Una struttura sanitaria privata accreditata ha agito in sede civile per ottenere il pagamento dei corrispettivi residui dovuti per prestazioni di chirurgia ambulatoriale oculare erogate negli anni 2011-2013. Il giudice di primo grado condannava l'Azienda Sanitaria Locale al pagamento delle somme spettanti, ma la Corte d'Appello riformava integralmente la sentenza sostenendo il difetto di legittimazione passiva dell'Azienda Sanitaria in favore della Regione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla struttura sanitaria accreditata, cassando la sentenza d'appello con rinvio. I giudici di legittimità hanno affermato che la legittimazione passiva sostanziale rispetto al pagamento delle prestazioni spetta ordinariamente all'Azienda Sanitaria locale che ha sottoscritto la convenzione negoziale. La responsabilità della Regione può sussistere soltanto qualora vi sia una norma di legge regionale o un provvedimento espresso che designi specificamente l'ente regionale come debitore incaricato del pagamento. Risultano invece escluse le eccezioni fondate sulla presunta formazione di un giudicato interno o sul valore confessorio dei pagamenti parziali eseguiti spontaneamente in corso di causa.
Glossario
- Legittimazione passiva (titolarità del lato passivo del rapporto): La posizione giuridica del soggetto (debitore) contro il quale può essere legittimamente proposta una domanda di adempimento o pagamento in sede giudiziale.
- Giudicato interno: La condizione di immodificabilità e stabilità acquisita da una decisione o da un capo di sentenza non tempestivamente impugnato dalle parti nel corso del medesimo processo.
- Accordo contrattuale ex art. 8-quinquies D.Lgs. 502/1992: Il contratto di diritto pubblico/privato con cui l'Azienda Sanitaria e la struttura privata accreditata definiscono il volume, la tipologia e i corrispettivi delle prestazioni sanitarie da erogare a carico del Servizio Sanitario.
2. BOX NORMATIVO E ANALISI GIURIDICA
1. Normativa
- Art. 8-quinquies, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: regola la stipula degli accordi contrattuali tra le strutture private accreditate e le Aziende Sanitarie Locali.
- Art. 1, comma 10, D.L. 27 agosto 1993, n. 324 (conv. con L. 27 ottobre 1993, n. 423): individua la disciplina dell'ente incaricato del pagamento dei corrispettivi per le prestazioni convenzionate.
- Art. 1372 c.c.: sancisce il principio di efficacia del contratto tra le parti e la relativa inopponibilità degli effetti debitori nei confronti dei terzi estranei.
- Artt. 115, 116, 229, 360 (comma 1, nn. 3, 4 e 5) c.p.c.: norme sulle prove, sull'efficacia della confessione e sui motivi di ricorso per cassazione.
- Artt. 3 e 25, L.R. Molise n. 18/2008 e L.R. Molise n. 9/2005: norme regionali sull'assetto organizzativo sanitario e sugli accordi contrattuali.
2. Motivi della decisione
- Profilo 1 (Rigetto del primo motivo – Inesistenza di giudicato interno): Il primo motivo è infondato in quanto non sussiste alcun giudicato interno sulla legittimazione passiva dell'Azienda Sanitaria. L'impugnazione proposta dall'Azienda Sanitaria avverso la sentenza di primo grado contestava espressamente la titolarità del rapporto passivo, riaprendo integralmente la cognizione del giudice d'appello sulla minima unità giurisdizionale (fatto, norma ed effetto giuridico). (Riferimenti: art. 360 n. 4 c.p.c.; art. 2909 c.c.; Cass. Sez. Un. n. 34301/2025; Cass. Sez. L n. 32683/2022).
- Profilo 2 (Rigetto del secondo motivo – Assenza di efficacia confessoria del pagamento spontaneo): Il secondo motivo è infondato in quanto il pagamento parziale o spontaneo effettuato nelle more del giudizio di primo grado non costituisce ammissibilità confessoria della titolarità del debito. Parimenti, la mancata richiesta di restituzione delle somme pagate prima della condanna non preclude l'azione di ripetizione in separata sede. (Riferimenti: artt. 115, 116, 229 c.p.c.; art. 360 n. 4 c.p.c.).
- Profilo 3 (Accoglimento del terzo motivo – Legittimazione passiva dell'Azienda Sanitaria Locale): Il terzo motivo è fondato ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione di legge. In materia di prestazioni sanitarie accreditate, la legittimazione passiva spetta ordinariamente all'Azienda Sanitaria Locale quale centro autonomo d'imputazione e parte contraente del contratto ex art. 8-quinquies D.Lgs. 502/1992. La legittimazione della Regione costituisce eccezione derogatoria che richiede un'espressa previsione legislativa o amministrativa regionale richiamata nel contratto. La Corte territoriale ha erroneamente invertito tale principio, considerando la Regione come debitore presunto in mancanza di un'esplicita norma che designasse l'Azienda Sanitaria. (Riferimenti: art. 360 n. 3 c.p.c.; art. 8-quinquies D.Lgs. n. 502/1992; art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993; art. 1372 c.c.; Cass. Sez. Un. n. 34301/2025; Cass. Sez. III n. 16817/2026).
3. Fonti e Giurisprudenza
La pronuncia si conforma al solco nomofilattico tracciato dalle Sezioni Unite, distinguendo l'"ente finanziatore" (Regione) dall'"ente incaricato del pagamento" (Azienda Sanitaria contraente). In assenza di una legge regionale di deroga, l'accordo negoziale vincola esclusivamente la struttura erogatrice e l'Azienda Sanitaria firmataria. (Fonti citate: D.Lgs. n. 502/1992, art. 8-quinquies; D.L. n. 324/1993, art. 1, c. 10; Art. 1372 c.c.; Cass. Civ., Sez. Un., 27/12/2025, n. 34301; Cass. Civ., Sez. III, Ord. 2026, n. 16817; Cass. Civ., Sez. Un., 05/03/2024, n. 5792; Cass. Civ., Sez. L, 07/11/2022, n. 32683).
4. Interpretazione giudiziale
La Suprema Corte ha operato una rigida esegesi delle norme contrattuali e pubblicistiche:
- Art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993: la lettera della norma fa riferimento all'"ente incaricato del corrispettivo" e non alla Regione quale ente finanziatore di fondo.
- Art. 1372 c.c. e autonomia dell'Azienda Sanitaria: l'Azienda Sanitaria è dotata di autonoma personalità giuridica e patrimonio (art. 3, c. 1-bis, D.Lgs. 502/1992); pertanto, il contratto stipulato con la struttura accreditata non può produrre obbligazioni a carico di soggetti terzi (la Regione), in assenza di una specifica norma di successione o delegazione del debito.
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Provvedimento:
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Civile, Ordinanza 21 luglio 2026, n. 23634 (Pres. Mercolino, Rel. Rolfi).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCOLINO Guido - Presidente
Dott. VAROTTI Luciano - Consigliere
Dott. D'ORAZIO Luigi - Consigliere
Dott. ROLFI Federico - Consigliere-Relatore
Dott. RUGGIERO Aldo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29294/2022 R.G. proposto
da
CENTRO DI CHIRURGIA AMBULATORIALE OCULARE DR. A.A.Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Di Pardo unitamente all'avvocato Michele Sansone
– ricorrente –
contro
ASREM - AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Iannacone
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 260/2022 depositata il 03/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25/06/2026 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 260/2022, pubblicata in data 3 novembre 2022, la Corte d'Appello di Campobasso, nella regolare costituzione dell'appellato CENTRO DI CHIRURGIA AMBULATORIALE OCULARE DR. A.A. Sas (di seguito, per brevità "CENTRO"), ha accolto il gravame proposto da AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE – ASREM (di seguito, per brevità "ASREM") avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 504/2019, pubblicata in data 2 settembre 2019.
2. Il CENTRO aveva agito al fine di conseguire il pagamento di prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento negli anni 2011, 2012 e 2013.
Con la decisione di primo grado, il Tribunale aveva condannato ASREM al pagamento in favore del CENTRO della somma di Euro 24.786,40, quale credito residuo sulla quota regionale relativa all'anno 2013 e della somma di Euro 458.697,91 quale credito residuo della quota extraregionale relativo agli anni 2011/2013.
3. La Corte d'Appello, in particolare, ha accolto il motivo di gravame con il quale ASREM veniva a dedurre la propria carenza di legittimazione passiva, assumendo che il soggetto obbligato al pagamento delle prestazioni sanitarie in regime di accreditamento era da individuarsi non nella stessa ASREM, bensì nella Regione Molise, ai sensi dell'art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993 (conv. con Legge n. 423/1993).
La Corte territoriale - dopo aver ritenuto ammissibili le deduzioni in ordine alla legitimatio ad causam, sebbene le stesse fossero state sol-levate per la prima volta in grado di appello, trattandosi di profilo rilevabile d'ufficio in quanto integrante una condizione dell'azione – ha richiamato le decisioni assunte da questa Corte in materia, evidenziando la distinzione tra competenza ad autorizzare le prestazioni sanitarie in regime di convenzione, e competenza al pagamento delle stesse prestazioni, ed osservando che la "regionalizzazione" della sanità - realizzata con il D.Lgs. n. 502/1992 - rendeva necessario l'esame della distribuzione delle competenze operato dalle singole legislazioni regionali.
La Corte d'Appello, pertanto, ha evidenziato che, a differenza del caso di altre Regioni, nel caso della Regione Molise la regola generale fissata dall'art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993 non risultava superata dalla normativa regionale di cui alla L.R. Molise n. 18/2008, in quanto tale ultima disciplina – ed in particolare l'art. 25 – non contemplava una espressa designazione normativa o amministrativa dell'ASREM quale ente incaricato del pagamento.
Ha osservato la Corte che le previsioni della Legge regionale si li-mitano a disciplinare il sistema degli accordi contrattuali e a ripartire le competenze tra Regione e ASREM, senza individuare quest'ultima quale soggetto finanziatore o debitore delle prestazioni.
Esaminando, a questo punto, il contenuto del "contratto/accordo contrattuale per lo svolgimento di prestazioni assistenziali" del 5 luglio 2011, posto a fondamento della domanda dell'odierna ricorrente, la Corte d'Appello ha osservato che esso, pur essendo stato sottoscritto dal Direttore Generale dell'ASREM "per la Regione/ASREM", non conteneva alcuna espressa individuazione dell'ASREM quale soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni ed ha pertanto concluso che il contratto era stato concluso in attuazione di quanto previsto dall'art. 8-quinquies, comma 2, D.Lgs. n. 502/1992 e che la partecipazione alla convenzione del rappresentante dell'ASREM non comportava - in mancanza, nello stesso atto, dell'individuazione dell'ASREM quale soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni rese dalla struttura accredi-tata - deroga alla previsione di cui all'art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993.
La Corte, parimenti, ha escluso che a diverse conclusioni si potesse pervenire né sulla base dell'art. 3, comma 2, lett. b), L.R. Molise n. 9/2005 né in forza dei provvedimenti dirigenziali dell'ASREM di liquidazione di acconti in favore dell'odierna ricorrente, in quanto, in questo secondo caso, i provvedimenti risultavano privi di una chiara attribuzione della gestione delle risorse finanziarie.
Accolto il gravame, la Corte d'Appello, in conseguenza della riforma integrale della sentenza di primo grado, ha accolto parimenti la domanda di restituzione delle somme versate dall'ASREM in esecuzione della sentenza di prime cure.
4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Campobasso ricorre CENTRO DI CHIRURGIA AMBULATORIALE OCULARE DR. A.A. Sas
Resiste con controricorso AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE – ASREM.
5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis 1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce "nullità della sentenza nella parte in cui ha rinvenuto il difetto di legittimazione passiva in presenza di un giudicato interno, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 e 5 c.p.c.".
Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la Corte di Ap-pello ha ritenuto sussistente il difetto di legittimazione passiva dell'ASREM, omettendo di rilevare il giudicato interno formatosi nel giudizio di primo grado.
Evidenzia il ricorso che il Tribunale di Campobasso, nella sentenza di primo grado, aveva implicitamente dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla parte di credito già soddisfatta dall'ASREM nel corso del giudizio, in tal modo riconoscendo la legittimazione passiva dell'odierna controricorrente, senza che tale capo, ancorché implicito, sia stato oggetto di impugnazione, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto.
Argomenta il motivo che, dalla mancata impugnazione della statuizione di prime cure, deriva l'acquiescenza in ordine alla legittimazione passiva dell'ASREM, con la conseguenza che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata per la prima volta in appello e limitatamente alla somma residua, avrebbe dovuto essere considerata inammissibile.
1.2. Con il secondo motivo – formulato in via subordinata rispetto al primo - il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 115; 116 e 229 c.p.c. nonché nullità della sentenza.
Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa non avrebbe valutato l'ammissione implicita - a carattere confessorio – desumibile dal pagamento parziale delle somme richieste, eseguito spontanea-mente dall'odierna controricorrente nel corso del giudizio di primo grado.
Evidenzia ulteriormente il ricorso che anche con l'atto di appello, ASREM avrebbe chiesto la restituzione delle somme pagate solo al netto di quanto già versato nelle more, in tal modo riconoscendo, con valore confessorio, di essere il soggetto munito di legittimazione passiva.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993; 25, L.R. Molise n. 18/08; 3, L.R. Molise n. 9/05; 8-quinquies, comma 1, D.Lgs. n. 502/1992; 1372 c.c.
Si censura la decisione impugnata per non aver rilevato e valutato una serie di circostanze che evidenziavano la legittimazione passiva dell'odierna controricorrente, e cioè che: 1) il contratto del 5 luglio 2011 era stato sottoscritto dalla Regione Molise e dall'ASREM quale centro unitario di imputazione; 2) nel contratto le obbligazioni venivano assunte dall'ASREM; 3) tutti i pagamenti erano stati resi dall' ASREM; 4) la Regione Molise aveva trasferito, per ciascun anno di interesse, le relative risorse alla ASREM; 5) ASREM aveva adottato i provvedimenti con i quali parte delle somme dovute era stata trattenuta in via cautelativa.
Il ricorso, ulteriormente, richiama la disciplina di cui agli artt. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993; 25, L.R. Molise n. 18/2008; 3, L.R. Molise, n. 9/2005, per evidenziare che è proprio l'odierna controricorrente a rivestire la qualità di "ente incaricato del pagamento del corrispettivo" ex art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993, in quanto unico ente deputato alla gestione operativa del servizio sanitario e al pagamento delle prestazioni ed in quanto destinataria dei trasferimenti finanziari regionali.
Deduce, infine, la violazione dell'art. 1372 c.c., per avere la Corte territoriale omesso di rilevare che la sottoscrizione del contratto da parte di ASREM comportava l'assunzione da parte della medesima delle obbligazioni previste dal contratto stesso.
2. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
Inammissibile è il richiamo all'ipotesi di cui all'art. 360, n. 5), c.p.c., dal momento che – a tacer di ogni altra considerazione – il ricorso, in spregio alla regola di specificità di cui all'art. 366 c.p.c., omette di precisare se il profilo in questione sia stato oggetto di discussione tra le parti né la sede in cui ciò sarebbe avvenuto (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 8053 del 7/04/2014; Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/ 2014; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 9253 del 11/04/2017).
Infondate sono, invece, le deduzioni riferite all'ipotesi di cui all'art. 360, n. 4).
Anche a non voler considerare il fatto che la ricorrente, pur lamentando una ipotetica violazione del giudicato, ha persino omesso di dedurre la violazione dell'art. 2909 c.c. ed anche a non voler considerare il fatto che lo stesso ricorso viene ad affermare che la statuizione di cessazione della materia del contendere sarebbe "implicita", si deve rilevare che nella specie non risulta ravvisabile – neppure ipoteticamente – la formazione di alcun giudicato.
Questa Corte, infatti, ha reiteratamente chiarito che, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, deve farsi riferimento alla nozione giurisprudenziale di "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno", la quale individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico, con la conseguenza che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (Cass. Sez. L - Sentenza n. 32683 del 7/11/2022; Cass. Sez. L - Sentenza n. 28565 del 3/10/2022; Cass. Sez. L - Ordi-nanza n. 16853 del 26/06/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24783 del 8/10/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12202 del 16/05/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2217 del 4/02/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16583 del 28/09/2012).
È evidente, allora, che, tornando al caso in esame, è lo stesso ri-corso ad evidenziare la totale carenza dei minimi presupposti per il formarsi di un giudicato, che risulta poi definitivamente escluso dalla mera constatazione del fatto che l'odierna controricorrente aveva proposto gravame avverso la decisione di prime cure proprio con riferi-mento al difetto di legittimazione passiva – rectius carenza di titolarità del lato passivo del rapporto dedotto in giudizio (Cass. Sez. Un. - Sen-tenza n. 34301 del 27/12/2025) – in tal modo precludendo il formarsi del giudicato sulla propria legittimazione sostanziale.
3. Parimenti non meritevole di accoglimento è il secondo motivo.
Infatti, anche nel caso del motivo ora in esame – e per le stesse ragioni – risulta del tutto inammissibile il richiamo all'ipotesi di cui all'art. 360, n. 5), c.p.c., mentre infondato è il dedotto vizio ex art. 360, n. 4), c.p.c., dal momento che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, la semplice assenza della richiesta, da parte dell'odierna controricorrente, della restituzione di quanto da essa stessa pagato nelle more del giudizio di primo grado – essendo stata richiesta la ripetizione unicamente della somma oggetto di statuizione di condanna da parte del giudice di prime cure – non può in alcun modo essere equiparata ad una dichiarazione a carattere confessorio, sol che si consideri che la domanda di ripetizione di quanto già pagato in precedenza ben avrebbe potuto essere formulata dall'odierna controricorrente in separata sede.
4. Fondato, nei limiti che ci si appresta a specificare, è, invece, il terzo motivo.
Il motivo non può trovare accoglimento quanto alla deduzione ex art. 360, n. 5), c.p.c., dal momento che tutti i profili di cui l'odierna ricorrente censura l'omesso esame non costituiscono "fatti" storici, ma vengono ad integrare il quadro probatorio sulla cui scorta la Corte territoriale era chiamata a valutare il profilo della legittimazione passiva sostanziale – rectius titolarità del lato passivo dell'obbligazione – dell'odierna controricorrente.
Da questo punto di vista, allora, il motivo si traduce in una censura per omessa valutazione di elementi probatori ed indiziari; censura inammissibile in quanto non è riconducibile al paradigma di cui all'art. 360, n. 5), c.p.c. l'omesso esame di singoli elementi istruttori - ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie - né il cattivo esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di valuta-zione delle prove non aventi natura legale (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 30837 del 25/11/2025; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 34787 del 28/12/ 2024; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024), rientrando, semmai, nel suddetto paradigma unicamente l'ipotesi – ben diversa – di travisamento della prova (Cass. Sez. Un. - Sentenza n. 5792 del 5/03/2024).
Il motivo risulta invece fondato quanto al dedotto vizio ex art. 360, n. 3), c.p.c.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente sancito il principio di diritto in forza del quale la legittimazione passiva nelle azioni promosse da soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell'art. 8-quinques, D.Lgs. 502/92, spetta a queste ultime, a meno che - ai sensi dell'art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993, convertito in legge n. 423/ 1993 - non vi sia una disposizione della legge regionale o un provvedimento dell'autorità regionale (purché richiamato in ambito contrattuale) che indichino un diverso ente incaricato del pagamento per le annualità in questione (Cass. Sez. Un. - Sentenza n. 34301 del 27/12/ 2025).
A tale approdo questa Corte è giunta in primo luogo sulla scorta di un'interpretazione letterale del dettato normativo, concludendo che, in assenza dell'esplicita indicazione di un "ente incaricato del pagamento del corrispettivo", la legittimazione passiva rispetto alla pretesa della struttura convenzionata deve essere ravvisata in capo all'unità o all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, quale parte del rapporto giuridico intrattenuto con i soggetti accreditati.
Si è, del resto, ulteriormente rilevato che "la fonte dell'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio è il contratto tra la ASL, ente pubblico dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale (art. 3, comma 1-bis, D.Lgs. n. 502 del 1992) e la struttura (autorizzata e) accreditata, che opera come strumento funzionale alla regolazione degli aspetti pa-trimoniali del rapporto (Cass. n. 29472 del 14/11/2024)", con la conseguenza che – in virtù della regola generale di cui all'art. 1372, secondo comma, c.c., per cui il contratto non può produrre effetti nei confronti dei terzi, fatti salvi i casi previsti dalla legge – il contratto tra la struttura accreditata e l'ASL non può determinare l'insorgenza di obbligazioni in capo ad altri soggetti come - nel caso che viene qui in rilievo, ma che era oggetto anche della decisione delle Sezioni Unite – in capo alla Regione.
È ben vero – hanno proseguito le Sezioni Unite – che l'art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993 contempla effettivamente la possibilità che il pagamento del debito facente capo alla ASL sia demandato a un ente diverso da quello che ha stipulato la convenzione, e precisamente a un ente "incaricato del pagamento", e tuttavia, "ciò non implica... la necessaria identificazione dell'ente suddetto - "incaricato del paga-mento" - nell'ente finanziatore e quindi sempre nella Regione, la quale appresta i fondi necessari al finanziamento delle prestazioni svolte in regime di accreditamento", in quanto proprio l'art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993 "fa riferimento all' "ente incaricato del corrispettivo", non all'"ente finanziatore", né individua espressamente la Regione come l'Ente incaricato del pagamento delle prestazioni rese dalle strutture in regime di convenzione", laddove "se il Legislatore avesse voluto fare riferimento alla Regione, in quanto Ente finanziatore, lo avrebbe espressamente dichiarato, semplificando l'interpretazione".
Le Sezioni Unite hanno quindi osservato che "seguendo tale interpretazione, si dovrebbe ritenere che, pur in mancanza di una specifica disposizione legislativa (sulla falsariga di quella che, per esempio, determinò la successione delle regioni nei debiti e crediti facenti capo alle soppresse USL: art. 6, comma 1, L. n. 724/1994 e art. 2, comma 14, L. n. 549/95), sia ipotizzabile, in capo alla Regione, rimasta estranea alla convenzione, una sorta di "posizione di garanzia" rispetto ai debiti contratti dalle ASL in forza della generale responsabilità patrimoniale conseguente all'inadempimento di un'obbligazione assunta nell'ambito di un rapporto contrattuale".
Conseguenza di tale percorso ermeneutico è la conclusione per cui la legittimazione passiva della contraente Asl può essere esclusa solo da uno specifico atto di "incarico" adottato con delibera della stessa Regione, incarico in assenza del quale "gli effetti del contratto concluso tra ASL e struttura accreditata non possono riverberarsi, secondo le regole generali civilistiche, nei confronti (e, dunque, in danno) di un soggetto terzo (vale a dire la Regione)".
Rispetto all'orientamento sin qui delineato – che ha trovato succes-siva conferma in Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16817 del 2026, con ampia motivazione – la decisione della Corte d'Appello di Campobasso risulta essersi mossa in senso diametralmente opposto, in quanto ha affermato che, in assenza di diversa indicazione desumibile dal quadro normativo o da un provvedimento dell'autorità regionale, l'Ente tenuto al pagamento delle prestazioni rese dalla struttura accreditata doveva essere individuato nella Regione, e non nell'odierna controricorrente.
Si tratta di affermazione che viene a basarsi su un'impostazione di fondo sostanzialmente rovesciata rispetto a quella oggetto dell'inse-gnamento di questa Corte, risultando evidente che, dando applicazione a quest'ultimo, la Corte territoriale sarebbe dovuta giungere alla con-clusione per cui - in assenza delle specifiche indicazioni già individuate dalle Sezioni Unite - il soggetto obbligato al pagamento delle prestazioni era proprio l'odierna controricorrente.
Né vale replicare – come fa la controricorrente stessa in memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c. proprio in considerazione della recente deci-sione delle Sezioni Unite – che "La Corte d'Appello di Campobasso ha fatto esattamente ciò che le Sezioni Unite richiedono: ha scrutinato la normativa regionale molisana e ha accertato che né la L.R. n. 9/2005 né la L.R. n. 18/2008 contengono una designazione dell'ASREM quale ente incaricato del pagamento delle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate.".
Anche tale tesi, invero, sembra muoversi su un filo argomentativo opposto a quello fatto proprio dalle Sezioni Unite, in quanto continua a postulare che la legittimazione passiva sostanziale dell'odierna controricorrente presupponesse una sua espressa designazione in tal senso, sussistendo altrimenti in via generale la legittimazione passiva sostanziale della Regione.
Per contro, va ribadito che – alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite – è, semmai, l'attribuzione alla Regione della veste di soggetto obbligato che avrebbe dovuto basarsi sulla verifica dell'esistenza o di una disposizione della legge regionale o di un provvedimento dell'autorità regionale – quest'ultimo a condizione che fosse richiamato in ambito contrattuale – che tale veste alla regione medesima venisse effettivamente ad assegnare, trovando, diversamente, applicazione il principio che attribuisce la legittimazione passiva sostanziale all'a-zienda sanitaria.
Verifica che la decisione impugnata ha pertanto operato applicando una regola generale errata e che, a questo punto, dovrà nuovamente essere effettuata dal giudice del rinvio seguendo il principio enunciato dalle Sezioni Unite.
5. Il ricorso va pertanto accolto in relazione al terzo motivo, respinti primo e secondo motivo, e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Campobasso, in diversa composizione, la quale provvederà altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti primo e secondo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Campobasso, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 25 giugno 2026.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2026.
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