Trib CB 139/2026 - diritto all'indennizzo per il pediatra che garantisce la continuità assistenziale oltre la scadenza del contratto - 2041 CC
Trib CB 139/2026 - diritto all'indennizzo per il pediatra che garantisce la continuità assistenziale oltre la scadenza del contratto - 2041 CC
Un pediatra di libera scelta, operante nelle unità di pediatria molisane per sopperire a gravi carenze di organico, ha garantito prestazioni ospedaliere oltre la scadenza dell'accordo regionale del 2017. Nonostante la cessazione formale del rapporto il 3.10.2018, il medico ha assicurato turni clinici e continuità assistenziale presso i nosocomi di Campobasso, Termoli e Isernia fino al giugno 2019, su richiesta informale della dirigenza. Fallita l'azione contrattuale per difetto di forma scritta del rinnovo, il professionista ha intrapreso un giudizio civile per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., mirando a ottenere l'indennizzo per le 1.960,5 ore prestate. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, riconoscendo l'effettivo svolgimento di 1.431 ore documentate e liquidando un indennizzo di € 28.620,00. Dalla decisione emerge la rilevanza dell'arricchimento oggettivo dell'ente pubblico e il superamento del dogma del riconoscimento dell'utilità, pur nel limite del "detrimentum" che esclude il riconoscimento del pieno compenso professionale in assenza di contratto valido.
Glossario giuridico essenziale
Azione sussidiaria: un rimedio legale che si può usare solo quando non ci sono altre strade per ottenere giustizia.
Ingiustificato arricchimento: quando una persona o un ente ottiene un vantaggio economico a spese di un altro senza un motivo legale valido.
Liquidazione equitativa: quando il giudice decide l'importo da pagare basandosi su un criterio di giustizia e buon senso, poiché non è possibile calcolare la cifra esatta.
Soccombenza: la situazione di chi perde una causa legale e deve quindi pagare le spese del processo.
BOX NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Costituzione Italiana: artt. 24, 97 e 113.
Codice Civile: art. 1226 (valutazione equitativa del danno); art. 2041 (azione generale di arricchimento); art. 2042 (carattere sussidiario dell'azione); art. 2126 (prestazione di fatto con violazione di legge).
Accordo Integrativo Regionale (Molise): del 04.07.2017 e successiva proroga.
1. AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE DI INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO E SUSSIDIARIETÀ L'Ufficio ha ritenuto ammissibile l'azione ex art. 2041 c.c. nonostante il precedente rigetto della domanda contrattuale in appello. Il motivo risiede in una interpretazione "concreta" della sussidiarietà: l'azione è esperibile se la domanda principale è rigettata perché il titolo negoziale era carente ab origine (mancanza di forma scritta con la P.A.), e non se rigettata per prescrizione o decadenza (Cass. Sez. U., 05/12/2023, n. 33954, Rv. 669447-01; Cass. 2024 n. 7178).
2. PROVA DELL'ARRICCHIMENTO E DIVIETO DI "ARRICCHIMENTO IMPOSTO" L'eccezione dell'ente circa l'insussistenza del rapporto è stata rigettata poiché l'arricchimento ha natura oggettiva. Il Tribunale ha interpretato la condotta aziendale rilevando che, essendo i fogli presenza trasmessi periodicamente ai vertici, l'ente non poteva ignorare l'attività del medico; pertanto, non si configura un "arricchimento imposto" poiché la P.A. non ha provato il rifiuto della prestazione (Cass. Sez. 3, 28/10/2024, n. 27753; Cass. Sez. 3, 27/05/2024, n. 14735).
3. QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNIZZO: IL LIMITE DEL "DETRIMENTUM" L'Ufficio ha rigettato la richiesta di applicazione della tariffa oraria contrattuale (€ 80,00), procedendo a una interpretazione restrittiva della misura dell'indennizzo. Questo deve limitarsi alla sola diminuzione patrimoniale subita dal professionista (sacrificio di tempo ed energie), escludendo il lucro cessante, ovvero il guadagno che sarebbe derivato da un contratto valido, per non eludere le norme sull'evidenza pubblica (Cass. Sez. U, 11/09/2008, n. 23385; Cass. Sez. L, 18/03/2024, n. 7178).
4. ANALISI DELL'ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI L'istruttoria è stata condotta esclusivamente su base documentale, senza ricorso a CTU. Il Giudice ha operato un'analisi analitica dei prospetti:
Esito positivo: Per Campobasso (interoperiodo) e Termoli (fino a febbraio 2019), i documenti sono stati ritenuti idonei perché recanti firme dei direttori U.O.C. e orari precisi, nonostante l'assenza di matricola o correzioni a penna irrilevanti.
Esito negativo: Per Termoli (marzo-giugno 2019) e Isernia, la prova è fallita per mancanza di sottoscrizioni dei responsabili o contraddittorietà dei dati rispetto alle note stragiudiziali.
Determinazione equitativa: Constatata la difficoltà di calcolo del puro "sacrificio", il Giudice ha utilizzato l'art. 1226 c.c., fissando l'indennizzo in € 20,00/ora (1/4 della tariffa contrattuale), ritenuto congruo anche in ragione del fatto che il medico manteneva la propria attività convenzionata ordinaria.
Provvedimento: Tribunale Ordinario di Campobasso, Sezione Lavoro, Sentenza n. 139/2026 del 17 aprile 2026.
N. R.G. 44/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro Barbara PREVIATI, all’esito dell’udienza del 14.04.2026, svolta con modalità cartolare ai sensi dell’art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall’ avv. Michele BARISCIANO, presso il cui studio sito in Campobasso, alla via de’ Ferrari n.34, è elettivamente domiciliato.
RICORRENTE
e
(P.IVA ), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t, con sede in Campobasso, Via Ugo Petrella n.1, rappresentato e difeso dall’avv. Giacinto MACCHIAROLA, presso il cui studio sito in Campobasso alla via Muricchio n.3, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.01.2024, integralmente riproposto con ricorso in riassunzione del 24.06.2025, esponeva di essere pediatra di libera scelta convenzionato con la Regione Molise e di avere svolto attività professionale presso i Parte_1 C.F._1
Controparte_1 P.IVA_1
Parte_1
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presidi ospedalieri di Campobasso, Termoli e Isernia in forza dell’accordo integrativo regionale del 4.07.2017, stipulato tra Regione Molise, Federazione Italiana Medici Pediatri e , approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.257 del 07.07.2017 e volto a fronteggiare la grave carenza di medici nelle unità operative di pediatria nei presidi ospedalieri indicati. Il ricorrente deduceva che l’accordo prevedeva, per i pediatri di libera scelta che avessero manifestato disponibilità, lo svolgimento di prestazioni professionali di attività pediatrica presso le unità operative di pediatria dei presidi ospedalieri dell’azienda, a fronte di un compenso omnicomprensivo lordo di euro 80,00 per ogni ora di attività prestata, e che le ore di attività dovevano essere documentate tramite timbratura del cartellino marcatempo con apposito codice, con durata fino al completamento delle procedure amministrative di reclutamento di medici specialisti in pediatria e, comunque, fino a un anno dalla sottoscrizione, salva proroga o modifica, previa intesa tra le parti.
Il ricorrente esponeva che, a seguito dell’avviso pubblico pubblicato dall’ in data 19.07.2017, egli aveva presentato, in data 20.07.2017, istanza di disponibilità allo svolgimento delle suddette prestazioni; allegava quindi che, con successiva autorizzazione della Direzione Sanitaria, era stato autorizzato a svolgere prestazioni professionali di attività pediatrica presso le unità operative di pediatria dei presidi ospedalieri aziendali, secondo le modalità indicate nell’accordo del 4.07.2017 e secondo l’organizzazione dei turni predisposta dalla competente direzione di reparto; deduceva inoltre che, in esecuzione di tale autorizzazione, egli aveva prestato attività presso gli ospedali indicati a decorrere dal luglio 2017 e che le prestazioni eseguite nel periodo di vigenza dell’accordo erano state remunerate dall’azienda, sebbene con ritardo, anche mediante inserimento delle somme nei cedolini paga alla voce “arretrati”.
Evidenziava, inoltre, che l’accordo del 4.07.2017 era stato prorogato fino al 3.10.2018 e che, anche nel periodo luglio-settembre 2018, le prestazioni rese erano state regolarmente remunerate. Esponeva che -successivamente alla scadenza di tale proroga e, dunque, nel periodo dal 1.10.2018 al 30.06.2019- egli aveva continuato a svolgere le medesime prestazioni professionali presso i reparti di pediatria degli ospedali di Campobasso, Termoli e Isernia, su richiesta dell’allora Direttore amministrativo dell’, dott. di concerto con il Direttore della , dott. , per il tramite delle dottoresse incaricate della predisposizione dei turni ospedalieri per i tre nosocomi, per garantire l’erogazione dei servizi essenziali di assistenza e CP_1
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la continuità assistenziale nei reparti pediatrici e che, pur avendo continuato a eseguire le prestazioni richieste, egli non aveva ricevuto la relativa remunerazione.
Allegava che, sebbene l’accordo prevedesse la documentazione delle ore di attività mediante cartellino marcatempo, tale sistema non era stato in concreto attivato dall’azienda; sosteneva che le ore di attività svolte erano state annotate mediante fogli presenza, recanti l’orario di entrata e di uscita, firmati dai sanitari interessati e vidimati dal primario facente funzioni o dal responsabile di riferimento; rilevava, inoltre, che i fogli riepilogativi dei turni venivano mensilmente trasmessi dai responsabili dei reparti al Direttore e ai Direttori Amministrativi dei presidi ospedalieri di Campobasso, Termoli e Isernia, “ai fini degli adempimenti necessari alla liquidazione della quota spettante”, sostenendo, sulla scorta di tali dati, che l fosse pienamente a conoscenza dell’attività espletata da esso ricorrente, anche nel periodo successivo al 3.10.2018.
A sostegno di tale prospettazione, il ricorrente richiamava le note stragiudiziali del 15.07.2019, del 29.07.2019 e dell’8.10.2019. In particolare, nella nota del 15.07.2019 il ricorrente esponeva di avere svolto, nel periodo ottobre 2018 - giugno 2019 complessive 1.966,5 ore di attività presso le di Campobasso, Termoli e Isernia, chiedendo il pagamento dell’importo complessivo lordo di euro 157.320,00; nella nota del 29.07.2019, per i periodi 1.10.2018 - 13.06.2019, quantificava invece le ore in 1.946,5 e l’importo dovuto in euro 155.720,00; nella nota dell’8.10.2019 domandava il rilascio di copia dei fogli riepilogativi dei turni svolti dal 01.10.2018 al 30.06.2019 e, al contempo, sollecitava nuovamente il pagamento dell’importo lordo di euro 157.320,00, insistendo sul fatto che tutta la documentazione fosse già nella disponibilità dell’ente.
Il ricorrente riferiva che l aveva dato riscontro all’istanza di accesso agli atti con nota dell’11.11.2019 e che, proprio dalla documentazione ottenuta, emergeva la prova dei turni da lui svolti presso i tre nosocomi nel periodo dal 1.10.2018 al 30.06.2019. Sulla base di detta documentazione, il ricorrente quantificava, nel presente giudizio, le prestazioni complessivamente rese in 1.960,5 ore, di cui 689,5 presso il presidio ospedaliero di Campobasso, 1.217 presso il presidio ospedaliero di Termoli e 54 presso il presidio ospedaliero di Isernia, chiedendo il corrispondente indennizzo pari a euro 156.840,00, ottenuto moltiplicando il compenso orario di euro 80,00 per il numero complessivo di ore prestate. [...]
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Il ricorrente sosteneva altresì che tale importo era corrispondente all’arricchimento conseguito dall’, che avrebbe altrimenti dovuto sostenere costi pari o maggiori alla cifra indicata per reperire personale pediatrico, e che risultava comprovato anche il proprio depauperamento, dato che le prestazioni professionali rese, per le quali chiedeva di essere indennizzato, erano prestazioni ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente fornite quale medico pediatra di libera scelta convenzionato con l presso il proprio ambulatorio; pertanto, egli, per poter svolgere i turni ospedalieri richiesti dalla , aveva sacrificato la propria attività professionale.
Precisava che, a fronte della mancata corresponsione di quanto richiesto, egli aveva già promosso un precedente giudizio presso questo stesso Tribunale, fondato su titolo contrattuale, volto a ottenere il pagamento dei compensi per le prestazioni rese nel periodo successivo al 3.10.2018 e fino al 30.06.2019, e che la sua domanda era stata rigettata all’esito del grado di appello.
Il ricorrente deduceva quindi che, divenuta definitiva la sentenza di appello n.99/2022, e risultando, per effetto di essa, definitivamente esclusa la tutela contrattuale già azionata, egli poteva agire con lo strumento residuale previsto dagli artt. 2041 e 2042 c.c.; evidenziava che l si fosse arricchita senza giusta causa per effetto delle prestazioni professionali da lui rese nel periodo dal 1.10.2018 al 30.06.2019, prestazioni che avevano consentito all’azienda di garantire la continuità del servizio pediatrico e di evitare il sostenimento di costi ulteriori per il reperimento di medici pediatri.
Concludeva chiedendo di riconoscere il proprio diritto al pagamento di un indennizzo a titolo di indebito arricchimento, per l’opera prestata presso le strutture ospedaliere di Campobasso, Isernia e Termoli nel periodo 1.10.2018/30.06.2018; di condannare l’ a corrispondergli la somma complessiva lorda di euro 156.840,00 o la minore somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., formulando altresì istanza di ammissione di prova testimoniale.
Si costituiva l, sostenendo la parziale ed errata ricostruzione dei fatti svolta dal ricorrente, argomentando che l’unico titolo esistente tra le parti era costituito dall’accordo del 4.07.2017, già prorogato, e poi definitivamente scaduto il 3.10.2018, senza che fosse intervenuta alcuna autorizzazione successiva da parte dell’azienda sanitaria; rilevava, quindi, l’inammissibilità della domanda, assumendo la propria carenza di legittimazione passiva, dato CP_1
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che, dopo la scadenza dell’Accordo, non si era istaurato alcun rapporto contrattuale, tipico e/o atipico, tra il ricorrente e l; osservava, di conseguenza, che le prestazioni di cui il ricorrente chiedeva il pagamento si riferivano ad un periodo temporale in cui nessun valido accordo risultava in essere, come poteva evincersi dalla produzione documentale in atti e dalle determinazioni già rese dalla Corte di Appello di Campobasso che, nella sentenza n 99/2022, oltre a motivare circa le ragioni di inapplicabilità dell’art. 2126 c.c., riteneva altresì esclusa la possibilità di riconoscere al il diritto “al compenso per le prestazioni rese nel periodo non coperto dall’Accordo integrativo del luglio 2017”, anche perché la natura di ente pubblico economico acquisita dalle Aziende sanitarie locali comportava che le stesse potessero ricorrere a strumenti di diritto privato, sempre, però, nel rispetto del principio della forma scritta dei relativi contratti, che risultava insussistente nel caso di specie.
Deduceva che alcun rilievo poteva assumere il fatto che il ricorrente avesse continuato a svolgere le prestazioni anche dopo; rilevava che del tutto forviante era il richiamo alla nota del Presidente della Regione Molise del 9.10. 2019, dato che non vi era alcun elemento di prova circa il fatto che, dopo la scadenza dell’accordo, le prestazioni fossero state richieste o autorizzate dalla Amministrazione della , unico organismo deputato in tal senso.
Rilevava che, non essendosi instaurato alcun rapporto contrattuale con l per il periodo successivo alla scadenza dell’accordo, l’eventuale obbligazione non avrebbe potuto far capo all’ente ma, semmai, ai soggetti che avevano consentito o richiesto la prestazione e che, quindi, ove configurabile, il rapporto obbligatorio era sorto tra esso ricorrente ed i rispettivi responsabili del P.O di Campobasso, Isernia o Termoli, i quali avevano consentito lo svolgimento di una attività mai richiesta dall. Argomentava che, quindi, il ricorrente avrebbe dovuto azionare la pretesa risarcitoria e/o di indebito arricchimento direttamente nei confronti dei rispettivi direttori delle U.O.C. di pediatria degli ospedali, i quali avevano arbitrariamente autorizzato la prestazione senza autorizzazione e, comunque, senza informare i preposti vertici aziendali.
Contestava, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti della spiegata azione di ingiustificato arricchimento, dato che il ricorrente avrebbe dovuto provare il requisito del fatto materiale dell’esecuzione di un’opera (o, nel caso di specie, di una prestazione) e del riconoscimento (esplicito) da parte dell’ente pubblico, che non poteva ritenersi implicitamente racchiuso nel concetto di utilitas. CP_1
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L’ concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva e, quindi, dichiarare improcedibile e/o inammissibile il ricorso proposto; nel merito, accertare e dichiarare l’inammissibilità e l’infondatezza delle domande, stante la carenza dei presupposti di cui all’art.2041 c.c.
Con ordinanza emessa in data 1.04.2025 veniva dichiarata la interruzione del processo, attesa la comunicazione della cancellazione d’ufficio del difensore dell’ dall’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici, con conseguente perdita dello ius postulandi; il giudizio veniva tempestivamente riassunto dal ricorrente in data 24.06.2025, il quale, nel riproporre tutte le domande, richieste, istanze ed eccezioni già formulate nella precedente fase processuale, insisteva nuovamente per l’ammissione dei mezzi istruttori articolati nel ricorso introduttivo. L, costituitasi anche nella fase di riassunzione, si riportava integralmente alle eccezioni, deduzioni e conclusioni già formulate nella memoria di costituzione, opponendosi nuovamente all’ammissione delle prove richieste dal ricorrente.
La causa è stata istruita mediante l’acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
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1.La domanda può essere accolta nei limiti di seguito indicati.
2. Va premesso che, come emergente dagli atti depositati, il ricorrente aveva già proposto precedente ricorso, dinanzi a questo stesso Tribunale, in cui aveva chiesto la condanna dell’ al pagamento della somma di euro 156.840,00 per le prestazioni di assistenza pediatrica che assumeva di avere svolto dal 1.10.2018 al 30.06.2019 presso le strutture ospedaliere regionali, fondando la domanda sull’accordo del 4.07.2017, sui fogli presenza e sui prospetti riepilogativi delle prestazioni, chiedendo altresì la corresponsione del dovuto, anche ai sensi dell’art.2126 c.c.
L’, costituitasi in quel primo giudizio, oltre ad aver eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Campobasso rispetto alle pretese economiche concernenti le prestazioni asseritamente svolte presso i presidi di Termoli e Isernia, aveva evidenziato che l’accordo del 4.07.2017, scaduto a luglio 2018, era stato prorogato soltanto fino al 3.10.2018, e che nessuna ulteriore autorizzazione o accordo era intervenuto successivamente a tale data e che, pertanto, nessun compenso poteva essere riconosciuto per attività asseritamente svolte oltre il termine finale di efficacia dell’accordo; la resistente contestava, inoltre, l’idoneità CP_1
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probatoria della documentazione prodotta dal sostenendo che, a differenza dei fogli di liquidazione e dei prospetti relativi al periodo coperto dall’accordo e formati con la prevista procedura meccanizzata, i prospetti successivi all’ottobre 2018 consistevano in meri fogli excel compilati manualmente, in parte corretti a penna, sforniti del numero di matricola e della lista analitica delle attività comprovata dal cartellino marcatempo, in alcuni casi privi della sottoscrizione del responsabile competente.
Risulta dalla documentazione prodotta che il precedente giudizio veniva definito con sentenza n.168/2021, con cui il Tribunale di Campobasso, rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale, accoglieva parzialmente la domanda del con riferimento all’azione proposta ai sensi dell’art. 2126 c.c., mentre rigettava, per carenza di prova, il pagamento delle prestazioni relative ai turni mensili di marzo, aprile, maggio e giugno 2019 presso il P.O di Termoli, nonché quelli di ottobre 2018 presso l’Ospedale di Isernia, reputando altresì contraddittoria la prova per i turni di dicembre 2018 resi nel medesimo presidio; sulla base di tale ricostruzione, il Tribunale individuava n. 1.149 ore che potevano essere remunerate e condannava l’ al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 91.920,00.
Avverso detta sentenza il ricorrente proponeva appello, insistendo nel sostenere che i fogli di presenza prodotti fossero idonei a provare integralmente le prestazioni eseguite, censurando il calcolo delle ore operate dal Tribunale; l’, a sua volta, proponeva appello incidentale, rimarcando la non applicabilità dell’art. 2126 c.c. e, più in generale, la non spettanza di alcun compenso per le prestazioni eventualmente svolte oltre il 3.10.2018.
Con sentenza n.99/2022, oggi irrevocabile, la Corte d’Appello di Campobasso rigettava l’appello del ed accoglieva quello incidentale proposto dall’, riformando integralmente la sentenza di primo grado; rigettava, quindi, la domanda proposta dal ricorrente, argomentando circa la tardività della domanda avanzata ex art. 2126 c.c., con conseguente inammissibilità di detta domanda e, comunque, circa l’inapplicabilità di tale norma, riferibile solo ai rapporti di lavoro subordinato (e, quindi, inapplicabile ad un rapporto di prestazione d’opera professionale, come quello in esame), escludendo la possibilità di ritenere tacitamente prorogato l’accordo del 4.07.2017, rilevando che nessuna dichiarazione della azienda sanitaria era intervenuta in tal senso, ricordando che, trattandosi di rapporti con un ente pubblico, per i contratti era richiesta la forma scritta ad substantiam, e che nessun rilievo poteva assumere, sotto tale profilo, la circostanza che le prestazioni fossero state in Parte_1
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fatto utilizzate in virtù di decisioni adottate dai direttori delle U.O.C di pediatria degli ospedali interessati.
Così ricostruita la pregressa fase processuale -nel ricordare che l’Accordo integrativo regionale che legittimava le prestazioni dei pediatri di libera scelta (obbligando l’azienda a rimunerarle) aveva una efficacia limitata nel tempo, individuata originariamente nel 3.07.2017 e, successivamente, prorogata al 3.10.2018, e che la domanda del fondata su titolo contrattuale, volta ad ottenere il pagamento delle prestazioni professionali rese in favore dell’ per il periodo dal 3.10.2018 fino al 30.06.2019, come appena visto, è stata rigettata con la sentenza della Corte di Appello n. 99/2022- deve evidenziarsi che il ricorrente ha agito nella presente sede ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c., ossia chiedendo il pagamento dell’indennizzo dovuto per le prestazioni professionali rese presso i presidi ospedalieri di Campobasso, Termoli e Isernia nel periodo successivo al 3.10.2018, ossia dopo il termine di efficacia dell’accordo, e fino al 30.06.2019, essendo già stata rigettata la sua domanda fondata sul titolo contrattuale.
3.Va, quindi, opportunamente rilevato che il giudicato derivante dalla pronuncia della Corte d’Appello di Campobasso, n.99/2022, concerne la statuizione della insussistenza di titolo contrattuale, ma non preclude, in astratto, l’esame della diversa domanda di ingiustificato arricchimento oggi proposta.
La , in particolare nelle note conclusionali, ha sostenuto l’inammissibilità dell’azione spiegata dal ricorrente ai sensi dell’art. 2041 c.c., in considerazione del fatto che tale rimedio giuridico non potrebbe essere utilizzato per eludere il sistema delle regole pubblicistiche né per surrogare un rapporto negoziale inesistente.
Tale assunto non è, tuttavia, condivisibile, con la conseguenza che la domanda proposta ex artt. 2041 e 2042 c.c. va reputata ammissibile e valutata nel merito.
Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è, infatti, proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con Parte_1
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norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass. Sez. U., 05/12/2023, n. 33954, Rv. 669447 - 01).
Quanto al requisito della sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., e in particolare della questione se la sussidiarietà vada intesa in termini astratti o concreti, con la citata sentenza n. 33054/2023 la Corte di Cassazione ha operato la scelta di quella che è stata definita della “concretezza temperata”: l'azione di arricchimento è preclusa solo quando la domanda principale sia stata rigettata perché il diritto è andato prescritto, perché il pregiudizio lamentato non è stato provato o perché il titolo era nullo per contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico.
Può quindi precisarsi, sul piano generale, che la violazione della normativa in materia di evidenza pubblica non comporta la nullità del titolo per le ragioni indicate dalla Corte di Cassazione nella sentenza in discorso; invero, la decisione delle Sezioni Unite sopra menzionata si riferisce, quando parla di illiceità dei contratti, alle ipotesi nelle quali il diritto alla prestazione non è riconosciuto a priori dall'ordinamento e non alle nullità derivanti dal mancato rispetto delle norme in tema di evidenza pubblica concernenti i contratti della P.A. D'altronde, è consolidata la giurisprudenza che, in presenza di vizi formali della procedura volta alla stipula di un contratto di prestazione d'opera, ammette, in astratto, l'azione ex art. 2041 c.c. (Cass., Sez. 3, n. 9809 del 9 aprile 2019; Cass., Sez. 6-1, n. 351 del 10 gennaio 2017 ; Cass., Sez. 3, n. 3905 del 18 febbraio 2010”).
Più recentemente (Cass., 2024 n. 7178), la S.C. ha avuto modo di precisare che L'esecuzione della prestazione (…) sulla base di un contratto con la P.A., nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, legittima il prestatore a proporre l'azione di ingiustificato arricchimento che, se accolta, comporta la condanna della parte pubblica al pagamento dell'indennizzo da liquidarsi, anche in via equitativa ad opera del giudice, tenuto conto della diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera al netto della percentuale di guadagno (Cass. Sez. L., 18/03/2024, n. 7178, Rv. 670452 - 01).
Di conseguenza, l’azione spiegata va ritenuta ammissibile.
4. Deve a questo punto ricordarsi che, come noto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., i requisiti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto; b) nell'ingiustificato depauperamento di un
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altro; c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo; d) nella sussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.), nel senso che essa può avere ingresso solo quando nessun'altra azione sussista ovvero se questa, pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza ab origine di taluno dei suoi requisiti (di cui già si è detto al punto 3 di motivazione).
Già con la sentenza 2015 n. 10798, emessa a SSUU, la Corte di Cassazione ha superato l'orientamento tradizionale che, muovendo dal principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, richiedeva che ogni somma che quest'ultima si trovasse a sborsare fosse legittimamente deliberata e formalizzata in precedenza o, almeno, che sussistesse una ammissione, sempre riservata alla PA, dell'utilità dell'arricchimento per l'Amministrazione. La Corte di Cassazione, con la sentenza 2015 n. 10789, ha affermato la necessità di una tutela paritaria tra azione rivolta contro il soggetto pubblico e azione rivolta contro il soggetto privato, anche in ossequio agli artt. 24 e 113 della Costituzione e, superando l'orientamento precedente, ha ritenuto che il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione potesse essere comunque garantito dal principio di diritto comune del cd “arricchimento imposto”, con ciò eliminando ogni differenza che dipenda dalla natura pubblica o privata dell'arricchito.
L'onere di provare il carattere imposto dell'arricchimento grava sull'Amministrazione (Cass., 2020 n. 24642) e, come nelle controversie tra privati, la responsabilità ex art. 2041 dell'Amministrazione è esclusa solo quando la stessa provi che l'arricchimento non è stato voluto o conosciuto (Cass., 2024 n. 14735).
E’ stata quindi elaborata una connotazione strettamente oggettiva dell’arricchimento che il depauperato deve provare, senza che l’amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso (così, Cass. Sez. 1, ord. n. 10317 del 2021, cit.).
Provato, dunque, da chi agisce a norma dell’art. 2041 cod. civ., il proprio depauperamento (e con esso il contestuale arricchimento dell’amministrazione), l’accoglimento dell’iniziativa dallo stesso assunta incontra il solo “limite del divieto di arricchimento imposto”, affinché “il diritto fondamentale di azione del depauperato” possa “adeguatamente coniugarsi con l’esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell’attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l’onere di eccepire e provare il rifiuto dell’arricchimento o
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l’impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza” (così, ancora, Cass. Sez. 1, ord. n. 10317 del 27/05/2024).
In definitiva, colui che agisce a norma dell'art. 2041 c.c. nei confronti della Pubblica Amministrazione è tenuto a provare il proprio depauperamento, unitamente al contestuale arricchimento della Pubblica Amministrazione, e l'accoglimento dell'azione incontra il solo limite del divieto di arricchimento imposto, giacché il diritto fondamentale di azione del depauperato deve adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento della attività amministrativa, affidando alla stessa Pubblica Amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27753 del 28/10/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14735 del 27/05/2024).
5.Tanto chiarito, applicando i principi indicati al caso in esame, dagli atti risulta che le prestazioni per cui è causa sono state dedotte come rese presso i reparti pediatrici dei presidi ospedalieri di Campobasso, Termoli e Isernia e, dunque, nell’ambito delle strutture facenti capo ad.
Il pregresso accordo del 4.07.2017, come visto prorogato fino al 3.10.2018, individuava espressamente nella il soggetto tenuto a corrispondere al singolo pediatra di libera scelta il compenso per le attività rese ai sensi dell’art. 1, affidava l’organizzazione dei turni al Direttore di e prevedeva che le ore di attività fossero documentate mediante timbratura del cartellino marcatempo, con apposito codice.
Risulta dal complessivo esame della documentazione versata in atti che le prestazioni siano state effettivamente rese dal ricorrente, non solo fino al 3.10.2018, ossia nel periodo coperto dalla validità/efficacia dell’accordo, ma anche nel periodo successivo al 3.10.2018 e fino al 30.06.2019.
Dagli atti di causa risulta inoltre che, per il periodo successivo al 3.10.2018 e fino al 30.06.2019, le prestazioni sono comprovate dai fogli presenza e dai fogli riepilogativi dei turni trasmessi dai responsabili dei reparti ai competenti uffici aziendali.
Per il presidio ospedaliero di Campobasso, agli atti risultano prospetti riepilogativi relativi a tutti i mesi compresi tra ottobre 2018 e giugno 2019, con indicazione del mese e del totale delle ore. Tali prospetti riportano, rispettivamente, 81,30 ore per ottobre 2018; 98 ore per CP_1
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novembre 2018; 47,30 ore per dicembre 2018; 66 ore per gennaio 2019; 71 ore per febbraio 2019; 102 ore per marzo 2019; 88,30 ore per aprile 2019; 88 ore per maggio 2019 e 47 ore per giugno 2019. Letti unitariamente, tali riepiloghi sono coerenti con il totale monte ore pari a 689,5.
Per il presidio ospedaliero di Termoli, agli atti risultano prospetti riepilogativi dettagliati da ottobre 2018 a giugno 2019. In particolare, risultano 130 ore per ottobre 2018; 185,5 ore per novembre 2018; 144 ore per dicembre 2018; 162 ore per gennaio 2019 e 120 ore per febbraio 2019; risultano altresì, 131 ore per marzo 2019, 131 ore per aprile 2019, 142,30 ore per maggio 2019 e 71 ore per giugno 2019. Per i mesi da ottobre 2018 a febbraio 2019 la documentazione appare lineare, specifica e coerente. Diversamente, per i mesi da marzo 2019 a giugno 2019, la documentazione è stata oggetto di contestazione da parte della resistente circa la mancanza della sottoscrizione del responsabile U.O.C di neonatologia e pediatria; tale contestazione non risulta superata da ulteriore documentazione di validazione versata in atti.
Quanto al presidio di Isernia, agli atti risulta solo il prospetto riepilogativo del mese di dicembre 2018, recante l’indicazione di 41 ore, mentre non risulta prodotto alcun riepilogo per ottobre 2018. Né il quadro probatorio può ritenersi univoco, posto che il ricorso originario quantificava le ore svolte presso il presidio ospedaliero di Isernia in 24 per il mese di ottobre 2018 e 30 per il mese di dicembre 2018, per un totale di 54 ore, mentre tramite la nota del 15.07.2019 erano quantificate, per il presidio ospedaliero di Isernia, in 12 per il mese di ottobre 2018 e 41 per il mese di dicembre 2018, per un totale di 53 ore complessive
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi raggiunta la prova delle prestazioni rese:
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Presso il P.O di Campobasso, per l’intero periodo da ottobre 2018 a giugno 2019, per complessive 689,5 ore;
Presso il P.O di Termoli, per il periodo da ottobre 2018 a febbraio 2019, per complessive 741,5 ore (130 + 185,5 + 144 + 162 + 120).
Invero, per tali periodi: i prospetti mensili dei turni eseguiti recano l’apposizione della firma del direttore UOC competente (a seconda dell’ospedale in cui ha operato il ricorrente); in ogni prospetto mensile è indicato (in corrispondenza del relativo giorno) l’orario di inizio turno e quello di fine turno, nonché il totale delle ore eseguite nel mese; si osserva che le
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correzioni a penna appaiono del tutto irrilevanti (in concreto risulta che sia stato corretto il mese di riferimento per renderlo conforme a quello utilizzato in quel mese specifico), né rileva l’assenza del numero di matricola, dato che è indicato il nominativo del ricorrente.
Non può, invece, ritenersi raggiunta la prova delle prestazioni relative:
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Ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2019 presso il P.O di Termoli, in cui manca la sottoscrizione del responsabile U.O.C. di neonatologia e pediatria;
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Ai mesi di ottobre 2018 e dicembre 2018 presso il P.O di Isernia, dato che manca la prova per i turni di ottobre 2018 e, per il mese di dicembre 2018, essa risulta contraddittoria.
Il monte ore effettivamente provato deve, pertanto, essere determinato in complessive 1.431 ore. Tale risultato discende dalla somma tra le 689,5 ore per il P.O di Campobasso e le 741,5 ore per il P.O di Termoli.
La richiamata documentazione si appalesa quindi sufficiente per dimostrare che il medico pediatra oggi ricorrente abbia di fatto continuato a svolgere le sue prestazioni presso gli indicati ospedali, per le ore sopra indicate, con attestazione dello svolgimento delle attività operato dai responsabili e dai Direttori delle relative Unità Operative tramite prospetti e fogli di presenza che venivano inviati al Direttore Amministrativo dell’ e al Direttore dell’UOC Medicina di Base Sovradistrettuale, con la conseguenza che la , per il tramite dei suoi organi di vertice, era ben consapevole -o avrebbe dovuto essere consapevole- del fatto che presso le proprie strutture ospedaliere e, nello specifico, presso i reparti di Pediatria, il continuava ad operare e a prestare la sua attività professionale, proprio perché i prospetti le erano inviati periodicamente, nel medesimo periodo di espletamento delle prestazioni, per cui non si vede come la potesse ignorare tale stato di cose.
Nel caso in analisi, quindi, non può in alcun modo parlarsi di arricchimento imposto, dal momento che, come è incontestato e comunque documentato, le prestazioni professionali sono state rese dal presso le strutture pubbliche ospedaliere indicate (Campobasso e Termoli), sulla scorta di fogli di presenza firmati dai Direttori delle Unità CP_1
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Operative in cui le prestazioni venivano rese, trasmessi periodicamente (e in costanza di svolgimento delle prestazioni) ai vertici .
Sulla base di tali valutazioni, risultano integrati i presupposti applicativi dell’art.2041 c.c. Sussiste, infatti, il depauperamento del ricorrente, consistito nello svolgimento di prestazioni professionali non retribuite; sussiste, altresì, il correlativo e conseguente arricchimento dell’ente, che ha beneficiato di prestazioni pediatriche rese all’interno dei propri presidi ospedalieri, in un contesto che già l’accordo del 4.07.2017 qualificava come caratterizzato da grave carenza di personale e da esigenze di continuità assistenziale.
6.Quanto alla misura dell’indennizzo, le Sezioni Unite della S.C.– proprio con riguardo al caso in cui sia esperita l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della P.A. in conseguenza dell'esecuzione di un contratto invalido – hanno chiarito che l'autore della prestazione non ha diritto ad un corrispettivo, né tanto meno a una prestazione equivalente a quella che gli sarebbe spettata se il contratto stipulato fosse stato valido ed efficace (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23385 dell'11/09/2008).
L'attività negoziale della P.A. è, infatti, soggetta a specifiche condizioni e limitazioni previste direttamente dal legislatore, costituite dalle regole c.d. dell'evidenza pubblica. Si tratta di regole volte a sollecitare un più rigoroso rispetto dei principi di legalità e correttezza da parte di coloro che operano nella P.A., ricollegabili al principio del buon andamento, in un quadro di certezza e di trasparenza, che trovano fondamento nello stesso art. 97 Cost. Sarebbe, pertanto, illogico utilizzare il rimedio dell'art. 2041 c.c. per rendere inoperanti tali norme e ricollocare l'autore della prestazione nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato se avesse concluso con successo proprio quel contratto che la legge considera invalido (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23385 dell'11/09/2008).
Ovviamente, tale principio deve comunque tenere conto della regola di carattere generale, secondo la quale non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili, neppure a favore della P.A.
È per questo che le Sezioni Unite hanno affermato che l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. deve essere liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, ma pur sempre con l'esclusione dei benefici e delle aspettative connessi con la controprestazione pattuita (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23385 dell'11/09/2008). CP_1
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Come ricordato da recentissima pronuncia di legittimità (Cassazione civile sez. I, 07/04/2026, n. 8657), anche precedentemente, in numerose pronunce, riferite all'esperimento dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della P.A. in conseguenza dell'esecuzione di contratti nulli, la Cassazione aveva confermato il principio sopra enunciato, affermando che l'indennità prevista dall’art. 2041 c.c. deve essere liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale (detrimentum) subita da colui che ha eseguito la prestazione, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe guadagnato (lucro cessante) se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace (v. tra le tante Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20308 del 20/07/2025; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21138 del 29/07/2024; Cass., Sez. L, Sentenza n. 7178 del 18/03/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24370 del 10/08/2023; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20102 del 22/06/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25861 del 14/10/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 14670 del 29/05/2019; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12702 del 14/05/2019; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9317 del 04/04/2019; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20884 del 22/08/2018; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11446 del 10/05/2017; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14526 del 15/07/2016; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19886 del 06/10/2015; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23780 del 07/11/2014; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20648 del 07/10/2011).
Tale principio è stato enunciato anche riguardo a fattispecie in cui l'azione di ingiustificato arricchimento era stata esperita dal professionista che aveva svolto la propria attività professionale a favore della P.A. in virtù di un contratto invalido perché privo della forma scritta.
In questi casi, si è affermato che l'indennizzo non può essere determinato in base alla tariffa professionale, alla stregua del compenso che il professionista avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore di un privato, né in base all'onorario che la P.A. avrebbe dovuto pagare se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d'un contratto valido (tra le tante, v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24370 del 10/08/2023 e Cass, Sez. 2, Sentenza n. 37786 dell'01/12/2021).
In numerose pronunce, però, si è anche precisato che la tariffa professionale può assumere ugualmente rilievo, quale parametro di riferimento per valutare l'arricchimento della P.A., e cioè per quantificare il risparmio da quest'ultima conseguito, rispetto alla spesa che avrebbe dovuto sostenere per ottenere la prestazione in forza di un contratto valido ed efficace (così Cass. Sez. 6-1, n. 351 del 10/01/2017; Cass., Sez. 2, n. 7566 del 18/03/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14670 del 29/05/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25861 del 14/10/2021; Cass,
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Sez. 2, Sentenza n. 37786 dell'01/12/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20757 del 28/06/2022; v. già Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19942 del 29/09/2011 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16820 del 05/07/2013).
E’ stato quindi evidenziato che, sebbene, in coerenza con la sentenza delle Sezioni Unite sopra a menzionata, la diminuzione patrimoniale dell'autore della prestazione d'opera non possa corrispondere alla misura del compenso, determinato secondo tariffa professionale, tuttavia, ai fini della valutazione del depauperamento, così come definito dalle stesse Sezioni Unite, si deve tenere conto, non solo dei costi e degli esborsi sopportati, ma anche del sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche che il professionista ha sostenuto, ovviamente al netto di ogni percentuale di guadagno (Cass., Sez. 1, n. 14670 del 29/05/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24319 del 03/11/2020; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25861 del 14/10/2021; Cass, Sez. 2, Sentenza n. 37786 dell'01/12/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20757 del 28/06/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11243 del 28/04/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23678 del 03/08/2023; Cass., Sez. L, Sentenza n. 7178 del 18/03/2024).
Oltre alle spese vive, in sintesi, contribuisce a determinare il depauperamento del professionista la stessa esecuzione della prestazione professionale.
Inoltre, è stato espressamente chiarito, con argomentazioni che si condividono, che per la difficoltà di determinazione del preciso ammontare del valore economico di tale sacrificio di tempo e di energie, ben può farsi ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. anche ufficiosa (v. ancora Cass., Sez. 1, n. 14670 del 29/05/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24319 del 03/11/2020; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25861 del 14/10/2021; Cass, Sez. 2, Sentenza n. 37786 dell'01/12/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20757 del 28/06/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11243 del 28/04/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23678 del 03/08/2023; Cass., Sez. L, Sentenza n. 7178 del 18/03/2024).
Nel caso in esame, deve ritenersi che la perdita patrimoniale in conseguenza della mera esecuzione della prestazione debba essere operata senza dover/poter riconoscere meccanicamente il compenso precedentemente pattuito (ossia previsto in un accordo riferito a periodi pregressi, seppur temporalmente ravvicinati con quelli oggi in valutazione), che comporterebbe il conseguimento di un pieno corrispettivo contrattuale (che ad avviso di questo Tribunale il ricorrente non può, in alcun modo, ottenere, in applicazione dei principi sopra esposti), ma tenendo conto della tariffa professionale e della misura del pregresso
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corrispettivo, da valutare come mero parametro di riferimento per attribuire un valore economico a quel dispendio di tempo ed energia impiegato dal professionista nel dare esecuzione alle prestazioni, da contemperarsi e liquidarsi, in concreto, in via equitativa.
Avuto quindi riguardo, solo come parametro orientativo e di massima, al precedente accordo del 4.07.2017, che fissava in euro 80,00 il compenso omnicomprensivo lordo per ogni ora di attività, deve ritenersi che il pagamento di euro 20,00 (pari ad ¼ di quello precedentemente pattuito) per ogni ora di prestazione resa appare congruo ad indennizzare il professionista per l’attività svolta nel periodo 3.10.2018 fino al 30.06.2019 (pari a circa 9 mesi di attività), per n. 1.431 ore, anche valutato che il ricorrente, nello stesso periodo, continuava a svolgere la sua ordinaria attività di medico pediatra convenzionato presso il proprio ambulatorio.
L’indennizzo erogabile ammonta quindi ad euro 28.620,00, pari ad euro 20 x 1.431 ore (somma che, su base mensile, calcolati i circa 9 mesi in cui l’attività è stata resa, ammonta a circa 3.180,00 euro mensili), somma che appare, complessivamente valutato il materiale istruttorio di cui si dispone, del tutto congrua ad indennizzare il professionista per l’attività prestata.
7.Le spese processuali seguono la soccombenza della e sono parametrate al quantum riconosciuto nella presente sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro, Barbara PREVIATI, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1.Condanna la al pagamento, in favore di , della somma di euro 28.620,00 a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. per le prestazioni rese nel periodo indicato in parte motiva, oltre interessi in misura legale dalla domanda al saldo;
2.Condanna la al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che liquida in euro 379,50 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Campobasso, 17 aprile 2026. Il Giudice del Lavoro
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