In sintesi:
§ - i trasferimenti ai sensi della legge n. 104 del 1992 per l’assistenza a parenti dichiarati invalidi e bisognevoli di cure, per essere concessi, devono presentare, tra gli altri, l’elemento della continuità, nel senso che l’assistenza doveva essere prestata anche al momento in cui si è instaurato il rapporto di servizio con l’Amministrazione, per cui in questi casi l’Amministrazione pubblica è tenuta, nei limiti delle proprie esigenze organizzatorie, ad evitare che si interrompa un’assistenza in atto. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ] Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. n. 3991del 12/07/2007 Omissis F A T T O Il presente atto di appello è proposto dalla signora X X, la quale impugna la sentenza indicata in epigrafe, del Tribunale amministrativo regionale delle...
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