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Nel rimodulare la capacità operativa massima del centro la Asl deve valutare anche le prestazioni affini

01/02/2024
In sintesi:
Nel caso di specie, l’amministrazione ha rimodulato la capacità operativa massima del centro ricorrente sulla base di un accertamento del nucleo operativo di controllo che ha rilevato come le prestazioni della geriatra non sono valutabili al fine del calcolo della COM di Cardiologia, in assenza di equipollenza tra la branca di cardiologia e quella di geriatria e gerontologia. L’amministrazione, tuttavia, non si è fatta carico di valutare, nel provvedimento e non nel processo, se tali prestazioni potessero rientrare comunque nel calcolo della C.O.M., in quanto affini a quelle cardiologiche. ******************************* Pubblicato il 24/01/2024 N. 00630/2024 REG.PROV.COLL. N. 02086/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo...

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