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La legittimazione processuale del sindacato (dei medici) non discende automaticamente dalla pregressa partecipazione procedimentale all’accordo sindacale sottoscritto.

27/01/2018
In sintesi:
La legittimazione ad agire (o "processuale") non discende automaticamente dalla pregressa partecipazione procedimentale all’accordo sindacale sottoscritto, atteso che quest'ultima, a differenza della prima, può trovare piena giustificazione in una finalità collaborativa, che non presuppone la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata, che è invece requisito necessario per riconoscere a chi agisce la legittimazione processuale. Pertanto, non può riconoscersi legittimazione a ricorrere alle associazioni sindacali quando l'interesse dedotto in giudizio riguardi una parte soltanto degli associati o in ogni caso in cui le posizioni delle categorie rappresentate possano essere tra loro contrapposte, sussistendo in questo caso un conflitto di interessi con alcuni dei suoi...

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