In sintesi:
Nel caso di persona già defunta al momento del giudizio, il risarcimento agli eredi, da parte del Ministero della salute, per il danno da contagio da epatite HCV in conseguenza di emotrasfusione, va liquidato secondo le tabelle milanesi e non applicando un criterio equitativo puro. Tuttavia, il decesso della parte comporta che "la valutazione probabilistica connessa all'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato vada sostituita con quella del concreto danno effettivamente prodottosi", sicché l'ammontare del danno biologico che gli eredi richiedono iure successionis deve essere calcolato "non con riferimento alla durata probabile delta vita della vittima, ma alla sua durata effettiva".*******************Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 06/05/2020),...
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