In sintesi:
Tale orientamento, prende spunto dall'istituto, non codificato, della c.d. compensatio lucri cum damno, in forza del quale se dal fatto dannoso derivino (anche) conseguenza economiche favorevoli, di queste deve tenersi conto nella liquidazione del danno, sottraendole dal risarcimento, finalizzato a ristabilire la situazione in cui il danneggiato si sarebbe venuto a trovare ove il fatto dannoso non si fosse verificato. Nel caso di specie, essendo sia l'indennizzo che il risarcimento conseguenza immediata dello stesso fatto (il contagio a seguito dell'emotrasfusione), dall'importo complessivamente fissato al valore monetario attuale per il danno non patrimoniale patito dal danneggiato dovranno essere detratte, secondo il criterio per l'imputazione degli acconti nei crediti di valore, le somme che...
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