130; 2 novembre 2017, nn. 10925, 10950 e 10962; 2 ottobre 2018, n. 9698; 11 febbraio 2019, n. 1789; 3 luglio 2019, n. 8706; 11 ottobre 2019, n. 11799; 3 marzo 2020, n. 2768; 20 aprile 2020, n. 4039 e n. 4040; Cons. St., VI, n. 4266/2020), potendo quindi il Collegio ricorrere, in assenza di nuovi spunti valutativi, ad una motivazione espressa in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod.proc.amm., al fine di evidenziare l’infondatezza delle censure in esame riconducibili a motivi già trattati e respinti dalla Sezione.
11 – Non convince il primo motivo di ricorso, volto a denunciare l’illegittimità della procedura di programmazione dei posti (da mettere a bando), tenuto conto: i) del disallineamento fra l’offerta formativa degli Atenei, posta a base delle scelte avversate e il fabbisogno professionale stimato in sede di Conferenza Stato-Regioni; ii) del rilievo per cui gli Atenei avrebbero indicato una capacità ricettiva di gran lunga inferiore rispetto a quella effettiva; iii) della circostanza per cui il cambiamento dei posti pianificati anno per anno, senza alcuna motivazione a corredo, sarebbe indice di illegittimità della relativa azione amministrativa pianificatoria.
11.1 - Sul punto, è decisivo richiamare le recenti e condivisibili statuizioni del Consiglio di Stato, secondo cui “c’è un dato che assume portata dirimente, che è proprio quello relativo alla capacità degli Atenei di accogliere gli studenti fornendo loro una formazione di qualità. Non è possibile andare al di là di ciò che le università possono offrire … Ogni singolo bando annuale non può che tenere conto soprattutto della concreta offerta che, in quell’anno, il complesso delle sedi universitarie che erogano corsi di laurea in medicina possono offrire…Anche alla luce delle considerazioni esposte, si deve concludere che, almeno nel breve periodo, l’offerta formativa (ovvero: il numero di posti messo a bando) è rigida o può subire solo piccoli ritocchi pena lo scadimento dell’offerta stessa. Le esigenze del sistema sanitario vanno soddisfatte in un’ottica di programmazione in modo da erogare risorse per ampliare le sedi, per incrementare il numero dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo, per rafforzare le dotazioni tecnologiche. E tale programmazione va fatta soprattutto a monte e non al momento dell’approvazione del singolo bando annuale. Ogni singolo bando annuale non può che tenere conto soprattutto della concreta offerta che, in quell’anno, il complesso delle sedi universitarie che erogano corsi di laurea in medicina possono offrire”” (in tal senso, cfr. altresì Cons. St., sez. VI, sent. 29 marzo 2022, n. 2296).
Dallo stesso tenore letterale delle previsioni legislative regolanti la complessa procedura di determinazione dei posti disponibili su base annua (art. 3, comma 1, lett. a), della l.n. n. 264/1999) è chiaramente desumibile il carattere prioritario dell'elemento rappresentato dalla capacità formativa degli Atenei – corrispondente all'esigenza di assicurare adeguati livelli di formazione – rispetto a quello del fabbisogno professionale.
La determinazione annuale del numero dei posti in questione è, infatti, rimessa alla valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, “tenendo anche conto” (in via, evidentemente, sussidiaria) del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo.
Il chiaro dettato di tale norma mette, dunque, in luce come “il criterio del fabbisogno di professionalità assuma un ruolo sussidiario e recessivo rispetto a quello costituito dall’offerta potenziale del sistema universitario” (Cons. St., VII, sent. 18 ottobre 2022, n. 8877).
E’, infatti evidente che, anche in ragione delle risorse stanziate per ciascun anno finanziario, la programmazione di posti non strettamente correlata alla capacità recettiva degli Atenei si configurerebbe una sostanzialmente inutile e illogica programmazione di posti non gestibili dal sistema accademico. L’offerta formativa degli atenei risulta, infatti, correlata, alle risorse stanziate e al bilancio annuale nonché sottoposta ad un doveroso sistema di controlli.
Non è quindi possibile andare al di là di ciò che le Università possono offrire.
La migliore riprova di questa affermazione è rappresentata dai requisiti stringenti imposti dalle norme che disciplinano l’accreditamento delle sedi e dei corsi di laurea.
L’art. 5, comma 3, della l.n. 240/2010 ha introdotto un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari fondato sull’utilizzazione di specifici indicatori definiti ex ante dall’ANVUR per la verifica del possesso da parte degli Atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria (la norma citata è stata attuata da vari decreti ministeriali: da ultimo, il d.m. 1154/2021).
I requisiti attengono, tra l’altro, proprio alla numerosità massima degli studenti che possono ottenere l’iscrizione al singolo corso di laurea, anche in rapporto al numero minimo di docenti richiesti per l’attivazione del corso stesso.
In questa prospettiva, una dilatazione incontrollata degli accessi avrebbe il risultato di privare le Università del possesso dei requisiti di accreditamento dei corsi di laurea.
La conseguenza di tale evenienza è disciplinata dall’art. 1, comma 3, e dall’art. 5 del d.m. 1154/2021 (ma disposizioni analoghe erano previste nella normativa che il d.m. del 2021 ha sostituito): se non ci sono più i requisiti il Ministero revoca l’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di laurea, che devono quindi essere soppressi.
11.2 - Per converso, le esigenze del sistema sanitario vanno soddisfatte in un’ottica di programmazione, in modo da erogare risorse per ampliare le sedi, per incrementare il numero dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo e per rafforzare le dotazioni tecnologiche. E tale programmazione va fatta soprattutto “a monte” e non al momento dell’approvazione del singolo bando annuale. Ogni singolo bando annuale non può che tenere conto soprattutto della concreta offerta che, in quell’anno, il complesso delle sedi universitarie eroganti i corsi di laurea in medicina possono offrire (cfr. in tal senso Cons. St., VI, sent. 13 maggio 2022, n. 3781).
Infatti, la determinazione annuale del numero dei posti in questione si colloca nell’alveo di un’attività di programmazione, in rapporto alla quale sono attribuiti all'Amministrazione ampi poteri discrezionali, spettando ai competenti organi pubblici il compito di dettare i parametri valutativi, di operare i riscontri necessari e di bilanciare le esigenze in rilievo; dette esigenze riguardano da una parte il livello di formazione da assicurare a garanzia del possesso effettivo delle conoscenze necessarie per l'esercizio di attività professionali in campo sanitario e dall'altra le concrete possibilità di avviamento al mondo del lavoro, da garantire ragionevolmente agli interessati (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 9 ottobre 2017, n. 10129 e sent. 7 aprile 2021, n. 4078).
In quest’ottica, eventuali istanze di ampliamento della platea degli immatricolati devono ricevere soddisfazione nella più appropriata sede amministrativa e non possono, in ossequio ai noti principi costituzionali sulla separazione dei poteri e la riserva di amministrazione, consentire al Giudice Amministrativo di sostituirsi all’Amministrazione nell’individuare i limiti delle risorse assegnabili e l’apprestamento dei modelli organizzativi e procedimentali più idonei ad assicurare il superamento delle criticità lamentate da parte dei ricorrenti.
11.3 - Né del resto potrebbe dubitarsi della legittimità del sistema di pianificazione in discorso, atteso che, secondo l’ormai costante insegnamento giurisprudenziale, il diritto allo studio, alla formazione culturale e alla libertà delle scelte professionali, tutelati dagli articoli 2, 4, 33 e 34 della Costituzione e non escludono limiti – necessariamente di rango legislativo – all’autonomia universitaria, in funzione dell’esigenza, riconosciuta anche in ambito comunitario, di standard di formazione minimi, a garanzia del possesso effettivo delle conoscenze necessarie per l’esercizio di determinate attività professionali, come quelle in ambito sanitario di cui si discute (cfr. Corte Cost. sent. n. 383/1998 con principi analoghi enunciati sia dalla Corte di Giustizia che dalla CEDU, come meglio illustrato nella sentenza di questo Tribunale n. 12042/2019; in senso analogo, cfr. cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 24 ottobre 2022, n. 13658 e sent. 22 marzo 2021, n. 3443).
11.4 - In definitiva, l’istruttoria svolta (con specifico riguardo all’anno accademico in questione) rientra in un’attività di programmazione, in rapporto alla quale sono attribuiti all’Amministrazione ampi poteri discrezionali, non sindacabili per mera e indimostrata affermazione di presunta maggiore capacità formativa degli Atenei, oltre che in considerazione del già illustrato carattere secondario del criterio rapportato alla capacità di assorbimento nel mercato del lavoro, a livello nazionale, delle professionalità in questione.
Pertanto, ove – come nella specie - l’Amministrazione, chiamata ad effettuare in via esclusiva un delicato bilanciamento fra i vari interessi implicati nel settore in discorso, abbia effettuato le proprie valutazioni in modo razionale, congruo e sulla base di presupposti non erronei, le relative soluzioni risultano intangibili nel merito (in termini, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 22 marzo 2021, n. 3440 e sent. 24 ottobre 2022, n. 13658).
E nella fattispecie all’esame i ricorrenti non hanno fornito neppure un principio di prova dell’illegittimità, dell’irragionevolezza e dell’erroneità delle scelte amministrative avversate, essendosi limitati al richiamo infondato dell’art. 3 della l.n. 264/1999 e all’allegazione di elementi del tutto generici ed estrinseci (come l’asserita riduzione dei posti disponibili e la loro mutevolezza di anno in anno), senza tenere neanche conto del progressivo aumento, di anno in anno, del numero dei posti resi disponibili (cfr. in una fattispecie analoga T.A.R. Lazio, Roma, III, sent. 10 novembre 2021, n. 14601).
11.5 – In ogni caso, per completezza, il Collegio rileva che la censura sull’illegittima programmazione dei posti è stata formulata in modo astratto, non avendo i ricorrenti fornito la prova della possibilità concreta di fruire di tali posti (c.d. “prova di resistenza”) in ragione del punteggio concretamente conseguito da ciascuno di essi e della corrispondente posizione in graduatoria. Peraltro, dai documenti in atti emerge che tutti i ricorrenti hanno conseguito un punteggio molto basso, inferiore alla stessa soglia di idoneità fissata dal d.m. n. 730/2021 in 20 punti, con la conseguenza che ciò rende pressoché insuperabile la prova di resistenza testé tratteggiata. Il mezzo quindi, anche a voler prescindere dalla sua palese infondatezza, risulterebbe comunque inammissibile (cfr. sul punto da ultimo Cons. St., VII, sent. 8 giugno 2023, n. 5631).
12 – Altrettanto infondato risulta il secondo mezzo, con cui i ricorrenti hanno lamentato il preteso carattere eccessivamente specialistico di alcuni quesiti e la loro asserita afferenza a materie od argomenti non inclusi nei programmi indicati nell’allegato A al d.m. n. 583/2022.
12.1 – Sul punto, il Collegio ritiene di poter richiamare e far propri i consolidati e condivisibili approdi cui è giunta la giurisprudenza, proprio con riferimento alle doglianze riguardanti la tipologia delle domande somministrate e l’asserito carattere iper-specialistico dei quesiti.
Si è, in particolare, ritenuto che:
- l’Amministrazione procedente, in presenza di ampi margini discrezionali, non deve attenersi rigidamente ai programmi di studio dei licei ma può adattare le prove al grado di “cultura generale” che la formazione della scuola secondaria superiore dovrebbe assicurare, non senza privilegiare le materie più idonee per valutare la predisposizione dei concorrenti ad un corso di studi a forte impronta tecnico-scientifica, quale quello di cui trattasi (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, III, sent. 7 aprile 2021, n. 4080 e sent. 10 novembre 2022, n. 14642);
- dalle previsioni richiamate dai ricorrenti (art. 4 della l.n. 264/1999 e allegato A al d.m. n. 583/2022) non è dato desumere alcun vincolo stringente per l’Amministrazione di osservanza dei programmi di studio dei licei, vincolo idoneo ad imbrigliare i suoi margini operativi nei sensi suindicati (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Roma, III, n. 9923/2021); e tanto anche in relazione: i) al livello di difficoltà dei quesiti da somministrare, valutazione questa influenzata da margini di soggettività e di opinabilità; 2) al numero dei quesiti da somministrare per ciascuna materia (T.A.R. Lazio, Roma, III, sent. 14 giugno 2021 n. 7101);
- la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati durante le prove e l’individuazione del loro livello di difficoltà rappresentano espressione di potestà discrezionale dell’Amministrazione che, in quanto tale, non è suscettibile di sindacato giurisdizionale, ad eccezione delle ipotesi – diverse da quella in discorso - in cui sia manifestamente illogica o irragionevole (cfr. Cons. St., III, sent. 18 marzo 2021, n.2314).
Più in particolare, in giurisprudenza si è condivisibilmente affermato che le censure, come quelle ricorsuali, sulla elaborazione e formulazione dei quesiti del test di ammissione impingono nel fulcro della discrezionalità tecnica, il cui esercizio è riservato in via esclusiva all’apprezzamento dell’Amministrazione, risultando sindacabile da questo Giudice solo nell’ipotesi di manifesta illogicità, evidente irragionevolezza, travisamento o macroscopici vizi logici, che nel caso di specie non vengono in risalto (ex multis, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 11328/2021).
Infatti, le richiamate censure, imperniate su premesse e argomentazioni soggettive e controvertibili, si insinuano e restano nell’area dell’opinabile, senza che siano provati travalicamenti nell’area dell’irragionevole e dell’illogico (cfr. sul punto Cons. St., III, n. 4864/2016; T.A.R. Lazio, Roma, III, n. 7091/2021).
E l’insindacabilità nel merito delle valutazioni discrezionali corrisponde a ragioni evidenti di interesse pubblico, ispirate non solo al principio della separazione dei poteri, ma anche alla materiale possibilità per l’Amministrazione di operare in tempi ragionevoli; e ciò a maggior ragione nel settore in esame, a motivo degli effetti paralizzanti che investirebbero qualsiasi esame o concorso, qualora al Giudicante fosse consentito un vero e proprio riesame, condotto autonomamente o tramite il ricorso ad esperti (cfr. nella specie all. ti da 8 a 27 prodotti dai ricorrenti il 20 dicembre 2022), delle valutazioni espresse dagli organi competenti.
12.2 – In ogni caso, sempre per completezza, il Collegio soggiunge anche in relazione al secondo mezzo non è stata superata la prova di resistenza, atteso che: i) il punteggio conseguito da tutti i ricorrenti non era tale da consentire il loro inserimento in graduatoria; ii) non risultano prevedibili gli effetti che si potrebbero produrre in conseguenza dell’annullamento della prova (cfr. in una vicenda e per una censura analoghe Cons. St., VI, sent. 13 maggio 2022, n. 3781). Il mezzo quindi, anche a voler prescindere dalla sua palese infondatezza, risulterebbe comunque inammissibile.
13 – Le stesse conclusioni di infondatezza valgono per il terzo mezzo, con cui i ricorrenti hanno lamentato la violazione del principio di anonimato nella fase di svolgimento delle prove, sostenendo che non sarebbero state adottate le misure idonee a scongiurare l’oggettiva attribuibilità della prova al singolo candidato, in quanto il codice plico verrebbe ad assumere la valenza di segno di riconoscimento.
Sul punto, il Collegio non può non richiamare l’ormai condivisibile insegnamento giurisprudenziale, secondo cui il principio di anonimato richiede una peculiare valutazione quando, come nel caso di specie, la correzione avvenga automaticamente, tramite lettore ottico, mentre effettive manipolazioni, o altre segnalate forme di frode nello svolgimento delle prove in alcune sedi richiedono specifici accertamenti di natura penale, senza che emergano fattori di pregiudizialità al riguardo e con conseguenze comunque autonome, ove in qualsiasi momento fossero accertati reati, fonte di nullità totale o parziale delle prove svolte (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Roma, III, sent. 10 novembre 2022 n. 14601).
Sennonché, alla luce della prospettazione ricorsuale non emerge comunque con sufficiente certezza che in concreto si siano verificati fatti di manipolazione o di sostituzione degli elaborati, né altri indebiti aiuti esterni ai candidati.
In linea generale, ad avviso del Collegio:
- il criterio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure selettive costituisce il diretto portato dei princìpi costituzionali di uguaglianza e di imparzialità dell’Amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati;
- al fine di perseguire tale obiettivo, l’ordinamento tipizza rigidamente il comportamento dell’Amministrazione, imponendole una serie minuziosa di cautele e di accorgimenti prudenziali;
- come precisato dall’Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 26/2013, una violazione non irrilevante delle predette regole da parte della commissione determina la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione, sempreché beninteso detta violazione sia stata dimostrata dagli interessati. Il Giudice Amministrativo può eventualmente anche essere chiamato a valutare l’intrinseca adeguatezza ? secondo canoni di comune esperienza, ragionevolezza e proporzionalità ? delle operazioni prefigurate dall’Amministrazione per garantire l’anonimato, fermo restando che sarebbe illusorio pretendere dalle scansioni procedimentali la capacità di prevenire tutte le condotte illecite astrattamente ipotizzabili, per la cui repressione sono invece necessari altri e complementari strumenti di vigilanza e di indagine (cfr. in tal senso Cons. St., VI, sent. 2 luglio 2020, n. 4266).
A tale stregua il Collegio ritiene che lo svolgimento delle prove in questione sia avvenuto nel rispetto delle prescrizioni ministeriali, le quali appaiono astrattamente idonee a garantire lo svolgimento imparziale della selezione, operata peraltro con modalità meccanizzate.
Va poi rammentato che:
i) a ciascun candidato è stato consegnato un plico contenente i quesiti somministrati nella prova, due fogli risposta (di cui uno utilizzabile in caso di errori di compilazione), una scheda anagrafica e una busta con finestra trasparente destinata a contenere l’elaborato da avviare alla correzione;
ii) i fogli risposta e la scheda anagrafica contenuti nel plico erano contrassegnati dai medesimi codice prova alfanumerico e codice a barre;
iii) il predetto codice consentiva, dopo la correzione in forma anonima della prova, l’abbinamento dell’elaborato al suo autore;
iv) tramite il codice identificativo, il candidato poteva conoscere il punteggio ottenuto al test nella graduatoria pubblicata in forma anonima sul sito web del Ministero, verificando se l’elaborato in relazione al quale gli era stato attribuito il punteggio era effettivamente il suo;
v) al momento della consegna degli elaborati, la scheda anagrafica veniva ritirata dal presidente della commissione o dal responsabile d’aula e trattenuta dall’Università unitamente al foglio risposte non utilizzato e ai fogli contenenti i quesiti;
vi) il presidente della commissione d’aula o il responsabile d’aula, al termine di ciascuna prova, provvedeva: ad inserire tutte le buste contenenti il modulo di risposte in uno o più contenitori da chiudersi alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l’integrità delle scatole o, comunque, di altri due candidati estratti a sorte; ad apporre una firma sui lembi di chiusura del o dei contenitori; ad invitare i due studenti a firmare sugli stessi lembi; confezionare altri contenitori in cui racchiudere i plichi aperti perché oggetto di sostituzione;
vii) mentre la correzione degli elaborati (privi di qualunque riferimento ai dati anagrafici del candidato autore della prova) veniva affidata al CINECA, le operazioni di abbinamento dei compiti con i nominativi venivano effettuate, dopo la pubblicazione in forma anonima dei risultati, ad opera dell’Ateneo che soltanto deteneva le schede anagrafiche dei candidati;
viii) ciascun verbale di aula è stato sottoscritto, oltre che dai componenti della Commissione, anche da quattro candidati, estratti a sorte tra quelli presenti.
Alla stregua di quanto precede, il solo rilievo dell’ipotetica e astratta riconoscibilità dei candidati non è idonea ad assurgere di per sé a causa di invalidazione di una procedura concorsuale, qualora non vengano identificate circostanze concrete, anche indiziarie, che ne facciano supporre l’indebito condizionamento (cfr. ec multis T.A.R. Lazio, Roma, III, sent. 7 aprile 2021, n. 4078).
E nulla di tutto ciò è stato adeguatamente allegato e comprovato nella fattispecie all’esame.
14 – In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse nei confronti della sig.ra Arianna Bruccheri e va rigettato nei confronti degli altri ricorrenti, in quanto è infondato.
Si ravvisano giustificati motivi, connessi alla peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- lo dichiara improcedibile con riferimento alla sig.ra Arianna Bruccheri;
- lo respinge nei confronti degli altri ricorrenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Luca Biffaro, Referendario
Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Massimiliano Scalise Giuseppe Sapone