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CORTE di CASSAZIONE - Obbligo dell'ASL di fornire una "adeguata copertura assicurativa" al medico convenzionato.

13.02.2009
In sintesi:
§ - La norma che riconosce ai medici convenzionati a tempo indeterminato, i quali si avvalgano della propria autovettura per gli spostamenti per esigenze d'ufficio, il diritto ad un rimborso chilometrico, nonché ad una "adeguata assicurazione del mezzo", va interpretata nel senso che non comprende un obbligo di mero rimborso per le spese assicurative; un tale obbligo infatti viene esplicitamente sancito solo per il costo della benzina, mentre l'utilizzo della locuzione "adeguata" riferito all'assicurazione della vettura esclude la presenza di un analogo specifico obbligo e consente all'ASL di utilizzare forme di copertura dei rischi differenti, purchè comunque idonei a preservare il sanitario dagli eventuali danni a lui derivati dall'uso dello stesso. - previsione ex art 14, lettera E, allegato...

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