In sintesi:
Nelle cause dei servizio, le Commissioni Mediche Ospedaliere sono tenute, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 461/2001, ad esprimere valutazioni di carattere eminentemente tecnico - sanitario, formulando la diagnosi, determinando il momento della conoscibilità o della stabilizzazione della patologia, valutandone le conseguenze sull'integrità fisica del dipendente e verificandone l'idoneità al servizio, senza dovere fornire alcuna indicazione sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte, in quanto tale ultimo compito spetta al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il cui parere, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 461/2001, deve essere richiesto dall'Amministrazione.***********************T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., (ud. 07-11-2018) 11-12-2018, n....
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