In sintesi:
§ - configura l'esercizio abusivo della professione, non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata categoria professionale, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorchè lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da un soggetto regolarmente abilitato. La Cassazione, anche attraverso il riferimento al citato principio giurisprudenziale, ha rigettato il ricorso proposto...
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