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I criteri di liquidazione del danno morale soggettivo, per non sconfinare in arbitrio.

04/02/2017
In sintesi:
il cd.danno morale soggettivo è quello derivante dalla sofferenza soggettiva ("sofferenza morale determinata dal non poter fare", così la nota sentenza Cass. 26972/08, in parte  motiva) cagionata dalla invalidità, temporanea e definitiva, riportata dalla vittima. Tale tipologia di danno può essere riconosciuta anche se conseguente a lesioni di lieve entità e deve trovar posto nella complessiva liquidazione.La determinazione della quota "morale" del complessivo danno biologico non può che essere equitativa e deve tener conto di natura, entità, incidenza funzionale dei pregiudizi fisici subiti, della intensità del dolore risentito e delle privazioni che sono state sopportate durante la fase acuta della malattia e della convalescenza nonché di quelle che saranno prevedibilmente sopportate...

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