se esiste un pur minimo lasso di tempo nel quale il soggetto è rimasto in vita con la manifesta coscienza della propria morte imminente, deve essere risarcito, anche nel rispetto del diritto alla dignità della persona umana ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione, il danno non patrimoniale «che sussiste allora ineludibilmente sia sotto il profilo stricto sensu biologico sia sotto il profilo morale».
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