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TRIBUNALE di NAPOLI - Medici di medicina generale (dagli arretrati contrattuali, ex dpr 270/00, va detratta la indennità forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale, precedentemente corrisposta)

22.06.2006
In sintesi:
§ - Gli accordi che disciplinano i rapporti tra il S.S.N. ed i Medici di medicina generale hanno durata triennale, ai sensi degli artt. 8 del d.lgs. 502/96 e 48 della l. 833/78 e la decorrenza retroattiva del nuovo trattamento economico si giustifica solo con il ritardo con il quale è entrato in vigore il nuovo accordo e la finalità di evitare una perdita economica ai professionisti titolari del rapporto di convenzione. Di conseguenza il recupero delle voci retributive va interpretato soltanto come una mera operazione contabile, conseguente all'integrale applicazione della nuova disciplina economica del rapporto de quo, decorrente dal 1.1.99. (avv.ennio grassini - www.dirittosanitario.net) Sentenza del 20-01-2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO...

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