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TRIBUNALE di MONZA – ( imperizia e negligenza, quando non è responsabile il medico ma l’infermiera).

17.01.2007
In sintesi:
§ - Posto che lo strumento processuale della C.T.U. può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche. Nel caso specifico la relazione del consulente tecnico ha consentito di acclarare un evidente profilo di responsabilità del personale ausiliario e, più segnatamente, della infermiera professionale incaricata di porre la "piastra indifferente" a contatto della coscia destra della paziente. Più precisamente, è stato ravvisato un profilo di negligenza dell'ausiliaria consistito nell'aver causato l'ustione in conseguenza del "posizionamento non corretto del braccio destro lungo il corpo della paziente" con esclusione di qualsivoglia...

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