In sintesi:
§ - Le norme di cui agli accordi nazionali , che regolano il massimale delle scelte effettuabili, non possono assumere il valore di “linee direttive” suscettibili di specificazione diversificata, anche in senso riduttivo, in sede di accordo regionale. E' sufficiente osservare che il quadro normativo di riferimento, composto dall’art. 48, comma 3 n. 5 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, dall’art. 8, comma 1, lett. a) del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e dagli artt. 1, comma 3, 23 e 55 del d.P.R. 28 luglio 2000 n. 272, consente di distinguere le materie assegnate alla contrattazione collettiva nazionale e quelle su cui può svolgersi la contrattazione integrativa regionale. In particolare, la determinazione del massimale delle scelte ammesse per i pediatri di libera scelta, risulta...
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