Decreto legislativo 3 aprile 2026 n. 74 - Disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della Sanità militare
Epigrafe
Decreto legislativo 3 aprile 2026 n. 74[1]
Disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della Sanità militare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201.
Note:
[1]Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 2026, n. 109.
Preambolo
Capo I
Ambito di applicazione
Art. 1. Oggetto e finalità
Capo II
Revisione della struttura organizzativa
Art. 2. Istituzione del Servizio sanitario militare nazionale e riordino delle funzioni
Art. 3. Direttore della Sanità militare
Art. 4. Riorganizzazione della Sanità militare
Capo III
Revisione dell'assetto ordinativo del personale della sanità militare
Art. 5. Esercizio delle professioni sanitarie
Art. 6. Reclutamento
Art. 7. Formazione
Art. 8. Ruoli e organici
Art. 9. Stato giuridico e impiego
Art. 10. Avanzamento
Art. 11. Disciplina militare
Art. 12. Trattamento economico e previdenziale
Capo IV
Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
Art. 13. Disposizioni transitorie e finali in materia di ordinamento
Art. 14. Disposizioni transitorie in materia di reclutamento
Art. 15. Disposizioni transitorie in materia di formazione e dotazioni organiche
Art. 16. Disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di ruoli e organici
Art. 17. Disposizioni transitorie e di coordinamento in materia di avanzamento
Art. 18. Disposizioni transitorie in materia di esercizio dei diritti e disciplina militare
Art. 19. Disposizioni finanziarie
Art. 20. Entrata in vigore
Allegato [Tabelle A, B, C]
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale» e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2);
Visto la legge 28 novembre 2023, n. 201, recante «Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi» e, in particolare, l'articolo 2;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, gli articoli 8-quater e 8-quinquies;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in particolare, l'articolo 19, comma 5-bis;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'articolo 51, commi 8-ter e 8-quater;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare»;
Sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale militare ai sensi dell'articolo 1478 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025;
Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 15 gennaio 2026;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 gennaio 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, della salute e del lavoro e delle politiche sociali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Ambito di applicazione
Art. 1. Oggetto e finalità
In vigore dal 28 maggio 2026
1. Il presente decreto disciplina, nell'ambito dell'unitaria attuazione dei principi di delega per la revisione dello strumento militare nazionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 119, la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare.
Capo II
Revisione della struttura organizzativa
Art. 2. Istituzione del Servizio sanitario militare nazionale e riordino delle funzioni
In vigore dal 28 maggio 2026
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'articolo 181 è sostituito dal seguente:
«Art. 181 (Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare nazionale). - 1. E' istituito il Servizio sanitario militare nazionale, di seguito denominato “Sanità militare”, che costituisce la componente sanitaria della difesa.
2. La Sanità militare esercita le seguenti funzioni:
a) sostegno dell'operatività delle Forze armate in Italia e all'estero, incluso il servizio medico chirurgico sulle unità navali;
b) tutela della salute del personale della difesa, nonché delle altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanità militare;
c) accertamento dell'idoneità dei cittadini al servizio militare e dei militari al servizio incondizionato;
d) accertamento dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale militare e di altre pubbliche amministrazioni, nonché dell'idoneità psico-fisica e della persistenza di tale idoneità degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici;
e) rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;
f) supporto al Servizio sanitario nazionale, secondo il principio della sussidiarietà, e svolgimento di attività di medicina preventiva, nonché di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza;
g) ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.».
Art. 3. Direttore della Sanità militare
In vigore dal 28 maggio 2026
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 188 sono inseriti i seguenti:
«Art. 188-bis (Configurazione della carica di Direttore della Sanità militare). - 1. Il Direttore della Sanità militare:
a) è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a maggiore generale appartenenti al Corpo unico della Sanità militare, ovvero tra i dirigenti civili, provenienti dal settore pubblico o privato, in possesso di esperienza dirigenziale altamente qualificata in ambito sanitario;
b) è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;
c) dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni di carattere tecnico-operativo connesse con il sostegno dell'operatività delle Forze armate e con le attività proprie della Sanità di aderenza, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal Vice direttore della Sanità militare;
d) rimane in carica per tre anni e, se militare, ove raggiunto dal limite di età, è richiamato in servizio d'autorità fino al termine del mandato.
2. All'ufficiale generale nominato Direttore della Sanità militare, se scelto tra gli ufficiali con il grado di maggiore generale, a decorrere dalla data di assunzione dell'incarico, è conferito il grado di tenente generale in sovrannumero rispetto agli organici del Corpo unico della Sanità militare.
Art. 188-ter (Attribuzioni del Direttore della Sanità militare). - 1. Il Direttore della Sanità militare:
a) supporta il Capo di stato maggiore della difesa nella pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze relativa alla Sanità militare;
b) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento della Sanità militare, nonché delle attività di consulenza, innovazione e ricerca clinica; dello sviluppo e dell'utilizzo in campo biomedico delle innovazioni tecnologiche prodotte in altri ambiti della difesa; di attivare sinergie con operatori pubblici e privati del settore sanitario, anche per il tramite di Difesa servizi spa;
c) se militare, esercita la funzione di comando del Corpo unico della Sanità militare e ne determina i profili di impiego.
2. Per l'esercizio delle sue attribuzioni, il Direttore della Sanità militare si avvale di un Vice direttore della Sanità militare, scelto tra gli ufficiali di grado apicale del Corpo unico della Sanità militare e nominato con decreto del Ministro della difesa, sentito il Direttore. Il Vice direttore, se il Direttore riveste la qualifica dirigenziale civile, assume la funzione di comando del Corpo unico della Sanità militare di cui al comma 1, lettera c).
3. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Direttore della Sanità militare in campo nazionale, internazionale e sanitario sono disciplinate nel regolamento.».
2. Ai fini di cui al comma 1 la dotazione organica del personale civile dirigenziale del Ministero della difesa è incrementata di una posizione di livello generale.
Art. 4. Riorganizzazione della Sanità militare
In vigore dal 28 maggio 2026
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27:
1) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) si avvale della Direzione della Sanità militare di cui all'articolo 188-quater, per le attribuzioni di carattere tecnico-operativo a quest'ultima affidate.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «impiego delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanità militare»;
b) all'articolo 105, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «, sanità e veterinaria,» sono soppresse;
2) le lettere e) ed f) sono abrogate;
c) all'articolo 108, al comma 2, la lettera h) è abrogata;
d) all'articolo 113, il comma 4 è abrogato;
e) all'articolo 118:
1) al comma 1, la lettera c) è abrogata;
2) al comma 4, la lettera c) è abrogata;
f) l'articolo 122 è abrogato;
g) all'articolo 147:
1) al comma 1, la lettera d) è abrogata;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli articoli 148 e 149 stabiliscono, rispettivamente, la ripartizione e le attribuzioni degli elementi di cui al comma 1, lettere b) e c).»;
h) l'articolo 150, è abrogato;
i) dopo l'articolo 179-bis è inserito il seguente:
«Art. 179-ter (Qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza degli ufficiali e dei sottufficiali del Corpo unico della Sanità militare impiegati per specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo unico della Sanità militare impiegati presso i reparti investigativi individuati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri rivestono, limitatamente al periodo di servizio espletato presso tali unità organizzative, le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, esclusi gli ufficiali generali, e di agente di pubblica sicurezza.
2. Gli ufficiali e i sottufficiali da destinare ai reparti di cui al comma 1, sono individuati dal Direttore della Sanità militare con propria determinazione, di concerto con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. Le qualifiche di cui al comma 1 decadono al termine del periodo di servizio espletato presso l'Arma dei carabinieri.»;
l) all'articolo 183, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 e dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Ministero della difesa si avvale della Direzione della Sanità militare per la promozione di sinergie con il Servizio sanitario nazionale, mediante il riassetto delle strutture sanitarie militari, anche a uso duale, con lo scopo di sviluppare, su scala nazionale, un sistema di poliambulatori da autorizzare all'esercizio dell'attività sanitaria, ed eventualmente da accreditare presso il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con stipula di accordi contrattuali con le Aziende sanitarie locali competenti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel rispetto del fabbisogno assistenziale delle singole regioni e nel rispetto della programmazione sanitaria regionale.»;
m) all'articolo 185, al comma 1, le parole: «Ai sensi dell'articolo 162 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101»;
n) all'articolo 187:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa sentito il Direttore della Sanità militare, sono emanate le disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento della Sanità militare.»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «Servizio sanitario militare» è inserita la seguente: «nazionale»;
3) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 che riguardano l'organizzazione sanitaria presso le Forze armate o l'Arma dei carabinieri sono adottate sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»;
o) all'articolo 188, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. E' organo centrale della Sanità militare la Direzione della Sanità militare.»;
p) dopo l'articolo 188-ter è inserito il seguente:
«Art. 188-quater (Ordinamento della Direzione della Sanità militare). - 1. Il Direttore della Sanità militare per l'esercizio delle proprie attribuzioni dispone della Direzione della Sanità militare.
2. La Direzione della Sanità militare si articola in reparti e uffici e ha alle dipendenze articolazioni sanitarie per assolvere le attribuzioni in materia di:
a) reclutamento, selezione, formazione, impiego, stato giuridico e avanzamento del personale del Corpo unico della sanità militare;
b) dottrina sanitaria militare;
c) attività sanitarie, ivi comprese la medicina veterinaria e la medicina preventiva e del lavoro, e le attività discendenti dall'articolo 181;
d) ricerca tecnologica e scientifica di interesse svolta dagli istituti, dagli enti e dalle strutture all'uopo deputati;
e) gestione della proprietà intellettuale e dei brevetti, dello sviluppo di tecnologie medico-sanitarie in collaborazione con Difesa servizi spa e con gli enti nazionali di ricerca;
f) coordinamento della sanità di aderenza per le attività svolte in favore delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, che comprende i servizi per le attività sanitarie d'emergenza e le infermerie di corpo;
g) coordinamento della sanità di sostegno territoriale, che comprende le strutture con capacità diagnostica e polispecialistica, in grado di erogare prestazioni per l'assistenza sanitaria e il benessere del personale della difesa e per il supporto del Servizio sanitario nazionale.
3. La Sanità militare si avvale:
a) del Collegio medico legale di cui all'articolo 189;
b) della Commissione medica di seconda istanza di cui all'articolo 194;
c) del Policlinico militare, con sede in Roma, di cui all'articolo 195;
d) degli Istituti di medicina aerospaziale di cui all'articolo 195-bis;
e) dell'Istituto di scienze biomediche della Difesa di cui all'articolo 195-quater;
f) del poliambulatorio “Montezemolo” di cui all'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e all'articolo 12, comma 9-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.»;
q) all'articolo 189:
1) al comma 3, le parole: «delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «della Sanità militare»;
2) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. I componenti del Collegio medico-legale sono:
a) nominati con decreto del Ministro della difesa, garantendo un'adeguata rappresentanza di ufficiali medici in servizio presso tutte le Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, e di ufficiali e funzionari medici delle altre Forze di polizia a ordinamento militare e civile;
b) designati dai rispettivi vertici della Sanità militare o delle Forze di polizia;
c) sostituiti, se occorre, da ufficiali medici della Sanità militare impiegati presso la stessa Forza armata, inclusa l'Arma dei carabinieri, ovvero da ufficiali e funzionari medici della stessa Forza di polizia a ordinamento militare o civile, designati, volta per volta, dai rispettivi vertici della Sanità militare o delle Forze di polizia.»;
r) l'articolo 191 è abrogato;
s) all'articolo 192:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Commissioni mediche della Sanità militare»;
2) al comma 1, la parola: «interforze» è sostituta dalle seguenti: «della Sanità militare»;
3) al comma 2, le parole: «Capo di stato maggiore della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore della Sanità militare»;
t) all'articolo 193:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Commissioni mediche della Sanità militare di prima istanza»;
2) al comma 1:
2.1) alla lettera a), dopo le parole: «attività istituzionale delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «o della Sanità militare»;
2.2) alla lettera b), dopo le parole: «appartenenti alle Forze armate» sono inserite le seguenti: «o alla Sanità militare»;
3) al comma 2, le parole: «mediche ospedaliere» sono sostitute dalle seguenti: «di prima istanza»;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La Commissione, quando si pronuncia su infermità o lesioni di militari appartenenti a Forze armate diverse o alla Sanità militare o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o civile, è composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente, identificato con le modalità indicate al comma 3 e di un ufficiale medico o funzionario medico in servizio presso strutture sanitarie a sostegno della Forza armata o di polizia di appartenenza.»;
5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La Commissione chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dal libro settimo, titolo III, capo IV, sezioni III e IV, è integrata da due ufficiali medici della Sanità militare in servizio presso strutture sanitarie a sostegno dell'Arma dei carabinieri, nominati dalla Direzione della Sanità militare, sentito il Comando generale, se il relativo procedimento si riferisce ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere e agli stessi militari.»;
u) all'articolo 194:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Commissione medica della Sanità militare di seconda istanza»;
2) al comma 01, le parole: «mediche interforze» sono soppresse;
3) al comma 1, dopo le parole: «Stato maggiore della difesa» sono inserite le seguenti: «, su proposta del Direttore della Sanità militare,»;
4) al comma 2, alla lettera b), le parole: «della Forza armata» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio presso strutture sanitarie a sostegno della Forza armata»;
v) dopo l'articolo 194 è inserito il seguente:
«Art. 194-bis (Commissioni mediche di secondo grado). - 1. Per l'esame delle istanze e dei ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari monocratici diversi dalle Commissioni di cui all'articolo 193, la Direzione della Sanità militare può istituire, presso le Forze armate, una o più Commissioni mediche di secondo grado. I giudizi di tali Commissioni sono definitivi.
2. Ciascuna Commissione è presieduta dall'ufficiale della Sanità militare più elevato in grado impiegato presso la Forza armata o da un suo delegato. Della Commissione fanno parte, in qualità di membri, due ufficiali superiori medici, nominati dal Direttore della Sanità militare. Detti membri sono scelti fra gli ufficiali in servizio presso la Direzione della Sanità militare o presso altre strutture sanitarie militari operanti presso la stessa Forza armata.»;
z) all'articolo 195:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Strutture sanitarie militari»;
2) al comma 1:
2.1) alla lettera a), dopo le parole: «con sede in Roma», sono inserite le seguenti: «e dipendente dalla Direzione della Sanità militare»;
2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale della difesa, nonché delle altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanità militare;»;
aa) all'articolo 195-bis:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituti di medicina aerospaziale»;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea, le parole: «dell'Aeronautica militare sono posti alle dipendenze del Capo dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ai sensi dell'articolo 191» sono sostituite dalle seguenti: «sono posti alle dipendenze della Direzione della Sanità militare»;
2.2) alla lettera c), le parole: «dall'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione della Sanità militare»;
3) al comma 2, dopo le parole: «ufficiale medico o funzionario medico» sono inserite le seguenti: «in servizio presso strutture sanitarie a sostegno»;
4) al comma 3, le parole: «dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione della Sanità militare»;
5) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Gli accertamenti e i controlli di cui al comma 1 nei confronti degli ufficiali di grado apicale appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare sono effettuati soltanto se tali ufficiali generali, in relazione al loro impiego, sono effettivamente tenuti allo svolgimento di attività di pilotaggio.»;
bb) all'articolo 195-ter:
1) al comma 1, le parole: «dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare» sono sostitute dalle seguenti: «della Direzione della Sanità militare» e le parole: «dell'Aeronautica militare», ovunque ricorrono, sono soppresse;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Commissione sanitaria d'appello è presieduta dal Direttore della Sanità militare o da altro ufficiale medico di grado apicale delegato e ne fanno parte due ufficiali superiori medici nominati dal medesimo Direttore.»;
3) al comma 5, dopo le parole: «ufficiale medico o funzionario medico» sono inserite le seguenti: «in servizio presso strutture sanitarie a sostegno»;
4) al comma 7, le parole: «appartenente al Corpo sanitario aeronautico» sono sostituite dalle seguenti: «della Sanità militare in servizio presso strutture sanitarie a sostegno dell'Aeronautica militare»;
cc) dopo l'articolo 195-ter è inserito il seguente:
«Art. 195-quater (Istituto di scienze biomediche della Difesa). - 1. L'Istituto di scienze biomediche della Difesa, dotato di autonomia scientifica, è posto alle dipendenze della Direzione della Sanità militare e svolge le seguenti attività:
a) identifica aree di ricerca sanitaria di interesse strategico della Difesa da sottoporre all'approvazione del Ministro della difesa;
b) cura i rapporti con la comunità scientifica e con le realtà industriali di settore;
c) contribuisce alla formazione avanzata per specifici percorsi capacitivi e tecnico-professionali;
d) effettua consulenza scientifica e tecnica per lo Stato maggiore della difesa e la Direzione della Sanità militare e, per gli aspetti connessi alla ricerca tecnologica di interesse sanitario, per la Direzione nazionale degli armamenti;
e) supporta, sotto il profilo tecnico-scientifico, i comandanti e le unità specializzate nel settore chimico, biologico, radiologico e nucleare.»;
dd) al libro primo, titolo V, capo III, sezione I, alla rubrica, la parola: «interforze» è sostituita dalle seguenti: «della Sanità militare»;
ee) all'articolo 200, al comma 2, le parole: «dell'Aeronautica militare» sono soppresse;
ff) all'articolo 201, al comma 1, lettera d), le parole: «dell'Aeronautica militare» sono soppresse;
gg) all'articolo 203, al comma 1, le parole: «delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «della Sanità militare»;
hh) all'articolo 205:
1) alla rubrica, le parole: «delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «della Sanità militare»;
2) al comma 1, le parole: «Le Forze armate organizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Sanità militare organizza»;
3) al comma 6, le parole: «delle Forze armate» sono soppresse;
ii) all'articolo 207, al comma 1, le parole: «dalle Forze armate al proprio personale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Sanità militare al personale militare».
Capo III
Revisione dell'assetto ordinativo del personale della sanità militare
Art. 5. Esercizio delle professioni sanitarie
In vigore dal 28 maggio 2026
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 208, comma 1, lettera a), le parole: «nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «nel Corpo unico della Sanità militare»;
b) all'articolo 209:
1) al comma 3, le parole: «lo Stato maggiore della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione della Sanità militare»;
2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 5-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli ufficiali medici in possesso del diploma di formazione specifica possono svolgere l'attività di medicina generale in favore del personale dell'amministrazione della difesa e dei relativi familiari anche nell'ambito delle strutture militari, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze.
4-ter. Rientrano tra le competenze degli ufficiali medici anche:
a) l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra sia a bordo;
b) eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali, nonché lo svolgimento delle pratiche medico-legali interessanti il personale della difesa e le altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanità militare;
c) eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura militare ed effettuare ogni altro servizio sanitario a supporto delle Forze armate.»;
c) all'articolo 210:
1) alla rubrica, la parola: «medico» è sostituita dalla seguente: «sanitario»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici e agli psicologi militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero professionali, nonché alle limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di svolgere attività che possono condizionarne l'esercizio delle funzioni o l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare o, in ogni caso, ledere il dovere di riservatezza riguardo alla divulgazione di notizie attinenti al servizio e, tra queste, le:
a) visite private agli iscritti di leva e il rilascio a loro di certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma;
b) attività di consulenza, certificazione o peritali di parte in procedimenti amministrativi o giudizi civili, penali o amministrativi in cui è coinvolta l'amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l'amministrazione di appartenenza;
c) attività di assistenza, consulenza o certificazione funzionali al superamento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali nelle procedure di reclutamento.»;
3) il comma 1.1 è abrogato;
4) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Ai medici militari e al personale militare del Corpo unico della Sanità militare abilitato all'esercizio delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute è consentito l'esercizio della libera professione intramuraria, alternativa all'extramuraria ove consentita ai sensi del comma 1, sulla base di convenzioni stipulate tra Ministero della difesa, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, regioni o altre istituzioni sanitarie. Ferme restando le prioritarie attività di cui all'articolo 181, comma 3, la Sanità militare assicura la gestione e il corretto esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria che si svolge, al di fuori dell'orario di servizio, in volumi di prestazioni che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti durante il servizio, e nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e funzioni cui è preposta, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse con l'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.
1-quater. Con riferimento alla libera professione intramuraria di cui al comma 1-ter, sono disciplinati nel regolamento:
a) i limiti di compatibilità e le esigenze connesse con l'utilizzo dello strumento militare;
b) le varie modalità di svolgimento di tale libera professione, inclusi i limiti di utilizzabilità degli spazi e delle attrezzature dedicati all'attività istituzionale, garantendo la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti;
c) i volumi delle prestazioni, le condizioni di esercizio, i criteri di erogazione e le priorità di accesso riferiti alle attività di servizio e all'attività libero-professionale intramuraria, nonché le relative modalità di pubblicità e informazione;
d) la definizione degli importi delle prestazioni e la tracciabilità dei pagamenti in coerenza con le tariffe nazionali di riferimento del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
e) il monitoraggio dei tempi di attesa;
f) la prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale;
g) l'esclusione della possibilità di svolgimento della libera professione di cui al comma 1-ter presso studi professionali;
h) le modalità di accesso alle strutture militari.
1-quinquies. La Direzione della Sanità militare provvede alla ricognizione degli spazi per lo svolgimento delle prestazioni libero-professionali di cui al comma 1-ter, nonché dei sistemi e dei moduli organizzativi e tecnologici disponibili che consentono il controllo dei volumi prestazionali.
1-sexies. Con riferimento alla ricognizione di cui al comma 1-quinquies, se non sono disponibili spazi adeguati, il Ministero della difesa può stipulare convenzioni con la Difesa servizi spa, enti pubblici e soggetti privati convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.».
d) all'articolo 213, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Qualifica, compiti e formazione dei soccorritori militari per le forze speciali sono disciplinati dall'articolo 51, commi 8-ter e 8-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.».
Art. 6. Reclutamento
In vigore dal 28 maggio 2026
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 644, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le commissioni esaminatrici per i concorsi per il reclutamento dei militari della Sanità militare sono presiedute da personale in servizio del Corpo unico della Sanità militare e formate da personale in servizio di ciascuna Forza armata e del Corpo unico della Sanità militare.»;
b) all'articolo 645, al comma 1, dopo le parole: «marescialli delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «, della Sanità militare» e dopo le parole: «personale delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «, della Sanità militare»;
c) all'articolo 647, comma 1:
1) le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'università e della ricerca»;
2) alla lettera a), le parole: «nei Corpi sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «nel Corpo unico della Sanità militare»;
d) l'articolo 649 è sostituito dal seguente:
«Art. 649 (Posti riservati nelle accademie). -1. Nei concorsi per il reclutamento degli allievi delle accademie militari sono appositamente riservati alcuni posti per gli allievi delle scuole militari, nel limite massimo complessivo del 30 per cento dei posti disponibili.
2. Per specifiche esigenze di ciascuna Forza armata e della Sanità militare nei bandi di concorso per l'ammissione alle accademie militari, oltre alle riserve di posti di cui al comma 1, possono essere previste anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza armata e nella Sanità militare. Ciascuna Forza armata e la Sanità militare possono bandire concorsi per l'ammissione alle accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili.
3. I posti riservati agli allievi delle scuole militari che non vengono ricoperti possono essere devoluti, secondo la percentuale massima stabilita nel bando di concorso, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono alle armi in qualità di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di servizio effettivamente svolto.»;
e) all'articolo 650, al comma 2, dopo le parole: «rispettiva Forza armata» sono inserite le seguenti: «o alla Sanità militare»;
f) dopo l'articolo 651-bis è inserito il seguente:
«Art. 651-ter (Alimentazione ordinaria del ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare in servizio permanente sono tratti:
a) con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le accademie militari e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento;
b) mediante concorso per titoli ed esami, dai cittadini italiani che non hanno superato il ventottesimo anno di età e che sono in possesso del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalità del ruolo.
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono:
a) nominati tenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;
b) iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado provenienti dai corsi delle accademie militari nominati tenenti in servizio permanente nello stesso anno;
c) ammessi a frequentare un corso formativo e avviati alla formazione specialistica.»;
g) all'articolo 653, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il quarantesimo anno d'età, se ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare o della Sanità militare;»;
h) al libro quarto, titolo II, capo II, alla sezione II, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
i) all'articolo 655, comma 1:
1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale, e della Sanità militare possono essere tratti: »;
2) alla lettera a), numero 3), le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali del Corpo unico della Sanità militare, frequentatori dei corsi normali delle accademie militari iscritti in quanto tali ai corsi universitari a ciclo unico e in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea in ambito sanitario, che non hanno completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.»;
l) all'articolo 655-bis, comma 1, dopo le parole: «concorso per ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per la Sanità militare»;
m) all'articolo 658, comma 1, dopo le parole: «di ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanità militare»;
n) all'articolo 660, comma 1, dopo le parole: «di ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanità militare»;
o) all'articolo 666, comma 3, la parola: «ventiseiesimo» è sostituita dalla seguente: «ventitreesimo»;
p) all'articolo 681, comma 1, dopo le parole: «ruoli dei marescialli delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanità militare»;
q) al libro quarto, titolo II, capo IV, alla sezione II, alla rubrica le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
r) all'articolo 682:
1) comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
2) al comma 5-bis, dopo le parole: «delle singole Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanità militare»;
s) all'articolo 690, al comma 1:
1) le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
2) alla lettera a), le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
3) alla lettera b), le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
t) all'articolo 700:
1) al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «per l'impiego nelle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanità militare»;
2) al comma 3, dopo le parole: «esigenze operative delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanità militare»;
u) all'articolo 705:
1) alla rubrica, le parole: «e nell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, nell'Aeronautica militare e nella Sanità militare»;
2) comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare».
Art. 7. Formazione
In vigore dal 28 maggio 2026
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 211 è inserito il seguente:
«Art. 211-bis (Formazione specifica e attività di medicina generale). - 1. Ai medici del Corpo unico della Sanità militare in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di servizio dalla data di prima assegnazione continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
2. Le eventuali attività pratiche residuali che non possono essere svolte presso le strutture sanitarie dell'amministrazione di appartenenza, al pari dell'attività didattica di natura teorica, sono svolte fuori dal normale orario di servizio. La partecipazione al corso non costituisce vincolo per l'amministrazione ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti in materia di mobilità e di impiego.»;
b) al libro primo, titolo VI, capo III, dopo la sezione II è inserita la seguente:
«Sezione II-bis - Formazione sanitaria
Art. 225-bis (Formazione del personale del Corpo unico della Sanità militare). - 1. La formazione degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati della Sanità militare, sia di base sia successiva, ivi compresa quella accademica, è garantita dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri attraverso le rispettive strutture formative.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) il Direttore della Sanità militare adotta i provvedimenti di competenza d'intesa con i Capi di Stato maggiore delle Forze armate e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
b) le graduatorie di merito di cui all'articolo 601 del regolamento sono determinate da un'unica commissione nominata con determinazione del Direttore della Sanità militare, composta da cinque ufficiali appartenenti al Corpo unico della Sanità militare, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa.»;
c) all'articolo 717, comma 1, dopo le parole: «ai ruoli delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanità militare»;
d) all'articolo 719:
1) al comma 1, dopo le parole: «formazione degli ufficiali delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «, della Sanità militare»;
2) al comma 2, dopo le parole: «riguardanti gli ufficiali delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «, della Sanità militare»;
e) all'articolo 720, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le accademie militari sono deputate anche alla formazione degli ufficiali del Corpo unico della Sanità militare, secondo quanto stabilito nel regolamento.»;
f) all'articolo 722:
1) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) se appartenenti alla Sanità militare frequentano un corso applicativo di durata non superiore a un anno accademico le cui modalità sono disciplinate con determinazione del Direttore della Sanità militare.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno» sono inserite le seguenti: «nonché, se appartenenti al Corpo unico della Sanità militare, dopo i pari grado del medesimo corpo provenienti dai corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno»;
g) all'articolo 723:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
2) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
h) all'articolo 724:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
2) al comma 2, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanità militare»;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Gli ufficiali reclutati nel ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare a nomina diretta, all'atto dell'ammissione al corso formativo di cui all'articolo 738-quinquies, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del corso.»;
i) all'articolo 725, comma 1-bis, le parole: «e del Corpo sanitario» sono soppresse;
l) all'articolo 726, comma 2, le parole: «e del Corpo sanitario» sono soppresse;
m) al libro quarto, titolo III, capo II, dopo la sezione V è inserita la seguente:
«Sezione V-bis - Ufficiali della sanità militare
Art. 738-bis (Formazione degli ufficiali del ruolo normale provenienti dalle accademie). - 1. I sottotenenti del ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare sono tratti dai frequentatori delle accademie militari che hanno completato con esito favorevole il terzo anno di corso secondo le modalità previste dal piano degli studi.
2. L'anzianità di grado dei sottotenenti di cui al comma 1 decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di nomina ad aspirante.
3. E' nominato aspirante e ammesso a frequentare il terzo anno in qualità di frequentatore, l'allievo del ruolo di cui al comma 1 risultato idoneo al termine del secondo anno.
4. Gli ufficiali del ruolo normale devono completare gli studi accademici e conseguire il diploma di laurea entro i periodi prescritti dal piano degli studi.
5. Per la formazione delle graduatorie di merito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 601 del regolamento.
6. Gli ufficiali che superano gli esami dell'ultimo anno del corso regolare nelle sessioni successive alla prima sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella precedente sessione.
7. Gli aspiranti e gli ufficiali che, per motivi di servizio o per motivi di salute, riconosciuti con determinazione ministeriale, superano gli esami prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi previsti.
8. Gli ufficiali che conseguono la laurea magistrale nella sessione straordinaria dell'ultimo anno del corso regolare, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno conseguito il titolo nelle precedenti sessioni ordinarie fissate dal rispettivo piano di studi.
9. Gli ufficiali che non hanno completato gli studi al termine dell'ultimo anno di corso con le modalità definite dal regolamento sono ammessi a completarli, con le proroghe di cui al successivo articolo 738-ter. In tale caso essi transitano ai corsi successivi a quello di appartenenza, in relazione alla durata della proroga, e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso al quale sono transitati, assumendone la stessa anzianità assoluta.
10. Gli aspiranti e gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).
11. L'alloggiamento e il pernottamento degli aspiranti possono essere disciplinati con regolamento dell'istituto di formazione.
Art. 738-ter (Conseguimento del diploma di laurea da parte degli ufficiali del ruolo normale). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale devono conseguire il diploma di laurea prescritto e completare il periodo formativo secondo le modalità ed entro i periodi definiti dall'ordinamento universitario per i rispettivi corsi di laurea.
2. Gli ufficiali del ruolo normale, per i quali è previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie, che non hanno conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto, possono avanzare circostanziata domanda intesa a ottenere fino a un massimo di due proroghe annuali. L'amministrazione ha facoltà di accogliere le domande, previo esame del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa da parte di un'apposita commissione nominata con decreto ministeriale.
3. Gli ufficiali che non conseguono la laurea nel periodo prescritto o che non sono stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale del Corpo unico della Sanità militare ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d-bis). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.
Art. 738-quater (Mancato transito nel ruolo speciale). - 1. Gli ufficiali di cui all'articolo 738-ter, comma 3, che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d-bis), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).
Art. 738-quinquies (Corso formativo per ufficiali del ruolo normale). - 1. I tenenti del ruolo normale di cui all'articolo 651-ter, comma 2, sono ammessi a frequentare un corso formativo, della durata non superiore a un anno, al termine del quale è determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso.
2. Gli ufficiali che completano con esito favorevole il corso formativo sono ammessi ai corsi di specializzazione di cui all'articolo 758.
3. Coloro che non superano il corso formativo sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva.»;
n) all'articolo 739, comma 2, le parole: «o Comando generale» sono sostituite dalle seguenti: «, Comando generale o Direzione della Sanità militare»;
o) all'articolo 740, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Forza armata d'appartenenza» sono inserite le seguenti: «o tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare»;
p) all'articolo 750, comma 2, dopo le parole: «ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e del Corpo unico della Sanità militare»;
q) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: «il Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore della Sanità militare»;
r) all'articolo 753, comma 1, dopo le parole: «ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanità militare»;
s) all'articolo 754, comma 3, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
t) l'articolo 756 è sostituito dal seguente:
«Art. 756 (Formazione specifica in medicina generale). - 1. Il medico militare in servizio permanente può iscriversi ai corsi di formazione specifica in medicina generale secondo le previsioni dell'articolo 211-bis.
2. Al medico militare di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, a eccezione dell'articolo 24, commi 2, 3 e 4.
3. Il medico militare all'atto dell'iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale assume un vincolo a rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del relativo titolo abilitante. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione al corso e la durata dello stesso è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.»;
u) all'articolo 758:
1) al comma 1, le parole: «delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo unico della Sanità militare» e dopo le parole: «previa domanda» sono inserite le seguenti: «ovvero all'esito del corso formativo»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Gli indirizzi delle specializzazioni cui avviare il personale designato sono scelti con determinazione del Direttore della Sanità militare, d'intesa con i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»;
v) al libro quarto, titolo III, capo V, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
z) all'articolo 759:
1) al comma 1, dopo le parole: «disposizioni della Forza armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanità militare»;
2) al comma 2, le parole: «Il Capo di stato maggiore di Forza armata ha» sono sostituite dalle seguenti: «Il Capo di stato maggiore di Forza armata e il Direttore della Sanità militare hanno»;
3) al comma 3, le parole: «e dell'Aeronautica militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata,» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata e il Direttore della Sanità militare» e la parola: «ha» è sostituita dalla seguente: «hanno»;
aa) all'articolo 773, al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare».
Art. 8. Ruoli e organici
In vigore dal 28 maggio 2026
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 628, comma 1:
1) alla lettera g), dopo le parole: «per l'Aeronautica militare;» sono inserite le seguenti: «brigadiere generale per il Corpo unico della Sanità militare;»;
2) alla lettera h), dopo le parole: «per l'Aeronautica militare;» sono inserite le seguenti: «maggiore generale per il Corpo unico della Sanità militare;»;
3) alla lettera i), dopo le parole: «per l'Aeronautica militare;» sono inserite le seguenti: «tenente generale per il Corpo della Sanità militare;»;
b) all'articolo 798:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanità militare»;
2) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare è fissata a 160.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanità militare è fissata a 160.377 unità»;
c) l'articolo 798-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 798-bis (Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanità militare). - 1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanità militare è determinata nelle seguenti unità:
a) ufficiali:
1) 8.957 dell'Esercito italiano;
2) 4.361 della Marina militare;
3) 5.740 dell'Aeronautica militare;
4) 1.763 del Corpo unico della Sanità militare;
b) sottufficiali:
1) 17.626 dell'Esercito italiano, di cui 6.276 marescialli e 11.350 sergenti;
2) 10.445 della Marina militare, di cui 5.631 marescialli e 4.814 sergenti;
3) 16.883 dell'Aeronautica militare, di cui 8.033 marescialli e 8.850 sergenti;
4) 1.811 del Corpo unico della Sanità militare, di cui 1.739 marescialli e 72 sergenti;
c) volontari:
1) 64.975 dell'Esercito italiano, di cui 39.975 in servizio permanente e 25.000 in ferma prefissata;
2) 14.275 della Marina militare, di cui 10.505 in servizio permanente e 3.770 in ferma prefissata;
3) 13.415 dell'Aeronautica militare, di cui 8.815 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata.
4) 126 del Corpo unico della Sanità militare in servizio permanente;
2. Il totale generale degli organici delle Forze armate e del Corpo unico della Sanità militare è il seguente:
a) Esercito italiano: 91.558 unità;
b) Marina militare: 29.081 unità;
c) Aeronautica militare: 36.038 unità;
d) Corpo unico della Sanità militare: 3.700 unità.»;
d) all'articolo 800:
1) al comma 1, la cifra: «4.537» è sostituita dalla seguente: «4.357»;
2) al comma 2, la cifra: «30.975» è sostituita dalla seguente: «30.921»;
3) al comma 3, la cifra: «21.701» è sostituita dalla seguente: «21.649»;
4) al comma 4, la cifra: «60.959» è sostituita dalla seguente: «60.868»;
e) all'articolo 809, comma 1, le lettere d) e h) sono abrogate;
f) all'articolo 809-bis, comma 1:
1) alla lettera b), la cifra: «48» è sostituita dalla seguente: «47»;
2) alla lettera c), la cifra: «117» è sostituita dalla seguente: «109»;
3) alla lettera d), la cifra: «847» è sostituita dalla seguente: «752»;
g) all'articolo 812, comma 1, le lettere d) e l) sono abrogate;
h) all'articolo 812-bis:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera b), la cifra: «28» è sostituita dalla seguente: «27»;
1.2) alla lettera c), la cifra: «65» è sostituita dalla seguente: «61»;
1.3) alla lettera d), la cifra: «490» è sostituita dalla seguente: «461»;
2) al comma 2, la parola: «dotazione» è sostituita dalla seguente: «dotazioni»;
i) all'articolo 817, comma 1, le lettere e) e l) sono abrogate;
l) all'articolo 818-bis, comma 1:
1) alla lettera b), la cifra: «22» è sostituita dalla seguente: «21»;
2) alla lettera c), la cifra: «54» è sostituita dalla seguente: «50»;
3) alla lettera d), la cifra: «436» è sostituita dalla seguente: «405»;
m) all'articolo 821, comma 2, la lettera c) è abrogata;
n) all'articolo 823, comma 1:
1) alla lettera c), la cifra: «96» è sostituita dalla seguente: «94»;
2) alla lettera d), la cifra: «538» è sostituita dalla seguente: «524»;
o) al libro quarto, titolo IV, dopo il capo VI è inserito il seguente:
«Capo VI-bis - Corpo unico della Sanità militare
Sezione I - Ruoli
Art. 830-bis (Militari della Sanità militare). -1. Appartengono al Corpo unico della Sanità militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.
2. All'interno di ciascun ruolo:
a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialità ai fini dell'impiego e in relazione alle professioni sanitarie per le quali sono qualificati;
b) i sottufficiali e i graduati possono essere distinti per categorie, specialità e abilitazioni, in relazione alle professioni sanitarie per le quali sono qualificati.
Art. 830-ter (Ruoli del personale in servizio permanente). - 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo normale della Sanità militare;
b) ruolo speciale della Sanità militare.
2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo dei marescialli;
b) ruolo dei sergenti.
3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Sanità militare.
Art. 830-quater (Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
a) maggiore generale: 3;
b) brigadiere generale: 18;
c) colonnello: 169.»;
p) dopo l'articolo 833-quater è inserito il seguente:
«Art. 833-quinquies (Transito dal ruolo speciale al ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti al ruolo speciale del Corpo unico della Sanità militare possono transitare, a domanda, nel ruolo normale, nel numero, con le modalità e secondo i requisiti stabiliti con decreto ministeriale.
2. L'anzianità di grado assoluta degli ufficiali transitati a mente del comma 1, è rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.
3. L'ordine di iscrizione in ruolo degli ufficiali transitati ai sensi del comma 1 è stabilito in base all'articolo 797, comma 3.»;
q) all'articolo 906, al comma 1, dopo le parole: «fissate per ogni Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per il Corpo unico della Sanità militare» e dopo le parole: «ruoli di una Forza armata» sono inserite le seguenti: «e nei ruoli del Corpo unico della Sanità militare».
Art. 9. Stato giuridico e impiego
In vigore dal 28 maggio 2026
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 925, le parole: «Corpo sanitario e del», ovunque ricorrono, sono soppresse;
b) all'articolo 926, le parole: «del Corpo sanitario,», ovunque ricorrono, sono soppresse;
c) all'articolo 927, le parole: «del Corpo sanitario e», ovunque ricorrono, sono soppresse;
d) dopo l'articolo 927 è inserito il seguente:
«Art. 927-bis (Speciali limiti di età per gli ufficiali del Corpo unico della Sanità militare). - 1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali del Corpo unico della Sanità militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
a) 65 anni: tenente generale e maggiore generale del ruolo normale;
b) 63 anni: brigadiere generale del ruolo normale;
c) 61 anni: colonnello del ruolo normale e del ruolo speciale.»;
e) all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: «per l'Aeronautica» sono inserite le seguenti: «e la Sanità militare»;
f) al libro quarto, titolo V, capo V, sezione I, alla rubrica, la parola: «medici» è sostituita dalle seguenti: «della Sanità militare»;
g) all'articolo 963, le parole da: «dei Corpi sanitari» a: «dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo unico della Sanità militare»;
h) all'articolo 964:
1) al comma 1, le parole da: «dei Corpi sanitari» a: «dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo unico della Sanità militare» e dopo le parole: «previa domanda» sono inserite le seguenti: «ovvero all'esito del corso formativo»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il vincolo di ferma di cui al comma 1 è valido anche se contratto prima dell'istituzione del Corpo unico della Sanità militare.»;
i) all'articolo 965, al comma 1, le parole da: «dei Corpi sanitari» a: «dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo unico della Sanità militare»;
l) all'articolo 1084, comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare per il personale delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare per il personale delle Forze armate e del Corpo unico della Sanità militare»;
m) all'articolo 2058:
1) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
2) al comma 3, lettera a), le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
n) all'articolo 2059, comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare».
Art. 10. Avanzamento
In vigore dal 28 maggio 2026
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1035:
1) al comma 1, dopo le parole: «Le Commissioni di vertice e le Commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e, per il Corpo unico della Sanità militare, presso lo Stato maggiore della difesa»;
2) al comma 2, le parole: «su proposta del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Capo di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, per il Corpo unico della Sanità militare, del Direttore della Sanità militare»;
b) dopo l'articolo 1036 è inserito il seguente:
«Art. 1036-bis (Commissione di vertice della Sanità militare). - 1. Per la valutazione dei maggiori generali del Corpo unico della Sanità militare è costituita presso lo Stato maggiore della difesa una commissione di vertice di cui fanno parte i medesimi membri della commissione superiore d'avanzamento di cui all'articolo 1040-bis, comma 1, lettere a), b) e c), e i tenenti generali del Corpo unico della Sanità militare.
2. Il Capo di stato maggiore della difesa assume la presidenza della commissione di vertice e il Direttore della Sanità militare, ovvero il Vice direttore della Sanità militare se il Direttore riveste la qualifica dirigenziale civile, ne assume la funzione di vice presidente.»;
c) all'articolo 1039, al comma 1, lettera c), le parole: «o del Corpo sanitario aeronautico,» sono soppresse;
d) dopo l'articolo 1040 è inserito il seguente:
«Art. 1040-bis (Commissione superiore di avanzamento della Sanità militare). - 1. Per la valutazione degli ufficiali del Corpo unico della Sanità militare aventi grado da tenente colonnello a brigadiere generale è costituita la commissione superiore di avanzamento, di cui fanno parte:
a) il Capo di stato maggiore della difesa, che la presiede;
b) il Direttore della Sanità militare, ove militare, anche se richiamato;
c) un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, per ciascuna Forza armata e per l'Arma dei carabinieri, nominati dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i rispettivi capi di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
d) i tenenti generali e i maggiori generali del Corpo unico della Sanità militare.
2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore della difesa o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata, o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.»;
e) all'articolo 1041, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il Direttore della Sanità militare, ovvero il Vice direttore della Sanità militare se il Direttore riveste qualifica dirigenziale civile, è obbligatoriamente consultato dalle Commissioni superiori di avanzamento quando le stesse valutano gli ufficiali delle Forze armate in servizio presso uffici od organi dipendenti.»
f) all'articolo 1044, comma 1, lettera c), le parole: «o sanitario aeronautico» sono soppresse;
g) dopo l'articolo 1045 è inserito il seguente:
«Art. 1045-bis (Commissione ordinaria di avanzamento della Sanità militare). - 1. Per gli ufficiali del Corpo unico della Sanità militare aventi grado da sottotenente a maggiore, è costituita la commissione ordinaria di avanzamento della Sanità militare, di cui fanno parte:
a) il Vice direttore della Sanità militare, che la presiede;
b) un tenente generale o un maggiore generale del ruolo normale della Sanità militare;
c) un brigadiere generale o colonnello del ruolo normale della Sanità militare, di ciascuna delle specialità ai sensi dell'articolo 830-bis, se la valutazione riguarda ufficiali della rispettiva specialità;
d) quattro ufficiali di grado non inferiore a colonnello del ruolo normale, di cui uno dell'Esercito italiano, uno della Marina militare, uno dell'Aeronautica militare e uno dell'Arma dei carabinieri.
2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.»;
h) all'articolo 1047, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale appartenente ai ruoli sanitari dei marescialli, sergenti e graduati è istituita una commissione permanente per la Sanità militare, costituita come segue:
a) presidente: ufficiale generale;
b) membri ordinari:
1) ufficiali superiori in numero non superiore a cinque, dei quali il più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;
2) il più anziano del ruolo a cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;
c) membri supplenti.»;
i) all'articolo 1053, al comma 1, dopo le parole: «indica per ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per il Corpo unico della Sanità militare»;
l) all'articolo 1057, al comma 1, dopo le parole: «degli ufficiali delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e del Corpo unico della Sanità militare»;
m) all'articolo 1061, al comma 1, dopo le parole: «ha reso eccezionali servizi alle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e alla Sanità militare»;
n) all'articolo 1062:
1) al comma 1, dopo le parole: «ha reso servizi di eccezionale importanza alle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e alla Sanità militare»;
2) al comma 6-bis, dopo le parole: «ordinamenti di Forza armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanità militare»;
o) all'articolo 1066, comma 1, dopo le parole: «di ciascun ruolo di ogni Forza armata» sono inserite le seguenti: «e del Corpo unico della Sanità militare»;
p) all'articolo 1071:
1) al comma 1-bis, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
2) al comma 4, le parole: «e 907» sono soppresse;
q) all'articolo 1072, comma 2, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
r) all'articolo 1072-bis:
1) alla rubrica, dopo le parole: «e dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Arma dei carabinieri e della Sanità militare»;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea, le parole: «alle tabelle 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «alle tabelle 1, 2, 3, 4 e 4-bis» e dopo le parole: «e del Corpo delle capitanerie di porto» sono inserite le seguenti: «ovvero del Direttore della Sanità militare»;
2.2) alla lettera c), le parole: «del Corpo sanitario dell'Esercito,» sono soppresse;
2.3) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) quattro per il ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare;»;
2.4) alla lettera d), le parole: «e dell'Aeronautica» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica e della Sanità militare»;
s) all'articolo 1072-ter, alla rubrica, le parole: «e dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Arma dei carabinieri e della Sanità militare»;
t) all'articolo 1094-bis:
1) al comma 1, le parole: «e del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo» e le parole: «e del Corpo sanitario aeronautico» sono soppresse;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al maggiore generale più anziano appartenente al Corpo unico della Sanità militare che ha maturato un periodo di permanenza minima nel grado pari a un anno è conferito il grado di tenente generale, previo giudizio di idoneità all'avanzamento, espresso dalla commissione di vertice, ai sensi dell'articolo 1058, comma 2, e secondo le modalità di cui all'articolo 710 del regolamento. Ferma restando la posizione del Direttore della Sanità militare, il numero massimo di ufficiali in servizio con il grado di vertice attribuito ai sensi del presente articolo non può superare le tre unità.»;
u) all'articolo 1096, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati. Tali incarichi sono determinati con decreto adottato dal Ministro della difesa:
a) su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata;
b) per l'Arma dei carabinieri, su proposta del Comandante generale, inoltrata tramite il Capo di stato maggiore della difesa;
c) per il Corpo unico della Sanità militare, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Direttore della Sanità militare.»;
v) all'articolo 1097, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. L'avanzamento degli ufficiali della Sanità militare avviene:
a) ad anzianità, per i gradi di tenente, capitano e tenente colonnello;
b) a scelta, per i gradi di maggiore, colonnello, brigadiere generale e maggiore generale.»;
z) all'articolo 1098, al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
aa) al libro quarto, titolo VII, dopo il capo X è inserito il seguente:
«Capo X-bis - Avanzamento degli ufficiali della Sanità militare
Art. 1239-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali del Corpo unico della Sanità militare). - 1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali del Corpo unico della Sanità militare sono stabiliti dalla tabella 4-bis allegata al presente codice.»;
bb) l'articolo 1261 è abrogato;
cc) all'articolo 1264, comma 2, alla lettera c), le parole: «del Corpo sanitario marittimo» sono soppresse;
dd) l'articolo 1268 è abrogato;
ee) dopo l'articolo 1269 è inserito il seguente:
«Art. 1269-bis (Ufficiali della Sanità militare). -1. I titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del Corpo unico della Sanità militare, in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore: dieci anni di esercizio della professione nella vita civile;
b) capitano: otto anni di esercizio della professione nella vita civile;
c) tenente: quattro anni di esercizio della professione nella vita civile.
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.»;
ff) al libro quarto, titolo VII, capo XIII, alla rubrica le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
gg) all'articolo 1273, al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
hh) all'articolo 1280 le parole: «, servizio sanitario», ovunque ricorrono, sono soppresse;
ii) all'articolo 1282:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
2) al comma 3, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
ll) all'articolo 1283:
1) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
2) comma 1-bis, le parole: «e l'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, l'Aeronautica militare e la Sanità militare»;
mm) all'articolo 1287, le parole: «, servizio sanitario», ovunque ricorrono, sono soppresse;
nn) all'articolo 1306:
1) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
2) al comma 1-bis, le parole: «e l'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'Aeronautica militare e per la Sanità militare»;
oo) all'articolo 1307-bis, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
pp) all'articolo 1308, le parole: «, servizio sanitario», ovunque ricorrono, sono soppresse;
qq) all'articolo 1316, comma 1, dopo le parole: «per ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per la Sanità militare»;
rr) all'articolo 1318, comma 1, dopo le parole: «dell'Aeronautica militare» sono inserite le seguenti: «, della Sanità militare»;
ss) all'articolo 1323, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
tt) all'articolo 1323-bis, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
uu) alla tabella 1, i quadri IV e VIII sono abrogati;
vv) alla tabella 2, i quadri III e VIII sono abrogati;
zz) alla tabella 3, i quadri V e X sono abrogati;
aaa) alla tabella 4, il quadro III (specchio C - anno 2027) è sostituito dal quadro III (specchio C - anno 2027) di cui alla tabella A allegata al presente decreto;
bbb) dopo la tabella 4 è aggiunta la tabella 4-bis:
1) quadro I di cui alla tabella B allegata al presente decreto;
2) quadro II di cui alla tabella C allegata al presente decreto.
Art. 11. Disciplina militare
In vigore dal 28 maggio 2026
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1378, al comma 1:
1) alla lettera a):
1.1) al numero 3), dopo le parole: «stessa Forza armata» sono inserite le seguenti: «o al Corpo unico della Sanità militare»;
1.2) al numero 4), dopo le parole: «a Forze armate diverse» sono inserite le seguenti: «o al Corpo unico della Sanità militare»;
2) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) al Direttore della Sanità militare, ovvero al Vice direttore della Sanità militare se il Direttore riveste qualifica dirigenziale civile, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio o in congedo del Corpo unico della Sanità militare;»;
b) all'articolo 1380, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri» sono inserite le seguenti: «, il Direttore della Sanità militare»;
c) all'articolo 1382:
1) al comma 3, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) al ruolo normale, per gli ufficiali del Corpo unico della Sanità militare.»;
2) al comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) per la Sanità militare:
1) tra gli ufficiali del ruolo normale, per gli appartenenti al medesimo ruolo;
2) in numero di due dal ruolo normale e in numero di due dal ruolo speciale, per gli ufficiali del ruolo speciale.»;
d) all'articolo 1385, al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) se i giudicandi appartengono a più di tre Forze armate, è tratto un membro da ciascuna Forza armata e il componente meno elevato in grado o meno anziano deve essere della stessa Forza armata del presidente ovvero della Forza armata del giudicando di minor grado o di minore anzianità, fermo restando che per ciascun giudicando è tratto almeno un membro dalla medesima Forza armata.»;
e) dopo l'articolo 1464 è inserito il seguente:
«Art. 1464-bis (Disposizioni di coordinamento in materia di disciplina militare per il Corpo unico della Sanità militare). - 1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al Corpo unico della Sanità militare.».
Art. 12. Trattamento economico e previdenziale
In vigore dal 28 maggio 2026
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1776, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al personale del Corpo unico della Sanità militare si applicano le previsioni normative sul trattamento economico, previdenziale, di quiescenza, di assistenza, di benessere, sulle invalidità di servizio ed esercizio dei diritti sociali previste per il personale di Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica militare.
1-ter. Per il personale militare transitato nel Corpo unico della Sanità militare, l'attuazione del comma 1-bis non può comportare un trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo di provenienza. Le eventuali differenze retributive sono attribuite sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.»;
b) all'articolo 1811, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Aeronautica militare» sono aggiunte le seguenti: «e Corpo unico della Sanità militare»;
c) all'articolo 1913, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati reclutati nel Corpo unico della Sanità militare sono iscritti d'ufficio rispettivamente al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, al fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri e al fondo di previdenza graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
2-ter. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati in servizio transitati nel Corpo unico della Sanità militare rimangono iscritti ai rispettivi fondi previdenziali integrativi di cui al comma 1.».
Capo IV
Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
Art. 13. Disposizioni transitorie e finali in materia di ordinamento
In vigore dal 28 maggio 2026
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2188:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
2) al comma 1, all'alinea, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
b) dopo l'articolo 2188-quinquies è inserito il seguente:
«Art. 2188-sexies (Disposizioni transitorie e finali in materia di ordinamento della Sanità militare). -1. Nelle more della costituzione del Corpo unico della Sanità militare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 188-bis, il Direttore della Sanità militare è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare che rivestono il grado di tenente generale e maggiore generale e gradi corrispondenti, ovvero tra i dirigenti civili, provenienti dal settore pubblico o privato, in possesso di esperienza dirigenziale altamente qualificata in ambito sanitario.
2. Se il Direttore della Sanità militare nominato ai sensi del comma 1, all'atto della nomina, riveste il grado di maggiore generale, gli è conferito il grado di tenente generale, in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal codice.
3. Il Direttore nominato ai sensi del comma 1:
a) dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni di carattere tecnico-operativo connesse con il sostegno dell'operatività delle Forze armate e con le attività proprie della Sanità di aderenza, dal Capo di stato maggiore della difesa;
b) rimane in carica per tre anni e, se militare, ove raggiunto il limite di età, è richiamato in servizio d'autorità fino al termine del mandato.
4. Il Direttore di cui al comma 1 è posto a capo di apposita struttura costituita al fine di:
a) porre in essere le azioni di cui al comma 5 per l'istituzione della Direzione della Sanità militare;
b) avviare il riassetto e la razionalizzazione delle strutture sanitarie di cui al comma 7.
5. Sono adottate, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le disposizioni tecniche di cui all'articolo 187 per la ridefinizione dell'ordinamento dell'organo centrale della Sanità militare di cui all'articolo 188-quater.
6. Fino all'adozione delle disposizioni di cui al comma 5, rimangono in funzione la struttura organizzativa della Sanità militare costituita nell'ambito dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa, di cui si avvale il Direttore della Sanità militare, e gli organi direttivi delle Forze armate, di cui all'articolo 188, comma 1, lettere a) e c), vigente fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente articolo.
7. Con uno o più decreti di cui all'articolo 187, su iniziativa del Direttore della Sanità Militare, sono adottate, entro centottanta giorni dall'emanazione delle disposizioni di cui al comma 5, le disposizioni tecniche attuative per il riassetto e la razionalizzazione della formazione sanitaria, della sanità di aderenza e della sanità di sostegno territoriale, anche previa ridefinizione delle competenze areali della rete di erogazione dei servizi sanitari di assistenza territoriale.
8. Nelle attività di cui al comma 7 per la riorganizzazione delle strutture sanitarie di aderenza e degli assetti medici di urgenza, si tiene conto della loro prioritaria destinazione a tutela della salute dei militari nell'ambito delle operazioni nazionali e internazionali, in tempo di pace, guerra o grave crisi internazionale, e delle esigenze di rafforzamento del supporto sanitario proiettabile, garantendo i livelli di capacità operativi dello strumento militare per la gestione delle situazioni di emergenza, nonché di potenziamento delle capacità di protezione rispetto alle minacce, ivi comprese quelle pandemiche e chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, previo raccordo con gli assetti specialistici di difesa già esistenti nelle Forze armate.
9. Alla riorganizzazione dell'ordinamento della Sanità militare si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10. Le Forze armate e l'Arma dei carabinieri continuano a garantire il proprio sostegno tecnico, logistico e amministrativo agli organi, alle strutture e al personale della Sanità militare.
11. I provvedimenti attuativi che intervengono in ambiti di competenza regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
Art. 14. Disposizioni transitorie in materia di reclutamento
In vigore dal 28 maggio 2026
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2196-bis:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
2) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare» e dopo le parole: «per ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per la Sanità militare»;
3) al comma 1-ter, dopo le parole: «presso ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per la Sanità militare»;
b) all'articolo 2197, alla rubrica le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
c) dopo l'articolo 2197-ter.1 è inserito il seguente:
«Art. 2197-ter.2 (Disposizioni transitorie in materia reclutamento interno straordinario nel ruolo dei marescialli della Sanità militare). - 1. Dall'anno 2027, sino all'anno 2033, per specifiche esigenze della Sanità militare, nei limiti delle dotazioni organiche, possono essere banditi concorsi straordinari per soli titoli per l'accesso al ruolo marescialli della Sanità militare in favore del personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente appartenenti alle Forze armate e alla Sanità militare e ai ruoli sovrintendenti, appuntati e carabinieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea per le professioni sanitarie prevista dal bando di concorso;
b) età non superiore a cinquantadue anni;
c) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
d) non aver riportato nell'ultimo biennio una valutazione inferiore a “superiore alla media” o giudizio corrispondente.
2. Il numero dei posti a concorso, in applicazione del comma 1, non può superare il 20 per cento dell'entità dei posti devoluta ai sergenti e ai volontari in servizio permanente ai sensi dell'articolo 2197, comma 1, lettera b).
3. Il numero dei posti riservati di cui all'articolo 682, comma 5, lettere a) e b) è ridotto in misura corrispondente al numero dei posti messi a concorso ai sensi del comma 1, rispettivamente in favore dei sergenti e dei volontari in servizio permanente.3.
4. Nel biennio 2027-2028, al fine di consentire una piena attuazione dell'alimentazione del ruolo marescialli del Corpo unico della Sanità militare, oltre a quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, è autorizzato il reclutamento aggiuntivo di complessivi sessanta marescialli, fermo restando il numero complessivo di posti di cui all'articolo 2197, comma 1, lettera b).
5. Le modalità di svolgimento dei concorsi, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito, sono stabiliti dai rispettivi bandi.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e, ove ritenuto indispensabile dal Corpo unico della Sanità militare, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi.».
Art. 15. Disposizioni transitorie in materia di formazione e dotazioni organiche
In vigore dal 28 maggio 2026
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2206-bis:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
2) al comma 1:
2.1) le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
2.2) alla lettera c), le parole «160.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «160.377 unità»;
b) dopo l'articolo 2206-ter è inserito il seguente:
«Art. 2206-quater (Formazione specifica in medicina generale). - 1. Le disposizioni dell'articolo 756, comma 3, non si applicano ai medici militari iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale entro il 31 dicembre 2026.».
Art. 16. Disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di ruoli e organici
In vigore dal 28 maggio 2026
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2207:
1) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanità militare»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini della determinazione annuale delle dotazioni organiche di cui al comma 1, non sono computate le seguenti unità di personale transitato dall'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2214-sexies, commi 2 e 3:
a) centottanta ufficiali;
b) cinquantaquattro ispettori;
c) cinquantadue sovrintendenti;
d) novantuno appuntati e carabinieri.»;
b) all'articolo 2209-ter:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare a 160.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aeronautica militare e della Sanità militare a 160.377 unità»;
2) al comma 1:
2.1) l'alinea è sostituito dal seguente:
«Ai fini del conseguimento, entro l'anno 2033, dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanità militare fissata a 160.377 unità dall'articolo 798 e della relativa ripartizione, di cui agli articoli 798-bis, 809-bis, 812-bis, 818-bis e 830-quater: »;
2.2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) per il Corpo unico della Sanità militare, le dotazioni organiche di cui alla lettera a) sono determinate sulla base delle dotazioni dei ruoli sanitari di provenienza;»;
2.3) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) per il Corpo unico della Sanità militare, le unità di personale eventualmente in eccedenza sono computate, nei limiti delle dotazioni di cui alla lettera a-bis), sulla base delle dotazioni dei ruoli sanitari di provenienza.»;
c) all'articolo 2209-quater, al comma 1, lettera a), le parole: «e all'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «all'Aeronautica militare e al Corpo unico della Sanità militare»;
d) all'articolo 2209-septies:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
2) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
e) all'articolo 2209-octies, al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanità militare, escluso il personale proveniente dall'Arma dei carabinieri»;
f) dopo l'articolo 2214-quinquies sono inseriti i seguenti:
«Art. 2214-sexies (Costituzione del Corpo unico della Sanità militare e transito del personale). - 1. Alla data del 1° gennaio 2027, è costituito il Corpo unico della Sanità militare.
2. Alla stessa data, il personale proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri transita nei seguenti ruoli del Corpo unico della Sanità militare:
a) gli allievi ufficiali dei ruoli normali dei Corpi sanitari delle Forze armate, frequentatori dei corsi presso le rispettive accademie, transitano nel ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare, permanendo nello stesso istituto di formazione sino al completamento del relativo corso formativo;
b) gli ufficiali appartenenti ai ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo della Marina militare e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, nonché al comparto sanitario e psicologico del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri, transitano nel ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare, mantenendo il grado rivestito nei corpi di provenienza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2214-decies;
c) gli ufficiali appartenenti ai ruoli speciali del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo della Marina militare e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare transitano nel ruolo speciale del Corpo unico della Sanità militare, mantenendo il grado rivestito nei corpi di provenienza;
d) i marescialli appartenenti alla specializzazione Sanità del ruolo marescialli dell'Esercito italiano, alla categoria servizio sanitario del ruolo marescialli della Marina militare e alla specialità sanità della categoria supporto del ruolo marescialli dell'Aeronautica militare transitano nel ruolo unico dei marescialli della Sanità militare;
e) i sergenti e i graduati appartenenti alle professioni sanitarie e inquadrati nella specializzazione Sanità dell'Esercito italiano e alla categoria servizio sanitario della Marina militare transitano nei rispettivi ruoli della Sanità militare.
3. Gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i carabinieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, abilitati alle professioni sanitarie e assegnati alle unità organizzative che esercitano funzioni di natura sanitaria, possono transitare a domanda nei corrispondenti ruoli del Corpo unico della Sanità militare ai sensi dell'articolo 2214-octies.
4. La comunicazione agli interessati del provvedimento di transito nel Corpo unico della Sanità militare avviene mediante pubblicazione dello stesso sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa.
Art. 2214-septies (Modalità di transito nel Corpo unico della Sanità militare degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dei Corpi sanitari delle Forze armate e del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri). - 1. Alla data del 1° gennaio 2027, con provvedimento della Direzione generale per il personale militare, il personale di cui all'articolo 2214-sexies, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), transita nel rispettivo ruolo normale e speciale del Corpo unico della Sanità militare mantenendo la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta. A parità di anzianità di grado assoluta, l'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è determinato dall'età anagrafica maggiore, salvo il caso di militari transitati dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo di provenienza. A parità di età anagrafica si applica quanto stabilito dall'articolo 797, comma 3.
Art. 2214-octies (Disposizioni relative al transito del personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri nel Corpo unico della Sanità militare). - 1. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con propri provvedimenti adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo e pubblicati sul Bollettino ufficiale dell'Arma dei carabinieri, individua nominativamente, sulla base della posizione d'impiego, dello stato matricolare e della ulteriore documentazione attestante il servizio prestato, il personale, appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri, assegnato nelle unità organizzative che esercitano funzioni di natura sanitaria, che può transitare, a domanda, nel Corpo unico della Sanità militare.
2. Il personale dell'Arma dei carabinieri, individuato ai sensi del comma 1, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sul Bollettino ufficiale dell'Arma dei carabinieri, può presentare, al Ministero della difesa, domanda di transito nel Corpo unico della Sanità militare.
3. Il transito del personale di cui al comma 2 è disposto, ai sensi dell'articolo 2214-sexies, nei limiti delle dotazioni organiche devolute dall'Arma dei carabinieri al Corpo unico della Sanità militare, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, con provvedimento della Direzione generale per il personale militare, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.
Art. 2214-novies (Categorie in congedo degli ufficiali dei Corpi sanitari delle Forze armate e del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri). - 1. Alla data del 1° gennaio 2027 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, del complemento e della riserva di complemento appartenenti ai ruoli normali e speciali dei Corpi sanitari delle Forze armate e al ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri sono iscritti nelle corrispondenti posizioni di stato dei ruoli del congedo del Corpo unico della Sanità militare.
Art. 2214-decies. (Rideterminazione dell'anzianità assoluta degli ufficiali del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri transitati nel Corpo unico della Sanità militare). - 1. All'atto del transito di cui all'articolo 2214-sexies, i gradi e le anzianità assolute degli ufficiali del Corpo unico della Sanità militare provenienti dal ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri, sono così rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4-bis, quadro I, allegata al presente codice:
a) per i generali di brigata, con l'attribuzione di un aumento di anzianità assoluta, nel grado, pari a un anno;
b) per i colonnelli e i tenenti colonnelli, con l'attribuzione di un aumento di anzianità assoluta, nel grado, pari a due anni;
c) per i maggiori con anzianità di grado dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, computando una permanenza minima nel grado di maggiore pari a cinque anni.
2. Ai fini delle rideterminazioni di cui al comma 1:
a) per l'attribuzione del grado di tenente colonnello, l'avanzamento è da ritenersi effettuato ad anzianità, secondo le modalità di cui all'articolo 1055, e non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 1096;
b) si computano:
1) le detrazioni di anzianità adottate ai sensi degli articoli 858 e 859;
2) i giudizi di non idoneità espressi in precedenti valutazioni per l'avanzamento al grado superiore ai sensi dell'articolo 1065;
3) le anzianità di grado attribuite all'esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta.
3. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono iscritti nel ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare sulla base dell'anzianità di grado rideterminata. A parità di anzianità di grado assoluta, l'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è determinato dall'articolo 2214-septies.».
Art. 17. Disposizioni transitorie e di coordinamento in materia di avanzamento
In vigore dal 28 maggio 2026
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2233-quater sono inseriti i seguenti:
«Art. 2233-quinquies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali della Sanità militare). - 1. Sino all'anno 2033, in relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2209-ter, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, per ogni grado del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo unico della Sanità militare è annualmente fissato dal decreto di cui all'articolo 2233-bis, avuto riguardo al numero di promozioni annuali stabilito al 31 dicembre 2026 dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 per i ruoli di rispettiva provenienza.
2. Il numero di promozioni di cui al comma 1 è ripartito sulla base dei preesistenti Corpi sanitari di Forza armata e del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri, in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito.
Art. 2233-sexies (Regime transitorio per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali). - 1. Sino all'anno 2033, le promozioni aggiuntive di cui all'articolo 1079, comma 1, sono attribuite sulla base delle vacanze nel grado superiore con riferimento alle dotazioni determinate ai sensi dell'articolo 2209-ter, comma 1, lettera a-bis).
Art. 2233-septies (Regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali della Sanità militare). - 1. Sino all'anno 2033, per il ruolo normale e speciale del Corpo unico della Sanità militare, la formazione delle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore è stabilita con decreto ministeriale.
2. Nel decreto di cui al comma 1, le aliquote sono distinte in base ai preesistenti Corpi sanitari di Forza armata e del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri.
3. In quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2233-quater.
Art. 2233-octies (Regime transitorio per l'assolvimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco degli ufficiali della Sanità militare). - 1. Sino all'anno 2033, per gli ufficiali transitati nel Corpo unico della Sanità militare, le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento, rimangono quelle dei rispettivi ruoli e gradi di provenienza definite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, vigenti al 31 dicembre 2026.
2. Se alla data del 31 dicembre 2033 non sono state espletate le attribuzioni previste per il grado rivestito, le disposizioni di cui al comma 1 rimangono valide fino all'inserimento nella successiva aliquota di valutazione.
Art. 2233-novies (Regime transitorio per l'assolvimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco dei marescialli della Sanità militare). - 1. Sino all'anno 2033, per i marescialli transitati nel Corpo unico della Sanità militare, le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento rimangono quelle dei rispettivi ruoli e gradi di provenienza definite dagli articoli 1279, 1280, 1281 e 1294, vigenti al 31 dicembre 2026.
2. Se alla data del 31 dicembre 2033 non sono state espletate le attribuzioni previste per il grado rivestito, le disposizioni di cui al comma 1 rimangono valide fino all'inserimento nella successiva aliquota di valutazione.
Art. 2233-decies (Regime transitorio per l'assolvimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco dei sergenti della Sanità militare). - 1. Sino all'anno 2033, per i sergenti transitati nel Corpo unico della Sanità militare, le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento rimangono quelle dei rispettivi ruoli e gradi di provenienza definite dagli articoli 1286, 1287 e 1288, vigenti al 31 dicembre 2026.
2. Se alla data del 31 dicembre 2033 non sono state espletate le attribuzioni previste per il grado rivestito, le disposizioni di cui al comma 1 rimangono valide fino all'inserimento nella successiva aliquota di valutazione.
Art. 2233-undecies (Regime transitorio per l'assolvimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco dei graduati della Sanità militare). - 1. Sino all'anno 2033, per i graduati transitati nel Corpo unico della Sanità militare, le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento rimangono quelle dei rispettivi ruoli e gradi di provenienza definite dall'articolo 1308, vigente al 31 dicembre 2026.
2. Se alla data del 31 dicembre 2033 non sono state espletate le attribuzioni previste per il grado rivestito, le disposizioni di cui al comma 1 rimangono valide fino all'inserimento nella successiva aliquota di valutazione.
Art. 2233-duodecies (Periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco dei sottufficiali e dei graduati reclutati nel Corpo unico della Sanità militare). - 1. Entro il 31 dicembre 2028, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Direttore della Sanità militare, d'intesa con i Capi di stato maggiore delle Forze armate e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono individuati i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco utili ai fini dell'avanzamento dei marescialli, dei sergenti e dei graduati della Sanità militare reclutati nel Corpo unico della Sanità militare.
2. I tenenti colonnelli del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri transitati nel Corpo unico della Sanità militare, a seguito della rideterminazione di anzianità di cui all'articolo 2214-decies, sono inseriti, in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4-bis, quadro I, allegata al presente codice, in aliquote straordinarie di avanzamento al grado superiore per gli anni dal 2025 al 2027, per il conferimento di sei promozioni al grado di colonnello, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, così ripartite:
a) due per l'anno 2025;
b) due per l'anno 2026;
c) due per l'anno 2027.
3. Per le aliquote straordinarie di avanzamento e le promozioni di cui al comma 2:
a) non si applica quanto previsto dall'articolo 1072;
b) l'articolo 1079 si applica a decorrere dall'anno 2027.
4. Sino all'anno 2033, in relazione all'andamento del ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare, nonché all'esigenza di mantenere tassi paritari e profili di avanzamento omogenei tra gli ufficiali transitati ai sensi dell'articolo 2214-sexies, il Ministro della difesa è autorizzato annualmente a prevedere, con apposito decreto, ulteriori promozioni e aliquote straordinarie di avanzamento ai gradi di colonnello e generale riservate agli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri transitati nel Corpo unico della Sanità militare, fermi restando i volumi organici complessivi e l'invarianza di spesa. Al fine di garantire l'invarianza di spesa di personale, il decreto di cui al presente comma può compensare gli eventuali maggiori oneri anche mediante la riduzione temporanea o permanente delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
5. Le eventuali eccedenze determinate dalle promozioni di cui ai commi 2 e 3 sono considerate in soprannumero agli organici e progressivamente riassorbite entro il 31 dicembre 2032.»;
b) all'articolo 2251-bis, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
c) all'articolo 2251-ter, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
d) all'articolo 2251-quater, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare».
Art. 18. Disposizioni transitorie in materia di esercizio dei diritti e disciplina militare
In vigore dal 28 maggio 2026
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2257-ter sono inseriti i seguenti:
«Art. 2257-quater (Disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari per gli appartenenti al Corpo unico della Sanità militare). - 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della pubblica amministrazione per il triennio 2028/2030, di cui all'articolo 1478, comma 5, le APCSM dichiarate rappresentative per il triennio 2025/2027 tutelano gli interessi collettivi degli appartenenti al Corpo unico della Sanità militare.
2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1475 e 1476, fino alla data di cui al comma 1, i militari del Corpo unico della Sanità militare possono continuare a essere iscritti ovvero iscriversi alle APCSM costituite per singola Forza armata o per l'Arma dei carabinieri o interforze.
Art. 2257-quinquies (Disposizioni transitorie in materia di disciplina del Corpo unico della Sanità militare). - 1. Per il personale del Corpo unico della Sanità militare, i procedimenti disciplinari da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato pendenti al momento del transito sono proseguiti o riassunti e istruiti dagli organi competenti e secondo le procedure relative al personale del Corpo unico della Sanità militare.
2. Per i fatti commessi dal personale del Corpo unico della Sanità militare antecedentemente al transito giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'amministrazione militare ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi competenti e secondo le procedure relative al personale del Corpo unico della Sanità militare.
3. Per i fatti commessi dal personale del Corpo unico della Sanità militare antecedentemente al transito di cui gli organi competenti sono o vengono a conoscenza dopo il transito sono perseguiti dagli organi competenti e secondo le procedure relative al personale del Corpo unico della Sanità militare.».
Art. 19. Disposizioni finanziarie
In vigore dal 28 maggio 2026
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 12, comma 1, lettera b), 16, comma 1, lettera f), e 17, comma 1, lettera a), valutati in euro 244.679 per l'anno 2026, euro 889.092 per l'anno 2027, euro 337.723 per l'anno 2028, euro 332.579 per l'anno 2029, euro 328.370 per l'anno 2030, euro 332.579 per ciascuno degli anni 2031, 2032 e 2033, euro 328.370 per l'anno 2034 ed euro 332.579 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 794, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 20. Entrata in vigore
In vigore dal 28 maggio 2026
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanità militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
a) articolo 4, comma 1, lettere c), e), f), g), h), e i);
b) articolo 5, comma 1, lettera a);
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;
d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato
[Tabelle A, B, C]
In vigore dal 28 maggio 2026
