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CGA – Regione Sicilia (retribuzione straordinario: inutili i prospetti attestati dai primari)

18.12.2008
In sintesi:
§ - il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro e le relative prestazioni hanno carattere eccezionale e debbono essere preventivamente autorizzate. La Pubblica Amministrazione è tenuta ad erogare compensi per lavoro straordinario solo in presenza di una preventiva formale autorizzazione di svolgimento, necessaria per la verifica delle effettive ragioni di pubblico interesse, essendo irrilevanti i prospetti riepilogativi delle ore effettuate come attestati dai primari e dirigenti. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ] Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 960 del 09.12.2008 omissis Fatto I ricorrenti, dipendenti dell’Azienda U.S.L. n. X di Trapani, in servizio nel presidio ospedaliero...

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