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Cassazione Penale – (lesioni personali: il concetto di malattia)

28.10.2014
In sintesi:
L’art. 582 del codice penale contempla il reato di lesione personale riferendosi al concetto di malattia del corpo o della mente. La nozione di "malattia", giuridicamente rilevante, comprende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale che innesti un significativo processo patologico, anche non definitivo; vale a dire, qualsiasi alterazione anatomica che importi un processo di reintegrazione, pur se di breve durata. Pertanto, la contusione costituisce malattia ai sensi dell'art. 582 codice penale. Nella specie, ad una delle persone offese veniva procurata una contusione escoriata al gluteo e al braccio che richiedeva un notevole lasso di tempo per assorbirsi, mentre al’altra, con un pugno, veniva provocata la perdita di coscienza. In entrambi i casi, ha osservato la Corte, sussiste la malattia...

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