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La nozione di "pericolo di una malattia nella mente" fissata dall'art 571 c.penale

01/04/2016
In sintesi:
Nell'art. 571 cod. pen., la nozione di pericolo di una malattia nella mente è più ampia di quelle di imputabilità o di lesione personale, perché comprende ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica dei soggetto passivo, dallo stato d'ansia all'insonnia, dalla depressione ai disturbi del carattere e dei comportamento. Ne deriva che il pericolo non va accertato necessariamente con una perizia medico-legale, ma desumersi anche dalla natura stessa dell'abuso, secondo massime di comune esperienza, e può ravvisarsi quando la condotta dell'agente presenti connotati tali da risultare idonea a produrre malattia di mente. Nè occorre che questa si sia realmente verificata, perché l'abuso oggetto dei primo comma dell'art. 571 cod. pen. è reato di pericolo, mentre l'esistenza di una lesione...

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