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TRIBUNALE di AVELLINO - (sulla natura del Compenso Aggiuntivo, non collegata all’adeguamento della retribuzione al costo della vita; sulla spettanza della erogazione, in ragione della qualita’ e quantita’ del lavoro effettivamente prestato)

04/05.12.03
In sintesi:
§ - Il compenso aggìuntivo è un istituto del tutto nuovo (introdotto con il D.P.R. n. 484/96) cui non può essere riconoscíuta la funzione che era tipica dell'indennità di caro-vita, giacché esso rappresenta un elemento generalizzato del compenso spettante ai medici convenzìonati, di cui costituisce una voce ulteriore, e non può essere sussunto a ragioni connesse all'adeguamento della retribuzione complessiva del sanitario determinato dal variare del costo della vita. § - Il compenso aggiuntivo costituisce ormai una parte integrante della retribuzione spettante ai medici convenzíonati, come tale rapportata alla qualità ed alla quantità del lavoro effettivamente prestato, senza che possa soffrire perciò di limitazione alcuna. SENTENZA 435/03 REPUBBLICA ITALIANA . IN NOME DEL POPOLO...

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