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L'abilitazione all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta non puo' essere apprezzata alla stregua di un titolo di specializzazione

14/01/2020
In sintesi:
Se in termini generali l'art. 3 L. n. 56 del 1989 prescrive per l'abilitazione all'attività di psicoterapeuta il conseguimento di una vera e propria specializzazione quadriennale "presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti" , la ricorrente non risulta tuttavia in possesso di siffatta specializzazione, essendo abilitata all'esercizio della professione "in deroga a quanto previsto dall'articolo 3" e per effetto di una speciale legittimazione prevista a beneficio dei laureati entro l'anno accademico 1992-1993, in forza di un regime normativo transitorio, applicabile sino al quinto anno successivo alla data d'ingresso in vigore della L. n. 56 del 1989 (cfr. in proposito il relativo art. 35, comma 3)....

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