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Obbligo per la ASL di garantire la copertura assicurativa anche con riferimento alle spese del giudizio

01/03/2024
In sintesi:
In tema di copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti medici, l'introduzione del sintagma "adeguata copertura" ad opera dell'art. 21 del successivo c.c.n.l. del 2005 non ha alcuna valenza innovativa rispetto all'art. 24 del c.c.n.l. del 2000 che già imponeva alle Aziende sanitarie la stipula di polizze adeguate e che la garanzia assicurativa di cui al citato art. 24 copre i rischi relativi a tutte le spese di giudizio e non solo di quelle a carico diretto della Azienda o rimborsabili dalla stessa ai sensi del successivo art. 25 del c.c.n.l. del 2000.(dott.ssa maurizia lanzano - www.dirittosanitario.net) ************** Cassazione civile sez. lav., 30/01/2024 , n.2741 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI...

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