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Spetta all’Asl provare il superamento della capacità operativa massima e del tetto di spesa

01/04/2021
In sintesi:
Il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) è fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore . La struttura sanitaria che pretende il pagamento del corrispettivo deve dare prova che le prestazioni siano state effettivamente erogate e rientrino nella tipologia di quelle accreditate ed autorizzate, mentre spetta alla A.S.L. la prova del fatto estintivo, tra cui rientra il superamento della C.O.M.. Infatti, nell'economia dell'onus probandi, siccome delineato dal paradigma dell'art. 2697 c.c., il fatto negativo va apprezzato considerando che "ciò che assume rilievo è la sua efficacia di impedire il dispiegarsi di un fatto costitutivo", di talchè...

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