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TAR CAMPANIA – (illegittimo l’accordo integrativo quando incide sui criteri di determinazione degli ambiti carenti assistenza primaria).

09.05.2007
In sintesi:
§ - Sia l’art. 48 della legge sanitaria n. 833 del 1978, sia l’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, nonché l’art. 19 del d.P.R. n. 270 del 2000, riservano alla contrattazione nazionale la determinazione del massimale delle scelte ammesse per i medici di medicina generale con conseguente indisponibilità per gli accordi integrativi regionali, della materia del numero degli assistiti e dei connessi obblighi, la cui disciplina, pertanto, resta riservata all’accordo nazionale. È annullato l’accordo integrativo medicina generale 2003 - Regione Campania in relazione a detto profilo. [ Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ] TAR Campania – Sezione V, Sent. n. 4421/2007 omissis FATTO Con il presente ricorso – ritualmente notificato il 23 e il 24 marzo 2006 e depositato nella...

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