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La prova del superamento del tetto di spesa resta a carico della ASL.

21/02/2018
In sintesi:
«In tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate in àmbito di Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti non integra un fatto costitutivo da provarsi dalla struttura creditrice, ma rileva nel suo contrario positivo, cioè come fatto impeditivo, con la conseguenza che dev'essere dimostrato dalla parte debitrice.». ****************************** Cassazione Civile Ord. Sez. 3 Num. 3403 Anno 2018 Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA Relatore: FRASCA RAFFAELE Data pubblicazione: 13/02/2018 Omissis Rilevato che: La ………. ha proposto ricorso per cassazione contro la ASL Napoli 1 Centro avverso la sentenza del 14 ottobre...

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