04/10/2023 free
L'attendibilità della persona offesa non è pregiudicata dal lasso di tempo con cui si reca in ospedale.
L'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in ordine alle lesioni personali subite non è inficiata dalla eventuale lasso di tempo intercorso tra l'episodio e la visita all'ospedale per la refertazione medica, quando risulti pressoché certa la compatibilità delle lesioni con la dinamica descritta.
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Corte appello Napoli sez. VI, 09/03/2023, n.2738
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 1 del mese di Marzo dell'anno 2023
La Corte d'Appello di Napoli, sez. VI, composta dai Magistrati:
dott. Aldo Polizzi - Presidente
dott.ssa Daria Vecchione - Consigliere est.
dott.ssa Roberta Troisi - Consigliere
All'udienza, tenuta con trattazione orale ai sensi dell'art. 23 del D.L.
149/2020 conv. in legge 176/2020, con l'intervento del Pubblico Ministero
in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sergio Raimondi e con
l'assistenza del cancelliere Alessandra Troise, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel processo penale ex art. 605 c.p.p. a carico di:
1) D.SA., nato a (…), difeso di fiducia dall'Avv. (…);
2) Ru.Ro., nato a (…), difeso d'ufficio dall'Avv. (…);
3) Te.Ca., nato a (…);
Libero, assente.
Appellanti avverso la sentenza n. 335 emessa, in data 24.01.2017, dal
G.M. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - articolazione
territoriale di Caserta, con la quale sono stati assolti dal reato di cui
al capo a) della rubrica perché il fatto non sussiste e sono stati
ritenuti colpevoli del delitto di cui al capo b);
IMPUTATI
a) del delitto di cui agli artt. 110 c.p., art. 4 co. II, L. n. 110/1975,
perchè, in concorso morale e materiale tra loro, senza giustificato
motivo, portavano fuori della propria abitazione un coltello, strumento
atto, per la circostanza di tempo;
b) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 110 c.p., 582-585 c.p.,
perchè, in concorso morale e materiale tra loro, in esecuzione del
medesimo disegno criminoso, mediante condotta consistita:
- nel colpire con un coltello Ca.Lu. cagionavano allo stesso le seguenti
lesioni personali "ferita da taglio del cuoio capelluto", giudicate
guaribili in giorni 4 s.c.;
- nel colpire con pugni Ca.Lu. cagionavano allo stesso le seguenti
lesioni personali "ecchimosi dell'arcata mandibolare destra", giudicate
guaribili in giorni 25 s.c.;
Fatti commessi in Parete, in data 31.12.2012.
E condannati, ritenuta la continuazione delle violazioni, D.Sa. alla pena
condizionalmente sospesa - di mesi otto di reclusione, Ru. alla pena di
anni uno di reclusione, con revoca della sospensione condizionale della
pena già concessa, oltre che, entrambi, al pagamento delle spese
processuali, nonché in solido con Te.Ca. al risarcimento dei danni subiti
dalla parte civile CA.Lu., da liquidarsi in separato sede, e al pagamento
in suo favore delle spese processuali sostenute, liquidate in euro 2.000
(duemila), oltre gli accessori di legge.
Fatto
Svolgimento del processo
All'udienza dell'24.01.2017, il G.M. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - articolazione territoriale di Caserta, all'esito di giudizio ordinario pronunciava la sentenza con la quale dichiarava Te.Ca. responsabile di entrambi reati del capo di imputazione, mentre assolveva D.Sa. e Ru.Ro. limitatamente al reato di cui al capo a) con la formula "perché il fatto non sussiste", dichiarando altresì gli stessi colpevoli del reato di cui al capo b) della rubrica, in concorso con Te.Ca.
Pertanto, ritenuta la continuazione solo in relazione alle plurime violazioni ascritte al capo b), condannava Te.Ca. alla pena di anni uno di reclusione, alla pena di anni uno di reclusione e mesi due di arresto ed euro 200,00 di ammenda per il Capo A, oltre al pagamento delle spese processuali; mentre, ritenuta la continuazione delle violazioni altresì rispetto ai coimputati D.Sa. e Ru., condannava D.Sa. alla pena - condizionalmente sospesa - di mesi otto di reclusione, e Ru. alla pena di anni uno di reclusione - disponendo nei suoi confronti la revoca della sospensione condizionale già concessa.
Condannava infine tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, e alla rifusione delle spese processuali da quest'ultima sostenute, liquidate in euro duemila, oltre gli accessori di legge.
Il convincimento del giudice di prime cure in ordine al giudizio di penale responsabilità nei confronti degli odierni imputati è stato espresso sulla scorta delle dichiarazioni rese dalle persone offese - ovvero Ca.Lu., costituitosi parte civile nel presente giudizio, e Ca.Lu. - dai testi (…), nonché dai referti medici (acquisiti nell'udienza del 26.02.2016); da tali risultanze probatorie emergeva che D.Sa., Ru.Ro. e Te.Ca., in concorso morale e materiale avevano contribuito, ciascuno con la propria condotta, a cagionare le lesioni personali riportate da Ca.Lu., diagnosticate in frattura della mandibola con prognosi di venticinque giorni, e da Ca.Lu., diagnosticate in ferita da taglio del cuoio capelluto con prognosi di quattro giorni.
In particolare, il giudice di primo grado aveva ricostruito come la sera del 31.12.2012, presso un bar di Parete dove Ca.Lu. si trovava in compagnia dei suoi cugini Ca.Lu. e Vi.Ra., Te.Ca., risentito della reazione verbale del Ca. che gli aveva provocatoriamente infilato un petardo nella tasca della giacca, lo aveva in un primo momento colpito con alcuni schiaffi; in un secondo momento erano sopraggiunti il Ru. e il D.Sa., il primo colpendo violentemente il Ca. con un pugno e il secondo colpendolo ripetutamente assieme agli altri due imputati. Infine, intervenuto in soccorso del cugino Ca.Lu., il Te. feriva quest'ultimo al cuoio capelluto con un coltello e, una volta allontanatosi, il Ru. lo inseguiva fino alla macchina.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello, con due distinti atti di impugnazione, la difesa di D.Sa. e di Ru.
Con l'atto d'appello proposto nell'interesse di D.Sa., il difensore chiede, in via principale, l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, quantomeno nella formula dubitativa, con conseguente nullità delle statuizioni civili disposte dal primo giudice; sul punto la difesa evidenzia che il lasso di tempo intercorso tra l'attività di refertazione e l'episodio contestato, nonché una serie di discrasie emerse dal raffronto delle dichiarazioni rese dalle persone offese e dai testi, deporrebbero a sfavore dell'attendibilità dei dichiaranti e dunque tali da non consentire la certezza della prova della sussistenza del fatto o della riconducibilità dello stesso all'imputato.
In via subordinata, il difensore chiede la concessione delle attenuanti generiche e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, oltre che l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 585 c.p. e la riduzione della pena; in particolare il difensore rileva, quanto alla commisurazione della pena, la sproporzione della stessa rispetto ai fatti contestati; quanto alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario, la giovane età e l'incensuratezza dell'imputato; infine, quanto all'esclusione dell'aggravante dell'uso dell'arma, la mancata conoscenza e prevedibilità di quest'ultima da parte del D.Sa.
Con l'atto d'appello proposto nell'interesse di Ru.Ro., il difensore chiede, in via principale, la nullità della sentenza di primo grado ex art. 179 c.p.p., per non essere emersa la prova certa in ordine alla notifica del decreto di citazione a giudizio di Ru.Ro.
In via subordinata, il difensore, articolando motivi pressoché analoghi a quelli formulati nell'interesse di D.Sa., chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso e, in via ulteriormente subordinata, la concessione delle attenuanti generiche, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, nonché l'esclusione dell'aggravante ex art. 585 c.p. e la riduzione della pena.
All'odierna udienza, tenuta in forma orale, assente l'appellante, la Corte, sentite le conclusioni del P.G. e del difensore dell'imputato, assente la parte civile, decideva come da dispositivo che di seguito viene motivato.
Diritto
Motivi della decisione
La sentenza va riformata con declaratoria di improcedibilità perché estinto il reato per prescrizione. Invero, la condotta illecita ascritta agli imputati risale al 31 dicembre 2012; rilevato che in entrambi i gradi di giudizio non si sono verificate cause di sospensione, deve ritenersi maturato in data 31 giugno 2020 il termine massimo di prescrizione pari ad anni 7 e mesi 6, come desunto dal combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 c.p.p.
Ciò premesso, va osservato che questa Corte è tenuta comunque ad esaminare il merito al fine di scrutinare la fondatezza delle confermate statuizioni civili in quanto è pacifico che "nel giudizio di impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunziata dal primo giudice o dal giudice di appello ed essendo ancora pendente l'azione civile, il giudice penale, secondo il disposto dell'art. 578 c.p.p., è tenuto, quando accerti l'estinzione del reato per prescrizione, ad esaminare il fondamento dell'azione civile. In questi casi la cognizione del giudice penale, sia pure ai soli effetti civili, rimane integra e il giudice dell'impugnazione deve verificare, senza alcun limite, l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna alle restituzioni ed al risarcimento pronunziata dal primo giudice confermata dal giudice di appello" (Cass. Pen., Sez. IV, 14/09/2022, n. 46662).
I motivi di appello proposti vanno pertanto esaminati agli effetti di cui all'art. 578 c.p.p.
Ritiene questa Corte di doverli disattendere, come, d'altronde, già implicitamente reso evidente dal fatto che si è pervenuti ad una declaratoria della prescrizione dei reati e non ad una riforma nel merito della sentenza impugnata.
Ai fini delle statuizioni civili, la Corte ritiene integralmente condivisibili la ricostruzione dei fatti e la motivazione poste a fondamento della stessa da parte del giudice di primo grado, ad esse riportandosi, laddove le censure formulate contro la decisione impugnata sostanzialmente non contengono elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi dal predetto giudice (così come ormai ritenuto legittimo dalla giurisprudenza della Suprema Corte, le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si integrano, costituendo un unicum inscindibile, vedi tra le altre Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011 Ud. (dep. 12/04/2012) Rv. 252615, Sez. 5, Sentenza n. 40005 del 07/03/2014 Ud. (dep. 26/09/2014) Rv. 260303, Sez. 5, Sentenza n. 14022 del 12/01/2016 Ud. (dep. 07/04/2016) Rv. 266617, Cass. sez. III sent. n. 27300 del 14-5/1776-2004 che sottolinea come la motivazione della sentenza di secondo grado "deve essere concisa e riguardare gli aspetti nuovi o contraddittori mal valutati").
Ed invero, gli atti di appello non meritano accoglimento e vanno pertanto rigettati.
In particolare, quanto al motivo dell'atto d'appello proposto nell'interesse di Ru.Ro. avente ad oggetto l'istanza di nullità della sentenza di primo grado in mancanza della prova certa del pervenimento della notifica a mezzo fax, si rileva, come precisato da recente giurisprudenza di legittimità, che: "Ai fini del perfezionamento della notificazione a mezzo fax di atti destinati ali 'imputato a altra parte privata, non è necessaria la conferma della avvenuta ricezione da parte del destinatario, ma è sufficiente l'attestazione, apposta in calce all'atto dal cancelliere trasmittente, dell'avvenuto invio del testo originale, la cui mancanza, peraltro, costituisce mera irregolarità" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13218 del 20/11/2015 Ud. (dep. 01/04/2016).
In relazione ai motivi di impugnazione inerenti all'insussistenza del fatto o alla non riconducibilità dello stesso agli odierni imputati che qui si ritiene di poter trattare congiuntamente data la sovrapponibilità dei medesimi - il difensore erra nell'assumere la pronuncia di responsabilità penale degli appellanti fondata unicamente sulle propalazioni della parte civile, in difetto di riscontri esterni.
Il convincimento del primo giudice, difatti, trova fondamento non solo sulle dichiarazioni delle persone offese Ca. e Ca. - delle quali, si ricorda, solo il Ca. è costituita parte civile nel presente giudizio - ma anche sulle dichiarazioni rese dei testi (…), nonché sui referti medici dell'ospedale di Aversa. acquisiti agli atti.
Il giudice impugnato, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, effettuava una corretta applicazione dei principi dettati dalla Suprema Corte in punto di valore probatorio delle dichiarazioni rese della persona offesa pur essendo ella costituita parte civile e pertanto portatrice di un interesse economico all'interno del processo - essendo tali dichiarazioni sufficientemente riscontrate tanto dalle altre dichiarazioni testimoniali quanto dalla prova documentale dei referti, benché detti riscontri non siano richiesti, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in termini di stretta necessità, ma solo di opportunità ai fini della positiva valutazione di attendibilità della parte civile. Così in particolare Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12920 del 13/02/2020 Ud. (dep. 24/04/2020), secondo cui: "La deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi".
Ciò premesso in punto di diritto, e venendo più nel dettaglio alle obiezioni mosse dal difensore, si rileva come non inficia la credibilità delle persone offese e, nel merito, la connessione causale tra le condotte contestate e l'evento, il lasso temporale intercorso tra l'episodio e la visita all'ospedale di Aversa a cui è seguita la refertazione medica, trattandosi, come adeguatamente motivato dal primo giudice, di lesioni ampiamente compatibili con la descrizione della vicenda fornita dalle persone offese. Ancora, in merito alla censura relativa all'asserito ruolo attivo assunto dal Ca., tale da far discendere la configurabilità del delitto di rissa con il concorso di quest'ultimo, il giudice di primo grado ben argomenta l'insussistenza di tale ipotesi delittuosa, non possedendo il comportamento del Ca. - così come quello del Ca. - un'autonoma attitudine offensiva, essendosi egli limitato a difendersi dall'ingiusta aggressione subita.
Rispetto invece alle denunciate discrasie risultanti dal raffronto tra il narrato delle persone offese e le versioni riportate dai menzionati testi, si evidenzia in primo luogo come queste non valgano a minare la tenuta complessiva dell'impianto probatorio e a porre in dubbio la sussistenza del fatto. Tali divergenze riguardano difatti principalmente la precisa dinamica dell'episodio ed i singoli segmenti dello stesso, tra cui la circostanza dell'estrazione ed utilizzo del coltello, oltre che la sua descrizione.
Come correttamente sostenuto dal giudice di primo grado, si tratta di divergenze marginali e comprensibilmente giustificate dalla convulsione e dalla tarda ora in cui i fatti si sono svolti nonché dal notevole lasso di tempo trascorso tra gli stessi e l'assunzione della testimonianza. Inoltre, come recentemente statuito dai giudici di legittimità in tema valutazione della prova a fronte di eventuali divergenze riscontrabili dal narrato di una pluralità di testimoni dello stesso fatto: "In tema di valutazione di una pluralità di prove testimoniali destinate a ricomporre il medesimo fatto, la valenza probatoria di ciascuna dichiarazione non è compromessa dal fatto che una o più circostanze siano riferite da alcuni testimoni e non da altri, quando vi sia la prova che le fonti orali, presenti sul luogo del delitto, non abbiano avuto tutte la completa o la medesima percezione di tutti i segmenti della concorsuale azione delittuosa, per i tempi e i modi di sviluppo della vicenda. (Fattispecie relativa all'omicidio di due migranti, gettati in mare durante la traversata notturna dalle coste libiche a quelle italiane, in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che, nella ricostruzione unitaria del fatto, ha ricondotto le minime divergenze del narrato dei testi alla differente situazione percettiva soggettiva, influenzata dal clima di confusione, concitazione e paura per la propria incolumità e dalle condizioni psico-fisiche di estrema difficoltà in cui versavano)", così Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15669 del 24/02/2020 Ud. (dep. 21/05/2020).
Quanto agli ulteriori motivi di appello, essi saranno anche in questo caso trattati congiuntamente, per le ragioni già esposte, ed in questa sede esaminati solo in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante dell'uso dell'arma in ragione della pronuncia di improcedibilità.
A tal riguardo si rileva come il giudice di primo grado abbia adeguatamente motivato la sussistenza dell'anzidetta aggravante e l'estensione della stessa in capo al D.Sa. e al Ru., facendo corretta applicazione di quanto disposto dall'art. 116 c.p. secondo la lettura costituzionalmente orientata che prevede il ricorso al canone della c.d. "prevedibilità logica" in concreto.
La Corte condivide la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata e individuando, dunque, nel Te. l'utilizzatore materiale della c.d. arma bianca - il quale tra l'altro è stato condannato, con carattere di definitività, per il concorrente reato di porto abusivo d'armi cui concorrevano il D.Sa. ed il Ru. potendo essi prevedere l'uso del coltello da parte del coimputato: in particolare va rilevato - come pure sottolineato dal giudice di primo grado - che le condotte contestuali e successive dei due imputati - con particolare evidenza, l'inseguimento del Ca. fino alla di lui macchina da parte del Ru. - dimostrano pienamente l'adesione psicologica di entrambi all'impiego dell'arma.
Sulla scorta di quanto suesposto, pertanto, deriva la declaratoria di non doversi procedere nei confronti degli imputati poiché il reato agli stessi ascritto risulta estinto per intervenuta prescrizione.
Dai rigetto dell'appello deriva la conferma delle statuizioni civili e la rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile.
P.Q.M.
Visti gli artt. 605 c.p.p. e 23 D.L. n. 149/2020 conv. in legge 176/2020, in riforma della sentenza n. 335 emessa, in data 24.01.2017, dal G.M. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - articolazione territoriale di Caserta, appellata da D.Sa. e Ru.Ro., dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati per essersi il reato agli stessi ascritto estinto per intervenuta prescrizione.
Conferma le statuizioni civili di primo grado.
Così deciso in Napoli l'1 Marzo 2023.
Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2023.