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TRIBUNALE di GENOVA - Continuità Assistenziale ( il reato di interruzione di pubblico servizio per il medico di guardia con cellulare spento).

11.01.2007
In sintesi:
§ - Integra il reato di interruzione di pubblico servizio, previsto dall'art. 340 codice penale la mancata immotivata risposta alla chiamata del pubblico ufficiale, tenuto in ragione del servizio svolto, a rispondere a chiunque lo interpelli per motivi attinenti alla sua funzione. Rientra infatti nei doveri di ufficio del medico di continuità assistenziale rendersi reperibile. Per cui grava sul pubblico ufficiale l'onere di provvedere in tal senso, non allontanandosi dal recapito telefonico ovvero lasciando attivo e raggiungibile altro recapito. Proprio la delicatezza di tali funzioni deve porre l'obbligato in stato di allerta tale da escludere che possa distrarsi o assopirsi al punto da vanificare il dovere di reperibilità. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ) Trib. Genova Sez....

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