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Corte di Cassazione – Penale (il ritardo del medico “per prassi” non giustifica)

09.10.2012
In sintesi:
Il fatto La Corte d’appello di Napoli in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto una dottoressa imputata per il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità ritenendo che il ritardo realizzato e consistito nell'essersi recata in ambulatorio (attivo sin dalle ore 8 del mattino) alle 10, dopo essersi presentata al lavoro alle ore 9,06, non fosse idoneo ad integrare un danno rilevante all'andamento del servizio e non fosse apprezzabile. Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Napoli ha ricorso contro la sentenza favorevole al sanitario. Il diritto Il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, di cui all'art. 340 c.p., è reato di evento la cui consumazione richiede un...

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