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TRIBUNALE di PRATO - (sui limiti della richiesta di trasferimento, per assistere un familiare portatore di grave handicap)

08.03.2005
In sintesi:
§ - Il diritto di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio previsto dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 in favore del lavoratore che assista un familiare portatore di handicap in condizione di gravità, può essere fatto valere solo nell'ambito della stessa amministrazione che abbia la disponibilità del posto corrispondente al profilo professionale posseduto dall'interessato e non tra enti diversi; tale diritto, pertanto, non può essere invocato per ottenere il trasferimento da una A.S.L. ad un'altra A.S.L. della stessa Regione (www.dirittosanitario.net) Sentenza n. 437 del 1 marzo 2005 Depositata in cancelleria in data 1 marzo 2005 Il Tribunale di Prato in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, dott. Marilena Rizzo, a scioglimento della...

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